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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 192/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 16 gennaio
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Petra Giacomini e dall'avv. Fabio
LE ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Portogruaro via S. Pio X
n. 2
- attore opponente -
contro
(C.F. ) e, per essa, la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] già (C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
NC AS e dall'avv. Roberto Casucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Pordenone corso Vittorio Emanuele II n. 48/5
- convenuta opposta -
Pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1133/2022.
Causa iscritta a ruolo il 26 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 26 giugno 2025:
“NEL MERITO:
accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto A), il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta CP_1
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore) e per essa la mandataria
[...]
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore); conseguentemente, in P.IVA_2 accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in subordine, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto B), l'indeterminatezza della clausola con la quale si individua il tasso corrispettivo e il tasso mora del contratto di mutuo stipulato in data 09.06.2006 tra il sig. e (rogito Parte_1 Controparte_4
Notaio n. rep. 52.608); conseguentemente accertarsi e dichiararsi la violazione Per_1 del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam ex artt. 1284, comma 3, c.c. e ex art 117 TUB;
per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, dichiararsi la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma e procedersi conseguentemente, anche ex art. 821, comma 3, c.c. (regime di capitalizzazione semplice), al ricalcolo dell'effettivo ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto C), che il sig (nato a [...]-Vila – Nuove Parte_1
Pagina 2 di 9 il 02.01.1973, residente a [...], codice fiscale Per_2
non è debitore nei confronti dell'odierna opposta C.F._2 CP_1
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore) e per essa la mandataria Controparte_2
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale ,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore) dell'importo azionato in sede monitoria, tenuto conto dell'ammontare del credito ceduto alla data del 28.12.2018 siccome risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB e considerata l'imputazione delle somme riscosse per effetto dell'intervento nell'esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di Venezia n.
457/2012; procedersi conseguentemente al ricalcolo dell'effettivo minor ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze legali.
Insta altresì, in via istruttoria, affinché siano ammesse le istanze di cui alla Seconda
Memoria ex art. 183 c.p.c. ed in particolare affinché sia ammessa la richiesta CTU contabile”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 25 giugno 2025:
“Nel merito
Respingersi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata e tutte le relative domande correlate, confermandosi comunque la condanna al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese.
In via istruttoria
Previa parziale revoca dell'ordinanza 17 novembre 2023, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova: vero che il credito di Banco Bpm Spa nei confronti di
[...]
, portato dal mutuo ipotecario 9 giugno 2006 rep. n. 52.608 notaio dott.ssa Parte_1
, è stato ceduto alla nell'ambito della più ampia Persona_3 Controparte_1
Pagina 3 di 9 cessione 28 dicembre 2018. Si indica quale teste: dott. , c/o Banco Bpm Testimone_1
Spa sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4.
Ci si oppone alla CTU contabile chiesta da controparte perché all'evidenza esplorativa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta e, per Controparte_1 essa, la mandataria proponendo opposizione contro il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1133/2022, col quale gli era stato intimato l'immediato pagamento di
€ 69.978,41 complessivi (oltre interessi e spese) quale credito residuo derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 9 giugno 2006, rep. n. 52608, a rogito del notaio dr.ssa di originari € 70.000,00. Persona_3
L'attore opponente ha chiesto in via principale al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contraris reiectis
IN VIA PRELIMINARE:
revocarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto A), il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta (con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore) e per essa la P.IVA_1 mandataria con sede in Roma, Via Curtatone n. Controparte_2
3, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore); P.IVA_2 conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in subordine, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto B), l'indeterminatezza della clausola con la quale si individua il tasso corrispettivo e il tasso mora del contratto di mutuo stipulato in data 09.06.2006 tra il sig. e (rogito Parte_1 Controparte_4
Pagina 4 di 9 Notaio n. rep. 52.608); conseguentemente accertarsi e dichiararsi la violazione Per_1 del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam ex artt. 1284, comma 3, c.c. e ex art 117 TUB;
per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, dichiararsi la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma e procedersi conseguentemente, anche ex art. 821, comma 3, c.c. (regime di capitalizzazione semplice), al ricalcolo dell'effettivo ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto C), che il sig (nato a [...]-Vila - Nuove Parte_1
Ebridi il 02.01.1973, residente a [...], codice fiscale non è debitore nei confronti dell'odierna opposta C.F._2 CP_1
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore) e per essa la mandataria Controparte_2
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale ,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante fiscale pro tempore) dell'importo azionato in sede monitoria, tenuto conto dell'ammontare del credito ceduto alla data del 28.12.2018, siccome risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB e considerata l'imputazione delle somme riscosse per effetto dell'intervento nell'esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di Venezia n. 457/2012; procedersi conseguentemente al ricalcolo dell'effettivo minor ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze legali”.
1.2 La convenuta opposta e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
già (di seguito solo convenuta opposta o
[...] Controparte_3
), nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“Ogni contraria istanza reietta e disattesa.
Pagina 5 di 9 In via preliminare
Respingersi l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in assenza dei presupposti ex art. 649 cpc.
Nel merito
Respingersi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata e tutte le relative domande correlate, confermandosi comunque la condanna al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese.
Spese ed onorari di causa rifusi”.
1.3 Con ordinanza riservata del 19 maggio 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensiva, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 27 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge, anzitutto, dalla disamina degli atti di causa, nell'impugnare il decreto ingiuntivo di che trattasi il signor ha articolato i seguenti, testuali, motivi di Parte_1 opposizione:
a) “carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva – mancata prova della cessione asseritamente intercorsa e mancata dimostrazione dei presupposti per l'inclusione nel perimetro del trasferimento aggregato”;
b) “nullità della clausola di determinazione dell'interesse – mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione dell'interesse (semplice o composto) – nullità della pattuizione”;
c) “erronea quantificazione del credito – si agisce per un importo maggiore di quello oggetto di cessione – incoerenza con il credito attestato ex art. 50 TUB - mancata piena
Pagina 6 di 9 imputazione delle somme riscosse nella precedente esecuzione immobiliare N. 457/2012
R.G. - carenza di legittimazione sostanziale attiva per una parte della posta azionata”.
Tali motivi non sono, tuttavia, fondati.
Quanto al motivo sub a), ha fornito adeguata prova sia della intercorsa CP_1 cessione sia dell'inclusione in essa del credito monitoriamente azionato.
Premesso che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, di talché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, deve osservarsi che la dichiarazione della Banca cedente non solo pone al riparo l'attore opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito, ma, unitamente alla documentazione contrattuale, assurge ad elemento documentale indiziario senz'altro rilevante a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta.
Non si tratta, dunque, di attribuire rilievo confessorio alla suddetta dichiarazione, quanto piuttosto di valorizzarla quale elemento indiziario dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa. Non è precluso, infatti, al creditore dimostrare la cessione e l'inclusione dello specifico credito vantato nei riguardi del debitore ceduto anche attraverso documentazione formata successivamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, se offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione notificata dal cessionario al ceduto.
Per ciò che concerne il motivo sub b), va, in primis, osservato, a confutazione di quanto dedotto all'udienza del 17 novembre 2023 dal legale dell'attore opponente, che sul tema si è nel frattempo pronunciata la Suprema Corte a sezioni unite (cfr. sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024), escludendo che nel mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori sia causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, come pure per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ed, in secondo luogo ed a maggior ragione, siffatta nullità deve escludersi nella
Pagina 7 di 9 specie, poiché la clausola 6 del contratto di mutuo prevede espressamente che il rimborso deve essere eseguito mediante pagamento di 240 rate mensili posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o francese), comprensive di importo capitale e di interessi, come specificato nell'allegato piano di ammortamento, il tutto debitamente approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.
In relazione, infine, al motivo sub c), a censurare il rilievo soccorre, da un lato, la circostanza che il tasso di mora d'applicare è pari allo 6,65%, così come espressamente previsto dalla clausola 3 del contratto di mutuo, senza che sia intervenuta alcuna rinuncia ad una sia pur minima parte del credito, e, dall'altro lato, il fatto che deve tenersi conto del successivo maturare degli interessi.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, e valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, poiché non è stata espletata attività istruttoria ed in considerazione del contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle già spiegate difese).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 9.142,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 14 dicembre 2025.
