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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele
Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 629 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi
[...] C.F._2
Cianciarulo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villa d'Agri di
Marsicovetere, alla via E. Azimonti n. 36, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attori
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, via Verrastro Vincenzo n. 4, Potenza;
Convenuta-contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29/11/2024.
FATTO
1) Con atto di citazione notificato in data 01/03/2019, gli attori Parte_1
e , citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
Potenza, la chiedendo di: “A - ACCERTARE E DICHIARARE Controparte_1
la responsabile del sinistro in parola e, per l'effetto, B - Controparte_1
CONDANNARE la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, alla persona, biologici e morali patiti, rispettivamente, dagli attori nell'accorso in parola ed, in particolare: a) in favore di al risarcimento dei danni Parte_1
riportati dalla propria autovettura LANCIA MUSA tg. CV821LS come quantificati con preventivo per Autocarrozzeria Restaino da Paterno nella somma ivi indicata pari a €.5.561,22 oltre a €.200,00 spesa sostenuta per il recupero del veicolo sinistrato come da documenti in atti ovvero nella diversa somma anche minore che sarà corrisposta a seguito delle riparazioni o, comunque, accertata in corso di causa (doc.6); b) in favore di al risarcimento del danno alla Parte_2
persona, biologico e morale, patito nel sinistro per cui e causa, mediante il pagamento della complessiva somma di €.5.575,16 di cui €.2.705,56 per danno biologico determinate secondo le c.d. tabelle delle micropermanenti pubblicate con
D.M. 17/07/2017 tenuto conto dell'età di 23 anni del medesimo e dei residuati postumi invalidanti permanenti valutati nella misura del 3- 4 % dallo specialista ortopedico dott. (doc.12); + €.1.031,36 per giorni 22 di I.T.T., Persona_1 considerata la somma di €.46.88 per ogni giorno di inabilita assoluta e + €.703,2 per giorni 30 di I.T.P. Al 50% nonché + €.1.110,00 per danno morale calcolato in
1/4 del danno biologico permanente e dell'inabilita temporanea come sopra determinati ed €.25,00 per spese mediche documentate (doc.19) in atti, ovvero nella diversa somma anche maggiore od, eventualmente, minore che sarà accertata in corso di causa e previa CTU medica che sin da ora si richiede;
c) ovvero e, per entrambi gli attori, al pagamento in loro favore delle somme che saranno comunque ritenute giuste ed eque dall'Ill.mo Giudicante, in ogni caso maggiorate dall'ulteriore danno da svalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
C - CONDANNARE - la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese e dei compensi di lite da distrarsi a favore dello scrivente difensore che ne dichiara
l'anticipazione”.
A sostegno deduceva che il giorno 29/04/2018, alle ore 2,55 circa, sulla SS 598
Tito-Brienza, in agro del Comune di Satriano di Lucania (PZ), al Km 10+200,
, conducente dell'autovettura AN US tg. CV821LS di Parte_2
proprietà del proprio genitore con a bordo, quali terzi Parte_1
trasportati, , e , mentre Persona_2 Persona_3 Persona_4
percorreva la detta strada, in direzione Brienza, investiva un branco di cinghiali di cui due adulti e gli altri cuccioli. Evidenziava che i cinghiali, attraversarono la sede stradale all'improvviso, dal lato destro verso sinistra e nell'urto, un cinghiale adulto e tre cuccioli restavano uccisi sulla sede stradale. Inoltre, che la strada era a doppio senso di circolazione, che era priva di illuminazione e di reti di protezione poste ai margini della strada. Sul luogo dell'incidente intervenivano i carabinieri della
Stazione di Vietri di Potenza che procedevano ai rilievi fotografici dell'incidente.
Nell'urto con gli ungulati la macchina riportava danni e risultava non marciante e riportava una cervicalgia con contrattura muscolare. Parte_2
Gli attori, ritenendo responsabile per danni subiti a seguito Controparte_2 dell'incidente con gli ungulati, la convenivano in giudizio per ottenerne la condanna al risarcimento.
2) La , in persona del Presidente pro tempore, benché Controparte_1 regolarmente citata non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 11/10/2019 ne veniva dichiarata la contumacia.
3) La causa istruita per via documentale ed orale, precisate le conclusioni, viene ora in decisione decorsi i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
DIRITTO
4) Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132
c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n.
69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass.,
16.1.2015 n. 642 e cassa 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni
– di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
4.1) Sempre in via preliminare, occorre specificare che come noto, la qualificazione giuridica delle domande ed eccezioni è operazione rimessa al giudice, secondo il principio “iura novit curia”. È onere delle parti, infatti, quello di allegare i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni e specificare le conseguenze e la tutela che da tali fatti si invocano, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa.
Spetta al giudice, infatti, ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ben potrà porre a fondamento della propria decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (Cfr., per tutte,
Cass. civ. Sez. lavoro, 24/07/2012, n. 12943, Cass. civ. Sez. 2, 13/12/2013, n.
27940).
Inoltre, è bene precisare che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cassazione civile sez. lav., 18/06/2020, n. 11899).
Quindi, tra i poteri-doveri del giudice di merito v'è quello di riqualificare i fatti posti alla base della domanda e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti
(Cass. Civ., sez. I, 19/03/2020, ordinanza n. 7467).
5) A tale riguardo, occorre operare una premessa ed un inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto. Con riferimento all'invocata responsabilità della
[...]
nella causazione del sinistro e dei danni in capo all'attore, occorre qui CP_1 richiamare l'orientamento da ultimo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n. 8385).
In particolare, la terza sezione della Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze, ha preso posizione in merito ai discordanti orientamenti susseguitisi nel tempo in tema di danni causati dagli animali selvatici, operando una ricostruzione storica degli orientamenti susseguitisi nel tempo, sino poi ad approdare a conclusioni in parte innovative.
In punto di disciplina normativa si rileva che con la L. 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle
Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost.
Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; “svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali” (art. 9); “attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); “provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che
“esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26).
Dall'altro alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990,
n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Con il D.lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all'art. 19, superando la
L. n. 142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della “caccia e pesca nelle acque interne”.
5.1) La Corte ha superato le oscillazioni interpretativi che si sono avuti nell'ultimo decennio rinnovando la propria posizione chiarendo che l'ordinamento ha stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
L'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c.), finirebbe, difatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
La proprietà pubblica delle specie protette in uno alla funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuito alle Regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, determinano una situazione che di fatto è equiparabile a quella dell'utilizzazione degli animali richiesta dall'art. 2052 c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.
5.2) Ebbene, la Corte di Cassazione individua il soggetto proprietario e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
Così individuato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052
c.c., per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e chiarito che il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la quale ente competente a gestire la fauna selvatica in CP_1 funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ne consegue che, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Sull'attore graverà quindi l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava invece sulla CP_1 essa dovrà consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”. La per liberarsi dalla responsabilità del CP_1 danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico dovrà, cioè, dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
5.3) Nel merito, alla luce della suddetta impostazione giurisprudenziale, risulta che nel caso di specie la domanda vada vagliata non ai sensi dell'art. 2043 c.c., come ritenuto dall'attore ma, invece, ai sensi dell'art. 2052 c.c., per quanto innanzi evidenziato.
6) Precisato ciò la domanda dell'attore merita accoglimento, nei limiti che di seguito si espongono.
Difatti, l'istruttoria svolta e l'escussione dei testimoni hanno confermato, la dinamica del sinistro, ossia l'impatto tra l'autovettura con i cinghiali, di cui uno di taglia media, con conseguente produzione di danni al veicolo.
Sul punto, non soltanto risulta prodotto in giudizio nel fascicolo di parte attrice gli accertamenti compiuti sul luogo del sinistro dai Carabinieri intervenuti successivamente, ma all'udienza del 03/02/2023 il , Controparte_3
intervenuto sul luogo del sinistro, ha confermato di essersi recato la mattina del
29/04/2018 verso le ore 2,55 sulla SS Tito-Brienza “ed abbiamo rinvenuto dapprima un cinghiale adulto e n. 3 cinghiali piccoli sulla corsia di marcia direzione Brienza e successivamente alla distanza di 100 m. circa abbiamo rinvenuto una AN US ferma sul lato dx della carreggiata con le quattro frecce accese … sul posto identificammo gli occupanti della AN US Parte_2
il conducente e tre trasportati identificati in ,
[...] Persona_2
e … la AN US presentava danni alla Persona_4 Persona_3
carrozzeria sulla parte anteriore sx, mi venne riferito che l'autovettura non era marciante …”. Lo stesso ha ricordato inoltre che “il luogo dell'incidente si presentava rettilineo, aveva una carreggiata a doppio senso di marcia … segnaletica verticale ed orizzontale, manto stradale asciutto, tratto di strada completamente buio privo di illuminazione …”.
Il teste , escusso all'udienza del 08/07/2022, ha confermato Persona_2
l'impatto con i cinghiali di cui un adulto e due o tre piccoli, che la macchina non era marciante che la strada era un tratto rettilineo e che “i cinghiali sono comparsi all'improvviso sulla sede stradale dalla parte sinistra e attraversato la strada verso destra e non c'erano protezioni laterali …”.
Alla medesima udienza è stato escusso che confermava di aver Testimone_1 provveduto al ritiro dell'auto dopo l'incidente e di aver effettuato un preventivo per la riparazione dell'auto che riconosceva in quello mostrato, “l'autovettura aveva riportato danni alla carrozzeria e ad alcune parti meccaniche, non era marciante, non abbiamo provveduto alla riparazione e dopo circa un anno il proprietario ha ritirato l'autovettura con un altro carroattrezzi, non so se l'autovettura è stata riparata da altri oppure demolita …”.
All'udienza del 07/07/2023 veniva escusso il teste , il quale Persona_4
dopo aver confermato che viaggiava a bordo della AN US condotta da
, seduto sul sedile anteriore “ho visto un branco di cinghiali … Parte_2 posso riferire che i cinghiali erano sulla sede stradale e considerato che non c'era illuminazione li abbiamo investiti … ricordo che eravamo in curva quando abbiamo investito i cinghiali, la strada era priva di illuminazione e di segnaletica che indicasse il pericolo di attraversamento di animali selvatici …”.
Alla medesima udienza è stato escusso anche il teste il quale Persona_3 confermava l'incidente con i cinghiali che sbucavano “non ricordo se da destra o da sinistra … quando siamo scesi dalla macchina abbiamo visto un cinghiale adulto e 3 cinghiali piccoli che erano morti sulla sede stradale a seguito dell'incidente … ricordo che stavamo uscendo dalla curva che stavamo effettuando, quando all'improvviso sono sbucati i cinghiali che abbiamo investito … nel punto in cui è successo l'incidente, sulla nostra destra vi era la presenza di un muro basso, senza recinzione né guard-rail ed il tratto era privo di illuminazione …”.
7) Alla luce dell'istruttoria compiuta, si può ritenere provato - se non la esatta dinamica dell'incidente, stante le contraddizioni in cui sono incorsi i testi escussi –
l'impatto tra i cinghiali e l'autovettura condotta da e sulla base Parte_2 del criterio civilistico del più probabile che non, risulta sussistere anche il nesso causale tra il sinistro e i danni prodotti all'autovettura.
Al tempo stesso, stante la contumacia della convenuta alcuna Controparte_1
prova del caso fortuito è stata fornita, la quale, quindi, si deve ritenere responsabile dei danni prodottisi al veicolo ed alla persona, nei limiti che di seguito sono riportati.
Detto ciò, va presa in considerazione la condotta di guida del conducente, poiché, anche se l'impatto tra i cinghiali e l'autovettura può ritenersi verificato, la dinamica per come descritta presenta invece, alcune contraddizioni. Infatti, l'attore con l'atto di citazione afferma che i cinghiali sono sbucati dalla sua destra e tanto non gli avrebbe lasciato alcuno spazio di manovra ma, tanto però, non viene confermato dal teste che ha, invece, riferito che “ … La strada è a doppio Persona_2 senso di circolazione è un tratto in cui la strada è rettilinea … i cinghiali sono comparsi all'improvviso sulla sede stradale dalla parte sinistra e attraversato la strada verso destra e non c'erano protezioni laterali …”; mentre il teste Persona_4
ha riferito che “ho visto un branco di cinghiali … erano sulla sede
[...] stradale e considerato che non c'era illuminazione li abbiamo investiti … ricordo che eravamo in curva quando abbiamo investito i cinghiali …”.
Il teste non ricordava se i cinghiali fossero sbucati da destra o da sinistra, Per_3 ma ricordava che “stavamo uscendo dalla curva che stavamo effettuando, quando all'improvviso sono sbucati i cinghiali che abbiamo investito”.
