Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 05/02/2026, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14171 del 2025, proposto da Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianmarco Miele, Vincenzo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Domina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
della determinazione dirigenziale n. repertorio CI/2036/2025 del 02.07.2025, n. protocollo CI/147674/2025 del 02.07.2025, notificata il 23.07.2025, con cui Roma Capitale ha ordinato a Domina S.r.l., in qualità di occupante senza titolo e responsabile, nonchè ad ANAS S.p.A., in qualità di proprietario non responsabile, la rimozione o la demolizione, entro giorni 90 dalla notifica, delle opere abusivamente realizzate a Roma, Circonvallazione Orientale n. 4708 (Foglio 977, Particella 481);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Dott. CH OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso asseritamente notificato in data 20.10.2025 e depositato in data 18.11.2025, ANAS S.p.A. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale, quale parte resistente, nonché di Domina S.r.l., quale controinteressata, al fine di sentir annullare il provvedimento amministrativo meglio descritto in epigrafe.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato le seguenti censure: a) nullità del provvedimento impugnato per mancata sottoscrizione dello stesso; b) nullità del provvedimento impugnato, in quanto esso identificherebbe in modo contraddittorio l’area su cui sarebbe stata realizzata l’opera abusiva; c) asserito difetto di “legittimazione passiva” di ANAS S.p.A., atteso che essa non sarebbe proprietaria dell’area in questione; d) illegittimità del provvedimento impugnato perché, ai sensi dell’art. 35 TUED, solo il responsabile dell’abuso, e non anche il proprietario non responsabile, potrebbe essere attinto dall’ordine di demolizione.
In vista della camera di consiglio del 19.12.2025, fissata per il vaglio dell’istanza cautelare, Roma Capitale non si è costituita in giudizio.
In tale ultima occasione, il Collegio, rilevato che parte ricorrente, in riferimento alla notificazione effettuata nei confronti di Roma Capitale, Municipio VII, in persona del dirigente, non aveva prodotto la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata contenente la dicitura “consegnato”, ma solo il file denominato “ricevuta di consegna”, assegnava il termine di giorni 15 per produrre la documentazione richiesta e rinviava, per il prosieguo, la camera di consiglio al 27 gennaio 2026.
In data 22.12.2025, parte ricorrente espletava il predetto incombente.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse né alla definizione della fase cautelare, né del merito della vicenda, rinunciando quindi al ricorso introduttivo del giudizio e all’istanza cautelare ivi contenuta.
Nella medesima occasione, il Collegio, dato alle parti l’avviso art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, l’intervenuta rinuncia di parte ricorrente al ricorso introduttivo del giudizio (e all’istanza cautelare ivi contenuta) – non potendone determinare l’estinzione ex art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a. stante la carenza, in capo al procuratore di ricorrente, della procura speciale alla rinuncia agli atti di causa – rileva, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., in termini di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Da tale rinuncia, si evince infatti, in ogni caso, la carenza di interesse in capo alla ricorrente alla definizione del giudizio nel merito.
L’omessa costituzione in giudizio di parte resistente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE IL, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
CH OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH OR | HE IL |
IL SEGRETARIO