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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 222/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso
da
in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione, Sig. con sede di PA (BG) - ex SS 573 Ogliese, CP_1
2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pavanello del Foro di Padova ricorrente contro
Controparte_2 resistente
La società ricorrente ha chiesto, con ricorso in data 30.4.2025, la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento della società , con sede in AV Terme (BG) Controparte_3 dichiarato dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 9-10.9.2010, fallimento pendente alla data di deposito del ricorso.
La società veniva ammessa al Parte_2 passivo del fallimento in data 01.12.10 per la somma di €. 31.817,80 in via chirografaria. In data 24.01.2025 con iscrizione del 31.01.2025, di Pt_1 Parte_1
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 222/2025 V. G.
e ha variato denominazione in Parte_2 Pt_2 Parte_2 Parte_1
(doc. n. 3).
Indicata la durata del procedimento in anni 14, e quindi la irragionevole durata in anni 8, la ricorrente ha chiesto un indennizzo di euro €.6.400,00. (€. 800,00 x 8 anni)
Il ricorso va accolto nei seguenti termini.
La durata della procedura fallimentare è correttamente indicata.
Quanto alla liquidazione, tenuto conto della condizione soggettiva della società ricorrente e della natura del procedimento, l'indennizzo si determina in euro 400, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
Le spese vengono liquidate nel minimo (avuto riguardo alla semplicità e serialità della causa) e quindi in euro 237,00 quanto ai compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n. 147 del 2022, oltre 23,58 e 27 per spese, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere a favore della Controparte_2 [...]
a titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001, euro 3.200,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda;
CONDANNA il a corrispondere, a favore del difensore Controparte_2 antistatario, euro 50,58 per spese ed euro 237,00 per compensi professionali, oltre
15% spese forfettarie, IVA e CPA
Brescia, 8.6.2025
Cons.
Maria Grazia Domanico
2
Proc. N. 222/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso
da
in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione, Sig. con sede di PA (BG) - ex SS 573 Ogliese, CP_1
2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pavanello del Foro di Padova ricorrente contro
Controparte_2 resistente
La società ricorrente ha chiesto, con ricorso in data 30.4.2025, la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento della società , con sede in AV Terme (BG) Controparte_3 dichiarato dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 9-10.9.2010, fallimento pendente alla data di deposito del ricorso.
La società veniva ammessa al Parte_2 passivo del fallimento in data 01.12.10 per la somma di €. 31.817,80 in via chirografaria. In data 24.01.2025 con iscrizione del 31.01.2025, di Pt_1 Parte_1
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 222/2025 V. G.
e ha variato denominazione in Parte_2 Pt_2 Parte_2 Parte_1
(doc. n. 3).
Indicata la durata del procedimento in anni 14, e quindi la irragionevole durata in anni 8, la ricorrente ha chiesto un indennizzo di euro €.6.400,00. (€. 800,00 x 8 anni)
Il ricorso va accolto nei seguenti termini.
La durata della procedura fallimentare è correttamente indicata.
Quanto alla liquidazione, tenuto conto della condizione soggettiva della società ricorrente e della natura del procedimento, l'indennizzo si determina in euro 400, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
Le spese vengono liquidate nel minimo (avuto riguardo alla semplicità e serialità della causa) e quindi in euro 237,00 quanto ai compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n. 147 del 2022, oltre 23,58 e 27 per spese, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere a favore della Controparte_2 [...]
a titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001, euro 3.200,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda;
CONDANNA il a corrispondere, a favore del difensore Controparte_2 antistatario, euro 50,58 per spese ed euro 237,00 per compensi professionali, oltre
15% spese forfettarie, IVA e CPA
Brescia, 8.6.2025
Cons.
Maria Grazia Domanico
2