Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
Decreto collegiale 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02879/2025REG.PROV.COLL.
N. 03580/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3580 del 2023, proposto da Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Nicola Pandolfi in Milano, via Vitruvio, 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2242/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Gino Pandolfi e, in delega dell’avv. Antonello Mandarano, l’avv. Maria Lodovica Bognetti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra -OMISSIS- presentava, in data 1° marzo 2021, domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori. In sede di compilazione della domanda, assumeva di rientrare nella categoria dei nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.
2. A corredo della domanda, la sig.ra -OMISSIS- allegava memoria nella quale esponeva di essere ospite del fratello, assegnatario di un alloggio di proprietà di ALER Milano in Via -OMISSIS-. Dichiarava, inoltre, di aver fatto una prima richiesta di ospitalità e, al termine dei tre anni, di aver fatto una richiesta di ospitalità temporanea, scaduta il 16 luglio 2020.
3. La sig.ra -OMISSIS- produceva la lettera di ALER del 3 settembre 2020 avente ad oggetto la scadenza dei termini dell’ospitalità temporanea indirizzata al titolare dell’alloggio, sig. -OMISSIS- UL, con cui lo stesso veniva invitato ad allontanare immediatamente l’ospite. Il titolare dell’alloggio veniva inoltre avvisato che, in caso di inadempienza, sarebbe stato avviato nei suoi confronti il procedimento di decadenza dall’assegnazione, così come previsto dall’art. 25, comma 1, lettera g) del R.R. 2017 n. 4.
4. L’Amministrazione comunale, ricevuta la domanda, la istruiva, onde verificare la sussistenza del requisito di cui alla lettera f), ovvero che la situazione descritta dall’istante rientrasse fra le ipotesi di nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa. Con provvedimento del 12 luglio 2021 -OMISSIS-il responsabile del procedimento riteneva di non accogliere la domanda poiché, come risultante dalle dichiarazioni rese dalla stessa richiedente, pur essendo scaduta l’ospitalità autorizzata, la richiedente medesima continuava a risiedere all’interno dell’alloggio pubblico di Via -OMISSIS-.
5. Avverso tale provvedimento la sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso amministrativo che veniva respinto dal Comune con provvedimento del 10 settembre 2021 -OMISSIS-.
6. Avverso tale ultimo provvedimento, la sig.ra -OMISSIS- ha proposto ricorso al TAR che lo ha accolto con sentenza n. 2242/2022.
7. Di tale sentenza il Comune di Milano chiede la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai motivi così rubricati: “ 1. Difetto di motivazione. Erronea rappresentazione dei fatti di causa. Violazione di legge, Violazione dell’art. 7, comma 1, lettera g), del R.R. 2017 n. 4; 2. Violazione dell’art. 23 co 13 della L. R. Lombardia n. 16/2016, e della DGR 31.07.2019 n. XI/2063” .
8. Ha resistito al gravame la signora -OMISSIS- chiedendone il rigetto.
9. Alla udienza pubblica del 14 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
10. Le censure del Comune appellante possono essere di seguito sintetizzate.
11. Con il primo motivo di appello il Comune sostiene che il TAR avrebbe errato nell’affermare che non sussiste alcun provvedimento sulla istanza di assegnazione di alloggio SAT prima della scadenza del periodo di ospitalità e che di conseguenza la permanenza della signora -OMISSIS- nell’immobile non può ritenersi dolosa o colposa ma giustificata dall’attesa della decisione del Comune.
11.1. L’occupazione abusiva avrebbe avuto inizio il 16 luglio 2020, mentre la domanda per l’assegnazione dei SAT è stata presentata il 1° marzo 2021, quindi, in data successiva all’inizio dell’occupazione abusiva.
11.2. Non sarebbe quindi sussistente il requisito per l’accesso ai SAT di cui all’art. 7, comma 1, lettera g), del R.R. 2017 n. 4 (assenza di eventi di occupazione abusiva).
12. Con il secondo motivo di appello il Comune sostiene che la sig.ra -OMISSIS- disponeva di una sistemazione abitativa al momento del rigetto della domanda di accesso ai SAT, ricevendo ospitalità dal fratello, senza che di tale ospitalità fosse stata data prova della interruzione. La sentenza impugnata sarebbe dunque errata laddove ha riconosciuto la sussistenza di una situazione di emergenza abitativa in assenza dei relativi presupposti.
13. Le censure così sintetizzate possono a questo punto essere esaminate congiuntamente.
14. Una circostanza è dirimente. L’amministrazione non ha tenuto conto della specificità della situazione della signora -OMISSIS-. Corrisponde al vero che il periodo di ospitalità autorizzato da ALER era scaduto durante la pandemia causata dalla diffusione del virus Covid 19. Così come corrisponde al vero il fatto che fosse impedito o, comunque, estremamente difficoltoso per una persona invalida effettuare gli adempimenti pretesi dal Comune.
14.1. Nella memoria depositata dal Comune in data 14 ottobre 2024 si legge: (…) “ pur potendo comprendere l’intento del Giudice di primo grado di voler superare le criticità del caso concreto, il modo di procedere è fermamente da censurare dal momento che occorre ribadire la valenza del rispetto delle regole anche in materia di assegnazione di alloggi pubblici” . Il passaggio della memoria rende palese l’erroneità del ragionamento dell’amministrazione e non quella del primo Giudice.
14.2. È l’amministrazione, cui è affidata la cura degli interessi della comunità, a dover superare le criticità del caso concreto e non pretendere adempimenti evidentemente inesigibili.
14.3. In un altro passaggio della memoria depositata dal Comune il 14 ottobre 2024 si legge: “ Sebbene la situazione presenti profili di criticità e possa, dunque, prestarsi a letture che tentino di superarle per venire incontro al bisogno abitativo della sig.ra -OMISSIS-, è d’obbligo sottolineare che la decisione assunta dal Comune di Milano era vincolata (…)”. Anche in questo caso va sottolineato che è all’amministrazione che la legge affida poteri più o meno ampi di valutazione delle circostanze e delle modalità di attuazione del potere in concreto.
14.4. La permanenza della signora -OMISSIS- presso la casa del fratello non può essere equiparata a un’occupazione abusiva. Quello che ha fatto il TAR non è stato sostituirsi all’amministrazione ma, più semplicemente, qualificare la fattispecie laddove il Comune ha omesso del tutto l’apprezzamento concreto del fatto.
14.5. Giustamente, il primo Giudice ha osservato che è onere del Comune provvedere a concludere i procedimenti di assegnazione dell’alloggio richiesto prima di ritenere abusiva la situazione di fatto in cui versa colui che è in attesa della conclusione del procedimento di assegnazione. E si tratta di una situazione di fatto che vede l’interessata (circostanze non contestate) invalida, ospitata a casa del fratello a seguito di maltrattamenti e sottoposta, dopo la diagnosi di un tumore nel 2014 a cicli di chemioterapia.
14.6. In questa situazione di fatto, si trattava di applicare correttamente l’art. 23 comma 13 della L.R. 16/2016, l’art. 7, comma 1, lettera g), del R.R. 4/2017 e la D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2063. In tale senso, la ricostruzione effettuata dalla difesa della signora -OMISSIS- (memoria depositata il giorno 8 ottobre 2024) è da condividere. Tutto l’assunto del Comune muove, in effetti, dal falso presupposto che l’appellata non abbia dato prova della sussistenza dell’emergenza abitativa.
15. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 2242/2022.
Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla particolarità della materia trattata; è confermata l’ammissione al gratuito patrocinio della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 2242/2022.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione al gratuito patrocinio della parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.