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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 19/2025, avente per oggetto “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
TORTORELLA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. ANTONIO TORNESELLO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 9.1.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
allegando:
[...]
- di avere prestato servizio presso l'Azienda sanitaria convenuta dal 1.8.2022, sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni volontarie per raggiunti limiti di età, con diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal 1.2.2023;
- di avere accumulato -nella qualità di Direttore Medico dei Ospedalieri di Lecco e Pt_2
Bellano, nonché Responsabile della gestione delle attività sanitarie presso la Casa Circondariale di ed i Poliambulatori territoriali di Oggiono e Calolziocorte, nonché Responsabile f.f. CP_1
ad interim della al termine Parte_3 del rapporto di lavoro, 24,5 giorni di ferie maturate e non godute, che al momento della risoluzione del rapporto non gli sono stati remunerati;
- di non avere potuto fruire delle ferie, a causa della cronica carenza di organico e della molteplicità dei compiti cui doveva attendere con responsabilità dirigenziale;
- di avere inutilmente chiesto il pagamento delle ferie all'Azienda, che glielo aveva negato, invocando l'art. 5 del d.l. n. 95.12.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata concessione delle ferie, come precisata in narrativa, al Dott. e, conseguentemente, dichiarare l'obbligo Parte_1 dell , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di versare al ricorrente la relativa indennità sostitutiva, anche a titolo risarcitorio;
- per l'effetto, condannare l convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento di dette somme in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro 9.140,93, o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. e con regolarizzazione contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale
Si è costituita in giudizio l , Controparte_1
allegando che il dott. Pt_1
- ha prestato servizio “attivo” presso la convenuta dal 1.3.2008 al 14.2.2011 e dal 1.8.2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni volontarie per raggiunti limiti di età, con diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal 1.2.2023;
- dal 15.2.2011 al 14.2.2016, ha beneficiato dell'aspettativa, essendogli stato conferito un incarico a tempo determinato quale Direttore Medico di Presidio Ospedaliero presso il Grande
Ospedale Metropolitano “Niguarda” di Milano;
- dal 28.12.2015 al 31.12.2020, ha beneficiato di un ulteriore periodo di aspettativa, sempre ai sensi dell'art.10, comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo 10.02.2004, per conferimento di un incarico a tempo determinato, quale supplente di Direttore di Struttura Complessa presso la
Struttura Dipartimentale Direzione Organizzazione, Governo Clinico e Qualità sempre presso il “Niguarda” di Milano;
2 - dal 1.6.2020 al 31.12.2023, ha usufruito di un nuovo periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 3bis, comma 11 del D.Lgs. 502.92, a seguito di nomina quale Direttore Sanitario presso l Parte_4
- in data 21.4.2021, ha chiesto, la permanenza in servizio sino ai 40 anni di servizio effettivo e comunque non oltre i 70 anni di età; conseguentemente, l con Delibera n. 384 del CP_1
13.05.2021 ha preso atto della richiesta di permanenza in servizio, oltre il compimento del 65° anno di età, avanzata dal ricorrente indicando come termine ultimo del rapporto di lavoro il
26.01.2026, data di raggiungimento del 70° anno di età;
- in data 31.07.2022 -stante la cessazione dell'incarico di Direttore Sanitario dell Parte_5
ha comunicato di voler interrompere l'aspettativa non retribuita precedentemente richiesta ex art. 3bis, comma 11, D.Lgs. 502.1992; di conseguenza con determina n. 610 del 01.08.2022 è stato disposto il suo rientro a decorrere dal 1.8.2022; in tale data, il suo cartellino recava un totale di giorni di ferie non godute (accumulate negli anni pregressi) pari a 34 giorni;
- dal 1.8.2022 (data di rientro in ) al 11 settembre 2022, il Dr. ha Pt_4 CP_1 Pt_1
immediatamente beneficiato di 29 giorni di ferie;
- con Delibera n. 672 del 12.09.2022, gli è stato affidato l'incarico di Direttore ad interim della
; Parte_6
- dal 21.10.2022 al 31.12.2022, con Delibera n. 780 del 21.10.2022 l'ASST di è stato CP_1
comandato presso l'ASST Brianza, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento e sino al 31.12.2022, per n. 3 giorni a settimana;
- in data 23.12.2022 (con nota prot. n. 0061103.22E del 23.12.2022 – all.11) ha comunicato di non voler rimanere in servizio sino al 70° anno di età, come precedentemente richiesto, ma di voler procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, con decorrenza 1 febbraio 2023 (e dunque ben prima della data del 26.01.26, precedentemente indicata, e senza, fornire il periodo di preavviso contrattualmente previsto);
- contestualmente gli è stato prorogato il comando presso l'ASST Brianza, sempre per n. 3 giorni a settimana, dal 1.1.2023 al 31.1.2023 (cfr. Delibera n. 6 del 12.01.2023).
