TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1485/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1485/2024
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Maria Concetta Consoli è comparso per parte ricorrente l'avv. Francesco Adamo il quale precisa le proprie conclusioni come da comparsa conclusionale depositata il 05.05.2025
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 18.00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Concetta Consoli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Concetta Consoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexiex nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1485/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Rosolini, Via Trapani Snc, e , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, ivi residente nella via Trapani, elettivamente domiciliate in Siracusa V.le S. C.F._2
Panagia N.81b, presso lo studio dell'Avv. ADAMO FRANCESCO (C.F. ) che C.F._3 le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e
C.F. ), con sede in Rosolini, Via S. Alessandra Km 2 Snc;
Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno concluso come da comparsa conclusionale del 05.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 23.04.2024, e Controparte_1 Controparte_2 adivano il Tribunale di Siracusa, chiedendo: “2. In via principale: - Accertare e dichiarare che, ai sensi ed effetti dell'art.2051 C.C., i fatti di causa così come esposti in narrativa sono accaduti per responsabilità oggettiva della resistente;
- per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_3 della somma di euro centomila o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia per tutti i danni subiti dalle ricorrenti, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
3. In via subordinata: ritenere e dichiarare che la resistente non ha dimostrato che i fatti esposti in narrativa sono la conseguenza del caso fortuito giuridicamente inteso come "ciò che non era pagina 2 di 8 prevedibile con l'ordinaria diligenza", con conseguente statuizione di sua condanna al risarcimento di ognuno di quei danni subiti dalle resistenti e connessi ai fatti di causa, in quella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi compensativi e rivalutazione, a decorrere dal fatto e sino al soddisfo;
4.
Condannare inoltre la resistente al pagamento delle spese di A.T.P. della causa identificata dal Rgac
n.1544/23 della cancelleria civile del Tribunale di Siracusa, così come documentate in atti e alle spese di assistenza legale maturate in tale occasione per l'attività espletata in esso, distraendo quest'ultima in favore dello scrivente in applicazione dell'art.93 C.P.C.; 5. Con vittoria di competenze, spese e onorari del presente giudizio applicando le "medie" del D.M.55/2014 e successive modifiche e loro distrazione ex art.93 C.P.C. in favore del sottoscritto;
6. ritenere e dichiarare che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per applicare in favore delle ricorrenti l'art.4 comma II del
D.M.55/2014, così come modificato dal dall'art.3 comma I lett."b" n.1 e n.2 del DECRETO 8 marzo
2018, n.37, atteso che lo scrivente assiste 2 parti con conseguente incremento del 30% delle spese processuali;
7. ritenere e dichiarare inoltre che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per applicare l'art.4 comma VIII del D.M.55/2014 atteso che la questione così come prospettata dalle ricorrenti è risultata manifestamente fondata con conseguente incremento dei compensi professionali nella ulteriore misura di 1/3; 8. ritenere e dichiarare che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per applicare in favore delle ricorrenti l'art.4 comma I Bis del D.M.55/2014 per la predisposizione di questo ricorso e dei suoi allegati al processo telematico per i suoi collegamenti ipertestuali”.
A sostegno della propria domanda, le ricorrenti esponevano che, in data 21 novembre 2022, alle ore
17,00 circa, provenendo dal marciapiedi antistante l'attività commerciale Controparte_1
dopo aver oltrepassato la porta d'ingresso la cui apertura è verso il suo interno e Controparte_3 insiste su una soglia rialzata, improvvisamente cadeva a causa di quell'insidioso gradino creato da quest'ultima per raccordare il dislivello tra il marciapiedi esterno e il sottostante livello del locale del negozio, rovinando per terra e riportando lesioni, tali da rendere necessario il suo trasporto presso il
P.S. del nosocomio di Modica, ove i sanitari che hanno prestato le prime cure le diagnosticavano la frattura del collo dell'omero e proponevano alle odierne ricorrenti intervento chirurgico di osteosintesi che, tuttavia, veniva rifiutato dalle stesse, a causa dei rischi legati all'età della e alle sue CP_1 generali condizioni di salute.
