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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8686/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.7.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Heidi Heilegger, con studio in Vimercate (MB), Via Fiume n° 13, presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina rumena
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Stefania Esposito, con studio in San Donato Milanese (MI), Via Emilia n° 22, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Giuliano Milanese (MI) il 14.6.2008 (atto n° 33, parte 1, anno 2008) - e in seguito anche religioso – in comunione legale dei beni con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e delle linee educative sino ad oggi seguite.
3. La casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti. Il signor ha già provveduto a ritirare tutti i propri beni Pt_1 personali dalla casa familiare;
inoltre ha spostato la propria residenza anagrafica presso il suo nuovo alloggio condotto in locazione sito in Cassina de' Pecchi (MI), Via Achille Grandi n. 10.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze della casa familiare rimarranno a carico della moglie, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50% come per legge. Quanto al mutuo gravante sulla casa familiare, allo stato pari a circa 500,00/550,00 euro al mese, i coniugi, in qualità di comproprietari, se ne faranno carico nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo, la signora Pt_2 verserà mensilmente sul conto corrente dove è appoggiato il mutuo la parte di sua competenza, altrettanto farà il marito. Si precisa che detto conto corrente cointestato resterà acceso unicamente per il pagamento del mutuo e dei finanziamenti in essere, restando ovviamente inteso che i coniugi saranno liberi di aprire altro conto intestato solo a sé.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento di un importo mensile di complessivi Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Detto importo sarà versato in via anticipata al giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso per separazione. I genitori inoltre divideranno al 50% le spese straordinarie per la prole, da individuarsi in base alle Linee Guida del Tribunale di Milano, che gli stessi dichiarano di conoscere e approvare. L'assegno Unico
Universale verrà percepito interamente dalla moglie dal mese successivo a quello in cui avverrà il deposito del ricorso.
5. Considerata l'età dei figli, entrambi adolescenti, e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, il padre avrà facoltà di vederli e tenerli con sé liberamente, anche per il pernotto, accordandosi direttamente con i ragazzi in base alle loro necessità e desideri.
6. Durante le vacanze estive, ciascun genitore, se lo vorrà e compatibilmente con le esigenze e i desideri dei ragazzi, potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i coniugi si accorderanno in autonomia garantendo tendenzialmente il principio dell'alternanza e comunque tenendo sempre conto in via prioritaria delle esigenze e dei desideri dei figli.
I coniugi si accolleranno nella misura del 50% ciascuna i finanziamenti in essere per il divano e la cucina mentre dei finanziamenti per pc, telefono e macchina in uso al signor si farà Pt_1 carico quest'ultimo in via esclusiva.
7. Le Parti hanno provveduto al trasferimento della proprietà della vettura attualmente in uso alla signora che si farà carico delle spese alla stessa connesse, in particolare i prossimi bollo, Pt_2 assicurazione e revisione, spese di benzina e per il passaggio della proprietà del mezzo.
8. Il sig. non appena riceverà il rimborso dell'importo indicato nel 730/25, si impegna Pt_1 entro i successivi 15 giorni a corrispondere alla sig.ra la parte di propria spettanza (€ 410 Pt_2
+ 50% delle spese relative ai figli).
9. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti rinunciando pertanto all'assegno di mantenimento e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per il passato. Si precisa tuttavia - come sopra anticipato - che entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto rimborso il marito girerà alla moglie quanto le spetta in base al 730/25.
10. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli, restando comunque inteso che i figli non potranno espatriare se non per ragioni scolastiche o turistiche.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di compensare le spese legali, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in San Giuliano Milanese (MI) il 14.6.2008;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.7.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Heidi Heilegger, con studio in Vimercate (MB), Via Fiume n° 13, presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina rumena
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Stefania Esposito, con studio in San Donato Milanese (MI), Via Emilia n° 22, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Giuliano Milanese (MI) il 14.6.2008 (atto n° 33, parte 1, anno 2008) - e in seguito anche religioso – in comunione legale dei beni con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e delle linee educative sino ad oggi seguite.
3. La casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti. Il signor ha già provveduto a ritirare tutti i propri beni Pt_1 personali dalla casa familiare;
inoltre ha spostato la propria residenza anagrafica presso il suo nuovo alloggio condotto in locazione sito in Cassina de' Pecchi (MI), Via Achille Grandi n. 10.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze della casa familiare rimarranno a carico della moglie, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50% come per legge. Quanto al mutuo gravante sulla casa familiare, allo stato pari a circa 500,00/550,00 euro al mese, i coniugi, in qualità di comproprietari, se ne faranno carico nella misura del 50% ciascuno. Al riguardo, la signora Pt_2 verserà mensilmente sul conto corrente dove è appoggiato il mutuo la parte di sua competenza, altrettanto farà il marito. Si precisa che detto conto corrente cointestato resterà acceso unicamente per il pagamento del mutuo e dei finanziamenti in essere, restando ovviamente inteso che i coniugi saranno liberi di aprire altro conto intestato solo a sé.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento di un importo mensile di complessivi Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Detto importo sarà versato in via anticipata al giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso per separazione. I genitori inoltre divideranno al 50% le spese straordinarie per la prole, da individuarsi in base alle Linee Guida del Tribunale di Milano, che gli stessi dichiarano di conoscere e approvare. L'assegno Unico
Universale verrà percepito interamente dalla moglie dal mese successivo a quello in cui avverrà il deposito del ricorso.
5. Considerata l'età dei figli, entrambi adolescenti, e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, il padre avrà facoltà di vederli e tenerli con sé liberamente, anche per il pernotto, accordandosi direttamente con i ragazzi in base alle loro necessità e desideri.
6. Durante le vacanze estive, ciascun genitore, se lo vorrà e compatibilmente con le esigenze e i desideri dei ragazzi, potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i coniugi si accorderanno in autonomia garantendo tendenzialmente il principio dell'alternanza e comunque tenendo sempre conto in via prioritaria delle esigenze e dei desideri dei figli.
I coniugi si accolleranno nella misura del 50% ciascuna i finanziamenti in essere per il divano e la cucina mentre dei finanziamenti per pc, telefono e macchina in uso al signor si farà Pt_1 carico quest'ultimo in via esclusiva.
7. Le Parti hanno provveduto al trasferimento della proprietà della vettura attualmente in uso alla signora che si farà carico delle spese alla stessa connesse, in particolare i prossimi bollo, Pt_2 assicurazione e revisione, spese di benzina e per il passaggio della proprietà del mezzo.
8. Il sig. non appena riceverà il rimborso dell'importo indicato nel 730/25, si impegna Pt_1 entro i successivi 15 giorni a corrispondere alla sig.ra la parte di propria spettanza (€ 410 Pt_2
+ 50% delle spese relative ai figli).
9. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti rinunciando pertanto all'assegno di mantenimento e dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per il passato. Si precisa tuttavia - come sopra anticipato - che entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto rimborso il marito girerà alla moglie quanto le spetta in base al 730/25.
10. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli, restando comunque inteso che i figli non potranno espatriare se non per ragioni scolastiche o turistiche.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di compensare le spese legali, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in San Giuliano Milanese (MI) il 14.6.2008;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG