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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2242 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1969, rappresentato dal medesimo ex art. 86 c.p.c.;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato che con ricorso, depositato in data 3.2.2022, l'avv. difensore di Parte_1
nel procedimento civile N.R.G. 273/2023 del Tribunale Civile di Agrigento, Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso il 5.9.2023, con il quale gli era stata liquidata la somma di € 800,00 - già ridotta ex art. 130
D.P.R. 115/2002 - oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito;
1 preso atto che a supporto della propria istanza il ricorrente ha rappresentato:
- di aver redatto il ricorso per separazione provvedendo alla sua notifica a controparte;
- che prima che si celebrasse l'udienza destinata al tentativo di conciliazione le parti hanno inteso proseguire la loro convivenza e, conseguentemente, è stato depositato atto di rinuncia;
- che il protocollo d'intesa siglato il 16 dicembre 2022 prevede, per i procedimenti in materia di diritto di famiglia, nell'ipotesi in cui non venga svolta attività istruttoria e non vengono depositate memorie ex articolo 183 co. VI c.p.c., un compenso pari a € 1.400,00 e che,
ove non dovesse essere applicato il protocollo, le tariffe prevederebbero un compenso di €
2.119,38 come da nota allegata;
rilevato che il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito;
rilevato, nel merito, che il punto del protocollo invocato dal ricorrente (procedimenti in materia di diritto di famiglia ove non vengano depositate le memorie di cui all'art. 183, co. IV
c.p.c.) prevede che la causa si svolga nel contenzioso tra le parti e sia conclusa con provvedimento decisorio;
considerato che il ricorrente ha dato conto dell'avvenuta conciliazione tra le parti prima
della prima udienza di comparizione;
che per le ipotesi di trasformazione del procedimento in congiunto o conciliazione alla prima udienza il protocollo prevede € 1.000 “esclusivamente in un'ottica di incentivazione della
conciliazione” e che pertanto, in mancanza della prima udienza (con la precisazione che non è
stato allegato neppure il verbale da cui evincere la corretta instaurazione del contraddittorio),
non può certamente liquidarsi neppure tale importo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato e il decreto impugnato confermato;
ritenuto che le spese di lite, tenuto conto della mancata comparizione del Controparte_1
, vadano dichiarate irripetibili;
[...]
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
2 Così deciso in Agrigento, in data 5 settembre 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2242 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1969, rappresentato dal medesimo ex art. 86 c.p.c.;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato che con ricorso, depositato in data 3.2.2022, l'avv. difensore di Parte_1
nel procedimento civile N.R.G. 273/2023 del Tribunale Civile di Agrigento, Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso il 5.9.2023, con il quale gli era stata liquidata la somma di € 800,00 - già ridotta ex art. 130
D.P.R. 115/2002 - oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito;
1 preso atto che a supporto della propria istanza il ricorrente ha rappresentato:
- di aver redatto il ricorso per separazione provvedendo alla sua notifica a controparte;
- che prima che si celebrasse l'udienza destinata al tentativo di conciliazione le parti hanno inteso proseguire la loro convivenza e, conseguentemente, è stato depositato atto di rinuncia;
- che il protocollo d'intesa siglato il 16 dicembre 2022 prevede, per i procedimenti in materia di diritto di famiglia, nell'ipotesi in cui non venga svolta attività istruttoria e non vengono depositate memorie ex articolo 183 co. VI c.p.c., un compenso pari a € 1.400,00 e che,
ove non dovesse essere applicato il protocollo, le tariffe prevederebbero un compenso di €
2.119,38 come da nota allegata;
rilevato che il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito;
rilevato, nel merito, che il punto del protocollo invocato dal ricorrente (procedimenti in materia di diritto di famiglia ove non vengano depositate le memorie di cui all'art. 183, co. IV
c.p.c.) prevede che la causa si svolga nel contenzioso tra le parti e sia conclusa con provvedimento decisorio;
considerato che il ricorrente ha dato conto dell'avvenuta conciliazione tra le parti prima
della prima udienza di comparizione;
che per le ipotesi di trasformazione del procedimento in congiunto o conciliazione alla prima udienza il protocollo prevede € 1.000 “esclusivamente in un'ottica di incentivazione della
conciliazione” e che pertanto, in mancanza della prima udienza (con la precisazione che non è
stato allegato neppure il verbale da cui evincere la corretta instaurazione del contraddittorio),
non può certamente liquidarsi neppure tale importo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato e il decreto impugnato confermato;
ritenuto che le spese di lite, tenuto conto della mancata comparizione del Controparte_1
, vadano dichiarate irripetibili;
[...]
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
2 Così deciso in Agrigento, in data 5 settembre 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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