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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 508 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. RENDE GIOVANNI, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti DI CATO STEFANIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1704/2022, pubblicata in data 23/11/2022; accertamento negativo indebito pensionistico.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 9.10.2018 davanti al Giudice del Lavoro di Castrovillari, ha reagito alla richiesta dell' del 22 marzo 2018, ricevuta il successivo Parte_1 CP_1
13 aprile, di restituzione dell'importo di € 36.469,13 che le era stato erogato dal 2014, a titolo di pensione ai superstiti, in misura superiore a quella spettante perché nella relativa domanda ella aveva dichiarato solo i redditi di casa di abitazione (€ 786) e terreni e fabbricati (€ 27) e non anche il reddito da lavoro dipendente accertato dal Fisco e pari (per l'anno 2014) a € 42. 944.
1 2. Nella resistenza dell' , il Tribunale, dopo avere richiamato i principi fissati dalla Suprema CP_1
Corte con le sentenze n.18046/ 2010 e n.1228/ 2011, ha rigettato la domanda ritenendo che Nel caso di specie, si verte in una chiara ipotesi di omissione da parte del soggetto interessato, per cui la prestazione è certamente ripetibile. >>
2.Con l'appello la sostiene, invece, l'irripetibilità dell'indebito contestatole perché, Parte_1 essendo ella dipendente pubblica, il suo reddito era conoscibile dall' che avrebbe, pertanto, CP_1 potuto e dovuto sin dal 2014 fare tutte le verifiche necessarie per determinare correttamente l'importo della pensione ai superstiti.
Deduce, inoltre, che l' era stato sempre al corrente dei suoi redditi come dimostra il fatto CP_1 che:
<<- nel mese di settembre del 2014 - ovvero a distanza di pochi mesi dalla liquidazione della pensione di reversibilità – è stata collocata in pensione e l' Controparte_2
ha provveduto a cumulare la pensione di vecchiaia con quella di reversibilità in un unico
[...] importo, erogato mensilmente, determinando erroneamente l'importo della pensione superstiti.
Nell'anno 2015, peraltro, all'esito dell'attività di verifica eseguita annualmente, l'
[...]
, come si evince dalla documentazione allegata al giudizio di prime Controparte_2 cure, ha addirittura inviato alla ricorrente una comunicazione, avente ad oggetto il ricalcolo delle ritenute fiscali per l'anno 2015, tenendo conto – citiamo testualmente – “dei suoi trattamenti pensionistici e delle detrazioni da lei richieste”. Viene precisato nella missiva de qua: “il nuovo importo mensile delle ritenute fiscali pari ad € 450,61 sarà operato a partire dal mese di giugno
2015”. Risulta di palese evidenza che l' nonostante fosse pienamente consapevole del fatto CP_1 che l'odierna appellante percepisse la pensione di vecchiaia, incorreva in errore nella determinazione dell'importo della pensione.>>.
3. L'appellato, ritualmente costituito, si oppone al gravame, ribadendo che l'indebito è recuperabile poiché frutto dell'incompleta ed omessa denuncia da parte della pensionata del reddito posseduto da lavoro pubblico ed evidenziando che in ogni caso < le pretese di indebito per le annualità 2016,
2017 e 2018 sono corrette e tempestive, rispetto all'anno in cui sono divenuti visibili i redditi.>.
4. All'udienza del 12.6.2025, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
2 5.L'appello va accolto per quanto di ragione.
5.1-Premesso che i redditi della quale dipendente pubblica e titolare di beni immobili, Parte_1 erano certamente conoscibili da parte dell' con le dichiarazioni fiscali, la cui compilazione per CP_1 gli anni di interesse non è in contestazione;
tanto premesso, è pacifico in giurisprudenza che:
- la questione attinente alle modifiche reddituali» di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene «all'ambito degli errori
e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della «non ripetibilità» di cui CP_1 all'art. 13, comma 1, «soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2» ( Cass. nr. 3802 del 2019);
-In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei CP_1 redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.>.
(Cass.29689/24)
5.2-Dall'applicazione dei suddetti principi discende che :
- le somme versate in eccesso negli anni 2017 e 2018 sono ripetibili perché la procedura di recupero iniziata con la missiva del 13.4.2018 è palesemente tempestiva;
-parimenti è a dirsi per le somme versate in eccesso nell'anno 2016, giacchè il momento della conoscenza della complessiva situazione reddituale dell'appellante, costituita non solo dalla pensione di vecchiaia ma da cespiti immobiliari, non può collocarsi anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi al 31 maggio 2017, data rispetto alla quale la richiesta di recupero del 13.4.2018 è pure tempestiva;
-per le somme erogate in eccesso nel 2014 e nel 2015, l' è, invece, incorso nella decadenza di CP_1 cui all'art. 13 comma 2 cit. giacchè era in condizione di avere la conoscibilità dei redditi maturati dalla in quegli anni e di procedere alle necessarie verifiche, rispettivamente, nel 2015 e Parte_1 nel 2016 ( con la presentazione delle dichiarazioni fiscali) e dunque avrebbe dovuto procedere al recupero, rispettivamente, nel 2016 e nel 2017.
6. Conclusivamente, la domanda della merita accoglimento per gli indebiti relativi agli Parte_1 anni 2014, 2015, in tal senso parzialmente riformandosi l'impugnata sentenza.
3 7. La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 22/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1704/2022 , pubblicata in data 23/11/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza dell'obbligo dell'appellante di restituire all' le somme CP_1 indebitamente percepite negli anni 2014 e 2015;
conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
Catanzaro, 12/06/2025
la Presidente est.
Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 508 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. RENDE GIOVANNI, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti DI CATO STEFANIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1704/2022, pubblicata in data 23/11/2022; accertamento negativo indebito pensionistico.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 9.10.2018 davanti al Giudice del Lavoro di Castrovillari, ha reagito alla richiesta dell' del 22 marzo 2018, ricevuta il successivo Parte_1 CP_1
13 aprile, di restituzione dell'importo di € 36.469,13 che le era stato erogato dal 2014, a titolo di pensione ai superstiti, in misura superiore a quella spettante perché nella relativa domanda ella aveva dichiarato solo i redditi di casa di abitazione (€ 786) e terreni e fabbricati (€ 27) e non anche il reddito da lavoro dipendente accertato dal Fisco e pari (per l'anno 2014) a € 42. 944.
1 2. Nella resistenza dell' , il Tribunale, dopo avere richiamato i principi fissati dalla Suprema CP_1
Corte con le sentenze n.18046/ 2010 e n.1228/ 2011, ha rigettato la domanda ritenendo che Nel caso di specie, si verte in una chiara ipotesi di omissione da parte del soggetto interessato, per cui la prestazione è certamente ripetibile. >>
2.Con l'appello la sostiene, invece, l'irripetibilità dell'indebito contestatole perché, Parte_1 essendo ella dipendente pubblica, il suo reddito era conoscibile dall' che avrebbe, pertanto, CP_1 potuto e dovuto sin dal 2014 fare tutte le verifiche necessarie per determinare correttamente l'importo della pensione ai superstiti.
Deduce, inoltre, che l' era stato sempre al corrente dei suoi redditi come dimostra il fatto CP_1 che:
<<- nel mese di settembre del 2014 - ovvero a distanza di pochi mesi dalla liquidazione della pensione di reversibilità – è stata collocata in pensione e l' Controparte_2
ha provveduto a cumulare la pensione di vecchiaia con quella di reversibilità in un unico
[...] importo, erogato mensilmente, determinando erroneamente l'importo della pensione superstiti.
Nell'anno 2015, peraltro, all'esito dell'attività di verifica eseguita annualmente, l'
[...]
, come si evince dalla documentazione allegata al giudizio di prime Controparte_2 cure, ha addirittura inviato alla ricorrente una comunicazione, avente ad oggetto il ricalcolo delle ritenute fiscali per l'anno 2015, tenendo conto – citiamo testualmente – “dei suoi trattamenti pensionistici e delle detrazioni da lei richieste”. Viene precisato nella missiva de qua: “il nuovo importo mensile delle ritenute fiscali pari ad € 450,61 sarà operato a partire dal mese di giugno
2015”. Risulta di palese evidenza che l' nonostante fosse pienamente consapevole del fatto CP_1 che l'odierna appellante percepisse la pensione di vecchiaia, incorreva in errore nella determinazione dell'importo della pensione.>>.
3. L'appellato, ritualmente costituito, si oppone al gravame, ribadendo che l'indebito è recuperabile poiché frutto dell'incompleta ed omessa denuncia da parte della pensionata del reddito posseduto da lavoro pubblico ed evidenziando che in ogni caso < le pretese di indebito per le annualità 2016,
2017 e 2018 sono corrette e tempestive, rispetto all'anno in cui sono divenuti visibili i redditi.>.
4. All'udienza del 12.6.2025, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
2 5.L'appello va accolto per quanto di ragione.
5.1-Premesso che i redditi della quale dipendente pubblica e titolare di beni immobili, Parte_1 erano certamente conoscibili da parte dell' con le dichiarazioni fiscali, la cui compilazione per CP_1 gli anni di interesse non è in contestazione;
tanto premesso, è pacifico in giurisprudenza che:
- la questione attinente alle modifiche reddituali» di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene «all'ambito degli errori
e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della «non ripetibilità» di cui CP_1 all'art. 13, comma 1, «soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2» ( Cass. nr. 3802 del 2019);
-In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei CP_1 redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.>.
(Cass.29689/24)
5.2-Dall'applicazione dei suddetti principi discende che :
- le somme versate in eccesso negli anni 2017 e 2018 sono ripetibili perché la procedura di recupero iniziata con la missiva del 13.4.2018 è palesemente tempestiva;
-parimenti è a dirsi per le somme versate in eccesso nell'anno 2016, giacchè il momento della conoscenza della complessiva situazione reddituale dell'appellante, costituita non solo dalla pensione di vecchiaia ma da cespiti immobiliari, non può collocarsi anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi al 31 maggio 2017, data rispetto alla quale la richiesta di recupero del 13.4.2018 è pure tempestiva;
-per le somme erogate in eccesso nel 2014 e nel 2015, l' è, invece, incorso nella decadenza di CP_1 cui all'art. 13 comma 2 cit. giacchè era in condizione di avere la conoscibilità dei redditi maturati dalla in quegli anni e di procedere alle necessarie verifiche, rispettivamente, nel 2015 e Parte_1 nel 2016 ( con la presentazione delle dichiarazioni fiscali) e dunque avrebbe dovuto procedere al recupero, rispettivamente, nel 2016 e nel 2017.
6. Conclusivamente, la domanda della merita accoglimento per gli indebiti relativi agli Parte_1 anni 2014, 2015, in tal senso parzialmente riformandosi l'impugnata sentenza.
3 7. La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 22/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1704/2022 , pubblicata in data 23/11/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza dell'obbligo dell'appellante di restituire all' le somme CP_1 indebitamente percepite negli anni 2014 e 2015;
conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
Catanzaro, 12/06/2025
la Presidente est.
Gabriella Portale
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