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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 579/2018 R.G. del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
Parte_1
(C.F.
[...]
, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura dello Stato di Palermo (PEC:
; Email_1
Appellante contro
(C.F./P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, per mandato in atti, da- gli Avv.ti Giuseppe UE Grimaldi (PEC:
[...]
, EL OL Guer- Email_2 rera (PEC: e NI Email_3
UE (PEC: ; Email_4
Appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 5309/2017, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data
11/10/2017;
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“[…] accogliere le seguenti Conclusioni
In riforma della sentenza impugnata, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., rigettare la domanda di contributi con riferimento alla lett. B dell'art. 10 l.r. 27/91. Il valore della presente controversia è di € 250.000 circa. Il contributo unificato deve essere iscritto a campione, godendo l'Amministrazione regionale delle disposizioni di cui agli artt. 11 T.U. 115/02 e della L.R. 22.3.52 n. 6.” per l'appellato:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa, Voglia accogliere le seguenti conclusioni
1 In via preliminare: dichiarare ammissibile e proponibile la domanda spiegata con il presente atto e di- chiarare l'inammissibilità dell'appello o rigettarlo per le motivazioni di cui in narra- tiva, confermando la sentenza impugnata nei capi riguardanti l'odierna comparente;
2 Spese di lite e di responsabilità processuale:
In tutti i casi con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa. Si chiede altresì che l'appellante sia condannato al ristoro ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equita- tiva.
3 In via istruttoria:
Ammettere, infine, tutti i mezzi istruttori utili e conducenti, nonché quelli conse- quenziali al comportamento processuale di controparte.
Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione di mezzi istruttori in corso di causa utili e conducenti o conseguenti al comportamento processuale di controparte”.
IN FATTO
Con atto di citazione la ha convenuto davanti al Controparte_1
Tribunale di Palermo l Parte_1
, chiedendo: la condanna al pa-
[...] gamento della somma di euro 152.451,88 (oltre a interessi per un importo complessivo di euro 53.194,68), a titolo di contributi previsti dall'art. 10 della L.R. n. 27/1991 per le annualità intercorrenti tra il 1992 ed il 2000,
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 13 riguardanti nove lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro a partire dall'1/06/1992, poi convertiti -nei 24 mesi successivi - in altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
la condanna al pagamento della somma di euro 45.735,56 a titolo di risarcimento del danno patito;
l'ingiunzione del pagamento delle somme dovute per gli esercizi fino al
1996, per un importo complessivo pari ad euro 54.019,84, nonché la con- danna al pagamento di una provvisionale di importo pari ad euro
50.000,00. In subordine, il risarcimento del danno per l'incolpevole affida- mento riposto sull'erogazione dei predetti contributi. In particolare, a so- stegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto di possedere i requi- siti per ottenere le elargizioni di cui al suddetto art. 10, avendo provveduto ad assumere in via definitiva i lavoratori secondo l'iter e le tempistiche pre- viste dalla normativa, precisando di vantare un diritto soggettivo azionabile dinanzi al Giudice ordinario.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha anzitut- Parte_1 to eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo stante l'inconfigurabilità nel caso di specie di un diritto soggettivo, o comunque, nel merito, che questo dovesse ritenersi prescritto. Ha rilevato poi l'infondatezza delle pretese azionate, richiamando innanzitutto la sentenza della Corte di Giustizia del 20 maggio 2010, la quale ha chiarito che la de- cisione della Commissione del giorno 11/12/1995, SG (95) D/15975 rela- tiva alla L.R. n. 27/1991, recante interventi a favore dell'occupazione (aiu- to di Stato nn. 91/A/95), deve esser interpretata nel senso che essa ha rico- nosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti com- posto di due misure, previste dall'art. 10 comma 1 lettere a) e b) della pre- detta legge, che non possono esser cumulate e il cui evento generatore
(l'assunzione o la trasformazione in contratto a tempo indeterminato) deve esser avvenuto prima del 31/12/1996, potendo invece i versamenti prose- guire dopo tale data, purché non ostino le norme nazionali di riferimento e sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 13 Inoltre l ha richiamato la decisione della Commissione euro- Parte_1 pea 2003/195/CE del 16 ottobre 2002, la quale ha definitivamente dichia- rato l'incompatibilità del regime di aiuti ex art. 11, co. 1, della L.R. n.
16/1997 con il mercato comune, qualificandolo come aiuto nuovo e distin- to da quello ex art. 10 della l. r. n. 27/1991, determinando in tal modo la sopravvenuta illegittimità dell'elargizione di somme, per qualunque assun- zione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione o per la trasfor- mazione di tale contratto in contratto a tempo indeterminato, effettuata a partire dal 1997. In sintesi, secondo l'ente regionale, a livello europeo si sa- rebbe sancita l'impossibilità di concedere aiuti per rapporti instaurati o tra- sformati dopo il 31/12/1996, e di corrispondere ulteriori somme per i rap- porti instaurati prima, esaurite quelle autorizzate;
per l'effetto, ne derive- rebbe, altresì, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, non potendo la società attrice vantare alcuna situazione giuridica tutelabile ed essendosi comunque prescritto l'asserito diritto al risarcimento.
