TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11417/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11417 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
da
(C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con gli avv.ti Alessandro Ferraro e Francesco Maria Di Gaetano, presso lo studio del quale
è anche domiciliata, entrambi del foro di Pescara;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3
tempore, con gli avv.ti e dom. Elena Pinna e Giovanni Papaleo, entrambi del foro di Brescia;
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_2 P.IVA_4
e dom. Raffaele Molinari del foro di Brescia;
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_5
tempore, con gli avv.ti Mariapia Uccella, Annarita Billwiller ed Ivana Cervone, domiciliata presso lo studio legale Fontanarosa, Billwiller, Cervone in Napoli;
TERZE CHIAMATE
Causa avente ad oggetto contratto di appalto, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis
reiectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c., della
società per i vizi riportati dagli interventi ad essa subappaltati dall'attrice, Controparte_1
e per l'effetto condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore dell'odierno attore della
somma corrisposta per il ripristino di tali vizi, quantificata pari ad € 74.250,00
(settantaquattromiladuecentocinquanta/00) oltre IVA, o nella misura maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
2. nell'eventualità in cui fosse accertata e
dichiarata la responsabilità, diretta od indiretta nonché totale o parziale, dei terzi chiamati in causa
e condannare gli stessi al risarcimento del danno Parte_2 Controparte_3
nella misura che sarà ritenuta di Giustizia dall'On. Giudicante. In via istruttoria, si chiede all'Ill.mo
sig. Giudice l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli.
1. Vero che, trascorsi pochi mesi
dalla loro conclusione, emergevano alcuni vizi nei lavori di rifacimento degli interni sul NE ET
commissionati a e da quest'ultima subappaltati a 2. Vero Parte_1 Controparte_1
che tutti i vizi emersi sulle lavorazioni poste in essere sul NE ET venivano riportati nella
relazione trasmessa a mezzo email il 17.4.2018? 3. Vero che, a causa dei vizi emersi nelle lavorazioni
di rifacimento degli interni, era impossibilitata ad utilizzare la motonave NE ET? Controparte_4
4. Vero che, sin dal momento in cui relazionava la presenza dei vizi sulla motonave Controparte_4
NE ET, veniva tentata una composizione bonaria della vicenda tra le parti? 5. Vero che, a causa
dell'impossibilità di raggiungere una composizione bonaria della vicenda, dopo aver ricevuto la
PEC da parte di (doc. 14 di parte attrice), si provvedeva a conferire apposito incarico Controparte_4
alla società volto al ripristino dei vizi relazionati dalla società Parte_3 committente? 6. Vero che, facendo seguito all'ordine fornitore . 1093 del 18.05.2018, Parte_1
poneva in essere tutti lavori di ripristino dei vizi emersi sulla motonave Parte_3
NE ET, come relazionati da Si indicano i seguenti testi: a. Sig. Controparte_4 Tes_1
Ufficio Acquisti Alilauro S.p.A., sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4; b. Sig.
[...] CP_5 [...]
sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4; c. Sig. all'epoca dei fatti Controparte_6 Testimone_2
dipendente incaricato di gestire l'andamento della commessa, sui capitoli nn. 1, 2, 4, Parte_1
5; d. Sig. , all'epoca dei fatti Amministratore Delegato sui capitoli nn. CP_7 Parte_1
1, 2, 4, 5. e. Sig. legale rappresentante sul capitolo n. 6.” Testimone_3 Parte_3
Per parte convenuta: “Previe tutte le declaratorie del caso, piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis
reiectis, Nel merito e in via principale: rigettare ogni domanda attrice perché infondata in fatto ed
in diritto ed illegalmente proposta;
Nel merito, in via subordinata, nella non creduta ipotesi di totale
o parziale accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare il diritto di regresso della
[...]
CP_ nei confronti della per quanto fosse tenuta a risarcire Controparte_1 Parte_2
in favore dell'attrice per i lavori effettuati dalla ed in ogni caso condannare il Parte_2
terzo a rimborsare e comunque tenere indenne di Parte_2 Controparte_1
quanto questa sia eventualmente condannata a versare a in relazione ai lavori concessi Parte_1
in subappalto da a oltre interessi e spese. Sempre Controparte_1 Parte_2
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda
attrice, condannare il terzo a tenere indenne e manlevare la Controparte_3 [...]
in forza della polizza n. 402264298, di ogni esborso di capitale, rivalutazione, Controparte_1
spese, anche legali ed interessi, nonchè ogni ulteriore importo che questa fosse eventualmente
condannata a versare alla per i fatti in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e Parte_1
competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge, secondo la
nota spese che si fa riserva di depositare”.
Per la terza chiamata C.A.: “Contrariis reiectis. In via principale e nel merito: previe tutte le
declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettarsi la domanda risarcitoria ex adverso formulata nei confronti della società convenuta, in quanto del tutto illegittima ed infondata, con conseguente
assorbimento della domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi rimborso forfettario CP_2
ed oneri di legge. In via subordinata: previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso,
accogliersi la domanda risarcitoria ex adverso formulata nei confronti della convenuta solo nei limiti
di quanto accertato siccome dovuto all'esito dell'istruttoria di causa, con integrale rigetto della
domanda di manleva formulata da nei confronti di , stante la Controparte_1 CP_2
non operatività della garanzia di cui alla polizza in atti. Sempre con vittoria di spese e compensi del
presente giudizio, ivi compresi rimborso forfettario ed oneri di legge. In via ulteriormente
subordinata: previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, nella denegata ipotesi
di condanna, anche soltanto parziale, della domanda formulata da parte attrice nei confronti
dell'“assicurata” e di ritenuta operatività della garanzia, dichiararsi tenuta a manlevare CP_2
nei limiti e secondo le condizioni di cui alla polizza in atti. Con compensazione, Controparte_1
quanto meno parziale, di spese e compensi del presente giudizio”.
Per la terza chiamata “si riporta alle conclusioni già rassegnate che si Parte_2
intendono in questa sede per ripetute e trascritte chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei
propri confronti dalle parti avverse perchè infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese
diritti e onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società chiedeva al Tribunale di Brescia Parte_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 1667 c.c. della società per i vizi e le Controparte_1
difformità riscontrati negli interventi di rifacimento dei locali interni dell'imbarcazione NE ET,
lavori subappaltati dalla società attrice alla con condanna di quest'ultima al risarcimento del CP_1
danno, quantificato nel costo per il ripristino dei vizi e pari ad € 74.250,00, oltre interessi legali sino al soddisfo. A tal fine la società attrice deduceva, in particolare, che:
- con ordine n. 2490 del 10.3.2017, la società armatrice commissionava alla CP_4
una serie di lavori volti al rifacimento degli interni dell'imbarcazione NE Parte_1
ET, per l'importo di € 150.000,00, oltre iva;
- la società attrice subappaltava a alcuni degli interventi da eseguire Controparte_1
sulla predetta imbarcazione per l'importo di € 75.860,00, otre iva;
in particolare, venivano affidati a i seguenti interventi: rifacimento della pavimentazione;
Controparte_1
installazione dei tendaggi;
applicazione della pannellatura di rivestimento sotto oblò;
montaggio dei rivestimenti dei servizi igienici;
apposizione del rivestimento su pareti esistenti mediante incollaggio di laminato metallico;
realizzazione di una parete divisoria cieca;
apposizione di n. 6 tavoli rettangolari e di n. 8 paratie serigrafatele operazioni affidate;
- in data 12.7.2017 la società attrice trasmetteva alla committente preventivo, CP_4
relativo sia a modifiche ai lavori oggetto della commessa affidata, sia a ulteriori interventi da effettuarsi sull'aliscafo NE ET, per un importo complessivo di € 10.500,00, oltre iva;
- tale preventivo non veniva perfezionato poiché successivamente all'esecuzione degli interventi da parte di la società si avvedeva come questi Controparte_1 CP_4
fossero affetti da alcuni difetti di conformità;
- una volta conclusi i lavori da parte di (7.9.2017) il personale della Controparte_1
società committente principale riscontrava vizi nella pavimentazione applicata;
- in data 17.4.2018, trasmetteva sia a che, per conoscenza, a CP_4 Parte_1 [...]
specifica relazione tecnica contenente contestazioni ai lavori eseguiti, Controparte_1
indicando anche eventuali soluzioni;
- al fine di porre rimedio alle problematiche lamentate dalla committente principale, Pt_1
dopo aver informato affidava alla società Worldship Interiors
[...] Controparte_1
s.r.l. gli interventi di ripristino dei difetti di conformità relazionati da per CP_4 l'importo di € 95.000,00, oltre iva, di cui € 74.250,00 da imputarsi ai costi di riparazione dei vizi emersi su lavorazioni effettuate da pavimentazione, per l'importo Controparte_1
di € 30.500,00; locali igiene / Paratia prua e poppa / Bagagliaio / Area Bar / Ufficio
Comandante / Timoneria, per l'importo di € 41.900,00; tendaggi, sostituzione anelli e alcune molle, fornitura 1 rullo, per l'importo di € 1.850,00;
- in data 3.4.2019 la società attrice metteva formalmente in mora la convenuta
[...]
chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dai difetti di Controparte_1
conformità riscontrati nelle lavorazioni poste in essere dalla subappaltatrice.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento della Parte_1
responsabilità ex art. 1667 c.c. della società per la causazione dei predetti vizi, Controparte_1
con condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato in € 74.250,00 a titolo dei costi per il ripristino dei vizi;
con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 29.10.2019 si costituiva contestando le circostanze ex Controparte_1
adverso dedotte e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
A tal fine deduceva, in particolare, che:
- nel marzo 2017 appaltava a alcuni lavori di sistemazione e CP_4 Parte_1
rifacimento degli interni dell'aliscafo NE ET per l'importo complessivo di € 150.000,00,
mentre effettuava in proprio altri lavori;
Parte
- effettuava alcuni lavori in proprio e subappaltava parte dei lavori a Pt_5 [...]
in particolare, a seguito di sopralluogo congiunto DE. chiedeva a Controparte_1 Pt_5
un preventivo riguardante: 1) pavimento vinilico su ponte comando e Controparte_1
ponte coperta;
2) tende oscuranti;
3) pannellatura di rivestimenti sotto oblo;
4) rivestimento pareti interne bagni;
5) rivestimento restanti pareti in ponte comando e ponte coperta;
6)
installazione di una parete divisoria;
7) installazione di sei tavoli;
8) installazione di otto paratie in plexiglass serigrafate con marchio;
CP_4
- inviava all'attrice un preventivo per tali interventi per l'importo di € Controparte_1
75.860,00, poi accettato dalla società attrice il cui importo veniva regolarmente saldato a fine lavori senza eccezione o riserva alcuna;
- con riguardo alla pavimentazione, a seguito di consultazione fra e i tecnici posatori, CP_1
questi consigliavano l'abrasione dei sottofondi e la preparazione di una “livellina” non
standard, ma con specifiche caratteristiche atte a supportare acqua ed umidità;
- per tali opere e per il particolare materiale consigliato, predisponeva Controparte_1
autonomo preventivo di spesa con la specificazione del materiale da utilizzare: “Mapei
Nivorapid a due mani incrociate impastato con lattex plus senza aggiunta di acqua”;
- a seguito di scambio di comunicazioni a mezzo email chiedeva Controparte_1
l'autorizzazione alla posa della livellina, secondo quanto precisato nel preventivo della convenuta;
- a tale richiesta parte attrice rispondeva dichiarando che avrebbe provveduto in proprio alla posa della livellina e dei sedili;
- dava riscontro a tale comunicazione prendendo atto della decisione Controparte_1
della committente e ribadendo la necessità di utilizzare il materiale specificamente indicato nel preventivo;
- dette disposizioni venivano disattese dalla società attrice che dava incarico a terzi di effettuare tali lavorazioni mediante l'utilizzo di materiale standard e non idoneo, come emerso dalla perizia espletata da Floor Layers snc presente anche al sopralluogo tenutosi per la verifica dei vizi;
- dalla relazione tecnica redatta emergeva che il distacco registrato non aveva riguardato la pavimentazione vinilica posata dalla società convenuta, ma dal distacco della rasatura sottostante non perfettamente aggrappata al fondo per la inidoneità del materiale utilizzato;
- in corso d'opera l'attrice chiedeva alla convenuta l'esecuzione di altri lavori, eseguiti e regolarmente pagati senza eccezioni o riserve;
- una volta terminati i lavori nel luglio 2017 la convenuta riceveva comunicazione da CP_4
(diretta a tutte le società che avevano eseguito lavori) con la quale la proprietà del
[...]
motoscafo chiedeva la sistemazione di alcuni difetti, tra i quali solo il numero 1 e 2 della lista riguardavano lavorazione effettuate dalla convenuta;
- la convenuta dava incarico alla società di risolvere le problematiche Parte_2
lamentate dalla committente principale ed imputabili alla convenuta chiedendo un preventivo che riguardava sia le opere di rispristino, sia ulteriori lavorazioni richieste;
- Word Montages srl veniva incaricata di eseguire il ripristino di: area laminati con relativi profili interno bar, bagagliaio e locali igiene;
fornitura ed installazione di 10 cornici per botole;
installazione zoccolature mancanti varie zone;
installazione profili mancanti o incompleti;
ripristino linoleum ove occorrente;
- la società Word Montages presentava un preventivo di € 5.500, oltre iva che veniva accettato dalla convenuta;
- eseguiti i lavori la convenuta provvedeva al saldo di tale importo;
Par
- nell'aprile 2018 la committente principale inviava a e Pt_5 Controparte_1
World Montages spa relazione del Capitano dell'imbarcazione con indicazione dei vizi e difetti dell'allestimento;
- seguiva un incontro in data 4.5.2018 a cui non partecipava la società attrice;
- all'esito del sopralluogo in data 8.5.2018 chiedeva a Controparte_1 Parte_2
di provvedere alla sistemazione di tutte le opere in garanzia;
- in pari data comunicava all'attrice e per conoscenza al committente principale che CP_1
in via transattiva si sarebbe accollata le opere di competenza riservandosi di azionare la garanzia verso Parte_2 - inaspettatamente l'attrice in data 16.52018 comunicava di aver affidato i lavori di manutenzione ad altra ditta che successivamente si scopriva essere tale Parte_3
[... con sede legale coincidente con la ed il cui leg. rappresentante era tale Parte_2
, ovvero il soggetto che in precedenza interloquiva con l'attrice e la convenuta Testimone_3
per conto di Parte_2
- emergeva inoltre che l'attrice dava incarico alla di sistemare i difetti Parte_3
oggetto di attività di pagati € 5.500,00 per l'importo di € 74.250,00 oltre Parte_2
iva con cui la convenuta interloquiva;
- con pec del 19.4.2019 inviava a World Montages spa richiesta di essere Controparte_1
garantita per i lavori concessi in subappalto e contestati all'attrice;
- era garantita per gli eventi in oggetto dalla polizza n. 402264298 contratta Controparte_1
con . CP_2
Tanto premesso, la convenuta in via preliminare, chiedeva la fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata in causa di nonché di per essere dalle CP_2 Parte_2
stesse manlevata;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domanda attoree la condanna del terzo a versare le somme Parte_2
dovute; sempre in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, la condanna della terza chiamata;
in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio. CP_8
Con provvedimento del 2.11.2019 il GI fissava nuova udienza di comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa delle terze chiamate dalla convenuta.
Con comparsa del 16.4.2020 si costituiva la terza chiamata chiedendo il rigetto della CP_2
domanda risarcitoria formulata avverso la società convenuta, con assorbimento della domanda di manleva;
in subordine, l'accoglimento della domanda attorea nei limiti di quanto accertato con rigetto della domanda di manleva stante la non operatività della garanzia;
in via ulteriormente subordinata,
in ipotesi d condanna, anche parziale, dichiararsi la C.A tenuta alla manleva nei limiti di polizza. A tal fine deduceva, in particolare, che:
- la convenuta stipulava con polizza protezione artigiani Controparte_1 CP_2
e piccola industria n. 402264298, con decorrenza dal 9.9.2015 e scadenza al 30.7.2017, avente ad oggetto la garanzia della responsabilità civile verso terzi, con un massimale di €
2.500.000,00;
- ai sensi dell'art.80 delle condizioni generali di assicurazione, in caso di cessione di lavori in subappalto, la copertura assicurativa ricomprendeva la responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricadesse sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, a condizione che il subappalto riguardasse una parte dei lavori in misura non superiore al 30%
del fatturato annuo che l'assicurato aveva l'onere di documentare in caso di sinistro, a pena della decadenza dal diritto al risarcimento;
la C.A. chiedeva pertanto la produzione da parte della società convenuta di documentare il fatturato relativo al 2017;
- in ogni caso, la C.A. precisava che risultavano esclusi dalla garanzia, ai sensi dell'art. 81 delle condizioni generali, lettera c) al n. 1: i danni alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguivano i lavori;
- con la conseguenza che i vizi e difetti lamentati, laddove effettivamente riscontrati, non rientravano nella copertura assicurativa di cui alla polizza in atti;
- con riguardo alla estensione di garanzia, risultavano ricompresi nella copertura assicurativa i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti installati o non dall'assicurato dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti a errori o difetti di esecuzione dei lavori stessi,
purché i lavori fossero eseguiti ed i danni si fossero verificati durante il periodo di validità
Cont della polizza e denunciati ad non oltre due anni dalla data di ultimazione;
- tale estensione di garanzia prevedeva un massimale, in caso di danni a cose, pari al 10% di quello previsto in polizza pari a € 250.000,00 con uno scoperto a carico dell'assicurato del
10% con il minimo di € 260,00; - i lavori venivano ultimati in data 7.9.2017 come precisato in citazione e la denuncia degli
Cont stessi veniva effettuata ad via pec, in data 30.9.2019, con la conseguenza che anche sotto tale specifico profilo, il danno non rientrava in garanzia;
- sempre con riferimento alla RC postuma, non erano comunque risarcibili i danni agli impianti,
attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- nel merito la terza chiamata si associava a tutte le considerazioni svolte dalla società
convenuta.
