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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10927 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28 ottobre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°27408/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giovanni Rotelli giusta procura speciale Parte_1 allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”.
CONCLUSIONI: come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/7/2025 è rivolta a questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo:
-di essere docente di sostegno psicofisico e di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2022/2023 in forza di contratto a tempo determinato con incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche;
-di prestare servizio nell'anno scolastico 2024/2025, essendo stata nelle more stabilizzata e divenuta insegnante di ruolo, insegnando sempre in forza di incarico di supplenza annuale presso l'Istituto G.
NI di via Rivisondoli in Roma;
-di non aver percepito durante l'anno scolastico 2022/2023 il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121,
1 L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale CP_1 docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione: a) del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta
Fondamentale; b) del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo;
c) della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate;
d) degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo “ condannarsi il convenuto all'attivazione di una carta elettronica e/(o CP_1 al pagamento e/o al risarcimento della somma di € 500,00 per ogni anno di servizio prestato e , quindi, all'importo di € 2000,00, oltre interessi e rivalutazione”.
Non si è costituito il , sebbene ritualmente evocato in giudizio Controparte_1 con atto notificato a mezzo pec presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che la ricorrente può ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico al momento della proposizione della domanda, atteso che è divenuta insegnante di ruolo e presta servizio nell'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto scolastico di G. NI in Roma (
v. doc sub n. 4), con conseguente competenza per territorio del giudice adito.
Sussiste, quindi, il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016, così come interpretato dalla Suprema Corte ( v. Cass. 27/10/2023, n.29961) secondo cui “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo deve connettersi non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
3.La domanda è fondata.
3.1. L'art. 1, commi 121 e ss , della legge n. 107 del 2015, così dispone:
2 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro Controparte_3 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del 28/11/2016), adottati ai sensi del comma
122, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
3 1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM
28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate
(art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
3.2.La normativa richiamata impone quindi al un preciso obbligo, cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Le disposizioni citate individuano però come destinatari della carta i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Anche la nota del
[...]
n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha Controparte_1 ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
L'art. 15 del D.L. 3 giugno 2023, n. 69- recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha riconosciuto per l'anno
2023 il diritto alla carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, legge 30 dicembre 2024, n. 205 all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 10, l'estensione del beneficio ai docenti con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile è stata resa stabile, ma il valore della carta non è più fisso e predeterminato nell'importo di euro 500 costituendo il tetto massimo, in quanto «Con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle CP_3 Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo
4 nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».
Le norme in esame, quindi, prevedono, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato o, a partire dall'anno scolastico 2023, per i supplenti annuali, escludendo dai possibili aventi diritto tutti gli altri docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato.
3.3.La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE
– CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
3.4. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
5 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs. n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti,
l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che
“I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.
In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63)
“La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione sistematica della disciplina nazionale inerente alla formazione del personale docente rispettosa della legislazione europea impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
6 3.5.Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l.
n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento
- che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un' ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n.
20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)” (v. Trib. di Roma sent.
n.5709/2023).
3.6. La Suprema Corte con la citata sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della
Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in
7 presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella citata pronuncia che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze ex art. 4, commi 1 e 2, della legge 124/1999:
“ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra
8 la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi,
l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
AD NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Dalle pronunzie in precedenza citate, consegue, ad avviso del Tribunale, la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
4. Applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano, ad avviso del Tribunale, i presupposti per l'equiparazione della
9 ricorrente ai docenti di ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, in cui la medesima ha dimostrato (v. contratto prodotto) di avere prestato servizio presso l'amministrazione in forza di incarico di supplenza dal 12/9/2022 e sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno, con orario di 9 ore settimanali presso scuola secondaria di I grado..
Ritiene il Tribunale che la limitazione della supplenza ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che, come già rilevato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) “si tara” pur sempre sull'intero anno scolastico e dunque ben può rientrare, sotto tale punto di vista, nel concetto di didattica "annua".
Da questo punto di vista, non si giustifica dunque, neppure una riparametrazione del bonus in ragione dell'orario part-time, atteso che il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento, ma ciò soltanto nei casi in cui il regime orario è almeno pari o superiore al 50% di quello totale, evenienza questa che, come detto, non incide in alcun modo sull'entità del bonus riconosciuto ai comparabili docenti di ruolo.
Nell'ipotesi in cui le supplenze, annuali o sino al termine delle attività didattiche, siano attribuite per cattedre non complete, esse ad avviso del Tribunale, devono però avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part-time, come individuata dagli artt. 39, comma 4, CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998, agevolmente reperibili sul web, che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part-time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, stesso CCNL scuola 2006-2009).
Tali requisiti ricorrono per la supplenza conferita alla ricorrente, che ha un incarico part- time pari al
50% del tempo pieno.
5. Va quindi accerto, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121
L. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023.
Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo la ricorrente chiesto la condanna del convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio CP_1 economico «tramite la Carta Elettronica», atteso che ai sensi dell'art.1, comma 121, L. n.107 del
10 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per l' anno scolastico anzidetto. Ciò poichè la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale.
Tale conclusione è confermata dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (v. Cass. n.
29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In conclusione, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto della ricorrente, per l'anno scolastico
2022/2023alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della somma di € 500,00 sulla Carta Elettronica di cui all'art.1 comma 121 della legge 107/2015, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Le spese di lite, liquidate secondo i criteri i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e al D.M. n 55/2014, tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria o di trattazione e della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta il diritto del ricorrente ad usufruire per l'anno scolastico 2022/2023 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; condanna il e del merito ad attribuire al ricorrente il beneficio economico Controparte_1 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di
€ 500,00 oltre interessi, per l'anni scolastico anzidetto. Cont Condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Roma, 28 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giovanni Pascarella
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SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28 ottobre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°27408/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giovanni Rotelli giusta procura speciale Parte_1 allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”.
CONCLUSIONI: come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/7/2025 è rivolta a questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo:
-di essere docente di sostegno psicofisico e di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2022/2023 in forza di contratto a tempo determinato con incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche;
-di prestare servizio nell'anno scolastico 2024/2025, essendo stata nelle more stabilizzata e divenuta insegnante di ruolo, insegnando sempre in forza di incarico di supplenza annuale presso l'Istituto G.
NI di via Rivisondoli in Roma;
-di non aver percepito durante l'anno scolastico 2022/2023 il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121,
1 L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale CP_1 docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione: a) del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta
Fondamentale; b) del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo;
c) della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate;
d) degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo “ condannarsi il convenuto all'attivazione di una carta elettronica e/(o CP_1 al pagamento e/o al risarcimento della somma di € 500,00 per ogni anno di servizio prestato e , quindi, all'importo di € 2000,00, oltre interessi e rivalutazione”.
Non si è costituito il , sebbene ritualmente evocato in giudizio Controparte_1 con atto notificato a mezzo pec presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che la ricorrente può ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico al momento della proposizione della domanda, atteso che è divenuta insegnante di ruolo e presta servizio nell'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto scolastico di G. NI in Roma (
v. doc sub n. 4), con conseguente competenza per territorio del giudice adito.
Sussiste, quindi, il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016, così come interpretato dalla Suprema Corte ( v. Cass. 27/10/2023, n.29961) secondo cui “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo deve connettersi non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
3.La domanda è fondata.
3.1. L'art. 1, commi 121 e ss , della legge n. 107 del 2015, così dispone:
2 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro Controparte_3 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del 28/11/2016), adottati ai sensi del comma
122, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
3 1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM
28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate
(art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
3.2.La normativa richiamata impone quindi al un preciso obbligo, cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Le disposizioni citate individuano però come destinatari della carta i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Anche la nota del
[...]
n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha Controparte_1 ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
L'art. 15 del D.L. 3 giugno 2023, n. 69- recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha riconosciuto per l'anno
2023 il diritto alla carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, legge 30 dicembre 2024, n. 205 all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 10, l'estensione del beneficio ai docenti con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile è stata resa stabile, ma il valore della carta non è più fisso e predeterminato nell'importo di euro 500 costituendo il tetto massimo, in quanto «Con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle CP_3 Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo
4 nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».
Le norme in esame, quindi, prevedono, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato o, a partire dall'anno scolastico 2023, per i supplenti annuali, escludendo dai possibili aventi diritto tutti gli altri docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato.
3.3.La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE
– CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
3.4. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
5 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs. n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti,
l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che
“I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.
In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63)
“La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione sistematica della disciplina nazionale inerente alla formazione del personale docente rispettosa della legislazione europea impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
6 3.5.Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l.
n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento
- che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un' ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n.
20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)” (v. Trib. di Roma sent.
n.5709/2023).
3.6. La Suprema Corte con la citata sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della
Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in
7 presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella citata pronuncia che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze ex art. 4, commi 1 e 2, della legge 124/1999:
“ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra
8 la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi,
l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
AD NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Dalle pronunzie in precedenza citate, consegue, ad avviso del Tribunale, la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
4. Applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano, ad avviso del Tribunale, i presupposti per l'equiparazione della
9 ricorrente ai docenti di ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, in cui la medesima ha dimostrato (v. contratto prodotto) di avere prestato servizio presso l'amministrazione in forza di incarico di supplenza dal 12/9/2022 e sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno, con orario di 9 ore settimanali presso scuola secondaria di I grado..
Ritiene il Tribunale che la limitazione della supplenza ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che, come già rilevato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) “si tara” pur sempre sull'intero anno scolastico e dunque ben può rientrare, sotto tale punto di vista, nel concetto di didattica "annua".
Da questo punto di vista, non si giustifica dunque, neppure una riparametrazione del bonus in ragione dell'orario part-time, atteso che il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento, ma ciò soltanto nei casi in cui il regime orario è almeno pari o superiore al 50% di quello totale, evenienza questa che, come detto, non incide in alcun modo sull'entità del bonus riconosciuto ai comparabili docenti di ruolo.
Nell'ipotesi in cui le supplenze, annuali o sino al termine delle attività didattiche, siano attribuite per cattedre non complete, esse ad avviso del Tribunale, devono però avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part-time, come individuata dagli artt. 39, comma 4, CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998, agevolmente reperibili sul web, che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part-time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, stesso CCNL scuola 2006-2009).
Tali requisiti ricorrono per la supplenza conferita alla ricorrente, che ha un incarico part- time pari al
50% del tempo pieno.
5. Va quindi accerto, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121
L. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023.
Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo la ricorrente chiesto la condanna del convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio CP_1 economico «tramite la Carta Elettronica», atteso che ai sensi dell'art.1, comma 121, L. n.107 del
10 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per l' anno scolastico anzidetto. Ciò poichè la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale.
Tale conclusione è confermata dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (v. Cass. n.
29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In conclusione, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto della ricorrente, per l'anno scolastico
2022/2023alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della somma di € 500,00 sulla Carta Elettronica di cui all'art.1 comma 121 della legge 107/2015, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Le spese di lite, liquidate secondo i criteri i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e al D.M. n 55/2014, tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria o di trattazione e della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta il diritto del ricorrente ad usufruire per l'anno scolastico 2022/2023 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; condanna il e del merito ad attribuire al ricorrente il beneficio economico Controparte_1 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di
€ 500,00 oltre interessi, per l'anni scolastico anzidetto. Cont Condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Roma, 28 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giovanni Pascarella
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