Precisavano, inoltre, che le lesioni subite da compromettevano l'autonomia di Controparte_1 quest'ultima, obbligandola a trasferirsi presso l'abitazione della figlia, , la quale, Controparte_2 dall'occorso sinistro, si è dedicata prevalentemente all'accudimento della madre, sottraendo tempo ed energie alla propria famiglia. Pertanto, chiedevano il ristoro dei danni subiti a seguito della caduta della ricorrente cagionata dalla ex art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 8 custode del locale ove è avvenuto il sinistro, non solo in termini di lesioni alla salute, ma finanche intesi come danni morali per la malcapitata, costretta a rinunciare alla propria autonomia e indipendenza a causa dell'invalidità dell'arto dominante, e danni “riflessi da prossimo congiunto del macroleso” per , la quale si declina quale vittima secondaria dell'incidente, avendo Controparte_2 subito un'incidenza negativa sulle proprie “abitudini di vita”.
La non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata. Controparte_3
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle ricorrenti, le prove testimoniali e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP n. 1544/2023 R.G.
Indi all'udienza del 28.11.2026 precisate le conclusioni come da comparsa conclusionale e discussa oralmente la causa è stata decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., in quanto non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta, nei termini appresso specificati.
L'azione proposta dalle ricorrenti è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta in data 21 novembre 2022, mentre si accingeva ad effettuare l'ingresso Controparte_1 nell'esercizio commerciale denominato allorquando perdeva l'equilibrio a causa di Controparte_3 un gradino creato per raccordare il dislivello tra il marciapiedi esterno e il sottostante livello del locale del negozio.
In punto di diritto, non è revocabile in dubbio l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame.
Invero, occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento.
Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso.
La norma di cui all'art. 2051 c.c., però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone, comunque, all'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Nel caso di specie, le ricorrenti, in relazione all'articolo 2051 c.c., hanno l'onere di provare sia la circostanza della presenza della anomalia nell'ingresso del negozio, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale anomalia, sia la circostanza che le lesioni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. pagina 4 di 8 sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. II, 29 novembre
2006, n. 25243).
Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria può dirsi che e abbiano Controparte_1 Controparte_2 assolto a tale onere probatorio, attraverso la produzione documentale e fotografica depositata in atti e le prove testimoniali assunte in giudizio.
In particolare, le testimoni escusse all'udienza del 04.04.2025 hanno pressoché confermato la dinamica dei fatti descritta in ricorso. La teste ha dichiarato di aver assistito alla caduta, in Testimone_1 quanto si trovava in compagnia della e di averla vista inciampare sul gradino posto al CP_1 termine della soglia sopraelevata della porta d'ingresso, riconoscendo i luoghi dalla foto che le veniva all'uopo esibita. Tale prospettazione dei fatti è stata altresì confermata dalla teste Testimone_2 escussa alla stessa udienza, la quale, premettendo di trovarsi in compagnia della al momento CP_1 del sinistro, ha riconosciuto nelle foto che gli sono state esibite la porta d'ingresso e la soglia del negozio dove è caduta la ricorrente confermando che la la porta d'ingresso ha il suo battente CP_1 su una soglia rialzata di alcuni centimetri rispetto al marciapiede da cui provengono i clienti e la sua altezza è irregolare
Pertanto, la circostanza dedotta dalle ricorrenti relativa al fatto che la caduta sia stata causata dalla presenza di un gradino asimmetrico ha trovato conferma nelle dichiarazioni di tutti i testi escussi.
La convenuta dal canto suo, non costituendosi in giudizio non ha dimostrato Controparte_3 nulla che potesse confutare la tesi attorea, cosicché la prova della dinamica del sinistro fornita dalle ricorrenti può dirsi pienamente raggiunta.
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debeatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile, considerando specificamente la posizione di ciascuna delle due ricorrenti e prendendo le mosse da Controparte_1
Sul punto, la CTU medico-legale espletata nell'ambito del procedimento di ATP n. 1544/2023 R.G., acquisita agli atti del presente giudizio, a firma del Dott. , che questo Persona_1 CP_4 condivide, in quanto esente da vizi logico-giuridici o metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che le lesioni subite dalla ricorrente risultano compatibili con la riferita caduta accidentale, specificando che: “...a causa delle conseguenze pregiudizievoli relative al sinistro de quo la perizianda ha riportato esiti permanenti valutabili nella misura del 16% (sedici %) come danno biologico. Si valuta inoltre una inabilità temporanea totale di gg. 30 (trenta), e di ulteriori 30 gg al 50%. Sono state prodotte spese mediche di totali € 98,00 da considerarsi congrue e necessarie”.
Dunque, i danni non patrimoniali patiti da a causa dell'incidente sono liquidati Controparte_1 sulla base delle tabelle di Milano adottate anche dal Tribunale di Siracusa e così riassunti: danno pagina 5 di 8 biologico permanente € 37.987,00; invalidità temporanea totale € 3.450,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00, per un totale di € 43.162,00 a titolo di danno non patrimoniale. Il CTU ha, inoltre, ritenuto la congruità delle spese sanitarie documentate per l'importo di € 98,00, che dovranno, dunque, essere risarciti alla MM a titolo di danno patrimoniale. E dunque in totale 43.260,00
Va precisato che l'importo sopra determinato è comprensivo della voce del danno morale, avendo il
Decidente assunto quale base di calcolo il valore tabellare del punto comprensivo dell'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare a titolo di sofferenza morale soggettiva. Ed infatti, risulta presuntivamente provata la sussistenza anche di un danno morale da sofferenza interiore della ricorrente vittima della caduta, in quanto, a causa delle lesioni subite e della avanzata età, non ha potuto sottoporsi ad alcun intervento chirurgico, perdendo la possibilità di recupero dell'arto leso. La stessa, di conseguenza, a cagione delle lesioni subite, è stata costretta ad abbandonare la propria dimora per trasferirsi presso l'abitazione della figlia, anch'ella odierna ricorrente, sacrificando la propria autonomia.
Non risulta, invece, provata alcuna rilevante incidenza della lesione su specifici aspetti dinamico- relazionali, in quanto la circostanza che la ricorrente a seguito del sinistro, non ha Controparte_1 potuto più svolgere le azioni quotidiane che prima svolgeva autonomamente, non rappresenta quelle circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno concreto patito dalla danneggiata, più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Ne consegue che non può essere riconosciuto alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, pari ad € 43.162,00, andranno poi conteggiati la rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica di casalinga.
Al riguardo, muovendo dal presupposto per cui il lavoro domestico costituisce una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa perdita costituisce danno risarcibile, si osserva che ai fini della liquidazione del danno è pur sempre onere da parte di chi lo invoca dimostrare che gli esiti pregiudizievoli permanenti alla salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico prima svolto dal danneggiato
(fra le varie Cass. 13.7.2010 n. 16392; Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 05/12/2014), laddove la prova che la vittima attendesse alle occupazioni domestiche può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. pagina 6 di 8 civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22909 del
13/12/2012).
Alla luce di tali principi, non si ritiene di poter addivenire alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, in assenza della prova delle concrete ricadute sulla capacità della medesima di attendere alle normali occupazioni domestiche derivanti dalle limitazioni causate dall'invalidità permanente del
16%. Ed infatti, dette limitazioni nell'espletamento del lavoro di casalinga non si traducono in un danno risarcibile, sol laddove si consideri che l'età di all'epoca del sinistro (93 Controparte_1 anni), porta già di per sé ad escludere che la stessa potesse svolgere in autonomia una serie di attività particolarmente faticose e per certi aspetti pericolose. Sarebbe stato, quindi, onere della ricorrente dimostrare in che termini le lesioni riportate abbiano concretamente inciso sulla sua attitudine di attendere alle normali occupazioni;
invece la domanda appare sul punto carente sotto il profilo delle allegazioni e della prova.
Per quanto concerne la posizione della ricorrente , la quale ha chiesto di essere Controparte_2 risarcita per i danni cd. “riflessi” in qualità di prossima congiunta della ricorrente macrolesa, occorre premettere che la Suprema Corte già da vari anni ha affermato il principio secondo cui si può ritenere
“acquisita la risarcibilità delle lesioni dei c.d. danni riflessi, di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto altrui”. Ovvero merita accoglienza, ove allegata e dimostrata, non solo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto, ma anche quella dei parenti stretti di una persona la quale abbia riportato lesioni gravissime seppur non esitate in un mortale destino.
Una importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12470 del 18.05.2017, ha affrontato il problema dei c.d. danni riflessi dei prossimi congiunti del soggetto macroleso. L'indirizzo, uniformemente ormai condiviso dai Tribunali e dalle Corti, è quello di ammettere a risarcimento siffatte istanze laddove le medesime siano connesse a una macrolesione stimabile in un danno biologico permanente almeno del 60%. Nel caso de quo, il danno è stato riconosciuto in giudizio nella misura del 16%, misura che si discosta notevolmente da quella comunemente riconosciuta come parametro della risarcibilità dei danni “riflessi” di cui sono portatori i prossimi congiunti del macroleso.
Ed infatti, pur se le acquisizioni testimoniali facciano presumere che abbia sacrificato Controparte_2 parte della propria autonomia per accudire la madre invalida, è ragionevole pensare che tale necessità si sarebbe comunque prospettata a prescindere dalla verificazione del sinistro per cui è causa, data la veneranda età della MM, atteso che un'invalidità riconosciuta del 16% non sarebbe, comunque, compatibile con uno stravolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, né tantomeno del congiunto che debba prendersi cura dello stesso. pagina 7 di 8 Ne consegue che la domanda spiegata da di risarcimento del danno “riflesso” e del Controparte_2 danno morale di prossimo congiunto del macroleso, va rigettata siccome infondata.
Vanno, infine, poste a carico della convenuta contumace le spese relative al procedimento di ATP n.
1544/2023 e liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i medi previsti dalla tabella allegata al D.M 55/2014, nonché le spese di CTU siccome liquidate e per il proprio CTP nella misura documentata, dal momento che detto procedimento si è reso necessario ai fini della determinazione e quantificazione del danno subito dalle ricorrenti.
Le spese del presente giudizio invece, in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande delle ricorrenti sono compensate per il 50% e poste a carico della parte resistente per il restante 50% e liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i medi previsti dalla tabella allegata al D.M 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n°1485/2024 del ruolo generale , ogni ulteriore domanda rigettata così provvede:
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
2. Dichiara la in persona del legale rappresentante p.t., responsabile ex art. Controparte_3
2051 c.c. dei danni subiti da Controparte_1
3. Condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento della complessiva somma di € 43.162,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, Controparte_1 oltre ad euro 98,00 per spese vive
4. Rigetta le ulteriori domande formulate dalle ricorrenti;
5. Condanna “ , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_5 delle spese del procedimento di ATP che si liquidano in € 3.056,00 oltre ad euro 570,96 per spese di CTU siccome liquidate ed euro 375,00 per spese di CTP;
6. Condanna “la “persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_3 favore di parte ricorrente del 50% delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per l'intero in € 7.616,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge . Compensa tra le parti le spese del giudizio per il restante 50%. .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale
Siracusa, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Maria Concetta Consoli pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1485/2024
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Maria Concetta Consoli è comparso per parte ricorrente l'avv. Francesco Adamo il quale precisa le proprie conclusioni come da comparsa conclusionale depositata il 05.05.2025
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 18.00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Concetta Consoli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Concetta Consoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexiex nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1485/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Rosolini, Via Trapani Snc, e , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, ivi residente nella via Trapani, elettivamente domiciliate in Siracusa V.le S. C.F._2
Panagia N.81b, presso lo studio dell'Avv. ADAMO FRANCESCO (C.F. ) che C.F._3 le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e
C.F. ), con sede in Rosolini, Via S. Alessandra Km 2 Snc;
Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno concluso come da comparsa conclusionale del 05.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 23.04.2024, e Controparte_1 Controparte_2 adivano il Tribunale di Siracusa, chiedendo: “2. In via principale: - Accertare e dichiarare che, ai sensi ed effetti dell'art.2051 C.C., i fatti di causa così come esposti in narrativa sono accaduti per responsabilità oggettiva della resistente;
- per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_3 della somma di euro centomila o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia per tutti i danni subiti dalle ricorrenti, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
3. In via subordinata: ritenere e dichiarare che la resistente non ha dimostrato che i fatti esposti in narrativa sono la conseguenza del caso fortuito giuridicamente inteso come "ciò che non era pagina 2 di 8 prevedibile con l'ordinaria diligenza", con conseguente statuizione di sua condanna al risarcimento di ognuno di quei danni subiti dalle resistenti e connessi ai fatti di causa, in quella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi compensativi e rivalutazione, a decorrere dal fatto e sino al soddisfo;
4.
Condannare inoltre la resistente al pagamento delle spese di A.T.P. della causa identificata dal Rgac
n.1544/23 della cancelleria civile del Tribunale di Siracusa, così come documentate in atti e alle spese di assistenza legale maturate in tale occasione per l'attività espletata in esso, distraendo quest'ultima in favore dello scrivente in applicazione dell'art.93 C.P.C.; 5. Con vittoria di competenze, spese e onorari del presente giudizio applicando le "medie" del D.M.55/2014 e successive modifiche e loro distrazione ex art.93 C.P.C. in favore del sottoscritto;
6. ritenere e dichiarare che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per applicare in favore delle ricorrenti l'art.4 comma II del
D.M.55/2014, così come modificato dal dall'art.3 comma I lett."b" n.1 e n.2 del DECRETO 8 marzo
2018, n.37, atteso che lo scrivente assiste 2 parti con conseguente incremento del 30% delle spese processuali;
7. ritenere e dichiarare inoltre che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per applicare l'art.4 comma VIII del D.M.55/2014 atteso che la questione così come prospettata dalle ricorrenti è risultata manifestamente fondata con conseguente incremento dei compensi professionali nella ulteriore misura di 1/3; 8. ritenere e dichiarare che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per applicare in favore delle ricorrenti l'art.4 comma I Bis del D.M.55/2014 per la predisposizione di questo ricorso e dei suoi allegati al processo telematico per i suoi collegamenti ipertestuali”.
A sostegno della propria domanda, le ricorrenti esponevano che, in data 21 novembre 2022, alle ore
17,00 circa, provenendo dal marciapiedi antistante l'attività commerciale Controparte_1
dopo aver oltrepassato la porta d'ingresso la cui apertura è verso il suo interno e Controparte_3 insiste su una soglia rialzata, improvvisamente cadeva a causa di quell'insidioso gradino creato da quest'ultima per raccordare il dislivello tra il marciapiedi esterno e il sottostante livello del locale del negozio, rovinando per terra e riportando lesioni, tali da rendere necessario il suo trasporto presso il
P.S. del nosocomio di Modica, ove i sanitari che hanno prestato le prime cure le diagnosticavano la frattura del collo dell'omero e proponevano alle odierne ricorrenti intervento chirurgico di osteosintesi che, tuttavia, veniva rifiutato dalle stesse, a causa dei rischi legati all'età della e alle sue CP_1 generali condizioni di salute.
Precisavano, inoltre, che le lesioni subite da compromettevano l'autonomia di Controparte_1 quest'ultima, obbligandola a trasferirsi presso l'abitazione della figlia, , la quale, Controparte_2 dall'occorso sinistro, si è dedicata prevalentemente all'accudimento della madre, sottraendo tempo ed energie alla propria famiglia. Pertanto, chiedevano il ristoro dei danni subiti a seguito della caduta della ricorrente cagionata dalla ex art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 8 custode del locale ove è avvenuto il sinistro, non solo in termini di lesioni alla salute, ma finanche intesi come danni morali per la malcapitata, costretta a rinunciare alla propria autonomia e indipendenza a causa dell'invalidità dell'arto dominante, e danni “riflessi da prossimo congiunto del macroleso” per , la quale si declina quale vittima secondaria dell'incidente, avendo Controparte_2 subito un'incidenza negativa sulle proprie “abitudini di vita”.
La non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata. Controparte_3
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle ricorrenti, le prove testimoniali e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP n. 1544/2023 R.G.
Indi all'udienza del 28.11.2026 precisate le conclusioni come da comparsa conclusionale e discussa oralmente la causa è stata decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., in quanto non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta, nei termini appresso specificati.
L'azione proposta dalle ricorrenti è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta in data 21 novembre 2022, mentre si accingeva ad effettuare l'ingresso Controparte_1 nell'esercizio commerciale denominato allorquando perdeva l'equilibrio a causa di Controparte_3 un gradino creato per raccordare il dislivello tra il marciapiedi esterno e il sottostante livello del locale del negozio.
In punto di diritto, non è revocabile in dubbio l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame.
Invero, occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento.
Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso.
La norma di cui all'art. 2051 c.c., però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone, comunque, all'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Nel caso di specie, le ricorrenti, in relazione all'articolo 2051 c.c., hanno l'onere di provare sia la circostanza della presenza della anomalia nell'ingresso del negozio, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale anomalia, sia la circostanza che le lesioni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. pagina 4 di 8 sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. II, 29 novembre
2006, n. 25243).
Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria può dirsi che e abbiano Controparte_1 Controparte_2 assolto a tale onere probatorio, attraverso la produzione documentale e fotografica depositata in atti e le prove testimoniali assunte in giudizio.
In particolare, le testimoni escusse all'udienza del 04.04.2025 hanno pressoché confermato la dinamica dei fatti descritta in ricorso. La teste ha dichiarato di aver assistito alla caduta, in Testimone_1 quanto si trovava in compagnia della e di averla vista inciampare sul gradino posto al CP_1 termine della soglia sopraelevata della porta d'ingresso, riconoscendo i luoghi dalla foto che le veniva all'uopo esibita. Tale prospettazione dei fatti è stata altresì confermata dalla teste Testimone_2 escussa alla stessa udienza, la quale, premettendo di trovarsi in compagnia della al momento CP_1 del sinistro, ha riconosciuto nelle foto che gli sono state esibite la porta d'ingresso e la soglia del negozio dove è caduta la ricorrente confermando che la la porta d'ingresso ha il suo battente CP_1 su una soglia rialzata di alcuni centimetri rispetto al marciapiede da cui provengono i clienti e la sua altezza è irregolare
Pertanto, la circostanza dedotta dalle ricorrenti relativa al fatto che la caduta sia stata causata dalla presenza di un gradino asimmetrico ha trovato conferma nelle dichiarazioni di tutti i testi escussi.
La convenuta dal canto suo, non costituendosi in giudizio non ha dimostrato Controparte_3 nulla che potesse confutare la tesi attorea, cosicché la prova della dinamica del sinistro fornita dalle ricorrenti può dirsi pienamente raggiunta.
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debeatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile, considerando specificamente la posizione di ciascuna delle due ricorrenti e prendendo le mosse da Controparte_1
Sul punto, la CTU medico-legale espletata nell'ambito del procedimento di ATP n. 1544/2023 R.G., acquisita agli atti del presente giudizio, a firma del Dott. , che questo Persona_1 CP_4 condivide, in quanto esente da vizi logico-giuridici o metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che le lesioni subite dalla ricorrente risultano compatibili con la riferita caduta accidentale, specificando che: “...a causa delle conseguenze pregiudizievoli relative al sinistro de quo la perizianda ha riportato esiti permanenti valutabili nella misura del 16% (sedici %) come danno biologico. Si valuta inoltre una inabilità temporanea totale di gg. 30 (trenta), e di ulteriori 30 gg al 50%. Sono state prodotte spese mediche di totali € 98,00 da considerarsi congrue e necessarie”.
Dunque, i danni non patrimoniali patiti da a causa dell'incidente sono liquidati Controparte_1 sulla base delle tabelle di Milano adottate anche dal Tribunale di Siracusa e così riassunti: danno pagina 5 di 8 biologico permanente € 37.987,00; invalidità temporanea totale € 3.450,00; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00, per un totale di € 43.162,00 a titolo di danno non patrimoniale. Il CTU ha, inoltre, ritenuto la congruità delle spese sanitarie documentate per l'importo di € 98,00, che dovranno, dunque, essere risarciti alla MM a titolo di danno patrimoniale. E dunque in totale 43.260,00
Va precisato che l'importo sopra determinato è comprensivo della voce del danno morale, avendo il
Decidente assunto quale base di calcolo il valore tabellare del punto comprensivo dell'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare a titolo di sofferenza morale soggettiva. Ed infatti, risulta presuntivamente provata la sussistenza anche di un danno morale da sofferenza interiore della ricorrente vittima della caduta, in quanto, a causa delle lesioni subite e della avanzata età, non ha potuto sottoporsi ad alcun intervento chirurgico, perdendo la possibilità di recupero dell'arto leso. La stessa, di conseguenza, a cagione delle lesioni subite, è stata costretta ad abbandonare la propria dimora per trasferirsi presso l'abitazione della figlia, anch'ella odierna ricorrente, sacrificando la propria autonomia.
Non risulta, invece, provata alcuna rilevante incidenza della lesione su specifici aspetti dinamico- relazionali, in quanto la circostanza che la ricorrente a seguito del sinistro, non ha Controparte_1 potuto più svolgere le azioni quotidiane che prima svolgeva autonomamente, non rappresenta quelle circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno concreto patito dalla danneggiata, più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Ne consegue che non può essere riconosciuto alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, pari ad € 43.162,00, andranno poi conteggiati la rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica di casalinga.
Al riguardo, muovendo dal presupposto per cui il lavoro domestico costituisce una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa perdita costituisce danno risarcibile, si osserva che ai fini della liquidazione del danno è pur sempre onere da parte di chi lo invoca dimostrare che gli esiti pregiudizievoli permanenti alla salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico prima svolto dal danneggiato
(fra le varie Cass. 13.7.2010 n. 16392; Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 05/12/2014), laddove la prova che la vittima attendesse alle occupazioni domestiche può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. pagina 6 di 8 civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22909 del
13/12/2012).
Alla luce di tali principi, non si ritiene di poter addivenire alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, in assenza della prova delle concrete ricadute sulla capacità della medesima di attendere alle normali occupazioni domestiche derivanti dalle limitazioni causate dall'invalidità permanente del
16%. Ed infatti, dette limitazioni nell'espletamento del lavoro di casalinga non si traducono in un danno risarcibile, sol laddove si consideri che l'età di all'epoca del sinistro (93 Controparte_1 anni), porta già di per sé ad escludere che la stessa potesse svolgere in autonomia una serie di attività particolarmente faticose e per certi aspetti pericolose. Sarebbe stato, quindi, onere della ricorrente dimostrare in che termini le lesioni riportate abbiano concretamente inciso sulla sua attitudine di attendere alle normali occupazioni;
invece la domanda appare sul punto carente sotto il profilo delle allegazioni e della prova.
Per quanto concerne la posizione della ricorrente , la quale ha chiesto di essere Controparte_2 risarcita per i danni cd. “riflessi” in qualità di prossima congiunta della ricorrente macrolesa, occorre premettere che la Suprema Corte già da vari anni ha affermato il principio secondo cui si può ritenere
“acquisita la risarcibilità delle lesioni dei c.d. danni riflessi, di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto altrui”. Ovvero merita accoglienza, ove allegata e dimostrata, non solo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto, ma anche quella dei parenti stretti di una persona la quale abbia riportato lesioni gravissime seppur non esitate in un mortale destino.
Una importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12470 del 18.05.2017, ha affrontato il problema dei c.d. danni riflessi dei prossimi congiunti del soggetto macroleso. L'indirizzo, uniformemente ormai condiviso dai Tribunali e dalle Corti, è quello di ammettere a risarcimento siffatte istanze laddove le medesime siano connesse a una macrolesione stimabile in un danno biologico permanente almeno del 60%. Nel caso de quo, il danno è stato riconosciuto in giudizio nella misura del 16%, misura che si discosta notevolmente da quella comunemente riconosciuta come parametro della risarcibilità dei danni “riflessi” di cui sono portatori i prossimi congiunti del macroleso.
Ed infatti, pur se le acquisizioni testimoniali facciano presumere che abbia sacrificato Controparte_2 parte della propria autonomia per accudire la madre invalida, è ragionevole pensare che tale necessità si sarebbe comunque prospettata a prescindere dalla verificazione del sinistro per cui è causa, data la veneranda età della MM, atteso che un'invalidità riconosciuta del 16% non sarebbe, comunque, compatibile con uno stravolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, né tantomeno del congiunto che debba prendersi cura dello stesso. pagina 7 di 8 Ne consegue che la domanda spiegata da di risarcimento del danno “riflesso” e del Controparte_2 danno morale di prossimo congiunto del macroleso, va rigettata siccome infondata.
Vanno, infine, poste a carico della convenuta contumace le spese relative al procedimento di ATP n.
1544/2023 e liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i medi previsti dalla tabella allegata al D.M 55/2014, nonché le spese di CTU siccome liquidate e per il proprio CTP nella misura documentata, dal momento che detto procedimento si è reso necessario ai fini della determinazione e quantificazione del danno subito dalle ricorrenti.
Le spese del presente giudizio invece, in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande delle ricorrenti sono compensate per il 50% e poste a carico della parte resistente per il restante 50% e liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i medi previsti dalla tabella allegata al D.M 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n°1485/2024 del ruolo generale , ogni ulteriore domanda rigettata così provvede:
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
2. Dichiara la in persona del legale rappresentante p.t., responsabile ex art. Controparte_3
2051 c.c. dei danni subiti da Controparte_1
3. Condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento della complessiva somma di € 43.162,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, Controparte_1 oltre ad euro 98,00 per spese vive
4. Rigetta le ulteriori domande formulate dalle ricorrenti;
5. Condanna “ , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_5 delle spese del procedimento di ATP che si liquidano in € 3.056,00 oltre ad euro 570,96 per spese di CTU siccome liquidate ed euro 375,00 per spese di CTP;
6. Condanna “la “persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_3 favore di parte ricorrente del 50% delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per l'intero in € 7.616,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge . Compensa tra le parti le spese del giudizio per il restante 50%. .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale
Siracusa, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Maria Concetta Consoli pagina 8 di 8