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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 745 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giovanna Ferretti e Maria Cinzia d'Eramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rieti, Via delle Orchidee n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Stefano Minucci e Giulia Minucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni,
Via Ercole Barbarasa n. 46, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: danno da reato
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Giovanna Ferretti e Maria Cinzia d'Eramo, per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti alla luce della sentenza del Tribunale penale di Terni confermata dalla
Corte Appello di Perugia, sentenza irrevocabile, e degli atti tutti acquisiti dal Giudice del dibattimento per effetto del rito abbreviato, ivi compresi quelli prodotti dalla parte civile, tutti allegati e riprodotti in questa sede, con particolare riferimento alla nota ed informativa della Guardia di Finanza di Terni ed agli estratti conto;
alla luce altresì del riconoscimento prestato dal convenuto in sede di ATP circa l'importo dei prelievi illeciti effettuati ai danni della come quantificati nella perizia del Parte_1
Dott e risultanti dagli atti, condannare il convenuto Persona_1 CP_1
al risarcimento del danno patrimoniale riportato dalla dott.ssa
[...] in conseguenza delle condotte costituenti reato e comunque illecite Parte_1 poste in essere dal convenuto, determinandolo, considerata la data di ogni prelievo e la restituzione di € 10.000,00 effettuata il 11.04.2017, in complessivi euro €
152.728,22 (euro centocinquantaduemilasettecentoventotto/22cmi) con riferimento alla data del 31 ottobre 2021 oltre agli interessi e rivalutazione successivamente maturati, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta in corso di causa.
Condannare altresì il convenuto al risarcimento in favore della CP_1
Dott.ssa del danno biologico permanente riportato in Parte_1 conseguenza delle condotte illecite poste in essere dal accertato in sede di CP_1 atp, e stimato nella misura del 6% come risulta dalla perizia a firma della CTU
Dott.ssa per un complessivo importo di euro 12.721,00 (euro Per_2 dodicimilasettecentoventuno/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo, ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia. Condannare il convenuto alla refusione dei compensi, e altresì delle spese di ATP anticipate dall'attrice per il contributo unificato e per i consulenti quantificate allo stato in euro
500 oltre iva per l'ausiliare del CTU dott oltre euro 500 oltre iva per la Per_3
CTU Dott.ssa (all. 17) e posti provvisoriamente a carico della Dott.ssa Per_2
(all 18 provv 12.10.2022), salvo le ulteriori spese in attesa di liquidazione Parte_1
(all 19 istanza di liquidazione). In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
- Gli avv.ti Stefano Minucci e Giulia Minucci, per il convenuto: “Piaccia al Tribunale di Terni, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: preliminarmente ammettere la prova testimoniale così come articolata e con i testimoni indicati dal resistente con la comparsa di costituzione;
nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria Parte_1 di spese e compensi maggiorati del rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 03/05/2024,
[...] conveniva in giudizio invocando la responsabilità di Parte_1 CP_1 quest'ultimo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei reati da lui commessi come accertati dalla sentenza n. 1382/16 di questo Tribunale, confermata dalla
Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 485/19 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.. L'attrice, premesso che con la suddetta sentenza il era stato condannato per i reati di cui all'art. 167 d.lgs. 196/03 e all'art. 615-ter CP_1
c.p., nel commettere i quali aveva effettuato – tramite l'utilizzo di una chiavetta per l'home banking da lei mai richiesta e da lui ottenuta attraverso la falsificazione della firma sul documento di richiesta di operatività di tale servizio – numerosi bonifici dal conto dell'attrice in favore di se stesso, per un importo totale di € 136.400,00, e che con la medesima sentenza era stata liquidata in suo favore la somma di € 10.000,00 a titolo di provvisionale, deduceva di aver subito anche un danno biologico di natura psichica quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo (R.G. 72/2022) nella misura del 6% di invalidità permanente, e concludeva quindi per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 165.449,22 (di cui € 152.728,22 a titolo di danno patrimoniale comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria sino al 31/10/2021 e già detratta la provvisionale, ed € 12.721,00 a titolo di danno non patrimoniale) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al convenuto il quale si costituiva con comparsa depositata in data 27/06/2024, CP_1 riepilogando preliminarmente i fatti che avevano portato alla separazione dall'attrice (tra i quali una denuncia per maltrattamenti sporta dalla archiviata nel 2014, e la Parte_1 stessa sentenza di separazione con la quale era stata rigettata la richiesta di addebito da lei formulata, con assegnazione al ella casa coniugale e fissazione di un assegno di CP_1 mantenimento per il figlio a carico della stessa ed eccependo che i Parte_1 prelevamenti oggetto di causa erano stati effettuati con il consenso dell'attrice in virtù di una delega a lui conferita per “girocontare” lo stipendio di lei sul suo conto (sul quale venivano applicate condizioni più favorevoli, essendo lui dipendente della banca presso la quale il conto era aperto), nell'ambito di un accordo in base al quale tutte le spese familiari venivano poi sostenute dal conto del convenuto (anche dalla stessa titolare di delega e Parte_1 di carte collegate a tale conto). Il convenuto eccepiva inoltre: la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la quale aveva stipulato – per i fatti oggetto di causa – una transazione con per l'importo di € 50.000,00, cedendo contestualmente alla banca ogni Controparte_2 credito risarcitorio nei confronti del peraltro in epoca anteriore al versamento in CP_1 suo favore della provvisionale di € 10.000,00 (quindi indebitamente incassata); l'insussistenza del danno biologico dedotto dall'attrice, tenuto conto anche delle numerose carenze e contraddizioni rinvenibili nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il convenuto concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
All'esito della prima udienza e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dall'attrice – della susseguente istruttoria, consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice e nella richiesta di chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio in merito ad apparenti carenze e contraddizioni nella relazione peritale in atti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. (richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.) con termine per note conclusive.
All'esito dell'udienza discussione orale del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del
22/05/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Deve anzitutto evidenziarsi che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza penale con cui l'odierno convenuto è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 167
d.lgs. 196/03 e all'art. 615-ter c.p., sono inammissibili le contestazioni sollevate dal in ordine alla sussistenza dei fatti storici come risultanti dalla sentenza (v. Trib. CP_1
Catanzaro 20 settembre 2017, proprio su un caso di concordato in appello), anche in relazione alle modalità obbiettive della condotta del reo (v. ex multis App. Genova 23 giugno 2016).
3. Non può quindi rimettersi in discussione, in questa sede, il fatto che l'odierno convenuto abbia effettuato, in Terni e fino all'agosto del 2012, “bonifici dal conto della Parte_1 in favore del […] tramite l'uso della chiavetta home banking, mai richiesta CP_1 personalmente dalla ma ottenuta dal attraverso la falsificazione Parte_1 CP_1 della firma sul documento di richiesta di operatività del servizio […] in assenza del consenso della persona offesa e con profitto per il reo” (v. pag. 5 della sentenza penale di primo grado, prodotta in giudizio da entrambe le parti).
4. D'altra parte, va evidenziato che l'affermazione del secondo cui sarebbe CP_1 esistita una valida “delega per così dire “ordinaria”” in suo favore “per operare sul conto della moglie risalente a svariati anni prima degli accessi imputati” risulta comunque sfornita di adeguati riscontri probatori, stante l'evidente nullità di un'eventuale delega verbale, e non potendo in ogni caso evincersi una tale delega da solo fatto che le spese per il sostentamento della famiglia venissero prevalentemente sostenute mediante prelievi dal conto del
CP_1
5. Il danno patrimoniale cagionato dal convenuto all'attrice mediante la suddetta condotta illecita va quindi quantificato nel complessivo importo di € 136.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli bonifici sino alla data della presente sentenza
(data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015,
Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
6. Quanto alla transazione stipulata in data 15/03/2017 tra l'attrice e la Controparte_3
se da un lato appare evidentemente infondata l'affermazione dell'attrice secondo cui
[...] non si potrebbe “ricondurre l'importo transatto ad alcuna delle numerose voci di danno contestate al (v. pag. 1 delle note conclusionali di parte attrice), atteso che la CP_1 premessa della transazione si riferisce in modo inequivoco proprio al danno subito dall'attrice per i prelievi oggetto del presente giudizio da parte dello stesso dall'altro, CP_1 trattandosi di un'obbligazione solidale scindibile, nascente da titoli diversi (di cui uno è riferito alla responsabilità del padrone e committente di cui all'art. 2049 c.c.), l'odierno convenuto avrebbe potuto avvalersi della transazione in questione, ai sensi dell'art. 1304 c.c., solo se la stessa avesse fatto riferimento alla volontà di transigere l'intera obbligazione solidale (v. in tal senso Cass. 4977/2023 e Cass. 9803/2019, nonché, più in generale, Cass.,
SS.UU., 30174/2011), laddove invece dal testo della transazione si evince chiaramente la volontà di transigere la sola quota relativa al transigente, come confermato anche dalla surrogazione nei confronti del “entro il limite della somma di € 50.000,00 CP_1 convenuta in pagamento”, fermo restando che, in ogni caso, il non ha mai CP_1 dichiarato di voler profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304, co. 1, c.c. (v. da ultimo
Cass. 7225/2025) ed ha anzi contestato integralmente le pretese della banca e quelle dell'odierna attrice.
7. Il debito gravante sul a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve CP_1 quindi ritenersi ridotto in misura corrispondente all'importo di € 50.000,00 pagato in data
15/03/2017 dall' (v. ancora Cass., SS.UU., 30174/2011, nonché Cass. Controparte_2
15216/2024 e Cass. 24362/2013), importo che va imputato – non applicandosi, tra l'altro,
l'art. 1194 c.c. (v. ex multis Cass. 6357/2011) – al danno causato dai primi dodici bonifici riportati nell'elenco di cui a pag.
5-6 del ricorso introduttivo, danno che alla data del
15/03/2017 ammontava, al lordo di rivalutazione e interessi, ad € 53.102,89.
8. Ne consegue che il convenuto deve essere condannato al risarcimento del residuo danno cagionato con il dodicesimo bonifico, nonché del danno causato con i successivi ventidue bonifici del complessivo importo di € 91.400,00. Il tutto, quindi, per € 94.502,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli bonifici (quelli successivi ai primi undici) sino alla data della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
9. Quanto al danno non patrimoniale, in reazione al quale non sussistono i presupposti per la personalizzazione in aumento invocata dall'attrice (in mancanza di un'adeguata allegazione e prova circa la sussistenza una di quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” idonee a rendere il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età: v. sul punto Cass. 21630/2023 e Cass.
10912/2018), l'importo di € 10.000,00 versato dal convenuto all'attrice in esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale liquidata in sede penale a tale titolo, rivalutato alla data odierna, copre integralmente il danno non patrimoniale subito dall'attrice come quantificato dal consulente tecnico d'ufficio (il quale ha reso esaustivi chiarimenti a tutte le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta) e liquidato applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011) nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020,
Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 58 anni, al momento della stabilizzazione dei postumi avvenuta nel maggio 2018.
10. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
94.502,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli bonifici (quelli successivi ai primi undici) sino alla data della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'illecito oggetto di causa.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,0), alla natura e alla complessità (leggermente inferiore alla media, anche in relazione al rito prescelto) della controversia.
12. Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto del fatto che, all'epoca dell'introduzione di tale procedimento, il credito dell'attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale era già stato integralmente estinto mediante il pagamento della provvisionale liquidata in sede penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per l'illecito oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di € 94.502,89, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalle date dei singoli bonifici (successivi ai primi undici) sino alla data della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno patrimoniale;
b) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 11.500,00 (di cui € 4.000,00 per la fase di studio,
€ 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
3.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 406,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
c) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ponendo a carico di entrambe, per metà ciascuno, le spese della c.t.u. espletata in tale procedimento, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito dello stesso.
Terni, 03/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 745 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giovanna Ferretti e Maria Cinzia d'Eramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rieti, Via delle Orchidee n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Stefano Minucci e Giulia Minucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni,
Via Ercole Barbarasa n. 46, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: danno da reato
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Giovanna Ferretti e Maria Cinzia d'Eramo, per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti alla luce della sentenza del Tribunale penale di Terni confermata dalla
Corte Appello di Perugia, sentenza irrevocabile, e degli atti tutti acquisiti dal Giudice del dibattimento per effetto del rito abbreviato, ivi compresi quelli prodotti dalla parte civile, tutti allegati e riprodotti in questa sede, con particolare riferimento alla nota ed informativa della Guardia di Finanza di Terni ed agli estratti conto;
alla luce altresì del riconoscimento prestato dal convenuto in sede di ATP circa l'importo dei prelievi illeciti effettuati ai danni della come quantificati nella perizia del Parte_1
Dott e risultanti dagli atti, condannare il convenuto Persona_1 CP_1
al risarcimento del danno patrimoniale riportato dalla dott.ssa
[...] in conseguenza delle condotte costituenti reato e comunque illecite Parte_1 poste in essere dal convenuto, determinandolo, considerata la data di ogni prelievo e la restituzione di € 10.000,00 effettuata il 11.04.2017, in complessivi euro €
152.728,22 (euro centocinquantaduemilasettecentoventotto/22cmi) con riferimento alla data del 31 ottobre 2021 oltre agli interessi e rivalutazione successivamente maturati, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta in corso di causa.
Condannare altresì il convenuto al risarcimento in favore della CP_1
Dott.ssa del danno biologico permanente riportato in Parte_1 conseguenza delle condotte illecite poste in essere dal accertato in sede di CP_1 atp, e stimato nella misura del 6% come risulta dalla perizia a firma della CTU
Dott.ssa per un complessivo importo di euro 12.721,00 (euro Per_2 dodicimilasettecentoventuno/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo, ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia. Condannare il convenuto alla refusione dei compensi, e altresì delle spese di ATP anticipate dall'attrice per il contributo unificato e per i consulenti quantificate allo stato in euro
500 oltre iva per l'ausiliare del CTU dott oltre euro 500 oltre iva per la Per_3
CTU Dott.ssa (all. 17) e posti provvisoriamente a carico della Dott.ssa Per_2
(all 18 provv 12.10.2022), salvo le ulteriori spese in attesa di liquidazione Parte_1
(all 19 istanza di liquidazione). In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
- Gli avv.ti Stefano Minucci e Giulia Minucci, per il convenuto: “Piaccia al Tribunale di Terni, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: preliminarmente ammettere la prova testimoniale così come articolata e con i testimoni indicati dal resistente con la comparsa di costituzione;
nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria Parte_1 di spese e compensi maggiorati del rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 03/05/2024,
[...] conveniva in giudizio invocando la responsabilità di Parte_1 CP_1 quest'ultimo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei reati da lui commessi come accertati dalla sentenza n. 1382/16 di questo Tribunale, confermata dalla
Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 485/19 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.. L'attrice, premesso che con la suddetta sentenza il era stato condannato per i reati di cui all'art. 167 d.lgs. 196/03 e all'art. 615-ter CP_1
c.p., nel commettere i quali aveva effettuato – tramite l'utilizzo di una chiavetta per l'home banking da lei mai richiesta e da lui ottenuta attraverso la falsificazione della firma sul documento di richiesta di operatività di tale servizio – numerosi bonifici dal conto dell'attrice in favore di se stesso, per un importo totale di € 136.400,00, e che con la medesima sentenza era stata liquidata in suo favore la somma di € 10.000,00 a titolo di provvisionale, deduceva di aver subito anche un danno biologico di natura psichica quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo (R.G. 72/2022) nella misura del 6% di invalidità permanente, e concludeva quindi per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 165.449,22 (di cui € 152.728,22 a titolo di danno patrimoniale comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria sino al 31/10/2021 e già detratta la provvisionale, ed € 12.721,00 a titolo di danno non patrimoniale) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al convenuto il quale si costituiva con comparsa depositata in data 27/06/2024, CP_1 riepilogando preliminarmente i fatti che avevano portato alla separazione dall'attrice (tra i quali una denuncia per maltrattamenti sporta dalla archiviata nel 2014, e la Parte_1 stessa sentenza di separazione con la quale era stata rigettata la richiesta di addebito da lei formulata, con assegnazione al ella casa coniugale e fissazione di un assegno di CP_1 mantenimento per il figlio a carico della stessa ed eccependo che i Parte_1 prelevamenti oggetto di causa erano stati effettuati con il consenso dell'attrice in virtù di una delega a lui conferita per “girocontare” lo stipendio di lei sul suo conto (sul quale venivano applicate condizioni più favorevoli, essendo lui dipendente della banca presso la quale il conto era aperto), nell'ambito di un accordo in base al quale tutte le spese familiari venivano poi sostenute dal conto del convenuto (anche dalla stessa titolare di delega e Parte_1 di carte collegate a tale conto). Il convenuto eccepiva inoltre: la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la quale aveva stipulato – per i fatti oggetto di causa – una transazione con per l'importo di € 50.000,00, cedendo contestualmente alla banca ogni Controparte_2 credito risarcitorio nei confronti del peraltro in epoca anteriore al versamento in CP_1 suo favore della provvisionale di € 10.000,00 (quindi indebitamente incassata); l'insussistenza del danno biologico dedotto dall'attrice, tenuto conto anche delle numerose carenze e contraddizioni rinvenibili nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il convenuto concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
All'esito della prima udienza e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dall'attrice – della susseguente istruttoria, consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice e nella richiesta di chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio in merito ad apparenti carenze e contraddizioni nella relazione peritale in atti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. (richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.) con termine per note conclusive.
All'esito dell'udienza discussione orale del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del
22/05/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Deve anzitutto evidenziarsi che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza penale con cui l'odierno convenuto è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 167
d.lgs. 196/03 e all'art. 615-ter c.p., sono inammissibili le contestazioni sollevate dal in ordine alla sussistenza dei fatti storici come risultanti dalla sentenza (v. Trib. CP_1
Catanzaro 20 settembre 2017, proprio su un caso di concordato in appello), anche in relazione alle modalità obbiettive della condotta del reo (v. ex multis App. Genova 23 giugno 2016).
3. Non può quindi rimettersi in discussione, in questa sede, il fatto che l'odierno convenuto abbia effettuato, in Terni e fino all'agosto del 2012, “bonifici dal conto della Parte_1 in favore del […] tramite l'uso della chiavetta home banking, mai richiesta CP_1 personalmente dalla ma ottenuta dal attraverso la falsificazione Parte_1 CP_1 della firma sul documento di richiesta di operatività del servizio […] in assenza del consenso della persona offesa e con profitto per il reo” (v. pag. 5 della sentenza penale di primo grado, prodotta in giudizio da entrambe le parti).
4. D'altra parte, va evidenziato che l'affermazione del secondo cui sarebbe CP_1 esistita una valida “delega per così dire “ordinaria”” in suo favore “per operare sul conto della moglie risalente a svariati anni prima degli accessi imputati” risulta comunque sfornita di adeguati riscontri probatori, stante l'evidente nullità di un'eventuale delega verbale, e non potendo in ogni caso evincersi una tale delega da solo fatto che le spese per il sostentamento della famiglia venissero prevalentemente sostenute mediante prelievi dal conto del
CP_1
5. Il danno patrimoniale cagionato dal convenuto all'attrice mediante la suddetta condotta illecita va quindi quantificato nel complessivo importo di € 136.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli bonifici sino alla data della presente sentenza
(data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015,
Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
6. Quanto alla transazione stipulata in data 15/03/2017 tra l'attrice e la Controparte_3
se da un lato appare evidentemente infondata l'affermazione dell'attrice secondo cui
[...] non si potrebbe “ricondurre l'importo transatto ad alcuna delle numerose voci di danno contestate al (v. pag. 1 delle note conclusionali di parte attrice), atteso che la CP_1 premessa della transazione si riferisce in modo inequivoco proprio al danno subito dall'attrice per i prelievi oggetto del presente giudizio da parte dello stesso dall'altro, CP_1 trattandosi di un'obbligazione solidale scindibile, nascente da titoli diversi (di cui uno è riferito alla responsabilità del padrone e committente di cui all'art. 2049 c.c.), l'odierno convenuto avrebbe potuto avvalersi della transazione in questione, ai sensi dell'art. 1304 c.c., solo se la stessa avesse fatto riferimento alla volontà di transigere l'intera obbligazione solidale (v. in tal senso Cass. 4977/2023 e Cass. 9803/2019, nonché, più in generale, Cass.,
SS.UU., 30174/2011), laddove invece dal testo della transazione si evince chiaramente la volontà di transigere la sola quota relativa al transigente, come confermato anche dalla surrogazione nei confronti del “entro il limite della somma di € 50.000,00 CP_1 convenuta in pagamento”, fermo restando che, in ogni caso, il non ha mai CP_1 dichiarato di voler profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304, co. 1, c.c. (v. da ultimo
Cass. 7225/2025) ed ha anzi contestato integralmente le pretese della banca e quelle dell'odierna attrice.
7. Il debito gravante sul a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve CP_1 quindi ritenersi ridotto in misura corrispondente all'importo di € 50.000,00 pagato in data
15/03/2017 dall' (v. ancora Cass., SS.UU., 30174/2011, nonché Cass. Controparte_2
15216/2024 e Cass. 24362/2013), importo che va imputato – non applicandosi, tra l'altro,
l'art. 1194 c.c. (v. ex multis Cass. 6357/2011) – al danno causato dai primi dodici bonifici riportati nell'elenco di cui a pag.
5-6 del ricorso introduttivo, danno che alla data del
15/03/2017 ammontava, al lordo di rivalutazione e interessi, ad € 53.102,89.
8. Ne consegue che il convenuto deve essere condannato al risarcimento del residuo danno cagionato con il dodicesimo bonifico, nonché del danno causato con i successivi ventidue bonifici del complessivo importo di € 91.400,00. Il tutto, quindi, per € 94.502,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli bonifici (quelli successivi ai primi undici) sino alla data della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
9. Quanto al danno non patrimoniale, in reazione al quale non sussistono i presupposti per la personalizzazione in aumento invocata dall'attrice (in mancanza di un'adeguata allegazione e prova circa la sussistenza una di quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” idonee a rendere il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età: v. sul punto Cass. 21630/2023 e Cass.
10912/2018), l'importo di € 10.000,00 versato dal convenuto all'attrice in esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale liquidata in sede penale a tale titolo, rivalutato alla data odierna, copre integralmente il danno non patrimoniale subito dall'attrice come quantificato dal consulente tecnico d'ufficio (il quale ha reso esaustivi chiarimenti a tutte le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta) e liquidato applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011) nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020,
Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 58 anni, al momento della stabilizzazione dei postumi avvenuta nel maggio 2018.
10. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
94.502,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli bonifici (quelli successivi ai primi undici) sino alla data della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'illecito oggetto di causa.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,0), alla natura e alla complessità (leggermente inferiore alla media, anche in relazione al rito prescelto) della controversia.
12. Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto del fatto che, all'epoca dell'introduzione di tale procedimento, il credito dell'attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale era già stato integralmente estinto mediante il pagamento della provvisionale liquidata in sede penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per l'illecito oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di € 94.502,89, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalle date dei singoli bonifici (successivi ai primi undici) sino alla data della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno patrimoniale;
b) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 11.500,00 (di cui € 4.000,00 per la fase di studio,
€ 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
3.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 406,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
c) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ponendo a carico di entrambe, per metà ciascuno, le spese della c.t.u. espletata in tale procedimento, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito dello stesso.
Terni, 03/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)