Articolo 41 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 maggio 1969
Art. 41.
Il termine di prescrizione di cui all' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' elevato a dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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