CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez.controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 2.10.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090/2024 sezione lavoro, vertente
TRA
codice fiscale numero rappr.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Michele Marra (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._2 pressomlo studio del suddetto difensore sito in via Lazio 17 Casagiove che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 0823390999 pec Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'avv.to Giovanni Controparte_1 C.F._3
OL (C.F.: ) con studio in Napoli alla Piazza Nolana n° 13 CodiceFiscale_4
APPELLATA
Oggetto: appello per la riforma della sentenza n.2339/2024, emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale di S. Maria C.V. , in composizione monocratica, Sezione Lavoro, Giudice Unico del Lavoro.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.24 la ha impugnato la decisione di cui in Pt_1 epigrafe con la quale era stato respinto il proprio ricorso teso all'accertamento della
1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Avv. per il periodo Controparte_1 gennaio 2015/30.12.2017 con conseguente riconoscimento del diritto a percepire differenze retributive come da conteggi allegati in atti.
Proposto appello e ricostituito il contraddittorio all'odierna udienza, all'esito di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'oggetto del giudizio di impugnazione si incentra sul riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché sulla condanna al pagamento di asserite differenze retributive. Il rapporto si sarebbe sviluppato da gennaio 2015 a fine dicembre 2017 .
Il Tribunale adito del tutto correttamente ha ritenuto insufficienti le risultanze probatorie, laddove parte appellante sostiene viceversa che la sentenza avverso la quale propone il gravame si fonda su una erronea valutazione dell'istruttoria nonché su una ricostruzione non completa dei fatti di causa.
Il motivo di appello relativo all'apprezzamento del materiale istruttorio per la prova della subordinazione in realtà non convince e non scardina efficacemente la motivazione della sentenza di primo grado.
Ciò in ragione di una puntuale disamina delle deposizioni testimoniali condotta dal Giudice, che ha ritenuto non comprovata la natura delle prestazioni dedotte in riscorso.
Non è cioè risultato confermato che l'interessata abbia prestato attività in posizione di subordinazione.
La lettura delle prove non evidenzia con sufficiente specificità la sussistenza di direttive idonee a configurare una soggezione quotidiana della al potere direttivo Pt_1 dell'attuale appellata.
I testi escussi durante l'istruttoria hanno in sostanza riferito circostanze che depongono per una frequentazione non stabile della né nello studio sito in Caserta nè Pt_1 nell'abitazione sita a AS ON della resistente, in orari imprecisati, senza nulla riferire sulla eventuale sottoposizione gerarchica del ricorrente all'Avv. . CP_1
Appare dato certo ed incontestato l'esistenza di un rapporto e una relazione di conoscenza e benevolenza tra l'appellata e l'odierno ricorrente.
Osserva la Corte, però, che un'eventuale erogazione di somme di denaro quale ricompensa per aver procacciato dei clienti – teste marito della ricorrente - , Tes_1 nonché la pur ammessa consegna di documenti alla ricorrente da parte di una cliente dell'Avvocato nell'abitazione di AS ON – teste - appaiono Testimone_2 circostanze non sufficienti, in assenza di riscontri ulteriori, a qualificare il rapporto intercorso tra le parti come subordinato.
Non risulta acquisita prova idonea e certa in ordine alla costanza e continuità della presenza del ricorrente nello studio della resistente, alla sottoposizione dello stesso a direttive, ordini, disposizioni di lavoro, né al rispetto di orario di lavoro imposto.
2 Il primo Giudice, nell'esaminare le deposizione, ha correttamente statuito che le circostanze emerse deponessero nel senso della mancanza del profilo di uno stabile inserimento nella compagine organizzativa dello studio dell'Avv. . CP_1
Quanto al teste , la stessa si è limitata a riferire di essere stata cliente della Tes_3
per un periodo limitato e di aver consegnato qualche volta dei documenti alla CP_1 ricorrente presso l'abitazione di AS ON . Nulla ha riferito sulle modalità del dedotto rapporto di lavoro .
Infine il teste marito della ricorrente , ha ricostruito l'attività che la moglie Tes_1 svolgeva presso lo studio di AS ON, senza essere in grado di precisare le esatte modalità soprattutto in relazione all'eterodeterminazione.
