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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 1483/2022 R.G., vertente
TRA
, C.F.: in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Alaia e Giuseppe Scarpato,
presso il cui studio elett.te domicilia sito in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14;
appellante
E (c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pasquale Varì, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Claudia Cimato, sito in Napoli in Via Toledo 210,
appellato
NONCHE'
, Controparte_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale del 13.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c. la soc. convenne in giudizio il concessionario Parte_1
della riscossione e l'ente impositore, innanzi al Giudice di Pace Controparte_2 di Napoli, per impugnare la cartella n. 07120110101300288000, relativa a sanzioni per violazioni al C.d.S, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedusse l'omessa notifica della cartella impugnata, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, anche successivamente all'eventuale notifica della cartella, e la decadenza dal diritto alla riscossione. Chiese, pertanto, al Giudice di Pace adito, di accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità della cartella e l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con condanna dei convenuti alla cancellazione del credito dal ruolo esattoriale, e condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituì l' , la quale, nell'eccepire l'incompetenza Controparte_1
del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di , dedusse la CP_2
regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione, ritualmente provata, ed il mancato decorso del termine di prescrizione. Inoltre, contestò
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché per tardività, in quanto proposta oltre termine di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011. Pertanto, chiese, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese con CP_2
attribuzione.
Il , benché regolarmente evocato in giudizio, rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20768/2021, depositata il 14.07.2021,
accolse la domanda, rilevando la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, anche successivamente alla rituale notifica della cartella impugnata,
in assenza della notifica di ulteriori atti interruttivi. Pertanto, dichiarò non dovuta la somma di cui alla cartella impugnata. Tuttavia, compensò le spese di lite tra le parti.
Ha proposto tempestivamente appello, con atto regolarmente notificato il
13.01.2022, avverso la predetta sentenza, la , Parte_1
limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite, deducendo la violazione del disposto normativo ex art. 92 c.p.c. e un difetto di motivazione. Ha
chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello, con riforma parziale della sentenza oggetto di gravame, laddove il Giudice di Pace dispone la compensazione delle spese, e per l'effetto condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si è costituita l' , la quale ha dedotto la correttezza Controparte_1
della sentenza oggetto di gravame, in ordine alla disposta compensazione delle spese, in ragione del dibattito giurisprudenziale ancora sussistente sul tema dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, e ha ribadito l'inammissibilità
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, e vittoria di spese del giudizio d'appello, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è Controparte_2
costituito anche in questa fase.
L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato.
In via preliminare si dichiara la contumacia del Controparte_2
Ciò premesso, va rilevato che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1,
d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui
non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di
assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle
situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato la prescrizione del credito, ha argomentato circa la compensazione delle spese ed ha affermato: il
contrasto giurisprudenziale in materia di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in
presenza di avvenuta notifica della cartella, costituisce giusto motivo di compensazione tra
le parti delle spese del giudizio.
Ebbene, questo giudice evidenzia che il giudice di pace ha giustamente compensato le spese.
La decisione è condivisibile se si tiene conto dei mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e agli orientamenti succedutisi presso la Corte di Cassazione sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto nei ruoli esattoriali, senza una azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione (cioè: senza che l'agente della Riscossione da anni ormai pretendesse il pagamento di quanto iscritto a ruolo). Non è contestato che l'appellante ha agito in giudizio sulla base di un mero estratto del ruolo richiesto all'agente della riscossione, dal quale ha scoperto l'esistenza della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.
Se solo si considera che in ipotesi del genere la stessa Corte di Cassazione, ha addirittura affermato che la domanda dell'opponente avrebbe dovuto essere rigettata, per una palese carenza di interesse a sentir dichiarare l'estinzione per prescrizione di un credito non più azionato dal creditore o dall'incaricato alla riscossione, si comprende come la statuizione sulla compensazione delle spese sia condivisibile.
Il riferimento è alle pronunce della Suprema Corte che mettono in risalto la mancanza di esercizio della pretesa creditoria da parte dell'agente della riscossione,
con annessa mancanza di volontà di perseguire il pagamento della somma ingiunta con la notifica delle cartelle di pagamento (ad esempio, sentenza n. 7353 del
07/03/2022: l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o
invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato,
avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non
anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo
configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di
obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa
dall'amministrazione).
Tale “mutamento” della giurisprudenza appare, per altro, destinato a venir meno dopo la novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602
del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la
“impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti, ulteriormente integrati dal legislatore con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis. Le Sezioni Unite già hanno avuto modo di pronunciarsi, precisando che la disposizione si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi pendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (sent. 26283/2022).