Quindi, non vi è una ricostruzione univoca della dinamica tale che faccia ritenere la condotta di guida del conducente scevra da censure, poiché se i cinghiali fossero sbucati da sinistra su una strada a doppio senso di marcia, rettilineo, come è stato riportato dai Carabinieri di Vietri di Potenza nella relazione allegata in atti, o, ed a maggior ragione, i cinghiali fossero già presenti sulla carreggiata, come pure riferito da un teste, la condotta del conducente può avere una sua valenza nella causazione dell'incidente.
Inoltre, da quanto si legge dal verbale dei carabinieri prodotto in atti, la strada statale 598 è “una carreggiata a doppio senso di marcia, con linea di mezzeria continua, con segnaletica verticale ed o rizzontale, priva di illuminazione;
il tratto di strada dove avveniva il sinistro risultava essere rettilineo;
sul manto stradale, praticamente asciutto, non vi erano segni di frenata …”. 8) A tal uopo, è opportuno chiarire che l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alle ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c. c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verific ato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvat ici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Così, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
Orbene, sul punto nessuna prova è stata offerta circa la causa esclusiva della condotta dell'animale selvatico e nessuna prova che il conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova necessaria specialmente in aree ove anche se non segnalata, la presenza degli ungulati risulta essere nota ed alla ribalta delle cronache.
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, nel caso di specie sono emersi elementi istruttori che non consentano di superare l'applicazione del criterio sussidiario di cui all'art. 2054 c.c. e affermare l'esclusiva responsabilità della nella determinazione del Controparte_1
sinistro de quo agitur, ma va riconosciuto il concorso di colpa del conducente della AN US Sig.- . Parte_2 9) Tanto puntualizzato, la domanda dell'attore risulta parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Nel caso di specie, quanto alla prova del richiesto danno materiale, l'attore ha allegato sia il materiale fotografico, espressamente riconosciuto dai testimoni come rappresentativo dello stato del veicolo subito dopo il sinistro, sia un preventivo di riparazione steso dall'autocarrozzeria Restaino.
Orbene, il preventivo di spesa indica, quale somma necessaria alla riparazione delle componenti danneggiate del veicolo, € 4.550,00 oltre IVA.
A tale preventivo questo giudice ritiene di potere ascrivere valenza probatoria in ordine al quantum debeatur sulla scorta delle considerazioni che seguono e nei limiti appresso indicati.
Ebbene, il preventivo allegato dalla difesa dell'attore (Doc. n. 6), sebbene sia stato formato in assenza di contraddittorio, risulta confermato dal suo autore (vedasi dichiarazioni di , resa all'udienza del 03/02/2023). Testimone_1
Se così è, può certamente riconoscersi, a titolo di ristoro del danno materiale al veicolo, la somma di € 4.550,00 oltre IVA, dalla quale va esclusa la somma relativa alla manodopera ed ai materiali di consumo, considerato che non è stata data prova della sua riparazione.
La conclusione che precede nasce argomentando dalla giurisprudenza in materia di valenza probatoria di preventivo di spesa, la quale, come noto, viene esclusa allorquando il predetto preventivo risulta redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, (si veda in tal senso, Cass. sez. III, 15 maggio 2013, n.
11765). In particolare, si è osservato che l'importo di un preventivo, al quale non abbia fatto seguito la fattura, quando esso sia privo di data, riferito al tipo di veicolo senza tuttavia indicazione della targa, oggetto di conferma testimoniale imprecisa circa la fornitura dei pezzi di ricambio e l'effettiva sostituzione di quelle avariati, cosicché la liquidazione del danno deve eseguirsi con il ricorso all'equità prevista dall'art. 1226 c.c.(si veda condivisibilmente Corte d'Appello di Milano, 4 luglio
2005).
Nel caso di specie, però, il preventivo di spesa risulta confermato dal suo autore e non contestato da parte convenuta, non costituita in giudizio.
Quindi, la somma riconoscibile a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro è pari a € 3.652,30, comprensiva d'IVA, pari al valore del danno materiale (pezzi di ricambio) al veicolo e a quanto pagato dall'attore per la rimozione dello stesso dal luogo in cui si è verificato l'incidente. Non sono riconosciute le somme relative alla manodopera, smaltimento rifiuti e materiale di consumo in quanto l'attore non ha dato prova della riparazione dell'autovettura che ha dichiarato di non aver eseguito. Testimone_1
10) L'attore chiedeva anche il ristoro del danno biologico e morale, in particolare,
a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno biologico e danno morale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.
10.1) In ordine al danno biologico, merita rilevare che quest'ultimo consiste nella lesione all'integrità psicofisica dell'uomo e, cioè, in una menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si ricollega al complesso delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui egli vive e si estende quindi a tutti gli effetti negativi sul bene primario della salute, quale diritto inviolabile alla esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale (cfr., Cass. civ. sentenze nn. 5635/97; 477/96; 357/93).
La unitaria nozione di danno biologico si distingue, tra invalidità permanente, ovvero la perenne soppressione di una funzione vitale non suscettibile di regressione per decorso naturale o per effetto di cure e terapie, e inabilità temporanea (assoluta o parziale) quando la perdita della funzione vitale è destinata a cessare col decorso del tempo (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 settembre 1995, n. 9725, Cassazione civile, sez. III, 10 marzo 1992, n. 2840).
Ciò premesso, nella specie, i danni allegati possono essere verificati sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare della CTU del Dott. Persona_5
che risulta adeguatamente motivata e condivisibile per modalità di indagine
[...]
e criteri medico-legali applicati. Dalle conclusioni del CTU si evince un “danno biologico temporaneo totale (ossia la totale incapacità temporanea incidente sulle ordinarie occupazioni del leso) ed ebbe dunque una durata, come riferito, di 6 (sei) giorni … un ulteriore periodo di tempo corrisponde al danno biologico temporaneo parziale … ebbe dunque, una durata complessiva di 46 (quarantasei) giorni, progressivamente decrescenti e mediamente valutabili al 50% per i primi 23 giorni e al 25% per i rimanenti 23 giorni”. Inoltre, il CTU accertava “… un lieve deficit funzionale su base antalgica nei suoi movimenti. Si configura, pertanto, un quadro di stabile ancorché lieve compromissione anatomo-funzionale che può valutarsi, avuto riguardo dei parametri di riferimento forniti dalle indicazioni della vigente tabella di legge, nella misura di 2% (due per cento) di esclusivo danno biologico permanente”.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito da Parte_2
può essere determinato, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano, nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
Invalidità temporanea totale € 331,44;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 635,26;
Invalidità temporanea parziale al 25% € 317,63;
Invalidità permanente pari al 2% € 1.948,60;
Spese mediche € 25,00;
e così complessivamente la somma di € 3.257,93.
11) Le somme come sopra determinate sia per danno patrimoniale che biologico, in virtù del concorso di colpa nella causazione del sinistro applicabile alla fattispecie per quanto sopra riportato, vanno ridotte del 50%, pertanto, la somma che può essere riconosciuta è pari complessivamente ad € 3.455,11 di cui € 1.826,15 quale danno patrimoniale in favore di ed € 1.628,96 quale danno Parte_1
non patrimoniale in favore di . Parte_2
12) Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, essendo le somme calcolate all'attualità, l'attore ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi, con decorrenza dalla data del fatto.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
non avendo fornito alcun elemento di prova in ordine ai Pt_2
possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (aprile 2018), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente a quello legale del periodo di riferimento (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
13) Le spese di lite compensate del 50%, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Le spese relative alla CTU sono a carico delle parti in solido tra loro, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui: “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (cfr. Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 629/2019, promosso da Parte_2
e (attori) contro , in persona del
[...] Parte_1 Controparte_1
Presidente pro tempore (convenuta-contumace), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In accoglimento parziale della domanda formulata dagli attori Parte_1
e , accertata la responsabilità, nei termini di cui in parte motiva, Parte_2
condanna la , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento:
- della somma di € 1.826,15, in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
del danno patrimoniale;
- della somma di € 1.628,96, in favore di , a titolo di risarcimento Parte_2
del danno non patrimoniale;
oltre interessi legali calcolati sulle dette somme, devalutate all'epoca del fatto
(aprile 2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) Condanna la , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento che al netto della compensazione, di cui al punto 13, si quantificano in complessivi € 2.538,00, oltre accessori e spese per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
c) Pone definitivamente a carico delle parti, le spese relative alla CTU.
Così deciso in Potenza, 02/03/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante