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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1914/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025
Oggi 30 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per la l'avv. Paolo Marandola e l'avv. Giulia Marandola, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Manuel Macchioni;
per la l'avv. Anna Maria Prati. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il difensore di parte opponente insiste affinché sia revocato il provvedimento istruttorio del 28.7.2023, perché ingiusto e non debitamente motivato, formulando espressa riserva di appello e riportandosi, nel resto, alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
Il difensore di parte opposta si oppone alla richiesta di revoca del provvedimento istruttorio richiamato, riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1914 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativi all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici e Email_1 Email_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Marandola e Giulia Marandola, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, alla via G. R. Lordi n. 83, presso lo studio degli avv.ti Anna Maria Prati e Francesca Natalizia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
domanda di adempimento;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso da questo Tribunale in data 27.2.2022, pubblicato in data 28.2.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della complessiva somma di euro 30.347,08, a titolo di corrispettivo residuo Parte_2
in tesi dovuto per la fornitura di carburante posta in essere fra giugno, luglio e settembre
2021, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, in particolare, disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al documento di accompagnamento e alla bolla di consegna inerenti alla fattura n. 2345/cs, nonché di quelle apposte sulla fattura n. 3614/cs, sul documento di accompagnamento e sulla bolla di consegna, perché non riconducibili al legale rappresentante della società o ad altri soggetti autorizzati, sostenendo di avere indebitamente versato due acconti di euro
2.000,00, in relazione alla prima fattura, e che la controparte non ha fornito una prova adeguata della sussistenza della pretesa creditoria azionata, avendo versato in atti le sole fatture emesse in relazione alla fornitura per cui è causa.
Sulla scorta delle predette circostanze, la stessa ha così concluso: “- in via principale e nel merito, accertare che le scritture oggetto di disconoscimento ed apposte in calce al documento di accompagnamento ed alla bolla di consegna della fattura n. 2345/CS del
28.6.2021, nonché apposte in calce alla fattura n. 3614/CS del 18.09.2021 ed al relativo documento di accompagnamento e bolla di consegna, tutti privi del timbro della società, non sono riferibili ad alcun dipendente e/o incaricato e/o al legale rappresentante della
e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o Parte_1
annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e disporne la revoca, con ogni conseguenza di legge. - in via principale e nel merito, accertare che le somme ingiunte alla L.d. service non sono in alcun modo dovute per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, Pt_1 dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace
3 e disporne la revoca, con ogni conseguenza di legge. -in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di cui alla fattura n. 2345/CS per i motivi di cui in narrativa ed il conseguente diritto della L.d. service ad ottenere la restituzione delle somme versate all'ingiungente a titolo di acconto sulla predetta fattura e, per l'effetto, condannare a corrispondere ad L.d. la somma di Parte_2 Parte_1
Euro 4000,00 con ogni conseguenza di legge”, il tutto con vittoria di spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Parte_2
- che la sussistenza del rapporto di fornitura risulta confermato, oltre che dalla documentazione già prodotta in sede monitoria e dal versamento spontaneo di due acconti ad opera dell'opponente, anche dallo scambio di messaggi WhatsApp intercorso tra per conto di e per la fornitrice, Parte_3 Parte_1 Persona_1 depositato in questa sede;
- che la consegna del carburante relativo alle due fatture oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente, ossia la fattura n. 2345/CS del 28.6.2021, emessa a seguito dello scarico in pari data di lt 5000 di gasolio autotrazione, e la fattura n. 3614/CS del 18.09.21, emessa a seguito dello scarico in pari data di lt 5000 di gasolio autotrazione, risulta confermata dai messaggi prodotti;
- che alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento agli importi dovuti in relazione alle altre due fatture indicate nel ricorso monitorio, ossia la n. 2566/CS e la n.
2647/CS;
- che il disconoscimento svolto dalla parte opponente appare generico, vieppiù considerando che lo stesso proviene da una persona giuridica;
- che la pretesa restitutoria azionata in via riconvenzionale, con riguardo agli importi versati a titolo di acconto, in relazione alla fattura n. 2345/CS del 28.6.2021, deve, pertanto, ritenersi infondata;
- che ricorrono i presupposti per pronunciare una condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La società opposta ha, a mente di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: 1) accertare e dichiarare che la spiegata opposizione non è fondata su
4 prova scritta, né di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere sin da ora la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 529/2022 del 28.02.2022 ex art. 648 c.p.c..; 2) nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto
Ingiuntivo per cui è causa, Voglia concedere l'esecuzione provvisoria parziale del ridetto decreto, limitatamente alla somma di € 18.140,18 non contestata, oltre interessi maturati
e maturandi sino al soddisfo e spese;
ovvero Voglia ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., disporre, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento della anzidetta somma non contestata dall'attore opponente. In via principale: 1) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto in diritto dell'odierna opposizione e per l'effetto rigettarla per tutti i motivi su ampiamente esposti e documentati, contestualmente al rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente; conseguentemente, confermare il
Decreto Ingiuntivo n.529/2022– Rg. 1047/2022, emesso dal Tribunale di Velletri, nella persona del Dott. in data 28/02/2022, per la somma di euro 30.347,08 Pt_4
(trentamilatrecentoquarantasette/08), oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione pari ad € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e cpa, ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi nei confronti dei difensori dichiarati antistatari;
in ogni caso, accertato e dichiarato che la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere sin da ora la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.
n.529/2022– Rg. 1047/2022 e/o in ogni caso l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 18.140,18 non contestata oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e spese;
ovvero Voglia ai sensi dell'art. 186-bis
c.p.c., disporre, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento della anzidetta somma non contestata dall'attore opponente. 2) accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla rientri nella responsabilità aggravata/lite temeraria Parte_1
e, per l'effetto, condannare la medesima sensi dell'art. 96 comma c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze del presente giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
5 opposto e mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria.
La stessa è, quindi, definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, tenuto conto che la parte opposta ha agito in sede monitoria per conseguire l'adempimento di un'obbligazione, appare utile ricordare, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tale eventualità, grava sul creditore l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale dell'obbligazione e della sua scadenza, potendo lo stesso limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetterebbe al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto o che è intervenuto altro fatto estintivo del credito (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Facendo applicazione dei principi appena ricordati, nel caso di specie, si rileva che è pacifica l'esistenza fra le parti di un rapporto di fornitura di carburante, con particolare riferimento al periodo compreso fra giugno, luglio e settembre 2021, e che la parte opposta ha specificamente allegato che la ha omesso di versare l'intero Parte_1
corrispettivo dovuto, fatti salvi i due acconti già ricordati, in relazione a quattro fatture, afferenti a consegne di carburante avvenute in pari data, ossia la n. 2345/CS del
28.6.2021, la n. 2566/CS del 12.7.2021, la n. 2647/CS del 17.7.2021 e la n. 3614/CS del
18.9.2021.
Si osserva ulteriormente che, a fronte di ciò, l'opponente, come condivisibilmente evidenziato dall'opposta, non ha sollevato alcuna contestazione specifica in merito alla consegna di carburante e all'entità degli importi a questo riguardo pretesi, per come risultanti dalle fatture n. 2566/CS del 12.7.2021 e n. 2647/CS del 17.7.2021, per la complessiva somma di euro 18.140,18, essendosi la medesima limitata a sostenere genericamente l'inidoneità della fattura commerciale a valere come prova dell'esistenza del credito, difesa che di per sé non può essere riguardata quale contestazione specifica dei fatti costitutivi allegati dalla creditrice.
6 Analogamente, deve ritenersi che l'assunto secondo cui il carburante fornito sarebbe stato di scarsa qualità, oltre a fondarsi su allegazioni non sufficientemente specifiche e, in parte, allegate tardivamente solo mediante la capitolazione della prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., risulta anche indimostrato, nonostante il relativo onere probatorio, venendo in considerazione vizi della cosa compravenduta oppure mancanza delle qualità promesse, gravi sul compratore (cfr. in arg., Cass., 29 maggio 2023, n.
14895; Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748).
Si rammenta poi che la parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul documento di accompagnamento e sulla bolla di consegna di cui alla fattura n. 2345/CS del 28.6.2021 e quelle apposte sulla fattura n. 3614/CS del 18.9.2021, sul documento di accompagnamento e sulla bolla di consegna alla stessa relativi, disconoscimento che, come in parte già messo in luce nel corso del giudizio, non si reputa dotato del necessario requisito di specificità, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto ove lo stesso provenga da una persona giuridica.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (così Cass., 14 marzo
2019, n. 7240).
La di contro, si è limitata ad effettuare il predetto disconoscimento, Parte_1
senza fornire alcuna ulteriore indicazione in merito alle difformità riscontrate e, soprattutto, senza riferire specificamente detto disconoscimento non solo al legale rappresentante della società, ma anche ai singoli dipendenti della società autorizzati a ricevere la merce presso il luogo di destinazione, che non vengono neppure nominati, di talché qualsiasi ulteriore accertamento disposto sul punto avrebbe avuto natura
7 meramente esplorativa, vieppiù considerando che, dai documenti prodotti dalla stessa opponente, si evince che quest'ultima aveva, nel periodo qui in rilievo, 53 dipendenti (cfr. doc. prodotto in data 14.3.2023).
A ciò deve aggiungersi che il disconoscimento appena ricordato, da un canto, non si accompagna ad una contestazione specifica dell'avvenuta consegna della merce nella data e nel luogo indicati, dall'altro, appare in contrasto con il contegno tenuto dalla stessa
[...]
la quale, dopo avere ricevuto un'intimazione di pagamento in via Parte_1
stragiudiziale, ha provveduto a versare due acconti di euro 2.000,00, nel gennaio e nel febbraio 2022, affermando poi solo in questa sede che si tratterebbe di versamenti effettuati in modo erroneo.
A mente di quanto appena argomentato, si conferma integralmente il provvedimento istruttorio adottato in data 28.7.2023, ribadendo l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalla parte opponente, perché vertente su circostanze irrilevanti, genericamente individuate e non allegate tempestivamente nei precedenti scritti difensivi, nonché dell'interrogatorio formale e della prova per testi richiesti dalla parte opposta, in quanto aventi ad oggetto circostanze non rilevanti ai fini della decisione.
Deve, dunque, concludersi che la abbia fornito una prova Parte_2
adeguata della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, che è in larga parte non contestata o contestata in modo generico, e che, di contro, la non ha Parte_1
dimostrato di avere esattamente adempiuto l'obbligazione di provvedere al versamento del corrispettivo, con l'immediato portato che anche il pagamento della somma di euro
4.000,00 non può considerarsi indebito, perché in realtà riferibile ad un credito accertato come esistente.
3. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, così come la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico di quest'ultima e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del credito azionato in sede monitoria
8 (causa di valore compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
Si ritiene, invece, che la sola riscontrata infondatezza delle difese spiegate dalla parte opponente non sia sufficiente ad integrare il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave richiesti ai fini dell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 96 c. 1 c.p.c. o quello dell'abuso dello strumento processuale necessario per giustificare la pronuncia di un'ulteriore condanna ai sensi del comma terzo della richiamata disposizione.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'opposizione promossa dalla e, per l'effetto, Parte_1
dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c. 1 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso da questo Tribunale in data 27.2.2022, pubblicato il 28.2.2022;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
c) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
9
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025
Oggi 30 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per la l'avv. Paolo Marandola e l'avv. Giulia Marandola, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Manuel Macchioni;
per la l'avv. Anna Maria Prati. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il difensore di parte opponente insiste affinché sia revocato il provvedimento istruttorio del 28.7.2023, perché ingiusto e non debitamente motivato, formulando espressa riserva di appello e riportandosi, nel resto, alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
Il difensore di parte opposta si oppone alla richiesta di revoca del provvedimento istruttorio richiamato, riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1914 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativi all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici e Email_1 Email_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Marandola e Giulia Marandola, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, alla via G. R. Lordi n. 83, presso lo studio degli avv.ti Anna Maria Prati e Francesca Natalizia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
domanda di adempimento;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso da questo Tribunale in data 27.2.2022, pubblicato in data 28.2.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della complessiva somma di euro 30.347,08, a titolo di corrispettivo residuo Parte_2
in tesi dovuto per la fornitura di carburante posta in essere fra giugno, luglio e settembre
2021, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, in particolare, disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al documento di accompagnamento e alla bolla di consegna inerenti alla fattura n. 2345/cs, nonché di quelle apposte sulla fattura n. 3614/cs, sul documento di accompagnamento e sulla bolla di consegna, perché non riconducibili al legale rappresentante della società o ad altri soggetti autorizzati, sostenendo di avere indebitamente versato due acconti di euro
2.000,00, in relazione alla prima fattura, e che la controparte non ha fornito una prova adeguata della sussistenza della pretesa creditoria azionata, avendo versato in atti le sole fatture emesse in relazione alla fornitura per cui è causa.
Sulla scorta delle predette circostanze, la stessa ha così concluso: “- in via principale e nel merito, accertare che le scritture oggetto di disconoscimento ed apposte in calce al documento di accompagnamento ed alla bolla di consegna della fattura n. 2345/CS del
28.6.2021, nonché apposte in calce alla fattura n. 3614/CS del 18.09.2021 ed al relativo documento di accompagnamento e bolla di consegna, tutti privi del timbro della società, non sono riferibili ad alcun dipendente e/o incaricato e/o al legale rappresentante della
e, per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o Parte_1
annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e disporne la revoca, con ogni conseguenza di legge. - in via principale e nel merito, accertare che le somme ingiunte alla L.d. service non sono in alcun modo dovute per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, Pt_1 dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace
3 e disporne la revoca, con ogni conseguenza di legge. -in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di cui alla fattura n. 2345/CS per i motivi di cui in narrativa ed il conseguente diritto della L.d. service ad ottenere la restituzione delle somme versate all'ingiungente a titolo di acconto sulla predetta fattura e, per l'effetto, condannare a corrispondere ad L.d. la somma di Parte_2 Parte_1
Euro 4000,00 con ogni conseguenza di legge”, il tutto con vittoria di spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Parte_2
- che la sussistenza del rapporto di fornitura risulta confermato, oltre che dalla documentazione già prodotta in sede monitoria e dal versamento spontaneo di due acconti ad opera dell'opponente, anche dallo scambio di messaggi WhatsApp intercorso tra per conto di e per la fornitrice, Parte_3 Parte_1 Persona_1 depositato in questa sede;
- che la consegna del carburante relativo alle due fatture oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente, ossia la fattura n. 2345/CS del 28.6.2021, emessa a seguito dello scarico in pari data di lt 5000 di gasolio autotrazione, e la fattura n. 3614/CS del 18.09.21, emessa a seguito dello scarico in pari data di lt 5000 di gasolio autotrazione, risulta confermata dai messaggi prodotti;
- che alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento agli importi dovuti in relazione alle altre due fatture indicate nel ricorso monitorio, ossia la n. 2566/CS e la n.
2647/CS;
- che il disconoscimento svolto dalla parte opponente appare generico, vieppiù considerando che lo stesso proviene da una persona giuridica;
- che la pretesa restitutoria azionata in via riconvenzionale, con riguardo agli importi versati a titolo di acconto, in relazione alla fattura n. 2345/CS del 28.6.2021, deve, pertanto, ritenersi infondata;
- che ricorrono i presupposti per pronunciare una condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La società opposta ha, a mente di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: 1) accertare e dichiarare che la spiegata opposizione non è fondata su
4 prova scritta, né di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere sin da ora la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 529/2022 del 28.02.2022 ex art. 648 c.p.c..; 2) nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto
Ingiuntivo per cui è causa, Voglia concedere l'esecuzione provvisoria parziale del ridetto decreto, limitatamente alla somma di € 18.140,18 non contestata, oltre interessi maturati
e maturandi sino al soddisfo e spese;
ovvero Voglia ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., disporre, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento della anzidetta somma non contestata dall'attore opponente. In via principale: 1) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto in diritto dell'odierna opposizione e per l'effetto rigettarla per tutti i motivi su ampiamente esposti e documentati, contestualmente al rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente; conseguentemente, confermare il
Decreto Ingiuntivo n.529/2022– Rg. 1047/2022, emesso dal Tribunale di Velletri, nella persona del Dott. in data 28/02/2022, per la somma di euro 30.347,08 Pt_4
(trentamilatrecentoquarantasette/08), oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione pari ad € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e cpa, ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi nei confronti dei difensori dichiarati antistatari;
in ogni caso, accertato e dichiarato che la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere sin da ora la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.
n.529/2022– Rg. 1047/2022 e/o in ogni caso l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 18.140,18 non contestata oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e spese;
ovvero Voglia ai sensi dell'art. 186-bis
c.p.c., disporre, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento della anzidetta somma non contestata dall'attore opponente. 2) accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla rientri nella responsabilità aggravata/lite temeraria Parte_1
e, per l'effetto, condannare la medesima sensi dell'art. 96 comma c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze del presente giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
5 opposto e mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria.
La stessa è, quindi, definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, tenuto conto che la parte opposta ha agito in sede monitoria per conseguire l'adempimento di un'obbligazione, appare utile ricordare, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tale eventualità, grava sul creditore l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale dell'obbligazione e della sua scadenza, potendo lo stesso limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetterebbe al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto o che è intervenuto altro fatto estintivo del credito (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Facendo applicazione dei principi appena ricordati, nel caso di specie, si rileva che è pacifica l'esistenza fra le parti di un rapporto di fornitura di carburante, con particolare riferimento al periodo compreso fra giugno, luglio e settembre 2021, e che la parte opposta ha specificamente allegato che la ha omesso di versare l'intero Parte_1
corrispettivo dovuto, fatti salvi i due acconti già ricordati, in relazione a quattro fatture, afferenti a consegne di carburante avvenute in pari data, ossia la n. 2345/CS del
28.6.2021, la n. 2566/CS del 12.7.2021, la n. 2647/CS del 17.7.2021 e la n. 3614/CS del
18.9.2021.
Si osserva ulteriormente che, a fronte di ciò, l'opponente, come condivisibilmente evidenziato dall'opposta, non ha sollevato alcuna contestazione specifica in merito alla consegna di carburante e all'entità degli importi a questo riguardo pretesi, per come risultanti dalle fatture n. 2566/CS del 12.7.2021 e n. 2647/CS del 17.7.2021, per la complessiva somma di euro 18.140,18, essendosi la medesima limitata a sostenere genericamente l'inidoneità della fattura commerciale a valere come prova dell'esistenza del credito, difesa che di per sé non può essere riguardata quale contestazione specifica dei fatti costitutivi allegati dalla creditrice.
6 Analogamente, deve ritenersi che l'assunto secondo cui il carburante fornito sarebbe stato di scarsa qualità, oltre a fondarsi su allegazioni non sufficientemente specifiche e, in parte, allegate tardivamente solo mediante la capitolazione della prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., risulta anche indimostrato, nonostante il relativo onere probatorio, venendo in considerazione vizi della cosa compravenduta oppure mancanza delle qualità promesse, gravi sul compratore (cfr. in arg., Cass., 29 maggio 2023, n.
14895; Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748).
Si rammenta poi che la parte opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul documento di accompagnamento e sulla bolla di consegna di cui alla fattura n. 2345/CS del 28.6.2021 e quelle apposte sulla fattura n. 3614/CS del 18.9.2021, sul documento di accompagnamento e sulla bolla di consegna alla stessa relativi, disconoscimento che, come in parte già messo in luce nel corso del giudizio, non si reputa dotato del necessario requisito di specificità, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto ove lo stesso provenga da una persona giuridica.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (così Cass., 14 marzo
2019, n. 7240).
La di contro, si è limitata ad effettuare il predetto disconoscimento, Parte_1
senza fornire alcuna ulteriore indicazione in merito alle difformità riscontrate e, soprattutto, senza riferire specificamente detto disconoscimento non solo al legale rappresentante della società, ma anche ai singoli dipendenti della società autorizzati a ricevere la merce presso il luogo di destinazione, che non vengono neppure nominati, di talché qualsiasi ulteriore accertamento disposto sul punto avrebbe avuto natura
7 meramente esplorativa, vieppiù considerando che, dai documenti prodotti dalla stessa opponente, si evince che quest'ultima aveva, nel periodo qui in rilievo, 53 dipendenti (cfr. doc. prodotto in data 14.3.2023).
A ciò deve aggiungersi che il disconoscimento appena ricordato, da un canto, non si accompagna ad una contestazione specifica dell'avvenuta consegna della merce nella data e nel luogo indicati, dall'altro, appare in contrasto con il contegno tenuto dalla stessa
[...]
la quale, dopo avere ricevuto un'intimazione di pagamento in via Parte_1
stragiudiziale, ha provveduto a versare due acconti di euro 2.000,00, nel gennaio e nel febbraio 2022, affermando poi solo in questa sede che si tratterebbe di versamenti effettuati in modo erroneo.
A mente di quanto appena argomentato, si conferma integralmente il provvedimento istruttorio adottato in data 28.7.2023, ribadendo l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalla parte opponente, perché vertente su circostanze irrilevanti, genericamente individuate e non allegate tempestivamente nei precedenti scritti difensivi, nonché dell'interrogatorio formale e della prova per testi richiesti dalla parte opposta, in quanto aventi ad oggetto circostanze non rilevanti ai fini della decisione.
Deve, dunque, concludersi che la abbia fornito una prova Parte_2
adeguata della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, che è in larga parte non contestata o contestata in modo generico, e che, di contro, la non ha Parte_1
dimostrato di avere esattamente adempiuto l'obbligazione di provvedere al versamento del corrispettivo, con l'immediato portato che anche il pagamento della somma di euro
4.000,00 non può considerarsi indebito, perché in realtà riferibile ad un credito accertato come esistente.
3. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, così come la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico di quest'ultima e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del credito azionato in sede monitoria
8 (causa di valore compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
Si ritiene, invece, che la sola riscontrata infondatezza delle difese spiegate dalla parte opponente non sia sufficiente ad integrare il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave richiesti ai fini dell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 96 c. 1 c.p.c. o quello dell'abuso dello strumento processuale necessario per giustificare la pronuncia di un'ulteriore condanna ai sensi del comma terzo della richiamata disposizione.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'opposizione promossa dalla e, per l'effetto, Parte_1
dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c. 1 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso da questo Tribunale in data 27.2.2022, pubblicato il 28.2.2022;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
c) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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