Ne consegue che nei giudizi come quello di specie la compensazione delle spese di lite appare giustificata oltre che in considerazione del mutamento di giurisprudenza anche, all'attualità, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 146/2021
e del d.lgs. n. 110/2024 (che rappresentano certamente un elemento di novità). Per la stessa ragione, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater,
dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
c) ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 1483/2022 R.G., vertente
TRA
, C.F.: in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Alaia e Giuseppe Scarpato,
presso il cui studio elett.te domicilia sito in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14;
appellante
E (c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pasquale Varì, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Claudia Cimato, sito in Napoli in Via Toledo 210,
appellato
NONCHE'
, Controparte_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale del 13.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c. la soc. convenne in giudizio il concessionario Parte_1
della riscossione e l'ente impositore, innanzi al Giudice di Pace Controparte_2 di Napoli, per impugnare la cartella n. 07120110101300288000, relativa a sanzioni per violazioni al C.d.S, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedusse l'omessa notifica della cartella impugnata, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, anche successivamente all'eventuale notifica della cartella, e la decadenza dal diritto alla riscossione. Chiese, pertanto, al Giudice di Pace adito, di accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità della cartella e l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con condanna dei convenuti alla cancellazione del credito dal ruolo esattoriale, e condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituì l' , la quale, nell'eccepire l'incompetenza Controparte_1
del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di , dedusse la CP_2
regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione, ritualmente provata, ed il mancato decorso del termine di prescrizione. Inoltre, contestò
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché per tardività, in quanto proposta oltre termine di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011. Pertanto, chiese, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese con CP_2
attribuzione.
Il , benché regolarmente evocato in giudizio, rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20768/2021, depositata il 14.07.2021,
accolse la domanda, rilevando la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, anche successivamente alla rituale notifica della cartella impugnata,
in assenza della notifica di ulteriori atti interruttivi. Pertanto, dichiarò non dovuta la somma di cui alla cartella impugnata. Tuttavia, compensò le spese di lite tra le parti.
Ha proposto tempestivamente appello, con atto regolarmente notificato il
13.01.2022, avverso la predetta sentenza, la , Parte_1
limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite, deducendo la violazione del disposto normativo ex art. 92 c.p.c. e un difetto di motivazione. Ha
chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello, con riforma parziale della sentenza oggetto di gravame, laddove il Giudice di Pace dispone la compensazione delle spese, e per l'effetto condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si è costituita l' , la quale ha dedotto la correttezza Controparte_1
della sentenza oggetto di gravame, in ordine alla disposta compensazione delle spese, in ragione del dibattito giurisprudenziale ancora sussistente sul tema dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, e ha ribadito l'inammissibilità
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, e vittoria di spese del giudizio d'appello, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è Controparte_2
costituito anche in questa fase.
L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato.
In via preliminare si dichiara la contumacia del Controparte_2
Ciò premesso, va rilevato che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1,
d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui
non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di
assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle
situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato la prescrizione del credito, ha argomentato circa la compensazione delle spese ed ha affermato: il
contrasto giurisprudenziale in materia di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in
presenza di avvenuta notifica della cartella, costituisce giusto motivo di compensazione tra
le parti delle spese del giudizio.
Ebbene, questo giudice evidenzia che il giudice di pace ha giustamente compensato le spese.
La decisione è condivisibile se si tiene conto dei mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e agli orientamenti succedutisi presso la Corte di Cassazione sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto nei ruoli esattoriali, senza una azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione (cioè: senza che l'agente della Riscossione da anni ormai pretendesse il pagamento di quanto iscritto a ruolo). Non è contestato che l'appellante ha agito in giudizio sulla base di un mero estratto del ruolo richiesto all'agente della riscossione, dal quale ha scoperto l'esistenza della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.
Se solo si considera che in ipotesi del genere la stessa Corte di Cassazione, ha addirittura affermato che la domanda dell'opponente avrebbe dovuto essere rigettata, per una palese carenza di interesse a sentir dichiarare l'estinzione per prescrizione di un credito non più azionato dal creditore o dall'incaricato alla riscossione, si comprende come la statuizione sulla compensazione delle spese sia condivisibile.
Il riferimento è alle pronunce della Suprema Corte che mettono in risalto la mancanza di esercizio della pretesa creditoria da parte dell'agente della riscossione,
con annessa mancanza di volontà di perseguire il pagamento della somma ingiunta con la notifica delle cartelle di pagamento (ad esempio, sentenza n. 7353 del
07/03/2022: l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o
invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato,
avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non
anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo
configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di
obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa
dall'amministrazione).
Tale “mutamento” della giurisprudenza appare, per altro, destinato a venir meno dopo la novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602
del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la
“impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti, ulteriormente integrati dal legislatore con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis. Le Sezioni Unite già hanno avuto modo di pronunciarsi, precisando che la disposizione si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi pendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (sent. 26283/2022).
Ne consegue che nei giudizi come quello di specie la compensazione delle spese di lite appare giustificata oltre che in considerazione del mutamento di giurisprudenza anche, all'attualità, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 146/2021
e del d.lgs. n. 110/2024 (che rappresentano certamente un elemento di novità). Per la stessa ragione, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater,
dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
c) ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone