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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/07/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5621 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di regolamento di confini, vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Discesa Filanda, n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Roberto e Flavio Pirrò, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._4 CP_2
) e (c.f.: C.F._5 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._6
Buccarelli, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Pietro Mancuso che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Cona atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pt_2 Parte_3
Catanzaro, , e , chiedendo CP_1 CP_2 Controparte_3 di accertare l'esatto confine dei fondi confinanti di rispettiva proprietà, siti nel
Comune di Soveria Simeri (CZ) e, per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio della porzione “indebitamente posseduta”.
In particolare, gli attori deducevano:
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 1 di 16 - di essere proprietari di un fabbricato sito in Soveria Simeri (CZ), alla Via
Leonardo da Vinci, n. 26, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio di mappa 5, particella 340, distinto in subalterni di proprietà di ciascuno di essi e di relativa corte di pertinenza, in comunione tra i medesimi, confinante per un lato con il terreno identificato al Catasto Terreni al foglio 5, part.lla 341, di proprietà esclusiva di;
Parte_2
- che entrambe le particelle (340 e 341) erano contigue ad una striscia di terreno, indentificata al foglio 6, particella 553 di proprietà dei coniugi e CP_1
e, in seguito al decesso di quest'ultima, del coniuge superstite Persona_1
e dei figli, e;
CP_2 Controparte_3
- che il confine tra le menzionate particelle, pur in assenza di una “demarcazione visibile” era stato sempre certo ed incontestato;
ed infatti, il muro – per la maggior parte ricadente nella particella 340 ed in parte nella 341 – non aveva funzione divisoria, trattandosi di un muro di contenimento in calcestruzzo realizzato da , dante causa degli eredi e, pertanto, di proprietà Persona_2 Pt_2 esclusiva di questi ultimi;
- che, sebbene il 6 maggio 2014 avesse chiesto agli attori “di CP_1 addivenire ad un accordo bonario per la sistemazione del confine esistente fra le rispettive proprietà” – pochi giorni dopo l'invio della lettera aveva
“abusivamente ed arbitrariamente” realizzato una recinzione con paletti in ferro e rete metallica, “creando un confine apparente” non rispondente a quello reale;
- che, nonostante lo stesso fosse stato invitato più volte (con telegramma del 3 giugno 2014 e con due distinte raccomandate a.r. del 09 ottobre 2014 e del 23 luglio 2015) a rimuovere la recinzione, le richieste erano rimaste prive di riscontro.
Fatte tali premesse, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedevano – in via istruttoria – C.T.U. finalizzata ad accertare l'estensione dei fondi contigui e, nel merito, domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa e reietta siccome infondata in fatto ed in diritto, sulla scorta delle risultanze istruttorie che verranno acquisite agli atti del presente processo, così provvedere:
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 2 di 16 1) - accertare e dichiarare che la contestazione della linea di confine sollevata dagli attori è consequenziale al fatto che i convenuti hanno illegittimamente occupato la zona confinaria di proprietà e stanno esercitando su di essa Pt_2 un possesso esclusivo;
2) - accertare e dichiarare che nel fatto in esame è configurabile la fattispecie del conflitto di fondi, in quanto la presente controversia attiene alla materiale estensione dei fondi limitrofi;
3) - accertare e dichiarare che nel caso in esame è ravvisabile l'incertezza soggettiva del confine, avendo gli attori lamentato l'occupazione abusiva da parte dei convenuti di una striscia di terreno, posta sulla zona di confine;
4) - conseguentemente, individuare l'esatta estensione dei fondi contigui appartenenti rispettivamente agli attori ed ai convenuti, mediante l'esatta determinazione ed ubicazione della linea di confine tra i fondi limitrofi;
5) - accertare e dichiarare che la striscia di terreno, posta nella zona confinaria, attualmente occupata abusivamente dai convenuti, è di proprietà degli attori;
6) - dopo aver accertato che la linea di confine apparente non corrisponde a quella reale, condannare i convenuti al rilascio in favore degli attori della porzione di terreno indebitamente posseduta dai convenuti medesimi;
7) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 gennaio 2016, si costituivano in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per
[...] mancato esperimento della procedura di mediazione.
Nel merito, contestavano l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione proposta dagli attori per insussistenza dei presupposti, posto che tra i fondi non vi era alcuna situazione di incertezza oggettiva o soggettiva inerente ai confini: ed invero, affermavano che la circostanza addotta dagli attori era “sconfessata dall'esistenza, da tempo ormai immemorabile, di entrambe le reti di recinzione e dal muro in calcestruzzo lungo il confine tra i terreni, verificata in contraddittorio dai tecnici di entrambe le parti, senza che vi fosse stata mai alcuna contestazione o uso promiscuo della zona confinaria”.
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 3 di 16 In via riconvenzionale, chiedevano invece di accertare e dichiarare che gli attori avevano abusivamente occupato, “sconfinando con il proprio fabbricato”, la striscia di terreno di proprietà dei convenuti (part.lla 553), posta nell'area di confine e, per l'effetto, domandavano la condanna al rilascio della porzione suddetta.
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui al D.lgs. 28/2010;
2) in via principale, rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto, per mancanza dei presupposti dell'azione di regolamento di confini;
3) in via subordinata, qualora il confine fosse ritenuto incerto, che questo fosse determinato per tutta la linea di confine e non solo per la parte richiesta dagli attori;
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la striscia di terreno, posta nella zona confinaria, censita al N.C.E.U. al foglio 6, particella 553, è di proprietà dei SIg. e CP_1 che essa sia occupata abusivamente dai convenuti, sconfinando con il proprio fabbricato;
- per l'effetto condannare gli attori al rilascio in favore dei convenuti della porzione di terreno suddetta indebitamente occupata dalla fam. . Pt_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 18 febbraio 2016, stante la sollevata eccezione di improcedibilità, la causa veniva rinviata per l'esperimento della procedura di mediazione all'udienza del 3 ottobre 2016, all'esito della quale erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 comma, c.p.c.
1.4. Con le prime memorie istruttorie, gli attori, oltre ad opporsi alle avverse deduzioni ed eccezioni, nonché alla domanda riconvenzionale proposta con la comparsa costitutiva, avanzavano domanda riconvenzionale sulla riconvenzionale di usucapione del locale adibito a magazzino, e pertanto, a modifica delle domande e conclusioni già proposte con l'atto di citazione, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'On. Tribunale
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 4 di 16 di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa e reietta siccome infondata in fatto ed in diritto, sulla scorta delle risultanze istruttorie che verranno acquisite agli atti del presente processo, così provvedere:
1) - accertare e dichiarare che la contestazione della linea di confine sollevata dagli attori è consequenziale al fatto che i convenuti hanno illegittimamente occupato la zona confinaria di proprietà e stanno esercitando su di essa Pt_2 un possesso esclusivo;
2) - accertare e dichiarare che nel fatto in esame è configurabile la fattispecie del conflitto di fondi, in quanto la presente controversia attiene alla materiale estensione dei fondi limitrofi;
3) - accertare e dichiarare che nel caso in esame è ravvisabile l'incertezza soggettiva del confine, avendo gli attori lamentato l'occupazione abusiva da parte dei convenuti di una striscia di terreno, posta sulla zona di confine;
4) - conseguentemente, individuare l'esatta estensione dei fondi contigui appartenenti rispettivamente agli attori ed ai convenuti, mediante l'esatta determinazione ed ubicazione della linea di confine tra i fondi limitrofi;
5) - accertare e dichiarare che la striscia di terreno, posta nella zona confinaria, attualmente occupata abusivamente dai convenuti, è di proprietà degli attori;
dopo aver accertato che la linea di confine apparente non corrisponde a quella reale, condannare i convenuti al rilascio in favore degli attori della porzione di terreno indebitamente posseduta dai convenuti medesimi;
7) - accertare e dichiarare che la domanda riconvenzionale proposta dai SI.ri
, e con comparsa di risposta del CP_1 CP_2 Controparte_3
25.1.2016 è infondata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, dilatoria e non provata, con condanna degli stessi al pagamento in solido in favore dei SI.ri
, e delle spese e competenze conseguenti a Parte_1 Pt_2 Parte_3 detta domanda;
8) in accoglimento della domanda riconvenzionale della riconvenzionale che con la presente memoria viene avanzata, accertare e dichiarare che i SI.ri
[...]
, e sono proprietari in via esclusiva del piccolo Pt_1 Pt_2 Parte_3 locale adibito a magazzino, delimitato da un muro in calcestruzzo, nonché del cancelletto in ferro posto sullo spigolo del fabbricato e della Pt_2
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 5 di 16 recinzione metallica ivi esistente, oggetto della domanda riconvenzionale dei convenuti , avendo essi acquistato il relativo diritto a titolo derivativo CP_1 per successione mortis causa del SI. o, quantomeno, a titolo Persona_2 originario per usucapione ultraventennale;
9) - con condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio”.
1.5. Nel contestare la reconventio reconventionis, i convenuti eccepivano l'inammissibilità della domanda perché tardivamente proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e non già alla prima difesa utile, ossia all'udienza del 18.2.2016 e neppure a quella successiva del 3.10.2016.
1.6. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 16 febbraio 2017, il precedente Giudice assegnatario del ruolo rigettava sia la richiesta di prova per interpello che di quella per testi avanzate dalle parti e disponeva procedersi con CTU. Nominava, quindi, l'Ing. Per_3
, al quale veniva conferito il seguente incarico:
[...]
“Il perito, previa disamina degli atti di causa, in uno con le doglianze evidenziate in citazione, esaminati i soli titoli di proprietà in atti ed acquisita ove necessaria la sola documentazione tecnica presso gli uffici del catasto e/o altro Ufficio pubblico, effettuata ricognizione sui luoghi per cui è causa, corredata da adeguata rappresentazione fotografica e planimetrica, provveda a: 1) descrivere lo stato dei luoghi;
2) verificare l'esatta posizione dei limiti dei fondi in questione, in relazione allo stato dei luoghi, ai rispettivi titoli di provenienza in atti, tenendo conto, in mancanza, dell'eventuale presenza di antichi segni rappresentativi di delimitazione, ove esistenti e sufficienti allo scopo, e in via residuale, delle risultanze delle mappe catastali, specificando altresì la natura del muro in calcestruzzo “ubicato, per la maggior parte, nella p.lla 340 e, per la rimanente parte, nella p.lla 341”;
3) indicare, pertanto, alla luce delle doglianze di cui in citazione, se parte convenuta abbia, nel realizzare la recinzione oggetto di lite, sconfinato nella proprietà attrice, materializzando sia in loco che in planimetria i segni distintivi del confine da adottare e la porzione di fondo oggetto di eventuale restituzione;
e se, alla luce delle doglianze di cui in comparsa, vi sia stato
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 6 di 16 altresì occupazione della proprietà dei convenuti da parte degli attori, compiendo, in caso di riscontro, analoghe operazioni”.
Conferito l'incarico, all'udienza del 10 luglio 2017, il Giudice disponeva a carico del Consulente tecnico d'ufficio, un ulteriore quesito peritale: “il G.I. pone al CTU i quesiti di cui all'ordinanza del 16 febbraio 2017, in uno con la determinazione, alla luce degli atti di causa (se possibile), della data di realizzazione del fabbricato di proprietà e del locale adibito a deposito Pt_2 degli stessi attori”.
Depositato l'elaborato peritale in data 22 gennaio 2018, all'esito dell'udienza del 3 maggio 2018 – rigettata sia la richiesta di parte attrice di cancellazione
“delle frasi sconvenienti ed offensive adottate dal CTU” sia quella di revoca dell'ordinanza del 16.02.2017, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18 marzo 2019.
1.7. Dopo alcuni rinvii, il giudizio era assegnato il 18 gennaio 2022 allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente giudicante e, in seguito ad alcuni differimenti dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era introitata a sentenza con provvedimento del 4 gennaio 2025 emesso all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
A tal fine deve osservarsi quanto segue.
In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che in tema di accertamento dei confini, l'azione ex art. 950 c.c., reale e petitoria, ha l'obiettivo di eliminare una situazione di incertezza inerente alla demarcazione dei fondi, con conseguente adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto. L'azione in parola, dunque, presuppone l'indeterminatezza dei confini tra due fondi che può essere oggettiva, quando vi è promiscuità del possesso della zona confinaria, o mancanza di un limite apparent e;
oppure soggettiva, quando sussiste un confine apparente ma non la promiscuità, per cui l'attore, sostenendo l'erroneità dei confini e la conseguente usurpazione avvenuta a suo danno, richiede l'accertamento dell'esatto tracciato, asserendo che il confine
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 7 di 16 non è quello reale ed effettivo (Cfr. Cass. 15386/2000; Cass. 3663/1994; Cass.
6594/1986).
Ed invero, “L'azione di regolamento di confini tra proprietà è di natura reale, petitoria ed imprescrittibile finalizzata a risolvere il conflitto teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria e l'onere della prova incombe su entrambe le parti che devono allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine ed il Giudice, se non
è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà” (Tribunale Taranto sez. I, 22/06/2023, n.1448).
Nel caso di specie non vi è dubbio che si tratti di incertezza soggettiva, atteso che gli attori deducono che “il confine tra le particelle 340 e 341, da una parte e la particella 553, dall'altra, è stato sempre certo e non contestato, pur mancando una demarcazione visibile tra le stesse” e lamentano l'indebita occupazione da parte dei convenuti della striscia di terreno posta nella zona confinaria mediante apposizione di una recinzione realizzata con paletti in ferro e rete metallica, volta a creare un confine non rispondente a quello effettivo.
A tali deduzioni si oppongono i convenuti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
2.1. Giova in primo luogo osservare che in tema di accertamento dei confini la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche tecnico o presuntivo;
tuttavia per l'individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà: solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. 9 ottobre 2006 n. 21686).
Ed invero, “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 8 di 16 in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”.
(cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14020 del 6 giugno 2017).
2.2. Orbene, nel caso di specie, al fine di valutare e decidere in ordine alla domanda attorea, deve esaminarsi quanto emerso dalla CTU, eseguita dall'Ing.
; consulenza alla quale questo Giudice intende riportarsi in Persona_3 quanto svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile e dalla quale non si ha motivo di discostarsi, poiché frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Questi, in ordine alle particelle di proprietà degli attori, accerta anzitutto che, dalle visure storiche estratte presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Catanzaro – Territorio, sulla particella n. 340, Foglio 5 del
Comune di Soveria Simeri - “Provenienza: testamento olografo del 11/08/1995 protocollo n. CZ0033969; voltura in atti dal 23/02/2000; repertorio n. 136828
a rogito Notaio registrato a Catanzaro il 28/10/2004 al n. Persona_4
100956. Successione di n. 1766.4/2005” - insiste un immobile Persona_2 sviluppato su più livelli distinto in subalterni e, precisamente:
Sub. 1, bene comune non censibile (vano scala);
Sub. 2, bene comune non censibile (corte esterna);
Sub. 3, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_2
Sub. 4, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_1
Sub. 5, proprietà nata a [...] il [...]; Parte_3
Sub. 6, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_2
Sub. 7, proprietà nato a [...] il [...]. Quanto Parte_1 alla particella 341, il CTU accerta che trattasi di “Porz. AA, qualità , Pt_4 classe 1, superficie 52 ca, reddito dominicale € 0,39, reddito agrario € 0,23;
Porz. AB, qualità SEMINATIVO, classe 5, superficie 2 are - 28 ca, reddito dominicale € 0,29, reddito agrario € 0,12” di proprietà del solo attore
[...]
, per “Provenienza: testamento olografo del 11/08/1995 protocollo n. Pt_2
CZ0033969; voltura in atti dal 23/02/2000; repertorio n. 136828 a rogito Notaio
registrato a Catanzaro il 28/10/2004 al n. 100956. Persona_4
Successione di n. 1766.4/2005”. Persona_2
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 9 di 16 Quanto, invece, alla particella 553, il CTU evidenzia che, contrariamente a quanto asserito sia dagli attori che dai convenuti, questa non rientra nella
“effettiva proprietà dei SI.ri e ”. CP_1 Persona_1
Evidenzia, infatti, che “nell'atto di compravendita del 1991 a cui si fa riferimento, si parla esclusivamente della particella 552 del foglio 6, ovvero fabbricato e relativa corte. Nell'individuare il suolo sul quale sorge il fabbricato, si rimanda all'atto del 28 giugno 1973 registrato a Catanzaro il 18 luglio 1973 al n.2758; anche in tale atto si parla della particella 534/B di are
5.00, che corrisponde all'attuale particella 552, come dimostrato al paragrafo
3.2.1. La “striscia di are una circa assoggettata a passaggio di fogna pubblica”, non deve identificarsi con la particella 553, ma risulta compresa nella particella 552, come chiaramente indicato nell'atto. A riprova di quanto sopra rilevato, lo scrivente ha proceduto ad effettuare ispezione ipotecari a a nome della SI.ra (Allegato III), dalla quale è risultato che in Persona_1 testa alla suddetta è presente un Atto per causa di morte – Certificato di denunciata successione repertorio n. 192/2007 del 25/01/2007, trascritto due volte:
- una prima volta in data 03/03/2007 R.G. 3860, R.P. 2617;
- una seconda volta in data 22/02/2016 R.G. 2209, R.P. 1722.
Dalla suddetta successione, risulta che la particella 553, non rientra nei beni facenti parte dell'asse ereditario, ed infatti, come indicato in Figura 34, tra le proprietà site nel comune di Soveria Simeri ed individuate al foglio 6, che costituiscono l'unità negoziale n.2, è presente la particella 552, ma non la particella 553; si precisa che all'epoca dell'apertura della successione, la particella 553 era già costituita.
Da visura catastale, la particella 553 risulta di proprietà del SI. Per_5
nato a [...] il [...], per la proprietà di 1/1 da
[...] impianto meccanografico del 09/07/1985. Al fine di verificare se vi fossero stati atti traslativi del suddetto bene non aggiornati al Catasto Terreni, lo scrivente ha proceduto ad effettuare ispezione ipotecaria (Allegato III) a nome della SI.
, nonché per immobile riferito alla particella 553. Sia Persona_5
l'ispezione per dati anagrafici n. T260637 del 24/07/2017 (Figura 35), che
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 10 di 16 quella per immobile n. T206577 del 29/09/2017 (Figura 36), hanno dato esito negativo”
Il CTU, pertanto, conclude evidenziando che “Alla luce di quanto sopra rilevato, si può affermare che la particella 553 del foglio 6 del Comune di
Soveria Simeri, è di proprietà del SI. nato a [...]_5 il 28/04/1889, e non già dei coniugi e , CP_1 Controparte_4 come sostenuto dalle parti”.
2.3. Orbene, venendo all'esame della domanda attorea, il CTU – sulla base della documentazione riversata in atti e di quella esaminata (mappe catastali) in virtù degli approfondimenti eseguiti presso i competenti uffici (Comune di Simeri
Crichi, Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Catanzaro – Territorio, archivio notarile) e rilievi celerimetrici eseguiti presso i luoghi di causa, accerta e stabilisce “l'esatta posizione dei limiti dei fondi in questione, in relazione allo stato dei luoghi”
Rappresenta, in particolare, che “Dall'unione delle mappe da impianto dei fogli
5 e 6, si rileva una pressoché totale aderenza delle linee di confine, a meno di lievi differenze, comunque compatibili con gli errori di graficismo, legati alla sgranatura e/o deterioramento delle linee sulle mappe stesse, che risultano molto datate.
L'unione dei due fogli, al fine di verificarne la bontà, è stata effettuata singolarmente sui due fogli:
- sul foglio 5 unendo la sagoma delle particelle 552 e 553 ricavate dal foglio 6;
- sul foglio 6 unendo la sagoma delle particelle 340 e 341 ricavate dal foglio 5.
A seguito dell'unione dei suddetti fogli, si è proceduto con la sovrapposizione del rilievo effettuato, che ha permesso di individuare in maniera chiara i limiti dei fondi e l'ubicazione dei manufatti su di essi insistenti;
anche tale sovrapposizione è stata effettuate sulle unioni come sopra descritte.
Tale modalità operativa, ha permesso di verificare l'aderenza e pertanto la correttezza delle operazioni di ricostruzione ed individuazione dei limiti dei fondi.
L'esatta posizione dei fondi è indicata nei seguenti elaborati grafici (Allegato
VII), di cui gli stralci sono riportati in Figura 51:
- Tavola 21 – “Limiti dei fondi 1 FG.6”
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 11 di 16 - Tavola 22 – “Limiti dei fondi 2 FG.5”
Quanto al muro in calcestruzzo, il CTU evidenzia che:
“Nella lettera del 09/10/2014 redatta dal SI. (Figura 52), Parte_2 risulta che il muro è stato costruito nel 1995 dal padre (SI. ); Persona_2
Figura 52 - Stralcio lettera del 09/10/2014 redatta dal SI. . Parte_2
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. degli Avv.ti PIRRÒ (Figura 53), risulta che il muro è un muro di contenimento in calcestruzzo costruito dal SI.
, nella sua proprietà, contemporaneamente al fabbricato (foglio Persona_2
5 particella 340), quest'ultimo realizzato nel 1967, come riportato nella stessa memoria.
Nel ricorso possessorio (Figura 54) allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c. degli Avv.ti PIRRÒ, risulta che il muro è un muro in calcestruzzo costruito a suo tempo dal Comune di Soveria
Simeri, allo scopo di convogliare le acque piovane provenienti dal centro abitato.”
Senonché, a fronte delle discrasie sopra rappresentate, il CTU – all'esito dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, anche mediante ispezione del suddetto manufatto, individua “n. 3 tratti del muro, come schematizzato in
Figura 55, aventi conformazioni esterne differenti (Figura 56):
- un primo tratto della lunghezza di circa 7 m dallo spigolo del fabbricato fino al lucernario;
- un secondo tratto della lunghezza di circa 7.60 m dal lucernaio fino al termine del fabbricato circa;
- un terzo tratto di muro della lunghezza di circa 14 m completamente esterno”.
Evidenzia, altresì, che “Pur essendo materialmente individuabili i tratti indicati dal SI. , non è possibile all'attualità individuare i soggetti che Parte_2 hanno realizzato i suddetti tratti.
Anche sul tratto che viene afferito al Comune di Soveria Simeri, non vi è certezza;
lo scrivente ha inoltrato al suddetto Comune opportuna istanza di richiesta informazioni, e sul punto, con attestazione prot. n. 2210 del
12/09/2017 (Allegato II), il responsabile dell'area tecnica ha riferito che “non
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 12 di 16 si hanno notizie circa chi ha realizzato il muro atto a regimentare lo scolo delle acque.
Certa è l'esistenza di una servitù comunale attinente alla rete fognaria e canale di smaltimento delle acque meteoriche, tra le corti dei fabbricati di proprietà delle parti, come attestato dallo stesso in data Controparte_5
03/03/2015 (Figura 57). (…).
Con riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3, ed in particolare nella Figura 51 è possibile riferire quanto segue in merito al posizionamento del muro in calcestruzzo, che non ricade interamente nella proprietà attrice: il tratto di muro all'interno dell'intercapedine (tratto in rosso), è interamente ubicato nella particella 553 (non di proprietà degli attori);
Il tratto di muro esterno (tratto in verde) è ubicato in parte nella particella
340 (di proprietà degli attori) ed in parte nella particella 341 (di proprietà degli attori).
“Alla luce di quanto indicato nel precedente paragrafo 4, è possibile individuare la corretta posizione degli immobili insistenti sull'area in oggetto e gli eventuali sconfinamenti. Sempre mantenendo il criterio dell'unione dei due fogli, ovvero:
- sul foglio 5 unendo la sagoma delle particelle 552 e 553 ricavate dal foglio 6;
- sul foglio 6 unendo la sagoma delle particelle 340 e 341 ricavate dal foglio 5;
è stato possibile individuare gli sconfinamenti effettuati dalle parti, che sono indicati nei seguenti elaborati grafici (Allegato VII), di cui gli stralci sono riportati in Figura 60:
- Tavola 23 – “Sconfinamento 1 FG.6”
- Tavola 24 – “Sconfinamento 2 FG.5”
Da queste tavole è scaturita la Tavola 25 – “Sconfinamento 3 – Restituzione fondi”, che individua le seguenti porzioni dei fondi da restituire e di cui lo stralcio è riportato in Figura 61: parte convenuta, nel realizzare la recinzione oggetto di lite, ha sconfinato nella proprietà attrice e nello specifico nella particella 341 ove è interamente posizionata la suddetta recinzione;
a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte convenuta deve restituire a parte attrice, ha una superficie pari a circa 47,00 mq.”
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 13 di 16 Parte attrice, nel realizzare l'immobile individuato dalla particella 340, ha sconfinato nella proprietà della particella 553; a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte attrice deve restituire al proprietario della particella 553, ha una superficie pari a circa 29,00 mq.
Parte attrice, nel realizzare l'intercapedine con il muro in calcestruzzo, ha sconfinato nella proprietà della particella 553; a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte attrice deve restituire al proprietario della particella 553, ha una superficie pari a circa 11,00 mq”.
2.4. Orbene, alla luce di quanto accertato dal CTU, la domanda attorea deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, posto che è stato accertato che
“parte convenuta, nel realizzare la recinzione oggetto di lite, ha sconfinato nella proprietà attrice e nello specifico nella particella 341 ove è interamente posizionata la suddetta recinzione;
a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte convenuta deve restituire a parte attrice, ha una superficie pari a circa 47,00 mq.”
3. Diversamente, la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione dei convenuti, atteso che – all'esito delle indagini peritali – essi non sono risultati proprietari della particella 553, in testa a tale , nato a [...] il [...]. Persona_5
Ne consegue che, pur essendo stato accertato lo sconfinamento di parte attrice, la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata, inerente a detta particella, deve essere rigettata.
4. Parimenti inammissibile deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di usucapione avanzata dagli attori, quale reconventio reconventionis, nei confronti dei convenuti, in quanto tardivamente proposta.
Ed invero, deve rilevarsi che l'eccezione sollevata in merito dai convenuti è fondata, giacché gli attori – a fronte della domanda riconvenzionale tempestivamente formulata dai convenuti con la comparsa costitutiva – avrebbero dovuto proporre la reconventio reconventionis all'udienza ex art. 183
c.p.c. di prima comparizione delle parti e trattazione della causa.
Tanto lo si evince da una interpretazione letterale dei commi 5 e 6 della citata norma: ed invero, se da un lato, il comma 5 prevede la facoltà per l'attore di proporre “nella stessa udienza (…)le domande e le eccezioni che sono
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 14 di 16 conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”, dall'altro il comma 6 statuisce che con la memoria n. 1 l'attore può solamente precisare e modificare le domande già proposte.
E' di tutta evidenza, dunque, che la celebrazione dell'udienza 183 costituisce uno sbarramento temporale invalicabile per la proposizione della reconventio reconventionis, giacché – laddove il legislatore avesse voluto consentire all'attore di proporre tale domanda anche con la prima memoria istruttoria – non avrebbe adoperato nei commi sopra citati le locuzioni “nella stessa udienza” e
“già proposte”.
A ciò deve aggiungersi che la stessa Corte d Cassazione, nella recente ordinanza n. 6627 del 2023, precisa in merito che “Secondo le regole fissate dal codice di rito, la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda ri convenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Sez. 3, n. 30745 del
26 novembre 2019)”.
Applicando i principi di diritto al caso di specie, la domanda di usucapione proposta per la prima volta dagli attori, quale reconventio reconventionis, con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile perché avanzata oltre il termine di decadenza.
5. Quanto al governo delle spese di lite, questo giudice ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande rispettivamente proposte.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., così come liquidate con separato decreto del 16 maggio 2018, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, iscritta al n. 5621 del R.G.A.C. dell'anno 2015, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 15 di 16 1) in accoglimento della domanda attorea, accerta che il confine tra le proprietà delle parti in causa è quello rappresentato nella relazione tecnica d'ufficio elaborata dal CTU, che qui s'intende integralmente riportato e trascritto e, per l'effetto, condanna i convenuti all'immediato rilascio in favore degli attori della striscia di terreno, di 47,00 mq. specificata nella consulenza tecnica d'ufficio, che ricade nella particella n. 341, foglio n. 5 NCT del Comune di Soveria Simeri;
2) dichiara l'inammissibilità della riconvenzionale avanzata dai convenuti;
3)dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della riconvenzionale proposta dagli attori;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, così come liquidate con separato provvedimento del 16 maggio 2018.
