Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.875/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pompeo Pinto. Parte_1
- ricorrente in riassunzione già appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avvocato Silvana Maria Calvaruso.
-convenuto in riassunzione già appellato -
Oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
All'udienza del 13 febbraio 2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
IN FATTO
Con sentenza n.118/2022, emessa il 6.6.2022, questa Corte di Appello confermò la sentenza n.82/2021, emessa in data 23.02.2021, dal Tribunale G.L. di Trapani di rigetto del ricorso depositato in data 01.10.2020 con il quale aveva impugnato Parte_2 il licenziamento intimatole dal Comune di a mezzo missiva ricevuta dalla CP_1 lavoratrice il 5.03.2020.
Con sentenza n.18372/2023 la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da , cassava la sentenza di secondo grado, Parte_2 rinviando la causa, anche per la regolamentazione delle spese di lite, dinanzi a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché verifichi, “ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta”, “la
, con ricorso depositato il 22.08.2023, ha riassunto il giudizio innanzi a Parte_2 questa Corte, riepilogando il complessivo iter processuale, riprendendo pedissequamente le richieste trascritte nel ricorso per Cassazione nonché il contenuto della decisione della
Suprema Corte e chiedendo:
- “1) In via principale ritenere e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato in data 5 marzo 2020, poiché risulta violato il principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta addebitata e la mancata formale contestazione della recidiva;
- 2) conseguentemente, condannare il resistente alla reintegra della ricorrente sul posto di lavoro;
- 3) condannare il resistente al pagamento delle retribuzioni sulla base della retribuzione globale percepita al momento del licenziamento, dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione o fino alla data ritenuta giusta, con interessi e rivalutazione monetaria …”. Con memoria del 23.05.2024 si è costituito in giudizio il domandando Controparte_1 la conferma della sentenza di prime cure stante la proporzionalità tra la gravità dei comportamenti addebitati alla lavoratrice e la sanzione irrogata.
All'udienza del 13.02.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
IN DIRITTO
In via del tutto preliminare si ricorda che secondo la conformazione ordinamentale del giudizio di rinvio esso si configura come accertamento vincolato ad un criterio di stretta devoluzione nel quale il giudice è chiamato ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico-giuridico.
Si parla, infatti, di giudizio chiuso per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2° c.p.c.), cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n.5137 del 21/02/2019).
Trasfusi i concetti che precedono nell'odierna vicenda, risultano definitivamente acquisiti alla realtà processuale e non più sindacabili in questa sede sia l'esclusione “che la fruizione delle ferie fosse stata previamente concordata con il Dirigente del settore”, sia la circostanza “che vi fosse stato un mero errore della lavoratrice nella presentazione dell'istanza telematica di fruizione delle ferie”.
Tanto premesso ritiene questa Corte, che i comportamenti contestati alla , “non Pt_2 casuali o episodici, ma ripetitivi e distribuiti in un breve arco temporale” (cfr. Cass. n.35990/2011), perfezionatisi nell'alveo della prestazione lavorativa e con abuso di prestazione d'opera, denotano, per le modalità contenutistiche e temporali in cui si sono manifestati, un'evidente slealtà nei confronti del datore di lavoro, destinata ad incidere sensibilmente e direttamente sul vincolo fiduciario, così da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Le condotte poste in essere dall'odierna ricorrente a prescindere dalla sussistenza e dalla natura del danno subito dall'ente datoriale (cfr. Cass. n.12092/2017), appaiono, infatti, univocamente preordinate a determinare una grave lesione delle legittime aspettative datoriali all'esatto e puntuale adempimento futuro della prestazione da parte del proprio dipendente (Cass. n.10280/2018 e ordinanza n.28878/2018, n.14063/2019 e ord.
n.398/2020).
Basti a tal fine evidenziare:
- la frequenza e la ripetitività delle assenze della che, senza alcuna giustificazione, Pt_2 non si presentava al lavoro, nell'anno 2019, nei mesi di giugno (per 4 giorni), di luglio (per 5 giorni), di agosto (per 3 giorni) e di settembre (1 giorno);
- l'assoluta negligenza da parte della ricorrente nel verificare il buon esito delle richieste di ferie assertivamente inviate con modalità telematica;
evento che avrebbe potuto agevolmente riscontrare attraverso l'accesso a quel medesimo applicativo del quale, a suo dire, si sarebbe avvalsa per inoltrare la richiesta di ferie (così dimostrando di conoscere adeguatamente il funzionamento del sistema);
- l'illogicità e manifesta infondatezza della diversa ipotesi ricostruttiva fornita dalla lavoratrice, secondo la quale la fruizione del periodo di ferie sarebbe stata concordata col
Dirigente del settore, perché esaustivamente esclusa da quest'ultimo nel corso del procedimento disciplinare e sostanzialmente smentita dalla stessa ricorrente nella nota del
22.10.2019, nella quale la neanche prospettò una previa intesa con il Dirigente e Pt_2 addirittura, nuovamente modificando la propria strategia difensiva, così implicitamente ammettendo la carenza ab origine di una formale autorizzazione, chiese di “giustificare i dodici giorni di mancata timbratura” (in realtà i giorni di assenza furono tredici), imputandone n.2 al residuo ferie anno 2019 e i rimanenti n.10 a quella “da maturare” nel 2020 e, in subordine, che tali giorni le venissero decurtati dallo stipendio;
- la genericità e manifesta inconsistenza delle argomentazioni prospettate dalla difesa della nel precedente ricorso in appello (ed invero neppure riprodotte nel ricorso Pt_2 in riassunzione) a sostegno della dedotta assenza di proporzionalità, non rinvenendosi dalla complessiva attività istruttoria l'esistenza di “procedure da sempre concordate con la dirigenza di settore per prassi consolidata” volte a legittimare autorizzazioni al godimento di ferie in assenza di una preventiva istanza ovvero rilasciate in forma orale, non riscontrandosi la sussistenza di adeguati “giustificativi per il numero di giorni” di assenza, non rilevando ai fini sanzionatori la mancata lamentazione di “disservizi” causati all'ente datoriale per effetto “della scopertura” dei turni di lavoro della ricorrente.
Per quanto esposto, integrata la motivazione come sopra, deve essere confermata la sentenza di prime cure.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, stante l'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare quelle del giudizio di legittimità, mentre Parte_2
deve essere condannata a rifondere a controparte le spese, liquidate come in
[...] dispositivo, del presente giudizio e di quello definito da questa Corte, in diversa composizione, con sentenza n.118/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, quale Giudice del rinvio dalla Cassazione, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.2549/2015, resa dal Tribunale di Trapani il 23 febbraio 2021.
Condanna a rifondere a controparte le spese del presente grado di Parte_2 giudizio e di quello definito da questa Corte di Appello con sentenza n.118/2022 del
6 giugno 2022, che liquida, rispettivamente, in euro 3.473,00 ed in euro 3.308,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco