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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3026/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3026/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI e Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA ANZIVINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO DI LORETO, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO e DEL CURATORE SPECIALE DEI
MINORI AZZURRA, E , avv. MICHELE DI MATTEO, in Per_1 Controparte_2
giudizio personalmente ex art.86 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 22 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.9.2020 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“ Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi
e previo determinare, con proprio provvedimento:
1. i coniugi sono Parte_1 CP_1
autorizzati a vivere separatamente;
2. la casa coniugale, di proprietà del IG. , sita in Parte_1
AN (PE) alla Via M. D'Antona n.17, sarà assegnata alla IG.ra che provvederà CP_1
al pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria, previa voltura di tutte le utenze suo nome;
3. per i figli minori, , e , si provvederà all'affido condiviso paritario Per_2 Per_1 CP_2
con elezione di domicilio presso entrambi i genitori. Entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle scelte educative, sociali, morali ed economiche dei figli;
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, egli avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli: - nei week-end, a fine settimana alternati, dalle ore 13.00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore
21.00; - le parti si impegnano a concordare eventuali variazioni settimanali sulla base delle reciproche eIGenze personali e lavorative;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. - nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di
Natale (23.12/28.12) ed il periodo di Capodanno (30.12/04.01); - nei suddetti giorni il padre preleverà
i figli ore 10.00 del primo giorno e li riporterà a casa alle ore 21.00 dell'ultimo giorno;
- per le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal venerdì a lunedì; - in detti giorni il padre preleverà i figli alle 13.00 del venerdì riportandoli presso l'abitazione della madre alle ore 21.00 del lunedì; - per il giorno del compleanno dei figli, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme, in mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza; - con riferimento alle festività non concordate ( 6 gennaio, 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), esse seguiranno i giorni e gli orari previsti nell'assegnazione (se il giorno festivo cadrà nel giorno di visita del padre, la bambina lo trascorrerà col padre e viceversa); - quanto alle festività parentali paterne, i ragazzi trascorreranno con il padre le festività che interessano il padre stesso, i nonni ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione; - quanto alle festività parentali materne, i ragazzi trascorreranno con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione; - le feste del papà e della mamma saranno trascorse dai bambini, rispettivamente con il padre e con la madre;
5. il padre e la madre potranno comunicare
pagina 2 di 22 telefonicamente con i figli quotidianamente;
6. i coniugi si impegnano sin d'ora a far mantenere buoni rapporti tra i figli e i nonni;
7. tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche che si renderanno necessarie in ragione delle eIGenze e della volontà dei figli minori, nonché degli impegni di entrambi i genitori, al fine di garantire il più possibile la continuità 4 dei rapporti fra i ragazzi ed entrambe le figure genitoriali, purché preventivamente concordate e debitamente motivate;
8. Il IG.
corrisponderà un assegno mensile di 800,00 a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 dei figli che dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
9. l'assegno mensile di cui al punto precedente è comprensivo degli assegni familiari attualmente percepiti dal IG. e, nel caso in cui detti assegni, in Parte_1
futuro, saranno richiesti e percepiti dalla IG.ra , il relativo importo verrà decurtato dall'importo CP_1 di € 800,00 corrisposto dal per l'assegno di mantenimento dei figli;
10. Le spese Parte_1
straordinarie, saranno a carico di entrambi i genitori per il 50 % ciascuno, così come descritte e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal Tribunale di Pescara, e segnatamente…..; 11. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza
o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.) “.
La resistente si è costituita in giudizio nella fase presidenziale con apposita memoria nella quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“ a) nella contingenza e nel merito, ogni contraria ed avversa istanza disattesa, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al ricorrente, con l'adozione di ogni opportuno e contingente provvedimento circa l'affidamento condiviso dei figli ai genitori e collocamento presso la madre a cui si chiede venga assegnata l'abitazione coniugale, garantendo loro la giusta e serena frequentazione con il di loro padre con le modalità ed i termini che l'On.le Tribunale riterrà opportuni, garantendo la frequentazione tra gli stessi quantomeno per almeno due giorni infrasettimanali, in particolare nel giorno del martedì e due pernotti di fine settimana al mese;
disporre congruo assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente nonché dei figli di minore età, da quantificarsi in ragione della capacità effettivamente reddituale dello stesso, da individuare anche in via di presunzione e sulla base delle allegazioni offerte nella presente memoria difensiva così come ivi evincibile e ritenendosi la necessità di parametrare tali somme sulla base delle indicazioni anzi espresse nel paragrafo appena precedente le odierne conclusioni, ovvero per
l'importo almeno pari ad € 1.000,00 per la coniuge resistente e di analogo assegno in favore dei figli di minore età per l'importo di almeno € 1.000,00 per ciascun figlio, salvo ed in via aggiuntiva
l'eventuale importo percepito dal ricorrente a titolo di assegni familiari, nonché la previsione a carico
pagina 3 di 22 del ricorrente del 70% delle spese straordinarie necessitate per i suddetti figli e l'onere di lasciare a disposizione della istante l'unico autoveicolo, peraltro di contitolarità tra i coniugi, ai fini di necessario supporto di movimento ed accompagnamento per la stessa ed i figli di minore età; b) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite. “.
All'esito della fase sommaria, con ordinanza pronunciata all'udienza del 4.3.2021 il Presidente del
Tribunale ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, emessi, quanto alle regole di affido, collocamento e diritto di visita, sulla base di un accordo tra le parti:
“ - autorizza i coniugi a vivere separati. –
Dispone l'affido condiviso dei figli minori , e ai genitori, con collocamento Per_2 Per_1 CP_2
presso la madre nella casa familiare in AN alla Via Massimo D'Antona 17/1 a lei assegnata;
-
- il padre terrà con sè i figli, il martedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore 20:30, dopo cena, e durante le settimane il cui lui ha con sé anche il week end solo il martedì. - il fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20:30 dopo cena. –
- il padre, inoltre, terrà con sè i figli: - 1) durante il periodo estivo (tra il 15 giugno e il 31 agosto), per giorni 28 frazionabili in due o tre periodi tra luglio e agosto, riservando almeno 7 giorni esclusivi per ciascun genitore, secondo comunicazione da fornire all'altro coniuge entro il 31 maggio;
- 2) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale e quella successiva di Capodanno;
- 3) durante le vacanze pasquali, dal venerdì al sabato o dalla domenica al lunedì ad anni alterni, - 4) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
- 5) le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
Ritenuto quanto alla questione economica che, in base al reddito denunciato dal pari a Parte_1 circa € 24.600,00 netti per anno, corrispondenti ad € 2.050,00 mensili, la somma offerta dallo stesso, tenuto anche conto dell'assegnazione della casa familiare, deve ritenersi congrua, con il leggero ampliamento proposto da questo ufficio, per cui il dovrà versare per il Parte_1 mantenimento della moglie casalinga e dei figli complessivi € 850,00 mensili, di cui € 250,00 per la
ed € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Pescara “.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative nelle quali hanno reso le seguenti rispettive conclusioni: il ricorrente:
pagina 4 di 22 “ il Tribunale adito Voglia accogliere in toto la domanda proposta dal e, con Parte_1 riferimento all'assegno di mantenimento, in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal Presidente, Dott. , all'udienza del 04.03.2021 con condanna della parte che ha rifiutato Per_3
senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. b) che il Tribunale adito voglia rigettare le domande così come proposte dalla IG.ra e, in particolare, alla richiesta di addebito a carico del IG. CP_1 Parte_1
. c) sempre con vittoria di spese ed onorari del giudizio. “.
[...]
la resistente:
“ a) rigettare le domande così come proposte con l'atto introduttivo e nella avversa memoria integrativa, siccome infondate in fatto e in diritto;
b) in ogni caso ed in via riconvenzionale, ogni contraria ed avversa istanza disattesa, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al ricorrente, con la conferma della richiamata
Ordinanza Presidenziale circa l'affidamento condiviso dei figli ai genitori e collocamento presso la madre a cui è stata e viene assegnata l'abitazione coniugale, garantendo loro la frequentazione con il di loro padre con le modalità ed i termini indicati nella citata Ordinanza ovvero che l'On.le Tribunale riterrà opportuni;
disporre, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale di parte resistente, congruo assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente nonché dei figli di minore età, da quantificarsi in ragione della capacità effettivamente reddituale dello stesso, da individuare anche in via di presunzione e sulla base delle allegazioni offerte nei propri scritti difensivi e di udienza, anche all'esito del chiesto accertamento tributario, e ritenendosi la necessità di parametrare tali somme sulla base delle indicazioni anzi espresse nel paragrafo appena precedente le odierne conclusioni, ovvero per l'importo almeno pari ad € 1.000,00 per la coniuge resistente e di analogo assegno in favore dei figli di minore età per l'importo di almeno € 1.000,00 per ciascun figlio, salvo ed in via aggiuntiva l'eventuale importo percepito dal ricorrente a titolo di assegni familiari, nonché la previsione a carico del ricorrente del 70% delle spese straordinarie necessitate per i suddetti figli e l'onere di lasciare a disposizione della istante l'unico autoveicolo, peraltro di contitolarità tra i coniugi, ai fini di necessario supporto di movimento ed accompagnamento per la stessa ed i figli di minore età; b) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite. “.
In corso di causa, con sentenza non definitiva, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande delle parti.
Si è, poi, provveduto più volte a modificare la disciplina temporanea, su istanze delle parti.
In particolare con ordinanza del 15.3.2023 si è disposto quanto segue:
pagina 5 di 22 1) la revoca della sospensione di dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
nonchè dell'affidamento di detti figli minori e al Servizio Sociale del Per_2 Per_4 Per_1
Comune di AN, precedentemente disposti dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila - poi dichiaratosi incompetente per la pendenza del presente giudizio – a seguito di una denuncia per maltrattamenti presentata dalla nei confronti del e dell'applicazione da parte del GIP CP_1 Parte_1
di Pescara della misura cautelare del divieto di avvicinamento del ai luoghi frequentati dalla Parte_1
moglie e dai figli;
2) l'affido esclusivo dei predetti minori alla madre, , con collocamento prevalente presso CP_1 la stessa;
l'esercizio del diritto di visita RN come concordato dalle parti all'udienza del 4.3.2021 e disposto con l'ordinanza presidenziale pronunciata in pari data;
che il padre nei giorni in cui i minori fossero con la madre potesse contattarli telefonicamente, anche con videochiamate, sul telefono cellulare della figlia più grande ( tra le ore 19,30 e le ore 20,00 di ogni giorno;
Per_2
3) la revoca della nomina del curatore speciale dei minori disposta dal tribunale minorile;
4) l'aumento con decorrenza dal dicembre 2022 dell'importo del contributo al mantenimento dovuto da a € 500,00 mensili per e a € 900,00 mensili quello per i tre figli minori, Parte_1 CP_1
essendo emersi elementi probatori relativi a disponibilità economiche del ricorrente maggiori di quelle dichiarate a fini fiscali.
Con ordinanza del 20.4.2023 (di parziale conferma del decreto del 13.4.2023), essendo emerse condotte inadeguate della nei confronti della figlia minore si è provveduto a: CP_1 Per_2
1) disporre nuovamente l'affidamento dei minori e al Servizio Per_2 CP_2 Persona_5
Sociale del Comune di AN;
2) nominare nuovamente curatore speciale di detti minori l'avv. Michele Di Matteo del Foro di
Pescara;
3) confermare il trasferimento (disposto inaudita altera parte con decreto del 13.4.2023) della minore presso l'abitazione dei nonni paterni, disponendo altresì che potesse Persona_6 Per_2
incontrare tre volte alla settimana, segnatamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore
19,30 la madre, la sorella e il fratello;
4) ridurre conseguentemente il contributo al mantenimento per i figli dovuto dal alla Parte_1 CP_1 da € 900 a € 600,00 mensili;
4) invitare i genitori dei minori a proseguire o riprendere i percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità.
Infine, successivamente alla consulenza tecnica d'ufficio espletata anche in ordine alle capacità genitoriali delle parti, è stata pronunciata la seguente ordinanza del 22.12.2023:
pagina 6 di 22 “ ..considerato che:
1) seppure il persistente aspro conflitto giudiziario tra le parti (manifestatosi stavolta, dopo la presentazione della bozza di relazione di c.t.u., con la presentazione di una querela da parte della
, la quale anche nel corso delle operazioni peritali si è talvolta, ad esempio in occasione del “ CP_1 gioco strutturato “, posta in modo inadeguato) è fonte di costante pericolo di pregiudizio per i figli minori, sicché sarebbe indubbiamente utile una collaborazione dei difensori delle parti e dei consulenti tecnici di parte che permettesse ai genitori in discussione di focalizzarsi adeguatamente sui bisogni dei minori, e seppure, secondo quanto emerge dalla relazione di c.t.u., il sembrerebbe Parte_1
maggiormente capace, rispetto alla , di migliorare le proprie competenze genitoriali - finora CP_1
piuttosto carenti per entrambe le parti -, probabilmente anche perché può contare su una storia personale e familiare decisamente più serena rispetto a quella della coniuge, oltre che su una situazione economica più solida e su migliori prospettive professionali, appare, allo stato, preferibile recepire la proposta formulata dalla CTU, dott.ssa con la prima relazione proprio Persona_7
per le condivisibili ragioni che la CTU aveva espresso a sostegno di detta proposta;
2) conseguentemente il contributo del al mantenimento dei minori va ridotto a € 450,00 Parte_1
mensili;
3) Va accolta la richiesta di attivazione di un percorso di sostegno psicologico anche per e Per_4
salvo che le parti non intendano procedere con una mediazione familiare;
Per_1
p.q.m.
1) conferma l'affidamento dei figli minori delle parti al Servizio Sociale del Comune di AN, che, in caso di contrasto tra i genitori, sentito anche informalmente il curatore speciale dei minori, assumeranno tutte le decisioni concernenti i minori che, qualora vi fosse l'affidamento condiviso ai genitori, richiederebbero il consenso di entrambi i genitori, incluse quelle comportanti spese straordinarie;
tra tali decisioni è inclusa quella dell'individuazione della struttura o del professionista che si occuperà del percorso di sostegno psicologico dei tre figli minori delle parti o del percorso di mediazione familiare (qualora le parti siano disponibili ad attivarlo);
2) dispone che i tre figli minori delle parti stiano con la madre e con il padre secondo il piano 2/2/55 proposto dalla CTU (considerando il genitore A la madre e il genitore B il padre); in alternativa le parti potranno concordare, tenendo conto dei desideri e delle preferenze dei minori, e con l'ausilio del curatore speciale dei minori, che i tre figli stiano una settimana con la madre, dal lunedì alla domenica, e una settimana con il padre, dal lunedì successivo alla domenica successiva, fermo quanto previsto nell'ordinanza presidenziale del 4.3.2021 per i periodi natalizio, pasquale ed estivo;
pagina 7 di 22 3) riduce a € 450,00 mensili, con decorrenza dal gennaio 2024, il contributo al mantenimento per i figli minori dovuto da a;
Parte_1 CP_1
4) invita ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale e a CP_1 Parte_1
proseguire quello in atto;
invita entrambe le parti a valutare attentamente l'opportunità di avvalersi dell'ausilio di un coordinatore genitoriale e/o a iniziare un percorso di mediazione familiare;
5) dispone l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico anche per e oltre che Per_4 Per_1
per . Per_2
Nelle successive udienze le parti hanno così precisato le conclusioni: la parte ricorrente
<< 1) rigettare in toto la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dalla CP_1
in sede di costituzione in giudizio in quanto non provata ed infondata in fatto ed in diritto;
2) disporre il collocamento dei tre figli minori presso il padre con diritto di visita della madre nei giorni e con le modalità proposte dalla Dott.ssa (sia nell'elaborato peritale, sia Persona_7 nell'elaborato successivo alle note critiche delle parti, “Sintetica valutazione delle osservazioni di parte alla CTU”), fatta eccezione per la piccola che perdurando le forti difficoltà relazionali Per_2
con la madre, avrà la facoltà di scegliere, di volta in volta, in base alle proprie necessità ed eIGenze, se unirsi, o meno, alle frequentazioni materne dei fratelli;
3) per l'effetto revocare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della IG.ra ed CP_1
assegnarla al IG. , onde consentire ai minori di continuare a vivere nella casa Parte_1
familiare evitando loro ogni potenziale trauma conseguente il cambio di abitazione;
4) In caso di collocamento dei bambini presso il padre, revocare l'obbligo del IG. di versare alla IG. Parte_1
, l'assegno di mantenimento in favore dei bambini, conseguentemente assegnare l'Assegno Unico CP_1
al padre, nella misura del 100% e determinare la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore;
5) Disporre l'affido esclusivo dei figli in favore del padre, , tenuto conto anche dei Parte_1
perduranti comportamenti ostativi della più volte denunciati nel presente giudizio;
CP_1
6) In via subordinata, qualora il Giudice ritenga di dover decidere per l'affido paritetico con il collocamento dei figli con il piano 2/2/5 proposto, in alternativa, dalla CTU, Voglia esonerare la piccola dall'obbligo di frequentare la madre facoltando la bambina di poter scegliere, di volta Per_2
in volta, in base alle proprie necessità ed eIGenze la CTU, e, per l'effetto, decurtare l'assegno di mantenimento dei minori a carico del , della quota relativa alla piccola Parte_1 Per_2 quantificata in € 150,00, con ogni conseguenza anche sulla determinazione dell'Assegno Unico;
pagina 8 di 22 7) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della IG.ra , tenuto conto sia della CP_1
capacità lavorativa della predetta, sia della circostanza che, stante le disposizioni sul collocamento dei minori (sia in caso di collocamento prevalente presso il padre, sia in caso di collocamento paritetico), la predetta avrà molto tempo a disposizione da investire nel reperimento e svolgimento di un'attività lavorativa.
… 8) Con condanna della IG.ra alle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del CP_1
subprocedimento N.3026 sub2/2020 R.G., giusta ordinanza dell'08.05.2024 >>; parte resistente
<< si riporta al proprio ricorso e memoria integrativa chiedendone l'accoglimento, anche invia istruttoria, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiesto e concluso nei relativi atti difensivi di parte in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto, non accettando sin da ora il contraddittorio sulla introduzione di eccezioni e domande nuove, quali quelle ulteriormente avverse relative alla richiesta di affidamento esclusivo ovvero di collocamento presso il padre con conseguenziali richieste di revoca della assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, ovvero in ogni caso chiedendone il rigetto. >>; il curatore speciale dei minori
< propone affidamento prevalente dei minori in favore del Sig. , avvalendosi Parte_1
dell'ausilio dei nonni paterni, come segue:
1) Periodo scolastico: week-end a settimane alterne dall'uscita da scuola il venerdì fino all'accompagnamento a scuola il lunedì; nella stessa settimana con il week-end anche il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21, con cena;
nella settimana senza week-end dal mercoledì uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola del venerdì;
2) Periodo non scolastico: week-end a settimane alterne dalle 16 del venerdì fino alla domenica sera alle 21, con cena;
nella stessa settimana il mercoledì dalle 9 alle 21 con cena;
nella settimana senza week-end dal mercoledì alle 9 fino alle 15 del venerdì, con pranzo.
3) Vacanze pasquali: dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze fino alla Domenica di Pasqua alle 20 e dalle 20 della Domenica di Pasqua fino all'accompagnamento a scuola ad anni alterni.
4) Vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
sarebbe meglio che nella prima settimana i figli trascorrano un anno la cena della Vigilia e un anno il pranzo del giorno di Natale con ciascun genitore e nella seconda settimana un anno la sera del 31 dicembre e un anno il pranzo del 1 gennaio con ciascun genitore, salvo diversi accordi.
pagina 9 di 22 5) Vacanze estive: 4 settimane sia con il padre che con la madre ( in cui sospendere, naturalmente, il ritmo abituale), da concordare entro il 31 maggio e che non superino due settimane continuative con ciascuno.
6) Feste “rosse” del calendario: come secondo il ritmo abituale, considerati gli orari “non scolastici”.
7) Compleanni dei bambini: secondo il calendario abituale.
8) Festa del papà, della mamma e compleanni dei genitori: col genitore “festeggiato”.
In caso di indisposizione dei minori varrà la “regola del buon senso”.
I nonni paterni saranno liberi di frequentare i nipoti quando collocati dal padre.
Monitoraggio del Servizio Sociale con obbligo di relazione semestrale sino alla maggiore età dei minori >>.
………………………..
La domanda di addebito della separazione proposta dalla CP_1
A sostegno della domanda in questione, proposta con la memoria integrativa, la resistente ha dedotto quanto segue:
“ nel corso degli ultimi anni di coniugio, controparte ha inteso serbare sempre più gravosamente una condotta familiare assolutamente indifferente, non avvisando negli orari del pasto e della cena allorché dovesse trattenersi fuori per lavoro o per cene di lavoro, non determinandosi a trascorrere il benché minimo tempo con la propria famiglia e con i propri figli, nonostante le implorazioni in tal senso da parte della istante. Altresì, quando il marito faceva rientro serale per la cena, lo stesso si limitava ad accomodarsi subito sul divano, prevalentemente ignorando la moglie e continuando a
“chattare” sul telefonino, nel mentre la coniuge, dopo aver accudito e seguito i figli lungo il corso della giornata, era comunque intenta a cucinare e preparare la cena nonché apparecchiare e di poi sparecchiare e lavare le stoviglie oltre che mettere a letto i bambini. Finanche nell'ultimo periodo, il ricorrente aveva preso l'abitudine di dormire sul divano durante il riposo notturno, non volendosi recare a letto con la moglie, nonostante le sue accorate richieste, e rifiutandosi di consumare intimamente il rapporto di coniugio con la stessa. La condotta del ricorrente era intesa a continuamente e costantemente offendere e mortificare la persona della coniuge, sia quale donna che come madre, estendendo tali umiliazioni anche in presenza dei figli minori, altresì esternando e scaricando tutto il proprio nervosismo e stress lavorativo sulla propria famiglia, oltre che comunque apparendo sui social esclusivamente con foto singole e conservando gelosamente la password di ingresso alle funzioni del proprio cellulare… come evincibile dallo stralcio della documentazione di messaggistica intercorsa tra i coniugi a mezzo delle utenze mobili rispettivamente in possesso (doc. n. 2), il ricorrente non soltanto ha sottoposto la
pagina 10 di 22 deducente a continue e pervicaci umiliazioni, attribuendole epiteti offensivi e mortificanti da soggetto incapace sia come donna che come madre, durante il lungo periodo antecedente al proprio allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel mese di aprile dell'anno 2020, bensì ha continuato ad impunemente reiterare e minacciare la stessa di adottare le maniere forti onde ricondurla alla propria insana previsione di totale soggiacenza ai propri voleri ed intenzioni, con uno spirito crudele ed indifferente ad ogni tentativo e richiesta di ripensamento sui propri comportamenti da parte della istante. Talché, non risponde al vero che controparte sia stato allontanato dalla casa coniugale stante la presunta richiesta della moglie, bensì è stata la deducente, esasperata da tali atteggiamenti, ad invitare con determinazione il coniuge a voler adottare una decisione circa il destino del loro rapporto, indi per cui tale invito è stato ben colto dallo stesso, già convinto e determinato a tale esito, come anche manifesto nella produzione documentale anzi indicizzata. Del resto, è sempre controparte che, come evidenziato nella predetta documentazione, si abbandona indifferente nel corso del proprio allontanamento dalla casa coniugale ad intrattenere dialoghi oltremodo sconvenienti con soggetti terzi di sesso femminile a mezzo chat e, nel contempo, a persistentemente ossessionare e compulsare la resistente in uno stato emotivo ansiogeno ed intollerabile finanche in occasione della sottoposizione della stessa a necessario e certificato intervento chirurgico all'addome per diagnosi di “diastasi dei retti dell'addome” (doc. n. 3) nel periodo appena successivo all'estate appena trascorsa ed anche nel giorno stesso dell'intervento, mortificandola con la maldestra e davvero sconcertante tesi che tale intervento fosse soltanto una operazione estetica senza altre finalità, addirittura assumendo la strumentale condizione per cui nulla egli sapesse del periodo di allontanamento della coniuge per il ricovero nel mentre la stessa aveva correttamente e per tempo notiziato lo stesso nonché il suo
Procuratore di tale evenienza a mezzo appunto di nota a firma del sottoscritto difensore. “.
La domanda è infondata.
Ed invero quanto agli scambi di messaggi tra i coniugi a mezzo delle utenze mobili rispettivamente in possesso, la messaggistica telefonica (whatsapp) prodotta dalla pur essendo priva di specifici CP_1
riferimenti temporali ed in particolare delle date dei messaggi, riguarda, come desumibile dal contenuto degli stessi messaggi, in parte epoche successive all'allontanamento del nell'aprile 2020 Parte_1
dalla casa coniugale - avvenuta pacificamente a seguito di insanabili contrasti tra i coniugi, che, come emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente con la memoria integrativa, risalivano quantomeno al giugno 2019 e avevano indotto proprio la a chiedere, mediante il suo legale CP_1 dell'epoca (avv. Carlotta Di Febo), al marito di trasferirsi a vivere nella taverna della villa dei genitori “ attesa la conclamata impossibilità a proseguire la convivenza coniugale “ (v. email del 17.6.2019 e del
10.4.2020) -, in parte addirittura epoche successive a quella in cui i coniugi erano stati autorizzati dal pagina 11 di 22 Presidente del Tribunale a vivere separati, sicchè, seppure in alcuni di detti messaggi - per la verità pochi e successivi all'autorizzazione a vivere separati - il ha usato termini irrispettosi nei Parte_1
confronti della è evidente l'insussistenza del nesso causale tra dette condotte e la crisi coniugale, CP_1
già precedentemente manifestatasi in modo pieno e irreversibile.
Quanto, invece, alle condotte contrastanti con i doveri nascenti dal matrimonio che sarebbero state tenute dal nel corso della convivenza matrimoniale - peraltro allegate in modo generico - , Parte_1
la resistente non ne ha fornito alcuna prova, anche perché le prove orali articolate dalla medesima non sono state ammesse perché articolate genericamente e in modo da comportare valutazioni.
E' vero che il con sentenza del Tribunale di Pescara n. 72/2023 depositata in data Parte_1
07/02/2023, successivamente confermata con sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1136/2023 depositata in data 24/04/2023 con pena concordata e passata in giudicato, è stato condannato per i reati di cui agli artt.572 e 612 bis c.p. commessi in danno della moglie e dei figli, ma la circostanza non consente di accogliere la domanda in esame, relativa a pronuncia che non può essere adottata d'ufficio, perché nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa la ha omesso di esporre a CP_1
fondamento della propria domanda di addebito i fatti poi contestati al in sede penale con il Parte_1 capo di imputazione, pur essendo l'imputazione stata formulata proprio in base al contenuto della denuncia penale della e della documentazione dalla medesima fornita al Pubblico Ministero. CP_1
Ed invero nel processo civile le parti hanno l'onere di allegare a fondamento delle proprie domande circostanze specifiche - prima ancora di provarle - e il giudice non può accogliere domande sulla base di fatti mai specificamente allegati entro il termine della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. e, dunque, da ritenere estranei al thema decidendum (e conseguentemente al thema probandum), salvo che per le pronunce adottabili d'ufficio e su diritti indisponibili (come ad esempio quelle relative alla disciplina della responsabilità genitoriale sui figli minori).
La domanda va, pertanto, rigettata.
La disciplina concernente i figli minori delle parti
Come già accennato nell'ordinanza del 22.12.2023, le competenze genitoriali di entrambe le parti presentano delle carenze.
Ed invero la C.T.U. dott.ssa - incaricata di valutare le competenze genitoriali delle Persona_7
parti attraverso diagnosi psicologica relativa a profilo di personalità delle parti, capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori, capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine, capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli, capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, nonché di valutare la qualità psicologica della relazione dei figli minori con pagina 12 di 22 le figure genitoriali, lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se, ed in quale misura, la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionassero negativamente il loro sviluppo psicologico
- ha accertato quanto segue:
1) , sia in base ai comportamenti tenuti nel corso delle operazioni peritali e alle CP_1
risultanze dei colloqui clinici, che all'esame psicodiagnostico (v. pagine 135/139 da ritenersi qui riportate), presenta una IGnificativa inadeguatezza dell'esame di realtà, dunque non solo una visione troppo semplificata e rigida della stessa, ma una operazione sistematica e rilevante di distorsione ed interpretazione errata degli stimoli percepiti che facilmente può portarla ad assumere giudizi sbagliati, che si verificano anche nelle situazioni più comuni, convenzionali e familiari;
emerge, inoltre, in lei un forte ed eccessivo bisogno di centralità nella genitorialità, che supera il livello funzionale della presenza per sfociare nella limitazione della libertà dei figli di potersi esprimere autenticamente e senza essere influenzati dalle opinioni, non sempre
“legittime”;
2) , sempre sia in base ai comportamenti tenuti nel corso delle operazioni peritali Parte_1
e alle risultanze dei colloqui clinici, che all'esame psicodiagnostico (v. pagine 139/142 da ritenersi qui riportate), seppure ha mostrato un'adeguata qualità delle dinamiche con i figli - laddove, peraltro, il controllo esercitato sulla propria emotività gli permetta di mantenere la calma, di trasmettere loro regole chiare e funzionali, di garantire loro affidabilità e una relaziona affettiva - presenta una personalità che può interferire nella sintonizzazione con i reali bisogni dei figli, arrecando una sotto o sovra-stima del loro mondo interiore e delle fasi evolutive che stanno vivendo o attraverseranno, perdendo di vista l'importanza delle loro peculiari individualità, dato che e hanno tre diverse emotività che vanno Per_2 Per_1 CP_2
approcciate ciascuna con attenzione e non concentrandosi solo sul fare, spesso collettivo;
3) In entrambe dette parti sono mancati e mancano, oggi come coppia genitoriale, consapevolezza sulle proprie responsabilità e fiducia reciproca;
4) Rispetto alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la sua famiglia di origine sono risultate evidenti criticità, in quanto la non ha alcun rapporto con CP_1
la propria famiglia di origine e non intende avere rapporti con la famiglia , da cui Parte_1 non si è sentita accolta e dalla quale sembra sentirsi ancora “perseguitata”; i figli delle parti hanno un rapporto solo telefonico esclusivamente con il nonno materno e, peraltro, perché è stato favorito dal , mentre hanno un buon rapporto con i nonni paterni e più in Parte_1
generale con la famiglia di origine paterna, presente e molto interessata a loro;
pagina 13 di 22 5) Anche relativamente alla capacità di gestire il conflitto con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli si sono riscontrate problematicità; mentre il appare Parte_1
sufficientemente attento a proteggere e conservare l'immagine della figura materna per il bene dei figli, disponibile a creare con lei un rapporto “civile”, non si è lasciato coinvolgere, alla presenza dei figli, in giudizi negativi sulla madre, c'è un'immagine a casa sua che ritrae la famiglia assieme, in occasione della Prima Comunione di nel “Disegno congiunto” Per_2
rappresenta tutti e cinque, nel gioco strutturato ispirato all'LTP, nella quarta fase dedicata a un confronto tra i genitori, prova a coinvolgere la IGnora, la espone i figli a questioni adulte CP_1
che riguardano spesso le carenze del padre e della sua famiglia, ha ritagliato l'immagine del dalla fotografia esposta a casa che ritraeva la famiglia assieme, nel “Disegno Parte_1 congiunto” ha rappresentato solo lei e i figli, nel gioco strutturato si è sottratta alla quarta fase dedicata a un breve contatto con il , alla presenza dei figli, che le hanno ricordato la Parte_1
consegna (in particolare , e non intende intraprendere un percorso di co-genitorialità; Per_2
6) Rispetto alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, madre e padre sono stati fortemente assorbiti dal loro conflitto e hanno perso di vista ciò di cui i tre bambini avrebbero avuto bisogno;
a oggi, verosimilmente per la serenità anche sentimentale acquisita e per tutte le vicende giudiziarie e non in cui è stato coinvolto, che lo hanno limitato il Parte_1
sembra aver acquisito una maggiore consapevolezza del suo ruolo e dell'importanza di una buona genitorialità; la appare in maggiore difficoltà sulla focalizzazione sui bambini, CP_1
poiché troppo coinvolta emotivamente nella discordia coniugale;
certamente la sua condizione di non poter contare sull'apporto di una famiglia di origine non l'aiuta nella gestione psicologica e pratica dei figli;
i genitori non riescono, poi, a confrontarsi e condividere le necessità specifiche dei figli, diversi per età, genere e carattere e il rischio è che essi vengano “accorpati” e non stimolati adeguatamente per le loro capacità o possibilità;
7) Quanto alla qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali, i tre bambini sono molto protettivi dei genitori, ognuno a suo modo e secondo l'età, il genere e il ruolo specifico di ogni figlio nelle dinamiche conflittuali tra madre e padre;
persino Per_2
dopo aver riferito, durante la visita presso il Dipartimento Materno Infantile e il Servizio della
Neuropsichiatria di Chieti, il 7 aprile 2023, del proprio disagio nel rapporto con la madre ( dichiarazioni che hanno poi innescato il provvedimento del suo collocamento dai nonni paterni), nonostante in alcuni passaggi delle sessioni peritali abbia espresso di taluni comportamenti della mamma che le comportano sofferenza, ha poi affermato, nel colloquio pagina 14 di 22 individuale, che non cambierebbe nulla di entrambi i genitori, di avere confidenza con entrambi, pur non negando episodi, come quello dell'Iper, in cui si è sentita imbarazzata per l'intervento della mamma;
nel “Disegno congiunto” rappresenta tutta la famiglia e commenta alla Per_2
madre di non aver fatto altrettanto;
ci sono, dunque, diverse situazioni in cui nascono delle criticità tra lei e la madre, anche per certe rigidità della IGnora su ciò che non permetterebbe alla figlia e che invece viene concesso dal padre;
nel rapporto tra madre e figlia incide molto il fatto che la IGnora interpreti le parole e gli atteggiamenti di solo come manipolati dal Per_2
padre, cosa che provoca sofferenza nella ragazzina e, così, le sue reazioni di risentimento;
di fatto la non Fiducia della madre è un elemento centrale negativo;
è in squadra col padre Per_2
perché se ne sente maggiormente compresa e protetta, non solo perché da lui ottiene più libertà; non è emerso, infatti, che la ragazzina (ora di 13 anni) non venga da lui “controllata” o le si concedano esperienze non in linea con la sua età; d'altra parte è ovvio che, in situazioni di conflitto in cui i minori patiscono oltre che la disunione familiare anche la discordia tra i genitori, possano ottenere forme di maggiore concessione su loro richieste che vadano, in qualche modo, a compensare le altre, evidenti mancanze;
assume, con ciascun genitore, un ruolo rassicurante e affettivo;
tende a considerarli CP_2
senza difetti e cerca con madre e padre il contatto fisico;
appare come una bambina con una spiccata tendenza al prendersi cura dell'altro, che agisce anche nel rapporto con entrambi i genitori;
essi, nei suoi riguardi, rispondono generalmente in modo adeguato;
per quanto riguarda gemello di , si rileva un certo disorientamento per il suo bisogno di Per_1 CP_2
evitare le questioni, purtroppo critiche, familiari;
nelle sessioni ambientali si è spesso allontanato fisicamente dal luogo ove si svolgeva il colloquio, nelle sue risposte sono frequenti i
“non so” o “boh” oppure “nulla”; afferma che, nelle situazioni in cui si sente triste, si consoli da solo;
rispetto alle sorelle, lo si percepisce come un bambino effettivamente “più solo”, che andrebbe maggiormente attenzionato sia dal padre che dalla madre;
il suo rapporto con i genitori resta un po' in ombra rispetto a quello di e e il suo andare a dormire Per_2 CP_2
sempre nel letto della mamma e spesso in quello del padre può essere interpretato come un bisogno di vicinanza maggiore che a oggi non è a lui sufficientemente assicurato;
8) Quanto allo stato di benessere psicologico dei figli minori in relazione alla conflittualità manifestata dai genitori e al reciproco disconoscimento di valore genitoriale, attualmente i bambini sembrano aver conservato l'idea di famiglia, suffragati dal fatto che tutti e tre vorrebbero averla più unita, che i genitori tornassero assieme, o non litigassero o si vedessero più spesso, in questo siano aiutati anche dalla famiglia ( nonni, zii, cugini), nella Parte_1
pagina 15 di 22 quale trovano esempi di legami durevoli e rassicuranti;
in particolare i nonni assolvono bene le loro funzioni;
nelle rappresentazioni grafiche del Test PORT tutti e tre i minori manifestano bisogno di vicinanza con entrambi i genitori, in egual misura;
sono bambini sensibili, con ottime capacità cognitive, educati;
il loro profitto scolastico è più che buono e gli insegnanti hanno segnalano una loro maggiore serenità degli ultimi mesi (rispetto al deposito della relazione di c.t.u.); alcuni dei problemi che oggi manifesta sono spinte evolutive tipiche della Per_2
preadoloscenza necessarie e inevitabili: la sua oppositività, la sua irritabilità segnalano che abbia molto bisogno di una squadra di genitori e del loro ingresso pacifico nella sua mente dove vive a metà tra fantasia bambina e realtà adulta;
la sua rabbia oggi è anche la manifestazione che stia crescendo e che debba/voglia scontrarsi con il mondo e con le sue regole adulte;
essa è la manifestazione di questo processo ed è compito di chi le vuol bene dimostrarle nei fatti alternative positive e pacifiche di comunicazione, funzione in cui la IGnora riesce poco, CP_1
criticizzando il rapporto con la figlia;
il senso di sfiducia della madre attacca profondamente le speranze e le possibilità di cui nel suo momento evolutivo, ha molto bisogno, come Per_2
“conferme”; se guidata e sostenuta da madre e padre, deve poter contare su “entrambi” Per_2
e, nelle fisiologiche avventure di autonomia della sua vita, saper di poter tornare a loro come porto sicuro;
la madre, che dovrebbe “aprire la strada” alla sua piccola donna, bisognosa di un buon modello femminile, mostra un'elevata autofocalizzazione e percezione del proprio valore personale;
questo si presenta come elemento nucleare dell'immagine di sé, indicando più propriamente un senso di “entitlement”, ossia il porre le proprie richieste al centro delle varie esperienze e l'avere un senso di diritto acquisito e soddisfare le proprie eIGenze sempre legittime e ad attribuire all'esterno la responsabilità dei problemi;
ella di fronte a situazioni emotive complesse sembra mostrare un'organizzazione psicologica caratterizzata da difficoltà nel comportamento e presenza di impulsività, che potrebbero interferire con il funzionamento psicosociale e l'adattamento alla realtà; segnala, da primogenita e in età pre- Per_2
adolescenziale, quanto questo atteggiamento ridondante della madre interferisca con la sua crescita, col suo bisogno di “maggiore spazio” per “le sue questioni” e non per quelle, troppo spesso ricordate da lei, dei genitori e dei loro conflitti, che la intralciano;
vuole bene Per_2
alla sua mamma, ne ha bisogno, ma è necessario che la IGnora destini parte delle proprie, CP_1 tante energie nel “curare”, limitare le proprie “guerre” interiori a favore della costruzione di una relazione più empatica con la figlia, evitando di leggere in lei solo le manipolazioni paterne e mostrandole ( di cui, purtroppo, per la sua storia, la madre non dispone in generale); si è Per_8
pagina 16 di 22 osservato che talvolta la madre si ponga simmetricamente nei confronti della figlia, da cui si sente criticata o rifiutata, rinforzando una sorta di “lotta di potere” che, invece, andrebbe neutralizzata con maturità da parte sua;
la relazione da parte della Neuropsichiatria Infantile della del 29.05.2023, a seguito di una valutazione psicologica, conclude “Si Parte_2
riscontrano difficoltà emotive quali insicurezza, tendenza alla chiusura emotiva, insoddisfazione per la propria immagine corporea. La bambina percepisce l'ambiente come stressante, ma tende a non esprimere le difficoltà per timore del giudizio. Sono presenti sentimenti ambivalenti verosimilmente connessi alla conflittualità genitoriale. Si conIGlia di intraprendere un percorso di sostegno psicologico che preveda anche uno spazio per le figure genitoriali”.
e gemelli (ora di quasi 10 anni), molto legati anch'essi a entrambi i genitori, CP_2 Per_1
sebbene a oggi non presentino evidenti segnali di malessere, a breve e lungo termine potrebbero sviluppare sintomatologie relative all'essere esposti al conflitto familiare. Sembrano essersi in qualche modo “adattati” alla difficile vita tra madre e padre, il che, se da una parte è indice di resilienza, dall'altra non rassicura affatto – perdurando la discordia- sulla possibilità che hanno e avranno di esprimersi liberamente coi loro pensieri, i loro sentimenti, i comportamenti e le diverse caratteristiche personologiche;
appaiono entrambi inclini alla coartazione emotiva e all'accettare in modo eccessivo qualsiasi avvenimento, negandone il peso interiore;
potrebbero patire di arrendevolezza, di essere coinvolti, crescendo, in gruppi devianti, in cui trovare quella forza che, a oggi, sembrano dover silenziare per proteggersi e proteggere i genitori;
tutti e tre i figli hanno bisogno di regole condivise tra madre e padre, di un clima sufficientemente sereno tra loro, di sentire e vedere che si parlino, anche minimamente, ma con maggiore rispetto e fiducia;
hanno bisogno di essere impegnati in attività extrascolastiche, ognuno quella più consona alla propria età e alle proprie possibilità, distintamente. Il rischio è che li si percepisca come “figli”, livellando le preziose peculiarità; in particolare, che appare a rischio nel Per_1
dover assumere il ruolo di “figlio genitoriale” per la madre, essendo l'unico maschio tra i tre fratelli, avrebbe sicuramente bisogno di condividere maggiormente col padre tempo e spazio adatti a lui, a contatto col “maschile”; nel “Disegno congiunto”, il bambino si disegna solo, isolato dal resto, calcando sugli spazi vuoti per riempirli fino a quasi cancellarsi;
la forte discordia coniugale, ancora affatto risolta, ha comportato la divisione tra i fratelli, giacché
da alcuni mesi, è collocata presso i nonni paterni e i gemelli dalla madre;
essi si Per_2
frequentano quasi tutti i giorni, ma ciò non è sufficiente nel compattare la squadra dei fratelli, grande risorsa nella e della vita. Ed invero “La relazione tra fratelli è il primo laboratorio sociale in cui i figli possono cimentarsi nelle loro relazioni fra coetanei. In questo contesto, i pagina 17 di 22 figli si appoggiano, si isolano, si accusano reciprocamente e imparano uno dall'altro. In questo mondo di coetanei, i figli imparano a negoziare, a cooperare e a competere. Possono prendere diverse posizioni nel destreggiarsi gli uni con gli altri, e queste posizioni prese precocemente nel gruppo possono essere IGnificative successivo della loro vita”; consulenti, Servizi Sociali,
Curatore speciale dei minori sono tutti d'accordo nel riunire i tre bambini “sotto lo stesso tetto”.
In base a quanto sopra esposto, nell'interesse dei tre figli minori delle parti, si deve disporre che essi vivano insieme in una stessa abitazione, in un ambiente familiare sereno, e che siano sottratti al clima di persistente conflittualità tra i genitori, ora particolarmente alimentato dalla ma originariamente CP_1
determinato anche dalle condotte del , che non a caso ha subito una condanna in sede penale Parte_1
per maltrattamenti commessi in danno della e persino dei figli minori durante la convivenza, CP_1
consistiti in aggressioni verbali e talvolta anche fisiche.
Detta abitazione va senza individuata in quella dei nonni paterni - come verificato anche dalla dott.ssa che l'ha valutata come ambiente adeguato ai bisogni dei minori, ricco di spazi e di Persona_7
stimoli, con i bambini disinvolti con i nonni e nella loro abitazione, che frequentano assiduamente - nella quale i figli delle parti potranno vivere più spensierati e circondati da un affetto sano e privo di costanti tensioni;
ovviamente, pur avendo la residenza abituale in quel luogo, dovranno frequentare assiduamente i genitori, in particolare stando con la madre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 20 della domenica, nonché ogni settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata, e con il padre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 20 della domenica, nonché ogni settimana il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata;
ed inoltre durante il periodo estivo (tra il 15 giugno e il 31 agosto), per 14 giorni con il padre e per 14 giorni con la madre, periodi da concordare tra le parti entro il 31 maggio;
durante le vacanze natalizie, per una settimana con la madre e per una settimana con il padre, alternatamente tra quella di Natale e quella successiva di
Capodanno; durante le vacanze pasquali con la madre e con il padre dal venerdì al sabato o dalla domenica al lunedì ad anni alterni, i compleanni dei minori saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti.
Quanto all'affidamento dei minori, poiché il persistente conflitto genitoriale ostacola un corretto esercizio della forma condivisa, esso va assegnato al nonno RN (più capace della moglie di rimanere distaccato dal conflitto tra le parti, come verificato dalla CTU), che, in caso di contrasto tra i pagina 18 di 22 genitori, assumerà tutte quelle decisioni concernenti i minori che, qualora vi fosse l'affidamento condiviso ai genitori, richiederebbero il consenso di entrambi i genitori, incluse quelle di maggiore interesse per i minori e quelle comportanti spese straordinarie;
si preferisce tale affidamento a quello esclusivo al padre dei minori in quanto tale seconda scelta molto probabilmente acuirebbe il conflitto tra le parti.
Le parti, tenuto conto delle differenti rispettive capacità economiche, di cui si sta per dire a proposito dell'assegno di separazione in favore della contribuiranno al mantenimento dei minori versando, CP_1
con decorrenza dal corrente mese, entro il giorno 25, al nonno RN le seguenti somme di danaro:
1) La il 50% dell'assegno unico universale per i figli;
CP_1
2) Il il 50% dell'assegno unico universale per i figli e la somma di € 250,00 mensili;
Parte_1
le spese straordinarie per i figli minori saranno per il 75% a carico del e per il 25% a Parte_1
carico della CP_1
Va revocata l'assegnazione della casa familiare alla CP_1
La disciplina sopraindicata dovrà permanere fino a quando le parti non avranno maturato un'adeguata capacità genitoriale, anche mediante percorsi di sostegno alla genitorialità e di eventuale mediazione familiare, che consentiranno un affidamento condiviso e una costante permanenza dei minori presso le abitazioni dei genitori separati.
E' opportuno attivare la vigilanza del giudice tutelare ex art.337 c.c., disponendo che il Servizio
Sociale del Comune di AN gli rimetta trimestralmente relazioni sull'andamento della disciplina disposta e sui rapporti dei minori con i genitori e i nonni paterni.
L'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi,
pagina 19 di 22 essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017,
16809/2019, 4327/2022).
Ciò premesso, la non è proprietaria di beni immobili, a seguito della revoca dell'assegnazione CP_1
della casa familiare, di proprietà del marito separato, dovrà procurarsi altra abitazione, adeguata anche ad ospitare i tre figli minori, e, pur essendo giovane (trentasettenne), può contare su una capacità lavorativa che al momento appare limitata allo svolgimento di funzioni di commessa in esercizi commerciali o simili, come tale comportante un reddito modesto.
Il , invece, oltre ad essere proprietario dell'abitazione sita in AN alla via M. Parte_1
D'Antona 17, in cui viveva la famiglia prima della separazione, è comproprietario di altri beni immobili, gode, secondo quanto dichiarato al fisco, di un reddito netto di circa € 2.000 mensili, ma in realtà appare poter contare su un reddito ben maggiore.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza del 15.3.2023 (nel subprocedimento 1), durante l'interrogatorio di garanzia innanzi al G.I.P. il ha dichiarato di gestire l'attività Parte_1
imprenditoriale di famiglia - che si occupa di circa 300 servizi funerari l'anno (pag.10) - insieme ai suoi genitori (pag.17) e che nel corso della vita matrimoniale tornava spesso a casa molto stanco per l'attività lavorativa svolta per 7, 8 o 10 ore al giorno, con orari imprevedibili, attesa la necessità di soddisfare le eIGenze di clientela gestita direttamente da lui (pagg.8 e 9); è, perciò, ragionevole ritenere che il reddito lavorativo ricavato da detta attività non sia limitato allo stipendio risultante dalle buste paga versate in atti e che possa contare su introiti superiori. E d'altronde le Parte_1
indagini di polizia tributaria disposte nel corso del giudizio hanno consentito di accertare che appunto sul conto corrente intestato all'azienda di famiglia vengono accreditate frequentemente in ogni trimestre somme di danaro tra € 300.000 ed € 400.000, sicchè si può presumere che il ricorrente, che ha ammesso di partecipare alla gestione dell'attività di famiglia, non percepisca il solo stipendio da dipendente della relativa azienda ma usufruisca in parte dei redditi dell'impresa.
Tenuto conto della durata del matrimonio, contratto nel giugno 2012, ma con pregressa convivenza tra le parti, dato che la figlia è nata nel settembre 2011, e del compito della dedicatasi fino Per_2 CP_1
alla separazione alla cura della casa e dei figli, mentre il era impegnato al lavoro dalle 7 alle Parte_1
10 ore al giorno, va riconosciuto l'assegno di separazione chiesto dalla nella misura di € 1.000,00 CP_1
mensili, ma con decorrenza dal corrente mese, avendo finora il dovuto contribuire al Parte_1
mantenimento dei figli nelle misure determinate in corso di causa.
Le spese di lite
Attesi la soccombenza reciproca delle parti (la sulla domanda di addebito, il sulla CP_1 Parte_1
domanda di assegno di separazione) e l'esito del giudizio in ordine alla disciplina della responsabilità
pagina 20 di 22 genitoriale, le spese vanno dichiarate compensate tra le parti e quelle di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico del e della nella misura del 50% per ciascuna. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente;
2) conferma i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa fino alla data odierna;
3) dispone che il ricorrente versi in favore della resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1.000,00, con decorrenza dal febbraio 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati dal febbraio 2026;
4) dispone l'affidamento dei minori e al nonno RN, Per_2 CP_2 Persona_5
che, in caso di contrasto tra i genitori, assumerà da solo tutte quelle Persona_9 decisioni concernenti i minori che, qualora vi fosse l'affidamento condiviso ai genitori, richiederebbero il consenso di entrambi i genitori, incluse quelle di maggiore interesse per i minori e quelle comportanti spese straordinarie;
mentre in caso di accordo tra i genitori recepirà le loro scelte condivise;
5) dispone che i minori e siano collocati presso Per_2 CP_2 Persona_5
l'abitazione dei nonni paterni, e che costituirà la loro Persona_9 Controparte_3
residenza abituale;
detti minori staranno con la madre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 20 della domenica, nonché ogni settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata, e con il padre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore
20 della domenica, nonché ogni settimana il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata;
ed inoltre durante il periodo estivo (tra il 15 giugno e il 31 agosto), per 14 giorni con il padre e per
14 giorni con la madre, periodi da concordare tra le parti entro il 31 maggio;
durante le vacanze natalizie, per una settimana con la madre e per una settimana con il padre, alternatamente tra quella di Natale e quella successiva di Capodanno;
durante le vacanze pasquali con la madre e con il padre dal venerdì al sabato o dalla domenica al lunedì ad anni alterni, i compleanni dei pagina 21 di 22 minori saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate, fermi nella sostanza i tempi minimi così stabiliti;
6) dichiara che l'assegno unico universale per i figli va percepito dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
7) contribuirà, con decorrenza dal corrente mese, al mantenimento dei figli minori CP_1
versando, con decorrenza dal corrente mese, entro il giorno 25 di ogni mese, a Persona_9
il 50% dell'assegno unico universale per i figli;
contribuirà, con
[...] Parte_1
decorrenza dal corrente mese, al mantenimento dei figli minori versando, con decorrenza dal corrente mese, entro il giorno 25 di ogni mese, a il 50% dell'assegno Persona_9
unico universale per i figli e la somma di € 250,00; le spese straordinarie per i figli minori saranno per il 75% a carico di e per il 25% a carico di;
Parte_1 CP_1
8) revoca l'assegnazione alla resistente della casa familiare sita in AN alla via M.
D'Antona 17;
9) dispone l'apertura a cura della Cancelleria di una procedura di vigilanza del giudice tutelare ex art.337 c.c., al quale il Servizio Sociale del Comune di AN rimetterà trimestralmente relazioni sull'andamento della disciplina disposta e sui rapporti dei minori con i genitori e i nonni paterni;
10) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
11) pone definitivamente a carico della parte ricorrente e della parte resistente nella misura del
50% per ciascuna le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Pescara il 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3026/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI e Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA ANZIVINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO DI LORETO, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO e DEL CURATORE SPECIALE DEI
MINORI AZZURRA, E , avv. MICHELE DI MATTEO, in Per_1 Controparte_2
giudizio personalmente ex art.86 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 22 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.9.2020 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“ Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi
e previo determinare, con proprio provvedimento:
1. i coniugi sono Parte_1 CP_1
autorizzati a vivere separatamente;
2. la casa coniugale, di proprietà del IG. , sita in Parte_1
AN (PE) alla Via M. D'Antona n.17, sarà assegnata alla IG.ra che provvederà CP_1
al pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria, previa voltura di tutte le utenze suo nome;
3. per i figli minori, , e , si provvederà all'affido condiviso paritario Per_2 Per_1 CP_2
con elezione di domicilio presso entrambi i genitori. Entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle scelte educative, sociali, morali ed economiche dei figli;
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, egli avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli: - nei week-end, a fine settimana alternati, dalle ore 13.00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore
21.00; - le parti si impegnano a concordare eventuali variazioni settimanali sulla base delle reciproche eIGenze personali e lavorative;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. - nelle festività di Natale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il periodo di
Natale (23.12/28.12) ed il periodo di Capodanno (30.12/04.01); - nei suddetti giorni il padre preleverà
i figli ore 10.00 del primo giorno e li riporterà a casa alle ore 21.00 dell'ultimo giorno;
- per le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale dal venerdì a lunedì; - in detti giorni il padre preleverà i figli alle 13.00 del venerdì riportandoli presso l'abitazione della madre alle ore 21.00 del lunedì; - per il giorno del compleanno dei figli, i due genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme, in mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza; - con riferimento alle festività non concordate ( 6 gennaio, 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), esse seguiranno i giorni e gli orari previsti nell'assegnazione (se il giorno festivo cadrà nel giorno di visita del padre, la bambina lo trascorrerà col padre e viceversa); - quanto alle festività parentali paterne, i ragazzi trascorreranno con il padre le festività che interessano il padre stesso, i nonni ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione; - quanto alle festività parentali materne, i ragazzi trascorreranno con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni ed i cugini di primo grado con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione; - le feste del papà e della mamma saranno trascorse dai bambini, rispettivamente con il padre e con la madre;
5. il padre e la madre potranno comunicare
pagina 2 di 22 telefonicamente con i figli quotidianamente;
6. i coniugi si impegnano sin d'ora a far mantenere buoni rapporti tra i figli e i nonni;
7. tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche che si renderanno necessarie in ragione delle eIGenze e della volontà dei figli minori, nonché degli impegni di entrambi i genitori, al fine di garantire il più possibile la continuità 4 dei rapporti fra i ragazzi ed entrambe le figure genitoriali, purché preventivamente concordate e debitamente motivate;
8. Il IG.
corrisponderà un assegno mensile di 800,00 a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 dei figli che dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
9. l'assegno mensile di cui al punto precedente è comprensivo degli assegni familiari attualmente percepiti dal IG. e, nel caso in cui detti assegni, in Parte_1
futuro, saranno richiesti e percepiti dalla IG.ra , il relativo importo verrà decurtato dall'importo CP_1 di € 800,00 corrisposto dal per l'assegno di mantenimento dei figli;
10. Le spese Parte_1
straordinarie, saranno a carico di entrambi i genitori per il 50 % ciascuno, così come descritte e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal Tribunale di Pescara, e segnatamente…..; 11. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza
o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.) “.
La resistente si è costituita in giudizio nella fase presidenziale con apposita memoria nella quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“ a) nella contingenza e nel merito, ogni contraria ed avversa istanza disattesa, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al ricorrente, con l'adozione di ogni opportuno e contingente provvedimento circa l'affidamento condiviso dei figli ai genitori e collocamento presso la madre a cui si chiede venga assegnata l'abitazione coniugale, garantendo loro la giusta e serena frequentazione con il di loro padre con le modalità ed i termini che l'On.le Tribunale riterrà opportuni, garantendo la frequentazione tra gli stessi quantomeno per almeno due giorni infrasettimanali, in particolare nel giorno del martedì e due pernotti di fine settimana al mese;
disporre congruo assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente nonché dei figli di minore età, da quantificarsi in ragione della capacità effettivamente reddituale dello stesso, da individuare anche in via di presunzione e sulla base delle allegazioni offerte nella presente memoria difensiva così come ivi evincibile e ritenendosi la necessità di parametrare tali somme sulla base delle indicazioni anzi espresse nel paragrafo appena precedente le odierne conclusioni, ovvero per
l'importo almeno pari ad € 1.000,00 per la coniuge resistente e di analogo assegno in favore dei figli di minore età per l'importo di almeno € 1.000,00 per ciascun figlio, salvo ed in via aggiuntiva
l'eventuale importo percepito dal ricorrente a titolo di assegni familiari, nonché la previsione a carico
pagina 3 di 22 del ricorrente del 70% delle spese straordinarie necessitate per i suddetti figli e l'onere di lasciare a disposizione della istante l'unico autoveicolo, peraltro di contitolarità tra i coniugi, ai fini di necessario supporto di movimento ed accompagnamento per la stessa ed i figli di minore età; b) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite. “.
All'esito della fase sommaria, con ordinanza pronunciata all'udienza del 4.3.2021 il Presidente del
Tribunale ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, emessi, quanto alle regole di affido, collocamento e diritto di visita, sulla base di un accordo tra le parti:
“ - autorizza i coniugi a vivere separati. –
Dispone l'affido condiviso dei figli minori , e ai genitori, con collocamento Per_2 Per_1 CP_2
presso la madre nella casa familiare in AN alla Via Massimo D'Antona 17/1 a lei assegnata;
-
- il padre terrà con sè i figli, il martedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore 20:30, dopo cena, e durante le settimane il cui lui ha con sé anche il week end solo il martedì. - il fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20:30 dopo cena. –
- il padre, inoltre, terrà con sè i figli: - 1) durante il periodo estivo (tra il 15 giugno e il 31 agosto), per giorni 28 frazionabili in due o tre periodi tra luglio e agosto, riservando almeno 7 giorni esclusivi per ciascun genitore, secondo comunicazione da fornire all'altro coniuge entro il 31 maggio;
- 2) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale e quella successiva di Capodanno;
- 3) durante le vacanze pasquali, dal venerdì al sabato o dalla domenica al lunedì ad anni alterni, - 4) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
- 5) le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
Ritenuto quanto alla questione economica che, in base al reddito denunciato dal pari a Parte_1 circa € 24.600,00 netti per anno, corrispondenti ad € 2.050,00 mensili, la somma offerta dallo stesso, tenuto anche conto dell'assegnazione della casa familiare, deve ritenersi congrua, con il leggero ampliamento proposto da questo ufficio, per cui il dovrà versare per il Parte_1 mantenimento della moglie casalinga e dei figli complessivi € 850,00 mensili, di cui € 250,00 per la
ed € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Pescara “.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative nelle quali hanno reso le seguenti rispettive conclusioni: il ricorrente:
pagina 4 di 22 “ il Tribunale adito Voglia accogliere in toto la domanda proposta dal e, con Parte_1 riferimento all'assegno di mantenimento, in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal Presidente, Dott. , all'udienza del 04.03.2021 con condanna della parte che ha rifiutato Per_3
senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. b) che il Tribunale adito voglia rigettare le domande così come proposte dalla IG.ra e, in particolare, alla richiesta di addebito a carico del IG. CP_1 Parte_1
. c) sempre con vittoria di spese ed onorari del giudizio. “.
[...]
la resistente:
“ a) rigettare le domande così come proposte con l'atto introduttivo e nella avversa memoria integrativa, siccome infondate in fatto e in diritto;
b) in ogni caso ed in via riconvenzionale, ogni contraria ed avversa istanza disattesa, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al ricorrente, con la conferma della richiamata
Ordinanza Presidenziale circa l'affidamento condiviso dei figli ai genitori e collocamento presso la madre a cui è stata e viene assegnata l'abitazione coniugale, garantendo loro la frequentazione con il di loro padre con le modalità ed i termini indicati nella citata Ordinanza ovvero che l'On.le Tribunale riterrà opportuni;
disporre, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale di parte resistente, congruo assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente nonché dei figli di minore età, da quantificarsi in ragione della capacità effettivamente reddituale dello stesso, da individuare anche in via di presunzione e sulla base delle allegazioni offerte nei propri scritti difensivi e di udienza, anche all'esito del chiesto accertamento tributario, e ritenendosi la necessità di parametrare tali somme sulla base delle indicazioni anzi espresse nel paragrafo appena precedente le odierne conclusioni, ovvero per l'importo almeno pari ad € 1.000,00 per la coniuge resistente e di analogo assegno in favore dei figli di minore età per l'importo di almeno € 1.000,00 per ciascun figlio, salvo ed in via aggiuntiva l'eventuale importo percepito dal ricorrente a titolo di assegni familiari, nonché la previsione a carico del ricorrente del 70% delle spese straordinarie necessitate per i suddetti figli e l'onere di lasciare a disposizione della istante l'unico autoveicolo, peraltro di contitolarità tra i coniugi, ai fini di necessario supporto di movimento ed accompagnamento per la stessa ed i figli di minore età; b) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite. “.
In corso di causa, con sentenza non definitiva, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande delle parti.
Si è, poi, provveduto più volte a modificare la disciplina temporanea, su istanze delle parti.
In particolare con ordinanza del 15.3.2023 si è disposto quanto segue:
pagina 5 di 22 1) la revoca della sospensione di dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1
nonchè dell'affidamento di detti figli minori e al Servizio Sociale del Per_2 Per_4 Per_1
Comune di AN, precedentemente disposti dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila - poi dichiaratosi incompetente per la pendenza del presente giudizio – a seguito di una denuncia per maltrattamenti presentata dalla nei confronti del e dell'applicazione da parte del GIP CP_1 Parte_1
di Pescara della misura cautelare del divieto di avvicinamento del ai luoghi frequentati dalla Parte_1
moglie e dai figli;
2) l'affido esclusivo dei predetti minori alla madre, , con collocamento prevalente presso CP_1 la stessa;
l'esercizio del diritto di visita RN come concordato dalle parti all'udienza del 4.3.2021 e disposto con l'ordinanza presidenziale pronunciata in pari data;
che il padre nei giorni in cui i minori fossero con la madre potesse contattarli telefonicamente, anche con videochiamate, sul telefono cellulare della figlia più grande ( tra le ore 19,30 e le ore 20,00 di ogni giorno;
Per_2
3) la revoca della nomina del curatore speciale dei minori disposta dal tribunale minorile;
4) l'aumento con decorrenza dal dicembre 2022 dell'importo del contributo al mantenimento dovuto da a € 500,00 mensili per e a € 900,00 mensili quello per i tre figli minori, Parte_1 CP_1
essendo emersi elementi probatori relativi a disponibilità economiche del ricorrente maggiori di quelle dichiarate a fini fiscali.
Con ordinanza del 20.4.2023 (di parziale conferma del decreto del 13.4.2023), essendo emerse condotte inadeguate della nei confronti della figlia minore si è provveduto a: CP_1 Per_2
1) disporre nuovamente l'affidamento dei minori e al Servizio Per_2 CP_2 Persona_5
Sociale del Comune di AN;
2) nominare nuovamente curatore speciale di detti minori l'avv. Michele Di Matteo del Foro di
Pescara;
3) confermare il trasferimento (disposto inaudita altera parte con decreto del 13.4.2023) della minore presso l'abitazione dei nonni paterni, disponendo altresì che potesse Persona_6 Per_2
incontrare tre volte alla settimana, segnatamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore
19,30 la madre, la sorella e il fratello;
4) ridurre conseguentemente il contributo al mantenimento per i figli dovuto dal alla Parte_1 CP_1 da € 900 a € 600,00 mensili;
4) invitare i genitori dei minori a proseguire o riprendere i percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità.
Infine, successivamente alla consulenza tecnica d'ufficio espletata anche in ordine alle capacità genitoriali delle parti, è stata pronunciata la seguente ordinanza del 22.12.2023:
pagina 6 di 22 “ ..considerato che:
1) seppure il persistente aspro conflitto giudiziario tra le parti (manifestatosi stavolta, dopo la presentazione della bozza di relazione di c.t.u., con la presentazione di una querela da parte della
, la quale anche nel corso delle operazioni peritali si è talvolta, ad esempio in occasione del “ CP_1 gioco strutturato “, posta in modo inadeguato) è fonte di costante pericolo di pregiudizio per i figli minori, sicché sarebbe indubbiamente utile una collaborazione dei difensori delle parti e dei consulenti tecnici di parte che permettesse ai genitori in discussione di focalizzarsi adeguatamente sui bisogni dei minori, e seppure, secondo quanto emerge dalla relazione di c.t.u., il sembrerebbe Parte_1
maggiormente capace, rispetto alla , di migliorare le proprie competenze genitoriali - finora CP_1
piuttosto carenti per entrambe le parti -, probabilmente anche perché può contare su una storia personale e familiare decisamente più serena rispetto a quella della coniuge, oltre che su una situazione economica più solida e su migliori prospettive professionali, appare, allo stato, preferibile recepire la proposta formulata dalla CTU, dott.ssa con la prima relazione proprio Persona_7
per le condivisibili ragioni che la CTU aveva espresso a sostegno di detta proposta;
2) conseguentemente il contributo del al mantenimento dei minori va ridotto a € 450,00 Parte_1
mensili;
3) Va accolta la richiesta di attivazione di un percorso di sostegno psicologico anche per e Per_4
salvo che le parti non intendano procedere con una mediazione familiare;
Per_1
p.q.m.
1) conferma l'affidamento dei figli minori delle parti al Servizio Sociale del Comune di AN, che, in caso di contrasto tra i genitori, sentito anche informalmente il curatore speciale dei minori, assumeranno tutte le decisioni concernenti i minori che, qualora vi fosse l'affidamento condiviso ai genitori, richiederebbero il consenso di entrambi i genitori, incluse quelle comportanti spese straordinarie;
tra tali decisioni è inclusa quella dell'individuazione della struttura o del professionista che si occuperà del percorso di sostegno psicologico dei tre figli minori delle parti o del percorso di mediazione familiare (qualora le parti siano disponibili ad attivarlo);
2) dispone che i tre figli minori delle parti stiano con la madre e con il padre secondo il piano 2/2/55 proposto dalla CTU (considerando il genitore A la madre e il genitore B il padre); in alternativa le parti potranno concordare, tenendo conto dei desideri e delle preferenze dei minori, e con l'ausilio del curatore speciale dei minori, che i tre figli stiano una settimana con la madre, dal lunedì alla domenica, e una settimana con il padre, dal lunedì successivo alla domenica successiva, fermo quanto previsto nell'ordinanza presidenziale del 4.3.2021 per i periodi natalizio, pasquale ed estivo;
pagina 7 di 22 3) riduce a € 450,00 mensili, con decorrenza dal gennaio 2024, il contributo al mantenimento per i figli minori dovuto da a;
Parte_1 CP_1
4) invita ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale e a CP_1 Parte_1
proseguire quello in atto;
invita entrambe le parti a valutare attentamente l'opportunità di avvalersi dell'ausilio di un coordinatore genitoriale e/o a iniziare un percorso di mediazione familiare;
5) dispone l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico anche per e oltre che Per_4 Per_1
per . Per_2
Nelle successive udienze le parti hanno così precisato le conclusioni: la parte ricorrente
<< 1) rigettare in toto la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dalla CP_1
in sede di costituzione in giudizio in quanto non provata ed infondata in fatto ed in diritto;
2) disporre il collocamento dei tre figli minori presso il padre con diritto di visita della madre nei giorni e con le modalità proposte dalla Dott.ssa (sia nell'elaborato peritale, sia Persona_7 nell'elaborato successivo alle note critiche delle parti, “Sintetica valutazione delle osservazioni di parte alla CTU”), fatta eccezione per la piccola che perdurando le forti difficoltà relazionali Per_2
con la madre, avrà la facoltà di scegliere, di volta in volta, in base alle proprie necessità ed eIGenze, se unirsi, o meno, alle frequentazioni materne dei fratelli;
3) per l'effetto revocare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della IG.ra ed CP_1
assegnarla al IG. , onde consentire ai minori di continuare a vivere nella casa Parte_1
familiare evitando loro ogni potenziale trauma conseguente il cambio di abitazione;
4) In caso di collocamento dei bambini presso il padre, revocare l'obbligo del IG. di versare alla IG. Parte_1
, l'assegno di mantenimento in favore dei bambini, conseguentemente assegnare l'Assegno Unico CP_1
al padre, nella misura del 100% e determinare la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore;
5) Disporre l'affido esclusivo dei figli in favore del padre, , tenuto conto anche dei Parte_1
perduranti comportamenti ostativi della più volte denunciati nel presente giudizio;
CP_1
6) In via subordinata, qualora il Giudice ritenga di dover decidere per l'affido paritetico con il collocamento dei figli con il piano 2/2/5 proposto, in alternativa, dalla CTU, Voglia esonerare la piccola dall'obbligo di frequentare la madre facoltando la bambina di poter scegliere, di volta Per_2
in volta, in base alle proprie necessità ed eIGenze la CTU, e, per l'effetto, decurtare l'assegno di mantenimento dei minori a carico del , della quota relativa alla piccola Parte_1 Per_2 quantificata in € 150,00, con ogni conseguenza anche sulla determinazione dell'Assegno Unico;
pagina 8 di 22 7) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della IG.ra , tenuto conto sia della CP_1
capacità lavorativa della predetta, sia della circostanza che, stante le disposizioni sul collocamento dei minori (sia in caso di collocamento prevalente presso il padre, sia in caso di collocamento paritetico), la predetta avrà molto tempo a disposizione da investire nel reperimento e svolgimento di un'attività lavorativa.
… 8) Con condanna della IG.ra alle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del CP_1
subprocedimento N.3026 sub2/2020 R.G., giusta ordinanza dell'08.05.2024 >>; parte resistente
<< si riporta al proprio ricorso e memoria integrativa chiedendone l'accoglimento, anche invia istruttoria, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiesto e concluso nei relativi atti difensivi di parte in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto, non accettando sin da ora il contraddittorio sulla introduzione di eccezioni e domande nuove, quali quelle ulteriormente avverse relative alla richiesta di affidamento esclusivo ovvero di collocamento presso il padre con conseguenziali richieste di revoca della assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, ovvero in ogni caso chiedendone il rigetto. >>; il curatore speciale dei minori
< propone affidamento prevalente dei minori in favore del Sig. , avvalendosi Parte_1
dell'ausilio dei nonni paterni, come segue:
1) Periodo scolastico: week-end a settimane alterne dall'uscita da scuola il venerdì fino all'accompagnamento a scuola il lunedì; nella stessa settimana con il week-end anche il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21, con cena;
nella settimana senza week-end dal mercoledì uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola del venerdì;
2) Periodo non scolastico: week-end a settimane alterne dalle 16 del venerdì fino alla domenica sera alle 21, con cena;
nella stessa settimana il mercoledì dalle 9 alle 21 con cena;
nella settimana senza week-end dal mercoledì alle 9 fino alle 15 del venerdì, con pranzo.
3) Vacanze pasquali: dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze fino alla Domenica di Pasqua alle 20 e dalle 20 della Domenica di Pasqua fino all'accompagnamento a scuola ad anni alterni.
4) Vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
sarebbe meglio che nella prima settimana i figli trascorrano un anno la cena della Vigilia e un anno il pranzo del giorno di Natale con ciascun genitore e nella seconda settimana un anno la sera del 31 dicembre e un anno il pranzo del 1 gennaio con ciascun genitore, salvo diversi accordi.
pagina 9 di 22 5) Vacanze estive: 4 settimane sia con il padre che con la madre ( in cui sospendere, naturalmente, il ritmo abituale), da concordare entro il 31 maggio e che non superino due settimane continuative con ciascuno.
6) Feste “rosse” del calendario: come secondo il ritmo abituale, considerati gli orari “non scolastici”.
7) Compleanni dei bambini: secondo il calendario abituale.
8) Festa del papà, della mamma e compleanni dei genitori: col genitore “festeggiato”.
In caso di indisposizione dei minori varrà la “regola del buon senso”.
I nonni paterni saranno liberi di frequentare i nipoti quando collocati dal padre.
Monitoraggio del Servizio Sociale con obbligo di relazione semestrale sino alla maggiore età dei minori >>.
………………………..
La domanda di addebito della separazione proposta dalla CP_1
A sostegno della domanda in questione, proposta con la memoria integrativa, la resistente ha dedotto quanto segue:
“ nel corso degli ultimi anni di coniugio, controparte ha inteso serbare sempre più gravosamente una condotta familiare assolutamente indifferente, non avvisando negli orari del pasto e della cena allorché dovesse trattenersi fuori per lavoro o per cene di lavoro, non determinandosi a trascorrere il benché minimo tempo con la propria famiglia e con i propri figli, nonostante le implorazioni in tal senso da parte della istante. Altresì, quando il marito faceva rientro serale per la cena, lo stesso si limitava ad accomodarsi subito sul divano, prevalentemente ignorando la moglie e continuando a
“chattare” sul telefonino, nel mentre la coniuge, dopo aver accudito e seguito i figli lungo il corso della giornata, era comunque intenta a cucinare e preparare la cena nonché apparecchiare e di poi sparecchiare e lavare le stoviglie oltre che mettere a letto i bambini. Finanche nell'ultimo periodo, il ricorrente aveva preso l'abitudine di dormire sul divano durante il riposo notturno, non volendosi recare a letto con la moglie, nonostante le sue accorate richieste, e rifiutandosi di consumare intimamente il rapporto di coniugio con la stessa. La condotta del ricorrente era intesa a continuamente e costantemente offendere e mortificare la persona della coniuge, sia quale donna che come madre, estendendo tali umiliazioni anche in presenza dei figli minori, altresì esternando e scaricando tutto il proprio nervosismo e stress lavorativo sulla propria famiglia, oltre che comunque apparendo sui social esclusivamente con foto singole e conservando gelosamente la password di ingresso alle funzioni del proprio cellulare… come evincibile dallo stralcio della documentazione di messaggistica intercorsa tra i coniugi a mezzo delle utenze mobili rispettivamente in possesso (doc. n. 2), il ricorrente non soltanto ha sottoposto la
pagina 10 di 22 deducente a continue e pervicaci umiliazioni, attribuendole epiteti offensivi e mortificanti da soggetto incapace sia come donna che come madre, durante il lungo periodo antecedente al proprio allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel mese di aprile dell'anno 2020, bensì ha continuato ad impunemente reiterare e minacciare la stessa di adottare le maniere forti onde ricondurla alla propria insana previsione di totale soggiacenza ai propri voleri ed intenzioni, con uno spirito crudele ed indifferente ad ogni tentativo e richiesta di ripensamento sui propri comportamenti da parte della istante. Talché, non risponde al vero che controparte sia stato allontanato dalla casa coniugale stante la presunta richiesta della moglie, bensì è stata la deducente, esasperata da tali atteggiamenti, ad invitare con determinazione il coniuge a voler adottare una decisione circa il destino del loro rapporto, indi per cui tale invito è stato ben colto dallo stesso, già convinto e determinato a tale esito, come anche manifesto nella produzione documentale anzi indicizzata. Del resto, è sempre controparte che, come evidenziato nella predetta documentazione, si abbandona indifferente nel corso del proprio allontanamento dalla casa coniugale ad intrattenere dialoghi oltremodo sconvenienti con soggetti terzi di sesso femminile a mezzo chat e, nel contempo, a persistentemente ossessionare e compulsare la resistente in uno stato emotivo ansiogeno ed intollerabile finanche in occasione della sottoposizione della stessa a necessario e certificato intervento chirurgico all'addome per diagnosi di “diastasi dei retti dell'addome” (doc. n. 3) nel periodo appena successivo all'estate appena trascorsa ed anche nel giorno stesso dell'intervento, mortificandola con la maldestra e davvero sconcertante tesi che tale intervento fosse soltanto una operazione estetica senza altre finalità, addirittura assumendo la strumentale condizione per cui nulla egli sapesse del periodo di allontanamento della coniuge per il ricovero nel mentre la stessa aveva correttamente e per tempo notiziato lo stesso nonché il suo
Procuratore di tale evenienza a mezzo appunto di nota a firma del sottoscritto difensore. “.
La domanda è infondata.
Ed invero quanto agli scambi di messaggi tra i coniugi a mezzo delle utenze mobili rispettivamente in possesso, la messaggistica telefonica (whatsapp) prodotta dalla pur essendo priva di specifici CP_1
riferimenti temporali ed in particolare delle date dei messaggi, riguarda, come desumibile dal contenuto degli stessi messaggi, in parte epoche successive all'allontanamento del nell'aprile 2020 Parte_1
dalla casa coniugale - avvenuta pacificamente a seguito di insanabili contrasti tra i coniugi, che, come emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente con la memoria integrativa, risalivano quantomeno al giugno 2019 e avevano indotto proprio la a chiedere, mediante il suo legale CP_1 dell'epoca (avv. Carlotta Di Febo), al marito di trasferirsi a vivere nella taverna della villa dei genitori “ attesa la conclamata impossibilità a proseguire la convivenza coniugale “ (v. email del 17.6.2019 e del
10.4.2020) -, in parte addirittura epoche successive a quella in cui i coniugi erano stati autorizzati dal pagina 11 di 22 Presidente del Tribunale a vivere separati, sicchè, seppure in alcuni di detti messaggi - per la verità pochi e successivi all'autorizzazione a vivere separati - il ha usato termini irrispettosi nei Parte_1
confronti della è evidente l'insussistenza del nesso causale tra dette condotte e la crisi coniugale, CP_1
già precedentemente manifestatasi in modo pieno e irreversibile.
Quanto, invece, alle condotte contrastanti con i doveri nascenti dal matrimonio che sarebbero state tenute dal nel corso della convivenza matrimoniale - peraltro allegate in modo generico - , Parte_1
la resistente non ne ha fornito alcuna prova, anche perché le prove orali articolate dalla medesima non sono state ammesse perché articolate genericamente e in modo da comportare valutazioni.
E' vero che il con sentenza del Tribunale di Pescara n. 72/2023 depositata in data Parte_1
07/02/2023, successivamente confermata con sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1136/2023 depositata in data 24/04/2023 con pena concordata e passata in giudicato, è stato condannato per i reati di cui agli artt.572 e 612 bis c.p. commessi in danno della moglie e dei figli, ma la circostanza non consente di accogliere la domanda in esame, relativa a pronuncia che non può essere adottata d'ufficio, perché nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa la ha omesso di esporre a CP_1
fondamento della propria domanda di addebito i fatti poi contestati al in sede penale con il Parte_1 capo di imputazione, pur essendo l'imputazione stata formulata proprio in base al contenuto della denuncia penale della e della documentazione dalla medesima fornita al Pubblico Ministero. CP_1
Ed invero nel processo civile le parti hanno l'onere di allegare a fondamento delle proprie domande circostanze specifiche - prima ancora di provarle - e il giudice non può accogliere domande sulla base di fatti mai specificamente allegati entro il termine della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. e, dunque, da ritenere estranei al thema decidendum (e conseguentemente al thema probandum), salvo che per le pronunce adottabili d'ufficio e su diritti indisponibili (come ad esempio quelle relative alla disciplina della responsabilità genitoriale sui figli minori).
La domanda va, pertanto, rigettata.
La disciplina concernente i figli minori delle parti
Come già accennato nell'ordinanza del 22.12.2023, le competenze genitoriali di entrambe le parti presentano delle carenze.
Ed invero la C.T.U. dott.ssa - incaricata di valutare le competenze genitoriali delle Persona_7
parti attraverso diagnosi psicologica relativa a profilo di personalità delle parti, capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori, capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine, capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli, capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, nonché di valutare la qualità psicologica della relazione dei figli minori con pagina 12 di 22 le figure genitoriali, lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se, ed in quale misura, la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionassero negativamente il loro sviluppo psicologico
- ha accertato quanto segue:
1) , sia in base ai comportamenti tenuti nel corso delle operazioni peritali e alle CP_1
risultanze dei colloqui clinici, che all'esame psicodiagnostico (v. pagine 135/139 da ritenersi qui riportate), presenta una IGnificativa inadeguatezza dell'esame di realtà, dunque non solo una visione troppo semplificata e rigida della stessa, ma una operazione sistematica e rilevante di distorsione ed interpretazione errata degli stimoli percepiti che facilmente può portarla ad assumere giudizi sbagliati, che si verificano anche nelle situazioni più comuni, convenzionali e familiari;
emerge, inoltre, in lei un forte ed eccessivo bisogno di centralità nella genitorialità, che supera il livello funzionale della presenza per sfociare nella limitazione della libertà dei figli di potersi esprimere autenticamente e senza essere influenzati dalle opinioni, non sempre
“legittime”;
2) , sempre sia in base ai comportamenti tenuti nel corso delle operazioni peritali Parte_1
e alle risultanze dei colloqui clinici, che all'esame psicodiagnostico (v. pagine 139/142 da ritenersi qui riportate), seppure ha mostrato un'adeguata qualità delle dinamiche con i figli - laddove, peraltro, il controllo esercitato sulla propria emotività gli permetta di mantenere la calma, di trasmettere loro regole chiare e funzionali, di garantire loro affidabilità e una relaziona affettiva - presenta una personalità che può interferire nella sintonizzazione con i reali bisogni dei figli, arrecando una sotto o sovra-stima del loro mondo interiore e delle fasi evolutive che stanno vivendo o attraverseranno, perdendo di vista l'importanza delle loro peculiari individualità, dato che e hanno tre diverse emotività che vanno Per_2 Per_1 CP_2
approcciate ciascuna con attenzione e non concentrandosi solo sul fare, spesso collettivo;
3) In entrambe dette parti sono mancati e mancano, oggi come coppia genitoriale, consapevolezza sulle proprie responsabilità e fiducia reciproca;
4) Rispetto alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la sua famiglia di origine sono risultate evidenti criticità, in quanto la non ha alcun rapporto con CP_1
la propria famiglia di origine e non intende avere rapporti con la famiglia , da cui Parte_1 non si è sentita accolta e dalla quale sembra sentirsi ancora “perseguitata”; i figli delle parti hanno un rapporto solo telefonico esclusivamente con il nonno materno e, peraltro, perché è stato favorito dal , mentre hanno un buon rapporto con i nonni paterni e più in Parte_1
generale con la famiglia di origine paterna, presente e molto interessata a loro;
pagina 13 di 22 5) Anche relativamente alla capacità di gestire il conflitto con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli si sono riscontrate problematicità; mentre il appare Parte_1
sufficientemente attento a proteggere e conservare l'immagine della figura materna per il bene dei figli, disponibile a creare con lei un rapporto “civile”, non si è lasciato coinvolgere, alla presenza dei figli, in giudizi negativi sulla madre, c'è un'immagine a casa sua che ritrae la famiglia assieme, in occasione della Prima Comunione di nel “Disegno congiunto” Per_2
rappresenta tutti e cinque, nel gioco strutturato ispirato all'LTP, nella quarta fase dedicata a un confronto tra i genitori, prova a coinvolgere la IGnora, la espone i figli a questioni adulte CP_1
che riguardano spesso le carenze del padre e della sua famiglia, ha ritagliato l'immagine del dalla fotografia esposta a casa che ritraeva la famiglia assieme, nel “Disegno Parte_1 congiunto” ha rappresentato solo lei e i figli, nel gioco strutturato si è sottratta alla quarta fase dedicata a un breve contatto con il , alla presenza dei figli, che le hanno ricordato la Parte_1
consegna (in particolare , e non intende intraprendere un percorso di co-genitorialità; Per_2
6) Rispetto alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, madre e padre sono stati fortemente assorbiti dal loro conflitto e hanno perso di vista ciò di cui i tre bambini avrebbero avuto bisogno;
a oggi, verosimilmente per la serenità anche sentimentale acquisita e per tutte le vicende giudiziarie e non in cui è stato coinvolto, che lo hanno limitato il Parte_1
sembra aver acquisito una maggiore consapevolezza del suo ruolo e dell'importanza di una buona genitorialità; la appare in maggiore difficoltà sulla focalizzazione sui bambini, CP_1
poiché troppo coinvolta emotivamente nella discordia coniugale;
certamente la sua condizione di non poter contare sull'apporto di una famiglia di origine non l'aiuta nella gestione psicologica e pratica dei figli;
i genitori non riescono, poi, a confrontarsi e condividere le necessità specifiche dei figli, diversi per età, genere e carattere e il rischio è che essi vengano “accorpati” e non stimolati adeguatamente per le loro capacità o possibilità;
7) Quanto alla qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali, i tre bambini sono molto protettivi dei genitori, ognuno a suo modo e secondo l'età, il genere e il ruolo specifico di ogni figlio nelle dinamiche conflittuali tra madre e padre;
persino Per_2
dopo aver riferito, durante la visita presso il Dipartimento Materno Infantile e il Servizio della
Neuropsichiatria di Chieti, il 7 aprile 2023, del proprio disagio nel rapporto con la madre ( dichiarazioni che hanno poi innescato il provvedimento del suo collocamento dai nonni paterni), nonostante in alcuni passaggi delle sessioni peritali abbia espresso di taluni comportamenti della mamma che le comportano sofferenza, ha poi affermato, nel colloquio pagina 14 di 22 individuale, che non cambierebbe nulla di entrambi i genitori, di avere confidenza con entrambi, pur non negando episodi, come quello dell'Iper, in cui si è sentita imbarazzata per l'intervento della mamma;
nel “Disegno congiunto” rappresenta tutta la famiglia e commenta alla Per_2
madre di non aver fatto altrettanto;
ci sono, dunque, diverse situazioni in cui nascono delle criticità tra lei e la madre, anche per certe rigidità della IGnora su ciò che non permetterebbe alla figlia e che invece viene concesso dal padre;
nel rapporto tra madre e figlia incide molto il fatto che la IGnora interpreti le parole e gli atteggiamenti di solo come manipolati dal Per_2
padre, cosa che provoca sofferenza nella ragazzina e, così, le sue reazioni di risentimento;
di fatto la non Fiducia della madre è un elemento centrale negativo;
è in squadra col padre Per_2
perché se ne sente maggiormente compresa e protetta, non solo perché da lui ottiene più libertà; non è emerso, infatti, che la ragazzina (ora di 13 anni) non venga da lui “controllata” o le si concedano esperienze non in linea con la sua età; d'altra parte è ovvio che, in situazioni di conflitto in cui i minori patiscono oltre che la disunione familiare anche la discordia tra i genitori, possano ottenere forme di maggiore concessione su loro richieste che vadano, in qualche modo, a compensare le altre, evidenti mancanze;
assume, con ciascun genitore, un ruolo rassicurante e affettivo;
tende a considerarli CP_2
senza difetti e cerca con madre e padre il contatto fisico;
appare come una bambina con una spiccata tendenza al prendersi cura dell'altro, che agisce anche nel rapporto con entrambi i genitori;
essi, nei suoi riguardi, rispondono generalmente in modo adeguato;
per quanto riguarda gemello di , si rileva un certo disorientamento per il suo bisogno di Per_1 CP_2
evitare le questioni, purtroppo critiche, familiari;
nelle sessioni ambientali si è spesso allontanato fisicamente dal luogo ove si svolgeva il colloquio, nelle sue risposte sono frequenti i
“non so” o “boh” oppure “nulla”; afferma che, nelle situazioni in cui si sente triste, si consoli da solo;
rispetto alle sorelle, lo si percepisce come un bambino effettivamente “più solo”, che andrebbe maggiormente attenzionato sia dal padre che dalla madre;
il suo rapporto con i genitori resta un po' in ombra rispetto a quello di e e il suo andare a dormire Per_2 CP_2
sempre nel letto della mamma e spesso in quello del padre può essere interpretato come un bisogno di vicinanza maggiore che a oggi non è a lui sufficientemente assicurato;
8) Quanto allo stato di benessere psicologico dei figli minori in relazione alla conflittualità manifestata dai genitori e al reciproco disconoscimento di valore genitoriale, attualmente i bambini sembrano aver conservato l'idea di famiglia, suffragati dal fatto che tutti e tre vorrebbero averla più unita, che i genitori tornassero assieme, o non litigassero o si vedessero più spesso, in questo siano aiutati anche dalla famiglia ( nonni, zii, cugini), nella Parte_1
pagina 15 di 22 quale trovano esempi di legami durevoli e rassicuranti;
in particolare i nonni assolvono bene le loro funzioni;
nelle rappresentazioni grafiche del Test PORT tutti e tre i minori manifestano bisogno di vicinanza con entrambi i genitori, in egual misura;
sono bambini sensibili, con ottime capacità cognitive, educati;
il loro profitto scolastico è più che buono e gli insegnanti hanno segnalano una loro maggiore serenità degli ultimi mesi (rispetto al deposito della relazione di c.t.u.); alcuni dei problemi che oggi manifesta sono spinte evolutive tipiche della Per_2
preadoloscenza necessarie e inevitabili: la sua oppositività, la sua irritabilità segnalano che abbia molto bisogno di una squadra di genitori e del loro ingresso pacifico nella sua mente dove vive a metà tra fantasia bambina e realtà adulta;
la sua rabbia oggi è anche la manifestazione che stia crescendo e che debba/voglia scontrarsi con il mondo e con le sue regole adulte;
essa è la manifestazione di questo processo ed è compito di chi le vuol bene dimostrarle nei fatti alternative positive e pacifiche di comunicazione, funzione in cui la IGnora riesce poco, CP_1
criticizzando il rapporto con la figlia;
il senso di sfiducia della madre attacca profondamente le speranze e le possibilità di cui nel suo momento evolutivo, ha molto bisogno, come Per_2
“conferme”; se guidata e sostenuta da madre e padre, deve poter contare su “entrambi” Per_2
e, nelle fisiologiche avventure di autonomia della sua vita, saper di poter tornare a loro come porto sicuro;
la madre, che dovrebbe “aprire la strada” alla sua piccola donna, bisognosa di un buon modello femminile, mostra un'elevata autofocalizzazione e percezione del proprio valore personale;
questo si presenta come elemento nucleare dell'immagine di sé, indicando più propriamente un senso di “entitlement”, ossia il porre le proprie richieste al centro delle varie esperienze e l'avere un senso di diritto acquisito e soddisfare le proprie eIGenze sempre legittime e ad attribuire all'esterno la responsabilità dei problemi;
ella di fronte a situazioni emotive complesse sembra mostrare un'organizzazione psicologica caratterizzata da difficoltà nel comportamento e presenza di impulsività, che potrebbero interferire con il funzionamento psicosociale e l'adattamento alla realtà; segnala, da primogenita e in età pre- Per_2
adolescenziale, quanto questo atteggiamento ridondante della madre interferisca con la sua crescita, col suo bisogno di “maggiore spazio” per “le sue questioni” e non per quelle, troppo spesso ricordate da lei, dei genitori e dei loro conflitti, che la intralciano;
vuole bene Per_2
alla sua mamma, ne ha bisogno, ma è necessario che la IGnora destini parte delle proprie, CP_1 tante energie nel “curare”, limitare le proprie “guerre” interiori a favore della costruzione di una relazione più empatica con la figlia, evitando di leggere in lei solo le manipolazioni paterne e mostrandole ( di cui, purtroppo, per la sua storia, la madre non dispone in generale); si è Per_8
pagina 16 di 22 osservato che talvolta la madre si ponga simmetricamente nei confronti della figlia, da cui si sente criticata o rifiutata, rinforzando una sorta di “lotta di potere” che, invece, andrebbe neutralizzata con maturità da parte sua;
la relazione da parte della Neuropsichiatria Infantile della del 29.05.2023, a seguito di una valutazione psicologica, conclude “Si Parte_2
riscontrano difficoltà emotive quali insicurezza, tendenza alla chiusura emotiva, insoddisfazione per la propria immagine corporea. La bambina percepisce l'ambiente come stressante, ma tende a non esprimere le difficoltà per timore del giudizio. Sono presenti sentimenti ambivalenti verosimilmente connessi alla conflittualità genitoriale. Si conIGlia di intraprendere un percorso di sostegno psicologico che preveda anche uno spazio per le figure genitoriali”.
e gemelli (ora di quasi 10 anni), molto legati anch'essi a entrambi i genitori, CP_2 Per_1
sebbene a oggi non presentino evidenti segnali di malessere, a breve e lungo termine potrebbero sviluppare sintomatologie relative all'essere esposti al conflitto familiare. Sembrano essersi in qualche modo “adattati” alla difficile vita tra madre e padre, il che, se da una parte è indice di resilienza, dall'altra non rassicura affatto – perdurando la discordia- sulla possibilità che hanno e avranno di esprimersi liberamente coi loro pensieri, i loro sentimenti, i comportamenti e le diverse caratteristiche personologiche;
appaiono entrambi inclini alla coartazione emotiva e all'accettare in modo eccessivo qualsiasi avvenimento, negandone il peso interiore;
potrebbero patire di arrendevolezza, di essere coinvolti, crescendo, in gruppi devianti, in cui trovare quella forza che, a oggi, sembrano dover silenziare per proteggersi e proteggere i genitori;
tutti e tre i figli hanno bisogno di regole condivise tra madre e padre, di un clima sufficientemente sereno tra loro, di sentire e vedere che si parlino, anche minimamente, ma con maggiore rispetto e fiducia;
hanno bisogno di essere impegnati in attività extrascolastiche, ognuno quella più consona alla propria età e alle proprie possibilità, distintamente. Il rischio è che li si percepisca come “figli”, livellando le preziose peculiarità; in particolare, che appare a rischio nel Per_1
dover assumere il ruolo di “figlio genitoriale” per la madre, essendo l'unico maschio tra i tre fratelli, avrebbe sicuramente bisogno di condividere maggiormente col padre tempo e spazio adatti a lui, a contatto col “maschile”; nel “Disegno congiunto”, il bambino si disegna solo, isolato dal resto, calcando sugli spazi vuoti per riempirli fino a quasi cancellarsi;
la forte discordia coniugale, ancora affatto risolta, ha comportato la divisione tra i fratelli, giacché
da alcuni mesi, è collocata presso i nonni paterni e i gemelli dalla madre;
essi si Per_2
frequentano quasi tutti i giorni, ma ciò non è sufficiente nel compattare la squadra dei fratelli, grande risorsa nella e della vita. Ed invero “La relazione tra fratelli è il primo laboratorio sociale in cui i figli possono cimentarsi nelle loro relazioni fra coetanei. In questo contesto, i pagina 17 di 22 figli si appoggiano, si isolano, si accusano reciprocamente e imparano uno dall'altro. In questo mondo di coetanei, i figli imparano a negoziare, a cooperare e a competere. Possono prendere diverse posizioni nel destreggiarsi gli uni con gli altri, e queste posizioni prese precocemente nel gruppo possono essere IGnificative successivo della loro vita”; consulenti, Servizi Sociali,
Curatore speciale dei minori sono tutti d'accordo nel riunire i tre bambini “sotto lo stesso tetto”.
In base a quanto sopra esposto, nell'interesse dei tre figli minori delle parti, si deve disporre che essi vivano insieme in una stessa abitazione, in un ambiente familiare sereno, e che siano sottratti al clima di persistente conflittualità tra i genitori, ora particolarmente alimentato dalla ma originariamente CP_1
determinato anche dalle condotte del , che non a caso ha subito una condanna in sede penale Parte_1
per maltrattamenti commessi in danno della e persino dei figli minori durante la convivenza, CP_1
consistiti in aggressioni verbali e talvolta anche fisiche.
Detta abitazione va senza individuata in quella dei nonni paterni - come verificato anche dalla dott.ssa che l'ha valutata come ambiente adeguato ai bisogni dei minori, ricco di spazi e di Persona_7
stimoli, con i bambini disinvolti con i nonni e nella loro abitazione, che frequentano assiduamente - nella quale i figli delle parti potranno vivere più spensierati e circondati da un affetto sano e privo di costanti tensioni;
ovviamente, pur avendo la residenza abituale in quel luogo, dovranno frequentare assiduamente i genitori, in particolare stando con la madre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 20 della domenica, nonché ogni settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata, e con il padre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 20 della domenica, nonché ogni settimana il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata;
ed inoltre durante il periodo estivo (tra il 15 giugno e il 31 agosto), per 14 giorni con il padre e per 14 giorni con la madre, periodi da concordare tra le parti entro il 31 maggio;
durante le vacanze natalizie, per una settimana con la madre e per una settimana con il padre, alternatamente tra quella di Natale e quella successiva di
Capodanno; durante le vacanze pasquali con la madre e con il padre dal venerdì al sabato o dalla domenica al lunedì ad anni alterni, i compleanni dei minori saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti.
Quanto all'affidamento dei minori, poiché il persistente conflitto genitoriale ostacola un corretto esercizio della forma condivisa, esso va assegnato al nonno RN (più capace della moglie di rimanere distaccato dal conflitto tra le parti, come verificato dalla CTU), che, in caso di contrasto tra i pagina 18 di 22 genitori, assumerà tutte quelle decisioni concernenti i minori che, qualora vi fosse l'affidamento condiviso ai genitori, richiederebbero il consenso di entrambi i genitori, incluse quelle di maggiore interesse per i minori e quelle comportanti spese straordinarie;
si preferisce tale affidamento a quello esclusivo al padre dei minori in quanto tale seconda scelta molto probabilmente acuirebbe il conflitto tra le parti.
Le parti, tenuto conto delle differenti rispettive capacità economiche, di cui si sta per dire a proposito dell'assegno di separazione in favore della contribuiranno al mantenimento dei minori versando, CP_1
con decorrenza dal corrente mese, entro il giorno 25, al nonno RN le seguenti somme di danaro:
1) La il 50% dell'assegno unico universale per i figli;
CP_1
2) Il il 50% dell'assegno unico universale per i figli e la somma di € 250,00 mensili;
Parte_1
le spese straordinarie per i figli minori saranno per il 75% a carico del e per il 25% a Parte_1
carico della CP_1
Va revocata l'assegnazione della casa familiare alla CP_1
La disciplina sopraindicata dovrà permanere fino a quando le parti non avranno maturato un'adeguata capacità genitoriale, anche mediante percorsi di sostegno alla genitorialità e di eventuale mediazione familiare, che consentiranno un affidamento condiviso e una costante permanenza dei minori presso le abitazioni dei genitori separati.
E' opportuno attivare la vigilanza del giudice tutelare ex art.337 c.c., disponendo che il Servizio
Sociale del Comune di AN gli rimetta trimestralmente relazioni sull'andamento della disciplina disposta e sui rapporti dei minori con i genitori e i nonni paterni.
L'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi,
pagina 19 di 22 essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017,
16809/2019, 4327/2022).
Ciò premesso, la non è proprietaria di beni immobili, a seguito della revoca dell'assegnazione CP_1
della casa familiare, di proprietà del marito separato, dovrà procurarsi altra abitazione, adeguata anche ad ospitare i tre figli minori, e, pur essendo giovane (trentasettenne), può contare su una capacità lavorativa che al momento appare limitata allo svolgimento di funzioni di commessa in esercizi commerciali o simili, come tale comportante un reddito modesto.
Il , invece, oltre ad essere proprietario dell'abitazione sita in AN alla via M. Parte_1
D'Antona 17, in cui viveva la famiglia prima della separazione, è comproprietario di altri beni immobili, gode, secondo quanto dichiarato al fisco, di un reddito netto di circa € 2.000 mensili, ma in realtà appare poter contare su un reddito ben maggiore.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza del 15.3.2023 (nel subprocedimento 1), durante l'interrogatorio di garanzia innanzi al G.I.P. il ha dichiarato di gestire l'attività Parte_1
imprenditoriale di famiglia - che si occupa di circa 300 servizi funerari l'anno (pag.10) - insieme ai suoi genitori (pag.17) e che nel corso della vita matrimoniale tornava spesso a casa molto stanco per l'attività lavorativa svolta per 7, 8 o 10 ore al giorno, con orari imprevedibili, attesa la necessità di soddisfare le eIGenze di clientela gestita direttamente da lui (pagg.8 e 9); è, perciò, ragionevole ritenere che il reddito lavorativo ricavato da detta attività non sia limitato allo stipendio risultante dalle buste paga versate in atti e che possa contare su introiti superiori. E d'altronde le Parte_1
indagini di polizia tributaria disposte nel corso del giudizio hanno consentito di accertare che appunto sul conto corrente intestato all'azienda di famiglia vengono accreditate frequentemente in ogni trimestre somme di danaro tra € 300.000 ed € 400.000, sicchè si può presumere che il ricorrente, che ha ammesso di partecipare alla gestione dell'attività di famiglia, non percepisca il solo stipendio da dipendente della relativa azienda ma usufruisca in parte dei redditi dell'impresa.
Tenuto conto della durata del matrimonio, contratto nel giugno 2012, ma con pregressa convivenza tra le parti, dato che la figlia è nata nel settembre 2011, e del compito della dedicatasi fino Per_2 CP_1
alla separazione alla cura della casa e dei figli, mentre il era impegnato al lavoro dalle 7 alle Parte_1
10 ore al giorno, va riconosciuto l'assegno di separazione chiesto dalla nella misura di € 1.000,00 CP_1
mensili, ma con decorrenza dal corrente mese, avendo finora il dovuto contribuire al Parte_1
mantenimento dei figli nelle misure determinate in corso di causa.
Le spese di lite
Attesi la soccombenza reciproca delle parti (la sulla domanda di addebito, il sulla CP_1 Parte_1
domanda di assegno di separazione) e l'esito del giudizio in ordine alla disciplina della responsabilità
pagina 20 di 22 genitoriale, le spese vanno dichiarate compensate tra le parti e quelle di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico del e della nella misura del 50% per ciascuna. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente;
2) conferma i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa fino alla data odierna;
3) dispone che il ricorrente versi in favore della resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 1.000,00, con decorrenza dal febbraio 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati dal febbraio 2026;
4) dispone l'affidamento dei minori e al nonno RN, Per_2 CP_2 Persona_5
che, in caso di contrasto tra i genitori, assumerà da solo tutte quelle Persona_9 decisioni concernenti i minori che, qualora vi fosse l'affidamento condiviso ai genitori, richiederebbero il consenso di entrambi i genitori, incluse quelle di maggiore interesse per i minori e quelle comportanti spese straordinarie;
mentre in caso di accordo tra i genitori recepirà le loro scelte condivise;
5) dispone che i minori e siano collocati presso Per_2 CP_2 Persona_5
l'abitazione dei nonni paterni, e che costituirà la loro Persona_9 Controparte_3
residenza abituale;
detti minori staranno con la madre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 20 della domenica, nonché ogni settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata, e con il padre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore
20 della domenica, nonché ogni settimana il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola (o in difetto di frequentazione scolastica dalle ore 15) alle ore 21,30, con cena già consumata;
ed inoltre durante il periodo estivo (tra il 15 giugno e il 31 agosto), per 14 giorni con il padre e per
14 giorni con la madre, periodi da concordare tra le parti entro il 31 maggio;
durante le vacanze natalizie, per una settimana con la madre e per una settimana con il padre, alternatamente tra quella di Natale e quella successiva di Capodanno;
durante le vacanze pasquali con la madre e con il padre dal venerdì al sabato o dalla domenica al lunedì ad anni alterni, i compleanni dei pagina 21 di 22 minori saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
le parti potranno comunque variare le modalità indicate, fermi nella sostanza i tempi minimi così stabiliti;
6) dichiara che l'assegno unico universale per i figli va percepito dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
7) contribuirà, con decorrenza dal corrente mese, al mantenimento dei figli minori CP_1
versando, con decorrenza dal corrente mese, entro il giorno 25 di ogni mese, a Persona_9
il 50% dell'assegno unico universale per i figli;
contribuirà, con
[...] Parte_1
decorrenza dal corrente mese, al mantenimento dei figli minori versando, con decorrenza dal corrente mese, entro il giorno 25 di ogni mese, a il 50% dell'assegno Persona_9
unico universale per i figli e la somma di € 250,00; le spese straordinarie per i figli minori saranno per il 75% a carico di e per il 25% a carico di;
Parte_1 CP_1
8) revoca l'assegnazione alla resistente della casa familiare sita in AN alla via M.
D'Antona 17;
9) dispone l'apertura a cura della Cancelleria di una procedura di vigilanza del giudice tutelare ex art.337 c.c., al quale il Servizio Sociale del Comune di AN rimetterà trimestralmente relazioni sull'andamento della disciplina disposta e sui rapporti dei minori con i genitori e i nonni paterni;
10) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
11) pone definitivamente a carico della parte ricorrente e della parte resistente nella misura del
50% per ciascuna le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Pescara il 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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