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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 14921/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 9.06.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 29.09.2025 TRA
(C. F ), elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Napoli, alla via Ottavio Caiazzo 9, presso lo studio degli avv.ti Roberta Fiorito e Ciro Zaccaro, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in at- ti -ATTORE- E (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), eletti- C.F._3 CP_3 C.F._4 vamente domiciliati in Napoli, alla via Rosaroll 98, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio Guzzo
-CONVENUTI- NONCHÉ
(C.F. ) residente in [...] C.F._5
Raffaele Caravaglios 36 piano I, int. 2
-CONVENUTO CONTUMACE- Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. oggetto 144401). Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scrit- ta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.05.2021, il sig. Parte_2
[...
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, i convenuti in epigrafe indicati, al fine di sentirli condannare al rilascio immediato dell'immobile sito in Napoli, in vico Vasto a Chiaia (Largo Proto 1) piano 1°. L'attore concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'immobile sito in Napoli in vico Vasto a Chiaia, Largo Proto 1, piano 1°, dal giorno della morte della NO avvenu- Per_1 ta in data 13.06.2013; 2) Condannare i convenuti al rilascio immediato, dell'immobile in favore dell'istante sig. ; 3) Condannare i con- Parte_1 venuti al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in euro 700,00 mensili a decorrere dalla morte della conduttrice NO , in data Per_1
15.06.2013, fino all'effettivo rilascio, con la maggiorazione degli interessi e ri- valutazione monetaria sulle singole scadenze mensili;
4) Condannare i convenuti al pagamento degli oneri condominiali dal mese di morte della conduttrice si-
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in data 15.06.2013 fino all'effettivo rilascio con la maggiorazione CP_5 Per_1 degli interessi e rivalutazione sulle singole scadenze mensili;
5) Condannare i convenuti per tutti i danni materiali cagionati all'immobile per non aver tenuto una adeguata custodia della cosa e per aver impedito all''istante di operare la corretta manutenzione. Tale danno, fatta salva la CTU che sin da ora si richiede, viene quantificato in euro 30.000,00; 6) In caso di opposizione, emettere provvi- soria sentenza di rilascio per consentire all'istante di assumere i primi necessari interventi di sanità, sicurezza e conservazione dell'immobile; In subordine, affi- dare la momentanea custodia della cosa al sig. , per i primi ur- Parte_1 genti provvedimenti;
8) Condannare, i convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per la sostanziale ingiusta occupazione dell'immobile e per il pre- giudizio al diritto di proprietà cagionato, senza alcun reale motivo, alla parte istante, nella misura che l'On.le Tribunale vorrà determinare;
9) Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio con maggiorazione ex art. 96 cpc”.
In punto di fatto deduceva: che il signor aveva ricevuto in eredità dalla madre Parte_1 Parte_3 vari beni ed in particolare l'azienda , valori mobiliari, oggetti di arredo,
[...] gioielli e diversi appartamenti tra cui quello Napoli Vico vasto a Chiaia (già Lar- go Proto 1) piano primo oggetto della presente lite;
che egli era dunque pieno ed esclusivo proprietario, per successione legittima dell' intera proprietà dell'immobile ubicato in Napoli, alla via vico Vasto a Chiaia, Largo Proto 1, piano 1°; che l'immobile in passato , vivente veniva concesso in locazio- ERona_2 ne, ad uso abitativo, ai sig.ri e , in virtù di contratto sot- ERona_3 Per_1 toscritto il 1.01.1998 e regolarmente registrato;
che il canone veniva pagato a amministratore “dei beni della ERona_4
; Per_2 che mensilmente, per tutta la durata della vita dei conduttori, il canone versato all'amministratore sig. veniva da questi versato alla NO Per_4 ERona_2
(madre dell'attore) “e poi all'attore stesso a seguito della morte di sua madre”; che nel corso del tempo, erano deceduti i conduttori (in particolare in Per_1 data 15 giugno.2013) e “da quel momento” non era stato versato, all'attore al- cun canone di locazione;
che “dal 2003” non erano versati i canoni di locazione stabiliti nel contratto in euro 103,29 mensili né gli oneri condominiali;
che i convenuti , , e , eredi dei conduttori CP_3 CP_4 CP_2 Per_2
e rifiutavano di liberare l'immobile dai beni dei loro Per_1 ERona_3 genitori;
che dalla morte dei conduttori non erano stati pagati gli oneri condominiali da convenuti, per cui il sig. , destinatario di decreto ingiuntivo di Parte_1 pagamento n. 3469/2020 provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Napoli, di euro 13.147,620 dopo la accettazione con beneficio di inventario dell'eredità materna aveva dovuto provvedere al pagamento;
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che il sig. era stato diffidato dai germani di non ri- Parte_1 CP_1 muovere i mobili dei conduttori defunti ( ) sebbene ERona_5 senza specificare il motivo della occupazione;
che a seguito di tale occupazione era scaturito un danno al proprietario Parte_1 in quanto l'immobile versava in uno stato di completo abbandono e costituiva ri- fugio per animali e appariva sostanzialmente distrutto essendo stati divelti il ba- gno , le piastrelle , il pavimento;
inoltre le finestre risultavano inchiodate ed era stato eretto un muro all'ingresso con potenziale pericolo per terzi;
che era intenzione dell'attore richiedere la condanna dei convenuti all'immediato rilascio del bene in suo favore, al pagamento di indennità di occupazione dal 15/6/2013 al rilascio , al ristoro degli oneri condominiali versati dal 15 giugno 2013 ed al risarcimento dei danni all'immobile;
che la liberazione dell'appartamento dai beni mobili dei precedenti conduttori si rendeva necessaria onde consentire la messa in sicurezza dello stesso e la succes- siva locazione. La causa, rubricata con R.G. n. 14921/2021, veniva assegnata alla IX Sezione Civile del Tribunale di Napoli . In data venerdì 29.10.2021 si costituivano tempestivamente rispetto ad udienza fissata in citazione per il 19/11/2021 i convenuti , CP_1 [...]
e (si chiedendo all'adito Tribunale: “a) In via pre- CP_6 CP_3 liminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di;
b) Nel merito, accertati i fatti esposti dai sigg. ERona_6 CP_1
e e negata la qualità di erede spesa inde-
[...] Controparte_2 CP_3 bitamente dall'attore, rigettarne le domande proposte nei loro confronti dei con- venuti;
c) Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procura- tore dichiaratosi antistatario”. Eccepivano la carenza di titolarità attiva dell'attore che non era erede della ma- dre per essersi prescritto il diritto di accettare;
come tale CP_1
l non aveva diritto a recuperare il possesso del bene indicato in citazio- Parte_1 ne . In particolare la questione involgeva secondo i convenuti, il tentativo dell'attore di usurpare eredità non propria . Invero il sig. coniugato con era stato ammini- ERona_4 ERona_7 stratore dell'eredità di - di cui faceva parte anche l'immobi- ERona_6 le in oggetto – devoluta tra gli altri ad coniugata con Controparte_7 [...]
genitori di , a sua volta padre di mor- Per_8 CP_4 ERona_3 to il 20/07/2009 e coniugato con morta il 15/06/2013. Per_1
Questi ultimi erano i genitori dei convenuti ed avevano vissuto nell'immobile in oggetto dal 14/02/1990 sino alla loro morte;
il sig. ammini- ERona_4 strava i beni dei coeredi di , tra cui vi erano sia il padre dei ERona_6 convenuti ( ) sia la madre dell'attore ( , che gli confe- ERona_3 CP_1 rirono la procura generale ad amministrare in via ordinaria e straordinaria ad esclusione degli atti dispositivi gli immobili facenti parte del fabbricato in Napoli al Vico Vasto a Chiaia Largo Prota n. 1, costituiti da: 1) un terraneo civico 1; 2) un appartamento a primo piano interni 1 – 2, costituito da due vani ed accessori;
3) un appartamento al secondo piano, numeri interni 3 – 4, costituito del pari da
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due vani ed accessori, a loro appartenenti, “pro quota” come da documento esi- bito. Il sig. e la NO sin dal 1999 non riconobbero alcun ERona_3 Per_1 diritto agli altri mandanti del sig. in quanto ancor prima della ERona_4 morte di quest'ultimo, avvenuta il 16/04/2002 , l'amministratore non provvedeva al pagamento delle spese condominiali e di manutenzione straordinaria dei beni del compendio ereditario, cui i genitori dei convenuti dovevano far fronte sempre con proprie risorse. I convenuti si opponevano al tentativo del sig. di usurpare Parte_1
l'eredità del sig. a cui essi erano chiamati per delazione ERona_6 legittima . Eccepivano pertanto : 1) L'esistenza del litisconsorzio necessario con gli eredi di ERona_6
;
[...]
2) L'inesistenza del possesso di sull'eredità di ERona_2 ERona_6
;
[...]
3) La prescrizione del diritto dell'attore di accettare l'eredità di IA Du- buis. Parte attrice e parte convenuta depositava documentazione anche anagrafica, ca- tastale ed ipocatastale. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2023, asse- gnava i termini dell'art. 183, 6 comma cpc, e rinviava la causa all'udienza del
4.12.2023.Acquisita ulteriore documentazione ammesse le prove orali articolate dall'attore, all'udienza del 15.04.2024 veniva escusso il teste di parte attrice, sig.
, il quale dichiarava: “Sono un trasportatore e fui incaricato Testimone_1 dal Sig. a prelevare dei mobili antichi da un appartamento che Parte_1 si trovava a via Morghen, in Napoli, accanto alla funicolare di Montesanto e in- sieme a dei mobili c'erano dei tappeti che pure mi fu chiesto di prelevare e im- ballare. Ciò accadde alla fine del mese di febbraio 2005. Io andai sul posto ed erano presenti delle persone di cui non ricordo il nome. Io seppi che era decedu- ta la mamma di e mi fu chiesto per l'appunto di prelevare og- Parte_1 getti dalla casa della defunta NO di cui non ricordo il nome, di imballarli e portarli alla casa di Via Luca Giordano del Sig. e tanto io feci in una Parte_1 giornata di lavoro.A domanda dell'avv. Zaccaro: “Mi viene esibita una lettera di incarico presente in produzione attorea e la confermo”. Dopo la rinuncia di parte attrice ad escutere un secondo teste, il giudice disatten- deva la richiesta di CTU (richiesta dall'attore) ed all'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
******************* In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale ben- CP_4 ché ritualmente citato in giudizio non si è costituito. Sempre in via preliminare la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato Claudio Guzzo per il convenuto non ha effetto perché la parte non si è fatta CP_3 assistere da un nuovo difensore ai sensi dell'articolo 85 codice di procedura civi- le.
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Venendo al merito, la domanda proposta da va rigettata per Parte_1 le ragioni di seguito indicate . In primis, è opportuno procedere alla qualificazione giuridica dell'azione propo- sta dal ricorrente ai capi 1) e 2) delle conclusioni di cui in citazione , da cui dipendono le ulteriori domande 3)4)5)6) della citazione . Il giudice del merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente esattamen- te la domanda sulla base dei fatti dedotti dalla parte, indipendentemente dall'esat- tezza del "nomen iuris" attribuitole nell'atto introduttivo e in genere delle pro- spettazioni giuridiche di parte essendo fermo restando il limite della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (divieto di attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto e nemmeno implicitamente compreso nella do- manda o di pronunciarsi su eccezioni non proposte e non rilevabili d'ufficio) . Ciò posto guardando alle allegazioni parte attrice afferma essere unico erede legittimo della madre e quindi pieno proprietario al 100 % ERona_2 dell'immobile oggetto di lite sito in Napoli, in vico Vasto a Chiaia n 27 ( già via Largo Proto 1) piano 1 come risultante dai registri immobiliari. Ciò in quanto erede di ed unico erede che avrebbe accettato (prima implicitamen- ERona_2 te e poi per poter procedere alle trascrizioni in modo espresso) l'eredità derivata a dal lontano dante causa sig. (cfr albero ge- CP_1 ERona_6 nealogico in atti). Per l'effetto ha richiesto la condanna in suo favore alla restituzione dell'immobile in oggetto, asseritamente posseduto senza titolo dagli attuali con- venuti . Ha dedotto che la piena proprietà dell'immobile de quo fa parte interamente (per la quota 1/1) dell'asse ereditario di come da denuncia di CP_1 successione trascritta , E' documentale e non contestato (vedasi albero genealogico e relazione notarile allegata ) che il bene di cui è lite faceva parte della massa ereditaria di
[...]
nato il [...] e deceduto il 28 gennaio 1893, acqui- ERona_6 stato nella sua originaria consistenza il 26 giugno 1885 con rogito di permuta del notaio . ERona_9
I chiamati all'eredità di deceduto il 28/1/1893 erano i ERona_6 nove figli , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , (confronta albero ge-
[...] Controparte_15 Controparte_16 nealogico, relazione notarile e titolo atto di cessione di quota del 5 settembre 1910 per notar . Per_10
Il 1 ottobre 1896 con atto del notaio i germani ERona_11 ERona_12
, , , , , e
[...] CP_9 CP_10 CP_4 CP_7 CP_13 CP_14 CP_17
acquistavano dal proprio germano la quota di com-
[...] Controparte_12 proprietà dell'immobile di 1/9 indiviso dell'immobile. Successivamente il 5 set- tembre del 1910 nel acquistava dai germani ERona_13 ERona_14
[... ER e la quota di 2/8 dell'intero della consistenza in oggetto. CP_13
Nessun altro passaggio successorio trascritto è agli atti sino al 10 Marzo 2022, laddove veniva presentata e trascritta denuncia di successione di ERona_2 madre dell'odierno attore nata il [...] e deceduta il 30 gennaio 2005. In tale denuncia di successione dichiarava che l'immobile in og- Parte_1
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getto per intero faceva parte della eredità di che era stata preceden- ERona_2 temente accettata dal solo con beneficio di inventario il 21 Parte_1
Febbraio 2019 e successiva integrazione del 25 giugno 2019 entrambe regolar- mente trascritte a cui aveva fatto segue verbale di inventario (cfr in atti). Dalla relazione notarile in atti e dall'albero genealogico allegato emerge che (madre dell'attore , morta il 30.01.2005 come da ERona_2 Parte_1 doc. 9), e (padre degli odierni convenuti, coniugato con ERona_3 Per_1
– entrambi deceduti, prima conduttori dell'immobile oggetto di causa – cfr. certi- ficato di residenza storica di cui al doc. 3 di parte convenuta) erano cugini per- ché rispettivamente figli dei germani e che a ERona_15 ERona_16 loro volta erano figli di , figlia di . Controparte_7 ERona_6
Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge, a parere di questo Tribunale che l'azione vada qualificata come petizione di ere- dità rispetto alla eredità di volta al recupero di un bene facente ERona_2 parte asseritamente della massa ereditaria della stessa . La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per ogget- to beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vin- dicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari pas- saggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "heredita- tis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse eredi- tario. La funzione dell'azione ereditaria è prevalentemente recuperatoria e ciò esplica effetti sul piano probatorio (cfr. Cass n. 7871 del 19/03/2021 ) . L'azione di petizione di eredità è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la resti- tuzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (cfr. Cass. Sez. 2, 01/04/2008, n. 8440; Cass. Sez. 2, 30/03/1987, n. 3040; si veda an- che Cass. Sez. 2, 27/06/2011, n. 14182, per la quale l'azione di petizione di eredi- tà non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi); litisconsorzio necessario, per contro, ravvisato in risalenti pronunce della Suprema Corte in ipotesi di "esperimento di contrapposte azioni di petizione di eredità" - Cass. Sez. 2, 06/04/1981, n. 1940-; ovvero, altrimenti, "nei confronti di tutti coloro che, come soggetti del rapporto successorio, sono interessati alla successione mortis causa"
- Cass. Sez. 1, 17/01/1981, n. 419). L'azione di petizione dell'eredità avendo ca- rattere prevalentemente recuperatorio mira al riconoscimento della qualità di ere- de funzionale e strumentale all'ottenimento dei beni ereditari. La qualità di erede costituisce un "prius" autonomo facente parte del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, con la conseguenza che soltanto nell'ambito delle parti del
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processo si forma il giudicato sul punto della qualità ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, 20/10/1984, n. 5304; Cass. Sez. 2, 15/06/1999, n. 5920; altresì Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2017, n. 3655). Così anche parte della dottrina smentisce che la petizione di eredità sia un'azione di accertamento, volta a far dichiarare la qualità di erede dell'attore, essendo, piuttosto, tale accertamento solo il presupposto del perseguimento della sua fun- zione eminentemente recuperatoria, e non l'oggetto dell'azione. Perciò, allorché sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei con- fronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia perciò passivamente legittimato rispetto ad essa) l'accertamento della quali- tà di erede appare soltanto strumentale alla pronuncia recuperatoria dei beni dell'eredità . L'azione di petizione ereditaria è poi universale tendendo a riconoscimento del titolo di erede e al recupero al patrimonio dell'erede della stessa posizione giuri- dica che spettava al defunto;
ciò non toglie che l'azione non è necessariamente di- retta la restituzione di un universitas cioè della totalità dei beni o di una quota di essa potendo l'erede chiedere solo la consegna di un singolo bene dell'asse eredi- tario. Trattasi di un'azione nuova che non apparteneva al de cuius ma attribuita ex novo all'erede come mezzo di tutela nei confronti dei possessori abusivi di be- ni ereditari;
trattasi di azione assoluta che può essere esercitata ex articolo 533 cc contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o sen- za titolo alcuno;
è azione reale che l'erede esercita direttamente sul bene (intero asse ereditario, quota di eredità o singolo bene della massa) sulla base del rico- noscimento del proprio status di erede;
trattasi di azione di condanna perché il suo scopo finale è recuperare in tutto o in parte i beni ereditari posseduti dal con- venuto.Essa pertanto ha come causa petendi la qualità di erede dell'attore e come petitum la restituzione di beni ereditari. In punto di legittimazione attiva essa è esperibile solo dall'erede e non dal mero chiamato all'eredità e può spettare anche al coerede a tutela della sua quota;
in tal caso potrà essere convenuto in giudizio non solo il terzo ma anche un altro coerede il quale contesti all'attore in tutto in parte la sua partecipazione all'eredi- tà. In punto di legittimazione passiva essa è diretta contro il possessore a titolo di erede oppure contro il possessore pro possessore ossia senza titolo. Nel primo caso si qualifica possessore a titolo di erede colui che possiede bene ereditari affermandosi erede , mentre è possessore senza titolo colui il quale non vanta alcuna causa giustificativa del suo possesso (possideo quia possideo) ma si limita a possedere contestando nell'attore la qualità di erede . E' quest'ultima l'ipotesi che ricorre nel caso di specie . La caratteristica fondamentale di tale azione riguarda il minore onere probatorio in quanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda di petizione la prova della qualità ereditaria dell'attore e l'appartenenza dei beni richiesti all'asse eredi- tario. L'imprescrittibilità dell'azione sancita dall' art 533 comma 2 , per il principio semel heres semper heres non impedisce la prescrizione del diritto di accettare l'eredità (at 480 cc). Quest'ultimo è infatti del tutto distinto dai diritti che deriva- no all'erede a seguito della citazione. Con la conseguenza che l'azione non potrà
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essere esperita dal il quale abbia irrimediabilmente perduto il diritto di ac- CP_18 cettare l'eredità per la decorrenza della prescrizione decennale ex articolo 480 CC. Questo Tribunale ritiene che l'azione proposta da sia per l'ap- Parte_1 punto una petizione ereditaria.
Non si ritiene pertanto in questa sede di qualificare l'azione come azione di re- stituzione personale dell'immobile detenuto in forza di titolo (contratto di loca- zione) che avrebbe cessato di avere efficacia (per morte dei conduttori e per mancato subentro nel predetto contratto degli attuali convenuti) come indicato dall'attore nelle note ex art 183 comma 6 n 1 cpc . L'attore non ha dedotto a fondamento della sua azione il contratto di locazione sottoscritto da quale procuratore dei coeredi di ERona_4 ERona_6
il 1/1/1998 ed il Sig (deceduto) , contratto neppure pro-
[...] ERona_3 dotto ed anzi trascurato dall'odierno attore, il quale nega che il bene immobile sia in comproprietà indivisa con altri soggetti pro quota , proprio per il fatto che gli stessi tramite abbiano stipulato atto valevole come ac- CP_19 cettazione dell'eredità ex art 476 cc quali coeredi di . ERona_6
Parte attrice si afferma unico proprietario dell'immobile risultante dai registri immobiliari, in quanto erede di e “unico erede che abbia accettato ERona_2
(prima implicitamente e poi per poter procedere alle trascrizioni in modo espres- so) l'eredita derivata dal dante causa sig. ” (così nelle note ERona_6 ex art 183 comma 6 n 1 cpc) e su tale presupposto chiede la condanna alla resti- tuzione del bene facente asseritamente parte per intero della massa ereditaria di
Pertanto l'azione come proposta si inquadra esattamente nello ERona_2 schema della azione di petizione ereditaria. Ciò posto , in punto di qualificazione giuridica, la domanda va rigettata per di- fetto di titolarità attiva. Difetta la prova che sia erede di . Parte_1 ERona_2
A tacer il fatto che non risulta prodotto il certificato di morte e di ultima resi- denza della de cuius né lo stato di famiglia integrale della stessa , giova premet- tere che, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficien- te all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, espressa (475 cc) o tacita (476 cc) o per effetto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c, , oppure la sottrazione o occultamento di beni spettanti all'eredità stessa(art 527cc). Tutto ciò premesso deduce in citazione e prova di aver effet- Parte_1 tuato accettazione dell'eredità, con beneficio di inventario in data 21.02.2019, a sua volta integrata in data 25.06.2019. Parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito la prescri- zione del diritto di accettare l'eredità per decorso del termine decennale, ex art. 480 comma 1 cc. Tale eccezione è fondata e va accolta. Invero, in base Cassazione n. 12646/2020: “Un chiamato all'eredità può acqui- stare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche do- po il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'ere-
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dità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”. Nel caso di specie, tale eccezione è stata tempestivamente sollevata e, pertanto, dev'essere accolta. Nella memoria, ex art. 183 6 comma n. 1 cpc, l'attore ha replicato che l'acquisto sarebbe avvenuto ex art 485 cc senza bisogno di accettazione in quanto il giorno successivo alla morte della madre (30.01.2005) vi sarebbe stata immissione nel possesso di beni ereditari, con acquisizione di tutti i beni materni ed in particolare negozi, soldi , gioielli, mobili ,conti bancari (cfr note ex art 183 comma 6 n 1 cpc) . Deduce all'uopo che l'accettazione espressa con beneficio di inventario sarebbe comunque stata effettuata in un momento successivo, solo al fine di poter trascri- vere l'accettazione stessa. Inoltre l'attore deduce che vi sarebbe stata anche una accettazione tacita di ere- dità che l'attore vuole fondare sul pagamento di alcuni debiti ed in particolare degli oneri condominiali.
Cominciando dalla ipotesi di cui all'art 485 cpc ritiene questo Tribunale che non sia sufficientemente provato l'immissione nel possesso dei beni ereditari, avvenuta subito dopo la morte di . ERona_2
La lettera di trasporto del 22.02.2005 fa riferimento all'incarico alla ditta del si- gnor di trasportare mobili antichi e tappeti dalla abitazione di Testimone_1 via Morghen 90 indicata come casa della madre dell'attore a via Luca Giordano 7 indicata come abitazione dell' . Parte_1
Tale lettera di incarico trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escus- so ) Testimone_1
Nondimeno , non si configura né un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità (art 476 cc ) né una ipotesa di possesso di beni ereditari per mesi tre senza reda- zione di inventario tale da giustificare acquisto di eredità senza accettazione (art 485 cc). Dal verbale di inventario prodotto dall'attore emerge invero che Per_2
è deceduta in Napoli avendo ultima residenza in vita alla via Manzoni 19
[...] ma con ultimo domicilio presso la figlia in Napoli via Morghen Controparte_20
90. Pertanto, la residenza di via Morghen 90 dalla quale i beni mobili e tappeti sarebbero stati prelevati non era la residenza della defunta ma quella della sorella di e quindi in assenza di fotografie e fatture comprovanti l'ac- Parte_1 quisto dei beni mobili da parte della de cuius non vi è nessuna prova che si trat- tasse di beni facenti parte dell'eredità . Sempre nel verbale di ERona_17 inventario dichiarava ad un pubblico ufficiale che redigeva Parte_1
l'inventario che la de cuius abitava in via Manzoni in un appartamento condotto in locazione e che la stessa alienò i suoi beni mobili ovvero dismise i beni senza lasciare nulla ai suoi figli ed, avendo lasciato la sua abitazione si trasferì a casa della figlia portando con sé solo qualche effetto personale senza valore . CP_20
dichiarava nel verbale di inventario che la NO Parte_1 Per_2 era comproprietaria di alcuni immobili tra cui quello oggetto di lite che nel
[...] presente giudizio mentre nel presente giudizio assume che la de cuius avesse proprietà esclusiva del predetto immobile . Tra l'altro va detto che la stessa dichiarazione di notorietà che è stata prodotta dall'attore unitamente alla citazione a firma della defunta fa riferi- ERona_2
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mento alla mera comproprietà in capo alla defunta di una quota dell'immobile oggetto di causa. Se questo è il materiale probatorio documentale non vi sono elementi per poter inferire che vi sia stato un possesso dei beni ereditari per il tempo necessario all'acquisto della qualità di erede perché nel verbale di inventario nessuna traccia vi è in merito al fatto che la de cuius fosse titolare dei beni di cui alla citata lette- ra del 22 Febbraio 2005 che si riferisce a beni immobili della casa della sorella dell'attore in via Morghen 90 ove la madre era semplicemente ospitata. È possibile citare, in tal senso, Cassazione n. 3018/2005: “L'immissione nel pos- sesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione dell'eredità, atteso che l'art. 460 cod. civ. attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all'accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi be- ni”. Dunque anche a volere in astratto affermare che l' abbia fatto traspor- Parte_1 tare dei mobili a casa sua (di cui traccia alcuna vi è nel verbale di inventario re- datto in presenza di pubblico ufficiale e nel quale l' confessava stra- Per_18 giudizialmente l'assenza di beni mobili nell'asse ) , potrebbe profilarsi l'ipotesi di mere azioni conservative, compiute in tolleranza degli altri chiamati ma non di possesso di beni ereditari . Nemmeno può ritenersi che con il pagamento degli oneri Parte_1 condominiali abbia compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità. In primo luogo non sono state prodotte le bollette pagate da Parte_1 onde verificare le date dei primi pagamenti ai fini della eccepita prescrizione del diritto di accettare. Al contrario sembra che i pagamenti di oneri a seguito di decreto ingiuntivo siano successivi all'atto di accettazione ereditaria, avvenuto quando il diritto di accettare ex art 480 cpc si era comunque prescritto . Inoltre in base a Cassazione n. 20878/2020: “Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implici- ta volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredità effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requi- siti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'ere- dità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per con- travvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.)”. Conforme in tal senso Cass. 497/1965 e Cass. 14666/2012; In atti non risulta provato, o comunque, non se ne fa menzione che il pagamento sia avvenuto con denaro dell'eredità (posto che nel verbale di inventario non risulta l'esistenza di somme di denaro nell'asse).
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Va preliminarmente osservato che l'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volon- tà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trat- tandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. Non costituiscono atti di accetta- zione tacita dell'eredità, gli atti meramente conservativi, possono essere posti in essere anche dal chiamato all'eredità, prima dell'accettazione, a norma dell'art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'accettazione tacita deve essere effettuata dal giu- dice di merito, caso per caso, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie, tenendo conto di molteplici fattori, tra i quali quelli della natura e dell'importanza, nonchè della finalità degli atti di gestione, che siano stati com- piuti dal chiamato. Si richiama ancora anche Cass n. 11389 del 29/04/2024 secondo cui “Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irri- levante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori”. Alla luce delle considerazioni che precedono le domande come proposte vanno rigettate per difetto di titolarità attiva , per non essere fornita adeguatamente la prova del fatto che l'attore sia erede di . ERona_2
Il rilievo di cui sopra, in quanto assorbente, non impone poi di ulteriormente soffermarsi ed approfondire la questione se fosse effettivamente ERona_2 proprietaria per intero o solo pro quota dell'immobile di cui è causa .
Invero, si è detto che vi è in atti solo una dichiarazione autentica di Parte_3 del 6/03/1985, che si dichiara comproprietaria dell'immobile, per successio-
[...] ne al padre a sua volta erede della madre ERona_15 ERona_19 dio, quest'ultima erede del padre . ERona_6
Tale dichiarazione se da un lato appare in linea con l'esistenza di un contratto di locazione stipulato da un amministratore della comunione degli eredi Per_6
stride con l'integrazione della denuncia di successione effettuata
[...] dall'attore il 10.03.2022 e trascritta il 3.05.22 che, invece, ri- Parte_1 guarda l'intera piena proprietà dell'immobile. Neppure occorre pronunciarsi sulle contraddizioni insite nell'atto di citazione laddove l'attore da un lato asserisce che mensilmente, per tutta la durata della vi- ta dei conduttori, il canone versato all'amministratore sig. veniva da questi Per_4 versato alla NO (madre dell'attore) “e poi all'attore stesso a ERona_2 seguito della morte di sua madre”,avvenuta nel 2005, per poi invece affermare che “dal 2003” non erano versati i canoni di locazione stabiliti nel contratto in euro 103,29 mensili né gli oneri condominiali” e quindi ammettendo che mai egli aveva incassato canoni perchè la genitrice era morta nel 2005 . Tale asserzione contrasta con altra (pure contenuta in citazione) secondo cui nel corso del tempo, erano deceduti i conduttori (in particolare in data 15 Per_1
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giugno.2013) e “da quel momento” (quindi dal 2013) non era stato versato, all'attore alcun canone di locazione . Trattasi di divergenze e contraddizioni che portano di gran lunga a dubitare circa l'incasso di canoni locatizi da parte dell'odierno attore dopo la morte della geni- trice . Ancora stride con la procura speciale a esibita dai convenuti ERona_4
(doc 4 allegato alla comparsa di costituzione) la asserzione dell'attore secondo cui quest'ultimo era amministratore “dei beni della perché la procura al Per_2 sig era conferita da 18 soggetti , potenziali coeredi dell'eredità di Per_4 [...]
. ERona_20
Ancora contraddittoria e sicuramente inveritiera è l'affermazione secondo cui per tutta la durata della vita dei conduttori, il canone versato all'amministratore sig. veniva da questi versato alla NO (madre dell'attore) Per_4 ERona_2
“e poi all'attore stesso a seguito della morte di sua madre” perché ERona_21
è deceduto il 16/4/2002 (cfr certificato di morte doc 5 esibito dai convenuti)
[...] quindi prima del decesso di ed è quindi impossibile che abbia po- CP_1 tuto consegnare i canoni locatizi ad . Parte_1
Nondimeno l'assorbente rilevo inerente la carenza di titolarità attiva , per ca- renza di prova della qualità di erede di in capo all'odierno attore CP_1 impone a questo Tribunale , per la ragion più liquida, di non ulteriormente sof- fermarsi sulle questioni di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispo- sitivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in rifermento al valore indeterminabile del- la causa (complessità bassa), valori ridotti ai minimi per la scarsa istruttoria, con aumento per la difesa in favore di più parti secondo il seguente schema
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.285,40 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.094,40
Nulla per le spese per il rapporto processuale tra l'attore e . ERona_16
Si dispone come richiesto la cancellazione della frase “con i resti della defunta NO ” a pag. 12 della comparsa conclusionale dell'attore in quanto Per_1 sconveniente ex art 89 cpc .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, definitivamente pronunciando così provvede: a) Dichiara la contumacia di;
ERona_16
12
b) Rigetta le domande attoree;
c) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti costituiti liquidate in euro 6.094/40 per compensi, oltre rimborso for- fetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge con di- strazione in favore dell'avv Claudio Guzzo anticipatario. d) Nulla per le spese per il rapporto processuale tra l'attore e CP_21
[...]
e) Dispone ex art 89 cpc come richiesto la cancellazione della frase “con i resti della defunta NO ” a pag. 12 della comparsa conclusionale Per_1 dell'attore . Napoli 2/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Renata Palmieri)
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(C. F ), elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Napoli, alla via Ottavio Caiazzo 9, presso lo studio degli avv.ti Roberta Fiorito e Ciro Zaccaro, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in at- ti -ATTORE- E (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), eletti- C.F._3 CP_3 C.F._4 vamente domiciliati in Napoli, alla via Rosaroll 98, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio Guzzo
-CONVENUTI- NONCHÉ
(C.F. ) residente in [...] C.F._5
Raffaele Caravaglios 36 piano I, int. 2
-CONVENUTO CONTUMACE- Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. oggetto 144401). Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scrit- ta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.05.2021, il sig. Parte_2
[...
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, i convenuti in epigrafe indicati, al fine di sentirli condannare al rilascio immediato dell'immobile sito in Napoli, in vico Vasto a Chiaia (Largo Proto 1) piano 1°. L'attore concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'immobile sito in Napoli in vico Vasto a Chiaia, Largo Proto 1, piano 1°, dal giorno della morte della NO avvenu- Per_1 ta in data 13.06.2013; 2) Condannare i convenuti al rilascio immediato, dell'immobile in favore dell'istante sig. ; 3) Condannare i con- Parte_1 venuti al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in euro 700,00 mensili a decorrere dalla morte della conduttrice NO , in data Per_1
15.06.2013, fino all'effettivo rilascio, con la maggiorazione degli interessi e ri- valutazione monetaria sulle singole scadenze mensili;
4) Condannare i convenuti al pagamento degli oneri condominiali dal mese di morte della conduttrice si-
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in data 15.06.2013 fino all'effettivo rilascio con la maggiorazione CP_5 Per_1 degli interessi e rivalutazione sulle singole scadenze mensili;
5) Condannare i convenuti per tutti i danni materiali cagionati all'immobile per non aver tenuto una adeguata custodia della cosa e per aver impedito all''istante di operare la corretta manutenzione. Tale danno, fatta salva la CTU che sin da ora si richiede, viene quantificato in euro 30.000,00; 6) In caso di opposizione, emettere provvi- soria sentenza di rilascio per consentire all'istante di assumere i primi necessari interventi di sanità, sicurezza e conservazione dell'immobile; In subordine, affi- dare la momentanea custodia della cosa al sig. , per i primi ur- Parte_1 genti provvedimenti;
8) Condannare, i convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per la sostanziale ingiusta occupazione dell'immobile e per il pre- giudizio al diritto di proprietà cagionato, senza alcun reale motivo, alla parte istante, nella misura che l'On.le Tribunale vorrà determinare;
9) Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio con maggiorazione ex art. 96 cpc”.
In punto di fatto deduceva: che il signor aveva ricevuto in eredità dalla madre Parte_1 Parte_3 vari beni ed in particolare l'azienda , valori mobiliari, oggetti di arredo,
[...] gioielli e diversi appartamenti tra cui quello Napoli Vico vasto a Chiaia (già Lar- go Proto 1) piano primo oggetto della presente lite;
che egli era dunque pieno ed esclusivo proprietario, per successione legittima dell' intera proprietà dell'immobile ubicato in Napoli, alla via vico Vasto a Chiaia, Largo Proto 1, piano 1°; che l'immobile in passato , vivente veniva concesso in locazio- ERona_2 ne, ad uso abitativo, ai sig.ri e , in virtù di contratto sot- ERona_3 Per_1 toscritto il 1.01.1998 e regolarmente registrato;
che il canone veniva pagato a amministratore “dei beni della ERona_4
; Per_2 che mensilmente, per tutta la durata della vita dei conduttori, il canone versato all'amministratore sig. veniva da questi versato alla NO Per_4 ERona_2
(madre dell'attore) “e poi all'attore stesso a seguito della morte di sua madre”; che nel corso del tempo, erano deceduti i conduttori (in particolare in Per_1 data 15 giugno.2013) e “da quel momento” non era stato versato, all'attore al- cun canone di locazione;
che “dal 2003” non erano versati i canoni di locazione stabiliti nel contratto in euro 103,29 mensili né gli oneri condominiali;
che i convenuti , , e , eredi dei conduttori CP_3 CP_4 CP_2 Per_2
e rifiutavano di liberare l'immobile dai beni dei loro Per_1 ERona_3 genitori;
che dalla morte dei conduttori non erano stati pagati gli oneri condominiali da convenuti, per cui il sig. , destinatario di decreto ingiuntivo di Parte_1 pagamento n. 3469/2020 provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Napoli, di euro 13.147,620 dopo la accettazione con beneficio di inventario dell'eredità materna aveva dovuto provvedere al pagamento;
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che il sig. era stato diffidato dai germani di non ri- Parte_1 CP_1 muovere i mobili dei conduttori defunti ( ) sebbene ERona_5 senza specificare il motivo della occupazione;
che a seguito di tale occupazione era scaturito un danno al proprietario Parte_1 in quanto l'immobile versava in uno stato di completo abbandono e costituiva ri- fugio per animali e appariva sostanzialmente distrutto essendo stati divelti il ba- gno , le piastrelle , il pavimento;
inoltre le finestre risultavano inchiodate ed era stato eretto un muro all'ingresso con potenziale pericolo per terzi;
che era intenzione dell'attore richiedere la condanna dei convenuti all'immediato rilascio del bene in suo favore, al pagamento di indennità di occupazione dal 15/6/2013 al rilascio , al ristoro degli oneri condominiali versati dal 15 giugno 2013 ed al risarcimento dei danni all'immobile;
che la liberazione dell'appartamento dai beni mobili dei precedenti conduttori si rendeva necessaria onde consentire la messa in sicurezza dello stesso e la succes- siva locazione. La causa, rubricata con R.G. n. 14921/2021, veniva assegnata alla IX Sezione Civile del Tribunale di Napoli . In data venerdì 29.10.2021 si costituivano tempestivamente rispetto ad udienza fissata in citazione per il 19/11/2021 i convenuti , CP_1 [...]
e (si chiedendo all'adito Tribunale: “a) In via pre- CP_6 CP_3 liminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di;
b) Nel merito, accertati i fatti esposti dai sigg. ERona_6 CP_1
e e negata la qualità di erede spesa inde-
[...] Controparte_2 CP_3 bitamente dall'attore, rigettarne le domande proposte nei loro confronti dei con- venuti;
c) Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procura- tore dichiaratosi antistatario”. Eccepivano la carenza di titolarità attiva dell'attore che non era erede della ma- dre per essersi prescritto il diritto di accettare;
come tale CP_1
l non aveva diritto a recuperare il possesso del bene indicato in citazio- Parte_1 ne . In particolare la questione involgeva secondo i convenuti, il tentativo dell'attore di usurpare eredità non propria . Invero il sig. coniugato con era stato ammini- ERona_4 ERona_7 stratore dell'eredità di - di cui faceva parte anche l'immobi- ERona_6 le in oggetto – devoluta tra gli altri ad coniugata con Controparte_7 [...]
genitori di , a sua volta padre di mor- Per_8 CP_4 ERona_3 to il 20/07/2009 e coniugato con morta il 15/06/2013. Per_1
Questi ultimi erano i genitori dei convenuti ed avevano vissuto nell'immobile in oggetto dal 14/02/1990 sino alla loro morte;
il sig. ammini- ERona_4 strava i beni dei coeredi di , tra cui vi erano sia il padre dei ERona_6 convenuti ( ) sia la madre dell'attore ( , che gli confe- ERona_3 CP_1 rirono la procura generale ad amministrare in via ordinaria e straordinaria ad esclusione degli atti dispositivi gli immobili facenti parte del fabbricato in Napoli al Vico Vasto a Chiaia Largo Prota n. 1, costituiti da: 1) un terraneo civico 1; 2) un appartamento a primo piano interni 1 – 2, costituito da due vani ed accessori;
3) un appartamento al secondo piano, numeri interni 3 – 4, costituito del pari da
3
due vani ed accessori, a loro appartenenti, “pro quota” come da documento esi- bito. Il sig. e la NO sin dal 1999 non riconobbero alcun ERona_3 Per_1 diritto agli altri mandanti del sig. in quanto ancor prima della ERona_4 morte di quest'ultimo, avvenuta il 16/04/2002 , l'amministratore non provvedeva al pagamento delle spese condominiali e di manutenzione straordinaria dei beni del compendio ereditario, cui i genitori dei convenuti dovevano far fronte sempre con proprie risorse. I convenuti si opponevano al tentativo del sig. di usurpare Parte_1
l'eredità del sig. a cui essi erano chiamati per delazione ERona_6 legittima . Eccepivano pertanto : 1) L'esistenza del litisconsorzio necessario con gli eredi di ERona_6
;
[...]
2) L'inesistenza del possesso di sull'eredità di ERona_2 ERona_6
;
[...]
3) La prescrizione del diritto dell'attore di accettare l'eredità di IA Du- buis. Parte attrice e parte convenuta depositava documentazione anche anagrafica, ca- tastale ed ipocatastale. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2023, asse- gnava i termini dell'art. 183, 6 comma cpc, e rinviava la causa all'udienza del
4.12.2023.Acquisita ulteriore documentazione ammesse le prove orali articolate dall'attore, all'udienza del 15.04.2024 veniva escusso il teste di parte attrice, sig.
, il quale dichiarava: “Sono un trasportatore e fui incaricato Testimone_1 dal Sig. a prelevare dei mobili antichi da un appartamento che Parte_1 si trovava a via Morghen, in Napoli, accanto alla funicolare di Montesanto e in- sieme a dei mobili c'erano dei tappeti che pure mi fu chiesto di prelevare e im- ballare. Ciò accadde alla fine del mese di febbraio 2005. Io andai sul posto ed erano presenti delle persone di cui non ricordo il nome. Io seppi che era decedu- ta la mamma di e mi fu chiesto per l'appunto di prelevare og- Parte_1 getti dalla casa della defunta NO di cui non ricordo il nome, di imballarli e portarli alla casa di Via Luca Giordano del Sig. e tanto io feci in una Parte_1 giornata di lavoro.A domanda dell'avv. Zaccaro: “Mi viene esibita una lettera di incarico presente in produzione attorea e la confermo”. Dopo la rinuncia di parte attrice ad escutere un secondo teste, il giudice disatten- deva la richiesta di CTU (richiesta dall'attore) ed all'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
******************* In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale ben- CP_4 ché ritualmente citato in giudizio non si è costituito. Sempre in via preliminare la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato Claudio Guzzo per il convenuto non ha effetto perché la parte non si è fatta CP_3 assistere da un nuovo difensore ai sensi dell'articolo 85 codice di procedura civi- le.
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Venendo al merito, la domanda proposta da va rigettata per Parte_1 le ragioni di seguito indicate . In primis, è opportuno procedere alla qualificazione giuridica dell'azione propo- sta dal ricorrente ai capi 1) e 2) delle conclusioni di cui in citazione , da cui dipendono le ulteriori domande 3)4)5)6) della citazione . Il giudice del merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente esattamen- te la domanda sulla base dei fatti dedotti dalla parte, indipendentemente dall'esat- tezza del "nomen iuris" attribuitole nell'atto introduttivo e in genere delle pro- spettazioni giuridiche di parte essendo fermo restando il limite della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (divieto di attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto e nemmeno implicitamente compreso nella do- manda o di pronunciarsi su eccezioni non proposte e non rilevabili d'ufficio) . Ciò posto guardando alle allegazioni parte attrice afferma essere unico erede legittimo della madre e quindi pieno proprietario al 100 % ERona_2 dell'immobile oggetto di lite sito in Napoli, in vico Vasto a Chiaia n 27 ( già via Largo Proto 1) piano 1 come risultante dai registri immobiliari. Ciò in quanto erede di ed unico erede che avrebbe accettato (prima implicitamen- ERona_2 te e poi per poter procedere alle trascrizioni in modo espresso) l'eredità derivata a dal lontano dante causa sig. (cfr albero ge- CP_1 ERona_6 nealogico in atti). Per l'effetto ha richiesto la condanna in suo favore alla restituzione dell'immobile in oggetto, asseritamente posseduto senza titolo dagli attuali con- venuti . Ha dedotto che la piena proprietà dell'immobile de quo fa parte interamente (per la quota 1/1) dell'asse ereditario di come da denuncia di CP_1 successione trascritta , E' documentale e non contestato (vedasi albero genealogico e relazione notarile allegata ) che il bene di cui è lite faceva parte della massa ereditaria di
[...]
nato il [...] e deceduto il 28 gennaio 1893, acqui- ERona_6 stato nella sua originaria consistenza il 26 giugno 1885 con rogito di permuta del notaio . ERona_9
I chiamati all'eredità di deceduto il 28/1/1893 erano i ERona_6 nove figli , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , (confronta albero ge-
[...] Controparte_15 Controparte_16 nealogico, relazione notarile e titolo atto di cessione di quota del 5 settembre 1910 per notar . Per_10
Il 1 ottobre 1896 con atto del notaio i germani ERona_11 ERona_12
, , , , , e
[...] CP_9 CP_10 CP_4 CP_7 CP_13 CP_14 CP_17
acquistavano dal proprio germano la quota di com-
[...] Controparte_12 proprietà dell'immobile di 1/9 indiviso dell'immobile. Successivamente il 5 set- tembre del 1910 nel acquistava dai germani ERona_13 ERona_14
[... ER e la quota di 2/8 dell'intero della consistenza in oggetto. CP_13
Nessun altro passaggio successorio trascritto è agli atti sino al 10 Marzo 2022, laddove veniva presentata e trascritta denuncia di successione di ERona_2 madre dell'odierno attore nata il [...] e deceduta il 30 gennaio 2005. In tale denuncia di successione dichiarava che l'immobile in og- Parte_1
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getto per intero faceva parte della eredità di che era stata preceden- ERona_2 temente accettata dal solo con beneficio di inventario il 21 Parte_1
Febbraio 2019 e successiva integrazione del 25 giugno 2019 entrambe regolar- mente trascritte a cui aveva fatto segue verbale di inventario (cfr in atti). Dalla relazione notarile in atti e dall'albero genealogico allegato emerge che (madre dell'attore , morta il 30.01.2005 come da ERona_2 Parte_1 doc. 9), e (padre degli odierni convenuti, coniugato con ERona_3 Per_1
– entrambi deceduti, prima conduttori dell'immobile oggetto di causa – cfr. certi- ficato di residenza storica di cui al doc. 3 di parte convenuta) erano cugini per- ché rispettivamente figli dei germani e che a ERona_15 ERona_16 loro volta erano figli di , figlia di . Controparte_7 ERona_6
Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge, a parere di questo Tribunale che l'azione vada qualificata come petizione di ere- dità rispetto alla eredità di volta al recupero di un bene facente ERona_2 parte asseritamente della massa ereditaria della stessa . La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per ogget- to beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vin- dicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari pas- saggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "heredita- tis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse eredi- tario. La funzione dell'azione ereditaria è prevalentemente recuperatoria e ciò esplica effetti sul piano probatorio (cfr. Cass n. 7871 del 19/03/2021 ) . L'azione di petizione di eredità è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la resti- tuzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (cfr. Cass. Sez. 2, 01/04/2008, n. 8440; Cass. Sez. 2, 30/03/1987, n. 3040; si veda an- che Cass. Sez. 2, 27/06/2011, n. 14182, per la quale l'azione di petizione di eredi- tà non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi); litisconsorzio necessario, per contro, ravvisato in risalenti pronunce della Suprema Corte in ipotesi di "esperimento di contrapposte azioni di petizione di eredità" - Cass. Sez. 2, 06/04/1981, n. 1940-; ovvero, altrimenti, "nei confronti di tutti coloro che, come soggetti del rapporto successorio, sono interessati alla successione mortis causa"
- Cass. Sez. 1, 17/01/1981, n. 419). L'azione di petizione dell'eredità avendo ca- rattere prevalentemente recuperatorio mira al riconoscimento della qualità di ere- de funzionale e strumentale all'ottenimento dei beni ereditari. La qualità di erede costituisce un "prius" autonomo facente parte del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, con la conseguenza che soltanto nell'ambito delle parti del
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processo si forma il giudicato sul punto della qualità ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, 20/10/1984, n. 5304; Cass. Sez. 2, 15/06/1999, n. 5920; altresì Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2017, n. 3655). Così anche parte della dottrina smentisce che la petizione di eredità sia un'azione di accertamento, volta a far dichiarare la qualità di erede dell'attore, essendo, piuttosto, tale accertamento solo il presupposto del perseguimento della sua fun- zione eminentemente recuperatoria, e non l'oggetto dell'azione. Perciò, allorché sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei con- fronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia perciò passivamente legittimato rispetto ad essa) l'accertamento della quali- tà di erede appare soltanto strumentale alla pronuncia recuperatoria dei beni dell'eredità . L'azione di petizione ereditaria è poi universale tendendo a riconoscimento del titolo di erede e al recupero al patrimonio dell'erede della stessa posizione giuri- dica che spettava al defunto;
ciò non toglie che l'azione non è necessariamente di- retta la restituzione di un universitas cioè della totalità dei beni o di una quota di essa potendo l'erede chiedere solo la consegna di un singolo bene dell'asse eredi- tario. Trattasi di un'azione nuova che non apparteneva al de cuius ma attribuita ex novo all'erede come mezzo di tutela nei confronti dei possessori abusivi di be- ni ereditari;
trattasi di azione assoluta che può essere esercitata ex articolo 533 cc contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o sen- za titolo alcuno;
è azione reale che l'erede esercita direttamente sul bene (intero asse ereditario, quota di eredità o singolo bene della massa) sulla base del rico- noscimento del proprio status di erede;
trattasi di azione di condanna perché il suo scopo finale è recuperare in tutto o in parte i beni ereditari posseduti dal con- venuto.Essa pertanto ha come causa petendi la qualità di erede dell'attore e come petitum la restituzione di beni ereditari. In punto di legittimazione attiva essa è esperibile solo dall'erede e non dal mero chiamato all'eredità e può spettare anche al coerede a tutela della sua quota;
in tal caso potrà essere convenuto in giudizio non solo il terzo ma anche un altro coerede il quale contesti all'attore in tutto in parte la sua partecipazione all'eredi- tà. In punto di legittimazione passiva essa è diretta contro il possessore a titolo di erede oppure contro il possessore pro possessore ossia senza titolo. Nel primo caso si qualifica possessore a titolo di erede colui che possiede bene ereditari affermandosi erede , mentre è possessore senza titolo colui il quale non vanta alcuna causa giustificativa del suo possesso (possideo quia possideo) ma si limita a possedere contestando nell'attore la qualità di erede . E' quest'ultima l'ipotesi che ricorre nel caso di specie . La caratteristica fondamentale di tale azione riguarda il minore onere probatorio in quanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda di petizione la prova della qualità ereditaria dell'attore e l'appartenenza dei beni richiesti all'asse eredi- tario. L'imprescrittibilità dell'azione sancita dall' art 533 comma 2 , per il principio semel heres semper heres non impedisce la prescrizione del diritto di accettare l'eredità (at 480 cc). Quest'ultimo è infatti del tutto distinto dai diritti che deriva- no all'erede a seguito della citazione. Con la conseguenza che l'azione non potrà
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essere esperita dal il quale abbia irrimediabilmente perduto il diritto di ac- CP_18 cettare l'eredità per la decorrenza della prescrizione decennale ex articolo 480 CC. Questo Tribunale ritiene che l'azione proposta da sia per l'ap- Parte_1 punto una petizione ereditaria.
Non si ritiene pertanto in questa sede di qualificare l'azione come azione di re- stituzione personale dell'immobile detenuto in forza di titolo (contratto di loca- zione) che avrebbe cessato di avere efficacia (per morte dei conduttori e per mancato subentro nel predetto contratto degli attuali convenuti) come indicato dall'attore nelle note ex art 183 comma 6 n 1 cpc . L'attore non ha dedotto a fondamento della sua azione il contratto di locazione sottoscritto da quale procuratore dei coeredi di ERona_4 ERona_6
il 1/1/1998 ed il Sig (deceduto) , contratto neppure pro-
[...] ERona_3 dotto ed anzi trascurato dall'odierno attore, il quale nega che il bene immobile sia in comproprietà indivisa con altri soggetti pro quota , proprio per il fatto che gli stessi tramite abbiano stipulato atto valevole come ac- CP_19 cettazione dell'eredità ex art 476 cc quali coeredi di . ERona_6
Parte attrice si afferma unico proprietario dell'immobile risultante dai registri immobiliari, in quanto erede di e “unico erede che abbia accettato ERona_2
(prima implicitamente e poi per poter procedere alle trascrizioni in modo espres- so) l'eredita derivata dal dante causa sig. ” (così nelle note ERona_6 ex art 183 comma 6 n 1 cpc) e su tale presupposto chiede la condanna alla resti- tuzione del bene facente asseritamente parte per intero della massa ereditaria di
Pertanto l'azione come proposta si inquadra esattamente nello ERona_2 schema della azione di petizione ereditaria. Ciò posto , in punto di qualificazione giuridica, la domanda va rigettata per di- fetto di titolarità attiva. Difetta la prova che sia erede di . Parte_1 ERona_2
A tacer il fatto che non risulta prodotto il certificato di morte e di ultima resi- denza della de cuius né lo stato di famiglia integrale della stessa , giova premet- tere che, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficien- te all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, espressa (475 cc) o tacita (476 cc) o per effetto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c, , oppure la sottrazione o occultamento di beni spettanti all'eredità stessa(art 527cc). Tutto ciò premesso deduce in citazione e prova di aver effet- Parte_1 tuato accettazione dell'eredità, con beneficio di inventario in data 21.02.2019, a sua volta integrata in data 25.06.2019. Parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito la prescri- zione del diritto di accettare l'eredità per decorso del termine decennale, ex art. 480 comma 1 cc. Tale eccezione è fondata e va accolta. Invero, in base Cassazione n. 12646/2020: “Un chiamato all'eredità può acqui- stare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche do- po il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'ere-
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dità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”. Nel caso di specie, tale eccezione è stata tempestivamente sollevata e, pertanto, dev'essere accolta. Nella memoria, ex art. 183 6 comma n. 1 cpc, l'attore ha replicato che l'acquisto sarebbe avvenuto ex art 485 cc senza bisogno di accettazione in quanto il giorno successivo alla morte della madre (30.01.2005) vi sarebbe stata immissione nel possesso di beni ereditari, con acquisizione di tutti i beni materni ed in particolare negozi, soldi , gioielli, mobili ,conti bancari (cfr note ex art 183 comma 6 n 1 cpc) . Deduce all'uopo che l'accettazione espressa con beneficio di inventario sarebbe comunque stata effettuata in un momento successivo, solo al fine di poter trascri- vere l'accettazione stessa. Inoltre l'attore deduce che vi sarebbe stata anche una accettazione tacita di ere- dità che l'attore vuole fondare sul pagamento di alcuni debiti ed in particolare degli oneri condominiali.
Cominciando dalla ipotesi di cui all'art 485 cpc ritiene questo Tribunale che non sia sufficientemente provato l'immissione nel possesso dei beni ereditari, avvenuta subito dopo la morte di . ERona_2
La lettera di trasporto del 22.02.2005 fa riferimento all'incarico alla ditta del si- gnor di trasportare mobili antichi e tappeti dalla abitazione di Testimone_1 via Morghen 90 indicata come casa della madre dell'attore a via Luca Giordano 7 indicata come abitazione dell' . Parte_1
Tale lettera di incarico trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escus- so ) Testimone_1
Nondimeno , non si configura né un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità (art 476 cc ) né una ipotesa di possesso di beni ereditari per mesi tre senza reda- zione di inventario tale da giustificare acquisto di eredità senza accettazione (art 485 cc). Dal verbale di inventario prodotto dall'attore emerge invero che Per_2
è deceduta in Napoli avendo ultima residenza in vita alla via Manzoni 19
[...] ma con ultimo domicilio presso la figlia in Napoli via Morghen Controparte_20
90. Pertanto, la residenza di via Morghen 90 dalla quale i beni mobili e tappeti sarebbero stati prelevati non era la residenza della defunta ma quella della sorella di e quindi in assenza di fotografie e fatture comprovanti l'ac- Parte_1 quisto dei beni mobili da parte della de cuius non vi è nessuna prova che si trat- tasse di beni facenti parte dell'eredità . Sempre nel verbale di ERona_17 inventario dichiarava ad un pubblico ufficiale che redigeva Parte_1
l'inventario che la de cuius abitava in via Manzoni in un appartamento condotto in locazione e che la stessa alienò i suoi beni mobili ovvero dismise i beni senza lasciare nulla ai suoi figli ed, avendo lasciato la sua abitazione si trasferì a casa della figlia portando con sé solo qualche effetto personale senza valore . CP_20
dichiarava nel verbale di inventario che la NO Parte_1 Per_2 era comproprietaria di alcuni immobili tra cui quello oggetto di lite che nel
[...] presente giudizio mentre nel presente giudizio assume che la de cuius avesse proprietà esclusiva del predetto immobile . Tra l'altro va detto che la stessa dichiarazione di notorietà che è stata prodotta dall'attore unitamente alla citazione a firma della defunta fa riferi- ERona_2
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mento alla mera comproprietà in capo alla defunta di una quota dell'immobile oggetto di causa. Se questo è il materiale probatorio documentale non vi sono elementi per poter inferire che vi sia stato un possesso dei beni ereditari per il tempo necessario all'acquisto della qualità di erede perché nel verbale di inventario nessuna traccia vi è in merito al fatto che la de cuius fosse titolare dei beni di cui alla citata lette- ra del 22 Febbraio 2005 che si riferisce a beni immobili della casa della sorella dell'attore in via Morghen 90 ove la madre era semplicemente ospitata. È possibile citare, in tal senso, Cassazione n. 3018/2005: “L'immissione nel pos- sesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione dell'eredità, atteso che l'art. 460 cod. civ. attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all'accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi be- ni”. Dunque anche a volere in astratto affermare che l' abbia fatto traspor- Parte_1 tare dei mobili a casa sua (di cui traccia alcuna vi è nel verbale di inventario re- datto in presenza di pubblico ufficiale e nel quale l' confessava stra- Per_18 giudizialmente l'assenza di beni mobili nell'asse ) , potrebbe profilarsi l'ipotesi di mere azioni conservative, compiute in tolleranza degli altri chiamati ma non di possesso di beni ereditari . Nemmeno può ritenersi che con il pagamento degli oneri Parte_1 condominiali abbia compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità. In primo luogo non sono state prodotte le bollette pagate da Parte_1 onde verificare le date dei primi pagamenti ai fini della eccepita prescrizione del diritto di accettare. Al contrario sembra che i pagamenti di oneri a seguito di decreto ingiuntivo siano successivi all'atto di accettazione ereditaria, avvenuto quando il diritto di accettare ex art 480 cpc si era comunque prescritto . Inoltre in base a Cassazione n. 20878/2020: “Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implici- ta volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredità effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requi- siti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'ere- dità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per con- travvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.)”. Conforme in tal senso Cass. 497/1965 e Cass. 14666/2012; In atti non risulta provato, o comunque, non se ne fa menzione che il pagamento sia avvenuto con denaro dell'eredità (posto che nel verbale di inventario non risulta l'esistenza di somme di denaro nell'asse).
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Va preliminarmente osservato che l'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volon- tà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trat- tandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. Non costituiscono atti di accetta- zione tacita dell'eredità, gli atti meramente conservativi, possono essere posti in essere anche dal chiamato all'eredità, prima dell'accettazione, a norma dell'art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'accettazione tacita deve essere effettuata dal giu- dice di merito, caso per caso, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie, tenendo conto di molteplici fattori, tra i quali quelli della natura e dell'importanza, nonchè della finalità degli atti di gestione, che siano stati com- piuti dal chiamato. Si richiama ancora anche Cass n. 11389 del 29/04/2024 secondo cui “Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irri- levante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori”. Alla luce delle considerazioni che precedono le domande come proposte vanno rigettate per difetto di titolarità attiva , per non essere fornita adeguatamente la prova del fatto che l'attore sia erede di . ERona_2
Il rilievo di cui sopra, in quanto assorbente, non impone poi di ulteriormente soffermarsi ed approfondire la questione se fosse effettivamente ERona_2 proprietaria per intero o solo pro quota dell'immobile di cui è causa .
Invero, si è detto che vi è in atti solo una dichiarazione autentica di Parte_3 del 6/03/1985, che si dichiara comproprietaria dell'immobile, per successio-
[...] ne al padre a sua volta erede della madre ERona_15 ERona_19 dio, quest'ultima erede del padre . ERona_6
Tale dichiarazione se da un lato appare in linea con l'esistenza di un contratto di locazione stipulato da un amministratore della comunione degli eredi Per_6
stride con l'integrazione della denuncia di successione effettuata
[...] dall'attore il 10.03.2022 e trascritta il 3.05.22 che, invece, ri- Parte_1 guarda l'intera piena proprietà dell'immobile. Neppure occorre pronunciarsi sulle contraddizioni insite nell'atto di citazione laddove l'attore da un lato asserisce che mensilmente, per tutta la durata della vi- ta dei conduttori, il canone versato all'amministratore sig. veniva da questi Per_4 versato alla NO (madre dell'attore) “e poi all'attore stesso a ERona_2 seguito della morte di sua madre”,avvenuta nel 2005, per poi invece affermare che “dal 2003” non erano versati i canoni di locazione stabiliti nel contratto in euro 103,29 mensili né gli oneri condominiali” e quindi ammettendo che mai egli aveva incassato canoni perchè la genitrice era morta nel 2005 . Tale asserzione contrasta con altra (pure contenuta in citazione) secondo cui nel corso del tempo, erano deceduti i conduttori (in particolare in data 15 Per_1
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giugno.2013) e “da quel momento” (quindi dal 2013) non era stato versato, all'attore alcun canone di locazione . Trattasi di divergenze e contraddizioni che portano di gran lunga a dubitare circa l'incasso di canoni locatizi da parte dell'odierno attore dopo la morte della geni- trice . Ancora stride con la procura speciale a esibita dai convenuti ERona_4
(doc 4 allegato alla comparsa di costituzione) la asserzione dell'attore secondo cui quest'ultimo era amministratore “dei beni della perché la procura al Per_2 sig era conferita da 18 soggetti , potenziali coeredi dell'eredità di Per_4 [...]
. ERona_20
Ancora contraddittoria e sicuramente inveritiera è l'affermazione secondo cui per tutta la durata della vita dei conduttori, il canone versato all'amministratore sig. veniva da questi versato alla NO (madre dell'attore) Per_4 ERona_2
“e poi all'attore stesso a seguito della morte di sua madre” perché ERona_21
è deceduto il 16/4/2002 (cfr certificato di morte doc 5 esibito dai convenuti)
[...] quindi prima del decesso di ed è quindi impossibile che abbia po- CP_1 tuto consegnare i canoni locatizi ad . Parte_1
Nondimeno l'assorbente rilevo inerente la carenza di titolarità attiva , per ca- renza di prova della qualità di erede di in capo all'odierno attore CP_1 impone a questo Tribunale , per la ragion più liquida, di non ulteriormente sof- fermarsi sulle questioni di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispo- sitivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in rifermento al valore indeterminabile del- la causa (complessità bassa), valori ridotti ai minimi per la scarsa istruttoria, con aumento per la difesa in favore di più parti secondo il seguente schema
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.285,40 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.094,40
Nulla per le spese per il rapporto processuale tra l'attore e . ERona_16
Si dispone come richiesto la cancellazione della frase “con i resti della defunta NO ” a pag. 12 della comparsa conclusionale dell'attore in quanto Per_1 sconveniente ex art 89 cpc .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, definitivamente pronunciando così provvede: a) Dichiara la contumacia di;
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b) Rigetta le domande attoree;
c) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti costituiti liquidate in euro 6.094/40 per compensi, oltre rimborso for- fetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge con di- strazione in favore dell'avv Claudio Guzzo anticipatario. d) Nulla per le spese per il rapporto processuale tra l'attore e CP_21
[...]
e) Dispone ex art 89 cpc come richiesto la cancellazione della frase “con i resti della defunta NO ” a pag. 12 della comparsa conclusionale Per_1 dell'attore . Napoli 2/11/2025 Il Giudice (dott.ssa Renata Palmieri)
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