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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5848/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini, n. 113, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Martina Macrì, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE
contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 47, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Gian Giacomo Asquini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, CP_2
Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e rappresentando di aver concluso, come CP_2 Controparte_3 promissaria acquirente, con e come promittenti venditori, CP_1 CP_2 2
con l'intermediazione di contratto preliminare di Controparte_3 vendita immobiliare in data 07.07.2020 e chiedendo:
- la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, con condanna dei medesimi al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00;
- l'accertamento del mancato avveramento di condizione sospensiva inserita nel contratto preliminare, con condanna dell'agenzia immobiliare alla restituzione della somma corrisposta a titolo di provvigioni, per l'importo complessivo di Euro 4.000,00;
- in via subordinata, la condanna dei promittenti venditori alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di Euro 1.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 contestando la domanda attorea spiegata nei confronti della medesima e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.05.2023, in considerazione del mancato buon esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di e CP_2 Controparte_3
è stata ordinata la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti dei
[...] medesimi, con rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.12.2023.
All'udienza del 29.05.2024, su domanda di parte attrice, è stata nuovamente autorizzata la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di con CP_2 rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.11.2024.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione.
A fronte degli indicati provvedimenti, parte attrice non ha provveduto alla regolare rinnovazione della citazione. In relazione al convenuto a fronte di ordine di Controparte_3 rinnovazione della notifica della citazione, con rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.12.2023, parte attrice ha depositato mero tentativo di notificazione effettuato in data 08.09.2023, che ha avuto come esito l'indicazione dell'impossibilità di notifica al destinatario. In relazione al convenuto a fronte di ordine di rinnovazione della CP_2 notifica della citazione, con rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.12.2023, parte attrice ha depositato notifica tardivamente perfezionata in data 15.09.2023. 3
Successivamente, a fronte di ulteriore ordine di rinnovazione della notifica della citazione nei confronti del convenuto con rispetto dei termini a CP_2 comparire in relazione all'udienza del 13.11.2024, parte attrice ha depositato notifica tardivamente perfezionata per il destinatario, con deposito dell'atto nella casa comunale in data 15.07.2024 e conseguente perfezionamento per il destinatario nel ventesimo giorno successivo, come previsto dall'art. 143, comma 3, c.p.c. Pertanto, deve rilevarsi il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti dei convenuti indicati, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 291, comma 3, c.p.c. “se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”. Ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Nel caso di specie deve darsi atto, come precedentemente indicato, del mancato rispetto del termine perentorio per la rinnovazione della notificazione della citazione, a fronte della mancata costituzione dei relativi convenuti.
Inoltre, deve evidenziarsi la sussistenza di situazione di litisconsorzio necessario tra la posizione della convenuta costituita e la posizione del convenuto CP_1 [...]
in considerazione della proposizione di domanda di risoluzione per CP_2 inadempimento del contratto preliminare con pluralità di parti. A tal riguardo, deve condividersi il principio per cui “la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti” (Cass. 05.05.2016, n. 9042, conf. Cass. 12.12.2005, n. 27302, Cass. 08.11.1993, n. 11049). Conseguentemente, stante l'indicata situazione di litisconsorzio necessario, neppure risulta possibile addivenire a pronuncia nel merito rispetto alla posizione del solo litisconsorte necessario rispetto al quale il rapporto processuale risulta essersi ritualmente instaurato. Pertanto, in base a quanto premesso e in considerazione della disciplina applicabile, stante la mancata regolare rinnovazione della notificazione citazione e della situazione di litisconsorzio necessario, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il processo deve essere dichiarato estinto. 4
Siffatta pronuncia va resa con sentenza atteso che nelle controversie trattate dinanzi al tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo disciplinato dall'art. 178 c.p.c. (cfr. Trib. Torino, 12.02.2016, n. 904, Cass. n. 22917 del 2010, Cass. n. 2837 del 2016). In particolare, l'art. 178, comma 2, c.p.c. prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”, nelle altre ipotesi rendendosi, conseguentemente, necessaria la pronuncia di una sentenza, al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. Al riguardo, deve, pertanto, essere affermato che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura di sentenza, risultando dunque impugnabile con l'appello (cfr. Cass. 15.03.2007, n. 6023, Cass. 06.04.2006, n. 8041, Cass. 28.04.2004, n. 8092, Cass. 25.02.2004, n. 3733, Cass. 22.10.2002, n. 14889).
Rispetto alla posizione della convenuta le spese legali di lite sono poste, CP_1 in base al principio di causalità, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Rispetto alla posizione dei convenuti e CP_2 Controparte_3
essendo l'estinzione del processo intervenuta senza la costituzione degli stessi,
[...] nulla è dovuto per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta CP_1 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Nulla sulle spese di lite tra l'attrice e i convenuti e CP_2 [...]