La resistente ha quindi spiegato che:
3 - con Delibera n. 33 del 19.1.2023, l di ha preso atto della risoluzione del rapporto Pt_4 CP_1
di lavoro, per raggiunti limiti di età, del Dr. dal 1.2.2023 (ultimo giorno Parte_1
31.1.2023) con diritto al trattamento di pensione di vecchiaia.
- con nota del 25.1.23, la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha comunicato al ricorrente la presa d'atto della richiesta di essere collocato in pensione dal 1° febbraio 2023, invitandolo contestualmente a fruire delle ferie non godute “..in quanto il mancato godimento delle stesse, non è imputabile a questa Azienda e pertanto non darà luogo a monetizzazione (Legge n.
135.2012 art. 5 comma 8)”;
- in ogni caso, in tale ultimo mese in cui ha lavorato (come in quelli precedenti) per n. 2 giorni a settimana presso l'ASST di , il dott. a usufruito di ulteriori 5 giorni di ferie. CP_1 Pt_1
Sulla base di tale puntuale ricostruzione della vicenda, la convenuta ha quindi evidenziato che il dr. nel periodo di lavoro dedotto in ricorso, ha trascorso solo 87 giorni lavorativi alle Pt_1
dipendenze dirette di e di questi ne ha passati buona parte (34) in ferie (oltre ad CP_2
ulteriori 5 giorni di assenze per altre ragioni); ha invece trascorso altri 39 giorni lavorativi in comando presso ASST Brianza, senza fruire di un singolo giorno di ferie.
L'ASST ha inoltre osservato che il dr. ha risolto il proprio rapporto di lavoro Pt_1
repentinamente e senza offrire il dovuto preavviso e che, anzi, nel periodo di preavviso ha fruito di 5 giorni di ferie, in contrasto con il dettato dell'art. 104, comma 6 del CCNL secondo cui
“L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso”.
Assumendo che per il periodo di mancato preavviso di 50 giorni, il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere l'indennità sostitutiva di € 15.371,87, la convenuta ha formulato le seguenti conclusioni: nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: dichiarare la compensazione tra la somma eventualmente dovuta dall al Dr. a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennità sostitutiva per ferie non godute e quella dovuta dal Dr. Parte_1 all , a titolo di indennità di mancato Controparte_1 preavviso, sino alla concorrenza di Euro 15.371,87.
2. Conviene delineare il quadro normativo in cui si iscrive l'odierna controversia.
L'art 10 Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, stabilisce: “
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
4 ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. (…)”.
L'Art. 5, comma 8, D.L.
6.7.2012 n. 95, per il personale della P.A. dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (…)”.
La direttiva 4.11.2003, n. 2003/88/CE, all'art. 7, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
3. A supporto delle proprie domande, il ricorrente ha richiamato le pronunce della Corte di
Giustizia Europea (sentenza C‐218.22 del 18 gennaio 2024), della Corte Costituzionale
(sentenza n. 96.2016), del Consiglio di Stato (sentenza 30.03.2022 n. 2349) e della Corte di
5 Cassazione (ordinanza 28 novembre 2023 n. 33016; ordinanza 11 aprile 2024 n. 9877), tutte orientate nel ritenere che l'art. 5 del d.l. n. 95/12, per non essere in contrasto con l'art. 36, comma 3, della Costituzione e con l'art. 7, par. 2, della direttiva 2003.88 CE, deve essere interpretato nel senso che il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando il mancato godimento dipenda da causa a lui non imputabile.
La difesa attorea ha argomentato che la perdita del diritto alle ferie non godute ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente- e di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Sul punto ha fatto riferimento alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. ordinanza n. 14083 del 21.05.2024; conf. Cass., sez. lav. sentenza n. 21780 del 08.07.2022), rilevando in particolare che secondo la Corte di Cassazione:
- grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie siano effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non siano tali da impedirne il godimento (conf. Cass. Sez. sentenza n. 29844 del
12.10.2022; Cass., Sez. sentenza n. 18140 del 06.06.2022);
- non può ritenersi idoneo ad escludere il diritto del lavoratore alla monetizzazione il generico invito rivolto dall'amministrazione di appartenenza ad usufruire interamente delle ferie arretrate, “compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze”, in questo caso essendovi non un'intimazione perentoria, ma una dichiarazione che antepone l'interesse aziendale a quello del lavoratore, senza avvisarlo che, in caso di mancato godimento, le ferie saranno perdute e senza indicargli un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. sez. lav. sentenza n. 15652 del 14 giugno 2018).
La parte ricorrente ha anche richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, dopo aver sancito, con la sentenza del 20 luglio 2016 (causa C- 341.15), la
6 rilevanza del diritto alle ferie richiamando l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003.88 sul diritto all'indennità in caso di mancata fruizione delle ferie, ha recentemente stabilito (limitando ulteriormente l'ambito applicativo del divieto di cui all'art. 5 comma 8 del d.l. n. 95.2012) che
“l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003.88 non assoggetta il diritto ad una indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato”, così ribadendo che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003.88, un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto ad una indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, essendo irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato e quindi anche se è cessato di sua iniziativa (cfr. sentenza 18.01.2024 n. 218.22).
Secondo la parte ricorrente, tali principi valgono anche in relazione a rapporti di lavoro dirigenziali, perché, come argomentato dalla Corte di Cassazione “il potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente di struttura complessa non è assoluto, come risulta dal comma 8 dell'art. 21 del c.c.n.l. 5.12.1996 (v. sul punto Cass., Sez. L, n. 13613.2020) e non esonera comunque il datore di lavoro dall'obbligo di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto in grado di fruire delle ferie, sicchè non sarebbe decisiva l'esistenza, come nella specie, di un potere di autodeterminazione delle ferie in capo al dirigente di struttura complessa (Cass.
n. 32380.2023; Cass. n. 21780.2022; Cass. Ord., 11.04.2024, n. 9877).
4. Per contro, l ha replicato che la mancata fruizione delle ferie da parte del dott. Pt_4 Pt_1
anche mentre era alle dipendenze di ASST Brianza non può essere imputata al datore di lavoro, posto che l di non aveva alcuna autorità per ingerirsi nell'organizzazione e nella Pt_4 CP_1
programmazione dell'attività lavorativa di un altro Ente, che nelle giornate di comando è
l'unico e solo datore di lavoro del dipendente. Ha peraltro rilevato che il numero di giorni di ferie goduti dal Dr. 34) nei sette mesi di servizio, è pari al numero di giornate di ferie Pt_1
non fruite che indicava il suo cartellino al momento del rientro in (cfr. all.7), Pt_4 CP_1
perché l'odierna convenuta ha, in buona sostanza, fatto sì che il ricorrente potesse utilizzare tutte le ferie pregresse non godute ma accumulate altrove.
7 5. I criteri additati dalla recente giurisprudenza eurounitaria e nazionale, qui invocati dalla difesa attorea, vanno debitamente calati nella odierna fattispecie, che presente spiccate peculiarità.
Nessuna delle circostanze puntualmente dedotte (e documentate) dalla parte convenuta, per spiegare l'evoluzione del rapporto lavorativo del dott. risulta contestata dalla controparte, Pt_1
sicchè trattasi di circostanze pacifiche.
È pertanto assodato che il periodo lavorativo dedotto in ricorso dal dott. quale CP_3
sarebbero maturate le ferie, risultate non godute al termine del rapporto- ossia l'arco temporale dal 1.8.2022 al 1.2.2023, è un periodo che ha fatto seguito a tre lunghi ed ininterrotti periodi di aspettativa, nei quali il dott. a assunto incarichi presso altre strutture ospedaliere. Quando Pt_1
il dott. su sua stessa domanda (cfr. doc. n. 6 di parte resistente), è rientrato Pt_1
anticipatamente dall'ultimo periodo di aspettativa, in data 1.8.2022, l'odierna convenuta gli ha immediatamente concesso un periodo di ferie di 29 giorni, avendone egli accumulato 34.
Goduto questo periodo di ferie dal 1.8.2022 al 11.9.2022, il dott. ha acconsentito al Pt_1
comando per tre giorni a settimana presso l'ASST Brianza per il periodo dal 21.10.2022 al
31.12.2022. È altrettanto pacifico, oltre che provato dai documenti prodotti dalla convenuta, che il dott. in data 21.4.2021 abbia chiesto di permanere in servizio sino ai 40 anni di Pt_1
servizio effettivo e comunque non oltre i 70 anni di età (doc. n. 4 della resistente), sicchè
l , in accoglimento di tale richiesta, ha indicato come termine ultimo del rapporto di Pt_4
lavoro il 26.01.2026, data di raggiungimento del 70° anno di età (doc. n. 5 della resistente).
Il ricorrente non ha nemmeno smentito quanto dedotto dalla resistente e cioè che solo in data
23.12.2022 egli abbia comunicato di non volere rimanere in servizio sino al settantesimo anno di età e, del resto, è agli atti (doc. n. 11 della resistente) la nota del 23.12.2022, con la quale egli ha dichiarato di risolvere il rapporto al 1.2.2023 per raggiunti limiti di età.
In definitiva, quando l'ASST viene resa edotta (il 23.12.2022) della volontà del dott. i Pt_1
non rimanere in servizio sino al 26.1.2026, egli era rientrato in servizio solo da poco più di 5 mesi (1.8.2022) e aveva già usufruito di 29 giorni di ferie accumulate negli anni pregressi in cui aveva prestato servizio presso altre strutture (godendo dell'aspettativa concessagli dall'odierna convenuta). Tra la data di comunicazione della volontà di risoluzione e la data di decorrenza della risoluzione stessa decorrono poco più di 30 giorni.
8 6. Tanto considerato, proprio in applicazione dei principi additati dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente, non risulta ascrivibile alla responsabilità dell'ente il mancato godimento delle ferie non godute, di cui l'odierno ricorrente chiede il pagamento.
Di ciò si trae conferma proprio dal percorso argomentativo della sentenza della Corte di giustizia UE 18/01/2024, n. 218/22, invocata dal ricorrente.
Vero è che tale sentenza ha escluso che il lavoratore possa perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute per il solo fatto di avere posto volontariamente fine al rapporto di lavoro con il pensionamento anticipato (punto 36 della sentenza), ma al punto 37 della motivazione si legge tale precisazione: “poiché l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente riconosciuto da tale direttiva che comprenda finanche la perdita di detto diritto alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce”.
È quindi dirimente, ai fini della spettanza o meno dell'indennità in questione, la valutazione se il lavoratore abbia avuto o meno la possibilità di esercitare il diritto al godimento delle ferie.
Vero è che il datore di lavoro è tenuto (punto 49 della sentenza) “ad assicurarsi concretamente
e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria”; però è anche vero che, se il lavoratore deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle
9 stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (punto 48 della sentenza).
Va, insomma, tenuta in considerazione l'eventuale responsabilità del lavoratore, che non può non estendersi anche ad ipotesi assimilabili a quella rappresentata dalla GU (la deliberata astensione del lavoratore dalle ferie, pur essendo stato messo in condizioni di goderne), quale deve ritenersi l'ipotesi del lavoratore che sostanzialmente tiene una condotta tale da impedire al datore di lavoro di organizzarsi e quindi di assolvere l'obbligo di fargli fruire le ferie prima della cessazione del rapporto.
Deve quindi ribadirsi che, nel caso di specie, la convenuta , nel breve arco temporale dal Pt_4
1.8.2022 al 1.2.2023, ha fatto fruire al dott. al rientro dalla sua aspettativa, un consistente Pt_1
numero di giorni di ferie (29) ed ulteriori 5 giorni dopo il 11.9.2022; ha poi avuto un preavviso di poco più di un mese rispetto alla sua volontà di pensionamento al 1.2.2023 e, prima del
23.12.2022, ha confidato nella sua permanenza in servizio fino al 26.1.2026.
Alla luce di ciò, non si ritiene di poter imputare al datore di lavoro alcuna negligenza per non avere messo in condizione il lavoratore di fruire delle ferie residue. Se è vero infatti che la Corte di Giustizia precisa che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato posto nelle condizioni di godere effettivamente del periodo di riposo prima della cessazione del rapporto (punto 50 della sentenza), è anche vero che tale onere non può essergli imposto nelle situazioni, come quella in esame, in cui proprio la condotta del lavoratore ha sostanzialmente precluso l'adempimento di tale obbligo.
La domanda attorea va pertanto rigettata, non essendo necessario valutare l'eccezione di compensazione, che la parte convenuta ha proposto soltanto in via subordinata all'accoglimento delle avverse pretese.
La continua evoluzione giurisprudenziale, che si registra nell'odierna materia del contendere, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
10
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell Pt_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta le domande del ricorrente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 16 giugno 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 19/2025, avente per oggetto “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
TORTORELLA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. ANTONIO TORNESELLO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 9.1.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
allegando:
[...]
- di avere prestato servizio presso l'Azienda sanitaria convenuta dal 1.8.2022, sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni volontarie per raggiunti limiti di età, con diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal 1.2.2023;
- di avere accumulato -nella qualità di Direttore Medico dei Ospedalieri di Lecco e Pt_2
Bellano, nonché Responsabile della gestione delle attività sanitarie presso la Casa Circondariale di ed i Poliambulatori territoriali di Oggiono e Calolziocorte, nonché Responsabile f.f. CP_1
ad interim della al termine Parte_3 del rapporto di lavoro, 24,5 giorni di ferie maturate e non godute, che al momento della risoluzione del rapporto non gli sono stati remunerati;
- di non avere potuto fruire delle ferie, a causa della cronica carenza di organico e della molteplicità dei compiti cui doveva attendere con responsabilità dirigenziale;
- di avere inutilmente chiesto il pagamento delle ferie all'Azienda, che glielo aveva negato, invocando l'art. 5 del d.l. n. 95.12.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata concessione delle ferie, come precisata in narrativa, al Dott. e, conseguentemente, dichiarare l'obbligo Parte_1 dell , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di versare al ricorrente la relativa indennità sostitutiva, anche a titolo risarcitorio;
- per l'effetto, condannare l convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento di dette somme in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro 9.140,93, o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. e con regolarizzazione contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale
Si è costituita in giudizio l , Controparte_1
allegando che il dott. Pt_1
- ha prestato servizio “attivo” presso la convenuta dal 1.3.2008 al 14.2.2011 e dal 1.8.2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni volontarie per raggiunti limiti di età, con diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal 1.2.2023;
- dal 15.2.2011 al 14.2.2016, ha beneficiato dell'aspettativa, essendogli stato conferito un incarico a tempo determinato quale Direttore Medico di Presidio Ospedaliero presso il Grande
Ospedale Metropolitano “Niguarda” di Milano;
- dal 28.12.2015 al 31.12.2020, ha beneficiato di un ulteriore periodo di aspettativa, sempre ai sensi dell'art.10, comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo 10.02.2004, per conferimento di un incarico a tempo determinato, quale supplente di Direttore di Struttura Complessa presso la
Struttura Dipartimentale Direzione Organizzazione, Governo Clinico e Qualità sempre presso il “Niguarda” di Milano;
2 - dal 1.6.2020 al 31.12.2023, ha usufruito di un nuovo periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 3bis, comma 11 del D.Lgs. 502.92, a seguito di nomina quale Direttore Sanitario presso l Parte_4
- in data 21.4.2021, ha chiesto, la permanenza in servizio sino ai 40 anni di servizio effettivo e comunque non oltre i 70 anni di età; conseguentemente, l con Delibera n. 384 del CP_1
13.05.2021 ha preso atto della richiesta di permanenza in servizio, oltre il compimento del 65° anno di età, avanzata dal ricorrente indicando come termine ultimo del rapporto di lavoro il
26.01.2026, data di raggiungimento del 70° anno di età;
- in data 31.07.2022 -stante la cessazione dell'incarico di Direttore Sanitario dell Parte_5
ha comunicato di voler interrompere l'aspettativa non retribuita precedentemente richiesta ex art. 3bis, comma 11, D.Lgs. 502.1992; di conseguenza con determina n. 610 del 01.08.2022 è stato disposto il suo rientro a decorrere dal 1.8.2022; in tale data, il suo cartellino recava un totale di giorni di ferie non godute (accumulate negli anni pregressi) pari a 34 giorni;
- dal 1.8.2022 (data di rientro in ) al 11 settembre 2022, il Dr. ha Pt_4 CP_1 Pt_1
immediatamente beneficiato di 29 giorni di ferie;
- con Delibera n. 672 del 12.09.2022, gli è stato affidato l'incarico di Direttore ad interim della
; Parte_6
- dal 21.10.2022 al 31.12.2022, con Delibera n. 780 del 21.10.2022 l'ASST di è stato CP_1
comandato presso l'ASST Brianza, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento e sino al 31.12.2022, per n. 3 giorni a settimana;
- in data 23.12.2022 (con nota prot. n. 0061103.22E del 23.12.2022 – all.11) ha comunicato di non voler rimanere in servizio sino al 70° anno di età, come precedentemente richiesto, ma di voler procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, con decorrenza 1 febbraio 2023 (e dunque ben prima della data del 26.01.26, precedentemente indicata, e senza, fornire il periodo di preavviso contrattualmente previsto);
- contestualmente gli è stato prorogato il comando presso l'ASST Brianza, sempre per n. 3 giorni a settimana, dal 1.1.2023 al 31.1.2023 (cfr. Delibera n. 6 del 12.01.2023).
La resistente ha quindi spiegato che:
3 - con Delibera n. 33 del 19.1.2023, l di ha preso atto della risoluzione del rapporto Pt_4 CP_1
di lavoro, per raggiunti limiti di età, del Dr. dal 1.2.2023 (ultimo giorno Parte_1
31.1.2023) con diritto al trattamento di pensione di vecchiaia.
- con nota del 25.1.23, la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha comunicato al ricorrente la presa d'atto della richiesta di essere collocato in pensione dal 1° febbraio 2023, invitandolo contestualmente a fruire delle ferie non godute “..in quanto il mancato godimento delle stesse, non è imputabile a questa Azienda e pertanto non darà luogo a monetizzazione (Legge n.
135.2012 art. 5 comma 8)”;
- in ogni caso, in tale ultimo mese in cui ha lavorato (come in quelli precedenti) per n. 2 giorni a settimana presso l'ASST di , il dott. a usufruito di ulteriori 5 giorni di ferie. CP_1 Pt_1
Sulla base di tale puntuale ricostruzione della vicenda, la convenuta ha quindi evidenziato che il dr. nel periodo di lavoro dedotto in ricorso, ha trascorso solo 87 giorni lavorativi alle Pt_1
dipendenze dirette di e di questi ne ha passati buona parte (34) in ferie (oltre ad CP_2
ulteriori 5 giorni di assenze per altre ragioni); ha invece trascorso altri 39 giorni lavorativi in comando presso ASST Brianza, senza fruire di un singolo giorno di ferie.
L'ASST ha inoltre osservato che il dr. ha risolto il proprio rapporto di lavoro Pt_1
repentinamente e senza offrire il dovuto preavviso e che, anzi, nel periodo di preavviso ha fruito di 5 giorni di ferie, in contrasto con il dettato dell'art. 104, comma 6 del CCNL secondo cui
“L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso”.
Assumendo che per il periodo di mancato preavviso di 50 giorni, il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere l'indennità sostitutiva di € 15.371,87, la convenuta ha formulato le seguenti conclusioni: nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: dichiarare la compensazione tra la somma eventualmente dovuta dall al Dr. a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennità sostitutiva per ferie non godute e quella dovuta dal Dr. Parte_1 all , a titolo di indennità di mancato Controparte_1 preavviso, sino alla concorrenza di Euro 15.371,87.
2. Conviene delineare il quadro normativo in cui si iscrive l'odierna controversia.
L'art 10 Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, stabilisce: “
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
4 ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. (…)”.
L'Art. 5, comma 8, D.L.
6.7.2012 n. 95, per il personale della P.A. dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (…)”.
La direttiva 4.11.2003, n. 2003/88/CE, all'art. 7, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
3. A supporto delle proprie domande, il ricorrente ha richiamato le pronunce della Corte di
Giustizia Europea (sentenza C‐218.22 del 18 gennaio 2024), della Corte Costituzionale
(sentenza n. 96.2016), del Consiglio di Stato (sentenza 30.03.2022 n. 2349) e della Corte di
5 Cassazione (ordinanza 28 novembre 2023 n. 33016; ordinanza 11 aprile 2024 n. 9877), tutte orientate nel ritenere che l'art. 5 del d.l. n. 95/12, per non essere in contrasto con l'art. 36, comma 3, della Costituzione e con l'art. 7, par. 2, della direttiva 2003.88 CE, deve essere interpretato nel senso che il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando il mancato godimento dipenda da causa a lui non imputabile.
La difesa attorea ha argomentato che la perdita del diritto alle ferie non godute ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente- e di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Sul punto ha fatto riferimento alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. ordinanza n. 14083 del 21.05.2024; conf. Cass., sez. lav. sentenza n. 21780 del 08.07.2022), rilevando in particolare che secondo la Corte di Cassazione:
- grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie siano effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non siano tali da impedirne il godimento (conf. Cass. Sez. sentenza n. 29844 del
12.10.2022; Cass., Sez. sentenza n. 18140 del 06.06.2022);
- non può ritenersi idoneo ad escludere il diritto del lavoratore alla monetizzazione il generico invito rivolto dall'amministrazione di appartenenza ad usufruire interamente delle ferie arretrate, “compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze”, in questo caso essendovi non un'intimazione perentoria, ma una dichiarazione che antepone l'interesse aziendale a quello del lavoratore, senza avvisarlo che, in caso di mancato godimento, le ferie saranno perdute e senza indicargli un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. sez. lav. sentenza n. 15652 del 14 giugno 2018).
La parte ricorrente ha anche richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, dopo aver sancito, con la sentenza del 20 luglio 2016 (causa C- 341.15), la
6 rilevanza del diritto alle ferie richiamando l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003.88 sul diritto all'indennità in caso di mancata fruizione delle ferie, ha recentemente stabilito (limitando ulteriormente l'ambito applicativo del divieto di cui all'art. 5 comma 8 del d.l. n. 95.2012) che
“l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003.88 non assoggetta il diritto ad una indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato”, così ribadendo che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003.88, un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto ad una indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, essendo irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato e quindi anche se è cessato di sua iniziativa (cfr. sentenza 18.01.2024 n. 218.22).
Secondo la parte ricorrente, tali principi valgono anche in relazione a rapporti di lavoro dirigenziali, perché, come argomentato dalla Corte di Cassazione “il potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente di struttura complessa non è assoluto, come risulta dal comma 8 dell'art. 21 del c.c.n.l. 5.12.1996 (v. sul punto Cass., Sez. L, n. 13613.2020) e non esonera comunque il datore di lavoro dall'obbligo di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto in grado di fruire delle ferie, sicchè non sarebbe decisiva l'esistenza, come nella specie, di un potere di autodeterminazione delle ferie in capo al dirigente di struttura complessa (Cass.
n. 32380.2023; Cass. n. 21780.2022; Cass. Ord., 11.04.2024, n. 9877).
4. Per contro, l ha replicato che la mancata fruizione delle ferie da parte del dott. Pt_4 Pt_1
anche mentre era alle dipendenze di ASST Brianza non può essere imputata al datore di lavoro, posto che l di non aveva alcuna autorità per ingerirsi nell'organizzazione e nella Pt_4 CP_1
programmazione dell'attività lavorativa di un altro Ente, che nelle giornate di comando è
l'unico e solo datore di lavoro del dipendente. Ha peraltro rilevato che il numero di giorni di ferie goduti dal Dr. 34) nei sette mesi di servizio, è pari al numero di giornate di ferie Pt_1
non fruite che indicava il suo cartellino al momento del rientro in (cfr. all.7), Pt_4 CP_1
perché l'odierna convenuta ha, in buona sostanza, fatto sì che il ricorrente potesse utilizzare tutte le ferie pregresse non godute ma accumulate altrove.
7 5. I criteri additati dalla recente giurisprudenza eurounitaria e nazionale, qui invocati dalla difesa attorea, vanno debitamente calati nella odierna fattispecie, che presente spiccate peculiarità.
Nessuna delle circostanze puntualmente dedotte (e documentate) dalla parte convenuta, per spiegare l'evoluzione del rapporto lavorativo del dott. risulta contestata dalla controparte, Pt_1
sicchè trattasi di circostanze pacifiche.
È pertanto assodato che il periodo lavorativo dedotto in ricorso dal dott. quale CP_3
sarebbero maturate le ferie, risultate non godute al termine del rapporto- ossia l'arco temporale dal 1.8.2022 al 1.2.2023, è un periodo che ha fatto seguito a tre lunghi ed ininterrotti periodi di aspettativa, nei quali il dott. a assunto incarichi presso altre strutture ospedaliere. Quando Pt_1
il dott. su sua stessa domanda (cfr. doc. n. 6 di parte resistente), è rientrato Pt_1
anticipatamente dall'ultimo periodo di aspettativa, in data 1.8.2022, l'odierna convenuta gli ha immediatamente concesso un periodo di ferie di 29 giorni, avendone egli accumulato 34.
Goduto questo periodo di ferie dal 1.8.2022 al 11.9.2022, il dott. ha acconsentito al Pt_1
comando per tre giorni a settimana presso l'ASST Brianza per il periodo dal 21.10.2022 al
31.12.2022. È altrettanto pacifico, oltre che provato dai documenti prodotti dalla convenuta, che il dott. in data 21.4.2021 abbia chiesto di permanere in servizio sino ai 40 anni di Pt_1
servizio effettivo e comunque non oltre i 70 anni di età (doc. n. 4 della resistente), sicchè
l , in accoglimento di tale richiesta, ha indicato come termine ultimo del rapporto di Pt_4
lavoro il 26.01.2026, data di raggiungimento del 70° anno di età (doc. n. 5 della resistente).
Il ricorrente non ha nemmeno smentito quanto dedotto dalla resistente e cioè che solo in data
23.12.2022 egli abbia comunicato di non volere rimanere in servizio sino al settantesimo anno di età e, del resto, è agli atti (doc. n. 11 della resistente) la nota del 23.12.2022, con la quale egli ha dichiarato di risolvere il rapporto al 1.2.2023 per raggiunti limiti di età.
In definitiva, quando l'ASST viene resa edotta (il 23.12.2022) della volontà del dott. i Pt_1
non rimanere in servizio sino al 26.1.2026, egli era rientrato in servizio solo da poco più di 5 mesi (1.8.2022) e aveva già usufruito di 29 giorni di ferie accumulate negli anni pregressi in cui aveva prestato servizio presso altre strutture (godendo dell'aspettativa concessagli dall'odierna convenuta). Tra la data di comunicazione della volontà di risoluzione e la data di decorrenza della risoluzione stessa decorrono poco più di 30 giorni.
8 6. Tanto considerato, proprio in applicazione dei principi additati dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente, non risulta ascrivibile alla responsabilità dell'ente il mancato godimento delle ferie non godute, di cui l'odierno ricorrente chiede il pagamento.
Di ciò si trae conferma proprio dal percorso argomentativo della sentenza della Corte di giustizia UE 18/01/2024, n. 218/22, invocata dal ricorrente.
Vero è che tale sentenza ha escluso che il lavoratore possa perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute per il solo fatto di avere posto volontariamente fine al rapporto di lavoro con il pensionamento anticipato (punto 36 della sentenza), ma al punto 37 della motivazione si legge tale precisazione: “poiché l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente riconosciuto da tale direttiva che comprenda finanche la perdita di detto diritto alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce”.
È quindi dirimente, ai fini della spettanza o meno dell'indennità in questione, la valutazione se il lavoratore abbia avuto o meno la possibilità di esercitare il diritto al godimento delle ferie.
Vero è che il datore di lavoro è tenuto (punto 49 della sentenza) “ad assicurarsi concretamente
e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria”; però è anche vero che, se il lavoratore deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle
9 stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (punto 48 della sentenza).
Va, insomma, tenuta in considerazione l'eventuale responsabilità del lavoratore, che non può non estendersi anche ad ipotesi assimilabili a quella rappresentata dalla GU (la deliberata astensione del lavoratore dalle ferie, pur essendo stato messo in condizioni di goderne), quale deve ritenersi l'ipotesi del lavoratore che sostanzialmente tiene una condotta tale da impedire al datore di lavoro di organizzarsi e quindi di assolvere l'obbligo di fargli fruire le ferie prima della cessazione del rapporto.
Deve quindi ribadirsi che, nel caso di specie, la convenuta , nel breve arco temporale dal Pt_4
1.8.2022 al 1.2.2023, ha fatto fruire al dott. al rientro dalla sua aspettativa, un consistente Pt_1
numero di giorni di ferie (29) ed ulteriori 5 giorni dopo il 11.9.2022; ha poi avuto un preavviso di poco più di un mese rispetto alla sua volontà di pensionamento al 1.2.2023 e, prima del
23.12.2022, ha confidato nella sua permanenza in servizio fino al 26.1.2026.
Alla luce di ciò, non si ritiene di poter imputare al datore di lavoro alcuna negligenza per non avere messo in condizione il lavoratore di fruire delle ferie residue. Se è vero infatti che la Corte di Giustizia precisa che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato posto nelle condizioni di godere effettivamente del periodo di riposo prima della cessazione del rapporto (punto 50 della sentenza), è anche vero che tale onere non può essergli imposto nelle situazioni, come quella in esame, in cui proprio la condotta del lavoratore ha sostanzialmente precluso l'adempimento di tale obbligo.
La domanda attorea va pertanto rigettata, non essendo necessario valutare l'eccezione di compensazione, che la parte convenuta ha proposto soltanto in via subordinata all'accoglimento delle avverse pretese.
La continua evoluzione giurisprudenziale, che si registra nell'odierna materia del contendere, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell Pt_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta le domande del ricorrente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 16 giugno 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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