Tutto ciò premesso, la terza chiamata chiedeva al Tribunale il rigetto della domanda risarcitoria formulata avverso alla società convenuta, con assorbimento della domanda di manleva;
in subordine,
l'accoglimento della domanda nei limiti di quanto accertato, con rigetto della domanda di manleva stante la non operatività della garanzia;
in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di condanna, anche parziale, dichiararsi la C.A tenuta alla manleva nei limiti di polizza.
Con comparsa del 19.11.2022 si costituiva la società terza chiamata contestando Parte_2
ogni richiesta ex adverso formulata e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
In particolare, la terza chiamata deduceva che:
- chiedeva alla società terza chiamata una precisa fornitura al fine di Controparte_1
ripristinare alcune lavorazioni che presentavano difformità ed eseguite dalla stessa
[...]
per la committente CP_1 Pt_6
- Riva inviava ordine a al fine di ripristinare alcuni difetti riscontrati dalla Parte_2
sua committente, in particolare: ripristino di laminati a causa di bolle d'aria, interno bar e bagagliaio, fornitura di 10 cornici per botole, installazione di zoccolature e profili mancanti o incompleti, ripristino linoleum;
tali lavori venivano completati nell'agosto del 2017;
- soltanto nel maggio 2018 chiedeva alla di intervenire in Controparte_1 Parte_2
garanzia su due punti: sistemazione dei locali igienici nel ponte principale e sistemazione dei profili locale bagagliaio che risultavano mancanti o mal applicati e chiedeva un preventivo per ulteriori interventi;
- la era pertanto intervenuta a ripristinare una minima parte dei lavori che Parte_2
erano già stati eseguiti da altri, con la conseguenza che alla stessa non era ascrivibile alcuna responsabilità in ordine agli eventuali vizi e difetti riscontrati.
Tanto premesso, la società terza chiamata chiedeva il rigetto di ogni domanda con il favore delle spese di lite.
Con provvedimento dell'11.12.2020, il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente, la causa veniva istruita con interpello e prova per testi, la cui assunzione veniva delegata al GOP.
Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 19.12.2024 di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, il GI
tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Merito
Responsabilità
La società attrice svolge domanda di garanzia ex art. 1667 c.c. per i vizi e le difformità Parte_1
asseritamente riscontrati negli interventi di rifacimento dei locali interni dell'imbarcazione NE
ET (di proprietà della società armatrice ) effettuati dalla società convenuta CP_4 [...]
ed oggetto di subappalto, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento del Controparte_1
danno quantificato in € 74.250,00 per il ripristino dei vizi.
La domanda svolta dalla parte attrice è infondata e va rigettata.
Anzitutto, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di Cassazione ai quali questo Giudice aderisce: “In tema di contratto di appalto, ove il committente, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, sollevi l'eccezione generale di
inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione,
mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga
domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. n. 1701/2025).
Va altresì richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte con riguardo al c.d. principio di vicinanza della prova: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il
discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non
sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione
dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata
positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e
che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze
dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata
dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in
sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. n. 19146/2013).
Tanto premesso in linea di principio, deve quindi ritenersi che l'onere della prova della esistenza dei vizi e delle difformità, nonché delle conseguenze dannose lamentate gravi sul committente, ovvero,
in specie, sulla società attrice, e ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Con la conseguenza che il committente ha l'onere anzitutto di allegare in modo specifico e di provare l'esistenza del difetto e il nesso causale tra il difetto e l'operato della appaltatrice.
Nel caso in esame, giova rilevare che parte attrice ha agito ab origine senza avvalersi degli strumenti previsti dall'ordinamento (accertamento tecnico preventivo, ispezione giudiziale) atti a individuare la natura del difetto e le cause dello stesso, né risulta che abbia chiesto l'espletamento di consulenza tecnica in corso di causa, avendo, peraltro, proceduto alla eliminazione die presunti difetti prima dell'instaurazione del giudizio.
Manca, quindi, l'accertamento (e per il vero la stessa allegazione) degli specifici vizi e/o difformità e l'imputabilità degli stessi alla convenuta.
Venendo all'esame specifico delle doglianze svolte in citazione, si osserva che con riferimento al distacco del pavimento posato all'interno dell'imbarcazione da , l'attrice non Controparte_1
ha dimostrato che lo stesso sia la conseguenza diretta della cattiva esecuzione dell'opera da parte della convenuta.
Ciò non è evincibile dalla relazione prodotta in atti dall'attrice e commissionata dall'armatore successivamente alla consegna del bene (doc. 7). CP_4
Invero, tale relazione si è limitata a rilevare, peraltro in modo del tutto generico, che: “In alcune zone,
si presenta, la formazione di camere d'aria, difficile rimozione con un inter-vento in superficie;
In
alcune zone, i lembi dei quadroni in LVT, risultano staccati o tendenti, ciò implicherà nel tempo un
possibile effetto a catena sui quadroni delle aree interessate”.
Evidente è l'assenza di qualsivoglia riferimento alle cause del problema riscontrato, con impossibilità
di riferirle all'operato della CP_1
Peraltro, in tale relazione viene indicata una possibile soluzione alla problematica riscontrata mediante la sostituzione della pavimentazione a quadroni (50x50) con una a telo unico, senza alcun cenno a difetti nell'opera di posa, ma unicamente, come parrebbe ipotizzare il perito di parte, alla scelta del materiale utilizzato per la pavimentazione (a “quadroni” anziché a “telo unico”), senza che,
tuttavia, sia stato allegato né provato a chi fosse imputabile tale scelta.
In ogni caso, tale relazione non è in alcun modo sufficiente a provare l'esistenza del vizio come prospettato dalla parte attrice, né l'imputabilità dello stesso all'operato della convenuta.
Neppure gli ulteriori elementi probatori soccorrono ai fini di tale prova.
Al contrario, sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate consentono di ritenere non imputabili alla società convenuta i vizi lamentati dalla attrice. Invero, è la convenuta ad essersi rivelata parte diligente producendo documentazione fotografica dalla quale anche un occhio non esperto come quello del giudicante evince che il distacco lamentato dalla attrice non è costituito dal sollevamento del solo strato di pavimentazione, ma dal sollevamento anche degli strati del materiale di posa, sottostanti alla stessa (doc. 37 convenuta) e che costituiscono la cd.
“livellina”.
A tal proposito, la convenuta ha prodotto comunicazione a mezzo email del 5.4.2017 nella quale parte attrice precisava: “Ciao la posa della livellina e dei sedili faccio io”; nonché riscontro della convenuta a tale scelta dell'attrice: “Confesso che non mi sembra una buona soluzione, al fine di un buon
risultato finale sarebbe meglio far posare la livellina da chi posa il pavimento per evitare scarichi di
responsabilità su eventuali difetti. Se comunque preferisci muoverti tu fai presente a chi poserà la
livellina di utilizzare “Mapei Nvorapid” a due mani incrociate impostato con Latex Plus senza
aggiunta di acqua per dar elasticità fondamentale per la buona riuscita” (doc. 5 convenuta).
Risulta quindi provato che la posa dello strato sottostante alla pavimentazione, indicato come
“livellina”, non veniva eseguito dalla convenuta, ma veniva scelta ed eseguita direttamente dalla parte attrice che si occupava di tale specifica lavorazione, utilizzando il materiale dalla stessa prescelto.
Risulta inoltre provato che la convenuta ebbe a redigere specifico preventivo per tale lavorazione,
con l'indicazione delle specifiche tecniche e dei materiali da utilizzare per la realizzazione del sottofondo, su cui posare la pavimentazione, indicazione che parte attrice - evidentemente per risparmiare sui costi - decideva di non seguire (doc. 4 convenuta).
E una simile scelta non può certamente essere addebbiata alla responsabilità della convenuta, la quale,
ha agito in ottemperanza agli obblighi di buona fede imposti nell'esecuzione del contratto.
Anche gli esiti dell'istruttoria orale confortano le suesposte considerazioni.
In particolare, si richiama la deposizione del testimone , il quale, sentito sulla seconda Testimone_4
memoria istruttoria di parte convenuta, in risposta al capitolo 10 ha dichiarato: “E' vero, ho guardato
dove si staccava il pavimento ed ho verificato che la livellina si staccava dal fondo e rimaneva attaccata al pvc. Ricordo che era presente anche ed i gestori dell' ”, Testimone_5 CP_4
confermando quindi che il difetto riguardava non già la mera posa della pavimentazione, bensì, a monte, la posa del sottofondo, cd. livellina.
Il teste in risposta al capitolo 11 della stessa memoria istruttoria ha poi riconosciuto i vizi come raffigurati nelle foto prodotte dichiarando inoltre: “E' vero, riconosco le foto rammostrate che
rappresentano i luoghi doc. n. 37 e 37/1, non posso dire con certezza di avere scattato proprio le foto
rammostrate”.
Anche il teste (citato dal nella propria deposizione) in risposta ai Testimone_5 Tes_4
medesimi capitoli di prova, ha ricordato del sopralluogo sulla nave in data 4.5.2018, confermando la presenza nell'occasione del teste Il teste ha inoltre riconosciuto le fotografie rappresentanti Tes_4
lo stato dei luoghi (doc. 37 convenuta).
Trattasi di dichiarazioni da reputarsi attendibili siccome rese da soggetti disinteressati all'esito del giudizio e reciprocamente concordanti.
Tali elementi probatori risultano sufficienti per stabilire che il vizio lamentato dalla attrice con riguardo alla pavimentazione non è riferibile all'operato della convenuta.
In concreto, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile alla subappaltatrice e il distacco della pavimentazione, con la conseguenza che Controparte_1
nessuna responsabilità può essere ascritta alla subappaltatrice rispetto al principale vizio CP_1
contestato.
Anche con riguardo agli ulteriori vizi lamentati dall'attrice, peraltro dedotti in termini del tutto generici, valgono le medesime considerazioni, tenuto conto che manca la specifica allegazione della natura degli stessi, delle cause e della imputabilità alla convenuta.
Da un lato, non è dato evincere una descrizione specifica degli stessi che, anzi, risultano essere stati rimessi in pristino a seguito dell'intervento della terza chiamata dall'altro, non Parte_2
risultano prodotti documenti attestanti l'esistenza e l'entità degli stessi. Pertanto, in assenza di elementi di prova a sostegno di uno specifico addebito di responsabilità
esclusiva dell'impresa convenuta nella causazione degli ulteriori danni lamentati, la domanda attorea anche con riferimento agli ulteriori vizi dedotti va rigettata.
In un tale contesto, in mancanza di specifiche allegazioni da parte della società attrice, che ne aveva l'onere, nonché sulla scorta della documentazione in atti e dell'esito dell'istruttoria orale espletata la domanda attorea va rigettata.
A ciò si aggiunga che in atti non risulta nemmeno la prova del danno asseritamente subito dalla società
attrice, tenuto conto che il documento prodotto quale allegato 9 è costituito da un “Ordine fornitore”
redatto dalla stessa società attrice e indirizzato alla società (con firma e timbro Parte_3
di quest'ultima in calce), ma non è sostenuto da alcuna relazione di congruità dei lavori ivi indicati e dei costi degli stessi, né risulta in atti la prova che la somma indicata nel documento sia stata poi effettivamente corrisposta dalla società attrice alla Parte_3
In definitiva, sulla base delle predette considerazioni e principi deve ritenersi non assolto da parte attrice l'onere probatorio a fondamento della domanda proposta.
La domanda svolta dalla attrice va pertanto rigettata.
Con riguardo alle domande di regresso/manleva svolte dalla convenuta nei Controparte_1
confronti delle terze chiamate valga quanto segue.
Domanda di garanzia nei confronti di Parte_2
La domanda svolta dalla convenuta nei confronti di va respinta per le medesime Parte_2
considerazioni sopra esposte.
Con riguardo al vizio principale denunciato dall'attrice ed inerente al mancato aggrappo della pavimentazione sulla livellina, si osserva che trattasi di difetto strutturale della pavimentazione, che esulava dal perimetro dell'incarico conferito dalla convenuta a avente ad oggetto Parte_2
unicamente lavori di finitura, come evincibile dalla documentazione in atti.
Anzitutto vi è il preventivo di spesa redatto da nel quale sono indicati i lavori di Parte_2 ripristino da eseguire sull'imbarcazione al costo di € 5.500,00 (doc. 10 convenuta); vi è poi la fattura emessa dalla terza chiamata (doc. 11).
I lavori descritti nella documentazione risultano circoscritti ad interventi minori di posizionamento di zoccoli e ripristino a seguito di alcune difformità riscontrate sulla imbarcazione dalla società
armatrice . CP_4
Il teste (dipendente di sentito sulla seconda memoria Testimone_6 Parte_2
istruttoria della terza chiamata, in risposta al capitolo n. 2, ha dichiarato: “E' vero, erano dei piccoli
interventi di ripristino. Nulla so degli accordi, è l'azienda che se ne occupa. L'epoca dei suddetti
lavori era il 2017. L'imbarcazione si trovava in cantiere. Non ho assistito ai lavori, posso dire che
sull'imbarcazione durante i lavori vi sono l'ispettore di bordo e gli operai che l'eseguono, a fine
lavoro viene compilato un rapporto, comprovanti e successivamente ci sono i pagamenti dei quali se
ne occupa l'amministrazione. Non ricordo il nome dell'imbarcazione”.
Il teste , in risposta al medesimo capitolo di prova, ha dichiarato: “Ricordo che Testimone_7
la aveva effettuato dei piccoli lavori all'interno dell'aliscafo ma non ricordo quali. Parte_2
CP_ Ricordo che la e la avevano preso degli accordi ma non so dire quali, non Parte_2
ricordo in quale occasione”.
Il teste in risposta al capitolo n. 3 della memoria istruttoria di ha Testimone_3 CP_2
dichiarato: “Ricordo di avere visto in foto il bagagliaio, che era nero, e che si dovevano fare dei
ripristini di laminati”. Sentito sulla memoria istruttoria di parte in risposta al Parte_2
capitolo n. 2, ha dichiarato: “Ricordo i lavori per il bagagliaio e le flange delle botole”.
Così ricostruito l'incarico, il Tribunale rileva che non vi è attinenza tra le opere eseguite dalla terza chiamata e le opere inerenti alla pavimentazione, che risulta essere stata completata prima dell'intervento della società, né delle ulteriori opere oggetto della domanda principale.
In ogni caso, sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate consentono di ritenere non imputabile alla società terza chiamata tale vizio. Ne consegue che la domanda di manleva/regresso svolta dalla convenuta nei confronti di
[...]
va respinta con aggravio di spese a carico di (chiamante), tenuto Parte_2 Controparte_1
conto della non attinenza della chiamata in causa di detta società all'oggetto della domanda principale.
Domanda di garanzia nei confronti di CP_2
La convenuta ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicurativa Controparte_1 [...]
. CP_2
La domanda è assorbita dal rigetto della domanda principale.
Va comunque esaminata la domanda di garanzia ai fini della decisione in ordine alle spese del contenzioso.
La compagnia assicurativa, pur avendo dato atto della stipulazione inter partes della polizza
“Protezione artigiani e piccola industria” n. 402264298, con decorrenza dal 9.9.2015 e scadenza
30.7.2017, avente ad oggetto la garanzia della responsabilità civile verso terzi, con un massimale, per tale partita, di € 2.500.000,00, ne ha eccepito l'inoperatività, pur avendo la polizza oggetto responsabilità verso terzi, tenuto conto che, in specie, trattasi di eventuali vizi dell'opera oggetto dell'incarico di subappalto.
A tal fine richiama l'applicazione degli artt. 80 (ipotesi di responsabilità civile in caso di cessione di lavori in subappalto) e 81, lettera c) 1, (ipotesi di esclusione della garanzia: “i danni alle opere in
costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori”) delle condizioni generali di polizza.
Il Tribunale osserva che la garanzia assicurativa non copre eventuali vizi e/o difformità attinenti alle opere oggetto del subappalto, con la conseguenza che la polizza non opera nel caso di specie.
La domanda di manleva svolta dalla convenuta va pertanto ritenuta infondata, con la conseguenza che, stante la non operatività della polizza la società convenuta deve essere condannata a rifondere a tale compagnia le spese di lite.
Spese di lite
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra attrice e convenuta non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza, la società attrice va pertanto condannata al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, che si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa, parametri medi per tutte le fasi.
Nei rapporti tra convenuta e terze chiamate le spese di lite vanno poste a carico della convenuta chiamante, attesa l'infondatezza virtuale di entrambe le chiamate in regresso/garanzia; anche per tali domande le spese vengono liquidate in dispositivo, previa riduzione dei compensi tariffari (valore della causa, parametri ai minimi per tutte le fasi), stante la minor incidenza delle chiamate in garanzia sull'economia complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda svolta dalla attrice nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
dichiarando assorbita la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei
[...] Controparte_1
confronti della terza chiamata;
CP_2
rigetta la domanda di regresso svolta dalla convenuta nei confronti della terza Controparte_1
chiamata Parte_2
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge;
condanna la convenuta al pagamento in favore delle terze chiamate Controparte_1 [...]
e delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, per ciascuna Parte_2 CP_2
parte, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Così deciso in Brescia, il 14 aprile 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11417 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
da
(C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con gli avv.ti Alessandro Ferraro e Francesco Maria Di Gaetano, presso lo studio del quale
è anche domiciliata, entrambi del foro di Pescara;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3
tempore, con gli avv.ti e dom. Elena Pinna e Giovanni Papaleo, entrambi del foro di Brescia;
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_2 P.IVA_4
e dom. Raffaele Molinari del foro di Brescia;
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_5
tempore, con gli avv.ti Mariapia Uccella, Annarita Billwiller ed Ivana Cervone, domiciliata presso lo studio legale Fontanarosa, Billwiller, Cervone in Napoli;
TERZE CHIAMATE
Causa avente ad oggetto contratto di appalto, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis
reiectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c., della
società per i vizi riportati dagli interventi ad essa subappaltati dall'attrice, Controparte_1
e per l'effetto condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore dell'odierno attore della
somma corrisposta per il ripristino di tali vizi, quantificata pari ad € 74.250,00
(settantaquattromiladuecentocinquanta/00) oltre IVA, o nella misura maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
2. nell'eventualità in cui fosse accertata e
dichiarata la responsabilità, diretta od indiretta nonché totale o parziale, dei terzi chiamati in causa
e condannare gli stessi al risarcimento del danno Parte_2 Controparte_3
nella misura che sarà ritenuta di Giustizia dall'On. Giudicante. In via istruttoria, si chiede all'Ill.mo
sig. Giudice l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli.
1. Vero che, trascorsi pochi mesi
dalla loro conclusione, emergevano alcuni vizi nei lavori di rifacimento degli interni sul NE ET
commissionati a e da quest'ultima subappaltati a 2. Vero Parte_1 Controparte_1
che tutti i vizi emersi sulle lavorazioni poste in essere sul NE ET venivano riportati nella
relazione trasmessa a mezzo email il 17.4.2018? 3. Vero che, a causa dei vizi emersi nelle lavorazioni
di rifacimento degli interni, era impossibilitata ad utilizzare la motonave NE ET? Controparte_4
4. Vero che, sin dal momento in cui relazionava la presenza dei vizi sulla motonave Controparte_4
NE ET, veniva tentata una composizione bonaria della vicenda tra le parti? 5. Vero che, a causa
dell'impossibilità di raggiungere una composizione bonaria della vicenda, dopo aver ricevuto la
PEC da parte di (doc. 14 di parte attrice), si provvedeva a conferire apposito incarico Controparte_4
alla società volto al ripristino dei vizi relazionati dalla società Parte_3 committente? 6. Vero che, facendo seguito all'ordine fornitore . 1093 del 18.05.2018, Parte_1
poneva in essere tutti lavori di ripristino dei vizi emersi sulla motonave Parte_3
NE ET, come relazionati da Si indicano i seguenti testi: a. Sig. Controparte_4 Tes_1
Ufficio Acquisti Alilauro S.p.A., sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4; b. Sig.
[...] CP_5 [...]
sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4; c. Sig. all'epoca dei fatti Controparte_6 Testimone_2
dipendente incaricato di gestire l'andamento della commessa, sui capitoli nn. 1, 2, 4, Parte_1
5; d. Sig. , all'epoca dei fatti Amministratore Delegato sui capitoli nn. CP_7 Parte_1
1, 2, 4, 5. e. Sig. legale rappresentante sul capitolo n. 6.” Testimone_3 Parte_3
Per parte convenuta: “Previe tutte le declaratorie del caso, piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis
reiectis, Nel merito e in via principale: rigettare ogni domanda attrice perché infondata in fatto ed
in diritto ed illegalmente proposta;
Nel merito, in via subordinata, nella non creduta ipotesi di totale
o parziale accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare il diritto di regresso della
[...]
CP_ nei confronti della per quanto fosse tenuta a risarcire Controparte_1 Parte_2
in favore dell'attrice per i lavori effettuati dalla ed in ogni caso condannare il Parte_2
terzo a rimborsare e comunque tenere indenne di Parte_2 Controparte_1
quanto questa sia eventualmente condannata a versare a in relazione ai lavori concessi Parte_1
in subappalto da a oltre interessi e spese. Sempre Controparte_1 Parte_2
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda
attrice, condannare il terzo a tenere indenne e manlevare la Controparte_3 [...]
in forza della polizza n. 402264298, di ogni esborso di capitale, rivalutazione, Controparte_1
spese, anche legali ed interessi, nonchè ogni ulteriore importo che questa fosse eventualmente
condannata a versare alla per i fatti in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e Parte_1
competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge, secondo la
nota spese che si fa riserva di depositare”.
Per la terza chiamata C.A.: “Contrariis reiectis. In via principale e nel merito: previe tutte le
declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettarsi la domanda risarcitoria ex adverso formulata nei confronti della società convenuta, in quanto del tutto illegittima ed infondata, con conseguente
assorbimento della domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi rimborso forfettario CP_2
ed oneri di legge. In via subordinata: previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso,
accogliersi la domanda risarcitoria ex adverso formulata nei confronti della convenuta solo nei limiti
di quanto accertato siccome dovuto all'esito dell'istruttoria di causa, con integrale rigetto della
domanda di manleva formulata da nei confronti di , stante la Controparte_1 CP_2
non operatività della garanzia di cui alla polizza in atti. Sempre con vittoria di spese e compensi del
presente giudizio, ivi compresi rimborso forfettario ed oneri di legge. In via ulteriormente
subordinata: previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, nella denegata ipotesi
di condanna, anche soltanto parziale, della domanda formulata da parte attrice nei confronti
dell'“assicurata” e di ritenuta operatività della garanzia, dichiararsi tenuta a manlevare CP_2
nei limiti e secondo le condizioni di cui alla polizza in atti. Con compensazione, Controparte_1
quanto meno parziale, di spese e compensi del presente giudizio”.
Per la terza chiamata “si riporta alle conclusioni già rassegnate che si Parte_2
intendono in questa sede per ripetute e trascritte chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei
propri confronti dalle parti avverse perchè infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese
diritti e onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società chiedeva al Tribunale di Brescia Parte_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 1667 c.c. della società per i vizi e le Controparte_1
difformità riscontrati negli interventi di rifacimento dei locali interni dell'imbarcazione NE ET,
lavori subappaltati dalla società attrice alla con condanna di quest'ultima al risarcimento del CP_1
danno, quantificato nel costo per il ripristino dei vizi e pari ad € 74.250,00, oltre interessi legali sino al soddisfo. A tal fine la società attrice deduceva, in particolare, che:
- con ordine n. 2490 del 10.3.2017, la società armatrice commissionava alla CP_4
una serie di lavori volti al rifacimento degli interni dell'imbarcazione NE Parte_1
ET, per l'importo di € 150.000,00, oltre iva;
- la società attrice subappaltava a alcuni degli interventi da eseguire Controparte_1
sulla predetta imbarcazione per l'importo di € 75.860,00, otre iva;
in particolare, venivano affidati a i seguenti interventi: rifacimento della pavimentazione;
Controparte_1
installazione dei tendaggi;
applicazione della pannellatura di rivestimento sotto oblò;
montaggio dei rivestimenti dei servizi igienici;
apposizione del rivestimento su pareti esistenti mediante incollaggio di laminato metallico;
realizzazione di una parete divisoria cieca;
apposizione di n. 6 tavoli rettangolari e di n. 8 paratie serigrafatele operazioni affidate;
- in data 12.7.2017 la società attrice trasmetteva alla committente preventivo, CP_4
relativo sia a modifiche ai lavori oggetto della commessa affidata, sia a ulteriori interventi da effettuarsi sull'aliscafo NE ET, per un importo complessivo di € 10.500,00, oltre iva;
- tale preventivo non veniva perfezionato poiché successivamente all'esecuzione degli interventi da parte di la società si avvedeva come questi Controparte_1 CP_4
fossero affetti da alcuni difetti di conformità;
- una volta conclusi i lavori da parte di (7.9.2017) il personale della Controparte_1
società committente principale riscontrava vizi nella pavimentazione applicata;
- in data 17.4.2018, trasmetteva sia a che, per conoscenza, a CP_4 Parte_1 [...]
specifica relazione tecnica contenente contestazioni ai lavori eseguiti, Controparte_1
indicando anche eventuali soluzioni;
- al fine di porre rimedio alle problematiche lamentate dalla committente principale, Pt_1
dopo aver informato affidava alla società Worldship Interiors
[...] Controparte_1
s.r.l. gli interventi di ripristino dei difetti di conformità relazionati da per CP_4 l'importo di € 95.000,00, oltre iva, di cui € 74.250,00 da imputarsi ai costi di riparazione dei vizi emersi su lavorazioni effettuate da pavimentazione, per l'importo Controparte_1
di € 30.500,00; locali igiene / Paratia prua e poppa / Bagagliaio / Area Bar / Ufficio
Comandante / Timoneria, per l'importo di € 41.900,00; tendaggi, sostituzione anelli e alcune molle, fornitura 1 rullo, per l'importo di € 1.850,00;
- in data 3.4.2019 la società attrice metteva formalmente in mora la convenuta
[...]
chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dai difetti di Controparte_1
conformità riscontrati nelle lavorazioni poste in essere dalla subappaltatrice.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento della Parte_1
responsabilità ex art. 1667 c.c. della società per la causazione dei predetti vizi, Controparte_1
con condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato in € 74.250,00 a titolo dei costi per il ripristino dei vizi;
con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 29.10.2019 si costituiva contestando le circostanze ex Controparte_1
adverso dedotte e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
A tal fine deduceva, in particolare, che:
- nel marzo 2017 appaltava a alcuni lavori di sistemazione e CP_4 Parte_1
rifacimento degli interni dell'aliscafo NE ET per l'importo complessivo di € 150.000,00,
mentre effettuava in proprio altri lavori;
Parte
- effettuava alcuni lavori in proprio e subappaltava parte dei lavori a Pt_5 [...]
in particolare, a seguito di sopralluogo congiunto DE. chiedeva a Controparte_1 Pt_5
un preventivo riguardante: 1) pavimento vinilico su ponte comando e Controparte_1
ponte coperta;
2) tende oscuranti;
3) pannellatura di rivestimenti sotto oblo;
4) rivestimento pareti interne bagni;
5) rivestimento restanti pareti in ponte comando e ponte coperta;
6)
installazione di una parete divisoria;
7) installazione di sei tavoli;
8) installazione di otto paratie in plexiglass serigrafate con marchio;
CP_4
- inviava all'attrice un preventivo per tali interventi per l'importo di € Controparte_1
75.860,00, poi accettato dalla società attrice il cui importo veniva regolarmente saldato a fine lavori senza eccezione o riserva alcuna;
- con riguardo alla pavimentazione, a seguito di consultazione fra e i tecnici posatori, CP_1
questi consigliavano l'abrasione dei sottofondi e la preparazione di una “livellina” non
standard, ma con specifiche caratteristiche atte a supportare acqua ed umidità;
- per tali opere e per il particolare materiale consigliato, predisponeva Controparte_1
autonomo preventivo di spesa con la specificazione del materiale da utilizzare: “Mapei
Nivorapid a due mani incrociate impastato con lattex plus senza aggiunta di acqua”;
- a seguito di scambio di comunicazioni a mezzo email chiedeva Controparte_1
l'autorizzazione alla posa della livellina, secondo quanto precisato nel preventivo della convenuta;
- a tale richiesta parte attrice rispondeva dichiarando che avrebbe provveduto in proprio alla posa della livellina e dei sedili;
- dava riscontro a tale comunicazione prendendo atto della decisione Controparte_1
della committente e ribadendo la necessità di utilizzare il materiale specificamente indicato nel preventivo;
- dette disposizioni venivano disattese dalla società attrice che dava incarico a terzi di effettuare tali lavorazioni mediante l'utilizzo di materiale standard e non idoneo, come emerso dalla perizia espletata da Floor Layers snc presente anche al sopralluogo tenutosi per la verifica dei vizi;
- dalla relazione tecnica redatta emergeva che il distacco registrato non aveva riguardato la pavimentazione vinilica posata dalla società convenuta, ma dal distacco della rasatura sottostante non perfettamente aggrappata al fondo per la inidoneità del materiale utilizzato;
- in corso d'opera l'attrice chiedeva alla convenuta l'esecuzione di altri lavori, eseguiti e regolarmente pagati senza eccezioni o riserve;
- una volta terminati i lavori nel luglio 2017 la convenuta riceveva comunicazione da CP_4
(diretta a tutte le società che avevano eseguito lavori) con la quale la proprietà del
[...]
motoscafo chiedeva la sistemazione di alcuni difetti, tra i quali solo il numero 1 e 2 della lista riguardavano lavorazione effettuate dalla convenuta;
- la convenuta dava incarico alla società di risolvere le problematiche Parte_2
lamentate dalla committente principale ed imputabili alla convenuta chiedendo un preventivo che riguardava sia le opere di rispristino, sia ulteriori lavorazioni richieste;
- Word Montages srl veniva incaricata di eseguire il ripristino di: area laminati con relativi profili interno bar, bagagliaio e locali igiene;
fornitura ed installazione di 10 cornici per botole;
installazione zoccolature mancanti varie zone;
installazione profili mancanti o incompleti;
ripristino linoleum ove occorrente;
- la società Word Montages presentava un preventivo di € 5.500, oltre iva che veniva accettato dalla convenuta;
- eseguiti i lavori la convenuta provvedeva al saldo di tale importo;
Par
- nell'aprile 2018 la committente principale inviava a e Pt_5 Controparte_1
World Montages spa relazione del Capitano dell'imbarcazione con indicazione dei vizi e difetti dell'allestimento;
- seguiva un incontro in data 4.5.2018 a cui non partecipava la società attrice;
- all'esito del sopralluogo in data 8.5.2018 chiedeva a Controparte_1 Parte_2
di provvedere alla sistemazione di tutte le opere in garanzia;
- in pari data comunicava all'attrice e per conoscenza al committente principale che CP_1
in via transattiva si sarebbe accollata le opere di competenza riservandosi di azionare la garanzia verso Parte_2 - inaspettatamente l'attrice in data 16.52018 comunicava di aver affidato i lavori di manutenzione ad altra ditta che successivamente si scopriva essere tale Parte_3
[... con sede legale coincidente con la ed il cui leg. rappresentante era tale Parte_2
, ovvero il soggetto che in precedenza interloquiva con l'attrice e la convenuta Testimone_3
per conto di Parte_2
- emergeva inoltre che l'attrice dava incarico alla di sistemare i difetti Parte_3
oggetto di attività di pagati € 5.500,00 per l'importo di € 74.250,00 oltre Parte_2
iva con cui la convenuta interloquiva;
- con pec del 19.4.2019 inviava a World Montages spa richiesta di essere Controparte_1
garantita per i lavori concessi in subappalto e contestati all'attrice;
- era garantita per gli eventi in oggetto dalla polizza n. 402264298 contratta Controparte_1
con . CP_2
Tanto premesso, la convenuta in via preliminare, chiedeva la fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata in causa di nonché di per essere dalle CP_2 Parte_2
stesse manlevata;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domanda attoree la condanna del terzo a versare le somme Parte_2
dovute; sempre in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, la condanna della terza chiamata;
in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio. CP_8
Con provvedimento del 2.11.2019 il GI fissava nuova udienza di comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa delle terze chiamate dalla convenuta.
Con comparsa del 16.4.2020 si costituiva la terza chiamata chiedendo il rigetto della CP_2
domanda risarcitoria formulata avverso la società convenuta, con assorbimento della domanda di manleva;
in subordine, l'accoglimento della domanda attorea nei limiti di quanto accertato con rigetto della domanda di manleva stante la non operatività della garanzia;
in via ulteriormente subordinata,
in ipotesi d condanna, anche parziale, dichiararsi la C.A tenuta alla manleva nei limiti di polizza. A tal fine deduceva, in particolare, che:
- la convenuta stipulava con polizza protezione artigiani Controparte_1 CP_2
e piccola industria n. 402264298, con decorrenza dal 9.9.2015 e scadenza al 30.7.2017, avente ad oggetto la garanzia della responsabilità civile verso terzi, con un massimale di €
2.500.000,00;
- ai sensi dell'art.80 delle condizioni generali di assicurazione, in caso di cessione di lavori in subappalto, la copertura assicurativa ricomprendeva la responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricadesse sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, a condizione che il subappalto riguardasse una parte dei lavori in misura non superiore al 30%
del fatturato annuo che l'assicurato aveva l'onere di documentare in caso di sinistro, a pena della decadenza dal diritto al risarcimento;
la C.A. chiedeva pertanto la produzione da parte della società convenuta di documentare il fatturato relativo al 2017;
- in ogni caso, la C.A. precisava che risultavano esclusi dalla garanzia, ai sensi dell'art. 81 delle condizioni generali, lettera c) al n. 1: i danni alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguivano i lavori;
- con la conseguenza che i vizi e difetti lamentati, laddove effettivamente riscontrati, non rientravano nella copertura assicurativa di cui alla polizza in atti;
- con riguardo alla estensione di garanzia, risultavano ricompresi nella copertura assicurativa i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti installati o non dall'assicurato dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti a errori o difetti di esecuzione dei lavori stessi,
purché i lavori fossero eseguiti ed i danni si fossero verificati durante il periodo di validità
Cont della polizza e denunciati ad non oltre due anni dalla data di ultimazione;
- tale estensione di garanzia prevedeva un massimale, in caso di danni a cose, pari al 10% di quello previsto in polizza pari a € 250.000,00 con uno scoperto a carico dell'assicurato del
10% con il minimo di € 260,00; - i lavori venivano ultimati in data 7.9.2017 come precisato in citazione e la denuncia degli
Cont stessi veniva effettuata ad via pec, in data 30.9.2019, con la conseguenza che anche sotto tale specifico profilo, il danno non rientrava in garanzia;
- sempre con riferimento alla RC postuma, non erano comunque risarcibili i danni agli impianti,
attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- nel merito la terza chiamata si associava a tutte le considerazioni svolte dalla società
convenuta.
Tutto ciò premesso, la terza chiamata chiedeva al Tribunale il rigetto della domanda risarcitoria formulata avverso alla società convenuta, con assorbimento della domanda di manleva;
in subordine,
l'accoglimento della domanda nei limiti di quanto accertato, con rigetto della domanda di manleva stante la non operatività della garanzia;
in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di condanna, anche parziale, dichiararsi la C.A tenuta alla manleva nei limiti di polizza.
Con comparsa del 19.11.2022 si costituiva la società terza chiamata contestando Parte_2
ogni richiesta ex adverso formulata e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
In particolare, la terza chiamata deduceva che:
- chiedeva alla società terza chiamata una precisa fornitura al fine di Controparte_1
ripristinare alcune lavorazioni che presentavano difformità ed eseguite dalla stessa
[...]
per la committente CP_1 Pt_6
- Riva inviava ordine a al fine di ripristinare alcuni difetti riscontrati dalla Parte_2
sua committente, in particolare: ripristino di laminati a causa di bolle d'aria, interno bar e bagagliaio, fornitura di 10 cornici per botole, installazione di zoccolature e profili mancanti o incompleti, ripristino linoleum;
tali lavori venivano completati nell'agosto del 2017;
- soltanto nel maggio 2018 chiedeva alla di intervenire in Controparte_1 Parte_2
garanzia su due punti: sistemazione dei locali igienici nel ponte principale e sistemazione dei profili locale bagagliaio che risultavano mancanti o mal applicati e chiedeva un preventivo per ulteriori interventi;
- la era pertanto intervenuta a ripristinare una minima parte dei lavori che Parte_2
erano già stati eseguiti da altri, con la conseguenza che alla stessa non era ascrivibile alcuna responsabilità in ordine agli eventuali vizi e difetti riscontrati.
Tanto premesso, la società terza chiamata chiedeva il rigetto di ogni domanda con il favore delle spese di lite.
Con provvedimento dell'11.12.2020, il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente, la causa veniva istruita con interpello e prova per testi, la cui assunzione veniva delegata al GOP.
Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 19.12.2024 di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, il GI
tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Merito
Responsabilità
La società attrice svolge domanda di garanzia ex art. 1667 c.c. per i vizi e le difformità Parte_1
asseritamente riscontrati negli interventi di rifacimento dei locali interni dell'imbarcazione NE
ET (di proprietà della società armatrice ) effettuati dalla società convenuta CP_4 [...]
ed oggetto di subappalto, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento del Controparte_1
danno quantificato in € 74.250,00 per il ripristino dei vizi.
La domanda svolta dalla parte attrice è infondata e va rigettata.
Anzitutto, vanno richiamati alcuni principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di Cassazione ai quali questo Giudice aderisce: “In tema di contratto di appalto, ove il committente, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, sollevi l'eccezione generale di
inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione,
mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga
domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. n. 1701/2025).
Va altresì richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte con riguardo al c.d. principio di vicinanza della prova: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il
discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non
sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione
dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata
positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e
che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze
dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata
dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in
sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. n. 19146/2013).
Tanto premesso in linea di principio, deve quindi ritenersi che l'onere della prova della esistenza dei vizi e delle difformità, nonché delle conseguenze dannose lamentate gravi sul committente, ovvero,
in specie, sulla società attrice, e ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Con la conseguenza che il committente ha l'onere anzitutto di allegare in modo specifico e di provare l'esistenza del difetto e il nesso causale tra il difetto e l'operato della appaltatrice.
Nel caso in esame, giova rilevare che parte attrice ha agito ab origine senza avvalersi degli strumenti previsti dall'ordinamento (accertamento tecnico preventivo, ispezione giudiziale) atti a individuare la natura del difetto e le cause dello stesso, né risulta che abbia chiesto l'espletamento di consulenza tecnica in corso di causa, avendo, peraltro, proceduto alla eliminazione die presunti difetti prima dell'instaurazione del giudizio.
Manca, quindi, l'accertamento (e per il vero la stessa allegazione) degli specifici vizi e/o difformità e l'imputabilità degli stessi alla convenuta.
Venendo all'esame specifico delle doglianze svolte in citazione, si osserva che con riferimento al distacco del pavimento posato all'interno dell'imbarcazione da , l'attrice non Controparte_1
ha dimostrato che lo stesso sia la conseguenza diretta della cattiva esecuzione dell'opera da parte della convenuta.
Ciò non è evincibile dalla relazione prodotta in atti dall'attrice e commissionata dall'armatore successivamente alla consegna del bene (doc. 7). CP_4
Invero, tale relazione si è limitata a rilevare, peraltro in modo del tutto generico, che: “In alcune zone,
si presenta, la formazione di camere d'aria, difficile rimozione con un inter-vento in superficie;
In
alcune zone, i lembi dei quadroni in LVT, risultano staccati o tendenti, ciò implicherà nel tempo un
possibile effetto a catena sui quadroni delle aree interessate”.
Evidente è l'assenza di qualsivoglia riferimento alle cause del problema riscontrato, con impossibilità
di riferirle all'operato della CP_1
Peraltro, in tale relazione viene indicata una possibile soluzione alla problematica riscontrata mediante la sostituzione della pavimentazione a quadroni (50x50) con una a telo unico, senza alcun cenno a difetti nell'opera di posa, ma unicamente, come parrebbe ipotizzare il perito di parte, alla scelta del materiale utilizzato per la pavimentazione (a “quadroni” anziché a “telo unico”), senza che,
tuttavia, sia stato allegato né provato a chi fosse imputabile tale scelta.
In ogni caso, tale relazione non è in alcun modo sufficiente a provare l'esistenza del vizio come prospettato dalla parte attrice, né l'imputabilità dello stesso all'operato della convenuta.
Neppure gli ulteriori elementi probatori soccorrono ai fini di tale prova.
Al contrario, sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate consentono di ritenere non imputabili alla società convenuta i vizi lamentati dalla attrice. Invero, è la convenuta ad essersi rivelata parte diligente producendo documentazione fotografica dalla quale anche un occhio non esperto come quello del giudicante evince che il distacco lamentato dalla attrice non è costituito dal sollevamento del solo strato di pavimentazione, ma dal sollevamento anche degli strati del materiale di posa, sottostanti alla stessa (doc. 37 convenuta) e che costituiscono la cd.
“livellina”.
A tal proposito, la convenuta ha prodotto comunicazione a mezzo email del 5.4.2017 nella quale parte attrice precisava: “Ciao la posa della livellina e dei sedili faccio io”; nonché riscontro della convenuta a tale scelta dell'attrice: “Confesso che non mi sembra una buona soluzione, al fine di un buon
risultato finale sarebbe meglio far posare la livellina da chi posa il pavimento per evitare scarichi di
responsabilità su eventuali difetti. Se comunque preferisci muoverti tu fai presente a chi poserà la
livellina di utilizzare “Mapei Nvorapid” a due mani incrociate impostato con Latex Plus senza
aggiunta di acqua per dar elasticità fondamentale per la buona riuscita” (doc. 5 convenuta).
Risulta quindi provato che la posa dello strato sottostante alla pavimentazione, indicato come
“livellina”, non veniva eseguito dalla convenuta, ma veniva scelta ed eseguita direttamente dalla parte attrice che si occupava di tale specifica lavorazione, utilizzando il materiale dalla stessa prescelto.
Risulta inoltre provato che la convenuta ebbe a redigere specifico preventivo per tale lavorazione,
con l'indicazione delle specifiche tecniche e dei materiali da utilizzare per la realizzazione del sottofondo, su cui posare la pavimentazione, indicazione che parte attrice - evidentemente per risparmiare sui costi - decideva di non seguire (doc. 4 convenuta).
E una simile scelta non può certamente essere addebbiata alla responsabilità della convenuta, la quale,
ha agito in ottemperanza agli obblighi di buona fede imposti nell'esecuzione del contratto.
Anche gli esiti dell'istruttoria orale confortano le suesposte considerazioni.
In particolare, si richiama la deposizione del testimone , il quale, sentito sulla seconda Testimone_4
memoria istruttoria di parte convenuta, in risposta al capitolo 10 ha dichiarato: “E' vero, ho guardato
dove si staccava il pavimento ed ho verificato che la livellina si staccava dal fondo e rimaneva attaccata al pvc. Ricordo che era presente anche ed i gestori dell' ”, Testimone_5 CP_4
confermando quindi che il difetto riguardava non già la mera posa della pavimentazione, bensì, a monte, la posa del sottofondo, cd. livellina.
Il teste in risposta al capitolo 11 della stessa memoria istruttoria ha poi riconosciuto i vizi come raffigurati nelle foto prodotte dichiarando inoltre: “E' vero, riconosco le foto rammostrate che
rappresentano i luoghi doc. n. 37 e 37/1, non posso dire con certezza di avere scattato proprio le foto
rammostrate”.
Anche il teste (citato dal nella propria deposizione) in risposta ai Testimone_5 Tes_4
medesimi capitoli di prova, ha ricordato del sopralluogo sulla nave in data 4.5.2018, confermando la presenza nell'occasione del teste Il teste ha inoltre riconosciuto le fotografie rappresentanti Tes_4
lo stato dei luoghi (doc. 37 convenuta).
Trattasi di dichiarazioni da reputarsi attendibili siccome rese da soggetti disinteressati all'esito del giudizio e reciprocamente concordanti.
Tali elementi probatori risultano sufficienti per stabilire che il vizio lamentato dalla attrice con riguardo alla pavimentazione non è riferibile all'operato della convenuta.
In concreto, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile alla subappaltatrice e il distacco della pavimentazione, con la conseguenza che Controparte_1
nessuna responsabilità può essere ascritta alla subappaltatrice rispetto al principale vizio CP_1
contestato.
Anche con riguardo agli ulteriori vizi lamentati dall'attrice, peraltro dedotti in termini del tutto generici, valgono le medesime considerazioni, tenuto conto che manca la specifica allegazione della natura degli stessi, delle cause e della imputabilità alla convenuta.
Da un lato, non è dato evincere una descrizione specifica degli stessi che, anzi, risultano essere stati rimessi in pristino a seguito dell'intervento della terza chiamata dall'altro, non Parte_2
risultano prodotti documenti attestanti l'esistenza e l'entità degli stessi. Pertanto, in assenza di elementi di prova a sostegno di uno specifico addebito di responsabilità
esclusiva dell'impresa convenuta nella causazione degli ulteriori danni lamentati, la domanda attorea anche con riferimento agli ulteriori vizi dedotti va rigettata.
In un tale contesto, in mancanza di specifiche allegazioni da parte della società attrice, che ne aveva l'onere, nonché sulla scorta della documentazione in atti e dell'esito dell'istruttoria orale espletata la domanda attorea va rigettata.
A ciò si aggiunga che in atti non risulta nemmeno la prova del danno asseritamente subito dalla società
attrice, tenuto conto che il documento prodotto quale allegato 9 è costituito da un “Ordine fornitore”
redatto dalla stessa società attrice e indirizzato alla società (con firma e timbro Parte_3
di quest'ultima in calce), ma non è sostenuto da alcuna relazione di congruità dei lavori ivi indicati e dei costi degli stessi, né risulta in atti la prova che la somma indicata nel documento sia stata poi effettivamente corrisposta dalla società attrice alla Parte_3
In definitiva, sulla base delle predette considerazioni e principi deve ritenersi non assolto da parte attrice l'onere probatorio a fondamento della domanda proposta.
La domanda svolta dalla attrice va pertanto rigettata.
Con riguardo alle domande di regresso/manleva svolte dalla convenuta nei Controparte_1
confronti delle terze chiamate valga quanto segue.
Domanda di garanzia nei confronti di Parte_2
La domanda svolta dalla convenuta nei confronti di va respinta per le medesime Parte_2
considerazioni sopra esposte.
Con riguardo al vizio principale denunciato dall'attrice ed inerente al mancato aggrappo della pavimentazione sulla livellina, si osserva che trattasi di difetto strutturale della pavimentazione, che esulava dal perimetro dell'incarico conferito dalla convenuta a avente ad oggetto Parte_2
unicamente lavori di finitura, come evincibile dalla documentazione in atti.
Anzitutto vi è il preventivo di spesa redatto da nel quale sono indicati i lavori di Parte_2 ripristino da eseguire sull'imbarcazione al costo di € 5.500,00 (doc. 10 convenuta); vi è poi la fattura emessa dalla terza chiamata (doc. 11).
I lavori descritti nella documentazione risultano circoscritti ad interventi minori di posizionamento di zoccoli e ripristino a seguito di alcune difformità riscontrate sulla imbarcazione dalla società
armatrice . CP_4
Il teste (dipendente di sentito sulla seconda memoria Testimone_6 Parte_2
istruttoria della terza chiamata, in risposta al capitolo n. 2, ha dichiarato: “E' vero, erano dei piccoli
interventi di ripristino. Nulla so degli accordi, è l'azienda che se ne occupa. L'epoca dei suddetti
lavori era il 2017. L'imbarcazione si trovava in cantiere. Non ho assistito ai lavori, posso dire che
sull'imbarcazione durante i lavori vi sono l'ispettore di bordo e gli operai che l'eseguono, a fine
lavoro viene compilato un rapporto, comprovanti e successivamente ci sono i pagamenti dei quali se
ne occupa l'amministrazione. Non ricordo il nome dell'imbarcazione”.
Il teste , in risposta al medesimo capitolo di prova, ha dichiarato: “Ricordo che Testimone_7
la aveva effettuato dei piccoli lavori all'interno dell'aliscafo ma non ricordo quali. Parte_2
CP_ Ricordo che la e la avevano preso degli accordi ma non so dire quali, non Parte_2
ricordo in quale occasione”.
Il teste in risposta al capitolo n. 3 della memoria istruttoria di ha Testimone_3 CP_2
dichiarato: “Ricordo di avere visto in foto il bagagliaio, che era nero, e che si dovevano fare dei
ripristini di laminati”. Sentito sulla memoria istruttoria di parte in risposta al Parte_2
capitolo n. 2, ha dichiarato: “Ricordo i lavori per il bagagliaio e le flange delle botole”.
Così ricostruito l'incarico, il Tribunale rileva che non vi è attinenza tra le opere eseguite dalla terza chiamata e le opere inerenti alla pavimentazione, che risulta essere stata completata prima dell'intervento della società, né delle ulteriori opere oggetto della domanda principale.
In ogni caso, sia la documentazione in atti, sia le prove orali espletate consentono di ritenere non imputabile alla società terza chiamata tale vizio. Ne consegue che la domanda di manleva/regresso svolta dalla convenuta nei confronti di
[...]
va respinta con aggravio di spese a carico di (chiamante), tenuto Parte_2 Controparte_1
conto della non attinenza della chiamata in causa di detta società all'oggetto della domanda principale.
Domanda di garanzia nei confronti di CP_2
La convenuta ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicurativa Controparte_1 [...]
. CP_2
La domanda è assorbita dal rigetto della domanda principale.
Va comunque esaminata la domanda di garanzia ai fini della decisione in ordine alle spese del contenzioso.
La compagnia assicurativa, pur avendo dato atto della stipulazione inter partes della polizza
“Protezione artigiani e piccola industria” n. 402264298, con decorrenza dal 9.9.2015 e scadenza
30.7.2017, avente ad oggetto la garanzia della responsabilità civile verso terzi, con un massimale, per tale partita, di € 2.500.000,00, ne ha eccepito l'inoperatività, pur avendo la polizza oggetto responsabilità verso terzi, tenuto conto che, in specie, trattasi di eventuali vizi dell'opera oggetto dell'incarico di subappalto.
A tal fine richiama l'applicazione degli artt. 80 (ipotesi di responsabilità civile in caso di cessione di lavori in subappalto) e 81, lettera c) 1, (ipotesi di esclusione della garanzia: “i danni alle opere in
costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori”) delle condizioni generali di polizza.
Il Tribunale osserva che la garanzia assicurativa non copre eventuali vizi e/o difformità attinenti alle opere oggetto del subappalto, con la conseguenza che la polizza non opera nel caso di specie.
La domanda di manleva svolta dalla convenuta va pertanto ritenuta infondata, con la conseguenza che, stante la non operatività della polizza la società convenuta deve essere condannata a rifondere a tale compagnia le spese di lite.
Spese di lite
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra attrice e convenuta non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza, la società attrice va pertanto condannata al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, che si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa, parametri medi per tutte le fasi.
Nei rapporti tra convenuta e terze chiamate le spese di lite vanno poste a carico della convenuta chiamante, attesa l'infondatezza virtuale di entrambe le chiamate in regresso/garanzia; anche per tali domande le spese vengono liquidate in dispositivo, previa riduzione dei compensi tariffari (valore della causa, parametri ai minimi per tutte le fasi), stante la minor incidenza delle chiamate in garanzia sull'economia complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda svolta dalla attrice nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
dichiarando assorbita la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei
[...] Controparte_1
confronti della terza chiamata;
CP_2
rigetta la domanda di regresso svolta dalla convenuta nei confronti della terza Controparte_1
chiamata Parte_2
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge;
condanna la convenuta al pagamento in favore delle terze chiamate Controparte_1 [...]
e delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, per ciascuna Parte_2 CP_2
parte, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Così deciso in Brescia, il 14 aprile 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio