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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3982/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551268 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018 – 2023 N. 112401551268.
Eccepiva l'erroneità della pretesa, stante la duplicazione delle somme richieste a titolo di Ta.Ri., in data
28.11.2024, in presenza di un errore dell'indirizzo; rappresentava di avere depositato tempestivamente istanza di autotutela e di avere fatto presente agli Uffici a ciò deputati l'errore ma di non avere ottenuto un riscontro.
Si costituiva il Comune di Roma dando atto di avere annullato totalmente la pretesa.
Il contribuente con memoria illustrativa aderiva alla richiesta di cessata materia ma insisteva sul pagamento delle spese di lite atteso che il Comune non aveva provveduto tempestivamente ad annullare l'atto e atteso che l'istanza in autotutela non sospendeva i termini di impugnazione era stato costretto a notificare, in data
11.11.2024 il ricorso onde evitare che l'avviso di accertamento impugnato diventasse definitivo.
All'udienza del 7/11/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere con l'estinzione del giudizio essendo stato annullato integralmente l'atto impugnato in autotutela.
Con riferimento alle spese è un principio ormai consolidato e risalente quello secondo cui la condanna alle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, deve essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e anche nei casi in cui il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, lo stesso è tenuto a delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale (v. Cass., 21/4/1990,
n. 3346; Cass. 21/12/1983, n. 7532; Cass., 22/10/1981, n. 5557; Cass., 21/5/1979, n. 2940).
In forza dei principi sopra trascritti parte ricorrente ha diritto in quanto vittoriosa virtuale- avendo il Comune annullato d'ufficio l'atto impugnato, ritenendo fondate le ragioni del contribuente ed avendolo fatto dopo la notifica del ricorso– al rimborso delle spese di lite che vanno quantificate sulla base del valore della controversia (II scaglione dm. 147/22).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere;
2) condanna il Comune di Roma al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite quantificate in
€ 900,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 30,00 per CU
Così deciso in Roma il 7/11/2025. Il giudice Mario Cecchini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3982/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401551268 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018 – 2023 N. 112401551268.
Eccepiva l'erroneità della pretesa, stante la duplicazione delle somme richieste a titolo di Ta.Ri., in data
28.11.2024, in presenza di un errore dell'indirizzo; rappresentava di avere depositato tempestivamente istanza di autotutela e di avere fatto presente agli Uffici a ciò deputati l'errore ma di non avere ottenuto un riscontro.
Si costituiva il Comune di Roma dando atto di avere annullato totalmente la pretesa.
Il contribuente con memoria illustrativa aderiva alla richiesta di cessata materia ma insisteva sul pagamento delle spese di lite atteso che il Comune non aveva provveduto tempestivamente ad annullare l'atto e atteso che l'istanza in autotutela non sospendeva i termini di impugnazione era stato costretto a notificare, in data
11.11.2024 il ricorso onde evitare che l'avviso di accertamento impugnato diventasse definitivo.
All'udienza del 7/11/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere con l'estinzione del giudizio essendo stato annullato integralmente l'atto impugnato in autotutela.
Con riferimento alle spese è un principio ormai consolidato e risalente quello secondo cui la condanna alle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, deve essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e anche nei casi in cui il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, lo stesso è tenuto a delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale (v. Cass., 21/4/1990,
n. 3346; Cass. 21/12/1983, n. 7532; Cass., 22/10/1981, n. 5557; Cass., 21/5/1979, n. 2940).
In forza dei principi sopra trascritti parte ricorrente ha diritto in quanto vittoriosa virtuale- avendo il Comune annullato d'ufficio l'atto impugnato, ritenendo fondate le ragioni del contribuente ed avendolo fatto dopo la notifica del ricorso– al rimborso delle spese di lite che vanno quantificate sulla base del valore della controversia (II scaglione dm. 147/22).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere;
2) condanna il Comune di Roma al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite quantificate in
€ 900,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 30,00 per CU
Così deciso in Roma il 7/11/2025. Il giudice Mario Cecchini