TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1814/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 1814 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 21.1.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Amleto Iafrate, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Isola Del Liri via Borgonuovo 105;
ATTRICE
E
Controparte_1
[...]
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
RO Stabile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Parrello in Marino Via Gabriella Ferri n. 19 e;
CONVENUTO
E
residente a 37-700 Przemysl Polonia CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, domiciliata ex lege presso l' Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
1 E
, quale erede di , res. In San Giorgio a Cremano (NA) in via Cupa Controparte_3 Per_1
San Michele 25 P.2; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: morte;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che la stessa era Parte_1 moglie convivente di nato a [...] in data [...] Persona_2
e deceduto in Valmontone in data 11.3.2019; che il congiunto dell'attrice era deceduto a seguito del sinistro occorsogli in data 11.3.19 alle ore 4,15 circa al KM 591+100 della A1 direzione marcia
Napoli Roma nel territorio di Valmontone;
che il stava viaggiando a bordo della sua Fiat Per_2
TO targata EC216NY assicurata con che il sinistro aveva visto coinvolta la Fiat ND CP_4 targata RP67528 assicurata con;
che detto veicolo, di proprietà di Controparte_5 era condotta da;
che sul posto era intervenuta la Polizia Stradale di Parte_2 Per_1
Roma Sud che provvedeva agli accertamenti di rito, come da doc. 1 allegato in atti;
che, secondo gli accertamenti condotti dalla Polizia e dal consulente del PM, l'incidente era stato causato dal tamponamento da parte del congiunto dell'attrice dell'auto condotta dalla che pertanto era Per_1 stato archiviato il procedimento penale n. 3918/19; che tuttavia era interesse dell'attrice accertare gli accadimenti in sede civile;
che il giorno del sinistro il cielo era nuvoloso e la visibilità era quella delle ore notturne (essendo il sinistro corso alle 4,31) e mancava l'illuminazione stradale;
che il sinistro era stato causato dalla condotta della la quale con una manovra repentina era passata dalla corsia Per_1 di estrema destra della carreggiata alla corsia di sorpasso mentre sopraggiungeva il TO condotto dal che quest'ultimo, a fronte della condotta della non aveva potuto fare nulla per Per_2 Per_1 evitare l'impatto; che il tratto di strada in questione era infatti caratterizzato dalla presenza di tre corsie, oltre alla corsia di emergenza;
che l'urto era avvenuto tra la parte laterale anteriore destra del furgone e la parte laterale posteriore sinistra della ND;
che l'auto condotta dal dopo Per_2
l'impatto, aveva roteato verso destra e quindi raggiunto la carpata erbosa situata a destra della corsia e quindi, dopo un secondo impatto contro il terrapieno, si era ribaltato sul fianco sinistro rientrando all'interno della carreggiata e quindi arrestandosi a cavallo tra la prima e la seconda corsia;
che, a seguito dell'attività espletata in sede di indagini preliminari, il punto d'urto dei veicoli è stato presuntivamente collocato a metà della corsia di sorpasso centrale e che il sinistro fosse stato causato quindi da un tamponamento;
che il sinistro fosse quindi addebitabile al il quale non aveva Per_2 visto la macchina che lo precedeva e non aveva quindi cambiato corsia ovvero frenato e quindi non aveva frenato andando a tamponare il veicolo condotto dalla che nessuna responsabilità era Per_1 stata poi riconosciuta alla la quale viaggiava sulla corsia centrale a velocità legittima attestata Per_1 sul minimo ammesso sul tratto autostradale;
che tuttavia le emergenze del procedimento penale non erano condivisibili;
che in primo luogo era contraddittorio quanto allegato dal perito della procura circa l'assenza di altri mezzi al momento del sinistro salvo poi presumere che vi fosse un terzo veicolo procedente a velocità ridotta sulla corsia deputata ai veicoli lenti;
che invero ai sensi del vigente art. 143 V comma C.d.S. “quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve
2 percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”; che quindi se non vi era un terzo veicolo (invero non rilevato nella documentazione in atti), era vietato viaggiare sulla corsia di sorpasso;
che quindi la ND al momento del sinistro, con comportamento negligente e imprudente violava il predetto art. 143 C.d.S.; che se invece vi era effettivamente un terzo veicolo che transitava sulla corsia di destra, si doveva ritenere che la ND circolasse sulla corsia centrale di sorpasso per superare;
che tuttavia la era munita di patente rilasciata da Per_1
l 25.2.2017; che la convenuta doveva essere considerata al momento del sinistro neopatentata CP_6
e che pertanto la stessa non poteva superare i 100 km/h sulle autostrade, come imposto dall'art. 117
C.d.S.; che la corsia di sinistra per il sorpasso poteva essere utilizzata solo da veicoli autorizzati a viaggiare a più di 100 km/h; che pertanto la non poteva viaggiare sulla corsia di sorpasso,
Per_1 essendo neopatentata senza violare i limiti di velocità imposti;
che quindi la aveva posto in
Per_1 essere una condotta illegittima in quanto posta in essere in violazione del C.d.S.; che pertanto la doveva ritenersi responsabile e/o corresponsabile del sinistro dal momento che il suo erroneo
Per_1 comportamento di guida, oltre ad essere di intralcio, era eziologicamente collegabile all'evento dannoso;
che l'incidente si era verificato alle 4.31 avendo la stessa riferito in Ospedale che il
Per_1 sinistro era occorso alle 4.30; che l'orario delle 4.15 era stato solo presunto dagli accertatori;
che la alle ore 4.31 era al telefono, come si evinceva dal riscontro delle utenze telefoniche;
che
Per_1 pertanto la era al telefono al momento del sinistro;
che pertanto emergevano ulteriori condotte
Per_1 illegittime e colpose della che inoltre quest'ultima era stata trovata positiva ai cannabinoidi,
Per_1 come da esame eseguito 6 ore dopo l'incidente; che la ricerca di THC-COOH nelle urine aveva dato esito positivo (29ng/ml – cut-off 15ng/ml); che i test eseguiti sul sangue avevano dato esito negativo ma erano stati eseguiti 6 ore dopo il sinistro;
che la condizione di salute della rinvenuta
Per_1 visibilmente scossa e tremante dopo il sinistro, non si poteva semplicemente imputare allo spavento subito ben potendo essere conseguenza di uno stato di alterazione psico-fisica; che quindi sussistevano i presupposti per ritenere la convenuta responsabile del sinistro oggetto di causa;
che inoltre l'autovettura condotta dalla ra stata da ultimo revisionata in data 12.2.2017; che quindi
Per_1 tale auto viaggiava senza revisione in violazione dell'art. 80 C.d.S.; che in caso di transito in autostrada con veicolo non revisionato, scattava poi anche il fermo amministrativo del veicolo;
che tuttavia la non aveva subito alcuna sanzione o fermo amministrativo per tale condotta,
Per_1 nonostante la ND fosse soggetta a revisione annuale in ragione della sua data di immatricolazione
(2005); che la era poi soggetta al divieto di circolazione di cui all'art. 93 comma 1bis C.d.S.; Pt_3 che tutti i calcoli espletati dal consulente del PM prendevano come riferimento una ND di modello similare a quella coinvolta nel sinistro, non avendo il perito potuto accedere alla scheda omologativa di quest'ultima ; che quindi la ricostruzione del sinistro era stata effettuata con riferimento ad un veicolo che per massa, peso ed altezza non esattamente coincidenti con quelle della ND condotta dalla che per altro il sinistro non era consistito in un tamponamento;
che come si evinceva Per_1 dalla perizia (figura 16/18) ma da una toccata di striscio tra le due perfettamente allineate fra le due linee di delimitazione della corsia centrale di sorpasso;
che l'evoluzione cinematica di una rappresentazione del sinistro di questo tipo non poteva dare una rotazione post urto del tipo di quella avvenuta nel caso di specie;
che la conclusioni del PM e della Polizia erano lacunose;
che il perito del PM non aveva tenuto conto che se si fosse trattato di un tamponamento eccentrico il CP_7 avrebbe subito una rotazione del proprio retrotreno verso sinistra e non a destra;
che non si era poi considerato che l'urto posteriore eccentrico poteva determinare nel tamponamento un movimento rotatorio con perno mobile sulle ruote dell'avantreno solo se il veicolo tamponato è fermo o ha una
3 modesta velocità; che tale elemento era stato del tutto trascurato;
che parimenti non era stata accertata la velocità della ND;
che su tali considerazioni la ND non poteva essere in linea con la striscia di mezzeria come ha erroneamente ritenuto il perito del PM;
che pertanto il sinistro era addebitabile alla conducente della ND per la sua manovra imprudente e pericolosa nonché per la violazione delle norme sulla circolazione;
che sussisteva il diritto dell'attrice al risarcimento del danno patito integrato dal danno da lesione del rapporto parentale da liquidare secondo le Tabelle di Roma, e dal danno biologico iure proprio subito quale lesione della sua integrità psicofisica;
che spettava all'attrice il diritto iure hereditatis di vedersi risarcita del danno biologico e morale c.d. tanatologico subito dal congiunto nonché del danno patrimoniale conseguente.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva ovvero in subordine concorrente dei convenuti per il sinistro occorso al congiunto in data 11.3.2019 e per l'effetto condannare i convenuti Persona_2 in solido con la compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dall'attrice iure proprio e iure hereditatis.
Si è costituito l' indicato in epigrafe deducendo che, dagli accertamenti Controparte_1 eseguiti dalla Polizia, emergeva la responsabilità esclusiva in capo al nella causazione del Per_2 sinistro per aver quest'ultimo tamponato violentemente l'autovettura condotta dalla che inoltre Per_1 era stato riscontrato il mancato uso da parte del del dispositivo di ritenuta, risultato Per_2 allacciato ed aderente allo schienale;
che a seguito del decesso del congiunto dell'attrice, era stato iscritto il procedimento penale n. R.G. 3918/19, che tale giudizio si era concluso con un provvedimento di archiviazione;
che, nonostante ciò, parte attrice aveva dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro era da addebitare alla che infatti parte attrice sostiene che la ND posta Per_1 sulla prima corsia di destra dell'autostrada si era repentinamente spostata sulla seconda corsia (centrale) mentre sopraggiungeva il TO condotto dall'attore che andava inevitabilmente ad impattare sulla ND;
che parte attrice aveva lamentato la erroneità delle conclusioni del consulente del PM;
che il sinistro si era verificato alle 4.30 ovvero quando la era al telefono;
che la Per_1 domanda era improcedibile per non aver parte attrice esperito il procedimento di negoziazione assistita;
che la domanda era infondata nell'an; che parte attrice non aveva dato prova del fatto doloso o colposo della e il nesso di causalità intercorrente tra lo stesso e il danno;
che la ricostruzione Per_1 operata da parte attrice era infatti priva di riscontri;
che la ricostruzione del sinistro operata dal consulente della procura era conferente e supportata dalle evidenze probatorie avendo concluso che sia il sinistro sia l'esito nefasto erano da addebitare alla condotta imprudente ed imperita del congiunto dell'attrice; che infatti quest'ultimo aveva violato l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza e non aveva utilizzato le cinture di sicurezza;
che proprio il mancato uso delle cinture di sicurezza si presentava così determinante nella causazione dell'evento morte da interrompere il nesso causale tra il fatto dannoso e il decesso, a prescindere dalle condotte (eventualmente colpose) dei conducenti;
che era quindi evidente che la non avesse concorso alla produzione dell'evento in Per_1 quanto procedeva nella corsia centrale a velocità legittima;
che pertanto si chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate dall'attrice; che in subordine non era provato il quantum del chiesto risarcimento;
che non era giustificata la somma richiesta a titolo di lesione del danno parentale;
che nessun danno poteva essere richiesto iure hereditatis, essendo il congiunto deceduto immediatamente dopo il sinistro;
che non provato era poi il danno patrimoniale allegato.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare improcedibile la domanda e nel merito rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto, ovvero in subordine liquidare il danno nella misura provata da parte attrice.
4 Sentite le parti, regolarmente citata in giudizio è rimasta contumace e all'udienza del Per_1
13.10.22 è stata dichiarata la contumacia del convenuto Assegnato termine per CP_8
l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita, il procedimento è stato per l'intervenuto decesso di , la causa è stata tempestivamente riassunta da parte attrice. Concessi i termini Per_1 ex art. 183 VI comma c.p.c. ed escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.1.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è infondata.
Parte attrice ha agito in giudizio per veder accertata la responsabilità esclusiva (ovvero, in via subordinata, concorrente) di , quale conducente della Fiat ND (targa RP67528, e di Per_1
quale proprietario di tale ultima vettura , nella causazione del sinistro occorso in Controparte_9 data 11.3.2019 al Km 591+ 100 dell'autostrada A1 (direzione di marcia da Napoli a Roma) nel quale ha perso tragicamente la vita il proprio congiunto che era alla guida del veicolo Persona_2
Fiat TO (targa EC 216 NY), di proprietà della Controparte_10
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato che il sinistro era stato causato dalla condotta imprudente imperita e negligente della la quale, alla guida della predetta ND, aveva posto in Per_1 essere una repentina manovra di accostamento dalla corsia di estrema destra (essendo il tratto autostradale in questione caratterizzato da tre corsie di scorrimento ed una di emergenza) a quella di sorpasso centrale sulla quale stava transitando il il quale nulla aveva potuto fare per evitare Per_2
l'impatto. La condotta tenuta dalla sarebbe stata connotata da colpa per: 1) aver intrapreso tale Per_1 manovra repentinamente 2) per aver violato i limiti di velocità imposti dal suo stato di neopatentata
3) per essere stata al momento del sinistro impegnata in conversazione telefonica, come da tabulati acquisiti in sede penale dai quali risultava una chiamata alle ore 4.31; 4) per essersi posta alla guida in stato di alterazione psichica determinato dall'assunzione di THC, come riscontrato presente nelle urine della stessa a seguito degli accertamenti medico legali disposti a seguito dell'incidente; 5) per non aver sottoposto il veicolo sul quale viaggiava alla revisione periodica;
6) per viaggiare su veicolo per il quale vigeva il divieto di circolazione ex art. 93 comma I bis C.d.S..
In questo contesto, parte attrice ha lamentato la non correttezza e non appropriatezza sia dell'operato della Polizia intervenuta sui luoghi del sinistro sia, soprattutto, dell'esito della consulenza cinematica disposta dal PM nel procedimento penale n. R.G. 3918/19 aperto a seguito del sinistro e conclusosi con l'archiviazione, contestando gli assunti e le conclusioni di tale consulente ed allegando una propria perizia di parte (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.).
In tale perizia, il consulente di parte ha osservato che il consulente della procura aveva svolto nella perizia valutazioni giuridiche esorbitanti l'incarico ricevuto ed aveva fondato le conclusioni su sue interpretazioni soggettive prive di fondamento su elementi certi. Il consulente di parte ha quindi evidenziato che il veicolo ND non poteva circolare ai sensi dell'art. 93 I comma bis C.d.S. e non era stato sottoposto a revisione;
che non vi era motivo per la di trovarsi nella corsia centrale Pt_3 del tratto autostradale;
che non conferenti con l'incarico erano le valutazioni del consulente della procura circa le possibili manovre che il avrebbe potuto fare per evitare il sinistro;
che era Per_2 inverosimile che nelle condizioni di traffico e di illuminazioni presenti, il non si fosse Per_2
5 avveduto della presenza della ND;
che l'assenza di segni di frenata lasciati dai veicoli deponeva nel senso di ritenere che il sinistro era occorso per una deriva della ND.
La dinamica del sinistro rappresentata da parte attrice è stata ampiamente e totalmente contestata da CP_ parte dell' convenuto.
Ciò posto, dovendo ricostruire la dinamica del sinistro, possono esaminarsi sia la relazione della
Polizia intervenuta per i rilievi di rito sul luogo del sinistro sia la perizia disposta dal PM nel procedimento penale n. R.G. 3918/19.
Non si può in primo luogo condividere quanto allegato da parte attrice circa l'individuazione dell'orario di verificazione del sinistro collocato da quest'ultima alle ore 4.31 ossia allorquando la era impegnata in conversazione telefonica dal momento che la avrebbe riferito in Per_1 Per_1
Ospedale che il sinistro era occorso alle 4.30.
Premesso che non risultano depositati in atti né i tabulati telefonici menzionati da parte attrice (per verificare quanto allegato circa l'uso del cellulare da parte della né il certificato del PS ove Per_1 sono raccolte le informazioni sopra riportate, l'orario di verificazione del sinistro indicato da parte attrice non appare verosimile dal momento che nella relazione della Polizia di Stato – Sottoscrizione
Polizia Stradale Roma Sud (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa) si legge che gli agenti sono giunti sul luogo del sinistro alle ore 4.40 e in tale frangente “si riscontrava traffico incolonnato che impegnava tre corsie di marcia, fino alla progressiva chilometrica 591+250 ove era presente veicolo della viabilità della società Autostrade per l'Italia fermo a segnalare con apposito pannello “Incidente Stradale” … si trovavano inoltre nel campo del sinistro per soccorre le persone coinvolte, squadra dei
VVF sigla 16A di Colleferro, personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Frosinone … e 2 ambulanze ARES 118 per prestare prime cure ai feriti”.
In questo contesto, deve ritenersi invero non verosimile che il sinistro si fosse verificato alle 4.30
(ossia 10 minuti appena prima dell'arrivo della Polizia Stradale Roma Sud arrivata sui luoghi alle
4.40) dal momento che quando arrivò la Polstrada Roma Sud erano già arrivati sui luoghi i Vigili del fuoco, le ambulanze ARES e il personale di Autostrade per l'Italia i sicuramente Parte_4 prontamente reperibili, non potevano di certo arrivare sul luogo del sinistro in un tempo inferiore a
10 minuti rispetto alla chiamata, tenuto conto della relativa stazione di partenza e del fatto che il sinistro è occorso in autostrada.
Ne consegue che appare verosimile quale orario di verificazione quello delle 4.00 circa, come anche determinato dal consulente della Procura (cfr. pag. 17 relazione in atti) e che non appare sussistente una condotta colposa della al momento del sinistro per aver utilizzato in tale frangente il Per_1 telefono.
In secondo luogo, va rilevato che il consulente del PM ha collocato il punto di impatto delle due vetture coinvolte al centro della corsia centrale del tratto autostradale in questione (cfr. foto 1, pag. 9 della perizia, fig. 10-12 pag. 21 della perizia), come risultante dalle fotografie scattate dalla Polstrada,
e sulla base delle riproduzione virtuale delle foto e tenuto conto delle tracce gommose rivenute a terra.
Il consulente ha quindi esaminato i due mezzi coinvolti, mediante accesso presso il deposito giudiziario ove erano custoditi all'indomani del sinistro, ritenendoli entrambi in buone condizioni di
6 efficienza pregresso all'evento anche con riferimento allo stato dei relativi pneumatici (cfr. pag. 15 e
16).
Da tale ultimo rilievo, deve ritenersi che sia priva di efficienza causale l'allegata violazione da parte della e del proprietario della ND all'obbligo di revisione periodica: per quanto infatti sia Per_1 verosimile che tale auto non avesse assolto all'obbligo di revisione, è emerso che la stessa era tuttavia in buone condizioni di efficienza e pertanto era idonea alla circolazione con la conseguenza che l'eventuale violazione del C.d.S. non ha evidentemente alcuna efficacia causale rispetto alla verificazione del sinistro, così come anche la violazione del divieto di circolazione ex art. 93 comma
1 bis C.d.S. (avente funzioni di tutela dell'ordine pubblico in generale ma non quella specifica di evitare sinistri imponendo regole di cautela, prudenza e perizia nella circolazione).
In terzo luogo, va rilevato che il consulente del PM ha proceduto ad ipotizzare la verosimile dinamica del sinistro prendendo come riferimento i danni riportati dai due veicoli coinvolti (cfr. foto 5 – 6 pag.
15 ma anche a pag. 13 e 14) e ha quindi ritenuto che il sinistro si sia verificato per l'impatto della parte anteriore laterale destra del veicolo condotto dal contro la parte posteriore laterale Per_2 sinistra dell'autovettura condotta dalla secondo uno schema da ricondurre al tamponamento. Per_1
Il consulente ha poi proceduto, mediante criteri e parametri del tutto condivisibili ed immuni da errori
(per altro neanche contestati da parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), a determinare la velocità tenuta dai veicoli al momento dell'impatto (correttamente tenendo in considerazioni le specifiche di una ND del medesimo modello ed anno di quella condotta dalla convenuta non emergendo elementi
– neanche specificati da parte attrice -per ritenere che quest'ultima si differenziasse dalla prima) stimando in 90 km/h quella della ND e in 135 km/h quella della condotto dal congiunto CP_7 dell'attrice.
Sotto tale profilo, a prescindere dalla invero non conducente contestazione operata da parte attrice circa la esatta denominazione delle tre corsie presenti sul tratto autostradale in questione, deve rilevarsi che non appare addebitabile alla convenuta alcuna violazione dell'art. 117 II comma CP_12
C.d.S. dal momento che, da neopatentata, stava tenendo una velocità inferiore a quella di 100 km/h impostale dalla predetta norma e idonea alla guida anche sulla carreggiata centrale del tratto autostradale nel quale vige il limite minimo di velocità di 80 km/h.
Appare poi non censurabile la ricostruzione operata dal consulente della procura al punto 9 della relazione laddove ipotizza i possibili diversi scenari del sinistro avendo rilevanza (ancor più nella presente sede civilistica rispetto a quella penalistica) l'esame della condotta tenuta da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.
Sulla base di tali emergenze probatorie, deve ritenersi che il sinistro è occorso alle ore 4.00 circa nella corsia centrale dell'autostrada A1 al km 591+100 a causa dell'impatto della parte anteriore laterale dell'auto condotta dal con la parte posteriore laterale sinistra della ND condotta dalla Per_2
Per_1
Ne consegue che sussistono i presupposti per ravvisare nel caso in esame un'ipotesi di tamponamento, per quanto tangente e non diretto, tra le due autovetture che determina, per giurisprudenza costante, la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente dell'auto tamponante che sarà conseguentemente onerato di darne la prova liberatoria, con superamento della presunzione posta
7 dall'art. 2054 II comma c.c.. In tal senso, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. Civ., Sez. VI-3 , ord. n.
