Decreto presidenziale 21 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 21/08/2025, n. 15654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15654 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10172/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10172 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Fasci', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. della nota Di.pvvf - DCRISUM nr -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale, l’Ufficio II della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha dato comunicazione all’Ufficio “Relazioni Sindacali” del prospetto concernente gli incarichi Dirigenziali di temporanea reggenza conferiti a Dirigenti del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché del prospetto allegato – formulato, approvato e registrato agli atti dell’Amministrazione in data non conosciuta – dal quale si evince che il Comando di VI TI è stato assegnato in reggenza dal 4 luglio 2022 a un dirigente superiore presso la Direzione Regionale Calabria (ing. -OMISSIS-);
2. della nota dip. VVF – DCRISUM n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- con il quale la Direzione Generale ha dato riscontro all’istanza in autotutela inviata dal ricorrente volta a conoscere le ragioni del mancato accoglimento della domanda formulata dal ricorrente in data 1° luglio 2022 riguardante il suo trasferimento in una delle sedi della Calabria ed in particolare in quella di VI TI, ivi compreso il mancato riconoscimento del suo diritto ai benefici della l. n. 104/1992;
3. nonché di ogni atto presupposto, successivo, connesso e\o conseguente;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere la nomina a Comandante e\o Reggente, presso il Comando di VI TI essendosi liberato il posto, a partire dal 4 luglio 2022 per avvenuto trasferimento del titolare e altresì, l’accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ex l. n. 104/1992 (in qualità di referente unico per la mamma in condizioni di gravità ai sensi dell’art. 33, c. 3) a occupare il posto di VI TI – divenuta sede vacante di titolarità – in quanto sede di lavoro più vicina alla residenza del congiunto in condizione di invalidità ex legge 104\92;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata a coprire il ruolo di Comandante e\o Reggente, presso il Comando di VI TI con decorrenza 4 luglio 2022 – resosi libero – con la nomina in capo all’odierno ricorrente – unico dirigente ad aver formulato domanda ed anche come unico dirigente beneficiario del correlato diritto ex l. n. 104/1992;
nonché ancora per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento danni da liquidarsi in favore dell’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 30 e 24 del codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’ing. -OMISSIS- – al tempo della proposizione del ricorso, primo dirigente dei Vigili del Fuoco con l’incarico dirigente vicario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo – ha impugnato:
a) la nota Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- nella parte in cui aveva disposto l’assegnazione della temporanea reggenza del Comando di VI TI a decorrere dal 4 luglio 2022 al dirigente superiore presso la Direzione Regionale Calabria, ing. -OMISSIS-;
b) la nota datata -OMISSIS- con cui la p.a. resistente (nel rispondere alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’ing. -OMISSIS-) gli aveva comunicato che non aveva ritenuto di affidargli la reggenza di VI TI – preferendogli l’ing. -OMISSIS- – anche in ragione del fatto che l’ing. -OMISSIS- aveva una « approfondita conoscenza del territorio, in quanto nel passato il medesimo [aveva] rivestito la funzione di Comandante dei Vigili del Fuoco di VI TI »;
e ha chiesto contestualmente a questo Tribunale:
- di accertare il suo diritto a « ottenere la nomina a Comandante e\o Reggente, presso il Comando di VI TI essendosi liberato il posto, a partire dal 4 luglio 2022 », e ciò anche in ragione del suo diritto ex l. n. 104/1992 « in qualità di referente unico per la mamma in condizioni di gravità ai sensi dell’art. 33, c. 3 ») ad essere assegnato alla sede di lavoro più vicina alla residenza del congiunto in condizione di invalidità;
- di condannare l’amministrazione al risarcimento danni determinati dagli atti impugnati ai sensi dell’art. 30 e 24 del codice del processo amministrativo;
- di adottare ogni provvedimento cautelare idoneo a tutelare le sue ragioni nelle more della definizione del merito del giudizio.