Come correttamente indicato dal Tribunale, l'attendibilità del teste, che certamente ha un interesse alla vicenda in esame, viene ancor di di più scalfita dal fatto che lo stesso ha riportato circostanze contrastanti anche a quanto dedotto in ricorso ( tempi di svolgimento dell'attività, ubicazione dello studio ) .
Orbene, all'esito della svolta istruttoria, si evince agevolmente che nulla riferiscono i testi sulle concrete modalità del dedotto rapporto ed in particolare in ordine all'osservanza di un orario prestabilito o di direttive impartite.
E' noto che, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro si estrinseca in altri termini attraverso specifici ordini (e non semplici direttive, compatibili con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa.
Va pertanto confermata la ricostruzione del primo giudice in merito ad una mancata dimostrazione della sottoposizione della ricorrente al potere direttivo del titolare dello studio.
Invero, correttamente il primo giudice ha ravvisato, nel caso concreto, un quadro probatorio estremamente generico e poco specifico in ordine agli elementi allegati a sostegno della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (eterodirezione, vincolatività dell'orario di lavoro, obbligo di presenza sul posto di lavoro, obbligo di giustificare eventuali assenze o certificare le malattie, retribuzione) .
Come si è già detto, i testi escussi non hanno fornito un valido supporto alla ricostruzione dell'appellante; ciò incide sicuramente sulla forza probatoria delle risultanze processuali e tanto a fronte di contestazioni precise mosse dalla difesa di parte resistente, adeguatamente riscontrate all'esito dell'istruttoria svolta.
Le censure contenute nel gravame, pertanto, non possono essere condivise sicchè la gravata sentenza va, pertanto, confermata.
3 Il Tribunale non ha fatto altro che effettuare un equilibrato utilizzo del principio della ripartizione dell'onere prova di cui all' art 2697 cc, a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ha l'onere di provare la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi fattuali che contraddistinguono tale tipologia di rapporto, nonché le circostanze da cui debba evincersi la qualifica di datore di lavoro in capo alla parte convenuta, trattandosi di fatti costitutivi la pretesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in appello, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidando le stesse in complessivi euro 1.900,00 oltre iva e cpa come per legge, dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, se dovuto
Così deciso in Napoli il 2.10.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
4
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez.controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 2.10.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090/2024 sezione lavoro, vertente
TRA
codice fiscale numero rappr.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Michele Marra (c.f. ) elettivamente domiciliata C.F._2 pressomlo studio del suddetto difensore sito in via Lazio 17 Casagiove che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 0823390999 pec Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'avv.to Giovanni Controparte_1 C.F._3
OL (C.F.: ) con studio in Napoli alla Piazza Nolana n° 13 CodiceFiscale_4
APPELLATA
Oggetto: appello per la riforma della sentenza n.2339/2024, emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale di S. Maria C.V. , in composizione monocratica, Sezione Lavoro, Giudice Unico del Lavoro.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.24 la ha impugnato la decisione di cui in Pt_1 epigrafe con la quale era stato respinto il proprio ricorso teso all'accertamento della
1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Avv. per il periodo Controparte_1 gennaio 2015/30.12.2017 con conseguente riconoscimento del diritto a percepire differenze retributive come da conteggi allegati in atti.
Proposto appello e ricostituito il contraddittorio all'odierna udienza, all'esito di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'oggetto del giudizio di impugnazione si incentra sul riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché sulla condanna al pagamento di asserite differenze retributive. Il rapporto si sarebbe sviluppato da gennaio 2015 a fine dicembre 2017 .
Il Tribunale adito del tutto correttamente ha ritenuto insufficienti le risultanze probatorie, laddove parte appellante sostiene viceversa che la sentenza avverso la quale propone il gravame si fonda su una erronea valutazione dell'istruttoria nonché su una ricostruzione non completa dei fatti di causa.
Il motivo di appello relativo all'apprezzamento del materiale istruttorio per la prova della subordinazione in realtà non convince e non scardina efficacemente la motivazione della sentenza di primo grado.
Ciò in ragione di una puntuale disamina delle deposizioni testimoniali condotta dal Giudice, che ha ritenuto non comprovata la natura delle prestazioni dedotte in riscorso.
Non è cioè risultato confermato che l'interessata abbia prestato attività in posizione di subordinazione.
La lettura delle prove non evidenzia con sufficiente specificità la sussistenza di direttive idonee a configurare una soggezione quotidiana della al potere direttivo Pt_1 dell'attuale appellata.
I testi escussi durante l'istruttoria hanno in sostanza riferito circostanze che depongono per una frequentazione non stabile della né nello studio sito in Caserta nè Pt_1 nell'abitazione sita a AS ON della resistente, in orari imprecisati, senza nulla riferire sulla eventuale sottoposizione gerarchica del ricorrente all'Avv. . CP_1
Appare dato certo ed incontestato l'esistenza di un rapporto e una relazione di conoscenza e benevolenza tra l'appellata e l'odierno ricorrente.
Osserva la Corte, però, che un'eventuale erogazione di somme di denaro quale ricompensa per aver procacciato dei clienti – teste marito della ricorrente - , Tes_1 nonché la pur ammessa consegna di documenti alla ricorrente da parte di una cliente dell'Avvocato nell'abitazione di AS ON – teste - appaiono Testimone_2 circostanze non sufficienti, in assenza di riscontri ulteriori, a qualificare il rapporto intercorso tra le parti come subordinato.
Non risulta acquisita prova idonea e certa in ordine alla costanza e continuità della presenza del ricorrente nello studio della resistente, alla sottoposizione dello stesso a direttive, ordini, disposizioni di lavoro, né al rispetto di orario di lavoro imposto.
2 Il primo Giudice, nell'esaminare le deposizione, ha correttamente statuito che le circostanze emerse deponessero nel senso della mancanza del profilo di uno stabile inserimento nella compagine organizzativa dello studio dell'Avv. . CP_1
Quanto al teste , la stessa si è limitata a riferire di essere stata cliente della Tes_3
per un periodo limitato e di aver consegnato qualche volta dei documenti alla CP_1 ricorrente presso l'abitazione di AS ON . Nulla ha riferito sulle modalità del dedotto rapporto di lavoro .
Infine il teste marito della ricorrente , ha ricostruito l'attività che la moglie Tes_1 svolgeva presso lo studio di AS ON, senza essere in grado di precisare le esatte modalità soprattutto in relazione all'eterodeterminazione.
Come correttamente indicato dal Tribunale, l'attendibilità del teste, che certamente ha un interesse alla vicenda in esame, viene ancor di di più scalfita dal fatto che lo stesso ha riportato circostanze contrastanti anche a quanto dedotto in ricorso ( tempi di svolgimento dell'attività, ubicazione dello studio ) .
Orbene, all'esito della svolta istruttoria, si evince agevolmente che nulla riferiscono i testi sulle concrete modalità del dedotto rapporto ed in particolare in ordine all'osservanza di un orario prestabilito o di direttive impartite.
E' noto che, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro si estrinseca in altri termini attraverso specifici ordini (e non semplici direttive, compatibili con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa.
Va pertanto confermata la ricostruzione del primo giudice in merito ad una mancata dimostrazione della sottoposizione della ricorrente al potere direttivo del titolare dello studio.
Invero, correttamente il primo giudice ha ravvisato, nel caso concreto, un quadro probatorio estremamente generico e poco specifico in ordine agli elementi allegati a sostegno della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (eterodirezione, vincolatività dell'orario di lavoro, obbligo di presenza sul posto di lavoro, obbligo di giustificare eventuali assenze o certificare le malattie, retribuzione) .
Come si è già detto, i testi escussi non hanno fornito un valido supporto alla ricostruzione dell'appellante; ciò incide sicuramente sulla forza probatoria delle risultanze processuali e tanto a fronte di contestazioni precise mosse dalla difesa di parte resistente, adeguatamente riscontrate all'esito dell'istruttoria svolta.
Le censure contenute nel gravame, pertanto, non possono essere condivise sicchè la gravata sentenza va, pertanto, confermata.
3 Il Tribunale non ha fatto altro che effettuare un equilibrato utilizzo del principio della ripartizione dell'onere prova di cui all' art 2697 cc, a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ha l'onere di provare la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi fattuali che contraddistinguono tale tipologia di rapporto, nonché le circostanze da cui debba evincersi la qualifica di datore di lavoro in capo alla parte convenuta, trattandosi di fatti costitutivi la pretesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in appello, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidando le stesse in complessivi euro 1.900,00 oltre iva e cpa come per legge, dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, se dovuto
Così deciso in Napoli il 2.10.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
4