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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 7661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7661 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4914 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Rosa e dall'avv. Parte_1
Giovanni Basso, domiciliatari in Napoli, alla via Carlo de Cesare, 64;
-Attore-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Balzano, dall'avv. Controparte_1
Enrico Viggiano e dall'avv. Vincenzo De Rosa, domiciliatari in Napoli, alla via Pontano, 179.
-Convenuta-
NONCHE' in persona del procuratore speciale Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Pelliccia, domiciliataria in Napoli, alla via A. De
Gasperi, 45.
-Terza chiamata in causa-
Conclusioni: per l'attore: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale realizzato dall'avv.
in relazione al mandato difensivo conferitole dal dott. , Controparte_1 Parte_1
per effetto del quale il gravame proposto nella causa recante R.G. n.2161/17 innanzi alla
Corte di Appello di Napoli - Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza - avverso la sentenza n.2101/2017 resa dal Tribunale di Napoli, veniva dichiarato improcedibile;
- accertare e dichiarare la conseguente responsabilità professionale dell'avv. CP_1
per avere omesso di notificare alla controparte l'atto introduttivo del giudizio
[...]
d'appello de quo ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza; 2
- accertare che una corretta attività difensiva dell'avv. avrebbe Controparte_1 determinato l'esito positivo del giudizio d'appello recante R.G. n.2161/2017;
- per l'effetto, condannare l'avv. a risarcire il dott. del danno da CP_1 Parte_1 questi subito, pari ad €14.000,00 (quattordicimila/00), o di quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito ritenga di giustizia e, comunque, nei limiti di € 26.000,00.
Rivalutare in base agli indici ISTAT tutte le somme liquidate e sulla somma rivalutata far decorrere gli interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo”, vinte le distraende spese di lite;
per la convenuta: come da propri “atti e scritti”; “acclarata ogni eventuale responsabilità …
– nel caso di condanna – venga sollevata e manlevata da ogni conseguenza economicamente negativa dal proprio garante assicuratore”, vinte le distraende spese di lite;
per la terza chiamata: “In via principale: 1) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea: Rigettare la domanda di manleva proposta dall'Avv. Controparte_1
nei confronti della per decadenza del diritto alle prestazioni Controparte_2 assicurative, ai sensi dell'art. 1892 c.c. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva: 3) Ridurre ex art. 1893 c.c. l'indennizzo assicurativo dovuto nella misura di ¼ del danno eventualmente liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni. 4) Applicare all'indennizzo assicurativo come sopra liquidato lo scoperto contrattuale del 10%, con il minimo di €500,00 ed il massimo di €10.000,00. 5) Denegare all'assicurato la refusione delle spese sostenute per la resistenza all'azione dell'attore, per violazione del patto di gestione lite. In ogni caso: 6) condannare le controparti alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e 3
di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2.- ha convenuto in giudizio l'avv. esponendo, in Parte_1 Controparte_1
particolare:
-. Di essere un medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia alle dipendenze dell' di Napoli;
Controparte_4
-. Di essere stato condannato dal Tribunale di Napoli, in solido con l' CP_4
, al risarcimento dei danni causati ad un paziente durante un intervento chirurgico
[...] da lui eseguito, oltre che al pagamento delle competenze legali maturate dall'avv. Giovanni
Ceppaluni;
-. Che l'avv. Giovanni Ceppaluni, in forza del suindicato provvedimento giudiziale, aveva avviato un procedimento di espropriazione mobiliare presso il debitore;
-. Di aver pertanto depositato istanza di conversione del pignoramento a seguito della quale il
G.E. aveva determinato in € 14.000,00 l'importo complessivo dovuto dal debitore per la sostituzione dei beni pignorati e, in seguito, verificati i pagamenti tempestivamente effettuati, aveva emesso ordinanza di assegnazione delle somme a favore del creditore avv. Ceppaluni;
-. Che, poiché il suo datore di lavoro “era tenuto a fornirgli la copertura assicurativa per la responsabilità civile, comprensiva del pagamento delle relative spese di lite”, aveva promosso davanti al Tribunale di Napoli, sez. lavoro, un giudizio contro l' CP_4
per ottenere ai sensi dell'art. 31 lett. A) del CCNL di dirigenza medica, il rimborso
[...]
delle suddette spese legali;
-. Che il Tribunale di Napoli, tuttavia, con sentenza n. 2101/2017 del 14.3.2017, aveva rigettato la sua domanda, motivando che “parte ricorrente non ha provato la circostanza fondante la propria pretesa: l'aver corrisposto in favore dell'Avv. Ceppaluni le somme determinate dalla sentenza 572/2011 emessa dalla XI Sez. Civile del Tribunale di Napoli”;
-. Che avverso detta sentenza aveva proposto appello, “lamentando, in particolare, di aver dato prova di aver effettivamente pagato all'avv. Ceppaluni la somma di € 14.000,00”; tuttavia l'avv. , che lo rappresentava in appello, non aveva notificato l'atto Controparte_1
di appello alla controparte, causando l'improcedibilità dell'appello, come stabilito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3187/2021 dell'1.7.2021. 4
Il , pertanto, ha contestato l'inadempimento professionale dell'avv. Pt_1 CP_1
per non aver notificato correttamente il ricorso in appello, che avrebbe potuto
[...]
portare a una decisione favorevole.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare l'inadempimento dell'avv. e Controparte_1
di condannarla a risarcire il danno economico subito, pari a € 14.000,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione e interessi, vinte le distraende spese di lite.
, costituitasi, non ha contestato l'assunto dell'attore, rappresentando che Controparte_1
“per mero errore e per questioni di carattere di salute personale effettivamente non ebbe a completare in modo efficiente il mandato conferitole per cui nulla osta alla richiesta risarcitoria del … ”. Ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa Pt_1 la compagnia di assicurazioni “che già da tempo allertata … ha aperto posizione CP_2 di sinistro”, per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna.
Autorizzatane la chiamata in causa, la costituitasi, ha eccepito: Controparte_2
-. Il difetto di prova della colpa professionale della convenuta, non essendo, peraltro, la confessione stragiudiziale della convenuta vincolante per l'assicuratore;
-. L'insussistenza del nesso causale tra colpa professionale e danno, non avendo l'attore fornito prove sufficienti per dimostrare che, se la notifica fosse stata fatta, l'appello sarebbe stato vinto;
-. L'improbabilità di un esito favorevole in appello, apparendo la sentenza del Tribunale di
Napoli corretta e motivata;
inoltre, la questione del rimborso delle spese legali non era
"pacifica" e la preclusione derivante dal "giudicato" (sentenza passata in giudicato) rendeva impossibile sollevare nuove questioni nel successivo processo.
Quanto alla domanda di manleva proposta dall'avv. , ha rappresentato che CP_1 quest'ultima ha stipulato una polizza per coprire la sua responsabilità civile professionale, con validità dal 7 giugno 2018 al 7 giugno 2019, e successivi rinnovi fino al 2022. La polizza prevede una copertura con un massimale di € 500.000,00 e uno scoperto del 10%. L'errore che ha portato alla responsabilità dell'avv. (l'omessa notifica del ricorso in appello) è CP_1
stato commesso durante il periodo coperto dalla polizza, con la richiesta di risarcimento formulata dal nel novembre 2021 e la denuncia del sinistro fatta dalla nel Pt_1 CP_1
gennaio 2022. La terza chiamata, peraltro, ha sollevato la questione di una possibile reticenza o dichiarazione inesatta da parte dell'avv. al momento della stipula della polizza, CP_1
potendo la essere già a conoscenza del possibile errore, ossia della scadenza del CP_1
termine perentorio per la notifica dell'appello, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre l'assicurata, invece, aveva dichiarato di non conoscere circostanze che avrebbero 5
potuto portare a una richiesta di risarcimento. La terza chiamata, pertanto, ha ritenuto che la reticenza della , se provata, ha compromesso la validità del contratto di assicurazione CP_1
ex artt. 1892 e 1893 c.c., che disciplinano le conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
La terza chiamata, in subordine, ha eccepito:
-. che, anche se non si dimostrasse dolo o colpa grave da parte dell'assicurata , CP_1 dovrebbe comunque applicarsi l'art. 1893 c.c., poiché se avesse conosciuto i dettagli del sinistro prima della stipula, avrebbe richiesto un premio più alto;
-. che l'obbligazione assicurativa è limitata dal massimale assicurato e dalle condizioni contrattuali, come lo scoperto (pari al 10%, con minimi e massimi specificati) e che eventuali richieste superiori a queste condizioni sono considerate illegittime;
-. la violazione del patto di gestione delle liti da parte dell'avv. che, scegliendo un CP_1
legale non designato dalla compagnia, ha impedito a quest'ultima di gestire la difesa e che pertanto, anche se le domande contro la compagnia dovessero essere accolte, non sarebbe obbligata a risarcire le spese legali sostenute dall'assicurata.
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite:
-. il rigetto della domanda principale;
-. in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di ridurre l'indennizzo secondo l'art. 1893 c.c. e di applicare lo scoperto contrattuale;
-. di negare alla il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, invocando la CP_1
violazione del patto di gestione delle liti.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc, con riserva all'esito della decisione.
3.- Giova ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova del danno e del nesso causale tra l'inadempimento dell'avvocato e il pregiudizio lamentato è a carico del cliente che agisce in giudizio;
inoltre perché possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente, è necessario accertare altresì che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996,
n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza 6
quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n.
11548). Occorre, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
Tale nesso causale, tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre
2004, n. 21894).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria;
occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.).
Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, spetta al giudice di merito (con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Tanto premesso, nel caso di specie l'inadempimento dell'avv. è stato espressamente CP_1
riconosciuto dalla medesima, sicchè non occorre ulteriore prova al riguardo.
Tuttavia, l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, ove l'avv. avesse proposto l'atto di appello, esso avrebbe avuto CP_1
ragionevoli possibilità di accoglimento e avrebbe verosimilmente condotto all'esito sperato, consistente nel rimborso, da parte dell dell'importo di € Controparte_5
14.000,00 corrispondente alle spese di lite versate all'avv. Ceppaluni.
Invero, l'attore si è limitato, in questa sede, a eccepire che “tale inottemperanza impediva allo stesso di ottenere dal suo datore di lavoro ( ) il rimborso CP_4 CP_6
dell'importo di €14.000,00, già versato dal medesimo all'avv. Giovanni Ceppaluni” e che
“qualora la causa fosse stata coltivata diligentemente e, in particolare, qualora l'avv. 7
avesse notificato alla controparte l'atto di appello e il pedissequo decreto di CP_1
fissazione di udienza, il medesimo giudizio avrebbe avuto, con certezza, esito favorevole”, senza, però, tener conto che lo stesso già in primo grado non aveva assolto agli oneri Pt_1
di allegazione e prova su elementi essenziali della domanda, non integrabili in appello in ossequio al divieto dello ius novorum disciplinato dall'art. 435 c.p.c. e non avendo l'attore dimostrato di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.
In tal senso, si condivide la decisione espressa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 2101/2017, che correttamente ha ritenuto non provato l'effettivo pagamento, da parte dell'allora ricorrente dott. , sulla sola base di un versamento di € Parte_1
14.000,00 effettuato su un libretto vincolato, come disposto dal Giudice dell'esecuzione.
Parimenti, anche in sede di appello, la medesima documentazione sarebbe rimasta priva di efficacia probatoria, al pari di altri atti prodotti — quali l'istanza di conversione del pignoramento, il provvedimento di fissazione dell'udienza, l'ordinanza del GE, il verbale di trasmissione del libretto bancario e la copia del versamento sul conto corrente — in quanto tutti inidonei a dimostrare l'avvenuta effettiva ricezione della somma da parte del creditore, avv. Ceppaluni.
In senso contrario, nel giudizio intrapreso contro l' il dott. Controparte_4 Parte_1
avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione
[...] depositando un atto di quietanza ovvero copia del provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dichiarasse estinto il pignoramento con contestuale assegnazione della somma versata al creditore.
Se tant'è, la mera non contestazione dell'errore professionale da parte della non CP_1
consente di presumere il danno, dovendo il allegare e provare, anche in via Pt_1
prognostica e con criteri di probabilità prevalente, che l'attività omessa avrebbe avuto concreta utilità per la tutela dei suoi interessi.
In particolare, non risulta in alcun modo allegato, né tantomeno provato, quali sarebbero stati i motivi idonei a mutare, in sede di appello, la decisione già resa dal Tribunale in primo grado;
sicché, pur a fronte della dichiarata improcedibilità dell'appello da parte del Tribunale di
Napoli, appare altrettanto innegabile che, nel presente giudizio, il non abbia fornito Pt_2
alcun elemento concreto atto a far emergere i fatti specifici che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto comprovare il pagamento di € 14.000,00 all'avv. Ceppaluni.
In assenza di tale prova, la domanda principale deve essere rigettata per difetto del nesso causale. 8
4.- Il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
5.- Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c., con cui parte attrice ha chiesto la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti e offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/01/2023 da quale terzo Controparte_2
chiamato in causa, la stessa risulta infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. e per la conseguente condanna al risarcimento del danno ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, pur connotate da toni aspri o valutazioni negative, non eccedano le esigenze di difesa e siano finalizzate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni di controparte, mantenendo un collegamento – anche indiretto
– con la materia del contendere (Cass. civ., sez. II, 21/08/2015, n. 17325; Cass. civ., sez. III,
15/10/2019, n. 26318).
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato che, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il giudice può ordinare la cancellazione di frasi inappropriate o offensive solo quando esse siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna attinenza con la difesa, risolvendosi in attacchi gratuiti alla reputazione altrui;
laddove invece il linguaggio impiegato rispetti i criteri di pertinenza e continenza formale, la richiesta deve essere respinta (Trib.
Palermo, sez. III, 15/09/2023, n. 3996).
Nel caso di specie, l'espressione oggetto di contestazione – «l'omessa notifica nei confronti della del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione Controparte_4 dell'udienza di discussione fu molto probabilmente il frutto della precisa scelta dell'avv.
, concordata con il cliente, di abbandonare una controversia il cui esito era CP_1
gravemente pregiudicato, provocando una pronuncia di rigetto in rito, anziché nel merito» – pur contenendo una valutazione critica dell'operato professionale, appare funzionale alla tesi difensiva della convenuta.
Tale affermazione, infatti, è stata formulata per sostenere la ricostruzione dei fatti proposta in giudizio e per contestare la fondatezza delle pretese attoree, mantenendo un legame diretto con l'oggetto della controversia e senza assumere un carattere meramente gratuito o denigratorio.
Alla luce di tali considerazioni, non ricorrono i presupposti per la cancellazione ex art. 89
c.p.c., con conseguente rigetto della relativa istanza. 9
6.- Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nell'ammissione dell'inadempimento della convenuta, comunque esistente e che costituisce circostanza incontestata tra le parti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
-. Dichiara l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'avv. Controparte_1
nei confronti della chiamata in causa Controparte_2
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 18 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4914 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Rosa e dall'avv. Parte_1
Giovanni Basso, domiciliatari in Napoli, alla via Carlo de Cesare, 64;
-Attore-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Balzano, dall'avv. Controparte_1
Enrico Viggiano e dall'avv. Vincenzo De Rosa, domiciliatari in Napoli, alla via Pontano, 179.
-Convenuta-
NONCHE' in persona del procuratore speciale Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Pelliccia, domiciliataria in Napoli, alla via A. De
Gasperi, 45.
-Terza chiamata in causa-
Conclusioni: per l'attore: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale realizzato dall'avv.
in relazione al mandato difensivo conferitole dal dott. , Controparte_1 Parte_1
per effetto del quale il gravame proposto nella causa recante R.G. n.2161/17 innanzi alla
Corte di Appello di Napoli - Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza - avverso la sentenza n.2101/2017 resa dal Tribunale di Napoli, veniva dichiarato improcedibile;
- accertare e dichiarare la conseguente responsabilità professionale dell'avv. CP_1
per avere omesso di notificare alla controparte l'atto introduttivo del giudizio
[...]
d'appello de quo ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza; 2
- accertare che una corretta attività difensiva dell'avv. avrebbe Controparte_1 determinato l'esito positivo del giudizio d'appello recante R.G. n.2161/2017;
- per l'effetto, condannare l'avv. a risarcire il dott. del danno da CP_1 Parte_1 questi subito, pari ad €14.000,00 (quattordicimila/00), o di quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito ritenga di giustizia e, comunque, nei limiti di € 26.000,00.
Rivalutare in base agli indici ISTAT tutte le somme liquidate e sulla somma rivalutata far decorrere gli interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo”, vinte le distraende spese di lite;
per la convenuta: come da propri “atti e scritti”; “acclarata ogni eventuale responsabilità …
– nel caso di condanna – venga sollevata e manlevata da ogni conseguenza economicamente negativa dal proprio garante assicuratore”, vinte le distraende spese di lite;
per la terza chiamata: “In via principale: 1) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea: Rigettare la domanda di manleva proposta dall'Avv. Controparte_1
nei confronti della per decadenza del diritto alle prestazioni Controparte_2 assicurative, ai sensi dell'art. 1892 c.c. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva: 3) Ridurre ex art. 1893 c.c. l'indennizzo assicurativo dovuto nella misura di ¼ del danno eventualmente liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni. 4) Applicare all'indennizzo assicurativo come sopra liquidato lo scoperto contrattuale del 10%, con il minimo di €500,00 ed il massimo di €10.000,00. 5) Denegare all'assicurato la refusione delle spese sostenute per la resistenza all'azione dell'attore, per violazione del patto di gestione lite. In ogni caso: 6) condannare le controparti alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e 3
di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2.- ha convenuto in giudizio l'avv. esponendo, in Parte_1 Controparte_1
particolare:
-. Di essere un medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia alle dipendenze dell' di Napoli;
Controparte_4
-. Di essere stato condannato dal Tribunale di Napoli, in solido con l' CP_4
, al risarcimento dei danni causati ad un paziente durante un intervento chirurgico
[...] da lui eseguito, oltre che al pagamento delle competenze legali maturate dall'avv. Giovanni
Ceppaluni;
-. Che l'avv. Giovanni Ceppaluni, in forza del suindicato provvedimento giudiziale, aveva avviato un procedimento di espropriazione mobiliare presso il debitore;
-. Di aver pertanto depositato istanza di conversione del pignoramento a seguito della quale il
G.E. aveva determinato in € 14.000,00 l'importo complessivo dovuto dal debitore per la sostituzione dei beni pignorati e, in seguito, verificati i pagamenti tempestivamente effettuati, aveva emesso ordinanza di assegnazione delle somme a favore del creditore avv. Ceppaluni;
-. Che, poiché il suo datore di lavoro “era tenuto a fornirgli la copertura assicurativa per la responsabilità civile, comprensiva del pagamento delle relative spese di lite”, aveva promosso davanti al Tribunale di Napoli, sez. lavoro, un giudizio contro l' CP_4
per ottenere ai sensi dell'art. 31 lett. A) del CCNL di dirigenza medica, il rimborso
[...]
delle suddette spese legali;
-. Che il Tribunale di Napoli, tuttavia, con sentenza n. 2101/2017 del 14.3.2017, aveva rigettato la sua domanda, motivando che “parte ricorrente non ha provato la circostanza fondante la propria pretesa: l'aver corrisposto in favore dell'Avv. Ceppaluni le somme determinate dalla sentenza 572/2011 emessa dalla XI Sez. Civile del Tribunale di Napoli”;
-. Che avverso detta sentenza aveva proposto appello, “lamentando, in particolare, di aver dato prova di aver effettivamente pagato all'avv. Ceppaluni la somma di € 14.000,00”; tuttavia l'avv. , che lo rappresentava in appello, non aveva notificato l'atto Controparte_1
di appello alla controparte, causando l'improcedibilità dell'appello, come stabilito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3187/2021 dell'1.7.2021. 4
Il , pertanto, ha contestato l'inadempimento professionale dell'avv. Pt_1 CP_1
per non aver notificato correttamente il ricorso in appello, che avrebbe potuto
[...]
portare a una decisione favorevole.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare l'inadempimento dell'avv. e Controparte_1
di condannarla a risarcire il danno economico subito, pari a € 14.000,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione e interessi, vinte le distraende spese di lite.
, costituitasi, non ha contestato l'assunto dell'attore, rappresentando che Controparte_1
“per mero errore e per questioni di carattere di salute personale effettivamente non ebbe a completare in modo efficiente il mandato conferitole per cui nulla osta alla richiesta risarcitoria del … ”. Ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa Pt_1 la compagnia di assicurazioni “che già da tempo allertata … ha aperto posizione CP_2 di sinistro”, per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna.
Autorizzatane la chiamata in causa, la costituitasi, ha eccepito: Controparte_2
-. Il difetto di prova della colpa professionale della convenuta, non essendo, peraltro, la confessione stragiudiziale della convenuta vincolante per l'assicuratore;
-. L'insussistenza del nesso causale tra colpa professionale e danno, non avendo l'attore fornito prove sufficienti per dimostrare che, se la notifica fosse stata fatta, l'appello sarebbe stato vinto;
-. L'improbabilità di un esito favorevole in appello, apparendo la sentenza del Tribunale di
Napoli corretta e motivata;
inoltre, la questione del rimborso delle spese legali non era
"pacifica" e la preclusione derivante dal "giudicato" (sentenza passata in giudicato) rendeva impossibile sollevare nuove questioni nel successivo processo.
Quanto alla domanda di manleva proposta dall'avv. , ha rappresentato che CP_1 quest'ultima ha stipulato una polizza per coprire la sua responsabilità civile professionale, con validità dal 7 giugno 2018 al 7 giugno 2019, e successivi rinnovi fino al 2022. La polizza prevede una copertura con un massimale di € 500.000,00 e uno scoperto del 10%. L'errore che ha portato alla responsabilità dell'avv. (l'omessa notifica del ricorso in appello) è CP_1
stato commesso durante il periodo coperto dalla polizza, con la richiesta di risarcimento formulata dal nel novembre 2021 e la denuncia del sinistro fatta dalla nel Pt_1 CP_1
gennaio 2022. La terza chiamata, peraltro, ha sollevato la questione di una possibile reticenza o dichiarazione inesatta da parte dell'avv. al momento della stipula della polizza, CP_1
potendo la essere già a conoscenza del possibile errore, ossia della scadenza del CP_1
termine perentorio per la notifica dell'appello, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre l'assicurata, invece, aveva dichiarato di non conoscere circostanze che avrebbero 5
potuto portare a una richiesta di risarcimento. La terza chiamata, pertanto, ha ritenuto che la reticenza della , se provata, ha compromesso la validità del contratto di assicurazione CP_1
ex artt. 1892 e 1893 c.c., che disciplinano le conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
La terza chiamata, in subordine, ha eccepito:
-. che, anche se non si dimostrasse dolo o colpa grave da parte dell'assicurata , CP_1 dovrebbe comunque applicarsi l'art. 1893 c.c., poiché se avesse conosciuto i dettagli del sinistro prima della stipula, avrebbe richiesto un premio più alto;
-. che l'obbligazione assicurativa è limitata dal massimale assicurato e dalle condizioni contrattuali, come lo scoperto (pari al 10%, con minimi e massimi specificati) e che eventuali richieste superiori a queste condizioni sono considerate illegittime;
-. la violazione del patto di gestione delle liti da parte dell'avv. che, scegliendo un CP_1
legale non designato dalla compagnia, ha impedito a quest'ultima di gestire la difesa e che pertanto, anche se le domande contro la compagnia dovessero essere accolte, non sarebbe obbligata a risarcire le spese legali sostenute dall'assicurata.
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite:
-. il rigetto della domanda principale;
-. in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di ridurre l'indennizzo secondo l'art. 1893 c.c. e di applicare lo scoperto contrattuale;
-. di negare alla il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, invocando la CP_1
violazione del patto di gestione delle liti.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc, con riserva all'esito della decisione.
3.- Giova ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova del danno e del nesso causale tra l'inadempimento dell'avvocato e il pregiudizio lamentato è a carico del cliente che agisce in giudizio;
inoltre perché possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente, è necessario accertare altresì che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996,
n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza 6
quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n.
11548). Occorre, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
Tale nesso causale, tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre
2004, n. 21894).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria;
occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.).
Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, spetta al giudice di merito (con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Tanto premesso, nel caso di specie l'inadempimento dell'avv. è stato espressamente CP_1
riconosciuto dalla medesima, sicchè non occorre ulteriore prova al riguardo.
Tuttavia, l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, ove l'avv. avesse proposto l'atto di appello, esso avrebbe avuto CP_1
ragionevoli possibilità di accoglimento e avrebbe verosimilmente condotto all'esito sperato, consistente nel rimborso, da parte dell dell'importo di € Controparte_5
14.000,00 corrispondente alle spese di lite versate all'avv. Ceppaluni.
Invero, l'attore si è limitato, in questa sede, a eccepire che “tale inottemperanza impediva allo stesso di ottenere dal suo datore di lavoro ( ) il rimborso CP_4 CP_6
dell'importo di €14.000,00, già versato dal medesimo all'avv. Giovanni Ceppaluni” e che
“qualora la causa fosse stata coltivata diligentemente e, in particolare, qualora l'avv. 7
avesse notificato alla controparte l'atto di appello e il pedissequo decreto di CP_1
fissazione di udienza, il medesimo giudizio avrebbe avuto, con certezza, esito favorevole”, senza, però, tener conto che lo stesso già in primo grado non aveva assolto agli oneri Pt_1
di allegazione e prova su elementi essenziali della domanda, non integrabili in appello in ossequio al divieto dello ius novorum disciplinato dall'art. 435 c.p.c. e non avendo l'attore dimostrato di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.
In tal senso, si condivide la decisione espressa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 2101/2017, che correttamente ha ritenuto non provato l'effettivo pagamento, da parte dell'allora ricorrente dott. , sulla sola base di un versamento di € Parte_1
14.000,00 effettuato su un libretto vincolato, come disposto dal Giudice dell'esecuzione.
Parimenti, anche in sede di appello, la medesima documentazione sarebbe rimasta priva di efficacia probatoria, al pari di altri atti prodotti — quali l'istanza di conversione del pignoramento, il provvedimento di fissazione dell'udienza, l'ordinanza del GE, il verbale di trasmissione del libretto bancario e la copia del versamento sul conto corrente — in quanto tutti inidonei a dimostrare l'avvenuta effettiva ricezione della somma da parte del creditore, avv. Ceppaluni.
In senso contrario, nel giudizio intrapreso contro l' il dott. Controparte_4 Parte_1
avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione
[...] depositando un atto di quietanza ovvero copia del provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dichiarasse estinto il pignoramento con contestuale assegnazione della somma versata al creditore.
Se tant'è, la mera non contestazione dell'errore professionale da parte della non CP_1
consente di presumere il danno, dovendo il allegare e provare, anche in via Pt_1
prognostica e con criteri di probabilità prevalente, che l'attività omessa avrebbe avuto concreta utilità per la tutela dei suoi interessi.
In particolare, non risulta in alcun modo allegato, né tantomeno provato, quali sarebbero stati i motivi idonei a mutare, in sede di appello, la decisione già resa dal Tribunale in primo grado;
sicché, pur a fronte della dichiarata improcedibilità dell'appello da parte del Tribunale di
Napoli, appare altrettanto innegabile che, nel presente giudizio, il non abbia fornito Pt_2
alcun elemento concreto atto a far emergere i fatti specifici che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto comprovare il pagamento di € 14.000,00 all'avv. Ceppaluni.
In assenza di tale prova, la domanda principale deve essere rigettata per difetto del nesso causale. 8
4.- Il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
5.- Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c., con cui parte attrice ha chiesto la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti e offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/01/2023 da quale terzo Controparte_2
chiamato in causa, la stessa risulta infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. e per la conseguente condanna al risarcimento del danno ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, pur connotate da toni aspri o valutazioni negative, non eccedano le esigenze di difesa e siano finalizzate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni di controparte, mantenendo un collegamento – anche indiretto
– con la materia del contendere (Cass. civ., sez. II, 21/08/2015, n. 17325; Cass. civ., sez. III,
15/10/2019, n. 26318).
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato che, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il giudice può ordinare la cancellazione di frasi inappropriate o offensive solo quando esse siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna attinenza con la difesa, risolvendosi in attacchi gratuiti alla reputazione altrui;
laddove invece il linguaggio impiegato rispetti i criteri di pertinenza e continenza formale, la richiesta deve essere respinta (Trib.
Palermo, sez. III, 15/09/2023, n. 3996).
Nel caso di specie, l'espressione oggetto di contestazione – «l'omessa notifica nei confronti della del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione Controparte_4 dell'udienza di discussione fu molto probabilmente il frutto della precisa scelta dell'avv.
, concordata con il cliente, di abbandonare una controversia il cui esito era CP_1
gravemente pregiudicato, provocando una pronuncia di rigetto in rito, anziché nel merito» – pur contenendo una valutazione critica dell'operato professionale, appare funzionale alla tesi difensiva della convenuta.
Tale affermazione, infatti, è stata formulata per sostenere la ricostruzione dei fatti proposta in giudizio e per contestare la fondatezza delle pretese attoree, mantenendo un legame diretto con l'oggetto della controversia e senza assumere un carattere meramente gratuito o denigratorio.
Alla luce di tali considerazioni, non ricorrono i presupposti per la cancellazione ex art. 89
c.p.c., con conseguente rigetto della relativa istanza. 9
6.- Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nell'ammissione dell'inadempimento della convenuta, comunque esistente e che costituisce circostanza incontestata tra le parti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
-. Dichiara l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'avv. Controparte_1
nei confronti della chiamata in causa Controparte_2
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 18 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE