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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2153/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 23/9/2025 dinanzi al giudice dott.ssa Valentina Frongia, nella causa n. 2153 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2023, sono comparsi l'avvocato Alberto Giuseppe Fara, anche in sostituzione dell'avvocato Laura Fenudi, per parte opponente e l'avvocato Ylenia Spiga, in sostituzione dell'avv. Francesco Pisenti, per parte opposta, i quali, vista la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 13.02.2025, rassegnano le seguenti conclusioni conformi:
a) La società Abbanoa s.p.a., atteso che il Giudice ha rilevato che “tutti i crediti oggetto di causa risultano prescritti in quanto tutti i solleciti sono privi di cartolina e in relazione alla fattura n.
23171921 il sollecito del 2015 non appare pervenuto in quanto il destinatario risultava sconosciuto senza che alcun comportamento colposo possa essere addebitato al Condominio”, dichiara di rinunciare, per intervenuta prescrizione, ai crediti di cui alle fatture:
- Fattura n. 23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012;
- Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro 30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014;
- Fattura n. 2015028267431 del 06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal 13/12/2014 al 25/08/2015;
- Fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal
26/08/2015 al 09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81;
- Le spese di registrazione, qualora dovute, saranno a carico di Abbanoa spa.
La sommatoria delle predette fatture ammonta ad euro 215.746,43 che la società Abbanoa dovrà annullare dall'estratto conto del in quanto nel periodo in contestazione non sono stati CP_1 rinvenuti atti idonei alla interruzione della prescrizione (ad eccezione di quanto precisato in merito alla fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016, dalla quale residuano euro 43,81);
b) La società Abbanoa s.p.a. riconoscerà a favore del Parte_1
un rimborso delle spese legali nella misura di euro 4.000,00 (QUATTROMILA//00) come da
[...]
1 proposta formulata dal Giudice in data 13.02.2025; il predetto importo dovrà essere versato direttamente a favore del alle coordinate che seguono: IBAN Parte_1
[...]
c) Le parti precisano che il giudizio proseguirà in relazione alla fattura n. 2016000500364330 del
28.04.2016 dell'importo di euro 8.220,55 in quanto afferente a “partite pregresse” ovvero i c.d. conguagli regolatori.
I procuratori delle parti chiedono che il giudice pronunci sentenza parziale in conformità alle conclusioni sopra rassegnate.
Il giudice pronuncia la sentenza parziale che segue.
R.G. 2153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2153 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore (p. Iva Parte_3
), con sede legale in Quartu Sant'Elena nella via San Marino n. 22, rappresentato e P.IVA_2 difeso in virtù di procura speciale in atti dagli avv.ti Laura Fenudi e Alberto G. Fara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in , via San Marino n. Parte_2
22, attore contro 2 OA S.P.A., p.iva , con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in CP_2 atti dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Ancona n. 3, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 il Parte_4
ha convenuto in giudizio Abbanoa S.p.a. formulando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare la prescrizione delle fatture n. 23171921 del 18.11.2014, n.
2016000500364330 del 28.04.2016, n. 201502378959 del 21.04.2015; n. 2015028267431 del
06.11.2016; n. 2016000540046372 del 29.02.2016 per un importo complessivo, salvo errori o omissioni, di euro 224.010,79. In subordine, accertare e dichiarare la prescrizione delle fatture sopra richiamate nella misura superiore o inferiore che il giudice riterrà provata;
- In ogni caso, con vittoria di spese, accessori e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/6/2023 si è costituita in giudizio
Abbanoa S.p.a., chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e concludendo affinché “in via principale: a) rigettare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, tutte le domande formulate dall'attore, b) confermare la piena validità e debenza delle – n. 2016000500364330 del 28/04/2016,
n. 201502378959 del 21/04/2015, n. 2015028267431 del 06/11/2015, n. 2016000540046372 del
29/02/2016, nonchè la debenza della fattura n. 23171921 del 18/11/2014 per l'importo ricalcolato di € € 92.120.95 e, per l'effetto c) condannare l'attore al pagamento dell'importo complessivo di €
168.574,25, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter accogliere la domanda proposta in via principale, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito ad oggi vantato da Abbanoa S.p.a. nei confronti dell'at-tore per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate n. 2016000500364330 del 28/04/2016, n.
201502378959 del 21/04/2015, n. 2015028267431 del 06/11/2015, n. 2016000540046372 del
29/02/2016, n. 23171921 del 18/11/2014 e, per l'effetto, e) condannare il
[...]
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore di Abbanoa S.p.a. dell'importo così determinato, oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
il tutto per
3 i motivi meglio esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali”.
Dopo alcuni rinvii concessi per consentire lo svolgimento di trattative tra le parti, all'udienza del
13/6/2024 parte attrice ha chiesto che il giudice prendesse posizione sull'eccezione di prescrizione anche a fini conciliativi.
Il giudice all'udienza del 13/2/2025, rilevato che “tutti i crediti oggetto di causa risultano prescritti in quanto tutti i solleciti sono privi di cartolina e in relazione alla fattura n. 23171921 il sollecito del 2015 non appare pervenuto in quanto il destinatario risultava sconosciuto senza che alcun comportamento colposo possa essere addebitato al ”, ha formulato alle parti la CP_1 seguente proposta conciliativa:
“- Riconoscimento della prescrizione come da domanda;
- Spese legali poste su Abbanoa spa e liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori e spese vive”.
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa, all'udienza del 23/9/2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni conformi:
“a) La società Abbanoa s.p.a., atteso che il Giudice ha rilevato che “tutti i crediti oggetto di causa risultano prescritti in quanto tutti i solleciti sono privi di cartolina e in relazione alla fattura
n. 23171921 il sollecito del 2015 non appare pervenuto in quanto il destinatario risultava sconosciuto senza che alcun comportamento colposo possa essere addebitato al Condominio”, dichiara di rinunciare, per intervenuta prescrizione, ai crediti di cui alle fatture:
- fattura n. 23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012;
- Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro 30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014;
- Fattura n. 2015028267431 del 06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal
13/12/2014 al 25/08/2015;
- Fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal
26/08/2015 al 09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81;
- Le spese di registrazione, qualora dovute, saranno a carico di Abbanoa spa.
La sommatoria delle predette fatture ammonta ad euro 215.746,43 che la società Abbanoa dovrà annullare dall'estratto conto del , in quanto nel periodo in contestazione non sono stati CP_1 rinvenuti atti idonei alla interruzione della prescrizione (ad eccezione di quanto precisato in merito alla fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016, dalla quale residuano euro 43,81);
b) La società Abbanoa s.p.a. riconoscerà a favore del Parte_1
un rimborso delle spese legali nella misura di euro 4.000,00 (QUATTROMILA//00) come da
[...]
4 proposta formulata dal Giudice in data 13.02.2025; il predetto importo dovrà essere versato direttamente a favore del alle coordinate che seguono: IBAN Parte_1
[...]
c) Le parti precisano che il giudizio proseguirà in relazione alla fattura n. 2016000500364330 del
28.04.2016 dell'importo di euro 8.220,55 in quanto afferente a “partite pregresse” ovvero i c.d. conguagli regolatori”, chiedendo che il giudice pronunciasse sentenza parziale in conformità alle conclusioni sopra rassegnate.
Pertanto, il giudice, con la presente sentenza parziale, su accordo delle parti dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti originariamente vantati da Abbanoa S.p.a. di cui alle:
- fattura n. 23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012;
- Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro 30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014;
- Fattura n. 2015028267431 del 06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal
13/12/2014 al 25/08/2015;
- Fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal
26/08/2015 al 09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81.
La causa deve, invece, proseguire in relazione alla fattura n. 2016000500364330 del 28.04.2016 dell'importo di euro 8.220,55, afferente a “partite pregresse” ovvero i c.d. conguagli regolatori.
Quanto alle spese processuali, si procede alla relativa liquidazione in euro 4.000,00 come da proposta formulata da questo giudice con ordinanza del 13/2/2025 accettata da entrambe le parti del giudizio (che hanno formulato conclusioni conformi anche sul punto nei seguenti termini: “La società Abbanoa s.p.a. riconoscerà a favore del un Parte_1 rimborso delle spese legali nella misura di euro 4.000,00 (QUATTROMILA//00) come da proposta formulata dal Giudice in data 13.02.2025; il predetto importo dovrà essere versato direttamente a favore del alle coordinate che seguono: IBAN Parte_1
[...]”.
Deve, infine, pronunciarsi separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulle conclusioni conformi delle parti:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti in relazione alle fatture n.
23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al
5 periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012; Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro
30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014; Fattura n. 2015028267431 del
06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal 13/12/2014 al 25/08/2015; Fattura n.
2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal 26/08/2015 al
09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81;
2) Condanna Abbanoa S.p.a. alla rifusione in favore del Controparte_3
delle spese processuali liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
[...]
3) provvede con separato provvedimento in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 23.09.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa iscritta al n. 2153 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore (p. Iva Parte_3
), con sede legale in Quartu Sant'Elena nella via San Marino n. 22, rappresentato e P.IVA_2 difeso in virtù di procura speciale in atti dagli avv.ti Laura Fenudi e Alberto G. Fara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in , via San Marino n. Parte_2
22, attore contro
OA S.P.A., p.iva , con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in CP_2 atti dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Ancona n. 3,
Il giudice, dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia la seguente ORDINANZA
Vista la sentenza parziale di pari data con la quale si è provveduto in conformità alle conclusioni conformi rassegnate dalle parti,
P.Q.M.
Rinvia all'udienza del 19.02.2026, ore 9,30, per la prosecuzione del processo sulle ulteriori domande delle parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Cagliari, 23.09.2025.
Il giudice
Valentina Frongia
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 23/9/2025 dinanzi al giudice dott.ssa Valentina Frongia, nella causa n. 2153 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2023, sono comparsi l'avvocato Alberto Giuseppe Fara, anche in sostituzione dell'avvocato Laura Fenudi, per parte opponente e l'avvocato Ylenia Spiga, in sostituzione dell'avv. Francesco Pisenti, per parte opposta, i quali, vista la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 13.02.2025, rassegnano le seguenti conclusioni conformi:
a) La società Abbanoa s.p.a., atteso che il Giudice ha rilevato che “tutti i crediti oggetto di causa risultano prescritti in quanto tutti i solleciti sono privi di cartolina e in relazione alla fattura n.
23171921 il sollecito del 2015 non appare pervenuto in quanto il destinatario risultava sconosciuto senza che alcun comportamento colposo possa essere addebitato al Condominio”, dichiara di rinunciare, per intervenuta prescrizione, ai crediti di cui alle fatture:
- Fattura n. 23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012;
- Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro 30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014;
- Fattura n. 2015028267431 del 06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal 13/12/2014 al 25/08/2015;
- Fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal
26/08/2015 al 09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81;
- Le spese di registrazione, qualora dovute, saranno a carico di Abbanoa spa.
La sommatoria delle predette fatture ammonta ad euro 215.746,43 che la società Abbanoa dovrà annullare dall'estratto conto del in quanto nel periodo in contestazione non sono stati CP_1 rinvenuti atti idonei alla interruzione della prescrizione (ad eccezione di quanto precisato in merito alla fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016, dalla quale residuano euro 43,81);
b) La società Abbanoa s.p.a. riconoscerà a favore del Parte_1
un rimborso delle spese legali nella misura di euro 4.000,00 (QUATTROMILA//00) come da
[...]
1 proposta formulata dal Giudice in data 13.02.2025; il predetto importo dovrà essere versato direttamente a favore del alle coordinate che seguono: IBAN Parte_1
[...]
c) Le parti precisano che il giudizio proseguirà in relazione alla fattura n. 2016000500364330 del
28.04.2016 dell'importo di euro 8.220,55 in quanto afferente a “partite pregresse” ovvero i c.d. conguagli regolatori.
I procuratori delle parti chiedono che il giudice pronunci sentenza parziale in conformità alle conclusioni sopra rassegnate.
Il giudice pronuncia la sentenza parziale che segue.
R.G. 2153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2153 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore (p. Iva Parte_3
), con sede legale in Quartu Sant'Elena nella via San Marino n. 22, rappresentato e P.IVA_2 difeso in virtù di procura speciale in atti dagli avv.ti Laura Fenudi e Alberto G. Fara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in , via San Marino n. Parte_2
22, attore contro 2 OA S.P.A., p.iva , con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in CP_2 atti dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Ancona n. 3, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 il Parte_4
ha convenuto in giudizio Abbanoa S.p.a. formulando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare la prescrizione delle fatture n. 23171921 del 18.11.2014, n.
2016000500364330 del 28.04.2016, n. 201502378959 del 21.04.2015; n. 2015028267431 del
06.11.2016; n. 2016000540046372 del 29.02.2016 per un importo complessivo, salvo errori o omissioni, di euro 224.010,79. In subordine, accertare e dichiarare la prescrizione delle fatture sopra richiamate nella misura superiore o inferiore che il giudice riterrà provata;
- In ogni caso, con vittoria di spese, accessori e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/6/2023 si è costituita in giudizio
Abbanoa S.p.a., chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e concludendo affinché “in via principale: a) rigettare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, tutte le domande formulate dall'attore, b) confermare la piena validità e debenza delle – n. 2016000500364330 del 28/04/2016,
n. 201502378959 del 21/04/2015, n. 2015028267431 del 06/11/2015, n. 2016000540046372 del
29/02/2016, nonchè la debenza della fattura n. 23171921 del 18/11/2014 per l'importo ricalcolato di € € 92.120.95 e, per l'effetto c) condannare l'attore al pagamento dell'importo complessivo di €
168.574,25, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter accogliere la domanda proposta in via principale, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito ad oggi vantato da Abbanoa S.p.a. nei confronti dell'at-tore per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate n. 2016000500364330 del 28/04/2016, n.
201502378959 del 21/04/2015, n. 2015028267431 del 06/11/2015, n. 2016000540046372 del
29/02/2016, n. 23171921 del 18/11/2014 e, per l'effetto, e) condannare il
[...]
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore di Abbanoa S.p.a. dell'importo così determinato, oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
il tutto per
3 i motivi meglio esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali”.
Dopo alcuni rinvii concessi per consentire lo svolgimento di trattative tra le parti, all'udienza del
13/6/2024 parte attrice ha chiesto che il giudice prendesse posizione sull'eccezione di prescrizione anche a fini conciliativi.
Il giudice all'udienza del 13/2/2025, rilevato che “tutti i crediti oggetto di causa risultano prescritti in quanto tutti i solleciti sono privi di cartolina e in relazione alla fattura n. 23171921 il sollecito del 2015 non appare pervenuto in quanto il destinatario risultava sconosciuto senza che alcun comportamento colposo possa essere addebitato al ”, ha formulato alle parti la CP_1 seguente proposta conciliativa:
“- Riconoscimento della prescrizione come da domanda;
- Spese legali poste su Abbanoa spa e liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori e spese vive”.
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa, all'udienza del 23/9/2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni conformi:
“a) La società Abbanoa s.p.a., atteso che il Giudice ha rilevato che “tutti i crediti oggetto di causa risultano prescritti in quanto tutti i solleciti sono privi di cartolina e in relazione alla fattura
n. 23171921 il sollecito del 2015 non appare pervenuto in quanto il destinatario risultava sconosciuto senza che alcun comportamento colposo possa essere addebitato al Condominio”, dichiara di rinunciare, per intervenuta prescrizione, ai crediti di cui alle fatture:
- fattura n. 23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012;
- Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro 30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014;
- Fattura n. 2015028267431 del 06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal
13/12/2014 al 25/08/2015;
- Fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal
26/08/2015 al 09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81;
- Le spese di registrazione, qualora dovute, saranno a carico di Abbanoa spa.
La sommatoria delle predette fatture ammonta ad euro 215.746,43 che la società Abbanoa dovrà annullare dall'estratto conto del , in quanto nel periodo in contestazione non sono stati CP_1 rinvenuti atti idonei alla interruzione della prescrizione (ad eccezione di quanto precisato in merito alla fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016, dalla quale residuano euro 43,81);
b) La società Abbanoa s.p.a. riconoscerà a favore del Parte_1
un rimborso delle spese legali nella misura di euro 4.000,00 (QUATTROMILA//00) come da
[...]
4 proposta formulata dal Giudice in data 13.02.2025; il predetto importo dovrà essere versato direttamente a favore del alle coordinate che seguono: IBAN Parte_1
[...]
c) Le parti precisano che il giudizio proseguirà in relazione alla fattura n. 2016000500364330 del
28.04.2016 dell'importo di euro 8.220,55 in quanto afferente a “partite pregresse” ovvero i c.d. conguagli regolatori”, chiedendo che il giudice pronunciasse sentenza parziale in conformità alle conclusioni sopra rassegnate.
Pertanto, il giudice, con la presente sentenza parziale, su accordo delle parti dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti originariamente vantati da Abbanoa S.p.a. di cui alle:
- fattura n. 23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012;
- Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro 30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014;
- Fattura n. 2015028267431 del 06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal
13/12/2014 al 25/08/2015;
- Fattura n. 2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal
26/08/2015 al 09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81.
La causa deve, invece, proseguire in relazione alla fattura n. 2016000500364330 del 28.04.2016 dell'importo di euro 8.220,55, afferente a “partite pregresse” ovvero i c.d. conguagli regolatori.
Quanto alle spese processuali, si procede alla relativa liquidazione in euro 4.000,00 come da proposta formulata da questo giudice con ordinanza del 13/2/2025 accettata da entrambe le parti del giudizio (che hanno formulato conclusioni conformi anche sul punto nei seguenti termini: “La società Abbanoa s.p.a. riconoscerà a favore del un Parte_1 rimborso delle spese legali nella misura di euro 4.000,00 (QUATTROMILA//00) come da proposta formulata dal Giudice in data 13.02.2025; il predetto importo dovrà essere versato direttamente a favore del alle coordinate che seguono: IBAN Parte_1
[...]”.
Deve, infine, pronunciarsi separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulle conclusioni conformi delle parti:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti in relazione alle fatture n.
23171921 del 18.11.2014 dell'importo di euro 147.557,49 che si riferisce a consumi relativi al
5 periodo dal 05.05.2007- 31.12.2012; Fattura n. 201502378959 del 21.04.2015 di euro
30.214,85 relativa a consumi dal 20/06/2014 al 12/12/2014; Fattura n. 2015028267431 del
06.11.2016 di euro 37.164,62 relativa a consumi dal 13/12/2014 al 25/08/2015; Fattura n.
2016000540046372 del 29.02.2016 di euro 853,28 relativa a consumi dal 26/08/2015 al
09/12/2015, ad esclusione dei consumi dal 07/10/2015 al 09/12/2015, per euro 43,81;
2) Condanna Abbanoa S.p.a. alla rifusione in favore del Controparte_3
delle spese processuali liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
[...]
3) provvede con separato provvedimento in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 23.09.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa iscritta al n. 2153 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, c.f. , in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore (p. Iva Parte_3
), con sede legale in Quartu Sant'Elena nella via San Marino n. 22, rappresentato e P.IVA_2 difeso in virtù di procura speciale in atti dagli avv.ti Laura Fenudi e Alberto G. Fara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in , via San Marino n. Parte_2
22, attore contro
OA S.P.A., p.iva , con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in CP_2 atti dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Ancona n. 3,
Il giudice, dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia la seguente ORDINANZA
Vista la sentenza parziale di pari data con la quale si è provveduto in conformità alle conclusioni conformi rassegnate dalle parti,
P.Q.M.
Rinvia all'udienza del 19.02.2026, ore 9,30, per la prosecuzione del processo sulle ulteriori domande delle parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Cagliari, 23.09.2025.
Il giudice
Valentina Frongia
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