Con la sentenza n. 5309/2017 del 11/10/2017 il Tribunale di Pa- lermo, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del G.O., ha accolto le do- mande di parte attrice con riferimento ai soli dipendenti assunti entro la da- ta del 31/12/1996 e ha, pertanto, condannato l'Assessorato convenuto al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
124.224,95, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese del giudi- zio. In particolare, il Giudice di prime cure ha precisato che, in forza della suddetta decisione negativa 2003/195/CE, ciò che appare incompatibile con il mercato comune è esclusivamente il regime degli aiuti regionali, così come prorogato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. Parte_1
16/1997, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999, restando invece piena- mente legittimi i contributi relativi ai contratti di formazione e lavoro stipu- lati fino al 31/12/1996, come pure riconosciuto dalla Commissione con la
Decisione n. 15975 dell'11/12/1995.
Con atto di appello l soccombente propone allora gra- Parte_1 vame avverso la predetta sentenza, censurandola, con un unico motivo,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 13 nella parte in cui ha ritenuto dovuti, per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 27/1991 - i cui rapporti sono stati trasformati in rap- porti a tempo indeterminato - i contributi di cui alla lettera b), cumulandoli con quelli previsti dalla lettera a). A tal proposito deduce la violazione del divieto di cumulo, a vantaggio del medesimo lavoratore, degli aiuti di cui all'art. 10 lettere a) e b) della citata legge, già affermato dalla Corte di Giu- stizia nella sentenza del 20/05/2010, la quale ha precisato che, per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata, il lavoratore dev'essere stato assunto prima dell'entrata in vi- gore della legge n. 27/91, come pure ribadito, incidenter tantum, dalle
SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 6494/2012. Lamenta, quindi, che la sentenza impugnata si sia limitata a distinguere tra assunti entro il 31/12/1996 o oltre, senza tenere conto della circostanza che i di- pendenti in questione sono stati assunti tutti oltre l'entrata in vigore della legge regionale (risalente al 19/05/1991) - precisamente dopo il
27/06/1994 - e che pertanto l'impresa non possa in alcun modo beneficiare del contributo di cui alla lettera b), riservato esclusivamente alle assunzioni effettuate prima del 19/05/1991, pena la violazione del vincolante disposto della Corte sovranazionale.
Con comparsa avversativa si costituisce allora anche in questo gra- do la , chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello o il rigetto dello stesso, con condanna di con- troparte al ristoro ex art. 96 c.p.c., sostenendo che l'Assessorato avrebbe er- roneamente interpretato le decisioni autorizzative (che hanno prorogato il regime) e l'ultima (la n. C (2002) 3738fin), con cui la Corte ha interrotto la legittimità delle proroghe e ha statuito che l'Italia non avrebbe dovuto rifi- nanziare, dal 1997 in poi, il regime di aiuti: a parer dell'appellata, poiché
l'organo europeo ha confermato la compatibilità delle proroghe fino al
31/12/1996, il Decidente di prime cure avrebbe correttamente sancito la legittimità, sino alla predetta data, del regime di sussidio.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 13 All'udienza del 7.5.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, e con ordinanza del
13.5.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è fondato.
L'art. 10 della L.R. n. 27/1991 prevedeva due misure di aiuto all'occupazione.
La prima, di cui al comma 1 lett. a), consisteva nella concessione di una sovvenzione pari al 30% o al 50% della retribuzione dei lavoratori as- sunti con contratto di formazione e lavoro tra il 1° giugno 1991 e il 31 di- cembre 1992 sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Com- missione regionale per l'impiego, e ciò per l'intera durata dei contratti;
la seconda, prevista dal comma 1 lett. b), consisteva nella concessione di una sovvenzione decrescente, variante dal 50% al 25% della retribuzione dei la- voratori, da riconoscersi in caso di trasformazione di un contratto siffatto in uno a durata indeterminata, quando avvenuto durante i primi tre anni di operatività dello stesso.
In base all'originaria formulazione della norma, tale regime di aiuti trovava come detto applicazione per i lavoratori assunti nel periodo com- preso tra il 1° giugno 1991 e il 31 dicembre 1992. Tale termine è stato però via via prorogato normativamente fino al 31 dicembre 1996, per poi venire ancora prorogato per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 1997 –
31 dicembre 1999, ex art. 11 della L.R. n. 16/1997.
La Commissione Europea, tuttavia, con decisione del 11/12/1995,
SG (95) D/15975, autorizzava il prescritto regime di aiuti, ritenendolo compatibile con il mercato comune, purché l'evento generatore, ossia l'assunzione del lavoratore nel caso della lett. a), o il prolungamento del contratto a tempo indeterminato nell'ipotesi di cui alla lett. b), si fosse veri- ficato prima del 31 dicembre 1996. L'ulteriore proroga di detto regime, ad
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 13 opera dell'art. 11 della L.R. n. 16/1997, veniva invece dichiarato incompa- tibile con il mercato comune dalla successiva Decisione 2003/195/CE del- la Commissione Europea.
Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, interpellata dal
Tribunale di Palermo in merito all'interpretazione delle decisioni della
Commissione europea sul regime di aiuti alle imprese introdotto dalla
[...]
, ha stabilito, con sentenza del 20/5/2010 (causa C-138/09 Controparte_3
Parte_2
e dell'Emigrazione della
[...] Controparte_4
Regione Siciliana), che il sistema di sovvenzioni previsto dall'art. 10 della
L.R. n. 27/1991 è compatibile con il mercato comune, ma che le due misu- re previste dall'art. 10 della L.R. n. 27 del 1991 non possono essere tra loro cumulate, e il relativo evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto a durata indeterminata, deve essere avve- nuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti pos- sono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio, e che sia rispettato lo stanziamen- to di bilancio approvato dalla Nel dettaglio, la Corte di Giu- CP_2 stizia ha affermato che “questi due aiuti non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore poiché, per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata, il lavoratore dev'essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/91.”.
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, hanno, in un obiter dictum, ribadito il medesimo concetto, affermando che la Decisione 95/C 343/11 del 14 no- vembre 1995 “…è stata interpretata dalla Corte di Giustizia - con la sentenza del
20.5.2010 (Causa C-138/09) punto 41 - nel senso del riconoscimento della compati- bilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dalla L. n. 27 del 1991, art. 10, comma 1, lett. a) e b), che non possono essere cumu- late…” (v. Cass. S.U. n. 6494 del 13/03/2012).
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 13 Dal pronunciamento della Corte di Giustizia si ricava, pertanto, il principio per cui per godere della sovvenzione di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) L.R. 27/1991, il lavoratore deve essere stato assunto entro il 19 maggio 1991, dal momento che la predetta legge è stata pubblicata nella
G.U.R.S. del 18 maggio 1991, a nulla rilevando l'accesso, per il medesimo lavoratore, al contributo di cui alla lett. a), e il relativo contratto a termine deve essere stato convertito entro il 31 dicembre 1996.
Ulteriore principio ricavabile dalla citata sentenza della Corte di
SE è quello per cui al fine di godere dei versamenti è necessario il rispetto dello stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione Eu- ropea. L'esistenza di un limite di budget si configura, pertanto, quale fatto impeditivo al soddisfacimento di un credito che deve essere allegato e pro- vato dalla parte che afferma l'inesistenza del diritto.
Passando ora alla vicenda all'esame, parte appellante, su cui grava l'onere di provare il fatto impeditivo dell'avvenuto superamento del limite di budget e, dunque, l'insussistenza della condizione finanziaria posta dalla
Commissione Europea, nessuna deduzione né tantomeno prova ha offerto sul punto. L'esistenza del diritto della a beneficiare dei con- CP_1 tributi di cui all'art. 10 L.R. 27/1991 risulta quindi incontrastata.
Al contrario, invece, correttamente eccepisce l'Assessorato che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto dovuti i contri- buti di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) della L.R. n. 27/1991, cumulandoli con quelli previsti dalla lett. a), in ordine ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della legge regionale e i cui rapporti siano stati trasformati in con- tratti a tempo indeterminato.
Inconferente, a tal fine, si rivela infatti l'argomentazione prospettata in comparsa di costituzione e risposta da parte appellata. Controparte_5
a sostenere che “siccome non possono essere erogati aiuti per le assunzioni effettua- te dopo il 31 dicembre 1996 è giocoforza impossibile cumulare le due specie di sov- venzioni per lo stesso lavoratore che, evidentemente (matematicamente!) non avrebbe il tempo di maturare lo spirare del contratto di formazione prima di essere stabilizza-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 13 to. Lo stesso lavoratore non potrà, cioè, generare il diritto alle sovvenzioni sia per la lettera a) che per la lettera b) siccome dovrebbe essere stato assunto in entrambi i casi prima del 31.12.1996.”.
Come già riportato, infatti, al fine di godere del contributo connesso alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di du- rata di cui alla lett. b), è necessario che l'assunzione del lavoratore sia av- venuta prima dell'entrata in vigore della L.R. 27/1991 e, dunque, astratta- mente, al ricorrere di tale circostanza, ben potrebbe configurarsi - come av- venuto nel caso di specie - un'ipotesi di cumulo dei due aiuti, dalla Corte di
SE vietata.
Ne consegue, parimenti, l'infondatezza dell'eccezione di parte appel- lata nella parte in cui sostiene che l'Assessorato sarebbe incorso in errore di interpretazione delle decisioni autorizzative della Commissione Europea
(che hanno prorogato il regime) e dell'ultima (la n. C (2002) 3738fin), con cui la Corte ha sancito l'illegittimità delle proroghe statuendo che l'Italia non avrebbe dovuto rifinanziare, dal 1997 in poi, il regime di aiuti, soste- nendo che il Tribunale avrebbe quindi correttamente sancito la legittimità, sino alla predetta data, del regime di sussidio: l'appello, infatti, non ha ad oggetto la legittimità o meno delle proroghe degli aiuti, bensì il diverso pro- filo del divieto di cumulo delle due tipologie di sovvenzioni pubbliche con riguardo ai lavoratori assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Dall'esame della documentazione in atti emerge, invero, che nessu- no dei nove dipendenti della per i quali la medesima ha CP_1 avanzato istanza di accesso ai contributi di cui all'art. 10, sia stato assunto entro il 19 maggio 1991. Nel dettaglio, infatti, emerge che: è Persona_1 stato assunto il 27.07.1992; il 02.11.1992; il Persona_2 Persona_3
02.11.1992; il 03.10.1991; il 05.06.1994; Persona_4 Persona_5 il 19.09.1994; il 14.04.1997; Persona_6 Persona_7 [...]
il 04.10.1996 e il 04.10.1996. Per_8 Persona_9
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 13 Il decidente di prime cure, riconoscendo la spettanza del credito in favore della ha omesso allora di prendere in esame il profilo CP_1 del divieto di cumulo delle sovvenzioni regionali con riguardo ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 27/91, limitandosi a distin- guere tra lavoratori assunti entro il 31 dicembre 1996 e lavoratori assunti successivamente a tale data, così obliterando la pronuncia della Corte di
Giustizia suddetta.
Il giudice di primo grado, infatti, nel riconoscere la pretesa creditizia avanzata dalla ne ha determinato il quantum sulla base del CP_1
verbale di verifica del Comando Provinciale di Polizia tributaria, verbale che reca le somme accertate dall'Ispettorato del lavoro e spettanti per il pe- riodo giugno 1994 – maggio 2000, senza però distinguere né il titolo delle stesse, e quindi se trattasi di beneficio spettante ai sensi della lett. a) ovvero ai sensi della lett. b), né i lavoratori cui si riferiscono.
Indi, occorre qui procedere alla rideterminazione del quantum del credito, escludendo come detto dallo stesso la porzione di contributi ex art. 10 lett. b) in ordine a tutti i lavoratori, risultando gli stessi assunti successi- vamente al 19 maggio 1991.
Esclusa quindi l'utilità del citato verbale del Comando Provinciale di
Polizia Tributaria, il quale non consente, di per sé, di verificare quali som- me siano state richieste ai sensi della lett. a) e quali ai sensi della lett. b), occorre esaminare partitamente le prodotte istanze di contributo, pure compendiate nella tabella sinottica esplicativa della complessiva pretesa di
€ 152.451,88 per cui è giudizio, ricavabile dall'ultima missiva di messa in mora del 30 luglio 2010, ove si evidenzia, per ogni periodo di riferimento, la natura del contributo, il lavoratore per il quale viene richiesto e il relativo importo.
Come più sotto riportato, emerge allora che per gli otto lavoratori
(escluso cioè il , per come già definitivamente accertato in primo gra- Per_7 do) rispetto ai quali il primo giudice ha accertato la spettanza di provviden- ze per € 124.224,95 sulla scorta del verbale di verifica redatto nel contrad-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 13 dittorio con la richiedente (con decisione che ha quindi già definitivamente escluso, in assenza di appello incidentale, i crediti per il periodo giugno
1992- maggio 1994), le pretese contributive qui validabili sono solo quelle indicate sotto la voce “CFL”, ossia ex art. 10 lett. a), e relative alle annuali- tà dal giugno 1994 al maggio 2000 (o, rectius, al maggio 1998, per essere le rimanenti solo pretese di cui alla lett. b), con esclusione del contributo CFL per 6/94 – 5/95, che figura già pagato. Persona_6
Dalla sommatoria delle relative voci (e prendendo solo i 4/5 dell'importo di Lire 24.592.000 afferente il periodo giugno 1997/maggio
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 13 1998, dovendosi escludere il contributo relativo al lavoratore ), il cre- Per_7 dito assomma quindi a complessive Lire 52.614.600, corrispondenti ad €
27.173,17, oltre gli interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo.
Dovendosi infine qui procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (poiché la valuta- zione sulla soccombenza va effettuata in base ad un criterio unitario e glo- bale da svolgersi in base al principio di causalità in relazione all'esito finale della controversia: meglio Cass., n. 9064 del 2018), il ben più limitato con- dannatorio qui ottenuto dalla creditrice rispetto all'entità della pretesa ori- ginaria, induce a mantenere, si, la soccombenza in capo all'ente pubblico debitore, operando però la compensazione per due terzi delle spese relative al doppio grado di giudizio, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
nei confronti della in liquidazio-
[...] Controparte_1 ne, avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 5309/2017 dell'11/10/2017:
• In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
Parte_1
al pagamento di €
[...]
27.173,17, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo, in favore della Controparte_1
• Compensa per 2/3 le spese processuali liquidate in favore della
[...] nel primo grado del giudizio, addossando quindi la rimanen- CP_1
te quota alla
[...]
; Parte_1
• AN
[...]
Controparte_6
al pagamento di 1/3 delle spese sostenute dalla
[...] CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 13 s.r.l. per il presente giudizio, che si liquidano, per l'intero, in € 5.000,00, ol- tre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civi- le della Corte di Appello, il 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio e dal Consigliere relatore.
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 13
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 579/2018 R.G. del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
Parte_1
(C.F.
[...]
, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura dello Stato di Palermo (PEC:
; Email_1
Appellante contro
(C.F./P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, per mandato in atti, da- gli Avv.ti Giuseppe UE Grimaldi (PEC:
[...]
, EL OL Guer- Email_2 rera (PEC: e NI Email_3
UE (PEC: ; Email_4
Appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 5309/2017, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data
11/10/2017;
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“[…] accogliere le seguenti Conclusioni
In riforma della sentenza impugnata, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., rigettare la domanda di contributi con riferimento alla lett. B dell'art. 10 l.r. 27/91. Il valore della presente controversia è di € 250.000 circa. Il contributo unificato deve essere iscritto a campione, godendo l'Amministrazione regionale delle disposizioni di cui agli artt. 11 T.U. 115/02 e della L.R. 22.3.52 n. 6.” per l'appellato:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa, Voglia accogliere le seguenti conclusioni
1 In via preliminare: dichiarare ammissibile e proponibile la domanda spiegata con il presente atto e di- chiarare l'inammissibilità dell'appello o rigettarlo per le motivazioni di cui in narra- tiva, confermando la sentenza impugnata nei capi riguardanti l'odierna comparente;
2 Spese di lite e di responsabilità processuale:
In tutti i casi con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa. Si chiede altresì che l'appellante sia condannato al ristoro ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equita- tiva.
3 In via istruttoria:
Ammettere, infine, tutti i mezzi istruttori utili e conducenti, nonché quelli conse- quenziali al comportamento processuale di controparte.
Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione di mezzi istruttori in corso di causa utili e conducenti o conseguenti al comportamento processuale di controparte”.
IN FATTO
Con atto di citazione la ha convenuto davanti al Controparte_1
Tribunale di Palermo l Parte_1
, chiedendo: la condanna al pa-
[...] gamento della somma di euro 152.451,88 (oltre a interessi per un importo complessivo di euro 53.194,68), a titolo di contributi previsti dall'art. 10 della L.R. n. 27/1991 per le annualità intercorrenti tra il 1992 ed il 2000,
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 13 riguardanti nove lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro a partire dall'1/06/1992, poi convertiti -nei 24 mesi successivi - in altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
la condanna al pagamento della somma di euro 45.735,56 a titolo di risarcimento del danno patito;
l'ingiunzione del pagamento delle somme dovute per gli esercizi fino al
1996, per un importo complessivo pari ad euro 54.019,84, nonché la con- danna al pagamento di una provvisionale di importo pari ad euro
50.000,00. In subordine, il risarcimento del danno per l'incolpevole affida- mento riposto sull'erogazione dei predetti contributi. In particolare, a so- stegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto di possedere i requi- siti per ottenere le elargizioni di cui al suddetto art. 10, avendo provveduto ad assumere in via definitiva i lavoratori secondo l'iter e le tempistiche pre- viste dalla normativa, precisando di vantare un diritto soggettivo azionabile dinanzi al Giudice ordinario.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha anzitut- Parte_1 to eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo stante l'inconfigurabilità nel caso di specie di un diritto soggettivo, o comunque, nel merito, che questo dovesse ritenersi prescritto. Ha rilevato poi l'infondatezza delle pretese azionate, richiamando innanzitutto la sentenza della Corte di Giustizia del 20 maggio 2010, la quale ha chiarito che la de- cisione della Commissione del giorno 11/12/1995, SG (95) D/15975 rela- tiva alla L.R. n. 27/1991, recante interventi a favore dell'occupazione (aiu- to di Stato nn. 91/A/95), deve esser interpretata nel senso che essa ha rico- nosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti com- posto di due misure, previste dall'art. 10 comma 1 lettere a) e b) della pre- detta legge, che non possono esser cumulate e il cui evento generatore
(l'assunzione o la trasformazione in contratto a tempo indeterminato) deve esser avvenuto prima del 31/12/1996, potendo invece i versamenti prose- guire dopo tale data, purché non ostino le norme nazionali di riferimento e sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 13 Inoltre l ha richiamato la decisione della Commissione euro- Parte_1 pea 2003/195/CE del 16 ottobre 2002, la quale ha definitivamente dichia- rato l'incompatibilità del regime di aiuti ex art. 11, co. 1, della L.R. n.
16/1997 con il mercato comune, qualificandolo come aiuto nuovo e distin- to da quello ex art. 10 della l. r. n. 27/1991, determinando in tal modo la sopravvenuta illegittimità dell'elargizione di somme, per qualunque assun- zione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione o per la trasfor- mazione di tale contratto in contratto a tempo indeterminato, effettuata a partire dal 1997. In sintesi, secondo l'ente regionale, a livello europeo si sa- rebbe sancita l'impossibilità di concedere aiuti per rapporti instaurati o tra- sformati dopo il 31/12/1996, e di corrispondere ulteriori somme per i rap- porti instaurati prima, esaurite quelle autorizzate;
per l'effetto, ne derive- rebbe, altresì, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, non potendo la società attrice vantare alcuna situazione giuridica tutelabile ed essendosi comunque prescritto l'asserito diritto al risarcimento.
Con la sentenza n. 5309/2017 del 11/10/2017 il Tribunale di Pa- lermo, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del G.O., ha accolto le do- mande di parte attrice con riferimento ai soli dipendenti assunti entro la da- ta del 31/12/1996 e ha, pertanto, condannato l'Assessorato convenuto al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
124.224,95, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese del giudi- zio. In particolare, il Giudice di prime cure ha precisato che, in forza della suddetta decisione negativa 2003/195/CE, ciò che appare incompatibile con il mercato comune è esclusivamente il regime degli aiuti regionali, così come prorogato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. Parte_1
16/1997, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999, restando invece piena- mente legittimi i contributi relativi ai contratti di formazione e lavoro stipu- lati fino al 31/12/1996, come pure riconosciuto dalla Commissione con la
Decisione n. 15975 dell'11/12/1995.
Con atto di appello l soccombente propone allora gra- Parte_1 vame avverso la predetta sentenza, censurandola, con un unico motivo,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 13 nella parte in cui ha ritenuto dovuti, per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 27/1991 - i cui rapporti sono stati trasformati in rap- porti a tempo indeterminato - i contributi di cui alla lettera b), cumulandoli con quelli previsti dalla lettera a). A tal proposito deduce la violazione del divieto di cumulo, a vantaggio del medesimo lavoratore, degli aiuti di cui all'art. 10 lettere a) e b) della citata legge, già affermato dalla Corte di Giu- stizia nella sentenza del 20/05/2010, la quale ha precisato che, per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata, il lavoratore dev'essere stato assunto prima dell'entrata in vi- gore della legge n. 27/91, come pure ribadito, incidenter tantum, dalle
SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 6494/2012. Lamenta, quindi, che la sentenza impugnata si sia limitata a distinguere tra assunti entro il 31/12/1996 o oltre, senza tenere conto della circostanza che i di- pendenti in questione sono stati assunti tutti oltre l'entrata in vigore della legge regionale (risalente al 19/05/1991) - precisamente dopo il
27/06/1994 - e che pertanto l'impresa non possa in alcun modo beneficiare del contributo di cui alla lettera b), riservato esclusivamente alle assunzioni effettuate prima del 19/05/1991, pena la violazione del vincolante disposto della Corte sovranazionale.
Con comparsa avversativa si costituisce allora anche in questo gra- do la , chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello o il rigetto dello stesso, con condanna di con- troparte al ristoro ex art. 96 c.p.c., sostenendo che l'Assessorato avrebbe er- roneamente interpretato le decisioni autorizzative (che hanno prorogato il regime) e l'ultima (la n. C (2002) 3738fin), con cui la Corte ha interrotto la legittimità delle proroghe e ha statuito che l'Italia non avrebbe dovuto rifi- nanziare, dal 1997 in poi, il regime di aiuti: a parer dell'appellata, poiché
l'organo europeo ha confermato la compatibilità delle proroghe fino al
31/12/1996, il Decidente di prime cure avrebbe correttamente sancito la legittimità, sino alla predetta data, del regime di sussidio.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 13 All'udienza del 7.5.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, e con ordinanza del
13.5.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è fondato.
L'art. 10 della L.R. n. 27/1991 prevedeva due misure di aiuto all'occupazione.
La prima, di cui al comma 1 lett. a), consisteva nella concessione di una sovvenzione pari al 30% o al 50% della retribuzione dei lavoratori as- sunti con contratto di formazione e lavoro tra il 1° giugno 1991 e il 31 di- cembre 1992 sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Com- missione regionale per l'impiego, e ciò per l'intera durata dei contratti;
la seconda, prevista dal comma 1 lett. b), consisteva nella concessione di una sovvenzione decrescente, variante dal 50% al 25% della retribuzione dei la- voratori, da riconoscersi in caso di trasformazione di un contratto siffatto in uno a durata indeterminata, quando avvenuto durante i primi tre anni di operatività dello stesso.
In base all'originaria formulazione della norma, tale regime di aiuti trovava come detto applicazione per i lavoratori assunti nel periodo com- preso tra il 1° giugno 1991 e il 31 dicembre 1992. Tale termine è stato però via via prorogato normativamente fino al 31 dicembre 1996, per poi venire ancora prorogato per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 1997 –
31 dicembre 1999, ex art. 11 della L.R. n. 16/1997.
La Commissione Europea, tuttavia, con decisione del 11/12/1995,
SG (95) D/15975, autorizzava il prescritto regime di aiuti, ritenendolo compatibile con il mercato comune, purché l'evento generatore, ossia l'assunzione del lavoratore nel caso della lett. a), o il prolungamento del contratto a tempo indeterminato nell'ipotesi di cui alla lett. b), si fosse veri- ficato prima del 31 dicembre 1996. L'ulteriore proroga di detto regime, ad
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 13 opera dell'art. 11 della L.R. n. 16/1997, veniva invece dichiarato incompa- tibile con il mercato comune dalla successiva Decisione 2003/195/CE del- la Commissione Europea.
Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, interpellata dal
Tribunale di Palermo in merito all'interpretazione delle decisioni della
Commissione europea sul regime di aiuti alle imprese introdotto dalla
[...]
, ha stabilito, con sentenza del 20/5/2010 (causa C-138/09 Controparte_3
Parte_2
e dell'Emigrazione della
[...] Controparte_4
Regione Siciliana), che il sistema di sovvenzioni previsto dall'art. 10 della
L.R. n. 27/1991 è compatibile con il mercato comune, ma che le due misu- re previste dall'art. 10 della L.R. n. 27 del 1991 non possono essere tra loro cumulate, e il relativo evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto a durata indeterminata, deve essere avve- nuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti pos- sono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio, e che sia rispettato lo stanziamen- to di bilancio approvato dalla Nel dettaglio, la Corte di Giu- CP_2 stizia ha affermato che “questi due aiuti non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore poiché, per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata, il lavoratore dev'essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/91.”.
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, hanno, in un obiter dictum, ribadito il medesimo concetto, affermando che la Decisione 95/C 343/11 del 14 no- vembre 1995 “…è stata interpretata dalla Corte di Giustizia - con la sentenza del
20.5.2010 (Causa C-138/09) punto 41 - nel senso del riconoscimento della compati- bilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dalla L. n. 27 del 1991, art. 10, comma 1, lett. a) e b), che non possono essere cumu- late…” (v. Cass. S.U. n. 6494 del 13/03/2012).
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 13 Dal pronunciamento della Corte di Giustizia si ricava, pertanto, il principio per cui per godere della sovvenzione di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) L.R. 27/1991, il lavoratore deve essere stato assunto entro il 19 maggio 1991, dal momento che la predetta legge è stata pubblicata nella
G.U.R.S. del 18 maggio 1991, a nulla rilevando l'accesso, per il medesimo lavoratore, al contributo di cui alla lett. a), e il relativo contratto a termine deve essere stato convertito entro il 31 dicembre 1996.
Ulteriore principio ricavabile dalla citata sentenza della Corte di
SE è quello per cui al fine di godere dei versamenti è necessario il rispetto dello stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione Eu- ropea. L'esistenza di un limite di budget si configura, pertanto, quale fatto impeditivo al soddisfacimento di un credito che deve essere allegato e pro- vato dalla parte che afferma l'inesistenza del diritto.
Passando ora alla vicenda all'esame, parte appellante, su cui grava l'onere di provare il fatto impeditivo dell'avvenuto superamento del limite di budget e, dunque, l'insussistenza della condizione finanziaria posta dalla
Commissione Europea, nessuna deduzione né tantomeno prova ha offerto sul punto. L'esistenza del diritto della a beneficiare dei con- CP_1 tributi di cui all'art. 10 L.R. 27/1991 risulta quindi incontrastata.
Al contrario, invece, correttamente eccepisce l'Assessorato che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto dovuti i contri- buti di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) della L.R. n. 27/1991, cumulandoli con quelli previsti dalla lett. a), in ordine ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della legge regionale e i cui rapporti siano stati trasformati in con- tratti a tempo indeterminato.
Inconferente, a tal fine, si rivela infatti l'argomentazione prospettata in comparsa di costituzione e risposta da parte appellata. Controparte_5
a sostenere che “siccome non possono essere erogati aiuti per le assunzioni effettua- te dopo il 31 dicembre 1996 è giocoforza impossibile cumulare le due specie di sov- venzioni per lo stesso lavoratore che, evidentemente (matematicamente!) non avrebbe il tempo di maturare lo spirare del contratto di formazione prima di essere stabilizza-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 13 to. Lo stesso lavoratore non potrà, cioè, generare il diritto alle sovvenzioni sia per la lettera a) che per la lettera b) siccome dovrebbe essere stato assunto in entrambi i casi prima del 31.12.1996.”.
Come già riportato, infatti, al fine di godere del contributo connesso alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di du- rata di cui alla lett. b), è necessario che l'assunzione del lavoratore sia av- venuta prima dell'entrata in vigore della L.R. 27/1991 e, dunque, astratta- mente, al ricorrere di tale circostanza, ben potrebbe configurarsi - come av- venuto nel caso di specie - un'ipotesi di cumulo dei due aiuti, dalla Corte di
SE vietata.
Ne consegue, parimenti, l'infondatezza dell'eccezione di parte appel- lata nella parte in cui sostiene che l'Assessorato sarebbe incorso in errore di interpretazione delle decisioni autorizzative della Commissione Europea
(che hanno prorogato il regime) e dell'ultima (la n. C (2002) 3738fin), con cui la Corte ha sancito l'illegittimità delle proroghe statuendo che l'Italia non avrebbe dovuto rifinanziare, dal 1997 in poi, il regime di aiuti, soste- nendo che il Tribunale avrebbe quindi correttamente sancito la legittimità, sino alla predetta data, del regime di sussidio: l'appello, infatti, non ha ad oggetto la legittimità o meno delle proroghe degli aiuti, bensì il diverso pro- filo del divieto di cumulo delle due tipologie di sovvenzioni pubbliche con riguardo ai lavoratori assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Dall'esame della documentazione in atti emerge, invero, che nessu- no dei nove dipendenti della per i quali la medesima ha CP_1 avanzato istanza di accesso ai contributi di cui all'art. 10, sia stato assunto entro il 19 maggio 1991. Nel dettaglio, infatti, emerge che: è Persona_1 stato assunto il 27.07.1992; il 02.11.1992; il Persona_2 Persona_3
02.11.1992; il 03.10.1991; il 05.06.1994; Persona_4 Persona_5 il 19.09.1994; il 14.04.1997; Persona_6 Persona_7 [...]
il 04.10.1996 e il 04.10.1996. Per_8 Persona_9
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 13 Il decidente di prime cure, riconoscendo la spettanza del credito in favore della ha omesso allora di prendere in esame il profilo CP_1 del divieto di cumulo delle sovvenzioni regionali con riguardo ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 27/91, limitandosi a distin- guere tra lavoratori assunti entro il 31 dicembre 1996 e lavoratori assunti successivamente a tale data, così obliterando la pronuncia della Corte di
Giustizia suddetta.
Il giudice di primo grado, infatti, nel riconoscere la pretesa creditizia avanzata dalla ne ha determinato il quantum sulla base del CP_1
verbale di verifica del Comando Provinciale di Polizia tributaria, verbale che reca le somme accertate dall'Ispettorato del lavoro e spettanti per il pe- riodo giugno 1994 – maggio 2000, senza però distinguere né il titolo delle stesse, e quindi se trattasi di beneficio spettante ai sensi della lett. a) ovvero ai sensi della lett. b), né i lavoratori cui si riferiscono.
Indi, occorre qui procedere alla rideterminazione del quantum del credito, escludendo come detto dallo stesso la porzione di contributi ex art. 10 lett. b) in ordine a tutti i lavoratori, risultando gli stessi assunti successi- vamente al 19 maggio 1991.
Esclusa quindi l'utilità del citato verbale del Comando Provinciale di
Polizia Tributaria, il quale non consente, di per sé, di verificare quali som- me siano state richieste ai sensi della lett. a) e quali ai sensi della lett. b), occorre esaminare partitamente le prodotte istanze di contributo, pure compendiate nella tabella sinottica esplicativa della complessiva pretesa di
€ 152.451,88 per cui è giudizio, ricavabile dall'ultima missiva di messa in mora del 30 luglio 2010, ove si evidenzia, per ogni periodo di riferimento, la natura del contributo, il lavoratore per il quale viene richiesto e il relativo importo.
Come più sotto riportato, emerge allora che per gli otto lavoratori
(escluso cioè il , per come già definitivamente accertato in primo gra- Per_7 do) rispetto ai quali il primo giudice ha accertato la spettanza di provviden- ze per € 124.224,95 sulla scorta del verbale di verifica redatto nel contrad-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 13 dittorio con la richiedente (con decisione che ha quindi già definitivamente escluso, in assenza di appello incidentale, i crediti per il periodo giugno
1992- maggio 1994), le pretese contributive qui validabili sono solo quelle indicate sotto la voce “CFL”, ossia ex art. 10 lett. a), e relative alle annuali- tà dal giugno 1994 al maggio 2000 (o, rectius, al maggio 1998, per essere le rimanenti solo pretese di cui alla lett. b), con esclusione del contributo CFL per 6/94 – 5/95, che figura già pagato. Persona_6
Dalla sommatoria delle relative voci (e prendendo solo i 4/5 dell'importo di Lire 24.592.000 afferente il periodo giugno 1997/maggio
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 13 1998, dovendosi escludere il contributo relativo al lavoratore ), il cre- Per_7 dito assomma quindi a complessive Lire 52.614.600, corrispondenti ad €
27.173,17, oltre gli interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo.
Dovendosi infine qui procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (poiché la valuta- zione sulla soccombenza va effettuata in base ad un criterio unitario e glo- bale da svolgersi in base al principio di causalità in relazione all'esito finale della controversia: meglio Cass., n. 9064 del 2018), il ben più limitato con- dannatorio qui ottenuto dalla creditrice rispetto all'entità della pretesa ori- ginaria, induce a mantenere, si, la soccombenza in capo all'ente pubblico debitore, operando però la compensazione per due terzi delle spese relative al doppio grado di giudizio, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
nei confronti della in liquidazio-
[...] Controparte_1 ne, avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 5309/2017 dell'11/10/2017:
• In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
Parte_1
al pagamento di €
[...]
27.173,17, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo, in favore della Controparte_1
• Compensa per 2/3 le spese processuali liquidate in favore della
[...] nel primo grado del giudizio, addossando quindi la rimanen- CP_1
te quota alla
[...]
; Parte_1
• AN
[...]
Controparte_6
al pagamento di 1/3 delle spese sostenute dalla
[...] CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 13 s.r.l. per il presente giudizio, che si liquidano, per l'intero, in € 5.000,00, ol- tre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civi- le della Corte di Appello, il 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio e dal Consigliere relatore.
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 13