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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 78/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NICOLA VERDERICO e ANTONIO VERDERICO, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/01/2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di n. 59520230001495253000, notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 07/12/2023, nonché di ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e/o conseguente all'avviso di addebito impugnato.
CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 10.10.2024 chiedendo la cessazione della materia del contendere esponendo che l' , a seguito di un riesame della posizione CP_2 del ricorrente e verificato che per la annualità dell'anno 2018 il ricorrente aveva effettuato dei corretti versamenti alla Gestione Artigiani con la causale della riduzione prevista per artigiani ultra 65-enni, ha provveduto ad avviare le attività necessarie allo sgravio integrale dell'A.V.A.
CP_ Con deposito del 06.12.2024 l' produceva i provvedimenti di sgravio del 15.10.2024. All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- In ragione della concorde richiesta delle parti ( cfr note del 17.03.2025 di parte ricorrente che non si è opposta alla richiesta di cessazione della materia del contendere) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3- Le spese di lite, in base al principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a
CP_ carico dell' in ragione della fondatezza delle doglianze del ricorrente, come comprovato dall'avvenuto sgravio degli addebiti in data successiva alla introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 78/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro
886,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Nicola Verderico e Antonio Verderico.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano