Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5127/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, , , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Nunziata ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio sito in Nola, via San Paolo Belsito n. 79;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari LO OR,
AU GI, ON AF, PO NN, RO AR, AL DA, US
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2022, i ricorrenti in epigrafe riferivano:
- che il sig. aveva ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare Persona_1 della indennità di accompagnamento con decorrenza dal novembre 2020, in virtù del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nola in data 04.02.2022,
- che, in data 31.08.2021, il sig. decedeva;
Pt_2
- che, pertanto, in data 22.03.2022, avevano chiesto all' competente con modulo AP23 il CP_1 pagamento dei ratei maturati dal novembre 2020 all'agosto 2021, e non riscossi;
- che, in data 29.03.2022, l' aveva loro comunicato la prossima liquidazione delle somme CP_1 dovute, tuttavia, non era seguito l'effettivo pagamento delle somme spettanti pari ad € 5.220,00 (€
522,00 al mese per n. 10 mensilità - novembre 2020 ad agosto 2021), oltre interessi e rivalutazione.
Tanto premesso, convenivano innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo: “che l'Ill.ma Autorità Giudicante, confermata la validità del provvedimento di CP_1 omologa reso all'esito del giudizio identificato con il numero di r.g. 5055/19 dello 04.02.2021, confermi il diritto per gli eredi del defunto sig. alla corresponsione dei ratei relativi Persona_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80 e l. 392/84, a decorrere dal novembre dell'anno 2020 sino all'agosto dell'anno 2021, e per l'effetto condanni l' al CP_1 pagamento della somma di euro 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al dì dell'effettivo soddisfo;
c)- condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1 pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 deducendo che “già in data 29/03/2022 l'istituto resistente provvedeva alla liquidazione del decreto di omologa rg. 5055/2019 (cfr. provvedimento te08 allegato), restando in attesa di ricevere il modello ap23 (ratei ad eredi) debitamente compilato, come da richiesta inoltrata a mezzo pec del
29/03/2022 (cfr. pec allegata). Tuttavia, il modello ap23 inviato dagli eredi risultava far riferimento ad altra prestazione (cfr. domanda di rate maturate e non riscosse del 29.03.2022 allegata, da cui emerge il riferimento alla pensione di vecchiaia-certificato 021-5102-36631152 e non a quella oggetto del presente ricorso). Per l'effetto, nel mese di settembre dell'anno 2022
l'istituto resistente inviava la missiva di respinta della errata richiesta di rate maturate e non riscosse avanzata dall'erede (cfr. raccomandata a/r consegnata in data 13/10/2022 come da estratto del sito di poste italiane, nonché ricevuta di avvenuta consegna della pec inviata al patronato presso cui l'istante aveva eletto domicilio). Tanto premesso, il ricorrente non può in questa sede procedere alle richieste indicate nel ricorso, non avendo provveduto ad inviare i documenti necessari e corretti ai fini della regolare esecuzione di quanto disposto nel decreto di omologa. L'assenza di interesse ad agire risulta anche dal fatto che, fino a prova contraria, il ricorrente, a fronte del provvedimento di respinta del 29/09/2022 ritualmente notificato, non ha presentato all'istituto alcun ricorso amministrativo, che rappresenta la condizione di procedibilità della azione giudiziaria”. Concludeva per la reiezione della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti ricorrenti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, deve ritenersi la domanda giudiziale procedibile.
Si rammenti che “Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria la procedibilità della domanda - che l'art. 443 c.p.c. collega al previo esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa della controversia stessa, ovvero al decorso dei termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o comunque al decorso del termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo - va verificata dal giudice non già al momento del deposito del ricorso, bensì alla prima udienza di discussione, come può dedursi dal comma 2 della norma cit. che demanda al giudice, proprio in sede di prima udienza di discussione, di sospendere il giudizio, ove rilevi
l'improcedibilità della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto procedibile la domanda dell'assicurato in un'ipotesi in cui il ricorso era stato depositato prima del decorso del termine di 180 giorni previsto dal cit. art. 443, ma la prima udienza di discussione cadeva dopo il decorso del termine suddetto)” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
22/04/1986, n. 2845).
Ebbene, tenuto conto che il provvedimento di reiezione dell'istanza amministrativa è stato comunicato in data 13.10.2022, è evidente che alla data di celebrazione della prima udienza
(07.02.2024) era abbondantemente spirato il termine di 90 giorni per la presentazione del ricorso al
Comitato Provinciale.
3. Nel merito, si osserva che, secondo la prospettazione dell' l'impedimento alla CP_1 liquidazione agli eredi dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal de cuius è costituito dall'errata indicazione della prestazione nella compilazione del modello AP23.
Tale ultima circostanza, vera oppure no, certamente non può essere ostativa, in questa sede, al riconoscimento agli odierni ricorrenti delle somme loro spettanti, nella spiegata qualità, non essendo in discussione la sussistenza del loro diritto alla percezione dei ratei maturati e non riscossi.
Pertanto, la domanda giudiziale deve essere accolta e l' va condannato al pagamento, pro CP_1 quota, dei ratei della prestazione (nei limiti del petitum) pari a complessivi € 5.200,00 (in luogo dei
€ 5.217,38 liquidati nel modello TE08).
4. Quanto al governo delle spese, si osserva che nella copia dell'istanza AP23 prodotta dall' , alla voce “dati pensione” si legge in effetti “PENSIONI DI VECCHIAIA E DI CP_1
ANZIANITA', LIQUIDATE A CARICO DELLA GESTIONE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Certificato 021-5102-36631152”, ma è, altresì, vero che nel riquadro dedicato alle note si legge “LIQUIDAZIONE DI PENSIONE - ELIMINATA A SOGG. DECEDUTO
PRESTAZIONE N. 07504934 CAT. INVCIV DECOR. 01/11/2020. COME DA LETTERA CP_1
ALLEGATA”.
Tale ultimo riferimento è certamente riferito alla comunicazione del modello TE08 con cui è stata liquidata la prestazione oggetto di causa.
Ebbene, tenuto conto dei riferimenti parzialmente errati contenuti nel modello AP23 e del complessivo comportamento extraprocessuale delle parti, che si connota per entrambe per superficialità - osservandosi, da un lato, la mancata indicazione da parte dell' dei motivi di CP_1 rigetto dell'istanza, sebbene nel provvedimento di reiezione ci fosse, tuttavia, un riferimento
(evidentemente non rilevato dalle parti) ad una prestazione estranea a quella richiesta;
dall'altro, la totale assenza di un previa interlocuzione con l' per definire in via amministrativa la CP_1 controversia – sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento, pro quota, dei ratei maturati e CP_1 non riscossi della prestazione n. 044-510207504934 Cat. INVCIV quantificati in complessivi
€ 5.200,00, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno