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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Maria Rossi Presidente Relatore dott. Maria Colomba Giuliano Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello riassunta in seguito a sentenza di cassazione con rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, con ricorso iscritto al n. r.g. 134/2023 presentato da:
, con il patrocinio dell'avv. CEVENINI PIERLUIGI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VOLPONI GAUDENZIO
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ERUZZI CP_1 C.F._1
APPELLATO
quali eredi di , già titolare CP_2 Controparte_3 Persona_1 dell'omonima ditta
[...]
GIÀ con sede in OG VE (TV) Controparte_4 Controparte_5
con sede a Torino Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello, n.2190 del 2021, cassata con rinvio dalla
Suprema Corte con ordinanza 33537 del 2022
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, quale Giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., in forza della ordinanza n. 33537 del 15-16/11/2022 pronunciata dalla VI^ Sezione Civile - 3 (G.R. dott. Stefano Giaime Guizzi) della Corte di Cassazione all'esito del procedimento n. 31895/2021 R.G., ad essa ottemperando e applicando il principio di diritto ivi enunciato, pagina 1 di 7 a conferma dell'avvenuto accertamento della responsabilità extracontrattuale del geom. CP_1 nella causazione dei danni discendenti dagli errori di progettazione che hanno determinato l'inadeguatezza strutturale e funzionale dell'impianto di riscaldamento e condizionamento realizzato presso il fabbricato industriale di in Parma, via Emilia Ovest n. 115, responsabilità Parte_1 oggetto di statuizione giudiziale in seno alla sentenza n. 2190/2021 della Corte d'Appello di Bologna - Sezione II^ (G.R. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso) all'esito del giudizio in grado d'appello n. 2054/2015 R.G.A. promosso da nei confronti, tra gli altri, del geom. Parte_1 CP_1 premessa ogni e più opportuna declaratoria e contrariis reiectis, 1) condannare il geom. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
256.200,87 o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con devalutazione della minor somma di € 9.760,00 (o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), come in parte narrativa individuata e giustificata, dal 11/6/2013 al 1/1/2007, con devalutazione della minor somma di € 225.050,87 (o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), come in parte narrativa individuata e giustificata, dal 23/4/2009 al 1/1/2007, con devalutazione della minor somma di € 21.390,00 (o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), come in parte narrativa individuata e giustificata, dal 11/6/2013 al 1/1/2007, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale maturati sulle predette somme via via rivalutate dal giorno 1/1/2007 alla pubblicazione della sentenza di rinvio, da calcolare secondo i criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995 o come meglio, oltre agli interessi legali maturati, sulla somma così complessivamente risultante, dalla pubblicazione della sentenza di rinvio sino al saldo effettivo;
2) confermare la sentenza n. 2190/2021 della Corte d'Appello di Bologna - Sezione II^ (G.R. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso) all'esito del giudizio in grado d'appello n. 2054/2015 R.G.A. promosso da nei confronti, tra gli altri, del geom. nella regolazione delle spese di lite Parte_1 CP_1 del primo grado di giudizio (n. 7180/2010 R.G. - Tribunale di Parma, dott.ssa Antonella Ioffredi) e del medesimo grado d'appello, e così, per l'effetto condannare il geom. alla rifusione delle spese di lite a liquidarsi per il primo grado in € CP_1 1.150,00 per esborsi ed € 16.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il secondo grado in € 2.990,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, o la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare il geom. alla rifusione in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 del grado di giudizio presso la Corte di Cassazione (n. 31895/2021 R.G. - VI^ Sezione Civile - 3, G.R. dott. Stefano Giaime Guizzi), ovvero in subordine disporre la compensazione delle spese del detto grado tra le parti;
4) condannare il geom. alla rifusione in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 del presente grado, in ogni caso oltre anticipazioni, spese generali forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge >.
L'appellato geometra ha concluso come segue: CP_1
Nel merito: a) accertare e liquidare, nei limiti del provato e del giusto e previa detrazione del valore degli aerotermi, della caldaia e degli altri componenti dell'impianto per cui è causa a suo tempo installati, dismessi dalla attrice e non restituiti al geometra il danno effettivamente CP_1 patito da per i fatti imputabili al geometra già oggetto del Parte_1 CP_1 procedimento di merito avanti alla Corte d'appello di Bologna, tenendo conto del principio stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile 3, con l'ordinanza n.33537/2022 emessa il 14 giugno 2022 e depositata il 15 novembre 2022
pagina 2 di 7 b) determinare le spese per il giudizio di secondo grado, per quello di legittimità e per il presente in base alle rispettive soccombenze ed in relazione agli importi rideterminati;
c) dire tenuta e, conseguentemente, condannare con sede in OG VE Controparte_4
(TV), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei limiti del massimale garantito e per effetto del contratto di assicurazione in atti, a tenere manlevato ed indenne il geometra
[...] da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento delle CP_1 domande di e da quanto fosse condannato a pagare a per effetto Parte_1 Parte_1 dell'azione proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2010, convenne in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Parma il geometra il geom. (i quali chiamarono in CP_1 Controparte_4 manleva, rispettivamente, e e l'impresa , per sentirli CP_5 Controparte_7 Persona_1 condannare al risarcimento dei danni in tesi causati dai loro concorrenti inadempimenti contrattuali nella attività di progettazione (il geometra e realizzazione (il geometra quale e CP_1 CP_4 CP_8 la esecutrice) dell'impianto di riscaldamento di un immobile ad uso industriale in Parma CP_9 via Emilia Ovest n°115, mediante il pagamento della somma di 357.600,00 euro, o quella maggiore o minore determinata in corso di causa anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In precedenza aveva dato corso, sempre avanti al Tribunale di Parma, a procedimento ex Parte_1 art. 696 e 699 c.p.c. -R.G. n. 2733/09 -nei confronti del geom. , della ditta CP_1 [...]
e del geom. . Per_1 Controparte_4
Si costituirono i convenuti sollevando eccezioni preliminari, e contestando la fondatezza della domanda, nel merito, sia nell'an che nel quantum. Per_ Il giudizio di primo grado venne definito (dopo la interruzione per decesso del titolare della impresa individuale omonima,e la riassunzione nei confronti dei suoi eredi), con sentenza del 20 aprile
2015 n.655/2015, che respinse integralmente la domanda della ritenne nullo l'incarico Parte_1 conferito al geometra perché eccedente le sue competenze, ai sensi dell'art.16, lett. l ed CP_1
m r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 cosicchè non vi erano i presupposti per accertare la responsabilità contrattuale del Geometra oggetto della domanda;
ritenne infondata anche la domanda nei CP_1 confronti del direttore dei lavori geometra e dell'installatore ditta , a carico dei CP_4 Persona_1 quali non era emersa alcuna responsabilità.
Quindi condannò l'attrice a rifondere integralmente le spese di lite sia ai convenuti che alle assicurazioni terze chiamate.
Propose appello la articolando sei motivi: i primi tre riguardavano la decisione assunta Parte_1 sulla domanda proposta contro il geometra il quarto e il quinto si riferivano al rigetto della CP_1 domanda proposta nei confronti del geometra della e il sesto alla decisione CP_10 CP_9 sulle spese di lite. Per_ Si costituirono in appello il geometra gli eredi ed entrambe le assicurazioni, chiedendo di CP_4 respingere l'impugnazione, mentre il geometra non si costituì; la Corte di Appello di CP_1 Bologna, quindi accolse il terzo motivo dell'appello della confermando la declaratoria Parte_1 di nullità dell'incarico professionale conferito al geom. ma rilevando che la società attrice sin CP_1 dall'atto di citazione di primo grado, senza espressamente qualificare le domande, aveva dedotto, oltre al contratto, anche la responsabilità extracontrattuale del avendo rappresentato nei suoi CP_1 presupposti la condotta colposa di questi – gravemente negligente per non avere eseguito correttamente i calcoli di progettazione e gravemente imperita per non avere tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui gli impianti dovevano operare, installando quindi apparecchiature inadeguate – ed il pagina 3 di 7 danno subito a causa dell'errata progettazione degli impianti.
Quindi la Corte ha accolto la domanda risarcitoria della nei soli confronti del geometra Parte_1
richiamando, per la quantificazione del danno, la relazione tecnica in ATP, che aveva CP_1 inequivocabilmente accertato che i gravissimi errori di progettazione degli impianti avevano determinato la loro assoluta inadeguatezza a garantire negli ambienti temperature accettabili, talché l'impianto nella parte nuova del fabbricato andava integrato e modificato, con la spesa di 19.000 euro, mentre nella parte preesistente del fabbricato era “irrecuperabile, in quanto non solo non possono essere utilizzati gli attuali aerotermi e generatori termici ma neppure le tubazioni in quanto il loro diametro è insufficiente per addurre una portata di acqua consono alle necessità termiche degli ambienti. Pertanto si rende necessario smantellare l'attuale impianto e procedere al totale rifacimento dello stesso con i materiali e i costi sotto indicati ...” il cui ammontare il CTU, dopo avere descritto le opere, ha calcolato in € 338.600.
Conclusivamente, la Corte di Appello ha condannato il a pagare € 357.600, somma da CP_1 devalutare dalla data dell'ATP all'1.1.2007, con successiva applicazione di rivalutazione ed interessi fino alla data della decisione.
Ha rilevato che il non costituendosi, aveva omesso di coltivare la domanda di manleva nei CP_1 confronti della Compagnia Assicurativa, aggiungendo che comunque la polizza era inefficace, come previsto dall'art.14 delle condizioni generali, per i danni conseguenti ad attività estranee alle competenze professionali.
Ha quindi riformato parzialmente la decisione sulle spese, ponendo a carico del le spese CP_1 sostenute dalla società e anche quelle dei convenuti e e della Parte_1 CP_4 CP_9 [...]
terza chiamata, compensando le spese tra il e la propria Compagnia Controparte_6 CP_1
Assicurativa, divenuta, nelle more, . Controparte_4
Il ha presentato ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi volti a censurare la CP_1 sentenza impugnata esclusivamente laddove, nel liquidare il danno in favore dell'appellante, per la parte preesistente dell'edificio, ha fatto proprie le conclusioni errate della Ctu, indicando la somma di
€.338.600,00 che secondo la ricorrente è appunto errata, perché rappresenta costi che la committente avrebbe dovuto in ogni caso sostenere, fin dal principio, per ottenere in quella porzione un impianto dotato delle caratteristiche necessarie: con il primo motivo sostiene che la sentenza è pervenuta a tale decisione violando e falsamente applicando gli artt.115 e 116 cpc, nonché l'art.2697 cc;
con il secondo motivo investe la medesima statuizione, per violazione degli art.1223 e 2056 cc.
Nel giudizio di Cassazione si è costituita solo la resistendo alla impugnazione. Parte_1
La Corte di Cassazione con la ordinanza 33537 del 2022 ha accolto il secondo motivo, ravvisando da parte della Corte di Appello di Bologna la violazione dell'art.1223 cc, che individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno, in una prospettiva “differenzialista” alla stregua della quale il danno è il pregiudizio economico che si riflette in una effettiva diminuzione del patrimonio, data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato. Questo comporta che debba tenersi conto anche degli eventuali vantaggi collaterali che siano pervenuti al danneggiato in dipendenza del medesimo evento lesivo.
A questi criteri - prosegue la Cassazione - non si è attenuta la Corte territoriale laddove ha omesso di considerare che la società sarebbe stata tenuta fin dall'inizio a sopportare un certo costo per il Parte_1 conseguimento di un impianto di riscaldamento confacente alle esigenze del suo stabilimento industriale, cosicchè costituisce per essa un danno in senso proprio solo il maggior costo che ha dovuto sopportare per la progettazione ed esecuzione, prima, e dovrà sopportare, poi, per l'eliminazione dell'errato intervento ascrivibile alla condotta del ma non certo la spesa che avrebbe CP_1 pagina 4 di 7 comunque dovuto sostenere per garantirsi fin dall'inizio la utilitas avuta di mira, ovvero un impianto di riscaldamento confacente alle caratteristiche del suo stabilimento industriale.
Dunque la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte di Appello di
Bologna in diversa composizione per la decisione del merito, da assumere nel rispetto del seguente principio di diritto: il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista che erri nella progettazione e realizzazione di un “opus” del quale sia necessario il rifacimento ex novo consiste nei costi supportati nella realizzazione dello stesso e la sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi e occorreranno per la sua esecuzione a regola d'arte.
A seguito della riassunzione in questa sede, ritualmente notificata a tutte le parti indicate in epigrafe, si è costituito il solo vanno quindi formalmente dichiarati contumaci CP_1 CP_2 CP_3 ed quali eredi di , già titolare dell'omonima ditta, CP_3 Persona_1 Controparte_4 già e la causa Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe, dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
Si premette che quando la Corte accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (art.360 n.3 cpc), il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, e a riesaminare in sede di rinvio
(che si definisce prosecutorio) gli elementi acquisiti, nel merito, per verificare se, e in che modo rettificando il percorso logico della decisione, alla luce dei principi e delle correzioni espresse dalla
Corte, la decisione impugnata debba essere riformata.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha esplicitamente accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte di Appello abbia violati i principi dettati dall'art.1223 cc, (richiamato dall'art.2056 cc per la responsabilità extracontrattuale), laddove ha quantificato il danno da risarcire, per l'inadempimento progettuale dell'impianto nella parte preesistente dell'edificio, in €.338.600, ossia la somma dei costi da sostenere per realizzare un impianto a regola d'arte, in quella porzione. La norma contenuta all'art.1223 cc, infatti, definisce il danno risarcibile da inadempimento della attività progettuale di un'opera nei costi supportati per la realizzazione dell'opera e la sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi e occorreranno per la sua esecuzione a regola d'arte.
Non è stata investita da censura, invece, la sentenza, per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento (liquidato in 19.000,00) per l'impianto realizzato nell'altra porzione immobiliare, quella in ampliamento, che può essere conservato, con alcune addizioni.
Dunque, in questa sede di rinvio spetta alla Corte il compito di rideterminare l'importo del danno risarcibile, come sopra inteso, quindi sommando i costi inutilmente sostenuti dalla società per la realizzazione dell'impianto di condizionamento nella parte preesistente dello stabilimento, e i costi necessari per il suo smantellamento, costi che dovranno essere posti a carico del geometra la CP_1 cui responsabilità è stata accertata, con sentenza passata sul punto in giudicato.
Per individuare i costi riferibili all'impianto realizzato nella parte preesistente del fabbricato industriale non è di aiuto la relazione di atp, e pare opportuno, invece, ripercorrere la narrativa svolta dalle difese in primo grado, per collocare cronologicamente le varie fasi di lavorazione, e quindi distinguere le spese sostenute nella parte nuova dell'edificio, la prima ad essere realizzata, e quelle della parte già esistente.
La attrice in primo grado ha esposto che i lavori sono iniziati nel 2003, con l'ampliamento del fabbricato e la installazione dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento nella porzione nuova;
la circostanza d'altro canto trova chiara e lineare conferma nella comparsa di costituzione del geometra che riferisce di avere progettato l'impianto di riscaldamento della parte nuova negli anni 2004, CP_1 pagina 5 di 7 2005 e 2006.
Tra i documenti largamente depositati dalla difesa che ha riassunto, rilevano in particolare i doc.4A da 1 a 27, che raccolgono le produzioni effettuate in primo grado, tra cui figurano: la relazione tecnica del geometra per l'impianto realizzato nella parte nuova del fabbricato, e le fatture emesse dalla CP_1 impresa, e dal geometra, tra il 2004 ed il 2006; in particolare, nella fattura datata 17 novembre 2006 il geometra indica come causale il “saldo su progetto impianto di condizionamento, esclusa omologazione ISPESL CT”; ne esce confermato, quindi quanto già riferito dalle difese negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, e cioè che a fine 2006 erano stati realizzati e conclusi i lavori dell'ampliamento; dunque solo le fatture successive possono riguardare, ed effettivamente riguardano, per quanto è stato allegato, senza contestazioni, nel giudizio, i costi sostenuti per realizzare e rendere funzionante l'impianto sulla parte dell'edificio preesistente, ossia le opere da demolire integralmente.
Esaminando in dettaglio questi documenti successivi, gli unici che rilevano per definire il danno, si ritrova come doc.8 una fattura del geometra per 717,60 euro oltre IVA, come doc.9 cinque CP_1 fatture della per 3.300,00 euro, 6.000,00 euro, 28.400,00 euro, 3.700,00 euro, 11.162,00 CP_9 euro, ed infine come doc.12 una fattura della impresa Isam che si è occupata della parte elettrica, di
10.645,00 euro.
Non sono invece pertinenti i doc.10 e 11 che si riferiscono a lavori eseguiti nel 2005, né il doc.13, ovvero una fattura della SEIA, n. 36 del 18.4.2007, la cui causale non consente di riferire l'opera all'impianto di riscaldamento e raffreddamento da rifare.
Dunque questi, per €.63.924,60 (al netto dell'Iva, che non costituisce un danno poiché va in compensazione, per regola generale, laddove vi sia una attività produttiva e/o commerciale) sono gli esborsi dimostrati per la esecuzione dei lavori, e l'acquisto dei materiali, sostenuti nel corso del 2007 e rivelatisi in concreto inutili, perché l'impianto del magazzino era sottodimensionato, ed è stato necessario smantellarlo.
Sull'importo, che costituisce un debito di valore, si applicano rivalutazione ed interessi legali (questi ultimi sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso, che si colloca, con una approssimazione equitativa, nella data intermedia del 30.6.2007), alla data della presente sentenza, così pervenendo alla somma di € 107.959,78.
Non valgono, invece, a determinare il danno, i costi da sostenere per realizzare un impianto nuovo, a regola d'arte, e performante, come ha chiarito a sufficienza la Suprema Corte: non è, quindi, rilevante la documentazione originariamente prodotta in allegato alla memoria istruttoria di primo grado dalla società che ha riassunto.
A questi esborsi inutili deve sommarsi la spesa da sostenere per smantellare quanto realizzato, indicata in €.8.000,00 nella relazione di Atp, oltre ai costi necessari per eliminare i difetti presenti nell'ampliamento dell'edificio, definiti dalla Corte territoriale, con decisione non investita dal ricorso in €.19.000,00.
Entrambi tali importi sono cristallizzati in sede di Atp, quindi al 29.3.2010, e vanno tra loro sommati (27.000,00 euro) e rivalutati con applicazione degli interessi legali, dal 29.3.2010 alla data della presente decisione, così divenendo pari ad € 41.482,17.
Il danno totale risarcibile ammonta quindi ad €.149.442,00, oggi;
il debito di valore così liquidato diviene di valuta, con spettanza degli interessi legali, in difetto di mora.
La Corte ha fatto in questa sede rigorosa applicazione dell'onere della prova, e quindi non si riconoscono, perché non sufficientemente dimostrati, né i maggiori oneri che la società allega, per avere dovuto organizzare il rifacimento dell'impianto in corso di produzione, con disagi produttivi e impiego di manodopera interna, (vedi pag.19 atto di riassunzione), né il valore di recupero delle pagina 6 di 7 macchine dismesse (in particolare, aerotermi e caldaia) che il geometra allega, a riduzione del danno che la società lamenta: entrambe le prospettazioni sono assistite da argomenti logici suggestivi, ma non sufficientemente dimostrate sul piano concreto, in difetto di riscontri documentali, che consentano di pervenire alla definizione di somme spese o, al contrario, risparmiate.
La domanda di garanzia proposta dal geometra nei confronti della propria assicurazione è inammissibile, perché sul punto si è formato giudicato: il geometra invero è rimasto contumace nel grado di appello originario, omettendo di coltivare la domanda di manleva, da cui è decaduto, ex art.346 cpc;
in effetti, coerentemente, non ha neppure impugnato in cassazione la sentenza 2190 del
2021 per il mancato accogliento della domanda di manleva.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno rideterminate tenendo conto del valore effettivo della lite;
il geometra seppure soccombente nel giudizio, ha visto accolte le sue ragioni in cassazione, e CP_1 ridurre la condanna, molto sensibilmente, in sede di rinvio: perciò le spese della fase in Cassazione si compensano, e la liquidazione in favore della parte vittoriosa si contiene sotto al medio per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in diversa composizione, in sede di rinvio disposto dalla
Suprema Corte con ordinanza 33537 del 2022 previa cassazione della sentenza 2190 del 2021 della Corte di Appello, ogni diversa istanza disattesa così provvede:
- condanna al pagamento in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€.149.442,00, liquidata alla attualità, oltre interessi legali ex art.1284 cc, 1° comma, dalla sentenza al saldo;
- compensa le spese del giudizio in cassazione;
condanna il a rifondere alla controparte CP_1
le spese del giudizio di merito, che liquida per il primo grado in € 1.150 per Parte_1 esborsi ed € 8.500 per compensi, per l'appello nelle sue due fasi in € 4332,30 per esborsi ed € 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2025
Il Presidente Relatore
dott. Anna Maria Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Maria Rossi Presidente Relatore dott. Maria Colomba Giuliano Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello riassunta in seguito a sentenza di cassazione con rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, con ricorso iscritto al n. r.g. 134/2023 presentato da:
, con il patrocinio dell'avv. CEVENINI PIERLUIGI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VOLPONI GAUDENZIO
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ERUZZI CP_1 C.F._1
APPELLATO
quali eredi di , già titolare CP_2 Controparte_3 Persona_1 dell'omonima ditta
[...]
