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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13.10.2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa OS SS
LA, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 135/2024 R.G. promossa
DA
, , sito Parte_1 P.IVA_1 in Oliveri (ME), in via del Mare n. 2, in persona del suo Amm.re e legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
AN AB, presso il cui indirizzo telematico,
elegge domicilio Email_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
IN via XXVII Luglio n. 34, presso lo studio dell'avv. DILIBERTI
ALESSANDRA che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI OPPOSTI avente per OGGETTO: altri rapporti condominiali
Sono comparsi: l'avv. Vanessa Reale, in sostituzione dell'avv.
Martorana, per il Condominio e l'avv. Ceraolo, in sostituzione dell'avv.
Diliberti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
[...]
sito in Oliveri (ME), proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 442/2023 emesso e depositato dal Tribunale di Patti il
16/12/2023, con cui gli era stato intimato di consegnare ai condomini
[...]
e i seguenti documenti: CP_1 Controparte_2
“a) Copia delle cartelle esattoriali indicate nell'atto di pignoramento presso terzi notificato al in data 11.09.2017 ed Parte_1
emesso da Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per la
Provincia di IN.
“- b) Copia delle cartelle esattoriali notificate al Parte_1
dalla data del 12.09.2017 alla data del 28.11.2023, data di
[...] proposizione del ricorso.
“- c) Copia degli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria e notificati al dalla data del 12.09.2017 Parte_1 alla data del 28.11.2023, data di proposizione del ricorso.
“- d) Copia dell'istanza di rottamazione quater, proposta ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, dal Parte_1
, come da dichiarazione dell'Amministratore di cui al Verbale
[...]
Assembleare del 29.04.2023”.
L' opponente esponeva che:
- e sono proprietari di unità CP_3 CP_1 Controparte_2 immobiliari facenti parte del , sito nel Parte_1
Comune di Oliveri;
- in data 29/04/2023, si è tenuta l'annuale assemblea condominiale e durante la discussione del punto n. 1 all'ordine del giorno di tale riunione
(riguardante “Approvazione bilancio consuntivo 2022 e relativo riparto”),
2 prendeva la parola il sig. per lamentare “il notevole debito CP_4 del nei confronti dell'Erario e dell'INPS”, chiedendo “un Parte_1 estratto conto esaustivo della situazione debitoria del , Parte_1 proponendo in attesa di tale documentazione un rinvio dell'odierna delibera sul bilancio consuntivo”;
- l'Amministratore Dott. chiariva in risposta che il CP_5
aveva aderito alle rottamazioni in corso, provvedendo Parte_1 regolarmente al pagamento delle relative rate alle scadenze previste e, dopo ampia discussione, l'assemblea approvava il bilancio consuntivo 2022, con il voto favorevole di 161 condomini su 194 presenti (personalmente o per delega) per un totale di millesimi pari a 503,86;
- allo stesso modo, l'Assemblea discuteva e approvava il bilancio preventivo 2023 e il relativo riparto (punto n. 2 all'ordine del giorno), con il voto favorevole di 160 condomini su 194 presenti, per un totale di millesimi pari a 501,34;
- dopo sei mesi dalla citata riunione gli odierni opposti inviavano all'amministratore la seguente comunicazione chiedendo “di verificare personalmente quale siano i debiti dell'Erario rispetto al condominio, pertanto con la presente le chiedo di rimettermi come meglio ritiene
(raccomandata pec o mediante consegna personale con relativo invito di venirli a ritirare in data e ora da lei ritenuta più opportuna tutta la documentazione che riguarda il rapporto tra l'Agenzia delle Entrate,
l' di IN e il Controparte_6 Parte_1
nonché tutta la documentazione relativa al rapporto tra l'INPS e
[...]
l'INAII e il in modo tale che Parte_1 pazientemente ricostruisca l'esatto ammantare dei debiti del Parte_1
e l'Erario”;
[...]
- a seguito della notifica del D.I., unitamente ad atto di precetto, in data
19/12/2024 il trasmetteva copia: degli estratti di ruolo di cui Parte_1 all'atto di pignoramento presso terzi notificato al in Parte_1 data 11.09.2017 ed emesso da Riscossione Sicilia s.p.a.; delle cartelle
3 esattoriali notificate al dal 12.09.2017 al Parte_1
28.11.2023; dell'istanza di rottamazione-quater presentata dal Parte_1
e comunicava che non era stato notificato alcun avviso di accertamento dall'Amministrazione Finanziaria dalla data del 12.09.2017 alla data del
28.11.2023.
Tanto premesso, il con la spiegata opposizione eccepiva Parte_1
l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo e rilevava la cessazione della materia del contendere per avere ottemperato all'ingiunzione notificata.
Con comparsa di risposta si costituivano gli opponenti, i quali eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione trattandosi di atto autonomo dell'Amministratore condominiale il quale aveva opposto il D.I. n. 442/2023 con atto di citazione notificato il
29.01.2024 senza aver chiesto e ottenuto la relativa ratifica da parte dell'assemblea condominiale e, nel merito, rilevavano la manifesta temerarietà della proposta opposizione e concludevano chiedendo, in caso di accertamento della cessazione della materia del contendere, la condanna delle spese in virtù della soccombenza virtuale.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria e, pertanto, veniva rinviata all'odierna udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare va rigettata l'eccezione avanzata dagli opposti in merito alla presunta inammissibilità dell'opposizione in ragione della mancata ratifica da parte dell'assemblea della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2 e 3,
c.c. (cfr. Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 342/2023).
4 Nel caso di specie, l'oggetto del giudizio non esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, potendo egli proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna a determinati condomini di documenti riguardanti il senza la necessità di autorizzazione o ratifica da Parte_1 parte dell'assemblea.
Ciò posto, sebbene l'Ente di gestione abbia assolto alla emessa intimazione, con la documentazione trasmessa con pec del 10/01/2024, quindi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto l'adempimento non
è stato spontaneo ma conforme al provvedimento giudiziale;
peraltro, le difese svolte dall'opponente (in merito alla dedotta inammissibilità dell'ingiunzione) contrastano apertamente con una cessata materia del contendere.
Orbene, com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Nello specifico, “la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta”
(cass. civ. sent. n.13217 del 28.5.2013; cass. civ., sent. n.9808 del 9.11.96).
Non vi è dubbio che nel caso di specie, ancorché sia intervenuta la consegna dei documenti richiesti, non possa ritenersi superata la ragione di contrasto fra le parti.
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
5 L'opponente lamenta la insussistenza delle condizioni per l'emissione del D.I. opposto, atteso che, in ragione della genericità delle richieste originariamente formulate dagli opposti, della possibilità per i singoli condomini di richiedere i medesimi documenti direttamente agli enti pubblici interessati mediante formale istanza di accesso agli atti ex
L.241/1990, in quanto soggetti autonomamente titolati e senza necessità di intervento alcuno dell'Amministrazione condominiale e dell'entità e complessità della gestione del Condominio – composto da “330 distinte unità immobiliari” – , la richiesta degli opposti deve ritenersi superflua oltreché particolarmente gravosa poiché comporta onerosi compiti di ricerca, esame, estrazione e trasmissione di una notevole mole di documenti.
Le doglianze sono infondate.
Le richieste dei condomini opposti rientrano tra quelle legittimamente ammesse.
Ed invero, l'amministratore è legato al condominio da un particolare rapporto di mandato, pertanto, nei rapporti tra condomini e amministratore, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dettate dagli artt. 1703 ss.
c.c.
Tra queste norme vi è anche quella, contenuta nell'art. 1713 c.c, relativa all'obbligo gravante sul mandatario di rendere al mandante conto del suo operato. In tale obbligo si riscontra la fonte del diritto dei condomini a prendere visione della documentazione condominiale e della gestione che l'amministrazione sta tenendo dell'immobile, esercitando anche quel potere di controllo che è proprio del mandante.
In particolare, l'art. 1130 bis c.c. prevede espressamente un diritto in capo ai condomini che “possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione”.
Va precisato che, per costante giurisprudenza, l'esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei
6 documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicché i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (in tal senso, Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale.
È, altresì, necessario contemperare le esigenze di controllo da parte dei condomini con la gestione del , non potendo le richieste dei Parte_1 primi porsi in contrasto con il regolare andamento della funzione gestoria ricoperta dall'amministratore; tuttavia, pur nella complessità della gestione del Condominio oggetto di causa - dotato di numerose unità abitative e ancor più numerosi condomini - non è possibile ritenere le richieste degli opposti particolarmente gravose, anche avuto riguardo al fatto che il Condominio suddetto risultava al tempo amministrato non già da una persona fisica ma da una società apposita, la revocata in data 25.07.2023 Parte_2 con decreto del Tribunale di Patti per gravi irregolarità commesse nella gestione condominiale (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Al più, la genericità con cui sono state originariamente formulate le richieste da parte degli odierni opposti e la complessità nella gestione del avrebbero potuto comportare un Parte_1 mero allungamento dei tempi di risposta da parte dell'amministratore. Al contrario, in violazione del principio di correttezza e collaborazione nello svolgimento del proprio incarico, l'amministratore non ha mai risposto ai condomini richiedenti, neanche per procedere ad una individuazione specifica dei documenti.
Avuto riguardo all'infondatezza della spiegata opposizione, per i motivi esaminati, l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014
7 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta e con aumento del 20% ex art. 4 comma 2, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandra Diliberti che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 135/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 442/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma di decreto ingiuntivo opposto N. 442/2023 del Tribunale di Patti e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
2.041,20 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandra Diliberti.
Il Giudice
OS SS LA
8
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13.10.2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa OS SS
LA, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 135/2024 R.G. promossa
DA
, , sito Parte_1 P.IVA_1 in Oliveri (ME), in via del Mare n. 2, in persona del suo Amm.re e legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
AN AB, presso il cui indirizzo telematico,
elegge domicilio Email_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
IN via XXVII Luglio n. 34, presso lo studio dell'avv. DILIBERTI
ALESSANDRA che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI OPPOSTI avente per OGGETTO: altri rapporti condominiali
Sono comparsi: l'avv. Vanessa Reale, in sostituzione dell'avv.
Martorana, per il Condominio e l'avv. Ceraolo, in sostituzione dell'avv.
Diliberti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
[...]
sito in Oliveri (ME), proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 442/2023 emesso e depositato dal Tribunale di Patti il
16/12/2023, con cui gli era stato intimato di consegnare ai condomini
[...]
e i seguenti documenti: CP_1 Controparte_2
“a) Copia delle cartelle esattoriali indicate nell'atto di pignoramento presso terzi notificato al in data 11.09.2017 ed Parte_1
emesso da Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per la
Provincia di IN.
“- b) Copia delle cartelle esattoriali notificate al Parte_1
dalla data del 12.09.2017 alla data del 28.11.2023, data di
[...] proposizione del ricorso.
“- c) Copia degli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria e notificati al dalla data del 12.09.2017 Parte_1 alla data del 28.11.2023, data di proposizione del ricorso.
“- d) Copia dell'istanza di rottamazione quater, proposta ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, dal Parte_1
, come da dichiarazione dell'Amministratore di cui al Verbale
[...]
Assembleare del 29.04.2023”.
L' opponente esponeva che:
- e sono proprietari di unità CP_3 CP_1 Controparte_2 immobiliari facenti parte del , sito nel Parte_1
Comune di Oliveri;
- in data 29/04/2023, si è tenuta l'annuale assemblea condominiale e durante la discussione del punto n. 1 all'ordine del giorno di tale riunione
(riguardante “Approvazione bilancio consuntivo 2022 e relativo riparto”),
2 prendeva la parola il sig. per lamentare “il notevole debito CP_4 del nei confronti dell'Erario e dell'INPS”, chiedendo “un Parte_1 estratto conto esaustivo della situazione debitoria del , Parte_1 proponendo in attesa di tale documentazione un rinvio dell'odierna delibera sul bilancio consuntivo”;
- l'Amministratore Dott. chiariva in risposta che il CP_5
aveva aderito alle rottamazioni in corso, provvedendo Parte_1 regolarmente al pagamento delle relative rate alle scadenze previste e, dopo ampia discussione, l'assemblea approvava il bilancio consuntivo 2022, con il voto favorevole di 161 condomini su 194 presenti (personalmente o per delega) per un totale di millesimi pari a 503,86;
- allo stesso modo, l'Assemblea discuteva e approvava il bilancio preventivo 2023 e il relativo riparto (punto n. 2 all'ordine del giorno), con il voto favorevole di 160 condomini su 194 presenti, per un totale di millesimi pari a 501,34;
- dopo sei mesi dalla citata riunione gli odierni opposti inviavano all'amministratore la seguente comunicazione chiedendo “di verificare personalmente quale siano i debiti dell'Erario rispetto al condominio, pertanto con la presente le chiedo di rimettermi come meglio ritiene
(raccomandata pec o mediante consegna personale con relativo invito di venirli a ritirare in data e ora da lei ritenuta più opportuna tutta la documentazione che riguarda il rapporto tra l'Agenzia delle Entrate,
l' di IN e il Controparte_6 Parte_1
nonché tutta la documentazione relativa al rapporto tra l'INPS e
[...]
l'INAII e il in modo tale che Parte_1 pazientemente ricostruisca l'esatto ammantare dei debiti del Parte_1
e l'Erario”;
[...]
- a seguito della notifica del D.I., unitamente ad atto di precetto, in data
19/12/2024 il trasmetteva copia: degli estratti di ruolo di cui Parte_1 all'atto di pignoramento presso terzi notificato al in Parte_1 data 11.09.2017 ed emesso da Riscossione Sicilia s.p.a.; delle cartelle
3 esattoriali notificate al dal 12.09.2017 al Parte_1
28.11.2023; dell'istanza di rottamazione-quater presentata dal Parte_1
e comunicava che non era stato notificato alcun avviso di accertamento dall'Amministrazione Finanziaria dalla data del 12.09.2017 alla data del
28.11.2023.
Tanto premesso, il con la spiegata opposizione eccepiva Parte_1
l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo e rilevava la cessazione della materia del contendere per avere ottemperato all'ingiunzione notificata.
Con comparsa di risposta si costituivano gli opponenti, i quali eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione trattandosi di atto autonomo dell'Amministratore condominiale il quale aveva opposto il D.I. n. 442/2023 con atto di citazione notificato il
29.01.2024 senza aver chiesto e ottenuto la relativa ratifica da parte dell'assemblea condominiale e, nel merito, rilevavano la manifesta temerarietà della proposta opposizione e concludevano chiedendo, in caso di accertamento della cessazione della materia del contendere, la condanna delle spese in virtù della soccombenza virtuale.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria e, pertanto, veniva rinviata all'odierna udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare va rigettata l'eccezione avanzata dagli opposti in merito alla presunta inammissibilità dell'opposizione in ragione della mancata ratifica da parte dell'assemblea della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2 e 3,
c.c. (cfr. Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 342/2023).
4 Nel caso di specie, l'oggetto del giudizio non esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, potendo egli proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna a determinati condomini di documenti riguardanti il senza la necessità di autorizzazione o ratifica da Parte_1 parte dell'assemblea.