18708/2021, cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13703/2017).
In questo contesto, deve quindi esaminarsi la deposizione resa dal teste indicato da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (n.d.r. ) il quale ha dichiarato Controparte_13 CP_14 all'udienza del 3.7.2024 di trovarsi il giorno del sinistro alle ore 4.00 del 11.3.2019 in marcia a bordo della sua autovettura sull'autostrada A1 con direzione Frosinone – Ceprano (n.d.r. direzione opposta a quella ove è accaduto il sinistro oggetto di causa) e di aver notato, nella corsia opposta all'altezza dell'uscita di Colleferro, una Fiat ND di colore scuro cambiare corsia dalla prima a quella centrale percorsa dalla e di aver dopo visto l'urto e la carambola delle macchine precisando che “la CP_7
ND ha sostanzialmente tagliato la strada al furgone cambiando corsia dalla prima corsia a CP_7 quella centrale improvvisamente;
io andavo in direzione sud da Roma a Frosinone, le altre macchine andavano nella direzione opposta”. Il teste ha precisato di aver appreso dell'esito mortale del sinistro avendolo appreso il giorno seguente dai giornali e di essersi messo a disposizione ma di non essere mai stato sentito dalle Autorità.
Su tale deposizione, parte attrice ha allegato che risultava provata la dinamica del sinistro allegata in citazione ossia che lo stesso era stato cagionato da una manovra della ND che, muovendo dalla prima corsia sulla destra, aveva impegnato la corsia centrale sulla quale sopraggiungeva il veicolo
TO condotto dal Per_2
L'esito di tale deposizione è stata contestata da parte convenuta e devono invero condividersi le perplessità sollevate sul punto da quest'ultima.
In particolare, appare in primo luogo particolare la circostanza che il teste escusso, una volta appreso il giorno seguente dai giornali del sinistro che avrebbe visto il giorno precedente, non si sia recato, appena gli era possibile, presso i competenti uffici (Polizia locale o statale) per riferire quanto osservato il giorno prima nella consapevolezza del relativo esito nefasto.
In secondo luogo, appare non verosimile che il teste abbia visto sia la manovra di spostamento della dalla corsia di destra alla corsia centrale sia l'impatto e la “carambola” delle auto. Ciò per Pt_3 molteplici motivi, si deve infatti osservare che il teste si trovava sulla sua auto nella carreggiata opposta a quella percorsa dalla e dalla e che le due carreggiate erano separate da un Pt_3 CP_7 new jersey “alto circa 1 metro e largo circa 2” (cfr. pag. 8 della relazione): non appare verosimile che una persona posta all'interno di un auto possa verosimilmente vedere quanto accade nella carreggiata opposta di marcia sia in ragione della presenza del predetto new jersey sia in ragione del fatto che il tratto di autostrada in questione era “pianeggiante” (cfr. relazione Polizia di Stato), essendo quindi il teste privo di una posizione di vista privilegiata (perché per esempio proveniente da un tratto in discesa) verso il punto di verificazione del sinistro. Appare poi non verosimile che il teste il quale
8 viaggiando su tratto autostradale teneva presumibilmente pari ad almeno 100 km/h, abbia avuto il tempo e lo spazio, tenuto conto della sua velocità di avanzamento, di vedere sia la manovra della sia la predetta “carambola” delle auto. Pt_3
In conclusione, la deposizione del teste per quanto suggestiva, non appare attendibile e in CP_13 ogni caso idonea di per sé a dare prova della causa della collisione in tutto o in parte non imputabile al quale conducente del veicolo tamponante, ossia della prova liberatoria posta a suo Per_2 carico dalla regola di giudizio sopra evidenziata.
Non sposta infine tale valutazione la circostanza dedotta da parte attrice relativa al presunto stato di alterazione psico fisica della al momento del sinistro. Non risulta infatti provato che Per_1 quest'ultima fosse in tali circostanze sotto effetto di sostanze psicotrope, pur evidentemente avendole assunte in passato (come confermato dalla positività riscontrata negli esami delle urine, tuttavia non prodotti in atti), dal momento che i test eseguiti sui campioni di sangue (testimonianti un uso recente delle sostanze) erano risultati negativi. Il fatto poi che tali esami siano stati eseguiti “solo” 6 ore dopo dal sinistro non può provare di per sé che se fossero stati eseguiti prima gli stessi avrebbero avuto esito positivo dimostrando quindi un uso recente della sostanza (in ogni caso non automaticamente implicante che la fosse sotto effetto delle sostanze al momento della verificazione del sinistro). Per_1
Sulla base di tali emergenze, vanno ritenute non conducenti al fine del decidere le contestazioni sollevate da parte attrice con riferimento al fatto che la perizia contiene valutazioni di tipo giuridico
(del tutto irrilevanti al fine del decidere nella presente causa) e valutazioni ipotetiche dal momento che proprio a queste ultime è chiamato il consulente a fronte dell'assenza di testimoni del sinistro a fronte delle risultanze dei rilievi fotografici e dei danni riscontrati sui veicoli.
Pertanto, deve ritenersi che il sinistro, da ricondurre all'ipotesi di tamponamento, debba essere addebitato integralmente al congiunto dell'attrice in quanto conducente dell'autovettura tamponante.
A ciò si aggiunga che il danno per il cui ristoro parte attrice ha agito (danno da lesione da perdita parentale a seguito del decesso del congiunto, danno tanatologico subito da quest'ultimo – invero non ipotizzabile in ragione del decesso immediato del a causa delle gravissime lesioni riportate- Per_2
e il danno biologico subito dalla stessa attrice – quest'ultimo invero prima facie non provato, mancando documentazione medica a supporto di tale richiesta) non appare in ogni caso risarcibile dal momento che l'evento fonte di tale danno – tragico decesso del appare integralmente Per_2 addebitabile a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227 c.c. in quanto legato al mancato uso delle cinture di sicurezza (cfr. foto 19 – 20 perizia consulente del PM). Deve ragionevolmente ritenersi che l'insufficienza cardio respiratoria acutamente insorta in un soggetto con trauma cranio-encefalico e toracico (causa del decesso, cfr. perizia medico legale dott. allegata in atti) sia stata Persona_3 determinata dal movimento libero, senza ritenzioni, del corpo del nell'abitacolo della Per_2
, come riscontrabile dalla posizione di quiete del corpo post sinistro (cfr. foto. 11, 13 e 15 CP_7 fascicolo rilievi tecnici della Polizia Stradale di Roma, versata in atti). Pertanto appare verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, che se il avesse utilizzato la cintura di Per_2 sicurezza, le lesioni da quest'ultimo riportate sarebbero state sicuramente molto meno gravi e non avrebbero portato al suo tragico decesso.
La domanda spiegata da parte attrice va pertanto rigettata.
9 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi riferiti al valore della causa dichiarato da parte attrice (indeterminabile – complessità bassa), sostenute dall'ente convenuto vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza. Nulla sulle spese delle altre parti convenute in quanto contumaci.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate dall'attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore dell' delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 7.616 per compensi, oltre accessori di legge;
3) nulla sulle spese delle altre parti convenute in quanto contumaci.
Così deciso in Velletri, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 1814 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 21.1.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Amleto Iafrate, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Isola Del Liri via Borgonuovo 105;
ATTRICE
E
Controparte_1
[...]
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
RO Stabile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Parrello in Marino Via Gabriella Ferri n. 19 e;
CONVENUTO
E
residente a 37-700 Przemysl Polonia CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, domiciliata ex lege presso l' Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
1 E
, quale erede di , res. In San Giorgio a Cremano (NA) in via Cupa Controparte_3 Per_1
San Michele 25 P.2; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: morte;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che la stessa era Parte_1 moglie convivente di nato a [...] in data [...] Persona_2
e deceduto in Valmontone in data 11.3.2019; che il congiunto dell'attrice era deceduto a seguito del sinistro occorsogli in data 11.3.19 alle ore 4,15 circa al KM 591+100 della A1 direzione marcia
Napoli Roma nel territorio di Valmontone;
che il stava viaggiando a bordo della sua Fiat Per_2
TO targata EC216NY assicurata con che il sinistro aveva visto coinvolta la Fiat ND CP_4 targata RP67528 assicurata con;
che detto veicolo, di proprietà di Controparte_5 era condotta da;
che sul posto era intervenuta la Polizia Stradale di Parte_2 Per_1
Roma Sud che provvedeva agli accertamenti di rito, come da doc. 1 allegato in atti;
che, secondo gli accertamenti condotti dalla Polizia e dal consulente del PM, l'incidente era stato causato dal tamponamento da parte del congiunto dell'attrice dell'auto condotta dalla che pertanto era Per_1 stato archiviato il procedimento penale n. 3918/19; che tuttavia era interesse dell'attrice accertare gli accadimenti in sede civile;
che il giorno del sinistro il cielo era nuvoloso e la visibilità era quella delle ore notturne (essendo il sinistro corso alle 4,31) e mancava l'illuminazione stradale;
che il sinistro era stato causato dalla condotta della la quale con una manovra repentina era passata dalla corsia Per_1 di estrema destra della carreggiata alla corsia di sorpasso mentre sopraggiungeva il TO condotto dal che quest'ultimo, a fronte della condotta della non aveva potuto fare nulla per Per_2 Per_1 evitare l'impatto; che il tratto di strada in questione era infatti caratterizzato dalla presenza di tre corsie, oltre alla corsia di emergenza;
che l'urto era avvenuto tra la parte laterale anteriore destra del furgone e la parte laterale posteriore sinistra della ND;
che l'auto condotta dal dopo Per_2
l'impatto, aveva roteato verso destra e quindi raggiunto la carpata erbosa situata a destra della corsia e quindi, dopo un secondo impatto contro il terrapieno, si era ribaltato sul fianco sinistro rientrando all'interno della carreggiata e quindi arrestandosi a cavallo tra la prima e la seconda corsia;
che, a seguito dell'attività espletata in sede di indagini preliminari, il punto d'urto dei veicoli è stato presuntivamente collocato a metà della corsia di sorpasso centrale e che il sinistro fosse stato causato quindi da un tamponamento;
che il sinistro fosse quindi addebitabile al il quale non aveva Per_2 visto la macchina che lo precedeva e non aveva quindi cambiato corsia ovvero frenato e quindi non aveva frenato andando a tamponare il veicolo condotto dalla che nessuna responsabilità era Per_1 stata poi riconosciuta alla la quale viaggiava sulla corsia centrale a velocità legittima attestata Per_1 sul minimo ammesso sul tratto autostradale;
che tuttavia le emergenze del procedimento penale non erano condivisibili;
che in primo luogo era contraddittorio quanto allegato dal perito della procura circa l'assenza di altri mezzi al momento del sinistro salvo poi presumere che vi fosse un terzo veicolo procedente a velocità ridotta sulla corsia deputata ai veicoli lenti;
che invero ai sensi del vigente art. 143 V comma C.d.S. “quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve
2 percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”; che quindi se non vi era un terzo veicolo (invero non rilevato nella documentazione in atti), era vietato viaggiare sulla corsia di sorpasso;
che quindi la ND al momento del sinistro, con comportamento negligente e imprudente violava il predetto art. 143 C.d.S.; che se invece vi era effettivamente un terzo veicolo che transitava sulla corsia di destra, si doveva ritenere che la ND circolasse sulla corsia centrale di sorpasso per superare;
che tuttavia la era munita di patente rilasciata da Per_1
l 25.2.2017; che la convenuta doveva essere considerata al momento del sinistro neopatentata CP_6
e che pertanto la stessa non poteva superare i 100 km/h sulle autostrade, come imposto dall'art. 117
C.d.S.; che la corsia di sinistra per il sorpasso poteva essere utilizzata solo da veicoli autorizzati a viaggiare a più di 100 km/h; che pertanto la non poteva viaggiare sulla corsia di sorpasso,
Per_1 essendo neopatentata senza violare i limiti di velocità imposti;
che quindi la aveva posto in
Per_1 essere una condotta illegittima in quanto posta in essere in violazione del C.d.S.; che pertanto la doveva ritenersi responsabile e/o corresponsabile del sinistro dal momento che il suo erroneo
Per_1 comportamento di guida, oltre ad essere di intralcio, era eziologicamente collegabile all'evento dannoso;
che l'incidente si era verificato alle 4.31 avendo la stessa riferito in Ospedale che il
Per_1 sinistro era occorso alle 4.30; che l'orario delle 4.15 era stato solo presunto dagli accertatori;
che la alle ore 4.31 era al telefono, come si evinceva dal riscontro delle utenze telefoniche;
che
Per_1 pertanto la era al telefono al momento del sinistro;
che pertanto emergevano ulteriori condotte
Per_1 illegittime e colpose della che inoltre quest'ultima era stata trovata positiva ai cannabinoidi,
Per_1 come da esame eseguito 6 ore dopo l'incidente; che la ricerca di THC-COOH nelle urine aveva dato esito positivo (29ng/ml – cut-off 15ng/ml); che i test eseguiti sul sangue avevano dato esito negativo ma erano stati eseguiti 6 ore dopo il sinistro;
che la condizione di salute della rinvenuta
Per_1 visibilmente scossa e tremante dopo il sinistro, non si poteva semplicemente imputare allo spavento subito ben potendo essere conseguenza di uno stato di alterazione psico-fisica; che quindi sussistevano i presupposti per ritenere la convenuta responsabile del sinistro oggetto di causa;
che inoltre l'autovettura condotta dalla ra stata da ultimo revisionata in data 12.2.2017; che quindi
Per_1 tale auto viaggiava senza revisione in violazione dell'art. 80 C.d.S.; che in caso di transito in autostrada con veicolo non revisionato, scattava poi anche il fermo amministrativo del veicolo;
che tuttavia la non aveva subito alcuna sanzione o fermo amministrativo per tale condotta,
Per_1 nonostante la ND fosse soggetta a revisione annuale in ragione della sua data di immatricolazione
(2005); che la era poi soggetta al divieto di circolazione di cui all'art. 93 comma 1bis C.d.S.; Pt_3 che tutti i calcoli espletati dal consulente del PM prendevano come riferimento una ND di modello similare a quella coinvolta nel sinistro, non avendo il perito potuto accedere alla scheda omologativa di quest'ultima ; che quindi la ricostruzione del sinistro era stata effettuata con riferimento ad un veicolo che per massa, peso ed altezza non esattamente coincidenti con quelle della ND condotta dalla che per altro il sinistro non era consistito in un tamponamento;
che come si evinceva Per_1 dalla perizia (figura 16/18) ma da una toccata di striscio tra le due perfettamente allineate fra le due linee di delimitazione della corsia centrale di sorpasso;
che l'evoluzione cinematica di una rappresentazione del sinistro di questo tipo non poteva dare una rotazione post urto del tipo di quella avvenuta nel caso di specie;
che la conclusioni del PM e della Polizia erano lacunose;
che il perito del PM non aveva tenuto conto che se si fosse trattato di un tamponamento eccentrico il CP_7 avrebbe subito una rotazione del proprio retrotreno verso sinistra e non a destra;
che non si era poi considerato che l'urto posteriore eccentrico poteva determinare nel tamponamento un movimento rotatorio con perno mobile sulle ruote dell'avantreno solo se il veicolo tamponato è fermo o ha una
3 modesta velocità; che tale elemento era stato del tutto trascurato;
che parimenti non era stata accertata la velocità della ND;
che su tali considerazioni la ND non poteva essere in linea con la striscia di mezzeria come ha erroneamente ritenuto il perito del PM;
che pertanto il sinistro era addebitabile alla conducente della ND per la sua manovra imprudente e pericolosa nonché per la violazione delle norme sulla circolazione;
che sussisteva il diritto dell'attrice al risarcimento del danno patito integrato dal danno da lesione del rapporto parentale da liquidare secondo le Tabelle di Roma, e dal danno biologico iure proprio subito quale lesione della sua integrità psicofisica;
che spettava all'attrice il diritto iure hereditatis di vedersi risarcita del danno biologico e morale c.d. tanatologico subito dal congiunto nonché del danno patrimoniale conseguente.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva ovvero in subordine concorrente dei convenuti per il sinistro occorso al congiunto in data 11.3.2019 e per l'effetto condannare i convenuti Persona_2 in solido con la compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dall'attrice iure proprio e iure hereditatis.
Si è costituito l' indicato in epigrafe deducendo che, dagli accertamenti Controparte_1 eseguiti dalla Polizia, emergeva la responsabilità esclusiva in capo al nella causazione del Per_2 sinistro per aver quest'ultimo tamponato violentemente l'autovettura condotta dalla che inoltre Per_1 era stato riscontrato il mancato uso da parte del del dispositivo di ritenuta, risultato Per_2 allacciato ed aderente allo schienale;
che a seguito del decesso del congiunto dell'attrice, era stato iscritto il procedimento penale n. R.G. 3918/19, che tale giudizio si era concluso con un provvedimento di archiviazione;
che, nonostante ciò, parte attrice aveva dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro era da addebitare alla che infatti parte attrice sostiene che la ND posta Per_1 sulla prima corsia di destra dell'autostrada si era repentinamente spostata sulla seconda corsia (centrale) mentre sopraggiungeva il TO condotto dall'attore che andava inevitabilmente ad impattare sulla ND;
che parte attrice aveva lamentato la erroneità delle conclusioni del consulente del PM;
che il sinistro si era verificato alle 4.30 ovvero quando la era al telefono;
che la Per_1 domanda era improcedibile per non aver parte attrice esperito il procedimento di negoziazione assistita;
che la domanda era infondata nell'an; che parte attrice non aveva dato prova del fatto doloso o colposo della e il nesso di causalità intercorrente tra lo stesso e il danno;
che la ricostruzione Per_1 operata da parte attrice era infatti priva di riscontri;
che la ricostruzione del sinistro operata dal consulente della procura era conferente e supportata dalle evidenze probatorie avendo concluso che sia il sinistro sia l'esito nefasto erano da addebitare alla condotta imprudente ed imperita del congiunto dell'attrice; che infatti quest'ultimo aveva violato l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza e non aveva utilizzato le cinture di sicurezza;
che proprio il mancato uso delle cinture di sicurezza si presentava così determinante nella causazione dell'evento morte da interrompere il nesso causale tra il fatto dannoso e il decesso, a prescindere dalle condotte (eventualmente colpose) dei conducenti;
che era quindi evidente che la non avesse concorso alla produzione dell'evento in Per_1 quanto procedeva nella corsia centrale a velocità legittima;
che pertanto si chiedeva il rigetto integrale delle domande formulate dall'attrice; che in subordine non era provato il quantum del chiesto risarcimento;
che non era giustificata la somma richiesta a titolo di lesione del danno parentale;
che nessun danno poteva essere richiesto iure hereditatis, essendo il congiunto deceduto immediatamente dopo il sinistro;
che non provato era poi il danno patrimoniale allegato.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare improcedibile la domanda e nel merito rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto, ovvero in subordine liquidare il danno nella misura provata da parte attrice.
4 Sentite le parti, regolarmente citata in giudizio è rimasta contumace e all'udienza del Per_1
13.10.22 è stata dichiarata la contumacia del convenuto Assegnato termine per CP_8
l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita, il procedimento è stato per l'intervenuto decesso di , la causa è stata tempestivamente riassunta da parte attrice. Concessi i termini Per_1 ex art. 183 VI comma c.p.c. ed escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.1.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è infondata.
Parte attrice ha agito in giudizio per veder accertata la responsabilità esclusiva (ovvero, in via subordinata, concorrente) di , quale conducente della Fiat ND (targa RP67528, e di Per_1
quale proprietario di tale ultima vettura , nella causazione del sinistro occorso in Controparte_9 data 11.3.2019 al Km 591+ 100 dell'autostrada A1 (direzione di marcia da Napoli a Roma) nel quale ha perso tragicamente la vita il proprio congiunto che era alla guida del veicolo Persona_2
Fiat TO (targa EC 216 NY), di proprietà della Controparte_10
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato che il sinistro era stato causato dalla condotta imprudente imperita e negligente della la quale, alla guida della predetta ND, aveva posto in Per_1 essere una repentina manovra di accostamento dalla corsia di estrema destra (essendo il tratto autostradale in questione caratterizzato da tre corsie di scorrimento ed una di emergenza) a quella di sorpasso centrale sulla quale stava transitando il il quale nulla aveva potuto fare per evitare Per_2
l'impatto. La condotta tenuta dalla sarebbe stata connotata da colpa per: 1) aver intrapreso tale Per_1 manovra repentinamente 2) per aver violato i limiti di velocità imposti dal suo stato di neopatentata
3) per essere stata al momento del sinistro impegnata in conversazione telefonica, come da tabulati acquisiti in sede penale dai quali risultava una chiamata alle ore 4.31; 4) per essersi posta alla guida in stato di alterazione psichica determinato dall'assunzione di THC, come riscontrato presente nelle urine della stessa a seguito degli accertamenti medico legali disposti a seguito dell'incidente; 5) per non aver sottoposto il veicolo sul quale viaggiava alla revisione periodica;
6) per viaggiare su veicolo per il quale vigeva il divieto di circolazione ex art. 93 comma I bis C.d.S..
In questo contesto, parte attrice ha lamentato la non correttezza e non appropriatezza sia dell'operato della Polizia intervenuta sui luoghi del sinistro sia, soprattutto, dell'esito della consulenza cinematica disposta dal PM nel procedimento penale n. R.G. 3918/19 aperto a seguito del sinistro e conclusosi con l'archiviazione, contestando gli assunti e le conclusioni di tale consulente ed allegando una propria perizia di parte (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.).