Pagina 8 di 9 Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 16 gennaio
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Petra Giacomini e dall'avv. Fabio
LE ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Portogruaro via S. Pio X
n. 2
- attore opponente -
contro
(C.F. ) e, per essa, la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] già (C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
NC AS e dall'avv. Roberto Casucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Pordenone corso Vittorio Emanuele II n. 48/5
- convenuta opposta -
Pagina 1 di 9 Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1133/2022.
Causa iscritta a ruolo il 26 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 26 giugno 2025:
“NEL MERITO:
accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto A), il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta CP_1
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore) e per essa la mandataria
[...]
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore); conseguentemente, in P.IVA_2 accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in subordine, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto B), l'indeterminatezza della clausola con la quale si individua il tasso corrispettivo e il tasso mora del contratto di mutuo stipulato in data 09.06.2006 tra il sig. e (rogito Parte_1 Controparte_4
Notaio n. rep. 52.608); conseguentemente accertarsi e dichiararsi la violazione Per_1 del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam ex artt. 1284, comma 3, c.c. e ex art 117 TUB;
per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, dichiararsi la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma e procedersi conseguentemente, anche ex art. 821, comma 3, c.c. (regime di capitalizzazione semplice), al ricalcolo dell'effettivo ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto C), che il sig (nato a [...]-Vila – Nuove Parte_1
Pagina 2 di 9 il 02.01.1973, residente a [...], codice fiscale Per_2
non è debitore nei confronti dell'odierna opposta C.F._2 CP_1
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore) e per essa la mandataria Controparte_2
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale ,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore) dell'importo azionato in sede monitoria, tenuto conto dell'ammontare del credito ceduto alla data del 28.12.2018 siccome risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB e considerata l'imputazione delle somme riscosse per effetto dell'intervento nell'esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di Venezia n.
457/2012; procedersi conseguentemente al ricalcolo dell'effettivo minor ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze legali.
Insta altresì, in via istruttoria, affinché siano ammesse le istanze di cui alla Seconda
Memoria ex art. 183 c.p.c. ed in particolare affinché sia ammessa la richiesta CTU contabile”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 25 giugno 2025:
“Nel merito
Respingersi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata e tutte le relative domande correlate, confermandosi comunque la condanna al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese.
In via istruttoria
Previa parziale revoca dell'ordinanza 17 novembre 2023, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova: vero che il credito di Banco Bpm Spa nei confronti di
[...]
, portato dal mutuo ipotecario 9 giugno 2006 rep. n. 52.608 notaio dott.ssa Parte_1
, è stato ceduto alla nell'ambito della più ampia Persona_3 Controparte_1
Pagina 3 di 9 cessione 28 dicembre 2018. Si indica quale teste: dott. , c/o Banco Bpm Testimone_1
Spa sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4.
Ci si oppone alla CTU contabile chiesta da controparte perché all'evidenza esplorativa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta e, per Controparte_1 essa, la mandataria proponendo opposizione contro il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1133/2022, col quale gli era stato intimato l'immediato pagamento di
€ 69.978,41 complessivi (oltre interessi e spese) quale credito residuo derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 9 giugno 2006, rep. n. 52608, a rogito del notaio dr.ssa di originari € 70.000,00. Persona_3
L'attore opponente ha chiesto in via principale al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contraris reiectis
IN VIA PRELIMINARE:
revocarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto A), il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta (con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore) e per essa la P.IVA_1 mandataria con sede in Roma, Via Curtatone n. Controparte_2
3, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore); P.IVA_2 conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in subordine, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto B), l'indeterminatezza della clausola con la quale si individua il tasso corrispettivo e il tasso mora del contratto di mutuo stipulato in data 09.06.2006 tra il sig. e (rogito Parte_1 Controparte_4
Pagina 4 di 9 Notaio n. rep. 52.608); conseguentemente accertarsi e dichiararsi la violazione Per_1 del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam ex artt. 1284, comma 3, c.c. e ex art 117 TUB;
per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, dichiararsi la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma e procedersi conseguentemente, anche ex art. 821, comma 3, c.c. (regime di capitalizzazione semplice), al ricalcolo dell'effettivo ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, per tutte le ragioni di cui in narrativa (ed in particolare per quelle di cui al punto C), che il sig (nato a [...]-Vila - Nuove Parte_1
Ebridi il 02.01.1973, residente a [...], codice fiscale non è debitore nei confronti dell'odierna opposta C.F._2 CP_1
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore) e per essa la mandataria Controparte_2
(con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale ,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante fiscale pro tempore) dell'importo azionato in sede monitoria, tenuto conto dell'ammontare del credito ceduto alla data del 28.12.2018, siccome risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB e considerata l'imputazione delle somme riscosse per effetto dell'intervento nell'esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di Venezia n. 457/2012; procedersi conseguentemente al ricalcolo dell'effettivo minor ammontare del debito;
conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze legali”.
1.2 La convenuta opposta e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
già (di seguito solo convenuta opposta o
[...] Controparte_3
), nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“Ogni contraria istanza reietta e disattesa.
Pagina 5 di 9 In via preliminare
Respingersi l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in assenza dei presupposti ex art. 649 cpc.
Nel merito
Respingersi l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata e tutte le relative domande correlate, confermandosi comunque la condanna al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese.
Spese ed onorari di causa rifusi”.
1.3 Con ordinanza riservata del 19 maggio 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensiva, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 27 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge, anzitutto, dalla disamina degli atti di causa, nell'impugnare il decreto ingiuntivo di che trattasi il signor ha articolato i seguenti, testuali, motivi di Parte_1 opposizione:
a) “carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva – mancata prova della cessione asseritamente intercorsa e mancata dimostrazione dei presupposti per l'inclusione nel perimetro del trasferimento aggregato”;
b) “nullità della clausola di determinazione dell'interesse – mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione dell'interesse (semplice o composto) – nullità della pattuizione”;
c) “erronea quantificazione del credito – si agisce per un importo maggiore di quello oggetto di cessione – incoerenza con il credito attestato ex art. 50 TUB - mancata piena
Pagina 6 di 9 imputazione delle somme riscosse nella precedente esecuzione immobiliare N. 457/2012
R.G. - carenza di legittimazione sostanziale attiva per una parte della posta azionata”.
Tali motivi non sono, tuttavia, fondati.
Quanto al motivo sub a), ha fornito adeguata prova sia della intercorsa CP_1 cessione sia dell'inclusione in essa del credito monitoriamente azionato.
Premesso che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, di talché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, deve osservarsi che la dichiarazione della Banca cedente non solo pone al riparo l'attore opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito, ma, unitamente alla documentazione contrattuale, assurge ad elemento documentale indiziario senz'altro rilevante a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta.
Non si tratta, dunque, di attribuire rilievo confessorio alla suddetta dichiarazione, quanto piuttosto di valorizzarla quale elemento indiziario dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa. Non è precluso, infatti, al creditore dimostrare la cessione e l'inclusione dello specifico credito vantato nei riguardi del debitore ceduto anche attraverso documentazione formata successivamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, se offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione notificata dal cessionario al ceduto.
Per ciò che concerne il motivo sub b), va, in primis, osservato, a confutazione di quanto dedotto all'udienza del 17 novembre 2023 dal legale dell'attore opponente, che sul tema si è nel frattempo pronunciata la Suprema Corte a sezioni unite (cfr. sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024), escludendo che nel mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori sia causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, come pure per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ed, in secondo luogo ed a maggior ragione, siffatta nullità deve escludersi nella
Pagina 7 di 9 specie, poiché la clausola 6 del contratto di mutuo prevede espressamente che il rimborso deve essere eseguito mediante pagamento di 240 rate mensili posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o francese), comprensive di importo capitale e di interessi, come specificato nell'allegato piano di ammortamento, il tutto debitamente approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.
In relazione, infine, al motivo sub c), a censurare il rilievo soccorre, da un lato, la circostanza che il tasso di mora d'applicare è pari allo 6,65%, così come espressamente previsto dalla clausola 3 del contratto di mutuo, senza che sia intervenuta alcuna rinuncia ad una sia pur minima parte del credito, e, dall'altro lato, il fatto che deve tenersi conto del successivo maturare degli interessi.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, e valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, poiché non è stata espletata attività istruttoria ed in considerazione del contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle già spiegate difese).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 9.142,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 14 dicembre 2025.
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dr.ssa Maria Paola Costa
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