Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di Giudice di
Appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5521 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2020
Promossa da
(c.f. , rappresentat o e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Iole Furno, giusta procura ad litem in atti;
-Appellante contro
.I. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Sivolella, P.IVA_1 giusta procura ad litem in atti;
-Appellata
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Benevento n. 433/2020 pubblicata l'11/03/2020 con oggetto risoluzione del contratto di vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato otti , Pt_2 Parte_1 premesso di avere acquistato in data 13.08.2013 una macchina da caffè a cialde modello “Faber Slot Inox” da Torrefazione Antonio
Castorino s.a. l prezzo corrispettivo di Parte_3
149,01 euro e dedotto di aver riscontrato dei problemi di funzionamento della stessa già tre giorni dopo l'acquisto , di averne segnalato il malfunzionamento al venditore e di non aver
1
Pace di Benevento al fine di sentir dichiarare risolto il contratto di vendita per difetto di conformità del prodotto venduto con conseguente condanna al rimborso del prezzo corrispettivo e delle spese di lite. Co Si costituiva che, impugnando Controparte_1
e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedeva rigettarsi la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Più in particolare eccepiva l'intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi e difetti della cosa venduta perché la denuncia dell'acquirente interveniva a dista nza di diversi mesi dalla relativa scoperta ed in ogni caso la prescrizione dell'azione di risoluzione;
deduceva altresì che in seguito al ricevimento della diffida stragiudiziale del 7.02.2014, incaricava un proprio tecnico di intervenire per verificare il segnalato malfunzionamento che accertava che la mancata erogazione del caffè era dovuta alla formazione di calcare nella calotta d'acqua e non a vizi o difetti originari del prodotto venduto. Chiedeva dunque rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e a mezzo della documentazione ritualmente prodotta dalle parti. All'esito dell'istruttoria e del deposito delle comparse conclusionali, il Giudi ce di Pace, con la sentenza qui gravata, rigettava la domanda di risoluzione ritenendo sufficientemente provato che il vizio lamentato dall'attore fosse riconducibile non ad un difetto di conformità del prodotto quanto all'omessa manutenzione ordinaria del la macchina da caffè e ritenendo, ad ogni modo, l'attore decaduto dal diritto di far valere i vizi della cosa venduta perché la denuncia di malfunzionamento avveniva oltre il termine di cui all'art. 1495 comma 1 c.c..
Avverso la pronuncia di cui innanzi ha proposto appello Parte_4
chiedendone l'integrale riforma. In particolare ha
[...]
2 eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto provato che il vizio e il difetto lamentato dall'attore fosse riconducibi le alla scarsa pulizia ed omessa manutenzione ordinaria della macchinetta e non a un vizio di difformità della stessa, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni inattendibili e contraddittorie rese dal teste senza tenere Tes_1 conto delle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio Parte_1
e dalla teste che riferivano concordemente che la macchina Tes_2 del caffè continuava a non essere funzionante, circostanza confermata anche dal tecnico di parte nella perizia redatta in data
3.3.2014. Impugnava altresì la pronuncia per avere fatto applicazione della disciplina generale della vendita di cui all'art. 1495 c.c. e non di quella consumeristica di cui agli artt. 130 e seguenti del Cod. Cons.. Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza di primo grado con accoglimento della domanda di risoluzione e rimborso del prezzo corrispettivo di vendita. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata si è costituita in giudizio impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito ed ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto.
Instauratosi il contraddittorio ed in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza in data 14.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e all'esito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettat o per i motivi che seguono.
La fattispecie oggetto del presente giudizio deve essere inquadrata nell'ambito di applicazione della disciplina posta a tutela del consumatore dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo): ed
3 invero, la controversia verte su un contratto di compravendita di un bene mobile di consumo stipulato tra un professionista e un consumatore, qualifica quest'ultima che risulta pacifica e non controversa.
L'art. 129 commi 1 e 2 D.lgs. 206/2005 prevede, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita, laddove con conformità deve intendersi l'idoneità del bene a servire allo scopo cui sono usualmente destinati beni dello stesso tipo, nonché il suo avere qualità e prestazioni di beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi. Il successivo art. 130 co. 1 stabilisce che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e delinea un sistema di rimedi riconosciuti al consumatore in caso di difetto di conformità. Il co. 2 specifica che
“In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”. Il combinato disposto dei commi 3,4, 5 e 6 specifica che il consumatore ha il diritto di richiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione, purché il rimedio richiesto non sia impossibile o eccessivamente oneroso, e che dette attività devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta, senza arrecare notevoli inconvenienti al consum atore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il bene è stato acquistato. Ai sensi del co. 7 e seguenti il consumatore può chiedere, a sua scelta, o la congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, qualora
“a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di
4 cui al comma c); la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Dalla lettura complessiva della norma emerge che il consumatore/compratore ha diritto, qualora il bene acquistato presenti delle difformità, a scegliere tra la riparazione/sostituzione del bene o, nei casi di cui al comma 7, la riduzione del prezzo/risoluzione del contratto, laddove la riparazione/sostituzione assurge a rimedio primario e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto assurgono a rimedi secondari, con la possibilità per il consumatore di ricorrere al rimedio secondario in caso di inidoneità del rimedio primario (Cfr. Cass. Civ., Sez. 6 -3, ord. 25417/2022; Cass.
Civ., Sez. 2, sent. 103/2020; Cass. Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass.
Civ., Sez. 6-2, ord. 22146/2020). L'art. 132 del D.lgs . 206/2005 stabilisce ai commi 1 e 2 che il venditore “è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene” e che il compratore
“decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”. Sul punto la Cor te di Giustizia ha ritenuto sufficiente la mera denuncia del vizio entro il termine di due mesi, senza alcun onere, in capo al consumatore/compratore, di provare il vizio stesso o di indicarne specificamente la causa (Cfr. Corte di
Giustizia UE, C-497/2013). La Suprema Corte ha più volte specificato che la denuncia del vizio non deve avvenire necessariamente in forma scritta, stante la mancata previsione all'art. 1495 c.c. di detto requisito (Cass. Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 5142/2003; Cass., SS.UU., 329/1991). In merito alla rilevabilità della tardiva denuncia, con relativa decadenza, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che si tratti di eccezione di merito in senso stretto e ha più volte evidenziato che la d ecadenza dal
5 diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere infatti rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore (Cfr. ex multis Cass. n 3429/06; Cass. n.
1031/00). A tanto consegue che in asse nza di tempestiva eccezione di decadenza dalla garanzia per difetto di una tempestiva denuncia del vizio da parte del venditore, il compratore non può dirsi onerato della prova della comunicazione della denuncia del difetto di conformità (Cfr. tra le altre Cass. n. 11046/16; Cass. n. 12130/08). Ai sensi dell'art. 132 comma 3 “ salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Detta disposizione prevede una presunzione in favore del consumatore per i vizi che si presentano entro sei mesi dalla consegna, con la conseguenza che, sotto il profilo probatorio, il consumatore deve limitarsi a dedurre il vizio dimostrando che il difetto di conformità si è manifestato concretamente entro i sei mesi dalla consegna, venendo così dispensato dall'onere di provare che il difetto esisteva già alla consegna del bene, mentr e sul venditore grava l'onere di provare che il difetto non sussisteva al momento della consegna, dovendo essere invece ricondotto a causa successiva (Cass. Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass. Civ.,
13148/2020). Il quadro normativo così delineato non esclu de, ai sensi dell'art. 135 D.lgs. 206/2005, i diritti attributi al consumatore da altre norme e deve essere integrato, per quanto non espressamente previsto dal Codice del Consumo, dalle disposizioni del Codice Civile in tema di contratto di vendita (dispo sizioni da applicarsi in via sussidiaria, se e quando non derogate da disposizioni più favorevoli dettate dal Codice del Consumo, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.).
Il giudice di primo grado benchè abbia errato nell'applicare la disciplina generale della vendita in luogo di quella speciale
6 consumeristica innanzi richiamata, è comunque pervenuto alla corretta statuizione di rigetto della domanda di risoluzione che va quindi confermata sia pure con diversa motivazione.
Nella fattispecie in esame infatti, è d ato pacifico, ammesso e riconosciuto dallo stesso consumatore sin dall'atto introduttivo del giudizio, che i vizi e difetti di funzionamento della macchina del caffè siano emersi e stati scoperti tre giorni dopo l'acquisto, avvenuto in data 13.08.2013, e c he quindi il 16.08.2013. Il consumatore ha dedotto di averne fatto immediata denuncia alla ditta venditrice e precisamente reiteratamente da fine Agosto 2013
a Novembre 2013, sia per le vie brevi telefonicamente all'incaricato alla vendita e sia personalme nte recandosi presso la sede della società sita in Salerno. Su tali circostanze il RI ha articolato prova testimoniale e la teste escussa, ha Tes_2 confermato che nel periodo indicato lo zio ed ella stessa chiesero più volte telefonicamente a , addetto incaricato alla Persona_1 vendita per conto del , di intervenire e d ha altresì Parte_5 dichiarato che gli stessi si recavano personalmente presso la sede di
Salerno ma si videro rispondere da parte del personale di di essere impegnati in altri interventi. Tali circostanze CP_1 appaiono verosimili e comunque non contraddette dalla condotta di parte convenuta che, a fronte della ricezione della raccomandata a/r del 7.02.2014, anticipata a mezzo FAX il 31.01.2014, non opponeva al consumatore la decadenza dalla garanzia della riparazione senza spese, ma incaricava un proprio tecnico di fiducia, Persona_2
di recarsi presso l'abitazione del RI proprio al fine di
[...] verificare le cause del denunciato malfunzionamento ed intervenire eventualmente per la riparazione. Per tali motivi l'eccezione di decadenza deve ritenersi infondata. Del pari infondata è
l'eccezione di prescrizione, avendo parte attrice, odierna appellante, esercitato l'azione di risoluzione contrattuale
7 comunque entro 2 anni dall'acquisto, termine da ritenersi validamente interrotto dall'invio della raccomandata del 7.2.2014.
Ciò posto, nel merito la domanda è comunque infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
È dato pacifico che i vizi di cui è causa si siano manifestati nei sei mesi dalla data dell'acquisto. Ne deriva che, in applicazione dell'art. 132 comma 3 Cod. Cons., deve presumersi che tali vizi fossero esistenti ab origine e sin dalla data di consegna d el prodotto, incombendo sul venditore l'onere di superare la presunzione iuris tantum ivi codificata e provare che il difetto non sussisteva al momento della consegna, dovendo essere invece ricondotto a causa successiva (Cass. Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022;
Cass. Civ., 13148/2020). Torrefazione ha ritualmente assolto a tale onere, dimostrando che il difetto lamentato dall'acquirente, nello specifico la mancata erogazione del caffè, fosse riconducibile alla formazione di calcare nella calotta di collegamento alla caldaia dovuta con ogni probabilità a scarsa o carente manutenzione ordinaria del macchinario da parte dello stesso acquirente e non a vizi o difetti originari del bene venduto. E tanto ha provato a mezzo del teste tecnico incaricato da di Persona_2 CP_1 verificare ed accertare lo stato di manutenzione e funzionamento della macchinetta acquistata dal che, recatosi presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultimo l'11.2.2014, ha rilevato ed accertato che “la macchina del caffè aveva il tub icino che collega l'elettrovalvola alla caldaia ostruito dal calcare”e che “dopo l'uso di un semplice anticalcare la macchina del caffè erogava regolarmente caffè” e che “riscontrata la corretta erogazione del caffè otti ordinò ed acquistò altre 900 cialde”. Le Pt_2 dichiarazioni del teste appaiono a questo Tribunale precise, circostanziate e concordanti, tant'è che il riferiva pure di Tes_1 circostanze, quale quella della presenza di una signora in casa del al momento dell'intervento che gli veniva presentata Parte_4
8 come la madre, che rivelano e confermano l'assoluta genuinità ed attendibilità delle dichiarazioni rese. L'indirizzo indicato in fattura e quello presso cui veniva eseguito l'intervento di riparazione è lo stesso presso cui l'odierno appellante ha dichiarato di risiedere alla data dell'invio della diffida del 29.01.2014 e alla data dell'introduzione del giudizio, come da intestazione dell'atto di citazione e presso cui ha dichiarato risiedesse anche la madre. Le contestazioni di parte appe llante sul punto, tese a scalfire l'attendibilità del teste appaiono per gli esposti motivi destituite di fondamento.
Ne deriva allora che, avendo la venditrice provato di essere intervenuta per la riparazione a seguito della segnalazione di malfunzionamento comunicata dal consumatore ed avendo dimostrato che il vizio lamentato dall'acquirente fosse riconducibile non ad un difetto originario del prodotto ma ad una causa successiva, nella specie alla formazione di calcare nel tubo di collegamento alla caldaia, la domanda di risoluzione proposta dal va rigettata. Parte_4
Alle medesime conclusioni si perviene anche ritenendo l'intervento della dell'11.2.2014 superato dal successivo CP_1
“intervento”e sopralluogo del 3.3.2014 eseguito dal perito assicurativo incaricato dal di verificare ed accertare CP_3 Parte_1 il malfunzionamento della macchinetta d a caffè. Lo scritto redatto dal perito assicurativo infatti, si limita ad attestare che la macchinetta del caffè, benchè collegata all'alimentazione e lettrica, non erogava caffè, senza tuttavia individuarne le cause. Nulla ha specificato sul punto il tecnico, limitandosi ad attestare che la macchinetta non erogava caffè; circostanza che può verosimilmente essere dovuta anche alla non conoscenza delle es atte modalità di funzionamento o alla non corretta esecuzione di tutti i passaggi necessari per l'effettiva erogazione del caffè e non necessariamente a vizi del prodotto.
9 In ogni caso, riscontrato ed attestato il persistere del problema,
RI avrebbe dovuto più correttamente richiedere un successivo ed ulteriore intervento di riparazione ovvero la sostituzione del prodotto e non la risoluzione del contratto.
Quest'ultima infatti assurge a rimedio secondario cui il consumatore può fare ricorso solo i n caso di assoluta inidoneità de i rimedi primari costituit i dalla riparazione e/o dalla sostituzione del prodotto venduto.
Per tutti gli esposti motivi l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza n. 433/2020 integrata da tali diverse motivazioni.
Spese come per legge.
PQM
Il Tribunale di Benevento, pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza Controparte_4 del Giudice di Pace di Benevento n. 433/2020, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-Rigetta l'appello.
-Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi 660,00 euro oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% con distrazione in favore dell'Avv. Dario Sivolella dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento l' 11/03/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
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