Art. 2142. Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 , da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione ((nonche' secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.))
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/05/2018, n. 195Provvedimento: […] Inoltre, ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 - “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia” - modificativo dell'art. 2142 del Codice dell'Ordinamento Militare, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, transitato nell'impiego civile, occorre applicare il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione; tale ultima norma sarebbe in contrasto con la decisione delle SS.RR. […]Leggi di più...
- transito nei ruoli civili·
- art. 133 d.P.R. 1092/1973·
- art. 132 d.P.R. 1092/1973·
- art. 14 legge 266/1999·
- pensione privilegiata militare·
- inidoneità al S.M.I.·
- art. 930 Codice dell'Ordinamento Militare·
- divieto di cumulo·
- art. 31 C.G.C.·
- parità di trattamento·
- diversità dei rapporti di servizio·
- art. 139 d.P.R. 1092/1973·
- compensazione spese legali