Ciò posto, sebbene l'Ente di gestione abbia assolto alla emessa intimazione, con la documentazione trasmessa con pec del 10/01/2024, quindi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto l'adempimento non
è stato spontaneo ma conforme al provvedimento giudiziale;
peraltro, le difese svolte dall'opponente (in merito alla dedotta inammissibilità dell'ingiunzione) contrastano apertamente con una cessata materia del contendere.
Orbene, com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Nello specifico, “la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta”
(cass. civ. sent. n.13217 del 28.5.2013; cass. civ., sent. n.9808 del 9.11.96).
Non vi è dubbio che nel caso di specie, ancorché sia intervenuta la consegna dei documenti richiesti, non possa ritenersi superata la ragione di contrasto fra le parti.
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
5 L'opponente lamenta la insussistenza delle condizioni per l'emissione del D.I. opposto, atteso che, in ragione della genericità delle richieste originariamente formulate dagli opposti, della possibilità per i singoli condomini di richiedere i medesimi documenti direttamente agli enti pubblici interessati mediante formale istanza di accesso agli atti ex
L.241/1990, in quanto soggetti autonomamente titolati e senza necessità di intervento alcuno dell'Amministrazione condominiale e dell'entità e complessità della gestione del Condominio – composto da “330 distinte unità immobiliari” – , la richiesta degli opposti deve ritenersi superflua oltreché particolarmente gravosa poiché comporta onerosi compiti di ricerca, esame, estrazione e trasmissione di una notevole mole di documenti.
Le doglianze sono infondate.
Le richieste dei condomini opposti rientrano tra quelle legittimamente ammesse.
Ed invero, l'amministratore è legato al condominio da un particolare rapporto di mandato, pertanto, nei rapporti tra condomini e amministratore, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dettate dagli artt. 1703 ss.
c.c.
Tra queste norme vi è anche quella, contenuta nell'art. 1713 c.c, relativa all'obbligo gravante sul mandatario di rendere al mandante conto del suo operato. In tale obbligo si riscontra la fonte del diritto dei condomini a prendere visione della documentazione condominiale e della gestione che l'amministrazione sta tenendo dell'immobile, esercitando anche quel potere di controllo che è proprio del mandante.
In particolare, l'art. 1130 bis c.c. prevede espressamente un diritto in capo ai condomini che “possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione”.
Va precisato che, per costante giurisprudenza, l'esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei
6 documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicché i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (in tal senso, Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale.
È, altresì, necessario contemperare le esigenze di controllo da parte dei condomini con la gestione del , non potendo le richieste dei Parte_1 primi porsi in contrasto con il regolare andamento della funzione gestoria ricoperta dall'amministratore; tuttavia, pur nella complessità della gestione del Condominio oggetto di causa - dotato di numerose unità abitative e ancor più numerosi condomini - non è possibile ritenere le richieste degli opposti particolarmente gravose, anche avuto riguardo al fatto che il Condominio suddetto risultava al tempo amministrato non già da una persona fisica ma da una società apposita, la revocata in data 25.07.2023 Parte_2 con decreto del Tribunale di Patti per gravi irregolarità commesse nella gestione condominiale (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Al più, la genericità con cui sono state originariamente formulate le richieste da parte degli odierni opposti e la complessità nella gestione del avrebbero potuto comportare un Parte_1 mero allungamento dei tempi di risposta da parte dell'amministratore. Al contrario, in violazione del principio di correttezza e collaborazione nello svolgimento del proprio incarico, l'amministratore non ha mai risposto ai condomini richiedenti, neanche per procedere ad una individuazione specifica dei documenti.
Avuto riguardo all'infondatezza della spiegata opposizione, per i motivi esaminati, l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014
7 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta e con aumento del 20% ex art. 4 comma 2, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandra Diliberti che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 135/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 442/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma di decreto ingiuntivo opposto N. 442/2023 del Tribunale di Patti e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
2.041,20 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandra Diliberti.
Il Giudice
OS SS LA
8