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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 13801/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 vertente
TRA
RT TO, cod. fisc. [...], società DI
RL (CF: 01158850089), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. DU LE, entrambi elettivamente domiciliati in
Arma di Taggia, via Colombo n. 52, presso e nello studio dell'Avv.
LE Roggeri che li rappresenta e difende in forza di procura in atti attori opponenti
E
La Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce IE S.A. -
Rappresentanza Generale per l'Italia (P.IVA: 09448210154), in persona del suo preposto e legale rappresentante in Italia Sig. Ernesto De
Martinis, succeduta alla FA MP di Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione per atto del 23.10.2012 a rogito Notaio Anna Napoli di Milano Rep. 9870,
Racc. n. 3994, elettivamente domiciliata in 20129 Milano MI, Via P.
Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Giovanna Garrone che la rappresenta e difende in forza di procura generale Rep n. 58.433 Racc. n. 21.858 del 19.02.2013 a rogito Notaio Gabriele Franco Maccarini in atti pagina 1 di 8 convenuta opposta
Conclusioni per parte opponente:
“piaccia al Tribunale Adito Ill.mo, contrariis reiectis, previe le dichiarazioni e gli accertamenti meglio visti e del caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto
Ingiuntivo Tribunale di Milano n. 4042/2023 del 23/02/2023 rg n.
47770/2022; sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare che il credito azionato si è prescritto, ovvero è incorso in decadenza, interamente o anche solo parzialmente nella misura che risulterà, per quanto eccepito in narrativa;
sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare che le polizze fideiussorie nn. 1486945, 1486946,
1486947 sottoscritte da Borgo San Matino Srl sono nulle per le ragioni espresse in narrativa e, per gli effetti, accertare e dichiarare che gli opponenti nulla devono alla società opposta;
in via istruttoria reiterava le medesime istanza avanzate in corso di causa.
Conclusioni per parte opposta:
Voglia l'ill.mo Giudice adito: - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via preliminare: per i motivi indicati in atti dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile e / o nulla;
- previa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto od in subordine pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
- in via principale: condannare RT TO e la società
DI RL in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore della Compagnie Française d'Assurance pour le
Commerce IE S.A. le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Il presente giudizio veniva introdotto da RT TO e dalla
DI RL per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4042/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 14/02/2023 su istanza di Compagnie
Francaise d'Assurance pour le Commerce IE S.A. (di seguito anche la MP), con il quale veniva ingiunto loro, in qualità di garanti ed in via solidale con la contraente Borgo San Martino
Srl,(di seguito anche il Borgo) il pagamento della somma di euro
50.058,00 oltre interessi e spese, a titolo di premi in proroga, a partire dal 21.04.2023, per le polizze fideiussorie nn. 1486945,
1486946, 1486947 rilasciate dall'opposta su richiesta del Borgo ed in favore del Comune di Taggia.
In citazione, parte opponente premetteva che già in data 14/05/2013 il Tribunale di Milano ingiungeva alla contraente Borgo San Martino
Srl e ai garanti il pagamento di premi non pagati delle suddette polizze per euro 13.905,00 e che il giudizio di opposizione, introdotto tra gli altri da RT TO e dalla DI RL, terminava con sentenza del 19/05/2014, non appellata, di rigetto dell'opposizione e conferma del DI opposto. Affermava, tuttavia, che nella sentenza il Giudice si sia espresso solo in merito alla qualificazione giuridica delle pattuizioni di coobbligazione e non delle polizze fideiussorie e che pertanto tale questione non era oggetto di giudicato.
Tanto premesso, parte opponente sosteneva: che i contratti sottoscritti tra la MP e il Borgo San Martino S.r.l., per la garanzia delle obbligazioni da questa assunte verso il Comune di
Taggia con atto di convenzione urbanistica, dovevano essere qualificati polizze fidejussorie assicurative;
che pertanto era maturata la prescrizione del diritto della MP a ricevere il pagamento dei premi oggetto di ingiunzione in virtù dell'art. 2952
c.c.; che EA FA SP (oggi Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce EX SA) non avrebbe del resto potuto, al momento della sottoscrizione delle polizze fideiussorie oggetto di causa, vale a dire nel 2002, concludere contratti estranei alla causa pagina 3 di 8 assicurativa in forza degli art. 5 Legge 295/1978, e dell'art. 130 del RD n. 63/1925, dovendo altrimenti tali contratti ritenersi nulli ex art. art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative;
che, inoltre, EA FA Assicurazioni SP non era iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, né dotata dell'autorizzazione di cui all'art. 107 TUB e pertanto non poteva rilasciare fideiussioni in favore di enti pubblici (tale è il Comune di Taggia); che pertanto nessun adempimento poteva essere richiesto a fronte di contratti nulli.
Gli opponenti sostenevano che, in ogni caso, il diritto della
MP a ricevere il pagamento dei premi era prescritto quantomeno dal 17/10/2018 in poi in quanto, a quella data, si era estinta per prescrizione l'obbligazione principale: dal 17/10/2008, infatti era iniziato il decorso del termine di prescrizione del diritto del
Comune a vedersi consegnare le opere di urbanizzazione ultimate, per l'esecuzione delle quali era stata prestata la garanzia;
che la
MP era comunque decaduta dalla possibilità di azionare i diritti vantati nei confronti dei coobbligati per non aver promosso alcuna azione nei confronti dell'obbligato principale il Borgo, nei sei mesi dalla scadenza dei singoli premi, ai sensi dell'art. 1957
c.c.
Costituendosi la Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce
IE S.A. chiedeva di rigettare l'opposizione e comunque di condannare RT TO e la società DI RL a pagare a l'importo ingiunto.
Parte opposta deduceva: che le polizze fideiussorie erano contratti autonomi di garanzia, ai quali era applicabile la prescrizione decennale, anziché quella più breve prevista per il contratto di assicurazione dall'art. 2952 c.c.; che le polizze era state emesse in conformità dell'art. 1 Legge 10 giugno 1982, n. 348; che l'art. 6 delle polizze prescriveva specifici adempimenti per lo svincolo della garanzia, non verificatisi nel caso di specie.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
pagina 4 di 8 In primo luogo, risultano coperte da giudicato tutte le questioni inerenti alla validità delle polizze fideiussorie nn. 1486945,
1486946, 1486947 rilasciate dall'opposta su richiesta del Borgo ed in favore del Comune di Taggia e delle relative appendici di coobbligazione, in quanto le stesse erano poste a fondamento anche del decreto ingiuntivo emesso il 14/05/2013 dal Tribunale di Milano, tra le stesse parti, che veniva confermato con sentenza passata in giudicato del 19/05/2014 (doc 4 parte opponente).
Infatti, “l'eccezione di nullità del contratto in un successivo giudizio è preclusa dal giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, riconducibile a precedente sentenza definitiva sul punto intervenuta tra le stesse parti, nella quale il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto aveva costituito il presupposto logico-giuridico essenziale della decisione di merito (già Cass.
8612/2006). Come noto, più in generale il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dei premi, rivolto nei confronti del debitore principale contraente di polizza e dei garanti, tra i quali gli odierni opponenti, veniva confermato con sentenza non appellata e acquistava pertanto efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, vale a dire tanto le polizze quanto le appendici di coobbligazione, precludendo ogni ulteriore esame circa la loro validità.
Per quanto sopra, oltre perché tardiva, risulta infondata anche la doglianza espressa dagli opponenti solo con la comparsa pagina 5 di 8 conclusionale, circa la mancata prova dell'esistenza di una delle tre polizze, la n. 1486947.
Neppure appare condivisibile quanto affermato dagli opponenti secondo i quali la sentenza non avrebbe avuto ad oggetto la qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie ma esclusivamente quella delle appendici di coobbligazione.
Nella sentenza si legge, infatti, espressamente: “nei contratti di polizza fideiussoria nn. 1486945, 1486946, 1486947 è evidente la prevalenza della loro funzione di garanzia rispetto a quella assicurativa…” E' vero, invece, che tale conclusione veniva tratta, secondo la motivazione, dalla incontestata coincidenza del contenuto delle appendici di coobbligazione con quello delle polizze poiché queste ultime non risultavano prodotte.
Parimenti coperta da giudicato è dunque l'applicabilità ai contratti per cui è causa dell'ordinaria prescrizione decennale.
In ogni caso, sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui “la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto” (sentenza n. 1724/2016).
In particolare, in punto di prescrizione, nella sentenza n.
16283/2015 la Corte di Cassazione chiariva: “nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione
(tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante pagina 6 di 8 l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente”.
Nelle polizze oggetto di causa, invero, non vi era nessun richiamo implicito o esplicito alle norme sull'assicurazione, che quindi non possono trovare applicazione. Per di più, nelle condizioni generali vi era invece espresso riferimento agli artt. 1944, 1952 e 1953 c.c. che disciplinano la fideiussione. Pertanto, al pagamento dei premi di polizza deve applicarsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non decorsa con riferimento ai premi ingiunti.
Quanto all'eccezione secondo la quale la pretesa azionata in via monitoria sarebbe comunque prescritta, quanto meno con riferimento ai premi richiesti e maturati successivamente al 17/10/2018 a seguito della prescrizione dell'obbligazione garantita, si osserva che le polizze prevedevano espressamente all'art. 6 le modalità di liberazione dall'obbligo dei pagamenti dei supplementi di premio, stabilendo: “Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al Garante:
a) l'originale della polizza restituitogli dal Beneficiario, con l'annotazione di svincolo;
b) una dichiarazione, rilasciata dal Beneficiario, che liberi il
Garante da ogni responsabilità. In ordine alia garanzia prestata.
Oppure
c) nel caso di appalto di opere pubbliche, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero il verbale di constatazione dell'ultimazione dei lavori rilasciata dal Beneficiario, nel qual caso l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio cesserà una volta trascorsi due mesi dalla scadenza di termini di cui al primo, secondo e terzo comma, dell'Art. 5 della Legge 10/12/81 n. 741, sempre che nel frattempo il Beneficiario non abbia comunicato all'Assicurazione che la mancata approvazione del certificato di pagina 7 di 8 collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al
Contraente”.
Nessuno dei documenti di cui sopra risultava consegnato alla
MP anche in esito al giudizio, perdurando pertanto in capo al
Borgo e ai coobbligati, l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio. Gli opponenti, per altro, neppure allegavano ragioni ostative all'ottenimento dei suddetti documenti, né dimostravano di essersi attivati per conseguirli al fine di essere liberati dagli obblighi assunti.
Infine, i coobbligati, tra i quali anche gli odierni opponenti, rinunciavano espressamente, anche ai sensi degli art. 1341 e 1342
c.c. (cfr. pagina n. 2 della dichiarazione di coobbligazione allegata alle polizze) ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1957
c.c. che, pertanto, non può essere invocato a sostegno della estinzione della garanzia prestata.
Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo n. 4042/2023 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa o assorbita, conferma il decreto ingiuntivo n. 4042/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 14/02/2023 dichiarandolo esecutivo;
condanna RT TO e DI RL al pagamento, in favore di Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce IE S.A. -
Rappresentanza Generale per l'Italia delle spese di giudizio, che liquida in euro euro 4.227,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 13801/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 vertente
TRA
RT TO, cod. fisc. [...], società DI
RL (CF: 01158850089), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. DU LE, entrambi elettivamente domiciliati in
Arma di Taggia, via Colombo n. 52, presso e nello studio dell'Avv.
LE Roggeri che li rappresenta e difende in forza di procura in atti attori opponenti
E
La Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce IE S.A. -
Rappresentanza Generale per l'Italia (P.IVA: 09448210154), in persona del suo preposto e legale rappresentante in Italia Sig. Ernesto De
Martinis, succeduta alla FA MP di Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione per atto del 23.10.2012 a rogito Notaio Anna Napoli di Milano Rep. 9870,
Racc. n. 3994, elettivamente domiciliata in 20129 Milano MI, Via P.
Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Giovanna Garrone che la rappresenta e difende in forza di procura generale Rep n. 58.433 Racc. n. 21.858 del 19.02.2013 a rogito Notaio Gabriele Franco Maccarini in atti pagina 1 di 8 convenuta opposta
Conclusioni per parte opponente:
“piaccia al Tribunale Adito Ill.mo, contrariis reiectis, previe le dichiarazioni e gli accertamenti meglio visti e del caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto
Ingiuntivo Tribunale di Milano n. 4042/2023 del 23/02/2023 rg n.
47770/2022; sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare che il credito azionato si è prescritto, ovvero è incorso in decadenza, interamente o anche solo parzialmente nella misura che risulterà, per quanto eccepito in narrativa;
sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare che le polizze fideiussorie nn. 1486945, 1486946,
1486947 sottoscritte da Borgo San Matino Srl sono nulle per le ragioni espresse in narrativa e, per gli effetti, accertare e dichiarare che gli opponenti nulla devono alla società opposta;
in via istruttoria reiterava le medesime istanza avanzate in corso di causa.
Conclusioni per parte opposta:
Voglia l'ill.mo Giudice adito: - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via preliminare: per i motivi indicati in atti dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile e / o nulla;
- previa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto od in subordine pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
- in via principale: condannare RT TO e la società
DI RL in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore della Compagnie Française d'Assurance pour le
Commerce IE S.A. le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Il presente giudizio veniva introdotto da RT TO e dalla
DI RL per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4042/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 14/02/2023 su istanza di Compagnie
Francaise d'Assurance pour le Commerce IE S.A. (di seguito anche la MP), con il quale veniva ingiunto loro, in qualità di garanti ed in via solidale con la contraente Borgo San Martino
Srl,(di seguito anche il Borgo) il pagamento della somma di euro
50.058,00 oltre interessi e spese, a titolo di premi in proroga, a partire dal 21.04.2023, per le polizze fideiussorie nn. 1486945,
1486946, 1486947 rilasciate dall'opposta su richiesta del Borgo ed in favore del Comune di Taggia.
In citazione, parte opponente premetteva che già in data 14/05/2013 il Tribunale di Milano ingiungeva alla contraente Borgo San Martino
Srl e ai garanti il pagamento di premi non pagati delle suddette polizze per euro 13.905,00 e che il giudizio di opposizione, introdotto tra gli altri da RT TO e dalla DI RL, terminava con sentenza del 19/05/2014, non appellata, di rigetto dell'opposizione e conferma del DI opposto. Affermava, tuttavia, che nella sentenza il Giudice si sia espresso solo in merito alla qualificazione giuridica delle pattuizioni di coobbligazione e non delle polizze fideiussorie e che pertanto tale questione non era oggetto di giudicato.
Tanto premesso, parte opponente sosteneva: che i contratti sottoscritti tra la MP e il Borgo San Martino S.r.l., per la garanzia delle obbligazioni da questa assunte verso il Comune di
Taggia con atto di convenzione urbanistica, dovevano essere qualificati polizze fidejussorie assicurative;
che pertanto era maturata la prescrizione del diritto della MP a ricevere il pagamento dei premi oggetto di ingiunzione in virtù dell'art. 2952
c.c.; che EA FA SP (oggi Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce EX SA) non avrebbe del resto potuto, al momento della sottoscrizione delle polizze fideiussorie oggetto di causa, vale a dire nel 2002, concludere contratti estranei alla causa pagina 3 di 8 assicurativa in forza degli art. 5 Legge 295/1978, e dell'art. 130 del RD n. 63/1925, dovendo altrimenti tali contratti ritenersi nulli ex art. art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative;
che, inoltre, EA FA Assicurazioni SP non era iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, né dotata dell'autorizzazione di cui all'art. 107 TUB e pertanto non poteva rilasciare fideiussioni in favore di enti pubblici (tale è il Comune di Taggia); che pertanto nessun adempimento poteva essere richiesto a fronte di contratti nulli.
Gli opponenti sostenevano che, in ogni caso, il diritto della
MP a ricevere il pagamento dei premi era prescritto quantomeno dal 17/10/2018 in poi in quanto, a quella data, si era estinta per prescrizione l'obbligazione principale: dal 17/10/2008, infatti era iniziato il decorso del termine di prescrizione del diritto del
Comune a vedersi consegnare le opere di urbanizzazione ultimate, per l'esecuzione delle quali era stata prestata la garanzia;
che la
MP era comunque decaduta dalla possibilità di azionare i diritti vantati nei confronti dei coobbligati per non aver promosso alcuna azione nei confronti dell'obbligato principale il Borgo, nei sei mesi dalla scadenza dei singoli premi, ai sensi dell'art. 1957
c.c.
Costituendosi la Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce
IE S.A. chiedeva di rigettare l'opposizione e comunque di condannare RT TO e la società DI RL a pagare a l'importo ingiunto.
Parte opposta deduceva: che le polizze fideiussorie erano contratti autonomi di garanzia, ai quali era applicabile la prescrizione decennale, anziché quella più breve prevista per il contratto di assicurazione dall'art. 2952 c.c.; che le polizze era state emesse in conformità dell'art. 1 Legge 10 giugno 1982, n. 348; che l'art. 6 delle polizze prescriveva specifici adempimenti per lo svincolo della garanzia, non verificatisi nel caso di specie.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
pagina 4 di 8 In primo luogo, risultano coperte da giudicato tutte le questioni inerenti alla validità delle polizze fideiussorie nn. 1486945,
1486946, 1486947 rilasciate dall'opposta su richiesta del Borgo ed in favore del Comune di Taggia e delle relative appendici di coobbligazione, in quanto le stesse erano poste a fondamento anche del decreto ingiuntivo emesso il 14/05/2013 dal Tribunale di Milano, tra le stesse parti, che veniva confermato con sentenza passata in giudicato del 19/05/2014 (doc 4 parte opponente).
Infatti, “l'eccezione di nullità del contratto in un successivo giudizio è preclusa dal giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, riconducibile a precedente sentenza definitiva sul punto intervenuta tra le stesse parti, nella quale il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto aveva costituito il presupposto logico-giuridico essenziale della decisione di merito (già Cass.
8612/2006). Come noto, più in generale il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dei premi, rivolto nei confronti del debitore principale contraente di polizza e dei garanti, tra i quali gli odierni opponenti, veniva confermato con sentenza non appellata e acquistava pertanto efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, vale a dire tanto le polizze quanto le appendici di coobbligazione, precludendo ogni ulteriore esame circa la loro validità.
Per quanto sopra, oltre perché tardiva, risulta infondata anche la doglianza espressa dagli opponenti solo con la comparsa pagina 5 di 8 conclusionale, circa la mancata prova dell'esistenza di una delle tre polizze, la n. 1486947.
Neppure appare condivisibile quanto affermato dagli opponenti secondo i quali la sentenza non avrebbe avuto ad oggetto la qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie ma esclusivamente quella delle appendici di coobbligazione.
Nella sentenza si legge, infatti, espressamente: “nei contratti di polizza fideiussoria nn. 1486945, 1486946, 1486947 è evidente la prevalenza della loro funzione di garanzia rispetto a quella assicurativa…” E' vero, invece, che tale conclusione veniva tratta, secondo la motivazione, dalla incontestata coincidenza del contenuto delle appendici di coobbligazione con quello delle polizze poiché queste ultime non risultavano prodotte.
Parimenti coperta da giudicato è dunque l'applicabilità ai contratti per cui è causa dell'ordinaria prescrizione decennale.
In ogni caso, sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui “la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto” (sentenza n. 1724/2016).
In particolare, in punto di prescrizione, nella sentenza n.
16283/2015 la Corte di Cassazione chiariva: “nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione
(tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante pagina 6 di 8 l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente”.
Nelle polizze oggetto di causa, invero, non vi era nessun richiamo implicito o esplicito alle norme sull'assicurazione, che quindi non possono trovare applicazione. Per di più, nelle condizioni generali vi era invece espresso riferimento agli artt. 1944, 1952 e 1953 c.c. che disciplinano la fideiussione. Pertanto, al pagamento dei premi di polizza deve applicarsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non decorsa con riferimento ai premi ingiunti.
Quanto all'eccezione secondo la quale la pretesa azionata in via monitoria sarebbe comunque prescritta, quanto meno con riferimento ai premi richiesti e maturati successivamente al 17/10/2018 a seguito della prescrizione dell'obbligazione garantita, si osserva che le polizze prevedevano espressamente all'art. 6 le modalità di liberazione dall'obbligo dei pagamenti dei supplementi di premio, stabilendo: “Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al Garante:
a) l'originale della polizza restituitogli dal Beneficiario, con l'annotazione di svincolo;
b) una dichiarazione, rilasciata dal Beneficiario, che liberi il
Garante da ogni responsabilità. In ordine alia garanzia prestata.
Oppure
c) nel caso di appalto di opere pubbliche, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero il verbale di constatazione dell'ultimazione dei lavori rilasciata dal Beneficiario, nel qual caso l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio cesserà una volta trascorsi due mesi dalla scadenza di termini di cui al primo, secondo e terzo comma, dell'Art. 5 della Legge 10/12/81 n. 741, sempre che nel frattempo il Beneficiario non abbia comunicato all'Assicurazione che la mancata approvazione del certificato di pagina 7 di 8 collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al
Contraente”.
Nessuno dei documenti di cui sopra risultava consegnato alla
MP anche in esito al giudizio, perdurando pertanto in capo al
Borgo e ai coobbligati, l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio. Gli opponenti, per altro, neppure allegavano ragioni ostative all'ottenimento dei suddetti documenti, né dimostravano di essersi attivati per conseguirli al fine di essere liberati dagli obblighi assunti.
Infine, i coobbligati, tra i quali anche gli odierni opponenti, rinunciavano espressamente, anche ai sensi degli art. 1341 e 1342
c.c. (cfr. pagina n. 2 della dichiarazione di coobbligazione allegata alle polizze) ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1957
c.c. che, pertanto, non può essere invocato a sostegno della estinzione della garanzia prestata.
Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo n. 4042/2023 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa o assorbita, conferma il decreto ingiuntivo n. 4042/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 14/02/2023 dichiarandolo esecutivo;
condanna RT TO e DI RL al pagamento, in favore di Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce IE S.A. -
Rappresentanza Generale per l'Italia delle spese di giudizio, che liquida in euro euro 4.227,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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