Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13350/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 13350/2021 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale"
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso Parte 1 c.f.:
,
dall'avv. Rosa Catalano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola
Ducenta (CE), alla via Martino, n. 29, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Controparte_1 c.f.: C.F. 2
,
,
avv.ti Eufrasia Cannolicchio e Stefano Andreozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Diaz, n. 128, giusta procura in atti.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
,premettendo Con ricorso, depositato in data 14.12.2021, Parte 1 che in data 16.10.2000 nel Comune di Aversa (CE) aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra della CP 1 e che dalla loro unione erano nati due figli, Per 1 (nato il [...]) e Per_2 (nata il [...]), deduceva che:
-l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti della moglie contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, posto che la stessa, a seguito della presa in gestione di un punto vendita di tabacchi sito in Teano, subiva una metamorfosi anteponendo gli interessi privati e personali a quelli di coppia e di famiglia, dava vita ad aspri ed insanabili contrasti e si disinteressava dei bisogni emotivi e affettivi del marito e dei figli, ingiuriando il marito, peraltro affetto da grave patologia oncologica;
in data 10.06.2020 la moglie abbandonava la casa coniugale, di
-
proprietà di esso istante, trasferendosi in Aversa e inducendo esso istante a sporgere denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri;
sin dall'abbondono
-
della casa coniugale, la resistente recideva qualsiasi rapporto con i figli, mostrando totale indifferenza avverso i bisogni morali e materiali di questi ultimi;
-esso istante era operaio generico di livello IV impiegato presso un supermercato della catena
"MD", con uno stipendio mensile di circa 1.300,00, reddito gravato da un finanziamento di euro 50.000,00, relativamente al quale sono coobbligati entrambi i coniugi con un pagamento mensile di euro 660,00 a cui sta provvedendo solo l'istante, oltre che da un mutuo per euro 90.000,00 con rata mensile di euro 457,00 contratto per l'acquisto del “tabacchi” in Teano in concessione alla moglie;
- esso istante faceva fronte ai predetti finanziamenti grazie all'aiuto della propria famiglia d'origine, oltre a sostenere rilevanti spese mediche a cagione della patologia oncologica che lo affligge;
- la moglie, fino a qualche mese addietro, aveva gestito il tabacchi in Teano, che, poi, alienava riscuotendo il ricavato in maniera esclusiva.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie;
-disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con collocamento presso di sé o, in subordine, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, e diritto di visita della madre secondo le modalità ritenute più opportune;
- obbligo per la resistente di contribuire al mantenimento indiretto dei figli con la somma mensile di € 800,00
(euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
-nulla disporsi a titolo di mantenimento in favore della resistente;
- l'assegnazione a esso istante della casa coniugale;
il tutto con condanna della resistente alla refusione delle spese di lite.
Con decreto depositato in data 20.01.2022 il Presidente f.f. fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 04.05.2022 e onerava le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, in data 22.04.2022 si costituiva la resistente, sig.ra della CP_1 la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione,
,
contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, proponendo in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione al marito. Deduceva che: -la causa del deterioramento del rapporto coniugale era da attribuirsi in via esclusiva al marito posto che questi, in costanza di matrimonio, si era totalmente disinteressato alla gestione del menage familiare e della cura dei figli, ingiuriava la moglie e nutriva nei riguardi di quest'ultima una gelosia ossessiva, tradottasi in veri e propri atti persecutori tesi all'isolamento fisico ed emotivo della vittima ed in episodi di aggressioni fisiche, mai denunciati;
-il marito sovente si recava in tabaccheria per controllarla e pedinarla, nonché per effettuare prelievi dalla cassa e giocare al lotto senza corrispondere le relative somme;
-a fronte del reiterato disinteresse del marito avverso i suoi bisogni materiali ed affettivi, i coniugi da tempo dormivano in camere separate e la resistente era stata costretta a subire dal coniuge rapporti sessuali non consenzienti;
- il marito aveva ingenerato nei familiari la convinzione che essa resistente fosse bisognosa di particolari cure, onde la sottoposizione ad un percorso spirituale sotto la guida di fattucchieri e sacerdoti esorcisti;
- nel giugno del 2020, provata da anni di violenze e vessazioni, decideva di allontanarsi temporaneamente dalla casa coniugale, potendovi far rientro limitatamente a qualche ora solo grazie all'intervento del primogenito;
-da allora, il marito e la famiglia d'origine del Parte 1 le impedivano di avvicinarsi ai figli, ostacolando altresì qualsiasi contatto tra questi ultimi e la famiglia materna;
- il finanziamento, lungi dall'essere stato contratto per l'acquisto del tabacchi, era invece finalizzato a sovvenzionare i lavori di ristrutturazione della casa coniugale e l'acquisto di un auto di lusso in uso al Parte 1 -la resistente,
per volere del marito, aveva sempre svolto mansioni di casalinga in costanza di matrimonio, acquistando la tabaccheria grazie all'aiuto del fratello al fine di ottenere una propria indipendenza economica;
-il marito è intestatario di tre appartamenti ed un locale, produttivi di reddito da locazione, oltre ad essere proprietario della casa coniugale.
Per tali motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
-disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con diritto di visita della madre ed attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i competenti Servizi Sociali;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 04.05.2022 dinanzi al
Presidente f.f., il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi e attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Presidente f.f., ritenuto necessario procedere all'audizione della minore, rinviava all'uopo all'udienza dell'01.06.2022.
Alla predetta udienza, il Presidente f.f., all'esito dell'audizione del minore e del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'01.06.2022 il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata
1'08.06.2022, qui di seguito trascritti:
I provvedimenti urgenti da adottare sono innanzitutto quelli relativi all'affidamento della figlia minore Martina Quanto all'affidamento dei minori, rileva il collegio che secondo la Corte di
Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli", di cui agli artt. 155 e 155 bis c.p.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Per prevedere, dunque, una forma di affidamento monogenitoriale "non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli l'affidamento condiviso ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr Giurisprudenza di merito e di legittimità in tema vedi per tutte le ultime sentenze Cassazione Sez. 1-,Sentenza n. 6535 del
06/03/2019; Sez. 1 -, Sentenza n. 977 del 17/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010; Sez. 1, Sentenza
n. 26587 del 17/12/2009).
Orbene alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato tenuto conto del carattere sommario della presente fase, si ritiene di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi allo stato elementi sufficienti per procedere ad un affido esclusivo e riservandosi ogni diversa valutazione anche all'esito della relazione dei SS che di seguito verrà richiesta.
Quanto alla collocazione si conferma allo stato quella presso il padre in ragione dei difficili rapporti tra AL e la madre.
Ne consegue l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole. Secondo la Corte di Cassazione, “il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori" (Cass. n. 12346/2014).
In ordine al diritto di visita, considerate le dichiarazioni rese dalla minore all'udienza del 1.6.2022 e la difficoltà relazionale nei rapporti madre-figlia, devono prevedersi incontri in forma protetta per un pomeriggio a settimana presso i servizi sociali di San NO, competenti in base alla residenza della minore, sulla base del calendario che sarà predisposto dagli stessi SS e comunicato tempestivamente alle parti.
Si ritiene altresì opportuno che, in ragione dei turbamenti psicologici dedotti, i predetti incontri siano affiancati, col consenso delle parti, da un percorso di supporto psicologico della minore, con onere a carico dei servzi sociali di relazionare sull'esito del percorso e sull'andamento degli incontri entro 10 giorni prima della prossima udienza e di riferire senza ritardo in ordine ad ogni problematica che dovesse presentarsi nell'attuazione del presente provvedimento.
Avuto riguardo agli aspetti economici, considerato quanto emergente dai documenti in atti e dalle dichairazioni delle parti e ferma ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria, valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo stabilire a carico della Della Volpe, ed in favore del De Santis, un assegno pari ad euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) a titolo dimantneimento della figlia minore e del figlio maggiorenne IC non ancora autosufficiente, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Infine, in merito al divieto di avvicinamento alla ER ed alle figlie minori, la richiesta deve esser rigettata. Ritenuto, infine, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della gravità delle affermazioni, nel superiore interesse della minore AL , acquisire fin d'ora relazione da parte dei SS di San NO con cui, previo colloquio con le parti e con i figli, verifichino il contesto ambientale in cui la minore vive, le condizioni di vita morali e materiali, il loro nucleo familiare, i rapporti con entrambe le figure genitoriali, l'esistenza di eventuali disfunzioni comunicative nei rapporti con uno o entrambi i genitori e le ragioni connesse, prospettando le soluzioni più idonee in merito all'affido ed alla collocazione della minore.
I SS in particolare si asterranno dalla redazione di relazioni dal contenuto meramente autoreferenziale procedendo all'osservazione diretta delle dinamiche familiari, privilegiando l'ascolto diretto sia delle parti che della minori. Il SS è pregato di condurre tali accertamenti anche previo colloquio col pediatra della minore e con i responsabili degli istituti scolastici frequentati dalla minore sia nel corrente anno scolastico 2021-2022 sia nell'anno scolastico 2020-2021, al fine di acquisire informazioni dettagliate in ordine alla eventuale sussistenza di indicatori di disagio della minore.
Deve altresì esser disposto lo scioglimento della comunione legale come per legge
Designato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava per il proseguimento del giudizio l'udienza del 23.11.2022, disponendone la sostituzione con lo scambio di note scritte.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie integrative e pervenuta in data 28.10.2022 relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di San
NO, all'udienza cartolare del 23.11.2022 il g.i. concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del
17.05.2023.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del
17.05.2023 il g.i., all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il g.i., con ordinanza depositata in data
25.05.2023, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e nominava quale c.t.u. la dott.ssa Persona 3
All'udienza tenutasi in data 15.11.2023, conferito l'incarico al nominato c.t.u. e sentite liberamente le parti, il g.i. si riservava.
A scioglimento della predetta riserva, il g.i., dichiarate inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta esplorativa la richiesta delle indagini della Guardia di Finanza, rinviava per l'esame della CTU all'udienza del
17.04.2024.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, sulla relazione del c.t.u. pervenuta in data 15.03.2024, disponeva l'integrazione dell'elaborato peritale in ordine alle conclusioni inerenti alla forma di affido della minore, fissando per l'esame e le ulteriori determinazioni l'udienza dell'08.10.2024.
Pervenuta in data 02.09.2024 relazione integrativa a firma della dott.ssa Persona 3 all'udienza dell'08.10.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio concedendo i termini ex 190 c.p.c. ridotti a 30+20.
Nelle more, Per 2 diveniva maggiorenne.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDE DI ADDEBITO
Per quanto riguarda le reciproche domande di addebito, va ricordato che,
l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
"laPiù precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (cfr.
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del
9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica".
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva il Collegio come il "volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
Si osserva ancora che “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, n. 11162).
Per quanto riguarda, ancora, le violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che "il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che le parti hanno formulato reciprocamente la richiesta di addebito deducendo comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
in specie, il sig. [...] Pt 1 ha dedotto l'assoluta noncuranza della moglie verso i bisogni sia morali che materiali della famiglia, nonché l'abbandono da parte di quest'ultima del tetto coniugale nel mese di giugno 2020, mentre la sig.ra della CP_1 ha dedotto, oltre alla totale disaffezione del Parte 1 nei suoi riguardi e l'assoluta noncuranza avverso la gestione del menage familiare, la detenzione da parte di quest'ultimo di condotte prevaricatorie, persecutorie e violente.
Orbene, ritiene il collegio che entrambe le domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze assunte a fondamento delle rispettive istanze non risultano idonee a dimostrare l'imputabilità in capo all'uno o all'altro coniuge della sopravvenuta crisi coniugale, posto che il giudice istruttore non ha ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti nei propri scritti difensivi (cfr. ordinanza depositata in data 25.05.2023 e ordinanza depositata in data 15.11.2023) e che lo stesso Per 1 ha riferito che le problematiche familiari sono iniziate nel 2017 dopo l'acquisto della rivendita di tabacchi (cfr. dich. rese in udienza ed elaborato peritale) e che già da qualche mese i coniugi non dormivano più nel medesimo letto (pur riferendo trattarsi di una scelta della coniuge, addebitata ad esigenze connesse ad un'operazione estetica alla gamba. cfr. in tal senso CTU in atti).
Non essendo stata, pertanto, dimostrata dagli istanti la sussistenza di elementi oggettivi e concreti dai quali evincere una rispettiva condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e funzionalmente e causalmente determinante la rottura dell'unione matrimoniale, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate. La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.p.c.
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE/ DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE
NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Nulla deve disporsi in ordine al regime di affido e al diritto di visita della figlia Per 2 in quanto la stessa nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne, avendo compiuto il diciottesimo anno di età in data 15.02.2025.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione al ricorrente, genitore convivente con i figli Per 1 e Per 2 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in San NO (CE) alla via Lecce n.52,
è tutt'ora abitata dal ricorrente unitamente ai figli Per 1 e Per 2 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione al sig. Parte_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto all'importo del contributo di mantenimento a carico della madre in favore dei figli Per 1 e entrambi maggiorenni ma non economicamente Per 2
autosufficienti, conviventi con il padre, osserva il tribunale quanto segue.
In merito alla situazione reddituale della resistente, la Parte_2 ha depositato solo la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 (dal quale emerge un reddito complessivo d'impresa pari ad euro 8.570,00), ISA 2021 (dal quale emergono ricavi da generi di monopolio, valori bollati e postali soggetti ad aggio o a ricavo fisso per euro 55.131,00, proventi derivanti da apparecchi ex art. 110
TULPS per euro 1.155,00 e ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non soggetti ad aggio o a ricavo fisso per euro 2.302,00) ed una visura dalla quale risulta comproprietaria in ragione di ½ di un terreno sito in San Tammaro;
all'udienza del
15.11.2023 ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica part time, con regolare assunzione ed uno stipendio di 400,00 euro, senza, però, produrre le buste paga, dalle quali risulterebbe un importo maggiore non realmente corrisposto.
Orbene, alla luce di tali risultanze, considerato che l'attività di colf si presta ad essere svolta anche senza regolare assunzione, oltre l'orario part time dichiarato, tenuto conto che le carenze documentali (quali l'omesso deposito delle buste paga) sono argomenti di prova valutabili ex art. 116 cpc che fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato, considerate ancora le esigenze e l'età dei figli, il tribunale ritiene congruo porre a carico della sig.ra della CP_1
[...] l'obbligo di concorrere al mantenimento di Per 1 e Per 2 nella misura complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore del sig. presso il suo domicilio ovvero mediante Parte 1
versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
Le spese di CTU, per le medesime ragioni, sono da porre a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i
Parte 1 (c.f.: coniugi C.F. 1 e Controparte_1
,
(c.f.: C.F. 2 );
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- assegna la casa coniugale sita San NO (CE) alla via Lecce n.52 al sig. [...]
Parte 1
- pone a carico della sig.ra della CP 1 l'obbligo di corrispondere in favore del l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro sig. Parte 1
300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli Per_1 entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre ale Per 2
50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 293, Parte II, Serie A, anno 2000);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- spese di CTU a carico delle parti in solido.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.4.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro Dott.ssa Cristiana Satta