Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01531/2026REG.PROV.COLL.
N. 04929/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2023, proposto da LO AS, rappresentato e difeso dall'avvocato LO Calemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AI LL in Roma, via Emilio Faa di Bruno n. 4;
contro
Comune di Sant’Agnello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6988/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant’Agnello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Consigliere IA NO e uditi per le parti l’avvocato Calemma LO e l’avvocato Renditiso Giulio in sostituzione dell’avvocato Pinto Ferdinando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 5.12.2004, AS LO presentava al Comune di Sant’Agnello una domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 L. 326 del 2003, contrassegnata con prot. n. 20698 e respinta con ordinanza n. 10 del 2018, per le opere eseguite in aderenza del fabbricato di sua proprietà, avente accesso dalla Via Iommella Grande, n. 9 - 11 in Sant’Agnello e distinto in catasto al foglio n. 4, particella n. 47, consistenti nella realizzazione di un vano in aderenza ad ampliamento al fabbricato esistente costituito da muratura in blocchi di lapil cemento e solaio il latore cemento di copertura, il tutto per complessivi mq. 22, 50 circa, allo stato grezzo.
Con relazione di accertamento di ulteriori opere edili prive di titoli abilitativi, il Comune di Sant’Agnello aveva accertato la realizzazione del completamento dei suddetti manufatti, mediante realizzazione di intonaco interno, posa di massetti, pavimentazione interna e realizzazione impianti, nonché la realizzazione un ulteriore corpo di fabbrica avente struttura portante in muratura e solaio piano di copertura con sovrastante copertura termica in lamierato metallico su struttura lignea, e un terrazzino esterno a quota campagna con copertura costituita da struttura metallica e sovrastrante strato in p.v.c. trasparente.
Le dimensioni dell’ulteriore ambiente erano di mq. 38,40 (mq. 9.60 x4.00) e di mc. 98.40, con altezza interna di m. 2.56, mentre l’antistante terrazzino coperto era di mq. 28.00.
L’ordinanza n. 10 del 9.1.2018, di diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), L. 24 novembre 2003, n. 326, recava la seguente motivazione:
a) le opere erano state eseguite in aree soggette a vincolo paesaggistico, essendo tutto il territorio del Comune di Sant’Agnello assoggettato a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) le opere non erano conformi alle disposizioni del P.R.G., in quanto ricadenti in zona B*2 “edificate sature”, in cui, ai sensi dell’art. 41 delle NN.TT.AA., non erano consentite nuove edificazioni nei modi e destinazioni così come realizzate.
In data 8 maggio 2018, con l’ordinanza n. 29, il Comune di Sant’Agnello ingiungeva la demolizione dei suindicati manufatti, ex art. 33, d.P.R. 380 del 2001.
LO AS impugnava il suddetto provvedimento denunciandone l’illegittimità in ragione della omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 e del difetto di motivazione ed eccesso di potere per insufficienze descrizione delle opere da demolire.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 6988 del 2022, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza rilevava che la comunicazione di avvio del procedimento risultava ritualmente notificata e, comunque, era pacifico che gli atti sanzionatori in materia edilizia, dato il loro contenuto vincolato, non dovevano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento. Quanto all’eccepito difetto di motivazione, il T.A.R. osservava che, secondo la giurisprudenza prevalente, l’ordinanza di demolizione, essendo un atto vincolato, non necessitava di una particolare motivazione, essendo sufficiente la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata, come ravvisabile nel caso di specie.
3. LO AS ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base della seguente censura: “ Error in judicando, motivazione erronea, illogica, contraddittoria e deficitaria – Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, con particolare riferimento all’art. 31, comma 3; Eccesso di potere, difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento per: a) descrizione insufficiente delle opere da demolire”.
4. Il Comune di Sant’Agnello si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. All’udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con l’unico motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stata contestata la legittimità dell’ordinanza di demolizione, atteso che, pur essendo un provvedimento a contenuto vincolato, l’atto dovrebbe quantomeno contenere le indicazioni minime per consentire al destinatario la regolare esecuzione. Nella specie, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato possibile ricostruire, dal contenuto dell’ordinanza, le opere destinatarie dell’ordine di demolizione. Neppure le relazioni tecniche richiamate nel provvedimento impugnato conterrebbero elementi sufficienti a chiarire in che modo possa essere eseguita la demolizione. L’ordinanza non recherebbe i riferimenti catastali e farebbe riferimento ad ulteriori opere edili riportate in una nuova relazione senza precisarne il contenuto, atteso che nella stessa si fa riferimento solo alla relazione del 13.01.2004.
6.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (Cons. Stato, n. 1299 del 2024; id. 7785 del 2023; id. n. 6555 del 2023).
Invero, posto che la funzione tipica dell'ordinanza di demolizione è quella di prescrivere la rimozione degli interventi edilizi abusivi, deve ritenersi che l'analitica descrizione delle opere realizzate sine titulo , come avvenuto nella specie, realizza lo scopo informativo voluto dal Legislatore, rendendo agevolmente comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che l’hanno giustificata e consentendo così la adeguata tutela del privato.
Le critiche illustrate dall’appellante non hanno pregio, atteso che l’ordinanza reca la compiuta descrizione delle opere illegittime, precisando in particolare: “ Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale redata a seguito di sopralluogo effettuato in data 13/01/2004 di accertamento di opere edili abusive eseguite in assenza di titolo abilitativo presso l’immobile di proprietà del sig. AS LO sito in questo Comune alla Via Iommella Grande n. 9 e consistenti nella realizzazione di un vano in aderenza ad ampliamento al fabbricato esistente costituito da muratura in blocchi di lapil cemento e solaio in latero cemento di copertura, il tutto per complessivi mq 22,50 circa allo stato grezzo; Vista la relazione di accertamento di ulteriori opere edili prive di titoli abilitativi del 13/01/2004 e consistenti in: completamento delle opere accertate in data 13/01/2004 mediante realizzazione di intonaco interno, posa di massetti, pavimentazione interna e realizzazione impianti; realizzazione di ulteriore corpo di fabbrica avente struttura portante in muratura e solaio piano di copertura con sovrastante copertura termica in lamierato metallico su struttura lignea, nonché terrazzino esterno a quota campagna con copertura costituita da struttura metallica e sovrastante strato in p.v.c. trasparente; le dimensioni dell’ulteriore ambiente così realizzato sono di mq 38,40 (m. 9,60 X 4.00) e di mc. 98.30 con altezza interna di m. 2.56, mentre l’antistante terrazzino coperto è di mq 28.00 (m. 7.00 xm 1.60). L’opera è adibita a cucina e costituisce parte integrante della restante unità abitativa”.
L'ordinanza di demolizione è espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, tanto che non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato e non è neppure necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2023, n. 7829; id. 11 maggio 2022 n. 3707); tali caratteristiche, come declinate dalla giurisprudenza prevalente, non incidono sul profilo motivazionale del provvedimento che, nel caso in esame, è dettagliato nella indicazione, caratteristiche e consistenza dei manufatti abusivi, ben note all’appellante che si dichiara proprietario.
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto da LO AS, il provvedimento impugnato sotto i profili esaminati è da ritenere corretto e legittimo, in quanto la motivazione posta a suo fondamento risulta del tutto idonea per permettere alla parte privata di percepire l' iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione per pervenire all'adozione della decisione lesiva (Cons. Stato, n. 7829 del 2023) e per individuare i manufatti da demolire, i quali, come si è detto, sono compiutamente descritti, atteso che non assume rilievo che non siano specificati i dati catastali, essendo evidente per il destinatario dell’ordine di riduzione in pristino, che l’ordinanza n. 29 si riferisce ai manufatti abusivi siti in via Iommella Grande n. 9, trattandosi di opere eseguite «in assenza di permesso di costruire»;
7. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
8. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Sant’Agnello, che liquida in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, con l'intervento dei magistrati:
EL Di AR, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
IA NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NO | EL Di AR |
IL SEGRETARIO