Così deciso in Catanzaro, 26 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5621 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di regolamento di confini, vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Discesa Filanda, n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Roberto e Flavio Pirrò, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._4 CP_2
) e (c.f.: C.F._5 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._6
Buccarelli, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Pietro Mancuso che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Cona atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pt_2 Parte_3
Catanzaro, , e , chiedendo CP_1 CP_2 Controparte_3 di accertare l'esatto confine dei fondi confinanti di rispettiva proprietà, siti nel
Comune di Soveria Simeri (CZ) e, per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio della porzione “indebitamente posseduta”.
In particolare, gli attori deducevano:
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 1 di 16 - di essere proprietari di un fabbricato sito in Soveria Simeri (CZ), alla Via
Leonardo da Vinci, n. 26, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio di mappa 5, particella 340, distinto in subalterni di proprietà di ciascuno di essi e di relativa corte di pertinenza, in comunione tra i medesimi, confinante per un lato con il terreno identificato al Catasto Terreni al foglio 5, part.lla 341, di proprietà esclusiva di;
Parte_2
- che entrambe le particelle (340 e 341) erano contigue ad una striscia di terreno, indentificata al foglio 6, particella 553 di proprietà dei coniugi e CP_1
e, in seguito al decesso di quest'ultima, del coniuge superstite Persona_1
e dei figli, e;
CP_2 Controparte_3
- che il confine tra le menzionate particelle, pur in assenza di una “demarcazione visibile” era stato sempre certo ed incontestato;
ed infatti, il muro – per la maggior parte ricadente nella particella 340 ed in parte nella 341 – non aveva funzione divisoria, trattandosi di un muro di contenimento in calcestruzzo realizzato da , dante causa degli eredi e, pertanto, di proprietà Persona_2 Pt_2 esclusiva di questi ultimi;
- che, sebbene il 6 maggio 2014 avesse chiesto agli attori “di CP_1 addivenire ad un accordo bonario per la sistemazione del confine esistente fra le rispettive proprietà” – pochi giorni dopo l'invio della lettera aveva
“abusivamente ed arbitrariamente” realizzato una recinzione con paletti in ferro e rete metallica, “creando un confine apparente” non rispondente a quello reale;
- che, nonostante lo stesso fosse stato invitato più volte (con telegramma del 3 giugno 2014 e con due distinte raccomandate a.r. del 09 ottobre 2014 e del 23 luglio 2015) a rimuovere la recinzione, le richieste erano rimaste prive di riscontro.
Fatte tali premesse, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedevano – in via istruttoria – C.T.U. finalizzata ad accertare l'estensione dei fondi contigui e, nel merito, domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa e reietta siccome infondata in fatto ed in diritto, sulla scorta delle risultanze istruttorie che verranno acquisite agli atti del presente processo, così provvedere:
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 2 di 16 1) - accertare e dichiarare che la contestazione della linea di confine sollevata dagli attori è consequenziale al fatto che i convenuti hanno illegittimamente occupato la zona confinaria di proprietà e stanno esercitando su di essa Pt_2 un possesso esclusivo;
2) - accertare e dichiarare che nel fatto in esame è configurabile la fattispecie del conflitto di fondi, in quanto la presente controversia attiene alla materiale estensione dei fondi limitrofi;
3) - accertare e dichiarare che nel caso in esame è ravvisabile l'incertezza soggettiva del confine, avendo gli attori lamentato l'occupazione abusiva da parte dei convenuti di una striscia di terreno, posta sulla zona di confine;
4) - conseguentemente, individuare l'esatta estensione dei fondi contigui appartenenti rispettivamente agli attori ed ai convenuti, mediante l'esatta determinazione ed ubicazione della linea di confine tra i fondi limitrofi;
5) - accertare e dichiarare che la striscia di terreno, posta nella zona confinaria, attualmente occupata abusivamente dai convenuti, è di proprietà degli attori;
6) - dopo aver accertato che la linea di confine apparente non corrisponde a quella reale, condannare i convenuti al rilascio in favore degli attori della porzione di terreno indebitamente posseduta dai convenuti medesimi;
7) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 gennaio 2016, si costituivano in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per
[...] mancato esperimento della procedura di mediazione.
Nel merito, contestavano l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione proposta dagli attori per insussistenza dei presupposti, posto che tra i fondi non vi era alcuna situazione di incertezza oggettiva o soggettiva inerente ai confini: ed invero, affermavano che la circostanza addotta dagli attori era “sconfessata dall'esistenza, da tempo ormai immemorabile, di entrambe le reti di recinzione e dal muro in calcestruzzo lungo il confine tra i terreni, verificata in contraddittorio dai tecnici di entrambe le parti, senza che vi fosse stata mai alcuna contestazione o uso promiscuo della zona confinaria”.
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 3 di 16 In via riconvenzionale, chiedevano invece di accertare e dichiarare che gli attori avevano abusivamente occupato, “sconfinando con il proprio fabbricato”, la striscia di terreno di proprietà dei convenuti (part.lla 553), posta nell'area di confine e, per l'effetto, domandavano la condanna al rilascio della porzione suddetta.
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui al D.lgs. 28/2010;
2) in via principale, rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto, per mancanza dei presupposti dell'azione di regolamento di confini;
3) in via subordinata, qualora il confine fosse ritenuto incerto, che questo fosse determinato per tutta la linea di confine e non solo per la parte richiesta dagli attori;
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la striscia di terreno, posta nella zona confinaria, censita al N.C.E.U. al foglio 6, particella 553, è di proprietà dei SIg. e CP_1 che essa sia occupata abusivamente dai convenuti, sconfinando con il proprio fabbricato;
- per l'effetto condannare gli attori al rilascio in favore dei convenuti della porzione di terreno suddetta indebitamente occupata dalla fam. . Pt_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 18 febbraio 2016, stante la sollevata eccezione di improcedibilità, la causa veniva rinviata per l'esperimento della procedura di mediazione all'udienza del 3 ottobre 2016, all'esito della quale erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 comma, c.p.c.
1.4. Con le prime memorie istruttorie, gli attori, oltre ad opporsi alle avverse deduzioni ed eccezioni, nonché alla domanda riconvenzionale proposta con la comparsa costitutiva, avanzavano domanda riconvenzionale sulla riconvenzionale di usucapione del locale adibito a magazzino, e pertanto, a modifica delle domande e conclusioni già proposte con l'atto di citazione, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'On. Tribunale
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 4 di 16 di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa e reietta siccome infondata in fatto ed in diritto, sulla scorta delle risultanze istruttorie che verranno acquisite agli atti del presente processo, così provvedere:
1) - accertare e dichiarare che la contestazione della linea di confine sollevata dagli attori è consequenziale al fatto che i convenuti hanno illegittimamente occupato la zona confinaria di proprietà e stanno esercitando su di essa Pt_2 un possesso esclusivo;
2) - accertare e dichiarare che nel fatto in esame è configurabile la fattispecie del conflitto di fondi, in quanto la presente controversia attiene alla materiale estensione dei fondi limitrofi;
3) - accertare e dichiarare che nel caso in esame è ravvisabile l'incertezza soggettiva del confine, avendo gli attori lamentato l'occupazione abusiva da parte dei convenuti di una striscia di terreno, posta sulla zona di confine;
4) - conseguentemente, individuare l'esatta estensione dei fondi contigui appartenenti rispettivamente agli attori ed ai convenuti, mediante l'esatta determinazione ed ubicazione della linea di confine tra i fondi limitrofi;
5) - accertare e dichiarare che la striscia di terreno, posta nella zona confinaria, attualmente occupata abusivamente dai convenuti, è di proprietà degli attori;
dopo aver accertato che la linea di confine apparente non corrisponde a quella reale, condannare i convenuti al rilascio in favore degli attori della porzione di terreno indebitamente posseduta dai convenuti medesimi;
7) - accertare e dichiarare che la domanda riconvenzionale proposta dai SI.ri
, e con comparsa di risposta del CP_1 CP_2 Controparte_3
25.1.2016 è infondata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, dilatoria e non provata, con condanna degli stessi al pagamento in solido in favore dei SI.ri
, e delle spese e competenze conseguenti a Parte_1 Pt_2 Parte_3 detta domanda;
8) in accoglimento della domanda riconvenzionale della riconvenzionale che con la presente memoria viene avanzata, accertare e dichiarare che i SI.ri
[...]
, e sono proprietari in via esclusiva del piccolo Pt_1 Pt_2 Parte_3 locale adibito a magazzino, delimitato da un muro in calcestruzzo, nonché del cancelletto in ferro posto sullo spigolo del fabbricato e della Pt_2
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 5 di 16 recinzione metallica ivi esistente, oggetto della domanda riconvenzionale dei convenuti , avendo essi acquistato il relativo diritto a titolo derivativo CP_1 per successione mortis causa del SI. o, quantomeno, a titolo Persona_2 originario per usucapione ultraventennale;
9) - con condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio”.
1.5. Nel contestare la reconventio reconventionis, i convenuti eccepivano l'inammissibilità della domanda perché tardivamente proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e non già alla prima difesa utile, ossia all'udienza del 18.2.2016 e neppure a quella successiva del 3.10.2016.
1.6. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 16 febbraio 2017, il precedente Giudice assegnatario del ruolo rigettava sia la richiesta di prova per interpello che di quella per testi avanzate dalle parti e disponeva procedersi con CTU. Nominava, quindi, l'Ing. Per_3
, al quale veniva conferito il seguente incarico:
[...]
“Il perito, previa disamina degli atti di causa, in uno con le doglianze evidenziate in citazione, esaminati i soli titoli di proprietà in atti ed acquisita ove necessaria la sola documentazione tecnica presso gli uffici del catasto e/o altro Ufficio pubblico, effettuata ricognizione sui luoghi per cui è causa, corredata da adeguata rappresentazione fotografica e planimetrica, provveda a: 1) descrivere lo stato dei luoghi;
2) verificare l'esatta posizione dei limiti dei fondi in questione, in relazione allo stato dei luoghi, ai rispettivi titoli di provenienza in atti, tenendo conto, in mancanza, dell'eventuale presenza di antichi segni rappresentativi di delimitazione, ove esistenti e sufficienti allo scopo, e in via residuale, delle risultanze delle mappe catastali, specificando altresì la natura del muro in calcestruzzo “ubicato, per la maggior parte, nella p.lla 340 e, per la rimanente parte, nella p.lla 341”;
3) indicare, pertanto, alla luce delle doglianze di cui in citazione, se parte convenuta abbia, nel realizzare la recinzione oggetto di lite, sconfinato nella proprietà attrice, materializzando sia in loco che in planimetria i segni distintivi del confine da adottare e la porzione di fondo oggetto di eventuale restituzione;
e se, alla luce delle doglianze di cui in comparsa, vi sia stato
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 6 di 16 altresì occupazione della proprietà dei convenuti da parte degli attori, compiendo, in caso di riscontro, analoghe operazioni”.
Conferito l'incarico, all'udienza del 10 luglio 2017, il Giudice disponeva a carico del Consulente tecnico d'ufficio, un ulteriore quesito peritale: “il G.I. pone al CTU i quesiti di cui all'ordinanza del 16 febbraio 2017, in uno con la determinazione, alla luce degli atti di causa (se possibile), della data di realizzazione del fabbricato di proprietà e del locale adibito a deposito Pt_2 degli stessi attori”.
Depositato l'elaborato peritale in data 22 gennaio 2018, all'esito dell'udienza del 3 maggio 2018 – rigettata sia la richiesta di parte attrice di cancellazione
“delle frasi sconvenienti ed offensive adottate dal CTU” sia quella di revoca dell'ordinanza del 16.02.2017, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18 marzo 2019.
1.7. Dopo alcuni rinvii, il giudizio era assegnato il 18 gennaio 2022 allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente giudicante e, in seguito ad alcuni differimenti dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era introitata a sentenza con provvedimento del 4 gennaio 2025 emesso all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
A tal fine deve osservarsi quanto segue.
In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che in tema di accertamento dei confini, l'azione ex art. 950 c.c., reale e petitoria, ha l'obiettivo di eliminare una situazione di incertezza inerente alla demarcazione dei fondi, con conseguente adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto. L'azione in parola, dunque, presuppone l'indeterminatezza dei confini tra due fondi che può essere oggettiva, quando vi è promiscuità del possesso della zona confinaria, o mancanza di un limite apparent e;
oppure soggettiva, quando sussiste un confine apparente ma non la promiscuità, per cui l'attore, sostenendo l'erroneità dei confini e la conseguente usurpazione avvenuta a suo danno, richiede l'accertamento dell'esatto tracciato, asserendo che il confine
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 7 di 16 non è quello reale ed effettivo (Cfr. Cass. 15386/2000; Cass. 3663/1994; Cass.
6594/1986).
Ed invero, “L'azione di regolamento di confini tra proprietà è di natura reale, petitoria ed imprescrittibile finalizzata a risolvere il conflitto teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria e l'onere della prova incombe su entrambe le parti che devono allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine ed il Giudice, se non
è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà” (Tribunale Taranto sez. I, 22/06/2023, n.1448).
Nel caso di specie non vi è dubbio che si tratti di incertezza soggettiva, atteso che gli attori deducono che “il confine tra le particelle 340 e 341, da una parte e la particella 553, dall'altra, è stato sempre certo e non contestato, pur mancando una demarcazione visibile tra le stesse” e lamentano l'indebita occupazione da parte dei convenuti della striscia di terreno posta nella zona confinaria mediante apposizione di una recinzione realizzata con paletti in ferro e rete metallica, volta a creare un confine non rispondente a quello effettivo.
A tali deduzioni si oppongono i convenuti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
2.1. Giova in primo luogo osservare che in tema di accertamento dei confini la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche tecnico o presuntivo;
tuttavia per l'individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà: solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. 9 ottobre 2006 n. 21686).
Ed invero, “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 8 di 16 in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”.
(cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14020 del 6 giugno 2017).
2.2. Orbene, nel caso di specie, al fine di valutare e decidere in ordine alla domanda attorea, deve esaminarsi quanto emerso dalla CTU, eseguita dall'Ing.
; consulenza alla quale questo Giudice intende riportarsi in Persona_3 quanto svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile e dalla quale non si ha motivo di discostarsi, poiché frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Questi, in ordine alle particelle di proprietà degli attori, accerta anzitutto che, dalle visure storiche estratte presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Catanzaro – Territorio, sulla particella n. 340, Foglio 5 del
Comune di Soveria Simeri - “Provenienza: testamento olografo del 11/08/1995 protocollo n. CZ0033969; voltura in atti dal 23/02/2000; repertorio n. 136828
a rogito Notaio registrato a Catanzaro il 28/10/2004 al n. Persona_4
100956. Successione di n. 1766.4/2005” - insiste un immobile Persona_2 sviluppato su più livelli distinto in subalterni e, precisamente:
Sub. 1, bene comune non censibile (vano scala);
Sub. 2, bene comune non censibile (corte esterna);
Sub. 3, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_2
Sub. 4, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_1
Sub. 5, proprietà nata a [...] il [...]; Parte_3
Sub. 6, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_2
Sub. 7, proprietà nato a [...] il [...]. Quanto Parte_1 alla particella 341, il CTU accerta che trattasi di “Porz. AA, qualità , Pt_4 classe 1, superficie 52 ca, reddito dominicale € 0,39, reddito agrario € 0,23;
Porz. AB, qualità SEMINATIVO, classe 5, superficie 2 are - 28 ca, reddito dominicale € 0,29, reddito agrario € 0,12” di proprietà del solo attore
[...]
, per “Provenienza: testamento olografo del 11/08/1995 protocollo n. Pt_2
CZ0033969; voltura in atti dal 23/02/2000; repertorio n. 136828 a rogito Notaio
registrato a Catanzaro il 28/10/2004 al n. 100956. Persona_4
Successione di n. 1766.4/2005”. Persona_2
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 9 di 16 Quanto, invece, alla particella 553, il CTU evidenzia che, contrariamente a quanto asserito sia dagli attori che dai convenuti, questa non rientra nella
“effettiva proprietà dei SI.ri e ”. CP_1 Persona_1
Evidenzia, infatti, che “nell'atto di compravendita del 1991 a cui si fa riferimento, si parla esclusivamente della particella 552 del foglio 6, ovvero fabbricato e relativa corte. Nell'individuare il suolo sul quale sorge il fabbricato, si rimanda all'atto del 28 giugno 1973 registrato a Catanzaro il 18 luglio 1973 al n.2758; anche in tale atto si parla della particella 534/B di are
5.00, che corrisponde all'attuale particella 552, come dimostrato al paragrafo
3.2.1. La “striscia di are una circa assoggettata a passaggio di fogna pubblica”, non deve identificarsi con la particella 553, ma risulta compresa nella particella 552, come chiaramente indicato nell'atto. A riprova di quanto sopra rilevato, lo scrivente ha proceduto ad effettuare ispezione ipotecari a a nome della SI.ra (Allegato III), dalla quale è risultato che in Persona_1 testa alla suddetta è presente un Atto per causa di morte – Certificato di denunciata successione repertorio n. 192/2007 del 25/01/2007, trascritto due volte:
- una prima volta in data 03/03/2007 R.G. 3860, R.P. 2617;
- una seconda volta in data 22/02/2016 R.G. 2209, R.P. 1722.
Dalla suddetta successione, risulta che la particella 553, non rientra nei beni facenti parte dell'asse ereditario, ed infatti, come indicato in Figura 34, tra le proprietà site nel comune di Soveria Simeri ed individuate al foglio 6, che costituiscono l'unità negoziale n.2, è presente la particella 552, ma non la particella 553; si precisa che all'epoca dell'apertura della successione, la particella 553 era già costituita.
Da visura catastale, la particella 553 risulta di proprietà del SI. Per_5
nato a [...] il [...], per la proprietà di 1/1 da
[...] impianto meccanografico del 09/07/1985. Al fine di verificare se vi fossero stati atti traslativi del suddetto bene non aggiornati al Catasto Terreni, lo scrivente ha proceduto ad effettuare ispezione ipotecaria (Allegato III) a nome della SI.
, nonché per immobile riferito alla particella 553. Sia Persona_5
l'ispezione per dati anagrafici n. T260637 del 24/07/2017 (Figura 35), che
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 10 di 16 quella per immobile n. T206577 del 29/09/2017 (Figura 36), hanno dato esito negativo”
Il CTU, pertanto, conclude evidenziando che “Alla luce di quanto sopra rilevato, si può affermare che la particella 553 del foglio 6 del Comune di
Soveria Simeri, è di proprietà del SI. nato a [...]_5 il 28/04/1889, e non già dei coniugi e , CP_1 Controparte_4 come sostenuto dalle parti”.
2.3. Orbene, venendo all'esame della domanda attorea, il CTU – sulla base della documentazione riversata in atti e di quella esaminata (mappe catastali) in virtù degli approfondimenti eseguiti presso i competenti uffici (Comune di Simeri
Crichi, Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Catanzaro – Territorio, archivio notarile) e rilievi celerimetrici eseguiti presso i luoghi di causa, accerta e stabilisce “l'esatta posizione dei limiti dei fondi in questione, in relazione allo stato dei luoghi”
Rappresenta, in particolare, che “Dall'unione delle mappe da impianto dei fogli
5 e 6, si rileva una pressoché totale aderenza delle linee di confine, a meno di lievi differenze, comunque compatibili con gli errori di graficismo, legati alla sgranatura e/o deterioramento delle linee sulle mappe stesse, che risultano molto datate.
L'unione dei due fogli, al fine di verificarne la bontà, è stata effettuata singolarmente sui due fogli:
- sul foglio 5 unendo la sagoma delle particelle 552 e 553 ricavate dal foglio 6;
- sul foglio 6 unendo la sagoma delle particelle 340 e 341 ricavate dal foglio 5.
A seguito dell'unione dei suddetti fogli, si è proceduto con la sovrapposizione del rilievo effettuato, che ha permesso di individuare in maniera chiara i limiti dei fondi e l'ubicazione dei manufatti su di essi insistenti;
anche tale sovrapposizione è stata effettuate sulle unioni come sopra descritte.
Tale modalità operativa, ha permesso di verificare l'aderenza e pertanto la correttezza delle operazioni di ricostruzione ed individuazione dei limiti dei fondi.
L'esatta posizione dei fondi è indicata nei seguenti elaborati grafici (Allegato
VII), di cui gli stralci sono riportati in Figura 51:
- Tavola 21 – “Limiti dei fondi 1 FG.6”
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 11 di 16 - Tavola 22 – “Limiti dei fondi 2 FG.5”
Quanto al muro in calcestruzzo, il CTU evidenzia che:
“Nella lettera del 09/10/2014 redatta dal SI. (Figura 52), Parte_2 risulta che il muro è stato costruito nel 1995 dal padre (SI. ); Persona_2
Figura 52 - Stralcio lettera del 09/10/2014 redatta dal SI. . Parte_2
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. degli Avv.ti PIRRÒ (Figura 53), risulta che il muro è un muro di contenimento in calcestruzzo costruito dal SI.
, nella sua proprietà, contemporaneamente al fabbricato (foglio Persona_2
5 particella 340), quest'ultimo realizzato nel 1967, come riportato nella stessa memoria.
Nel ricorso possessorio (Figura 54) allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c. degli Avv.ti PIRRÒ, risulta che il muro è un muro in calcestruzzo costruito a suo tempo dal Comune di Soveria
Simeri, allo scopo di convogliare le acque piovane provenienti dal centro abitato.”
Senonché, a fronte delle discrasie sopra rappresentate, il CTU – all'esito dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, anche mediante ispezione del suddetto manufatto, individua “n. 3 tratti del muro, come schematizzato in
Figura 55, aventi conformazioni esterne differenti (Figura 56):
- un primo tratto della lunghezza di circa 7 m dallo spigolo del fabbricato fino al lucernario;
- un secondo tratto della lunghezza di circa 7.60 m dal lucernaio fino al termine del fabbricato circa;
- un terzo tratto di muro della lunghezza di circa 14 m completamente esterno”.
Evidenzia, altresì, che “Pur essendo materialmente individuabili i tratti indicati dal SI. , non è possibile all'attualità individuare i soggetti che Parte_2 hanno realizzato i suddetti tratti.
Anche sul tratto che viene afferito al Comune di Soveria Simeri, non vi è certezza;
lo scrivente ha inoltrato al suddetto Comune opportuna istanza di richiesta informazioni, e sul punto, con attestazione prot. n. 2210 del
12/09/2017 (Allegato II), il responsabile dell'area tecnica ha riferito che “non
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 12 di 16 si hanno notizie circa chi ha realizzato il muro atto a regimentare lo scolo delle acque.
Certa è l'esistenza di una servitù comunale attinente alla rete fognaria e canale di smaltimento delle acque meteoriche, tra le corti dei fabbricati di proprietà delle parti, come attestato dallo stesso in data Controparte_5
03/03/2015 (Figura 57). (…).
Con riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3, ed in particolare nella Figura 51 è possibile riferire quanto segue in merito al posizionamento del muro in calcestruzzo, che non ricade interamente nella proprietà attrice: il tratto di muro all'interno dell'intercapedine (tratto in rosso), è interamente ubicato nella particella 553 (non di proprietà degli attori);
Il tratto di muro esterno (tratto in verde) è ubicato in parte nella particella
340 (di proprietà degli attori) ed in parte nella particella 341 (di proprietà degli attori).
“Alla luce di quanto indicato nel precedente paragrafo 4, è possibile individuare la corretta posizione degli immobili insistenti sull'area in oggetto e gli eventuali sconfinamenti. Sempre mantenendo il criterio dell'unione dei due fogli, ovvero:
- sul foglio 5 unendo la sagoma delle particelle 552 e 553 ricavate dal foglio 6;
- sul foglio 6 unendo la sagoma delle particelle 340 e 341 ricavate dal foglio 5;
è stato possibile individuare gli sconfinamenti effettuati dalle parti, che sono indicati nei seguenti elaborati grafici (Allegato VII), di cui gli stralci sono riportati in Figura 60:
- Tavola 23 – “Sconfinamento 1 FG.6”
- Tavola 24 – “Sconfinamento 2 FG.5”
Da queste tavole è scaturita la Tavola 25 – “Sconfinamento 3 – Restituzione fondi”, che individua le seguenti porzioni dei fondi da restituire e di cui lo stralcio è riportato in Figura 61: parte convenuta, nel realizzare la recinzione oggetto di lite, ha sconfinato nella proprietà attrice e nello specifico nella particella 341 ove è interamente posizionata la suddetta recinzione;
a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte convenuta deve restituire a parte attrice, ha una superficie pari a circa 47,00 mq.”
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 13 di 16 Parte attrice, nel realizzare l'immobile individuato dalla particella 340, ha sconfinato nella proprietà della particella 553; a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte attrice deve restituire al proprietario della particella 553, ha una superficie pari a circa 29,00 mq.
Parte attrice, nel realizzare l'intercapedine con il muro in calcestruzzo, ha sconfinato nella proprietà della particella 553; a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte attrice deve restituire al proprietario della particella 553, ha una superficie pari a circa 11,00 mq”.
2.4. Orbene, alla luce di quanto accertato dal CTU, la domanda attorea deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, posto che è stato accertato che
“parte convenuta, nel realizzare la recinzione oggetto di lite, ha sconfinato nella proprietà attrice e nello specifico nella particella 341 ove è interamente posizionata la suddetta recinzione;
a seguito di tale sconfinamento la porzione di fondo che parte convenuta deve restituire a parte attrice, ha una superficie pari a circa 47,00 mq.”
3. Diversamente, la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione dei convenuti, atteso che – all'esito delle indagini peritali – essi non sono risultati proprietari della particella 553, in testa a tale , nato a [...] il [...]. Persona_5
Ne consegue che, pur essendo stato accertato lo sconfinamento di parte attrice, la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata, inerente a detta particella, deve essere rigettata.
4. Parimenti inammissibile deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di usucapione avanzata dagli attori, quale reconventio reconventionis, nei confronti dei convenuti, in quanto tardivamente proposta.
Ed invero, deve rilevarsi che l'eccezione sollevata in merito dai convenuti è fondata, giacché gli attori – a fronte della domanda riconvenzionale tempestivamente formulata dai convenuti con la comparsa costitutiva – avrebbero dovuto proporre la reconventio reconventionis all'udienza ex art. 183
c.p.c. di prima comparizione delle parti e trattazione della causa.
Tanto lo si evince da una interpretazione letterale dei commi 5 e 6 della citata norma: ed invero, se da un lato, il comma 5 prevede la facoltà per l'attore di proporre “nella stessa udienza (…)le domande e le eccezioni che sono
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 14 di 16 conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”, dall'altro il comma 6 statuisce che con la memoria n. 1 l'attore può solamente precisare e modificare le domande già proposte.
E' di tutta evidenza, dunque, che la celebrazione dell'udienza 183 costituisce uno sbarramento temporale invalicabile per la proposizione della reconventio reconventionis, giacché – laddove il legislatore avesse voluto consentire all'attore di proporre tale domanda anche con la prima memoria istruttoria – non avrebbe adoperato nei commi sopra citati le locuzioni “nella stessa udienza” e
“già proposte”.
A ciò deve aggiungersi che la stessa Corte d Cassazione, nella recente ordinanza n. 6627 del 2023, precisa in merito che “Secondo le regole fissate dal codice di rito, la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda ri convenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Sez. 3, n. 30745 del
26 novembre 2019)”.
Applicando i principi di diritto al caso di specie, la domanda di usucapione proposta per la prima volta dagli attori, quale reconventio reconventionis, con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile perché avanzata oltre il termine di decadenza.
5. Quanto al governo delle spese di lite, questo giudice ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande rispettivamente proposte.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., così come liquidate con separato decreto del 16 maggio 2018, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, iscritta al n. 5621 del R.G.A.C. dell'anno 2015, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RGAC n. 5621/2015 - Pagina 15 di 16 1) in accoglimento della domanda attorea, accerta che il confine tra le proprietà delle parti in causa è quello rappresentato nella relazione tecnica d'ufficio elaborata dal CTU, che qui s'intende integralmente riportato e trascritto e, per l'effetto, condanna i convenuti all'immediato rilascio in favore degli attori della striscia di terreno, di 47,00 mq. specificata nella consulenza tecnica d'ufficio, che ricade nella particella n. 341, foglio n. 5 NCT del Comune di Soveria Simeri;
2) dichiara l'inammissibilità della riconvenzionale avanzata dai convenuti;
3)dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della riconvenzionale proposta dagli attori;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, così come liquidate con separato provvedimento del 16 maggio 2018.
Così deciso in Catanzaro, 26 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elais Mellace
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