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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 843 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato LI CAULI Parte_1
GIUSEPPINA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e CP_1
SPARACINO MARIA GRAZIA
- Appellato - All'udienza del 26/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 210/2024 del 22/01/2024 il Tribunale di Palermo ha Pt_2 respinto l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'avviso di addebito n. 59620170002733883000, avente ad oggetto la complessiva somma di € 7.905,76 riferita a crediti contributivi IVS non versati alla gestione artigiani, pretesi dall' CP_1 nei confronti del ricorrente, autista titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi, sulla scorta del verbale ispettivo n. 000683548/DDL del 4.10.2016 redatto nei confronti della Cooperativa AutoradioTaxi di Palermo, all'esito del quale, previo disconoscimento degli enunciati rapporti di lavoro subordinato, l'Istituto aveva riqualificato l'attività da costoro svolta in lavoro autonomo e richiesto, attraverso autonomi accertamenti ispettivi trasfusi negli impugnati avvisi di addebito, il versamento della contribuzione alla gestione artigiana;
il Tribunale, richiamando analoghi precedenti anche di questa Corte, ha ritenuto di condividere le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori dell' all'esito del citato verbale unico di CP_1
1 accertamento e notificazione, non essendo emersa alcuna prova del carattere subordinato delle prestazioni svolte dal ricorrente. Avverso questa sentenza ha interposto appello Parte_1 lamentando, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe violato le regole del riparto dell'onere probatorio, che nella specie, vedevano l' onerato di provare CP_1
l'asserita natura autonoma del rapporto;
onere che non poteva ritenersi assolto dal mero contenuto del verbale ispettivo, la cui fede privilegiata non poteva estendersi al contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, le quali, peraltro avevano riferito sempre di posizioni diverse da quella del ricorrente;
soggiunge che, in ogni caso, dalla prova testimoniale assunta in giudizio, era emerso l'elemento della eterodirezione da parte del Presidente della Cooperativa ed il carattere subordinato della prestazione dallo stesso resa.
L' resistendo al gravame, ha evidenziato come la posizione del CP_1 Pt_1 sia identica a quella di tutti gli altri taxisti, già valutata in seguito al menzionato accertamento ispettivo;
invoca, pertanto, gli argomenti procedenti dalle fonti regolatorie del servizio di auto pubblica - Legge n. 21/1992 e Regolamento del Comune di Palermo - in ragione delle quali lo svolgimento in forma associata del servizio ammetteva alternativamente l'opzione giuridica dell'esercizio in cooperativa di produzione e lavoro o della cooperativa di servizi, postulando tuttavia la prima ipotesi la necessità del conferimento alla proprietà collettiva della titolarità del mezzo, circostanza quest'ultima assente nella fattispecie in esame. Sottolinea, inoltre, la carenza nel corredo documentale dei contratti di lavoro di natura subordinata – di fatto soltanto enunciati – e/o di registrazioni asseverative delle dichiarate modalità di pagamento della retribuzione ed il patente ed irrisolto conflitto tra quanto dichiarato dai lavoratori agli ispettori dell' e le contrastanti CP_1 versioni, equivalenti a vere e proprie ritrattazioni, rese in sede giudiziale dagli stessi autisti (segnatamente e ), volte a offrire un Persona_1 Persona_2 quadro inverosimile e corrivo ad una rappresentazione dei fatti in nessun modo riscontrata o supportata da altre autonome fonti di prova.
********* L'appello è infondato. Il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici rinviene la propria fonte regolatoria nella Legge n. 21/1992 la quale all'art. 7 inquadra soggettivamente gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività nelle seguenti categorie: a) titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
2 b) cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. E' precisato che nei casi di esercizio in forma associata dell'attività è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Secondo la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in ordine alla gestione collettiva del servizio taxi, una cooperativa di produzione e lavoro si caratterizza per la gestione complessiva del servizio taxi, ponendosi come datore di lavoro dei soci-lavoratori, e deve pertanto avere non solo la disponibilità delle licenze conferite ma anche la proprietà o l'usufrutto dei mezzi di produzione. Il conferimento della licenza avviene attraverso un conferimento funzionale autenticato dalla pubblica amministrazione, mentre il trasferimento del veicolo si attua mediante passaggio di proprietà o costituzione di usufrutto. La titolarità della licenza rimane in capo alla persona fisica, che può rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dalla cooperativa, ma la disponibilità del veicolo deve necessariamente essere trasferita alla cooperativa, non essendo compatibile con la natura della cooperativa di produzione e lavoro una proprietà individuale del mezzo. Tale assetto è funzionale alla qualificazione della cooperativa come datore di lavoro e alla realizzazione della "proprietà collettiva" che caratterizza questa forma di esercizio del servizio taxi, diversamente da quanto accade nelle cooperative di servizi dove il servizio è gestito direttamente dal titolare della licenza (v. Consiglio di Stato n.9853/2023). Orbene, nel giudizio di primo grado il aveva dedotto che la Pt_1
Cooperativa Autoradiotaxi si era costituita in forma di cooperativa di produzione e lavoro ma che, a causa della difettosa disciplina secondaria adottata dal Comune di Palermo, non fosse previsto un sistema di autenticazione per il conferimento funzionale delle licenze onde si era preferito adottare lo schema del comodato d'uso del mezzo alla cooperativa. Tale argomento prova troppo. Va premesso che il principale scopo sociale della cooperativa Autoradiotaxi, quale risulta dalla visura camerale in atti (v. allegato 4 produzione appellante), ne definisce il connotato tipico di organismo di servizio realizzato mediante l'esercizio
3 “per i propri soci, senza fine di lucro, (di) una stazione ricevente e trasmittente, collegata con autotaxi”, funzionale all'assegnazione delle corse in tempo reale;
la previsioni statutarie aggiungono che “per il raggiungimento dello scopo sociale i soci possono dare prestazioni lavorative personali, temporanee o continuative, la cui natura e modalità ed il cui compenso saranno stabiliti dall'assemblea ordinaria”; ciò posto, non risulta dagli atti l'esistenza di alcuna clausola societaria e/o alcun atto di conferimento attestante il passaggio della titolarità del mezzo alla proprietà collettiva (invero neppure dedotto dall'appellante), elemento quest'ultimo che la legislazione menzionata individua come quid discretivo per l'inquadramento dell'organismo nel novero delle cooperative di produzione e lavoro. Né la carenza regolatoria riguardante il sistema di autenticazione degli atti di conferimento delle licenze individuali all'ente collettivo poteva configurare variabile idonea a caratterizzare diversamente l'identità del soggetto giuridico come risultante dalla tipizzazione legale. L'analisi delle clausole statutarie conduce piuttosto a negare la natura giuridica di cooperativa di produzione e lavoro e per l'effetto preclude l'astratto inquadramento degli autisti di taxi nella nozione di soci lavoratori intorno alla quale legittimare la costruzione di un rapporto di carattere subordinato. Ad ogni modo, difetta altresì la prova che in concreto l'assetto dei rapporti interni al sodalizio abbia assunto i connotati dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico degli organi della cooperativa che, secondo l'assunto dell'appellante, sarebbe stato rivelato dall'avere lo stesso sempre
“osservato, con continuità, un orario di lavoro settimanale di 40 ore organizzato in turni predeterminati dalla cooperativa , da cui veniva regolarmente retribuito, in misura proporzionale alle ore di lavoro rese come da cedolini paga, cud e assegni allegati al giudizio di primo grado”; dalla circostanza che avesse sempre provveduto a “consegnare alla datrice di lavoro gli incassi, contanti o assegni (vedi documenti allegati al giudizio di primo grado) ed alla stessa era intestato il Pos bancario (doc. 12 allegato al ricorso di primo grado) di cui il taxi era dotato e restituito dal ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro”; che, ancora, “la cooperativa rimborsava all'appellante ricorrente il carburante e le spese di manutenzione dell'automobile e versava in favore dello stesso le quote di tfr maturato nel fondo assicurativo Ina”; circostanze che, unitamente alla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro, erano state confermate dalla prova testimoniale. Invero, i testi escussi hanno riferito di una certa ingerenza del Presidente della Cooperativa il quale disponeva le concrete modalità di esecuzione della prestazione da parte dei ricorrenti sulla base della predisposizione di un calendario dei turni onde assicurare l'integrale copertura degli orari e delle zone adibite a
4 parcheggio;
gli autisti escussi hanno precisato che costoro erano tenuti a comunicare per tempo gli impedimenti e a giustificare le eventuali assenze;
hanno, ancora, dichiarato che le spese connesse all'attività lavorativa erano interamente a carico della cooperativa ed, analogamente, sulla cooperativa ricadevano i costi di manutenzione, di circolazione e di assicurazione dei veicoli. Quanto alla retribuzione, è stato riferito che la stessa veniva erogata in misura fissa a cadenza periodica, anche se poteva accadere che gli autisti trattenevano le somme che risultavano a proprio favore in sede di conguaglio mediante compensazione tra quanto complessivamente incassato e le somme anticipate per rifornimenti e/o manutenzioni a carico della cooperativa. Tale essendo il contenuto sintetico delle versioni unanimemente offerte in sede di giudizio, questa Corte non può fare a meno di sottolineare e stigmatizzare la clamorosa dissonanza con quanto da alcuni testi già dichiarato agli ispettori, laddove la realtà rappresentata riproduceva un quadro fattuale decisamente antitetico. Rilevante, ai fini della formazione del convincimento di questo giudice, si presenta in particolare la dichiarazione a suo tempo resa agli ispettori dal legale rappresentante della cooperativa, , laddove lo stesso Testimone_1 precisava che “… ogni tassista paga l'assicurazione del suo veicolo, si occupa personalmente e a proprio carico dei lavori di meccanica, carrozzeria e revisione del veicolo, dell'approvvigionamento del carburante e provvede a versare all' la contribuzione dovuta …preciso che noi tassisti CP_1 godiamo di piena autonomia, ci gestiamo le ore di lavoro come vogliamo ma dobbiamo lavorare 24 (ventiquattro) giorni al mese ed eventuali assenze le recuperiamo…”.”. Convergevano con tale dichiarazioni anche le informazioni rese dai tassisti, i quali altresì precisavano di lavorare in autonomia, nel senso che davano, di volta in volta, la propria disponibilità a lavorare al mattino o al pomeriggio, di sostenere a proprio esclusivo carico le spese di manutenzione, carburante, bollo e assicurazione del mezzo, di versare mensilmente una quota associativa per le spese della cooperativa;
che, a fine mese, gli incassi, al netto delle spese, del versamento della suddetta quota e di una somma che versavano alla cooperativa per il pagamento dei contributi, restavano ai tassisti, senza garanzia di una retribuzione minima fissa. In tal senso si erano, peraltro, proprio espressi e Persona_1
, sentiti poi in qualità di testi;
il primo aveva, infatti dichiarato agli Persona_2 ispettori: “il lavoro veniva gestito in maniera autonoma, decidendo quando lavorare nell'arco della giornata. Non ricevo direttive da nessuno, né mi coordinano con gli altri colleghi… ero un libero professionista, la Cooperativa non mi garantiva lo stipendio ero io ad avere il rischio della
5 mia attività . Il guadagno è strettamente legato alle ore da me lavorate non avendo comunque possibilità di turnazione …”; il secondo, in termini analoghi, aveva riferito: “non ricevo direttive da nessuno, né mi coordino con i miei colleghi …Non è cambiato nulla nella mia attività
, la continuo a svolgere, così come prima, in autonomia organizzandomi il lavoro, sono sempre a mio carico tutte le spese del veicolo…”); dichiarazioni patentemente difformi da quelle rese innanzi al Giudice di primo grado e che vengono citate dall' nella propria CP_1 memoria difensiva.
Orbene, l'evidente discrasia tra le contrapposte versioni rilasciate a distanza di tempo dai soci lavoratori da un lato restituiscono un quadro probatorio altamente contaminato da fattori extra-processuali, dall'altro, in assenza di plausibili giustificazioni di siffatto ribaltamento, non possono non suscitare legittime perplessità in ordine alle ragioni delle ritrattazioni operate. Soccorre in tale contesto la giurisprudenza di legittimità la quale, a proposito del contrasto tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rilasciate davanti al giudicante ha avuto modo di precisare che, ferma restando l'efficacia probatoria riservata dalla legge ai verbali ispettivi – i quali fanno piena prova soltanto dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti – si possa riconoscere valenza probatoria alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori anche in difetto di una loro specifica conferma in giudizio. Ciò in quanto
“ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche (…) il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. n. 10427/2014; Cass. n. 15703/2008). Tanto che “le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione"( Cass. 24416/2008). In disparte, allora, la querelle intorno alla distribuzione dell'onere della prova – se a carico dell'ente che ha effettuato il disconoscimento dei rapporti di lavoro o se in capo ai lavoratori che mirino a fare valere l'esistenza di quei rapporti di lavoro e ricavarne la legittimità dei correlati obblighi previdenziali – nell'assoluto difetto di evidenze documentali non surrogabili dalle sole comunicazioni Unilav e dalle buste
6 paga prodotte, il meccanismo messo in luce della dichiarazioni in atti è risultato comunque rivelatore di uno schema finalizzato a fornire l'apparenza di una retribuzione fissa e continuativa corrispondente al dato attestato in busta paga, unicamente funzionale a fornire la base contabile per il computo e il versamento della contribuzione previdenziale, al netto degli altri importi extra-contrattuali incassati fuori busta dall'operatore che rimanevano sottratti all'imposizione fiscale e contributiva. La sostanziale carenza di vincoli gerarchici e/o funzionali e, viceversa, il trasferimento del rischio economico dell'attività a carico dei singoli operatori, e segnatamente dell'odierno appellante, in quanto titolari dei mezzi utilizzati per la prestazione e delle licenze di esercizio, consente, pertanto, di qualificarne l'attività nella cornice del lavoro autonomo così da legittimare la pretesa insita nell'avviso di addebito impugnato. Le spese dovranno regolarsi secondo soccombenza e liquidarsi come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 210/2024 resa il 22/01/2024 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' che CP_1 liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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