1.1. A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha innanzitutto evidenziato:
- che con nota del 23 dicembre 2021 l’amministrazione resistente aveva diramato una « informativa sulle funzioni dirigenziali disponibili nell’anno 2022 del personale direttivo e dirigenziale che esplica funzioni operative », contenente « un prospetto riepilogativo in cui sono indicate le funzioni dirigenziali attualmente prive di titolare e quelle che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2022 », invitando « i dirigenti che espletano funzioni operative potranno manifestare la propria disponibilità a ricoprire determinati incarichi dirigenziali utilizzando l’allegato modello A » e specificando che era facoltà dei medesimi dirigenti manifestare « interesse per funzioni, che seppur al momento non disponibili, potrebbero divenirlo »;
- che conseguentemente, con nota trasmessa il 7 gennaio 2022, il ricorrente aveva espresso interesse ad assumere l’incarico « in qualsiasi sede della Calabria con funzioni di Comandante », indicando tra le sedi possibili, come prima scelta, VI TI;
- che con nota 1° giugno 2022, n. -OMISSIS- l’amministrazione resistente aveva diramato un’informativa con relativo prospetto concernente gli incarichi dirigenziali conferiti ai dirigenti SU (con decorrenza 1° gennaio 2022) dalla quale risultava che il dirigente Ing. -OMISSIS- – fino a quel momento Comandante della sede di AT – era stato nominato Dirigente Superiore;
- che con nota 7 giugno 2022, n. -OMISSIS- l’amministrazione resistente aveva diramato un’ulteriore informativa con relativo prospetto concernente gli incarichi dirigenziali conferiti ai dirigenti con decorrenza 4 luglio 2022, dalla quale risultava che al I Dirigente arch. -OMISSIS- – fino a quel momento Comandante della sede di VI TI – era stato conferito l’incarico di Comandante della sede di Frosinone;
- che in considerazione di quanto sopra, con nota del 9 giugno 2022, il ricorrente aveva riconfermato la propria disponibilità ad assumere l’incaico a VI TI, sottolineando la propria posizione di referente unico per la l. 104/1992 della madre disabile;
- che nonostante ciò con l’impugnata nota del -OMISSIS- l’amministrazione aveva ritenuto di disporre che il Comando di VI TI – che nel frattempo era diventato sede vacante a seguito del trasferimento del dirigente fino al momento al comando di detta sede – era stato assegnato, in reggenza, dal 4 luglio 2022 all’ing. -OMISSIS-, che medio tempore era stato nominato Dirigente Superiore presso la Direzione Regionale Calabria;
- che inoltre la stessa amministrazione, in maniera del tutto irragionevole, con provvedimento dell’-OMISSIS- aveva ritenuto di attribuire al ricorrente (dirigente vicario nel Comando di Vigili del Fuoco di Palermo) la temporanea reggenza, a decorrere dal 10 agosto 2022, dell’Ufficio per il servizio AIB, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria (con sede a AT).
1.2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha articolato sette motivi in diritto a fondamento delle proprie domande.
1.2.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 97 Cost., del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, l. n. 241/1990 nonché per « eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica [e] illogicità manifesta », osservando che era del tutto irragionevole che l’amministrazione avesse attribuito, in reggenza, l’incarico di VI TI a un soggetto che già ricopriva altro incarico (e non aveva peraltro fatto richiesta di attribuzione di tale incarico, per il quale aveva manifestato interesse solo il ricorrente).
1.2.2. Con il secondo motivo ha ulteriormente contestato gli atti gravati per « eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica [e] illogicità manifesta », rimarcando che le decisioni adottate nei suoi confronti dalla p.a. erano irragionevoli e contraddittorie, atteso che l’amministrazione gli aveva negato l’incarico a VI TI ma gli aveva assegnato la reggenza presso l’Ufficio Antincendio Boschivo presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di AT.
1.2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. per « violazione della l. n. 104/1992 [e] della l. n. 183/2010 », sostenendo che « la titolarità o almeno la reggenza … su VI TI [avrebbe dovuto essergli concessa] in virtù della sussistenza della posizione di referente unico per la propria mamma ai sensi della l. 104/1992 (soggetto riconosciuto invalido ai sensi del c.3 e quindi in condizione di gravità) visto che la differenza temporale di percorrenza tra il Comune di Reggio Calabria – ove risiede il congiunto in gravi condizioni di salute - e l’attuale Comando di Palermo, è almeno quattro volte maggiore rispetto a VI TI ».
1.2.4. Con il quarto motivo ha contestato la decisione della p.a. per « eccesso di potere per disparità di trattamento », evidenziando che l’amministrazione con la sua condotta gli aveva impedito « di assumere l’incarico di Comandante di una sede provinciale resasi disponibile, e di accedere alla fascia “E”: fascia più alta in termini di qualifica professionale ed anche di retribuzione », mentre invece « in maniera del tutto opposta [ aveva consentito tale accesso al] pari grado ing. -OMISSIS- trasferito da Genova al Comando di Monza con funzioni di Reggente Titolare ».
1.2.5. Con il quinto motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati per violazione della l. n. 241/1990, osservando che la p.a. non aveva motivato la sua decisione.
1.2.6. Con il sesto motivo ha contestato gli atti adottati dal Ministero per « violazione dell’art. 201 d.l.gs. n. 217/2005 nonché del correlato decreto dipartimentale del 20 gennaio 2011 », notando, in sostanza, che l’assenza di adeguata motivazione non consentiva di comprendere se la p.a. avesse rispettato i criteri generali previsti dalla normativa di riferimento per l’affidamento degli incarichi.
1.2.7. Infine nell’ambito del settimo motivo ha articolato la domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del provvedimento impugnato e della sua mancata assegnazione a VI TI consistenti:
- nelle spese sostenute per la permanenza presso le sedi di servizio di Palermo e di AT (dove non è previsto – a differenza che a VI TI – l’alloggio di servizio);
- nella mancata percezione dell’indennità di trasferimento correlata alla reggenza presso il Comando di VI TI);
- nel danno immateriale conseguente alla sua mancata assegnazione alla sede di VI TI.
2. In data 12 settembre 2022 il Ministero resistente si è costituito in giudizio.
3. Con memoria del 9 ottobre 2022 l’amministrazione ha spiegato le proprie difese e segnatamente:
- in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 41 c.p.a. « per omessa (rituale) notificazione al controinteressato ing. -OMISSIS-, stante la nullità della notifica effettuata solo presso l’Ufficio di assegnazione e con comunicazione di posta certificata diretta all’indirizzo istituzionale della sede di servizio »;
- nel merito ha evidenziato l’infondatezza di tutte le doglianze di parte ricorrente, notando che « le esigenze connesse alla fruizione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 non erano state palesate … nella manifestazione d'interesse … nel quale era stata indicata come prima preferenza qualsiasi sede della Regione Sicilia (Enna- Caltanissetta — Trapani — Ragusa e Siracusa) e poi come seconda preferenza qualsiasi sede della Regione Calabria (VI TI — Crotone- Cosenza), ed era stato espresso gradimento per il Comando di Matera e per qualsiasi sede della Regione Puglia con funzioni di Comandante ».
4. Con memoria depositata in data 10 novembre 2022 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare.
5. In data 14 novembre 2022 il ricorrente ha depositato documentazione nell’intento di comprovare l’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo pec effettuata al controinteressato ing. -OMISSIS-.
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 17 novembre 2022, n. -OMISSIS-questo Tribunale – dopo aver ritenuto di « rinviare al merito ogni valutazione sull’ammissibilità del ricorso, vista la necessità di approfondire la questione relativa alla validità della notifica al controinteressato (o, comunque, il raggiungimento dello scopo della stessa) » – ha rigettato la domanda cautelare del ricorrente rilevando che « nessuno dei motivi ricorso appar [iva[ fornito di adeguato fumus boni iuris » e osservando l’insufficienza del periculum in mora dedotto dal ricorrente (consistente nella necessità di « esercitare il suo incarico di tutela ed assistenza alla mamma ammalata e anziana e quindi di rendere concreti i diritti di cui alla l. n. 104/1992, che, vista la distanza esistente tra il Comando di Palermo e quello di Reggio Calabria, non riesce a praticare »), avuto riguardo al fatto che « nella propria istanza del 7 gennaio 2022, lo stesso dott. -OMISSIS- [aveva] espresso interesse per qualsiasi sede della Sicilia con funzioni di comandante provinciale (Enna – Caltanissetta – Trapani – Ragusa – Siracusa) [oltreché] per qualsiasi sede della Calabria con funzione di comandante [oltreché ancora] per qualsiasi sede della Puglia con funzioni di comandante , implicitamente riconoscendo la compatibilità di tali sedi (molte delle quali site a una maggiore distanza da Reggio Calabria rispetto sia alla sede di Palermo, sia a quella di AT, dove il ricorrente è stato medio tempore assegnato come reggente) con l’esercizio del proprio dovere di assistenza », e tenuto conto che il ricorrente non aveva « documentato la sussistenza di sopravvenienze di fatto, rispetto al momento della proposizione dell’istanza, che [avevano] reso maggiormente impegnativa e gravosa l’assistenza alla madre ».
7. Con memoria del 5 giugno 2024 parte ricorrente:
- ha preliminarmente sostenuto la validità ed efficacia della notifica, evidenziando che era indubbio che l’ing. -OMISSIS- avesse effettivamente ricevuto il ricorso, come quest’ultimo aveva peraltro espressamente confermato con PEC del 22 novembre 2022;
- ha evidenziato che, nelle more della definizione del giudizio, l’amministrazione lo aveva nominato Comandante presso la sede di VI TI a decorrere dal 19 dicembre 2022;
- ha comunque insistito per l’accoglimento del ricorso e per la condanna della p.a. al risarcimento dei danni causati dal fatto che l’amministrazione non aveva « assegnato nei tempi corretti il Comando di VI al ricorrente [con conseguente] ritardo nel passaggio dalla classe “F” a quello da Comandante in classe “E” ».
8. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 19 luglio 2024, n. -OMISSIS-, questo Tribunale – dopo aver evidenziato la persistenza di un interesse del ricorrente « all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati e [al] la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni » e dopo essersi espressamente riservato ogni decisione sul ricorso, in rito e nel merito – ha ordinato all’amministrazione resistente di depositare in giudizio « una documentata e aggiornata relazione sulla vicenda oggetto del giudizio, onerando l’amministrazione di chiarire le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a nominare il ricorrente come Comandante presso la sede di VI TI a decorrere dal 19 dicembre 2022, e in particolar modo: a) di illustrare quali sono le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a provvedere in tal senso; b) di specificare se tale nomina è stata adottata all’esito di un apposito interpello e/o di una nuova motivata istanza del ricorrente ».
9. Con nota depositata in data 18 settembre 2024, l’amministrazione ha chiarito che il successivo trasferimento del ricorrente era stato disposto dopo il ricorso in quanto nel frattempo si era verificata la circostanza che « i nuovi neo dirigenti promossi con decorrenza 1° gennaio 2022 avevano terminato il corso di formazione dirigenziale ed erano in procinto di ricevere la prima assegnazione di incarico dirigenziale, consentendo la sostituzione dell’Ing. -OMISSIS- nell’incarico di Vicario del Comando di Palermo ».
10. Con memoria depositata in data 4 aprile 2025 l’ing. -OMISSIS- ha ulteriormente argomentato a sostegno delle sue domande.
11. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
12. Il ricorso non può essere accolto per tutte le ragioni di seguito illustrate, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni valutazione in ordine all’eccezione di inammissibilità formulata dalla p.a. ai sensi dell’art. 41 c.p.a. sulla base della irritualità della notifica effettuata al controinteressato.
13. Va poi precisato che – come già espressamente notato con l’ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS-/2024 – dopo l’intervenuta nomina dell’ing. -OMISSIS- a Comandante dei Vigili del Fuoco di VI TI avvenuta in data 19 dicembre 2022 l’interesse del ricorrente all’accoglimento del ricorso sussiste limitatamente alla sola domanda di risarcimento del danno (e – quindi – all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati che è strumentale alla domanda risarcitoria). D’altronde è evidente che – una volta che il ricorrente è stato nominato, con successiva e autonoma determinazione della p.a. e senza riserva alcuna, Comandante dei Vigili del Fuoco di VI TI – l’ing. -OMISSIS- non avrebbe alcun beneficio dall’annullamento degli atti gravati (che ormai sono stati superati dai successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione).
14. Tanto premesso, le domande (di accertamento dell’illegittimità degli atti gravati con il ricorso introduttivo e di risarcimento del danno) avanzate dal ricorrente non possono essere accolte, non potendo ritenersi che la condotta tenuta in essere dall’amministrazione e gli atti dalla stessa adottati nei confronti del ricorrente (e da questo gravati con l’atto introduttivo del giudizio) siano illegittimi.
14.1. Al riguardo, va innanzitutto evidenziato:
- che con la gravata nota -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- la p.a. resistente si è limitata a conferire l’incarico temporaneo di reggenza del Comando dei Vigili del Fuoco di VI TI a uno dei dirigenti dei Vigili del Fuoco in servizio presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria (il controinteressato ing. -OMISSIS-) sulla base del presupposto (espressamente chiarito con l’altra nota impugnata, datata -OMISSIS-) che quest’ultimo avesse una « approfondita conoscenza del territorio, in quanto nel passato il medesimo [aveva] rivestito la funzione di Comandante dei Vigili del Fuoco di VI TI »;
- che è comprovato in atti che l’amministrazione non ha affatto ignorato le esigenze e le aspirazioni manifestate dal ricorrente (che avrebbe dovuto svolgere l’incarico di dirigente vicario nel Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo fino al 13 dicembre 2024), avendo provveduto la stessa amministrazione – tenendo conto delle esigenze di sostituzione dello stesso presso la sede di provenienza – a revocargli il precedente incarico e ad assegnarlo alla richiesta sede di VI TI subito « dopo che i nuovi neo dirigenti promossi con decorrenza 1° gennaio 2022 avevano terminato il corso di formazione dirigenziale ed erano in procinto di ricevere la prima assegnazione di incarico dirigenziale » (ovvero appena è stata possibile una sua sostituzione con uno dei nuovi dirigenti appena promossi, l’ing. -OMISSIS-, cfr. deposito documentale del 18 settembre 2024);
14.2.2. Tanto chiarito appare evidente:
- che non può ritenersi che la scelta dell’amministrazione di assegnare all’ing. -OMISSIS- – e non al ricorrente – la temporanea reggenza della sede di VI TI (prima di procedere alla sua assegnazione definitiva al ricorrente) sia stata una scelta immotivata, manifestamente irragionevole e adottata in violazione dei criteri previsti dall’invocato decreto dipartimentale del 20 gennaio 2011 (v. ricorso sub 1, 5 e 6), avuto riguardo al fatto che è incontestato che l’ing. -OMISSIS- avesse rivestito « la funzione di Comandante dei Vigili del Fuoco di VI TI » e che tale circostanza rappresenta un criterio più che ragionevole e logico per l’attribuzione di una breve reggenza (in linea con le previsioni di cui all’art. 2 dell’invocato decreto del 20 gennaio 2011);
- che non può ritenersi che l’amministrazione avesse il dovere di assegnare subito il ricorrente presso la sede di VI TI (come reggente o titolare, prescindendo da ogni altra valutazione relativa alle esigenze organizzative proprie della p.a.), ai sensi della l. n. 104/1992, in ragione di fondamentali esigenze di assistenza dell’ing. -OMISSIS- alla madre (cfr. ricorso sub 3) tenuto conto che, come puntualmente notato dalla p.a. (e come già rilevato da questo Tar in sede cautelare) nella propria istanza del 7 gennaio 2022, il dott. -OMISSIS- aveva espresso interesse per « qualsiasi sede della Sicilia con funzioni di comandante provinciale (Enna – Caltanissetta – Trapani – Ragusa – Siracusa) [oltreché per ] qualsiasi sede della Calabria con funzione di comandante [oltreché ancora per] per qualsiasi sede della Puglia con funzioni di comandante », implicitamente riconoscendo la compatibilità di tali sedi (molte delle quali site a una maggiore distanza da Reggio Calabria rispetto alla sede di Palermo) con l’esercizio del proprio dovere di assistenza;
- che la ragionevolezza della decisione assunta dalla p.a. con il provvedimento del -OMISSIS- in ordine alla temporanea reggenza di VI TI non appare scalfita dal fatto che la stessa amministrazione (dopo aver assegnato all’ing. -OMISSIS- la reggenza di VI TI) ha ritenuto di assegnare al ricorrente un altro incarico di reggenza da svolgersi a AT (v. ricorso sub 2) tenuto conto della diversità tra i due incarichi conferiti in reggenza e della principale ragione sottesa all’assegnazione dell’incarico all’ing. -OMISSIS-;
- che non può neppure sostenersi che la p.a. con gli atti gravati abbia perpetrato nei confronti del ricorrente una disparità di trattamento non consentendogli di « accedere [già dal mese di luglio 2022] alla fascia E [come fatto] con il pari grado ing. -OMISSIS- » (cfr. ricorso sub 4) tenuto conto che, com’è noto, « la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento può essere accolta solo ove la parte interessata, cui spetta l'onere relativo, dimostri la assoluta identità delle situazioni che si vogliono paragonare », v. ex multis Consiglio di Stato, IV, 22 maggio 2024, n. 4549).
15. Per tutte le ragioni sopra illustrate, non può ritenersi che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo siano illegittimi e, pertanto, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
16. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi comprese la peculiarità della vicenda e la sussistenza di profili di novità in alcune delle questioni in diritto sottese al ricorso – possono essere compensate tre le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.