Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PRATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesca Vanni, Giudice
Onorario, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1028/2024
promossa da:
(c.f.: Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
(Avv. Maria Di Rocco)
Contro
:
della ditta individuale (C.F. Controparte_1 CP_2
) C.F._2
PARTE CONVENUTA RESISTENTE
CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Parte Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertata la vendita del sig. in favore dell'Arch dell'autovettura targata CP_1 Pt_1 EJ987MX ed il pagamento del prezzo effettuato da parte dell'Arch in favore di Pt_1 CP_1 emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto di trasferimento di proprietà del bene mobile registrato targato EJ987MX in favore dell'odierno attore Pt_1
c.f Con riserva di richiedere ogni risarcimento dei danni subiti
[...] C.F._1
e subendi.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della mediazione obbligatoria e relative spese non imponibili, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e spese non imponibili.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. presentato in data 19/5/2024, adiva questo Parte_1 Tribunale, al fine di ottenere l'accertamento della avvenuta vendita, da parte del convenuto (esercente l'attività di commerciante di auto) ed in suo favore, dell'auto Controparte_1
Narrava, altresì che, malgrado i numerosi solleciti, il venditore non aveva mai provveduto al trasferimento formale della proprietà presso il P.R.A., fatto per cui, avviato senza esito il procedimento di mediazione, si è rivolto a questo Tribunale per ottenere tutela delle sue ragioni. Si svolgeva l'istruttoria mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale del convenuto in ordine al quale il ricorrente invocava gli effetti previsti dalla norma contenuta nell'art. 232 c.p.c, non essendosi il convenuto presentato a rendere interrogatorio, malgrado rituale intimazione. Il Giudice, fissava udienza di p.c. nella quale si svolgeva anche la discussione ed all'esito si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 c.p.c. (riformato). La domanda merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati.
Ritiene il giudicante che, malgrado il richiamo all'art. 2932 c.c. (che attiene alla diversa situazione di assunta obbligazione a vendere), oggetto della domanda, avuto riguardo alla finalità perseguita dal ricorrente, quale risultante dall'atto introduttivo, produzioni ed allegazioni, sia l'accertamento giudiziale dell'avvenuto perfezionamento della vendita ovvero la pronuncia di sentenza dichiarativa che egli è il proprietario dell'auto per cui è causa, costituente titolo idoneo per la trascrizione al P.R.A., stante l'inadempimento del convenuto dell'obbligo ex lege ( art. 1477 c.c.) di consegnare la documentazione del bene venduto (tra cui, trattandosi di un veicolo, quella necessaria allo svolgimento delle formalità di trascrizione al P.R.A.).
Dalla documentazione versata in atti e dalla mancata comparizione del convenuto alla udienza fissata per lo svolgimento dell'interrogatorio formale1 con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., emerge che tra le parti sia stata conclusa la vendita del veicolo, a cui, però non ha fatto seguito la necessaria formalizzazione ai fini della trascrizione al P.R.A.
A ciò consegue che venga dichiarato che il ricorrente è proprietario dell'auto BMW X1 targata EJ987MX per acquisto fattone da in data 12/3/2021e venga ordinata la Controparte_1 trascrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Il convenuto deve essere anche gravato del rimborso delle spese per il procedimento di mediazione, nei limiti delle sole spese documentate, cioè gli esborsi.
1 sul primo e secondo capoverso (in fatto) del ricorso, da intendersi come singoli capitoli di interrogatorio: 1)DCV Tra il sig. l'Arch. nterveniva in data 12.03.2021 un contratto di vendita in virtù del CP_1 Pt_1 quale il sig. uale proprietario dell'autovettura marca BMW X1 targata EJ987MX vendeva la CP_1 medesima all'Arch l prezzo di euro 8.000,00. L'Arch avrebbe corrisposto al sig. l Pt_1 Pt_1 CP_1 prezzo tramite pagamento rateale a seguito del quale il sig. vrebbe trasferito la proprietà all'Arch. CP_1 e quest'ultimo veniva immediatamente immesso nel possesso dell'auto. Pertanto al momento del Pt_1 contratto di vendita le parti si recavano presso una agenzia automobilistica ove sottoscrivevano una ricevuta sostitutiva del documento di circolazione (doc.2 – ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del 12.03.2021) 2)DCVL'Arch. provvedeva a corrispondere al sig. 'intero prezzo pari ad € 8.000,00 così come Pt_1 CP_1 risulta dai bonifici pari ad euro 2.000,00 del 26.05.2021, euro 3.000,00 ed euro 500,00 del 02.07.2021, euro
500,00, euro 600,00 ed euro 1.400,00 del 15.07.2021, che si allegano (doc.3 – copia dei bonifici in favore di
CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in persona della dott. Francesca Vanni, Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, per le ragioni di cui in parte motiva così provvede:
-anche ai fini della trascrizione nei registri automobilistici, accerta e dichiara che
[...] nato a [...] il [...] (c.f.: è pieno e legittimo Pt_1 C.F._1 proprietario dell'auto BMW X1 targata EJ987MX per acquisto fattone da in Controparte_1 data 12/3/2021;
-per l'effetto ordina la trascrizione al P.R.A. del predetto passaggio di proprietà;
-condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, Controparte_1 che liquida, sulla base dei parametri (medi ed applicata la riduzione del 50% per tutte le fasi, trattandosi di rito semplificato e considerata la bassa complessità) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione valore della causa, in complessivi € 2.540,00, oltre rimborsi forfettari al 15%, € 264, 00 per esborsi (Cuf e marca iscrizione), € 190,32 per esborsi nel procedimento di mediazione, nonchè oneri di legge
Depositato il dì 6/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
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