Art. 41.
Il termine di prescrizione di cui all' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' elevato a dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine di prescrizione di cui all' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' elevato a dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.