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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. DA Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 143/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Roma, Salita San Nicla da Tolentino n. 1/B, via Giordano n. 15
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, n. 29 del 2025, che aveva rigettato la sua domanda volta all'assegnazione, per i predetti anni, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stante l'estinzione del diritto all'adempimento nei confronti dell'Amministrazione, perché non provata la successiva permanenza della lavoratrice, al momento della domanda, nel sistema scolastico.
Censurava detta pronuncia, perché ella esponente veniva nominata nell'anno scolastico 2022/2023 in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di matematica e fisica (per la classe di concorso A027), avente peraltro validità anche per l'anno scolastico 2023/2024, corrispondente a quello della domanda. Trattavasi, infatti, di una graduatoria avente efficacia biennale (2022/2024), in base all'O.M. n. 60 del 2020.
Non si costituiva, nelle presente fase, nonostante la regolare notifica, il indicato in epigrafe. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è fondato.
La domanda di è stata rigettata sulla base del rilievo della mancata prova della Parte_1 permanenza della docente nel sistema scolastico successivamente all'anno scolastico di riferimento
2022/2023.
Vanno, allora, riportati i seguenti passaggi della pronuncia di cui alla Cass., Sez. Lav., 27.10.2023 n.
29961:
“Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato… che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
2 Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Orbene, effettivamente risulta per tabulas (era un dato già desumibile dal contratto per l'anno scolastico 2022/2023) che la era inserita nelle graduatorie d'istituto ancora nell'a.s. Pt_1
2022/2023, quindi vigente anche per il successivo anno, in base alla biennalità fissata dall'O.M. n.
112 del 2002, succeduta all'O.M. n. 60 del 2020, per cui non solo all'atto del deposito del ricorso di primo grado (18 marzo 2023), ma persino alla data dell'ordinanza del Tribunale di richiesta di produzione (7 marzo 2024) l'odierna appellante, se non altro per il permanente inserimento in dette graduatorie, non era affatto fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, la sussistenza del diritto azionato risulta pienamente riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022 e, successivamente, dalla S.C. nazionale cit. (Cass. n. 29961/23), che ha fissato due fondamentali principi.
Dato atto della pronuncia delle Corte di Giustizia, la italiana ha in primo luogo Parte_2 puntualizzato che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle
3 graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Inoltre, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 24 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, va riconosciuta a Pt_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la “Carta elettronica
[...] per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, con conseguente emissione di buoni elettronici dell' importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
In considerazione della peculiarità della presente vicenda processuale, e in ogni caso dell'evoluzione giurisprudenziale, che solo con la Cassazione del 2023, contestuale al deposito del ricorso di primo grado, ha trovato un suo consolidamento e le opportune puntualizzazioni, reputa questa Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da corte
Cost. n. 77 del 2018, disporre la compensazione, tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite del doppio grado, che per la restante parte seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri, reputati congrui, ricompresi nella tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.l.m n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, dichiara il diritto di alla “Carta Parte_1
4 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione di un buono elettronico del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna il appellato a corrispondere a , con distrazione all'avv. Domenico Naso, la CP_1 Parte_1 rimanente metà delle spese medesime, che liquida, per compenso, in euro 660,00 per il primo grado e in euro 500,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. DA Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 143/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Roma, Salita San Nicla da Tolentino n. 1/B, via Giordano n. 15
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, n. 29 del 2025, che aveva rigettato la sua domanda volta all'assegnazione, per i predetti anni, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stante l'estinzione del diritto all'adempimento nei confronti dell'Amministrazione, perché non provata la successiva permanenza della lavoratrice, al momento della domanda, nel sistema scolastico.
Censurava detta pronuncia, perché ella esponente veniva nominata nell'anno scolastico 2022/2023 in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di matematica e fisica (per la classe di concorso A027), avente peraltro validità anche per l'anno scolastico 2023/2024, corrispondente a quello della domanda. Trattavasi, infatti, di una graduatoria avente efficacia biennale (2022/2024), in base all'O.M. n. 60 del 2020.
Non si costituiva, nelle presente fase, nonostante la regolare notifica, il indicato in epigrafe. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è fondato.
La domanda di è stata rigettata sulla base del rilievo della mancata prova della Parte_1 permanenza della docente nel sistema scolastico successivamente all'anno scolastico di riferimento
2022/2023.
Vanno, allora, riportati i seguenti passaggi della pronuncia di cui alla Cass., Sez. Lav., 27.10.2023 n.
29961:
“Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato… che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
2 Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Orbene, effettivamente risulta per tabulas (era un dato già desumibile dal contratto per l'anno scolastico 2022/2023) che la era inserita nelle graduatorie d'istituto ancora nell'a.s. Pt_1
2022/2023, quindi vigente anche per il successivo anno, in base alla biennalità fissata dall'O.M. n.
112 del 2002, succeduta all'O.M. n. 60 del 2020, per cui non solo all'atto del deposito del ricorso di primo grado (18 marzo 2023), ma persino alla data dell'ordinanza del Tribunale di richiesta di produzione (7 marzo 2024) l'odierna appellante, se non altro per il permanente inserimento in dette graduatorie, non era affatto fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, la sussistenza del diritto azionato risulta pienamente riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022 e, successivamente, dalla S.C. nazionale cit. (Cass. n. 29961/23), che ha fissato due fondamentali principi.
Dato atto della pronuncia delle Corte di Giustizia, la italiana ha in primo luogo Parte_2 puntualizzato che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle
3 graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Inoltre, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 24 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, va riconosciuta a Pt_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la “Carta elettronica
[...] per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, con conseguente emissione di buoni elettronici dell' importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
In considerazione della peculiarità della presente vicenda processuale, e in ogni caso dell'evoluzione giurisprudenziale, che solo con la Cassazione del 2023, contestuale al deposito del ricorso di primo grado, ha trovato un suo consolidamento e le opportune puntualizzazioni, reputa questa Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da corte
Cost. n. 77 del 2018, disporre la compensazione, tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite del doppio grado, che per la restante parte seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri, reputati congrui, ricompresi nella tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.l.m n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, dichiara il diritto di alla “Carta Parte_1
4 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione di un buono elettronico del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna il appellato a corrispondere a , con distrazione all'avv. Domenico Naso, la CP_1 Parte_1 rimanente metà delle spese medesime, che liquida, per compenso, in euro 660,00 per il primo grado e in euro 500,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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