GIÀ con sede in OG VE (TV) Controparte_4 Controparte_5
con sede a Torino Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello, n.2190 del 2021, cassata con rinvio dalla
Suprema Corte con ordinanza 33537 del 2022
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, quale Giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., in forza della ordinanza n. 33537 del 15-16/11/2022 pronunciata dalla VI^ Sezione Civile - 3 (G.R. dott. Stefano Giaime Guizzi) della Corte di Cassazione all'esito del procedimento n. 31895/2021 R.G., ad essa ottemperando e applicando il principio di diritto ivi enunciato, pagina 1 di 7 a conferma dell'avvenuto accertamento della responsabilità extracontrattuale del geom. CP_1 nella causazione dei danni discendenti dagli errori di progettazione che hanno determinato l'inadeguatezza strutturale e funzionale dell'impianto di riscaldamento e condizionamento realizzato presso il fabbricato industriale di in Parma, via Emilia Ovest n. 115, responsabilità Parte_1 oggetto di statuizione giudiziale in seno alla sentenza n. 2190/2021 della Corte d'Appello di Bologna - Sezione II^ (G.R. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso) all'esito del giudizio in grado d'appello n. 2054/2015 R.G.A. promosso da nei confronti, tra gli altri, del geom. Parte_1 CP_1 premessa ogni e più opportuna declaratoria e contrariis reiectis, 1) condannare il geom. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
256.200,87 o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con devalutazione della minor somma di € 9.760,00 (o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), come in parte narrativa individuata e giustificata, dal 11/6/2013 al 1/1/2007, con devalutazione della minor somma di € 225.050,87 (o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), come in parte narrativa individuata e giustificata, dal 23/4/2009 al 1/1/2007, con devalutazione della minor somma di € 21.390,00 (o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), come in parte narrativa individuata e giustificata, dal 11/6/2013 al 1/1/2007, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale maturati sulle predette somme via via rivalutate dal giorno 1/1/2007 alla pubblicazione della sentenza di rinvio, da calcolare secondo i criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995 o come meglio, oltre agli interessi legali maturati, sulla somma così complessivamente risultante, dalla pubblicazione della sentenza di rinvio sino al saldo effettivo;
2) confermare la sentenza n. 2190/2021 della Corte d'Appello di Bologna - Sezione II^ (G.R. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso) all'esito del giudizio in grado d'appello n. 2054/2015 R.G.A. promosso da nei confronti, tra gli altri, del geom. nella regolazione delle spese di lite Parte_1 CP_1 del primo grado di giudizio (n. 7180/2010 R.G. - Tribunale di Parma, dott.ssa Antonella Ioffredi) e del medesimo grado d'appello, e così, per l'effetto condannare il geom. alla rifusione delle spese di lite a liquidarsi per il primo grado in € CP_1 1.150,00 per esborsi ed € 16.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il secondo grado in € 2.990,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, o la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare il geom. alla rifusione in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 del grado di giudizio presso la Corte di Cassazione (n. 31895/2021 R.G. - VI^ Sezione Civile - 3, G.R. dott. Stefano Giaime Guizzi), ovvero in subordine disporre la compensazione delle spese del detto grado tra le parti;
4) condannare il geom. alla rifusione in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 del presente grado, in ogni caso oltre anticipazioni, spese generali forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge >.
L'appellato geometra ha concluso come segue: CP_1
Nel merito: a) accertare e liquidare, nei limiti del provato e del giusto e previa detrazione del valore degli aerotermi, della caldaia e degli altri componenti dell'impianto per cui è causa a suo tempo installati, dismessi dalla attrice e non restituiti al geometra il danno effettivamente CP_1 patito da per i fatti imputabili al geometra già oggetto del Parte_1 CP_1 procedimento di merito avanti alla Corte d'appello di Bologna, tenendo conto del principio stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile 3, con l'ordinanza n.33537/2022 emessa il 14 giugno 2022 e depositata il 15 novembre 2022
pagina 2 di 7 b) determinare le spese per il giudizio di secondo grado, per quello di legittimità e per il presente in base alle rispettive soccombenze ed in relazione agli importi rideterminati;
c) dire tenuta e, conseguentemente, condannare con sede in OG VE Controparte_4
(TV), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei limiti del massimale garantito e per effetto del contratto di assicurazione in atti, a tenere manlevato ed indenne il geometra
[...] da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento delle CP_1 domande di e da quanto fosse condannato a pagare a per effetto Parte_1 Parte_1 dell'azione proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2010, convenne in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Parma il geometra il geom. (i quali chiamarono in CP_1 Controparte_4 manleva, rispettivamente, e e l'impresa , per sentirli CP_5 Controparte_7 Persona_1 condannare al risarcimento dei danni in tesi causati dai loro concorrenti inadempimenti contrattuali nella attività di progettazione (il geometra e realizzazione (il geometra quale e CP_1 CP_4 CP_8 la esecutrice) dell'impianto di riscaldamento di un immobile ad uso industriale in Parma CP_9 via Emilia Ovest n°115, mediante il pagamento della somma di 357.600,00 euro, o quella maggiore o minore determinata in corso di causa anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In precedenza aveva dato corso, sempre avanti al Tribunale di Parma, a procedimento ex Parte_1 art. 696 e 699 c.p.c. -R.G. n. 2733/09 -nei confronti del geom. , della ditta CP_1 [...]
e del geom. . Per_1 Controparte_4
Si costituirono i convenuti sollevando eccezioni preliminari, e contestando la fondatezza della domanda, nel merito, sia nell'an che nel quantum. Per_ Il giudizio di primo grado venne definito (dopo la interruzione per decesso del titolare della impresa individuale omonima,e la riassunzione nei confronti dei suoi eredi), con sentenza del 20 aprile
2015 n.655/2015, che respinse integralmente la domanda della ritenne nullo l'incarico Parte_1 conferito al geometra perché eccedente le sue competenze, ai sensi dell'art.16, lett. l ed CP_1
m r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 cosicchè non vi erano i presupposti per accertare la responsabilità contrattuale del Geometra oggetto della domanda;
ritenne infondata anche la domanda nei CP_1 confronti del direttore dei lavori geometra e dell'installatore ditta , a carico dei CP_4 Persona_1 quali non era emersa alcuna responsabilità.
Quindi condannò l'attrice a rifondere integralmente le spese di lite sia ai convenuti che alle assicurazioni terze chiamate.
Propose appello la articolando sei motivi: i primi tre riguardavano la decisione assunta Parte_1 sulla domanda proposta contro il geometra il quarto e il quinto si riferivano al rigetto della CP_1 domanda proposta nei confronti del geometra della e il sesto alla decisione CP_10 CP_9 sulle spese di lite. Per_ Si costituirono in appello il geometra gli eredi ed entrambe le assicurazioni, chiedendo di CP_4 respingere l'impugnazione, mentre il geometra non si costituì; la Corte di Appello di CP_1 Bologna, quindi accolse il terzo motivo dell'appello della confermando la declaratoria Parte_1 di nullità dell'incarico professionale conferito al geom. ma rilevando che la società attrice sin CP_1 dall'atto di citazione di primo grado, senza espressamente qualificare le domande, aveva dedotto, oltre al contratto, anche la responsabilità extracontrattuale del avendo rappresentato nei suoi CP_1 presupposti la condotta colposa di questi – gravemente negligente per non avere eseguito correttamente i calcoli di progettazione e gravemente imperita per non avere tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui gli impianti dovevano operare, installando quindi apparecchiature inadeguate – ed il pagina 3 di 7 danno subito a causa dell'errata progettazione degli impianti.
Quindi la Corte ha accolto la domanda risarcitoria della nei soli confronti del geometra Parte_1
richiamando, per la quantificazione del danno, la relazione tecnica in ATP, che aveva CP_1 inequivocabilmente accertato che i gravissimi errori di progettazione degli impianti avevano determinato la loro assoluta inadeguatezza a garantire negli ambienti temperature accettabili, talché l'impianto nella parte nuova del fabbricato andava integrato e modificato, con la spesa di 19.000 euro, mentre nella parte preesistente del fabbricato era “irrecuperabile, in quanto non solo non possono essere utilizzati gli attuali aerotermi e generatori termici ma neppure le tubazioni in quanto il loro diametro è insufficiente per addurre una portata di acqua consono alle necessità termiche degli ambienti. Pertanto si rende necessario smantellare l'attuale impianto e procedere al totale rifacimento dello stesso con i materiali e i costi sotto indicati ...” il cui ammontare il CTU, dopo avere descritto le opere, ha calcolato in € 338.600.
Conclusivamente, la Corte di Appello ha condannato il a pagare € 357.600, somma da CP_1 devalutare dalla data dell'ATP all'1.1.2007, con successiva applicazione di rivalutazione ed interessi fino alla data della decisione.
Ha rilevato che il non costituendosi, aveva omesso di coltivare la domanda di manleva nei CP_1 confronti della Compagnia Assicurativa, aggiungendo che comunque la polizza era inefficace, come previsto dall'art.14 delle condizioni generali, per i danni conseguenti ad attività estranee alle competenze professionali.
Ha quindi riformato parzialmente la decisione sulle spese, ponendo a carico del le spese CP_1 sostenute dalla società e anche quelle dei convenuti e e della Parte_1 CP_4 CP_9 [...]
terza chiamata, compensando le spese tra il e la propria Compagnia Controparte_6 CP_1
Assicurativa, divenuta, nelle more, . Controparte_4
Il ha presentato ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi volti a censurare la CP_1 sentenza impugnata esclusivamente laddove, nel liquidare il danno in favore dell'appellante, per la parte preesistente dell'edificio, ha fatto proprie le conclusioni errate della Ctu, indicando la somma di
€.338.600,00 che secondo la ricorrente è appunto errata, perché rappresenta costi che la committente avrebbe dovuto in ogni caso sostenere, fin dal principio, per ottenere in quella porzione un impianto dotato delle caratteristiche necessarie: con il primo motivo sostiene che la sentenza è pervenuta a tale decisione violando e falsamente applicando gli artt.115 e 116 cpc, nonché l'art.2697 cc;
con il secondo motivo investe la medesima statuizione, per violazione degli art.1223 e 2056 cc.
Nel giudizio di Cassazione si è costituita solo la resistendo alla impugnazione. Parte_1
La Corte di Cassazione con la ordinanza 33537 del 2022 ha accolto il secondo motivo, ravvisando da parte della Corte di Appello di Bologna la violazione dell'art.1223 cc, che individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno, in una prospettiva “differenzialista” alla stregua della quale il danno è il pregiudizio economico che si riflette in una effettiva diminuzione del patrimonio, data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato. Questo comporta che debba tenersi conto anche degli eventuali vantaggi collaterali che siano pervenuti al danneggiato in dipendenza del medesimo evento lesivo.
A questi criteri - prosegue la Cassazione - non si è attenuta la Corte territoriale laddove ha omesso di considerare che la società sarebbe stata tenuta fin dall'inizio a sopportare un certo costo per il Parte_1 conseguimento di un impianto di riscaldamento confacente alle esigenze del suo stabilimento industriale, cosicchè costituisce per essa un danno in senso proprio solo il maggior costo che ha dovuto sopportare per la progettazione ed esecuzione, prima, e dovrà sopportare, poi, per l'eliminazione dell'errato intervento ascrivibile alla condotta del ma non certo la spesa che avrebbe CP_1 pagina 4 di 7 comunque dovuto sostenere per garantirsi fin dall'inizio la utilitas avuta di mira, ovvero un impianto di riscaldamento confacente alle caratteristiche del suo stabilimento industriale.
Dunque la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte di Appello di
Bologna in diversa composizione per la decisione del merito, da assumere nel rispetto del seguente principio di diritto: il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista che erri nella progettazione e realizzazione di un “opus” del quale sia necessario il rifacimento ex novo consiste nei costi supportati nella realizzazione dello stesso e la sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi e occorreranno per la sua esecuzione a regola d'arte.
A seguito della riassunzione in questa sede, ritualmente notificata a tutte le parti indicate in epigrafe, si è costituito il solo vanno quindi formalmente dichiarati contumaci CP_1 CP_2 CP_3 ed quali eredi di , già titolare dell'omonima ditta, CP_3 Persona_1 Controparte_4 già e la causa Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe, dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
Si premette che quando la Corte accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (art.360 n.3 cpc), il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, e a riesaminare in sede di rinvio
(che si definisce prosecutorio) gli elementi acquisiti, nel merito, per verificare se, e in che modo rettificando il percorso logico della decisione, alla luce dei principi e delle correzioni espresse dalla
Corte, la decisione impugnata debba essere riformata.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha esplicitamente accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte di Appello abbia violati i principi dettati dall'art.1223 cc, (richiamato dall'art.2056 cc per la responsabilità extracontrattuale), laddove ha quantificato il danno da risarcire, per l'inadempimento progettuale dell'impianto nella parte preesistente dell'edificio, in €.338.600, ossia la somma dei costi da sostenere per realizzare un impianto a regola d'arte, in quella porzione. La norma contenuta all'art.1223 cc, infatti, definisce il danno risarcibile da inadempimento della attività progettuale di un'opera nei costi supportati per la realizzazione dell'opera e la sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi e occorreranno per la sua esecuzione a regola d'arte.
Non è stata investita da censura, invece, la sentenza, per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento (liquidato in 19.000,00) per l'impianto realizzato nell'altra porzione immobiliare, quella in ampliamento, che può essere conservato, con alcune addizioni.
Dunque, in questa sede di rinvio spetta alla Corte il compito di rideterminare l'importo del danno risarcibile, come sopra inteso, quindi sommando i costi inutilmente sostenuti dalla società per la realizzazione dell'impianto di condizionamento nella parte preesistente dello stabilimento, e i costi necessari per il suo smantellamento, costi che dovranno essere posti a carico del geometra la CP_1 cui responsabilità è stata accertata, con sentenza passata sul punto in giudicato.
Per individuare i costi riferibili all'impianto realizzato nella parte preesistente del fabbricato industriale non è di aiuto la relazione di atp, e pare opportuno, invece, ripercorrere la narrativa svolta dalle difese in primo grado, per collocare cronologicamente le varie fasi di lavorazione, e quindi distinguere le spese sostenute nella parte nuova dell'edificio, la prima ad essere realizzata, e quelle della parte già esistente.
La attrice in primo grado ha esposto che i lavori sono iniziati nel 2003, con l'ampliamento del fabbricato e la installazione dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento nella porzione nuova;
la circostanza d'altro canto trova chiara e lineare conferma nella comparsa di costituzione del geometra che riferisce di avere progettato l'impianto di riscaldamento della parte nuova negli anni 2004, CP_1 pagina 5 di 7 2005 e 2006.
Tra i documenti largamente depositati dalla difesa che ha riassunto, rilevano in particolare i doc.4A da 1 a 27, che raccolgono le produzioni effettuate in primo grado, tra cui figurano: la relazione tecnica del geometra per l'impianto realizzato nella parte nuova del fabbricato, e le fatture emesse dalla CP_1 impresa, e dal geometra, tra il 2004 ed il 2006; in particolare, nella fattura datata 17 novembre 2006 il geometra indica come causale il “saldo su progetto impianto di condizionamento, esclusa omologazione ISPESL CT”; ne esce confermato, quindi quanto già riferito dalle difese negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, e cioè che a fine 2006 erano stati realizzati e conclusi i lavori dell'ampliamento; dunque solo le fatture successive possono riguardare, ed effettivamente riguardano, per quanto è stato allegato, senza contestazioni, nel giudizio, i costi sostenuti per realizzare e rendere funzionante l'impianto sulla parte dell'edificio preesistente, ossia le opere da demolire integralmente.
Esaminando in dettaglio questi documenti successivi, gli unici che rilevano per definire il danno, si ritrova come doc.8 una fattura del geometra per 717,60 euro oltre IVA, come doc.9 cinque CP_1 fatture della per 3.300,00 euro, 6.000,00 euro, 28.400,00 euro, 3.700,00 euro, 11.162,00 CP_9 euro, ed infine come doc.12 una fattura della impresa Isam che si è occupata della parte elettrica, di
10.645,00 euro.
Non sono invece pertinenti i doc.10 e 11 che si riferiscono a lavori eseguiti nel 2005, né il doc.13, ovvero una fattura della SEIA, n. 36 del 18.4.2007, la cui causale non consente di riferire l'opera all'impianto di riscaldamento e raffreddamento da rifare.
Dunque questi, per €.63.924,60 (al netto dell'Iva, che non costituisce un danno poiché va in compensazione, per regola generale, laddove vi sia una attività produttiva e/o commerciale) sono gli esborsi dimostrati per la esecuzione dei lavori, e l'acquisto dei materiali, sostenuti nel corso del 2007 e rivelatisi in concreto inutili, perché l'impianto del magazzino era sottodimensionato, ed è stato necessario smantellarlo.
Sull'importo, che costituisce un debito di valore, si applicano rivalutazione ed interessi legali (questi ultimi sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso, che si colloca, con una approssimazione equitativa, nella data intermedia del 30.6.2007), alla data della presente sentenza, così pervenendo alla somma di € 107.959,78.
Non valgono, invece, a determinare il danno, i costi da sostenere per realizzare un impianto nuovo, a regola d'arte, e performante, come ha chiarito a sufficienza la Suprema Corte: non è, quindi, rilevante la documentazione originariamente prodotta in allegato alla memoria istruttoria di primo grado dalla società che ha riassunto.
A questi esborsi inutili deve sommarsi la spesa da sostenere per smantellare quanto realizzato, indicata in €.8.000,00 nella relazione di Atp, oltre ai costi necessari per eliminare i difetti presenti nell'ampliamento dell'edificio, definiti dalla Corte territoriale, con decisione non investita dal ricorso in €.19.000,00.
Entrambi tali importi sono cristallizzati in sede di Atp, quindi al 29.3.2010, e vanno tra loro sommati (27.000,00 euro) e rivalutati con applicazione degli interessi legali, dal 29.3.2010 alla data della presente decisione, così divenendo pari ad € 41.482,17.
Il danno totale risarcibile ammonta quindi ad €.149.442,00, oggi;
il debito di valore così liquidato diviene di valuta, con spettanza degli interessi legali, in difetto di mora.
La Corte ha fatto in questa sede rigorosa applicazione dell'onere della prova, e quindi non si riconoscono, perché non sufficientemente dimostrati, né i maggiori oneri che la società allega, per avere dovuto organizzare il rifacimento dell'impianto in corso di produzione, con disagi produttivi e impiego di manodopera interna, (vedi pag.19 atto di riassunzione), né il valore di recupero delle pagina 6 di 7 macchine dismesse (in particolare, aerotermi e caldaia) che il geometra allega, a riduzione del danno che la società lamenta: entrambe le prospettazioni sono assistite da argomenti logici suggestivi, ma non sufficientemente dimostrate sul piano concreto, in difetto di riscontri documentali, che consentano di pervenire alla definizione di somme spese o, al contrario, risparmiate.
La domanda di garanzia proposta dal geometra nei confronti della propria assicurazione è inammissibile, perché sul punto si è formato giudicato: il geometra invero è rimasto contumace nel grado di appello originario, omettendo di coltivare la domanda di manleva, da cui è decaduto, ex art.346 cpc;
in effetti, coerentemente, non ha neppure impugnato in cassazione la sentenza 2190 del
2021 per il mancato accogliento della domanda di manleva.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno rideterminate tenendo conto del valore effettivo della lite;
il geometra seppure soccombente nel giudizio, ha visto accolte le sue ragioni in cassazione, e CP_1 ridurre la condanna, molto sensibilmente, in sede di rinvio: perciò le spese della fase in Cassazione si compensano, e la liquidazione in favore della parte vittoriosa si contiene sotto al medio per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in diversa composizione, in sede di rinvio disposto dalla
Suprema Corte con ordinanza 33537 del 2022 previa cassazione della sentenza 2190 del 2021 della Corte di Appello, ogni diversa istanza disattesa così provvede:
- condanna al pagamento in favore della della somma di CP_1 Parte_1
€.149.442,00, liquidata alla attualità, oltre interessi legali ex art.1284 cc, 1° comma, dalla sentenza al saldo;
- compensa le spese del giudizio in cassazione;
condanna il a rifondere alla controparte CP_1
le spese del giudizio di merito, che liquida per il primo grado in € 1.150 per Parte_1 esborsi ed € 8.500 per compensi, per l'appello nelle sue due fasi in € 4332,30 per esborsi ed € 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2025
Il Presidente Relatore
dott. Anna Maria Rossi
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