Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 330
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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    Erronea pretesa per duplicazione somme

    L'amministrazione ha annullato totalmente la pretesa in autotutela.

  • Accolto
    Richiesta spese di lite

    Il giudice dichiara la cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite, quantificate sulla base del valore della controversia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 330
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 330
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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