In tale perizia, il consulente di parte ha osservato che il consulente della procura aveva svolto nella perizia valutazioni giuridiche esorbitanti l'incarico ricevuto ed aveva fondato le conclusioni su sue interpretazioni soggettive prive di fondamento su elementi certi. Il consulente di parte ha quindi evidenziato che il veicolo ND non poteva circolare ai sensi dell'art. 93 I comma bis C.d.S. e non era stato sottoposto a revisione;
che non vi era motivo per la di trovarsi nella corsia centrale Pt_3 del tratto autostradale;
che non conferenti con l'incarico erano le valutazioni del consulente della procura circa le possibili manovre che il avrebbe potuto fare per evitare il sinistro;
che era Per_2 inverosimile che nelle condizioni di traffico e di illuminazioni presenti, il non si fosse Per_2
5 avveduto della presenza della ND;
che l'assenza di segni di frenata lasciati dai veicoli deponeva nel senso di ritenere che il sinistro era occorso per una deriva della ND.
La dinamica del sinistro rappresentata da parte attrice è stata ampiamente e totalmente contestata da CP_ parte dell' convenuto.
Ciò posto, dovendo ricostruire la dinamica del sinistro, possono esaminarsi sia la relazione della
Polizia intervenuta per i rilievi di rito sul luogo del sinistro sia la perizia disposta dal PM nel procedimento penale n. R.G. 3918/19.
Non si può in primo luogo condividere quanto allegato da parte attrice circa l'individuazione dell'orario di verificazione del sinistro collocato da quest'ultima alle ore 4.31 ossia allorquando la era impegnata in conversazione telefonica dal momento che la avrebbe riferito in Per_1 Per_1
Ospedale che il sinistro era occorso alle 4.30.
Premesso che non risultano depositati in atti né i tabulati telefonici menzionati da parte attrice (per verificare quanto allegato circa l'uso del cellulare da parte della né il certificato del PS ove Per_1 sono raccolte le informazioni sopra riportate, l'orario di verificazione del sinistro indicato da parte attrice non appare verosimile dal momento che nella relazione della Polizia di Stato – Sottoscrizione
Polizia Stradale Roma Sud (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa) si legge che gli agenti sono giunti sul luogo del sinistro alle ore 4.40 e in tale frangente “si riscontrava traffico incolonnato che impegnava tre corsie di marcia, fino alla progressiva chilometrica 591+250 ove era presente veicolo della viabilità della società Autostrade per l'Italia fermo a segnalare con apposito pannello “Incidente Stradale” … si trovavano inoltre nel campo del sinistro per soccorre le persone coinvolte, squadra dei
VVF sigla 16A di Colleferro, personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Frosinone … e 2 ambulanze ARES 118 per prestare prime cure ai feriti”.
In questo contesto, deve ritenersi invero non verosimile che il sinistro si fosse verificato alle 4.30
(ossia 10 minuti appena prima dell'arrivo della Polizia Stradale Roma Sud arrivata sui luoghi alle
4.40) dal momento che quando arrivò la Polstrada Roma Sud erano già arrivati sui luoghi i Vigili del fuoco, le ambulanze ARES e il personale di Autostrade per l'Italia i sicuramente Parte_4 prontamente reperibili, non potevano di certo arrivare sul luogo del sinistro in un tempo inferiore a
10 minuti rispetto alla chiamata, tenuto conto della relativa stazione di partenza e del fatto che il sinistro è occorso in autostrada.
Ne consegue che appare verosimile quale orario di verificazione quello delle 4.00 circa, come anche determinato dal consulente della Procura (cfr. pag. 17 relazione in atti) e che non appare sussistente una condotta colposa della al momento del sinistro per aver utilizzato in tale frangente il Per_1 telefono.
In secondo luogo, va rilevato che il consulente del PM ha collocato il punto di impatto delle due vetture coinvolte al centro della corsia centrale del tratto autostradale in questione (cfr. foto 1, pag. 9 della perizia, fig. 10-12 pag. 21 della perizia), come risultante dalle fotografie scattate dalla Polstrada,
e sulla base delle riproduzione virtuale delle foto e tenuto conto delle tracce gommose rivenute a terra.
Il consulente ha quindi esaminato i due mezzi coinvolti, mediante accesso presso il deposito giudiziario ove erano custoditi all'indomani del sinistro, ritenendoli entrambi in buone condizioni di
6 efficienza pregresso all'evento anche con riferimento allo stato dei relativi pneumatici (cfr. pag. 15 e
16).
Da tale ultimo rilievo, deve ritenersi che sia priva di efficienza causale l'allegata violazione da parte della e del proprietario della ND all'obbligo di revisione periodica: per quanto infatti sia Per_1 verosimile che tale auto non avesse assolto all'obbligo di revisione, è emerso che la stessa era tuttavia in buone condizioni di efficienza e pertanto era idonea alla circolazione con la conseguenza che l'eventuale violazione del C.d.S. non ha evidentemente alcuna efficacia causale rispetto alla verificazione del sinistro, così come anche la violazione del divieto di circolazione ex art. 93 comma
1 bis C.d.S. (avente funzioni di tutela dell'ordine pubblico in generale ma non quella specifica di evitare sinistri imponendo regole di cautela, prudenza e perizia nella circolazione).
In terzo luogo, va rilevato che il consulente del PM ha proceduto ad ipotizzare la verosimile dinamica del sinistro prendendo come riferimento i danni riportati dai due veicoli coinvolti (cfr. foto 5 – 6 pag.
15 ma anche a pag. 13 e 14) e ha quindi ritenuto che il sinistro si sia verificato per l'impatto della parte anteriore laterale destra del veicolo condotto dal contro la parte posteriore laterale Per_2 sinistra dell'autovettura condotta dalla secondo uno schema da ricondurre al tamponamento. Per_1
Il consulente ha poi proceduto, mediante criteri e parametri del tutto condivisibili ed immuni da errori
(per altro neanche contestati da parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), a determinare la velocità tenuta dai veicoli al momento dell'impatto (correttamente tenendo in considerazioni le specifiche di una ND del medesimo modello ed anno di quella condotta dalla convenuta non emergendo elementi
– neanche specificati da parte attrice -per ritenere che quest'ultima si differenziasse dalla prima) stimando in 90 km/h quella della ND e in 135 km/h quella della condotto dal congiunto CP_7 dell'attrice.
Sotto tale profilo, a prescindere dalla invero non conducente contestazione operata da parte attrice circa la esatta denominazione delle tre corsie presenti sul tratto autostradale in questione, deve rilevarsi che non appare addebitabile alla convenuta alcuna violazione dell'art. 117 II comma CP_12
C.d.S. dal momento che, da neopatentata, stava tenendo una velocità inferiore a quella di 100 km/h impostale dalla predetta norma e idonea alla guida anche sulla carreggiata centrale del tratto autostradale nel quale vige il limite minimo di velocità di 80 km/h.
Appare poi non censurabile la ricostruzione operata dal consulente della procura al punto 9 della relazione laddove ipotizza i possibili diversi scenari del sinistro avendo rilevanza (ancor più nella presente sede civilistica rispetto a quella penalistica) l'esame della condotta tenuta da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.
Sulla base di tali emergenze probatorie, deve ritenersi che il sinistro è occorso alle ore 4.00 circa nella corsia centrale dell'autostrada A1 al km 591+100 a causa dell'impatto della parte anteriore laterale dell'auto condotta dal con la parte posteriore laterale sinistra della ND condotta dalla Per_2
Per_1
Ne consegue che sussistono i presupposti per ravvisare nel caso in esame un'ipotesi di tamponamento, per quanto tangente e non diretto, tra le due autovetture che determina, per giurisprudenza costante, la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente dell'auto tamponante che sarà conseguentemente onerato di darne la prova liberatoria, con superamento della presunzione posta
7 dall'art. 2054 II comma c.c.. In tal senso, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. Civ., Sez. VI-3 , ord. n.
18708/2021, cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13703/2017).
In questo contesto, deve quindi esaminarsi la deposizione resa dal teste indicato da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (n.d.r. ) il quale ha dichiarato Controparte_13 CP_14 all'udienza del 3.7.2024 di trovarsi il giorno del sinistro alle ore 4.00 del 11.3.2019 in marcia a bordo della sua autovettura sull'autostrada A1 con direzione Frosinone – Ceprano (n.d.r. direzione opposta a quella ove è accaduto il sinistro oggetto di causa) e di aver notato, nella corsia opposta all'altezza dell'uscita di Colleferro, una Fiat ND di colore scuro cambiare corsia dalla prima a quella centrale percorsa dalla e di aver dopo visto l'urto e la carambola delle macchine precisando che “la CP_7
ND ha sostanzialmente tagliato la strada al furgone cambiando corsia dalla prima corsia a CP_7 quella centrale improvvisamente;
io andavo in direzione sud da Roma a Frosinone, le altre macchine andavano nella direzione opposta”. Il teste ha precisato di aver appreso dell'esito mortale del sinistro avendolo appreso il giorno seguente dai giornali e di essersi messo a disposizione ma di non essere mai stato sentito dalle Autorità.
Su tale deposizione, parte attrice ha allegato che risultava provata la dinamica del sinistro allegata in citazione ossia che lo stesso era stato cagionato da una manovra della ND che, muovendo dalla prima corsia sulla destra, aveva impegnato la corsia centrale sulla quale sopraggiungeva il veicolo
TO condotto dal Per_2
L'esito di tale deposizione è stata contestata da parte convenuta e devono invero condividersi le perplessità sollevate sul punto da quest'ultima.
In particolare, appare in primo luogo particolare la circostanza che il teste escusso, una volta appreso il giorno seguente dai giornali del sinistro che avrebbe visto il giorno precedente, non si sia recato, appena gli era possibile, presso i competenti uffici (Polizia locale o statale) per riferire quanto osservato il giorno prima nella consapevolezza del relativo esito nefasto.
In secondo luogo, appare non verosimile che il teste abbia visto sia la manovra di spostamento della dalla corsia di destra alla corsia centrale sia l'impatto e la “carambola” delle auto. Ciò per Pt_3 molteplici motivi, si deve infatti osservare che il teste si trovava sulla sua auto nella carreggiata opposta a quella percorsa dalla e dalla e che le due carreggiate erano separate da un Pt_3 CP_7 new jersey “alto circa 1 metro e largo circa 2” (cfr. pag. 8 della relazione): non appare verosimile che una persona posta all'interno di un auto possa verosimilmente vedere quanto accade nella carreggiata opposta di marcia sia in ragione della presenza del predetto new jersey sia in ragione del fatto che il tratto di autostrada in questione era “pianeggiante” (cfr. relazione Polizia di Stato), essendo quindi il teste privo di una posizione di vista privilegiata (perché per esempio proveniente da un tratto in discesa) verso il punto di verificazione del sinistro. Appare poi non verosimile che il teste il quale
8 viaggiando su tratto autostradale teneva presumibilmente pari ad almeno 100 km/h, abbia avuto il tempo e lo spazio, tenuto conto della sua velocità di avanzamento, di vedere sia la manovra della sia la predetta “carambola” delle auto. Pt_3
In conclusione, la deposizione del teste per quanto suggestiva, non appare attendibile e in CP_13 ogni caso idonea di per sé a dare prova della causa della collisione in tutto o in parte non imputabile al quale conducente del veicolo tamponante, ossia della prova liberatoria posta a suo Per_2 carico dalla regola di giudizio sopra evidenziata.
Non sposta infine tale valutazione la circostanza dedotta da parte attrice relativa al presunto stato di alterazione psico fisica della al momento del sinistro. Non risulta infatti provato che Per_1 quest'ultima fosse in tali circostanze sotto effetto di sostanze psicotrope, pur evidentemente avendole assunte in passato (come confermato dalla positività riscontrata negli esami delle urine, tuttavia non prodotti in atti), dal momento che i test eseguiti sui campioni di sangue (testimonianti un uso recente delle sostanze) erano risultati negativi. Il fatto poi che tali esami siano stati eseguiti “solo” 6 ore dopo dal sinistro non può provare di per sé che se fossero stati eseguiti prima gli stessi avrebbero avuto esito positivo dimostrando quindi un uso recente della sostanza (in ogni caso non automaticamente implicante che la fosse sotto effetto delle sostanze al momento della verificazione del sinistro). Per_1
Sulla base di tali emergenze, vanno ritenute non conducenti al fine del decidere le contestazioni sollevate da parte attrice con riferimento al fatto che la perizia contiene valutazioni di tipo giuridico
(del tutto irrilevanti al fine del decidere nella presente causa) e valutazioni ipotetiche dal momento che proprio a queste ultime è chiamato il consulente a fronte dell'assenza di testimoni del sinistro a fronte delle risultanze dei rilievi fotografici e dei danni riscontrati sui veicoli.
Pertanto, deve ritenersi che il sinistro, da ricondurre all'ipotesi di tamponamento, debba essere addebitato integralmente al congiunto dell'attrice in quanto conducente dell'autovettura tamponante.
A ciò si aggiunga che il danno per il cui ristoro parte attrice ha agito (danno da lesione da perdita parentale a seguito del decesso del congiunto, danno tanatologico subito da quest'ultimo – invero non ipotizzabile in ragione del decesso immediato del a causa delle gravissime lesioni riportate- Per_2
e il danno biologico subito dalla stessa attrice – quest'ultimo invero prima facie non provato, mancando documentazione medica a supporto di tale richiesta) non appare in ogni caso risarcibile dal momento che l'evento fonte di tale danno – tragico decesso del appare integralmente Per_2 addebitabile a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227 c.c. in quanto legato al mancato uso delle cinture di sicurezza (cfr. foto 19 – 20 perizia consulente del PM). Deve ragionevolmente ritenersi che l'insufficienza cardio respiratoria acutamente insorta in un soggetto con trauma cranio-encefalico e toracico (causa del decesso, cfr. perizia medico legale dott. allegata in atti) sia stata Persona_3 determinata dal movimento libero, senza ritenzioni, del corpo del nell'abitacolo della Per_2
, come riscontrabile dalla posizione di quiete del corpo post sinistro (cfr. foto. 11, 13 e 15 CP_7 fascicolo rilievi tecnici della Polizia Stradale di Roma, versata in atti). Pertanto appare verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, che se il avesse utilizzato la cintura di Per_2 sicurezza, le lesioni da quest'ultimo riportate sarebbero state sicuramente molto meno gravi e non avrebbero portato al suo tragico decesso.
La domanda spiegata da parte attrice va pertanto rigettata.
9 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi riferiti al valore della causa dichiarato da parte attrice (indeterminabile – complessità bassa), sostenute dall'ente convenuto vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza. Nulla sulle spese delle altre parti convenute in quanto contumaci.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate dall'attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore dell' delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 7.616 per compensi, oltre accessori di legge;
3) nulla sulle spese delle altre parti convenute in quanto contumaci.
Così deciso in Velletri, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
10