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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1332/2023
T R A
con sede centrale in Parte_1
Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, in Via de Gasperi, n.55 presso gli CP_1 avvocati Paola Forgione, Erminio Capasso e Vincenzo Di Maio, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;
Appellante
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. Pier Paolo CP_2
DI e dall'Avv. Florida Iervolino con facoltà congiunta e/o disgiunta, con studio in Giugliano in Campania (Na) alla Via Ripuaria, 149, presso il quale elett.te domiciliano;
Appellato
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 7.6.2023, l' ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 5773/2022 pubbl. il 15.12.2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda di volta ad accertare la nullità e illegittimità dell'indebito CP_2
n. 15827433 del 15/10/2020 per l'importo di euro 50.308,930 derivante dal ricalcolo dell'assegno sociale percepito dalla odierna appellata relativo al periodo dal 1.8.2011 al 31.12.2019.
La premesso di essere separata consensualmente dal 07/06/2011 in virtù di omologa n. CP_2
7081/11, titolare di prestazione n. 04713249 cat. AS e, dal 01/04/2020, di prestazione n. 07041517 cat. INVCIV a titolo di indennità di accompagnamento, di non essere assegnataria di contributo di mantenimento derivante dalla suddetta omologa consensuale, di non aver un
1 patrimonio immobiliare né alcun cespite reddituale per gli anni contestati, aveva esposto nel ricorso introdtutivo di aver ricevuto n. 2 missive di indebito, entrambe del 15/10/2020, con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Aveva chiesto l'annullamento dei provvedimenti di indebito perché incerti, immotivati e lesivi del diritto di difesa, per intervenuta decadenza e irripetibilità delle somme riscosse senza dolo.
CP_ L' si era costituito deducendo che: l'assegno sociale erogato alla era stato ricalcolato CP_2 sulla base del reddito coniugale, tenendo conto del reddito percepito dal coniuge Persona_1
titolare di pensione CAT. VO, pensione CA. INVCIV e pensione CAT. AS fino al
[...]
26.12.2019, giorno del suo decesso;
dalla consultazione degli archivi dello stato civile sia la ricorrente sia il risultavano di stato civile coniugati e con la medesima residenza presso Per_1 la casa coniugale;
al era stato erogato il trattamento di famiglia comprendendo nel suo Per_1 nucleo familiare i nipoti e;
i redditi coniugali avevano rideterminato in modo CP_2 significativo l'importo della prestazione della istante per gli anni dal 2011 al 2019 generando l'indebito in esame;
nessun principio dell'affidamento poteva essere invocato per difetto di buona fede;
l'art. 10 bis della L. 241/1990 esclude espressamente dal campo di applicazione della legge medesima i procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti ad istanza di parte;
nella specifica materia dell'indebito previdenziale, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta al ricorrente in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito.
CP_ Con la sentenza gravata il Tribunale ha ritenuto che la motivazione dei provvedimenti dell' del 15.10.2020 fosse carente, inidonea a consentire alla ricorrente di comprender le ragioni della pretesa restitutoria, impedendole così di esercitare una corretta e precisa difesa. Ha quindi CP_ dichiarato irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione dell' di cui alle note citate.
L' ha impugnata detta decisione contestando l'accoglimento della domanda Controparte_3 in ragione dell'asserito difetto di motivazione del provvedimento di recupero. Ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell'atto impugnato era sinteticamente riportata la ragione dell'azione di recupero, evidenziando che l'obbligo di motivazione imposto dalla L. 241/1990 è attenuato nela materia in esame per il carattere doveroso della azione di recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. e la natura vincolata degli atti di indebito. Ha poi ribadito che, tenendo conto dei redditi coniugali, mancavano i presupposti di legge per la erogazione della prestazione;
che non poteva essere invocato il principio dell'affidamento, atteso lo stato di separazione consensuale smentito dalla documentazione in atti;
che le circostanze CP_ riferite dall' dovevano ritenersi provate, in quanto non contestate.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda proposta in primo grado dalla e per l'effetto accertare il diritto di di ripetere quanto indebitamente CP_2 CP_1 erogato nella misura di € 50.308,93 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
2 Ricostituito il contraddittorio, la ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Ha CP_2 sostenuto di aver dimostrato documentalmente sia il lato reddituale e l'assenza di redditi oltre soglia, sia il lato relativo allo stato civile e alla separazione consensuale;
che non vi era alcuna causa ostativa che certificasse quale fasullo il proprio stato di bisogno. Ha invocato il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale richiede unicamente lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.Il collegio non ritiene di condividere l'assunto del primo giudice che ha ritenuto carente la motivazione del provvedimento di indebito, inidonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Secondo l'impostazione del Tribunale, la pensionata non era stata posta in condizione di comprendere le ragioni alla base della azione di recupero, se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero fosse conseguenza di un calcolo errato dell'Ente, anche per la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed equivoci.
In tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi, l'art. 3 della L. 241/1990 prescrive
“
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
La S.C. ha affermato che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo richiede la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa della amministrazione, “con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa” e che l'atto di accertamento amministrativo di un Istituto previdenziale “è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto deve essere motivato -al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990)- in modo adeguato a consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente previdenziale al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa” (cfr. Cass. Sent. n. 22724 del 4.10.2013 e Cass. Ord. n. 11284 del 7.4.2022).
Va menzionato anche l'orientamento di legittimità secondo cui “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega
3 incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, Pt_1 in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. Sez. L. Sent. n. 2804 del 24.2.29003 e Cass. Sez. L. Sent. n. 20604 del 30.9.2014).
Invero, la S.C. ha osservato come l'impatto della normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990) “nei rapporti tra privati ed enti previdenziali è talvolta limitata dagli speciali principi che regolano la materia: l'esempio più evidente è dato dalla sostanziale svalutazione dell'obbligo di motivazione (Cass. n. 2804 del 24 febbraio 2003) e, più in generale dalle regole relative ai requisiti di forma-contenuto degli atti, che discende dalla concomitante operatività della disciplina del silenzio-rifiuto ex art. 7 legge 533/73 e dal principio generale per cui le controversie giurisdizionali previdenziali hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla legittimità formale e procedurale dei provvedimenti.
7.2. Tuttavia non si dubita che le regole di cui alla legge 241/90, con le successive modifiche, rimangano pur sempre un punto di riferimento fondamentale per l'azione amministrativa, anche in materia previdenziale. Le deroghe espressamente previste per quest'ultima si trovano nell'art. 10 bis del testo novellato della legge 241/90, il quale espressamente esclude dall'obbligo di motivazione sul rigetto delle istanze “i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”…” (così S.C. n. 25670 del 7.12.2007).
Anche il nuovo art. 21-octies della L. 241/90 (sulla “Annullabilità del provvedimento”) prevede al comma 2 che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”. Qualsiasi provvedimento amministrativo di natura vincolata (e non discrezionale) – e certamente lo sono i provvedimenti della p.a. per il recupero di prestazioni indebitamente erogate - non è annullabile per mero vizio formale o procedimentale che non incida sul rapporto giuridico sostanziale ovvero sulla spettanza o no del diritto.
CP_ Ciò premesso in punto di diritto, nella specie il provvedimento di recupero del 15.10.2020 (all. 1 fasc. Proietti di primo grado) è così motivato: “Oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Signora cat.AS n.04713249 A seguito CP_2 di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2011 al 31/12/2019 , un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS n.04713249 per un importo complessivo di euro 50.308,93 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Con comunicazione di riliquidazione datata 15.10.2020 (all. 2 fasc. Proietti di primo grado) CP_ inoltre l' ha nuovamente informato la pensionata del ricalcolo dell'assegno sociale a decorrere dal 1.8.2011, illustrando nel dettaglio i conguagli/debiti che ne sono derivati distinti per anno di competenza.
4 Negli atti citati è quindi indicata la prestazione indebitamente erogata (assegno sociale e maggiorazione sociale), il periodo durante la quale è stata erogata (2011-2019), le motivazioni dell'indebita attribuzione (redditi personali e/o del coniuge sopra soglia), i conguagli derivanti dal ricalcolo.
Il provvedimento amministrativo già recava tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pretesa restitutoria, sufficienti per consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa, confermato dallo stesso atto introduttivo del giudizio ove la ricorrente ha sviluppato argomentazioni congrue ed appropriate alla tutela dei suoi diritti.
Si ritiene pertanto inesistente il lamentato vizio di motivazione del provvedimento di indebito, anche in considerazione del contenuto necessariamente vincolato dell'atto, della conseguente attenuazione dell'obbligo motivazionale e del sindacato del GL in materia previdenziale esteso al rapporto e alla spettanza del diritto.
2.Passando al merito della pretesa restitutoria, come osservato dal primo giudice, in materia di indebito “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. Sez. U. n. 18046 del 4.8.2010; in senso conforme, Cass. Sez. L. n. 2739 del 11.2.2016).
La sostiene che all'epoca della erogazione dell'assegno sociale (2011-2019) era separata CP_2 consensualmente, non aveva un patrimonio immobiliare, né percepiva alcun reddito.
A riprova, ha prodotto l'atto di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Napoli del 7.6.2011, ove è specificato che “I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
la casa coniugale sarò assegnata alla sig.ra I coniugi provvederanno autonomamente CP_2 al proprio mantenimento;
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla ripartizione dei beni coniugali”, nonché certificazione reddituale del 3.3.2021 ove la Agenzia delle Entrate attesta l'assenza di redditi ulteriori all'assegno sociale negli anni dal 2011 al 2019 (all. 4 e 7 fasc. Proietti di primo grado).
In contrario l'appellante afferma che la pensionata, diversamente da quanto dichiarato nella domanda di assegno sociale, non era effettivamente separata e priva di redditi, risultando nel periodo in contestazione (2011-2019) ancora coniugata, residente insieme al marito Persona_1 nella casa coniugale e componente del suo nucleo familiare.
[...]
CP_ L' ha depositato per dimostrare i propri assunti: estratto degli archivi dello stato civile
CP_ (archivio della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
all. 2 e 3 fasc. da cui risulta che la e il erano coniugati, e non separati;
estratto del cassetto previdenziale CP_2 Per_1 relativo alla e al ove è indicata per entrambi la residenza in Giugliano in CP_2 Per_1
CP_ Campania (NA) alla via Ripuaria n. 223 (all. 4 e 5 fasc. ; estratto del cassetto previdenziale del con l'elenco dei componenti del suo nucleo familiare ai fini della corresponsione Per_1
CP_ del trattamento di famiglia, che comprende sia i nipoti sia l'istante (all. 7 fasc. . CP_2
5 Ritenuta l'inefficacia della intercorsa separazione, l'ente appellante ha rideterminato l'assegno sociale della sulla base del reddito coniugale e da detto ricalcolo è derivato l'indebito in CP_2 esame.
A fronte delle specifiche allegazioni e della documentazione descritta, la pensionata nulla ha contestato. Si è limitata a ribadire l'assenza di redditi personali e lo stato di separazione consensuale nel periodo in esame. Nulla ha specificamente dedotto per smentire gli assunti CP_ dell' sulla separazione personale meramente apparente e la residenza comune con il coniuge, né sulle conseguenze in ordine al reddito coniugale sopra soglia.
Alla luce delle osservazioni esposte, si ritiene che l'istante non abbia adempiuto all'onere a suo carico di provare il diritto alla prestazione (assegno sociale) ovvero l'esistenza di un titolo che CP_ CP_ consenta di qualificare come adempimento quanto ricevuto dall' L' a sua volta ha dimostrato il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per la erogazione della prestazione, tenuto conto della inefficacia della separazione e del reddito coniugale.
3. Inconsistente è il principio giurisprudenziale invocato dalla istante relativo alla sussistenza dello stato di bisogno anche in caso di rinuncia al mantenimento e agli alimenti da parte del coniuge.
La S.C. ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. Ord. 14513 del 9.7.2020; Cass. Sent. n. 24954 del 15.9.2021).
La Corte così argomentata le proprie statuizioni: “… la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo «l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); 13. si è, quindi, osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante
6 i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamente percepito»;
14. per la Corte «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi» (v. in motivazione, Cass. nr.24955 cit.);
15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)” (Cass. Ord. n. 21573 del 20.7.2023).
CP_ Nella fattispecie l' ha dimostrato la condotta mendace della pensionata che ha simulato l'esistenza dello stato di bisogno allegando la condizione di separazione con il coniuge (in realtà meramente apparente) e la mancanza di redditi personali sin dalla domanda amministrativa del CP_ luglio 2011. Né l' ha negato la prestazione deducendo genericamente l'inesistenza dello stato di bisogno effettivo, desumibile dalla rinuncia al mantenimento. Invero l'indebito trae origine dal ricalcolo della prestazione che, appurata l'effettiva convivenza dei coniugi, è stata rideterminata dall'Ente sulla base del reddito coniugale, e non più del solo reddito personale dell'istante. Ne è derivato il superamento delle soglie di reddito previste dalla legge e il difetto del requisito reddituale per fruire della prestazione, che ha poi giustificato l'azione di recupero in contestazione.
4. Parimenti, a fronte delle dichiarazioni non veritiere della istante (circa lo stato di separazione consensuale e l'assenza di rediti), non rileva il principio dell'affidamento del cittadino e di irripetibilità delle prestazioni indebite, che presuppone la corresponsione di somme non dovute per errore dell'Ente erogatore, la buona fede e l'assenza di dolo dell'accipiens.
Premesso che l'assegno sociale integra una prestazione assistenziale (e non previdenziale/pensionistica) la S.C. ha affermato che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. Ord. n. 24180 del 04.08.2022).
Detto principio è stato confermato in numerose pronunce sccessive dei giudice di legittimita (vd. ex multis Cass. Sez. L. Sent. n. 24617 del 10.8.2022 secondo cui “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude
7 la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; di recente, Cass. Sez. L. Ord. n. 17396 del 28.5.2025 ove si afferma “La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile”).
Con riguardo all'assegno sociale la Cassazione (Ord. n. 13223/2020) ha ribadito che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo…”. Nella motivazione la S.C. ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e che “non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . Pt_1
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte…”.
CP_ Nella fattispecie, come correttamente osservato dall' la dichiarata situazione patrimoniale all'atto della presentazione della domanda è risultata nei fatti smentita dalla condotta dei coniugi che hanno continuato a risiedere entrambi nella casa coniugale ed a godere dei benefici, anche patrimoniali, legati alla sussistenza del vincolo di coniugio. Le dichiarazioni non veritiere rese CP_ dalla pensionata escludono che l'erogazione indebita sia addebitabile a mero errore dell' con buona fede dell'accipiens. Non risulta integrata quella situazione idonea a generare affidamento che giustifica, secondo i giudici di legittimità, in materia di prestazioni assistenziali la deroga al principio generale di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
5. In primo grado la aveva anche contestato la intervenuta decadenza dell'azione di CP_2 recupero, osservando che l' deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali. Qualora, in conseguenza di detta verifica venga accertato un indebito pensionistico, l'istituto deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell'indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale.
Come emerge dalle stesse deduzioni della istante, i principi descritti riguardano esclusivamente le prestazioni pensionistiche ed evocano l'art. 13 della L. 412/1991 che, per giurisprudenza consolidata, è norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica alle erogazioni di natura assistenziale, quali l'assegno sociale (Cass. Ord. n. 13223/2020 cit.; cfr. anche Cass. n. 13915 del 20.5.2021 e Cass. 26845 del 25.11.2020 ove si afferma che “l'indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica”).
CP_ Per i motivi descritti, va accertato il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente erogato alla pensionata a titolo di assegno sociale nel periodo da agosto 2011 a dicembre 2019 nella misura di euro 50.308,,93.
8 L'appello va accolto e in riforma della sentenza gravata va respinta la domanda proposta in primo grado dalla CP_2
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono irripetibili, attesa la dichiarazione della ricorrente di possedere redditi al di sotto della soglia di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale all. B fasc. Proietti di primo grado).
Al riguardo si ritiene che, conformemente a quanto statuito di recente dalla S.C. (Sez. L., Ord. n. 21846 del 29.7.2025) in materia di indebito previdenziale o assistenziale, in tema di spese processuali, quando la parte dichiara fin dal giudizio di merito di trovarsi nelle condizioni per beneficiare dell'esonero dalle spese ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la condanna al pagamento delle spese del doppio grado deve essere esclusa. Anche l'ipotesi di indebito, ossia di prestazione inizialmente erogata dall'istituto e poi riconosciuta non dovuta, può dare avvio a “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, come richiesto dall'art. 152 cit., atteso che si tratta comunque di azione diretta ad accertare la spettanza del diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale, sia pur attivata non a seguito di provvedimento di diniego bensì di provvedimento di recupero della prestazione erroneamente liquidata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da CP_2
-spese di entrambi i gradi irripetibili.
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
9
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1332/2023
T R A
con sede centrale in Parte_1
Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, in Via de Gasperi, n.55 presso gli CP_1 avvocati Paola Forgione, Erminio Capasso e Vincenzo Di Maio, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;
Appellante
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. Pier Paolo CP_2
DI e dall'Avv. Florida Iervolino con facoltà congiunta e/o disgiunta, con studio in Giugliano in Campania (Na) alla Via Ripuaria, 149, presso il quale elett.te domiciliano;
Appellato
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 7.6.2023, l' ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 5773/2022 pubbl. il 15.12.2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda di volta ad accertare la nullità e illegittimità dell'indebito CP_2
n. 15827433 del 15/10/2020 per l'importo di euro 50.308,930 derivante dal ricalcolo dell'assegno sociale percepito dalla odierna appellata relativo al periodo dal 1.8.2011 al 31.12.2019.
La premesso di essere separata consensualmente dal 07/06/2011 in virtù di omologa n. CP_2
7081/11, titolare di prestazione n. 04713249 cat. AS e, dal 01/04/2020, di prestazione n. 07041517 cat. INVCIV a titolo di indennità di accompagnamento, di non essere assegnataria di contributo di mantenimento derivante dalla suddetta omologa consensuale, di non aver un
1 patrimonio immobiliare né alcun cespite reddituale per gli anni contestati, aveva esposto nel ricorso introdtutivo di aver ricevuto n. 2 missive di indebito, entrambe del 15/10/2020, con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Aveva chiesto l'annullamento dei provvedimenti di indebito perché incerti, immotivati e lesivi del diritto di difesa, per intervenuta decadenza e irripetibilità delle somme riscosse senza dolo.
CP_ L' si era costituito deducendo che: l'assegno sociale erogato alla era stato ricalcolato CP_2 sulla base del reddito coniugale, tenendo conto del reddito percepito dal coniuge Persona_1
titolare di pensione CAT. VO, pensione CA. INVCIV e pensione CAT. AS fino al
[...]
26.12.2019, giorno del suo decesso;
dalla consultazione degli archivi dello stato civile sia la ricorrente sia il risultavano di stato civile coniugati e con la medesima residenza presso Per_1 la casa coniugale;
al era stato erogato il trattamento di famiglia comprendendo nel suo Per_1 nucleo familiare i nipoti e;
i redditi coniugali avevano rideterminato in modo CP_2 significativo l'importo della prestazione della istante per gli anni dal 2011 al 2019 generando l'indebito in esame;
nessun principio dell'affidamento poteva essere invocato per difetto di buona fede;
l'art. 10 bis della L. 241/1990 esclude espressamente dal campo di applicazione della legge medesima i procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti ad istanza di parte;
nella specifica materia dell'indebito previdenziale, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta al ricorrente in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito.
CP_ Con la sentenza gravata il Tribunale ha ritenuto che la motivazione dei provvedimenti dell' del 15.10.2020 fosse carente, inidonea a consentire alla ricorrente di comprender le ragioni della pretesa restitutoria, impedendole così di esercitare una corretta e precisa difesa. Ha quindi CP_ dichiarato irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione dell' di cui alle note citate.
L' ha impugnata detta decisione contestando l'accoglimento della domanda Controparte_3 in ragione dell'asserito difetto di motivazione del provvedimento di recupero. Ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell'atto impugnato era sinteticamente riportata la ragione dell'azione di recupero, evidenziando che l'obbligo di motivazione imposto dalla L. 241/1990 è attenuato nela materia in esame per il carattere doveroso della azione di recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. e la natura vincolata degli atti di indebito. Ha poi ribadito che, tenendo conto dei redditi coniugali, mancavano i presupposti di legge per la erogazione della prestazione;
che non poteva essere invocato il principio dell'affidamento, atteso lo stato di separazione consensuale smentito dalla documentazione in atti;
che le circostanze CP_ riferite dall' dovevano ritenersi provate, in quanto non contestate.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda proposta in primo grado dalla e per l'effetto accertare il diritto di di ripetere quanto indebitamente CP_2 CP_1 erogato nella misura di € 50.308,93 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
2 Ricostituito il contraddittorio, la ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Ha CP_2 sostenuto di aver dimostrato documentalmente sia il lato reddituale e l'assenza di redditi oltre soglia, sia il lato relativo allo stato civile e alla separazione consensuale;
che non vi era alcuna causa ostativa che certificasse quale fasullo il proprio stato di bisogno. Ha invocato il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale richiede unicamente lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.Il collegio non ritiene di condividere l'assunto del primo giudice che ha ritenuto carente la motivazione del provvedimento di indebito, inidonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Secondo l'impostazione del Tribunale, la pensionata non era stata posta in condizione di comprendere le ragioni alla base della azione di recupero, se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero fosse conseguenza di un calcolo errato dell'Ente, anche per la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed equivoci.
In tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi, l'art. 3 della L. 241/1990 prescrive
“
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
La S.C. ha affermato che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo richiede la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa della amministrazione, “con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa” e che l'atto di accertamento amministrativo di un Istituto previdenziale “è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto deve essere motivato -al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990)- in modo adeguato a consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente previdenziale al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa” (cfr. Cass. Sent. n. 22724 del 4.10.2013 e Cass. Ord. n. 11284 del 7.4.2022).
Va menzionato anche l'orientamento di legittimità secondo cui “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega
3 incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, Pt_1 in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. Sez. L. Sent. n. 2804 del 24.2.29003 e Cass. Sez. L. Sent. n. 20604 del 30.9.2014).
Invero, la S.C. ha osservato come l'impatto della normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990) “nei rapporti tra privati ed enti previdenziali è talvolta limitata dagli speciali principi che regolano la materia: l'esempio più evidente è dato dalla sostanziale svalutazione dell'obbligo di motivazione (Cass. n. 2804 del 24 febbraio 2003) e, più in generale dalle regole relative ai requisiti di forma-contenuto degli atti, che discende dalla concomitante operatività della disciplina del silenzio-rifiuto ex art. 7 legge 533/73 e dal principio generale per cui le controversie giurisdizionali previdenziali hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla legittimità formale e procedurale dei provvedimenti.
7.2. Tuttavia non si dubita che le regole di cui alla legge 241/90, con le successive modifiche, rimangano pur sempre un punto di riferimento fondamentale per l'azione amministrativa, anche in materia previdenziale. Le deroghe espressamente previste per quest'ultima si trovano nell'art. 10 bis del testo novellato della legge 241/90, il quale espressamente esclude dall'obbligo di motivazione sul rigetto delle istanze “i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”…” (così S.C. n. 25670 del 7.12.2007).
Anche il nuovo art. 21-octies della L. 241/90 (sulla “Annullabilità del provvedimento”) prevede al comma 2 che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”. Qualsiasi provvedimento amministrativo di natura vincolata (e non discrezionale) – e certamente lo sono i provvedimenti della p.a. per il recupero di prestazioni indebitamente erogate - non è annullabile per mero vizio formale o procedimentale che non incida sul rapporto giuridico sostanziale ovvero sulla spettanza o no del diritto.
CP_ Ciò premesso in punto di diritto, nella specie il provvedimento di recupero del 15.10.2020 (all. 1 fasc. Proietti di primo grado) è così motivato: “Oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Signora cat.AS n.04713249 A seguito CP_2 di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2011 al 31/12/2019 , un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS n.04713249 per un importo complessivo di euro 50.308,93 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Con comunicazione di riliquidazione datata 15.10.2020 (all. 2 fasc. Proietti di primo grado) CP_ inoltre l' ha nuovamente informato la pensionata del ricalcolo dell'assegno sociale a decorrere dal 1.8.2011, illustrando nel dettaglio i conguagli/debiti che ne sono derivati distinti per anno di competenza.
4 Negli atti citati è quindi indicata la prestazione indebitamente erogata (assegno sociale e maggiorazione sociale), il periodo durante la quale è stata erogata (2011-2019), le motivazioni dell'indebita attribuzione (redditi personali e/o del coniuge sopra soglia), i conguagli derivanti dal ricalcolo.
Il provvedimento amministrativo già recava tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pretesa restitutoria, sufficienti per consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa, confermato dallo stesso atto introduttivo del giudizio ove la ricorrente ha sviluppato argomentazioni congrue ed appropriate alla tutela dei suoi diritti.
Si ritiene pertanto inesistente il lamentato vizio di motivazione del provvedimento di indebito, anche in considerazione del contenuto necessariamente vincolato dell'atto, della conseguente attenuazione dell'obbligo motivazionale e del sindacato del GL in materia previdenziale esteso al rapporto e alla spettanza del diritto.
2.Passando al merito della pretesa restitutoria, come osservato dal primo giudice, in materia di indebito “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. Sez. U. n. 18046 del 4.8.2010; in senso conforme, Cass. Sez. L. n. 2739 del 11.2.2016).
La sostiene che all'epoca della erogazione dell'assegno sociale (2011-2019) era separata CP_2 consensualmente, non aveva un patrimonio immobiliare, né percepiva alcun reddito.
A riprova, ha prodotto l'atto di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Napoli del 7.6.2011, ove è specificato che “I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
la casa coniugale sarò assegnata alla sig.ra I coniugi provvederanno autonomamente CP_2 al proprio mantenimento;
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla ripartizione dei beni coniugali”, nonché certificazione reddituale del 3.3.2021 ove la Agenzia delle Entrate attesta l'assenza di redditi ulteriori all'assegno sociale negli anni dal 2011 al 2019 (all. 4 e 7 fasc. Proietti di primo grado).
In contrario l'appellante afferma che la pensionata, diversamente da quanto dichiarato nella domanda di assegno sociale, non era effettivamente separata e priva di redditi, risultando nel periodo in contestazione (2011-2019) ancora coniugata, residente insieme al marito Persona_1 nella casa coniugale e componente del suo nucleo familiare.
[...]
CP_ L' ha depositato per dimostrare i propri assunti: estratto degli archivi dello stato civile
CP_ (archivio della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
all. 2 e 3 fasc. da cui risulta che la e il erano coniugati, e non separati;
estratto del cassetto previdenziale CP_2 Per_1 relativo alla e al ove è indicata per entrambi la residenza in Giugliano in CP_2 Per_1
CP_ Campania (NA) alla via Ripuaria n. 223 (all. 4 e 5 fasc. ; estratto del cassetto previdenziale del con l'elenco dei componenti del suo nucleo familiare ai fini della corresponsione Per_1
CP_ del trattamento di famiglia, che comprende sia i nipoti sia l'istante (all. 7 fasc. . CP_2
5 Ritenuta l'inefficacia della intercorsa separazione, l'ente appellante ha rideterminato l'assegno sociale della sulla base del reddito coniugale e da detto ricalcolo è derivato l'indebito in CP_2 esame.
A fronte delle specifiche allegazioni e della documentazione descritta, la pensionata nulla ha contestato. Si è limitata a ribadire l'assenza di redditi personali e lo stato di separazione consensuale nel periodo in esame. Nulla ha specificamente dedotto per smentire gli assunti CP_ dell' sulla separazione personale meramente apparente e la residenza comune con il coniuge, né sulle conseguenze in ordine al reddito coniugale sopra soglia.
Alla luce delle osservazioni esposte, si ritiene che l'istante non abbia adempiuto all'onere a suo carico di provare il diritto alla prestazione (assegno sociale) ovvero l'esistenza di un titolo che CP_ CP_ consenta di qualificare come adempimento quanto ricevuto dall' L' a sua volta ha dimostrato il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per la erogazione della prestazione, tenuto conto della inefficacia della separazione e del reddito coniugale.
3. Inconsistente è il principio giurisprudenziale invocato dalla istante relativo alla sussistenza dello stato di bisogno anche in caso di rinuncia al mantenimento e agli alimenti da parte del coniuge.
La S.C. ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. Ord. 14513 del 9.7.2020; Cass. Sent. n. 24954 del 15.9.2021).
La Corte così argomentata le proprie statuizioni: “… la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo «l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); 13. si è, quindi, osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante
6 i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamente percepito»;
14. per la Corte «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi» (v. in motivazione, Cass. nr.24955 cit.);
15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)” (Cass. Ord. n. 21573 del 20.7.2023).
CP_ Nella fattispecie l' ha dimostrato la condotta mendace della pensionata che ha simulato l'esistenza dello stato di bisogno allegando la condizione di separazione con il coniuge (in realtà meramente apparente) e la mancanza di redditi personali sin dalla domanda amministrativa del CP_ luglio 2011. Né l' ha negato la prestazione deducendo genericamente l'inesistenza dello stato di bisogno effettivo, desumibile dalla rinuncia al mantenimento. Invero l'indebito trae origine dal ricalcolo della prestazione che, appurata l'effettiva convivenza dei coniugi, è stata rideterminata dall'Ente sulla base del reddito coniugale, e non più del solo reddito personale dell'istante. Ne è derivato il superamento delle soglie di reddito previste dalla legge e il difetto del requisito reddituale per fruire della prestazione, che ha poi giustificato l'azione di recupero in contestazione.
4. Parimenti, a fronte delle dichiarazioni non veritiere della istante (circa lo stato di separazione consensuale e l'assenza di rediti), non rileva il principio dell'affidamento del cittadino e di irripetibilità delle prestazioni indebite, che presuppone la corresponsione di somme non dovute per errore dell'Ente erogatore, la buona fede e l'assenza di dolo dell'accipiens.
Premesso che l'assegno sociale integra una prestazione assistenziale (e non previdenziale/pensionistica) la S.C. ha affermato che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. Ord. n. 24180 del 04.08.2022).
Detto principio è stato confermato in numerose pronunce sccessive dei giudice di legittimita (vd. ex multis Cass. Sez. L. Sent. n. 24617 del 10.8.2022 secondo cui “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude
7 la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; di recente, Cass. Sez. L. Ord. n. 17396 del 28.5.2025 ove si afferma “La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile”).
Con riguardo all'assegno sociale la Cassazione (Ord. n. 13223/2020) ha ribadito che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo…”. Nella motivazione la S.C. ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e che “non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . Pt_1
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte…”.
CP_ Nella fattispecie, come correttamente osservato dall' la dichiarata situazione patrimoniale all'atto della presentazione della domanda è risultata nei fatti smentita dalla condotta dei coniugi che hanno continuato a risiedere entrambi nella casa coniugale ed a godere dei benefici, anche patrimoniali, legati alla sussistenza del vincolo di coniugio. Le dichiarazioni non veritiere rese CP_ dalla pensionata escludono che l'erogazione indebita sia addebitabile a mero errore dell' con buona fede dell'accipiens. Non risulta integrata quella situazione idonea a generare affidamento che giustifica, secondo i giudici di legittimità, in materia di prestazioni assistenziali la deroga al principio generale di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
5. In primo grado la aveva anche contestato la intervenuta decadenza dell'azione di CP_2 recupero, osservando che l' deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali. Qualora, in conseguenza di detta verifica venga accertato un indebito pensionistico, l'istituto deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell'indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale.
Come emerge dalle stesse deduzioni della istante, i principi descritti riguardano esclusivamente le prestazioni pensionistiche ed evocano l'art. 13 della L. 412/1991 che, per giurisprudenza consolidata, è norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica alle erogazioni di natura assistenziale, quali l'assegno sociale (Cass. Ord. n. 13223/2020 cit.; cfr. anche Cass. n. 13915 del 20.5.2021 e Cass. 26845 del 25.11.2020 ove si afferma che “l'indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica”).
CP_ Per i motivi descritti, va accertato il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente erogato alla pensionata a titolo di assegno sociale nel periodo da agosto 2011 a dicembre 2019 nella misura di euro 50.308,,93.
8 L'appello va accolto e in riforma della sentenza gravata va respinta la domanda proposta in primo grado dalla CP_2
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono irripetibili, attesa la dichiarazione della ricorrente di possedere redditi al di sotto della soglia di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale all. B fasc. Proietti di primo grado).
Al riguardo si ritiene che, conformemente a quanto statuito di recente dalla S.C. (Sez. L., Ord. n. 21846 del 29.7.2025) in materia di indebito previdenziale o assistenziale, in tema di spese processuali, quando la parte dichiara fin dal giudizio di merito di trovarsi nelle condizioni per beneficiare dell'esonero dalle spese ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la condanna al pagamento delle spese del doppio grado deve essere esclusa. Anche l'ipotesi di indebito, ossia di prestazione inizialmente erogata dall'istituto e poi riconosciuta non dovuta, può dare avvio a “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, come richiesto dall'art. 152 cit., atteso che si tratta comunque di azione diretta ad accertare la spettanza del diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale, sia pur attivata non a seguito di provvedimento di diniego bensì di provvedimento di recupero della prestazione erroneamente liquidata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da CP_2
-spese di entrambi i gradi irripetibili.
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
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