Controparte_3
Tivoli, 06.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 5848/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini, n. 113, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Martina Macrì, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE
contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 47, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Gian Giacomo Asquini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, CP_2
Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e rappresentando di aver concluso, come CP_2 Controparte_3 promissaria acquirente, con e come promittenti venditori, CP_1 CP_2 2
con l'intermediazione di contratto preliminare di Controparte_3 vendita immobiliare in data 07.07.2020 e chiedendo:
- la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, con condanna dei medesimi al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00;
- l'accertamento del mancato avveramento di condizione sospensiva inserita nel contratto preliminare, con condanna dell'agenzia immobiliare alla restituzione della somma corrisposta a titolo di provvigioni, per l'importo complessivo di Euro 4.000,00;
- in via subordinata, la condanna dei promittenti venditori alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di Euro 1.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 contestando la domanda attorea spiegata nei confronti della medesima e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.05.2023, in considerazione del mancato buon esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di e CP_2 Controparte_3
è stata ordinata la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti dei
[...] medesimi, con rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.12.2023.
All'udienza del 29.05.2024, su domanda di parte attrice, è stata nuovamente autorizzata la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di con CP_2 rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.11.2024.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione.
A fronte degli indicati provvedimenti, parte attrice non ha provveduto alla regolare rinnovazione della citazione. In relazione al convenuto a fronte di ordine di Controparte_3 rinnovazione della notifica della citazione, con rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.12.2023, parte attrice ha depositato mero tentativo di notificazione effettuato in data 08.09.2023, che ha avuto come esito l'indicazione dell'impossibilità di notifica al destinatario. In relazione al convenuto a fronte di ordine di rinnovazione della CP_2 notifica della citazione, con rispetto dei termini a comparire in relazione all'udienza del 13.12.2023, parte attrice ha depositato notifica tardivamente perfezionata in data 15.09.2023. 3
Successivamente, a fronte di ulteriore ordine di rinnovazione della notifica della citazione nei confronti del convenuto con rispetto dei termini a CP_2 comparire in relazione all'udienza del 13.11.2024, parte attrice ha depositato notifica tardivamente perfezionata per il destinatario, con deposito dell'atto nella casa comunale in data 15.07.2024 e conseguente perfezionamento per il destinatario nel ventesimo giorno successivo, come previsto dall'art. 143, comma 3, c.p.c. Pertanto, deve rilevarsi il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti dei convenuti indicati, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 291, comma 3, c.p.c. “se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”. Ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Nel caso di specie deve darsi atto, come precedentemente indicato, del mancato rispetto del termine perentorio per la rinnovazione della notificazione della citazione, a fronte della mancata costituzione dei relativi convenuti.
Inoltre, deve evidenziarsi la sussistenza di situazione di litisconsorzio necessario tra la posizione della convenuta costituita e la posizione del convenuto CP_1 [...]
in considerazione della proposizione di domanda di risoluzione per CP_2 inadempimento del contratto preliminare con pluralità di parti. A tal riguardo, deve condividersi il principio per cui “la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti” (Cass. 05.05.2016, n. 9042, conf. Cass. 12.12.2005, n. 27302, Cass. 08.11.1993, n. 11049). Conseguentemente, stante l'indicata situazione di litisconsorzio necessario, neppure risulta possibile addivenire a pronuncia nel merito rispetto alla posizione del solo litisconsorte necessario rispetto al quale il rapporto processuale risulta essersi ritualmente instaurato. Pertanto, in base a quanto premesso e in considerazione della disciplina applicabile, stante la mancata regolare rinnovazione della notificazione citazione e della situazione di litisconsorzio necessario, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il processo deve essere dichiarato estinto. 4
Siffatta pronuncia va resa con sentenza atteso che nelle controversie trattate dinanzi al tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo disciplinato dall'art. 178 c.p.c. (cfr. Trib. Torino, 12.02.2016, n. 904, Cass. n. 22917 del 2010, Cass. n. 2837 del 2016). In particolare, l'art. 178, comma 2, c.p.c. prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”, nelle altre ipotesi rendendosi, conseguentemente, necessaria la pronuncia di una sentenza, al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. Al riguardo, deve, pertanto, essere affermato che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura di sentenza, risultando dunque impugnabile con l'appello (cfr. Cass. 15.03.2007, n. 6023, Cass. 06.04.2006, n. 8041, Cass. 28.04.2004, n. 8092, Cass. 25.02.2004, n. 3733, Cass. 22.10.2002, n. 14889).
Rispetto alla posizione della convenuta le spese legali di lite sono poste, CP_1 in base al principio di causalità, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Rispetto alla posizione dei convenuti e CP_2 Controparte_3
essendo l'estinzione del processo intervenuta senza la costituzione degli stessi,
[...] nulla è dovuto per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta CP_1 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Nulla sulle spese di lite tra l'attrice e i convenuti e CP_2 [...]
Controparte_3
Tivoli, 06.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli