Decreto cautelare 23 agosto 2025
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 07/04/2026, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9474 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Russo, Silvia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
giudizio di non idoneità all’accertamento della idoneità psicofisica del candidato, espresso nell’ambito delle procedure concorsuali previste dal bando per il reclutamento di 1634 Allievi Finanzieri - anno 2024, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento – determinazione n. 341650 del 29 maggio 2025 e comunicazione di inidoneità del 9 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. US SO;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito. Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
2. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui è stata giudicata “non idonea” ed esclusa dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1634 Allievi Finanzieri – anno 2024, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente unico motivo, così strutturato:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO TITOLO XV N. 155 LETT A E N. 156 LETT B DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25 FEBBRAIO 2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO ED ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA NONCHE BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART 97 COST.).
3. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza istruttoria del 19 novembre 2025, n. 927, la Sezione ha disposto verificazione, affidata al Collegio Medico Legale della Difesa, intesa ad accertare la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla Commissione medica concorsuale.
4.1. All’esito della verificazione, il Collegio Medico Legale della Difesa ha concluso, con relazione depositata il 13 gennaio 2026, per la non inidoneità del ricorrente.
5. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, ritenuti sussistenti come sopra i presupposti per una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In punto di fatto, l’odierno istante espone di aver presentato domanda per l’ammissione al concorso per il reclutamento di 1634 Allievi Finanzieri – anno 2024, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento.
Il ricorrente riferisce che in sede di visita medica di incorporamento espletata in data 9 aprile 2025, la competente Sottocommissione ha espresso un giudizio di “non idoneità” al servizio nel Corpo, rilevando a carico del candidato la condizione di “NISTAGMO BILATERALE INESAURIBILE NELLO SGUARDO VERSO SINISTRA DI CUI AL TITOLO XV LETT. B N. 156 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25 FEBBRAIO 2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA” .
Avverso tale esito, l’interessato ha tempestivamente attivato la procedura di riesame, producendo documentazione sanitaria specialistica a supporto della propria idoneità; cionondimeno, la Sottocommissione medica di revisione, ha confermato il giudizio negativo in capo al ricorrente disponendo, per l’effetto, la definitiva esclusione del ricorrente dal concorso in quanto affetto da “ NISTAGMO CONGENITO PREVALENTE NELLE POSIZIONI ESTREME DELLO SGUARDO DI CUI AL TITOLO XV LETT. A N. 155 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25 FEBBRAIO 2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione ove la sottocommissione ha ritenuto lo stesso essere affetto dalla sopra citata patologia.
Il ricorrente lamenta di essere stato dichiarato inidoneo per un’errata applicazione della lett. A n. 155 dell’allegato 1 al Decreto n. 61772 del 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, sostenendo che “ la norma in questione contempli una ipotesi di inidoneità solo ed esclusivamente nel caso in cui i candidati risultino affetti da pregresse malattie del sistema nervoso periferico con esiti che siano causa di alterazioni funzionali. Ebbene, nel caso di specie, sia consentito rilevare come tale previsione sia stata erroneamente e immotivatamente applicata al ricorrente, in totale assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma. Infatti, come ampiamente accertato attraverso la moltitudine di esami cui sottoposto [ricorrente], è emerso che costui non abbia mai sofferto di patologie del sistema nervoso periferico, né peraltro presenta alcun esito funzionale derivante da tali condizioni. L’ipotesi di “nistagmo” riscontrata dalla sottocommissione di accertamento deve ritenersi di natura congenita; in altri termini non risulta essere stata acquisita dal candidato né contratta a causa di una pregressa malattia; detta condizione risulta inoltre essere priva di qualunque implicazione clinico-funzionale rilevante”.
6.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni effettuate dalle Commissioni mediche in sede di accertamento dei requisiti psicofisici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, al fine di vagliare la fondatezza delle censure mediche, il Collegio ha disposto apposita verificazione tecnica, chiedendo di verificare l’effettiva sussistenza della riscontrata inidoneità al servizio.
Orbene, l’organismo verificatore, all’esito degli accertamenti eseguiti in contraddittorio tra le parti, ha confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione resistente, affermando che: “Il nistagmo congenito è un'oscillazione involontaria e ritmica degli occhi che si manifesta nei primi mesi di vita (spesso tra 3 e 6 mesi), causata da un difetto nello sviluppo del sistema neurologico che controlla lo sguardo, spesso ereditario e associato a problemi visivi come strabismo, cataratta congenita o disturbi della retina/nervo ottico, compromettendo la vista, ma la cui gravità varia e può essere gestita con supporti visivi. Caratteristiche principali: si presenta dalla nascita o entro i primi mesi di vita. Le oscillazioni rapide e ripetitive (orizzontali, verticali, circolari) che rendono difficile fissare un oggetto. Spesso "pendolare" (a velocità costante) o "a scosse" (a scatti), con ampiezza simile in entrambi gli occhi. Posizione di blocco (null point): Una posizione della testa in cui il nistagmo si riduce, migliorando la visione. Sintomi associati: Visione offuscata, vertigini, sensibilità alla luce, equilibrio precario, e talvolta una posizione anomala della testa. Cause comuni: cataratta congenita, malformazioni della retina o del nervo ottico, albinismo. Fattori neurologici: Problemi di sviluppo del cervello, lesioni del tronco encefalico, disturbi del sistema vestibolare. Fattori genetici: Spesso ha una componente ereditaria […].
Il nistagmo congenito può essere un sintomo di un problema più ampio o una condizione a sé stante, ma richiede sempre un'attenta valutazione da parte di specialisti (oculista, neurologo) per ottimizzare lo sviluppo visivo e cognitivo del bambino”. Tale patologia è una affezione lieve del Sistema Nervoso Centrale, di natura funzionale in assenza di vere e proprie alterazioni organiche macroscopicamente identificabili alla Risonanza Magnetica. Proprio nell’ambito delle Scienze Neurologiche vi possono essere numerose lievi affezioni che non sono riscontrabili nelle comuni indagini di diagnostica strumentale ma che incidono in modo funzionale su alcuni sistemi. Tale affezione di lieve entità è inquadrabile da un punto di vista nosografico nel punto 155, lettera a), Titolo XV previsioni del Decreto Dirigenziale n. 61772 del 25/02/2016, che elenca le cause di non idoneità: "le pregresse malattie del sistema nervoso centrale con esiti che siano causa di alterazioni funzionali lievi".
Il verificatore ha pertanto concluso dichiarando il ricorrente “ affetto da nistagmo congenito prevalente nelle posizioni estreme dello sguardo”. Tale patologia è inquadrabile da un punto di vista nosografico nel punto 155, lettera a), Titolo XV previsioni del Decreto Dirigenziale n. 61772 del 25/02/2016 ed è motivo ostativo alla selezione al servizio nella Guardia di Finanza ”.
Il ricorso va pertanto respinto posto che, come confermato dall’organo verificatore, la patologia riscontrata nel ricorrente risulta inquadrabile nel punto 155, lettera a), Titolo XV delle previsioni del Decreto Dirigenziale n. 61772 del 25/02/2016 ovverosia “ le pregresse malattie del sistema nervoso centrale con esiti che siano causa di alterazioni funzionali lievi ”, comportando la patologia riscontrata in capo al ricorrente comunque una leggera affezione del Sistema Nervoso Centrale (e non periferico) con annessa lieve alterazione funzionale.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ME, Presidente
US SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US SO | RA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.