TRIB
Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16025/2024 promossa da:
(c. f. ) con il patrocinio dell'avv. VESENTINI Parte_1 C.F._1
BARBARA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VESENTINI BARBARA
e
(c. f. ) con il patrocinio dell'avv. RACIOPPI GIUSTINA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RACIOPPI GIUSTINA
- RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 12.02.2025 e 10.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 27.11.2024.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero,
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 27.11.2024 da Pt_1
;
[...] CP_1
pagina 1 di 2
ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nato il figlio in data 25.03.2021 a San Persona_1
Bonifacio (VR);
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore e alle condizioni di affidamento dello stesso possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente all'interesse del figlio medesimo;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento dei minori in base al disposto dell'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc all'ascolto del minore si procede solo se necessario e nel caso di specie difetti tale presupposto;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento dei figli minori recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 27.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.2.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16025/2024 promossa da:
(c. f. ) con il patrocinio dell'avv. VESENTINI Parte_1 C.F._1
BARBARA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VESENTINI BARBARA
e
(c. f. ) con il patrocinio dell'avv. RACIOPPI GIUSTINA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RACIOPPI GIUSTINA
- RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 12.02.2025 e 10.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 27.11.2024.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero,
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 27.11.2024 da Pt_1
;
[...] CP_1
pagina 1 di 2
ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nato il figlio in data 25.03.2021 a San Persona_1
Bonifacio (VR);
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore e alle condizioni di affidamento dello stesso possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente all'interesse del figlio medesimo;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento dei minori in base al disposto dell'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc all'ascolto del minore si procede solo se necessario e nel caso di specie difetti tale presupposto;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento dei figli minori recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 27.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.2.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
pagina 2 di 2