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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/07/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5098/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5098/2016 promossa da:
(IÀ ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del proprio l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Margherita Oliva, giusta procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante
Contro
(C.F. ) rapp.to e difeso, come da mandato a margine Controparte_3 C.F._1 dell'atto di citazione in opposizione di primo grado, dagli avvocati Aniello Oliva e Giuseppina
Ciancio, elett.te domiciliati in Roccapiemonte alla via S. Gargiulo, 5;
Parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione del 16/07/2015, proponeva Controparte_3 opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, I comma, avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 10080201500013021000 notificatogli dall' in data 23.06.2015 per un CP_4
pagina 1 di 7 suo presunto credito pari ad € 1.045,20 sul veicolo Mercedes tg. EN109XG all'uopo eccependo:
- mancata notifica degli atti di presupposti (cartelle di pagamento);
- nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
- intervenuta decadenza;
- mancata indicazione data di consegna del ruolo;
- Illegittimità delle maggiorazioni.
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese e condanna al risarcimento del danno morale ed esistenziale.
L' si costituiva in primo grado ed eccepiva: CP_4
- validità della notifica degli atti sottostanti il fermo amministrativo;
- carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezioni inerenti inesistenza del credito, sanzioni ed interessi.
Con la sentenza impugnata n. 735/2016 (RG 8504/15) resa il 02.02.2016, il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore accoglieva l'opposizione non avendo l'agente della riscossione depositato il contenuto delle cartelle esattoriali sottese al fermo amministrativo impugnato ed essendosi limitata a depositare solo le relate di notifica delle cartelle;
per l'effetto, condannava l' al CP_4 pagamento della metà delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, all'uopo proponendo i CP_4 seguenti motivi:
- la corretta notifica delle cartelle esattoriali sottostanti il fermo amministrativo;
- reiterava le eccezioni di primo grado.
Chiedeva accoglimento della domanda di appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito nel presente grado di giudizio eccependo: Controparte_3
pagina 2 di 7 - inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- reiterava le eccezioni di primo grado.
Chiedeva rigetto dell'appello con vittoria del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta telematica, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., ridotti a trenta giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
La domanda di primo grado va correttamente qualificata quale azione di accertamento negativo
(ex plurimis, Cass. Civ. n. 7756/2020).
Detta pronuncia, peraltro, conferma un orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. sent. n.
15354/15), di seguito riportato nell'enunciazione del principio giuridico: “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria”.
pagina 3 di 7 ha, preliminarmente, contestato l'inesistenza e/o illegittimità della modalità Controparte_3 di notifica (e, pertanto, in un certo senso della notifica stessa) delle cartelle esattoriali emessa dall' , come si dirà, ritualmente notificatagli. Controparte_1
Pertanto, va senz'altro riconosciuta sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio, essendo titolare Controparte_1 passiva della facoltà processuale di resistere in giudizio, nonché di procedere ad esecuzione sulla base delle cartelle emesse.
Ciò detto, va altresì disatteso, per le medesime ragioni nonché per quelle dappresso indicate, anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ancorché circoscritto alle censure relative alla maggiorazione Controparte_1 delle somme ex art. 27 L. n. 689/1981.
Con riferimento agli altri motivi di appello, lo stesso può essere esaminato nel merito e va rigettato nei termini che seguono.
Parte appellata impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali sottostanti e, pertanto, ad esso riferibili.
L' costituitosi in giudizio di primo grado ha poi, invece, documentato la corretta notifica CP_4 degli atti sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nella fattispecie avuto riguardo, però, alle sole (sul punto, si veda infra) cartelle esattoriali n. 10020130020992454000
e n. 10020140014425122000 in relazione alla quali produceva estratto di ruolo e relate di notifica sufficienti a fornire la prova dell'avvenuta notifica, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione: “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.”. (ex plurimis, Corte di
Cassazione, Sez. 5 - , Sent. n. 20769 del 21/07/2021), nonché “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, pagina 4 di 7 deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”. (ex plurimis,
Corte di cassazione, Sez. 5 - Sent. n. 33563 del 28/12/2018).
A tal fine, si rileva come le relate di notifica riportino la firma di qualificatasi Persona_1 madre del destinatario;
tale notifica, pertanto, risulta regolare.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art.
139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 11228 del
28/04/2021).
L'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (ex plurimis, Cass. civ, ord. n. 21003/17).
Nel caso di specie, infatti, non è stata formulata alcuna specifica e circostanziata contestazione, che, infatti, è stata espressamente circoscritta – in primo grado – alle modalità di notifica ed ai requisiti dell'atto. A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_5
pagina 5 di 7 La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
Tuttavia, l' , costituendosi in giudizio ha fornito prova della Controparte_1 notifica in ordine a solo due delle cartelle esattoriali sottostanti il preavviso di fermo, n.
10020130020992454000 e n. 10020140014425122000 non fornendo prova della notifica della cartella n.10020110052376150000, pertanto stante l'unitarietà dell'atto di preavviso di fermo dovrà confermarsi la nullità dello stesso statuita con sentenza di primo grado.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza tributaria di merito richiamata anche da giurisprudenza civile di merito: “considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza” (ex plurimis, Comm. Trib. Milano sent. n. 3958/35/2016; Tribunale di Frosinone, sentenza n. 111/2020).
Per quanto attiene, infine, alla legittimità delle maggiorazioni si segnala la giurisprudenza della
Corte di cassazione: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e
l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per
pagina 6 di 7 la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (ex plurimis, Corte di
Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021).
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Per tali motivi, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate secondo i parametri medi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato, computando, pertanto, tutte le fasi processuali ivi previste in relazione al grado processuale (appello).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello come proposto da contro Parte_1 CP_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Giudice di prime cure e qui
[...] gravata, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado nei confronti dell'appellato e che si liquidano in € 673,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore degli avvocati, GIUSEPPINA CIANCIO e ANIELLO OLIVA, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di parte appellante, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 28.07.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5098/2016 promossa da:
(IÀ ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del proprio l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Margherita Oliva, giusta procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante
Contro
(C.F. ) rapp.to e difeso, come da mandato a margine Controparte_3 C.F._1 dell'atto di citazione in opposizione di primo grado, dagli avvocati Aniello Oliva e Giuseppina
Ciancio, elett.te domiciliati in Roccapiemonte alla via S. Gargiulo, 5;
Parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione del 16/07/2015, proponeva Controparte_3 opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, I comma, avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 10080201500013021000 notificatogli dall' in data 23.06.2015 per un CP_4
pagina 1 di 7 suo presunto credito pari ad € 1.045,20 sul veicolo Mercedes tg. EN109XG all'uopo eccependo:
- mancata notifica degli atti di presupposti (cartelle di pagamento);
- nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
- intervenuta decadenza;
- mancata indicazione data di consegna del ruolo;
- Illegittimità delle maggiorazioni.
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese e condanna al risarcimento del danno morale ed esistenziale.
L' si costituiva in primo grado ed eccepiva: CP_4
- validità della notifica degli atti sottostanti il fermo amministrativo;
- carenza di legittimazione passiva in ordine all'eccezioni inerenti inesistenza del credito, sanzioni ed interessi.
Con la sentenza impugnata n. 735/2016 (RG 8504/15) resa il 02.02.2016, il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore accoglieva l'opposizione non avendo l'agente della riscossione depositato il contenuto delle cartelle esattoriali sottese al fermo amministrativo impugnato ed essendosi limitata a depositare solo le relate di notifica delle cartelle;
per l'effetto, condannava l' al CP_4 pagamento della metà delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, all'uopo proponendo i CP_4 seguenti motivi:
- la corretta notifica delle cartelle esattoriali sottostanti il fermo amministrativo;
- reiterava le eccezioni di primo grado.
Chiedeva accoglimento della domanda di appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito nel presente grado di giudizio eccependo: Controparte_3
pagina 2 di 7 - inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- reiterava le eccezioni di primo grado.
Chiedeva rigetto dell'appello con vittoria del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta telematica, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., ridotti a trenta giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
La domanda di primo grado va correttamente qualificata quale azione di accertamento negativo
(ex plurimis, Cass. Civ. n. 7756/2020).
Detta pronuncia, peraltro, conferma un orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. sent. n.
15354/15), di seguito riportato nell'enunciazione del principio giuridico: “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria”.
pagina 3 di 7 ha, preliminarmente, contestato l'inesistenza e/o illegittimità della modalità Controparte_3 di notifica (e, pertanto, in un certo senso della notifica stessa) delle cartelle esattoriali emessa dall' , come si dirà, ritualmente notificatagli. Controparte_1
Pertanto, va senz'altro riconosciuta sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio, essendo titolare Controparte_1 passiva della facoltà processuale di resistere in giudizio, nonché di procedere ad esecuzione sulla base delle cartelle emesse.
Ciò detto, va altresì disatteso, per le medesime ragioni nonché per quelle dappresso indicate, anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ancorché circoscritto alle censure relative alla maggiorazione Controparte_1 delle somme ex art. 27 L. n. 689/1981.
Con riferimento agli altri motivi di appello, lo stesso può essere esaminato nel merito e va rigettato nei termini che seguono.
Parte appellata impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali sottostanti e, pertanto, ad esso riferibili.
L' costituitosi in giudizio di primo grado ha poi, invece, documentato la corretta notifica CP_4 degli atti sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nella fattispecie avuto riguardo, però, alle sole (sul punto, si veda infra) cartelle esattoriali n. 10020130020992454000
e n. 10020140014425122000 in relazione alla quali produceva estratto di ruolo e relate di notifica sufficienti a fornire la prova dell'avvenuta notifica, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione: “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.”. (ex plurimis, Corte di
Cassazione, Sez. 5 - , Sent. n. 20769 del 21/07/2021), nonché “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, pagina 4 di 7 deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”. (ex plurimis,
Corte di cassazione, Sez. 5 - Sent. n. 33563 del 28/12/2018).
A tal fine, si rileva come le relate di notifica riportino la firma di qualificatasi Persona_1 madre del destinatario;
tale notifica, pertanto, risulta regolare.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art.
139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente
l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 11228 del
28/04/2021).
L'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (ex plurimis, Cass. civ, ord. n. 21003/17).
Nel caso di specie, infatti, non è stata formulata alcuna specifica e circostanziata contestazione, che, infatti, è stata espressamente circoscritta – in primo grado – alle modalità di notifica ed ai requisiti dell'atto. A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_5
pagina 5 di 7 La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
Tuttavia, l' , costituendosi in giudizio ha fornito prova della Controparte_1 notifica in ordine a solo due delle cartelle esattoriali sottostanti il preavviso di fermo, n.
10020130020992454000 e n. 10020140014425122000 non fornendo prova della notifica della cartella n.10020110052376150000, pertanto stante l'unitarietà dell'atto di preavviso di fermo dovrà confermarsi la nullità dello stesso statuita con sentenza di primo grado.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza tributaria di merito richiamata anche da giurisprudenza civile di merito: “considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza” (ex plurimis, Comm. Trib. Milano sent. n. 3958/35/2016; Tribunale di Frosinone, sentenza n. 111/2020).
Per quanto attiene, infine, alla legittimità delle maggiorazioni si segnala la giurisprudenza della
Corte di cassazione: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e
l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per
pagina 6 di 7 la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (ex plurimis, Corte di
Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021).
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Per tali motivi, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate secondo i parametri medi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato, computando, pertanto, tutte le fasi processuali ivi previste in relazione al grado processuale (appello).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello come proposto da contro Parte_1 CP_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Giudice di prime cure e qui
[...] gravata, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado nei confronti dell'appellato e che si liquidano in € 673,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore degli avvocati, GIUSEPPINA CIANCIO e ANIELLO OLIVA, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di parte appellante, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 28.07.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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