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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. ROBERTO ROVERO
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. CRISTINA ZANCHIN CP_1 C.F._1
-convenuto opposto-
***
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2024 in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 492/2022 - emesso dal Tribunale di Piacenza, in data 10 giugno 2022, all'esito del procedimento monitorio RG n. 983/2022 - con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma complessiva di € 330.000,00, oltre interessi moratori e CP_1 spese della procedura monitoria e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della domanda, Parte Attrice opponente deduceva che: - in data 1 agosto 2001, conferiva a mandato per l'attività di consulenza in materia gestionale ed CP_1
amministrativa della società, con durata annuale, rinnovabile entro il 31 luglio di ogni anno, sino alla disdetta, da effettuarsi entro 15 giorni prima della data ultima per il rinnovo, dietro corrispettivo di L. 80.000.000,00 (€ 40.000,00) con liquidazioni trimestrali di L. 20.000.00,00
(€ 10.000,00); - a far data dal 2011, le Parti convenivano di ridurre il compenso annuale da €
40.000,00 ad € 20.000,00, somma che veniva corrisposta in due rate da € 10.000,00 ciascuna per ogni anno;
- a decorrere dall'anno 2020, il predetto incarico cessava consensualmente e veniva affidato al convenuto opposto l'incarico di revisore contabile sino al 25 marzo 2022 allorquando anche tale incarico cessava per volontà del sig. Amministratore Controparte_2
Unico della Società opponente, a seguito della scoperta di irregolarità fiscali e di registrazioni contabili imputabili al non corretto operato del Professionista;
- in data 21 febbraio 2022, aveva richiesto all'odierna opponente il pagamento dell'importo di € 80.000,00, per i CP_1 compensi relativi all'anno 2018 e 2019 e successivamente, con lettera del 14 marzo 2022, per il tramite del proprio legale, questi richiedeva invece il pagamento della diversa somma di €
125.266,00; - il Convenuto opposto, in fase monitoria, non aveva depositato la parcella delle spese e delle prestazioni rese nell'interesse della corredata dal parere della Parte_1 competente associazione professionale né le fatture riferibili alla somma ingiunta e l'estratto autentico del libro IVA;
- le comunicazioni annuali per la messa a bilancio di tali somme non provavano l'effettiva debenza delle stesse e comunque non erano state mai accettate dalla
Società opponente.
Si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso dedotto e CP_1
concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione promossa da con conseguente conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo impugnato e condanna della società ex art. 96 c.p.c. per Parte_1 temerarietà dell'opposizione.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Convenuta deduceva che: - l'eccezione di inadempimento sull'attività svolta dal 2001 al 2019 formulata da controparte risultava priva di riscontro probatorio;
- riconosceva di aver sempre pagato con ritardo rispetto ai periodi di Parte_1
competenza, versando acconti insufficienti a coprire il compenso annuo pattuito;
- l'Opponente, come anche la fiscalista veniva puntualmente informata con comunicazioni CP_3
annue degli importi dovuti e tali importi non dovevano essere dalla stessa accettati, in quanto riferiti ad un compenso contrattualmente pattuito dal 2001 e mai soggetto a modifica;
- la doglianza di asseriti danni causati dall'opposto per “irregolarità fiscali e registrazioni contabili”
è infondata e non provata, anche alla luce che lo stesso non avrebbe dovuto occuparsi delle registrazioni fiscali;
- la circostanza della riduzione di compenso dal 2011 in avanti era priva di prova, posto che dalla documentazione si evince che la società sin dall'inizio del rapporto aveva versato solo acconti, prevalentemente di € 10.000/anno, in relazione ai quali il Consulente emetteva fattura imputandola al periodo insoluto più risalente;
- per il triennio 2020-2022, la
Società opponente aveva conferito al anche l'incarico di revisore dei conti, segno del CP_1
continuativo rapporto fiduciario tra le Parti.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle suddette memorie, dopo una serie di rinvii per la pendenza di trattative tra le Parti che avevano esito negativo, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, la pretesa creditoria, pari a complessivi €
330.000,00 (ovvero i maturati in relazione al IV trimestre del 2011 e a tutti gli anni a partire dal
2012 e sino a tutto il 2019), traeva origine dal mandato di consulenza professionale gestionale ed amministrativa, sottoscritto dal Professionista con la in data 1 agosto 2001, Parte_1 il quale prevedeva un incarico di durata annuale dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002, con rinnovo annuale tacito, salvo disdetta da comunicarsi preventivamente entro 15 giorni prima della scadenza, in relazione al quale le Parti avevano concordato un compenso di L.
80.000.000,00 (oggi € 40.000,00) oltre accessori (tra cui una indennità giornaliera di L.
1.000.000,00 prevista in caso di trasferta), da liquidarsi in favore del Consulente in liquidazioni trimestrali di € 10.000,00 oltre accessori.
A sostegno della domanda di pagamento, il Convenuto opposto ha prodotto fatture periodiche
(temporalmente posticipate rispetto ai trimestri maturati specificando il relativo periodo di competenza) emesse sino al III trimestre del 2011 (fatt. nn. 116-2018, 58-2019, 194-2019, 36-
2020, 193-2020, 75-2021 e 250-2021 relative rispettivamente ai quattro trimestri del 2010 e ai tre del 2011) e le comunicazioni annuali inoltrate alla Società opponente per la messa a bilancio dei pagamenti dovuti dal IV trimestre del 2011 sino al 2019, allorquando il venisse CP_1 incaricato dalla di svolgere l'attività di revisore contabile. Parte_1
Come unici motivi di opposizione, la eccepisce che l'ingiunzione di pagamento è Parte_1 formulata in assenza dell'opinamento delle relative parcelle da parte della competente associazione professionale nonché l'infondatezza della pretesa creditoria posto che le Parti, a partire dall'anno 2011, avevano ridotto il compenso annuale originariamente pattuito di €
40.000,00 ad € 20.000,00, come confermato dalle richieste di pagamento dell'importo inferiore di € 80.000,00 inoltrate alla Società opponente dal in data 21 febbraio 2022 e 14 marzo CP_1 2023 e che, in ogni caso, l'attività svolta dal Consulente non era stata correttamente eseguita poiché la Società aveva dovuto procedere alla regolarizzazione di alcune appostazioni contabili.
L'opposizione formulata da non merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 meglio precisate e pertanto, il decreto ingiuntivo impugnato andrà integralmente confermato.
Come noto, in materia di ricorso monitorio, il Legislatore prevede che, nel caso in cui il credito riguardi onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo (art. 633 I comma n. 2 c.p.c.) e nei in cui il credito riguardi onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (art. 633 I comma n. 3
c.p.c.), la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636 I comma c.p.c.).
Secondo giurisprudenza granitica, la parcella correlata dall'opinamento del competente Ordine di appartenenza del professionista ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, mentre costituisce semplice dichiarazione unilaterale del professionista nel successivo giudizio di opposizione, ove notoriamente il creditore (convenuto opposto) assume la veste di attore sostanziale e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. (Cass. civ. sez. II, 09 settembre 2021, n.
24387).
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 9 comma 1 D. L. n. 1/2012 che ha abrogato, con effetto dal 24 gennaio 2012, le tariffe delle professioni regolamentate, il professionista che agisca per il recupero di propri crediti in sede monitoria deve, dunque, allegare alla domanda non più la parcella, ma un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile
(art. 2233 c.c. e ss.) che sia idoneo a provare l'incarico ricevuto e l'entità del compenso pattuito, così come previsto dall'art. 633, n. 1 c.p.c..
Va altresì considerato che, secondo la giurisprudenza, “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 30590 del 30 dicembre 2011).
Ebbene, nel caso che occupa, al fine di provare l'esistenza del credito ha CP_1 prodotto con il ricorso monitorio il contratto sottoscritto dalle Parti in data 1° agosto 2001, con il quale le stesse pattuivano la tipologia di rapporto contrattuale, l'oggetto dell'incarico, la durata ed il relativo compenso.
Ne discende che l'eccezione formulata dall'Opponente circa la mancata prova della certezza e liquidità del credito è priva di pregio, in quanto l'accordo prodotto in atti, siglato dalle Parti nel
2001, è idoneo ad integrare il presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione, costituendo il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria e potendo la stessa essere determinata nel suo preciso ammontare alla luce delle pattuizioni ivi contenute ed avendo, secondo i principi generali in materia di onere probatorio in ipotesi di responsabilità contrattuale, il Creditore allegato l'inadempimento della controparte all'obbligazione di pagamento assunta in forza del contratto oggetto di causa.
Inoltre, è pacifico che il rapporto contrattuale sorto tra le Parti nel lontano 2001 abbia avuto una durata di circa 20 anni, a riprova della correttezza delle prestazioni professionali svolte dal in favore della Società opponente, la quale nel corso del rapporto non vi è prova abbia CP_1 sollevato contestazioni di sorta in merito all'operato del Consulente e nel presente giudizio di opposizione si è limitata ad eccepire che, a partire dall'anno 2011, le Parti stesse avevano concordato una riduzione dell'incarico affidato all'odierno Opposto e conseguentemente, del relativo compenso, pattuito originariamente in € 40.000,00 annui e successivamente ridotto ad €
20.000,00 annui, secondo quanto dichiarato dalla . Controparte_4
Tale eccezione, però, non trova alcun elemento di riscontro all'esito dell'istruttoria svolta non essendo stata fornita la prova della progressiva riduzione, a partire dal 2011, del contenuto dell'incarico affidato al dalla Società opponente né della conseguente riduzione del CP_1 compenso del Professionista, determinato in Contratto in € 40.000,00 annui.
Si rileva, inoltre, che nel corso del ventennale rapporto professionale, non ha mai Parte_1 contestato il contenuto delle comunicazioni annuali di messa a bilancio che lo ha Parte_2 sempre inviato regolarmente alla Società a partire dal 31 dicembre del 2012 e sino al 2019.
Quanto alle comunicazioni inviate dal Convenuto opposto, rispettivamente, in data 21 febbraio
2022 e 14 marzo 2022, a cui attribuisce natura confessoria in relazione alle richieste Parte_1 creditorie relative agli anni 2018 e 2019 ivi formulate per complessivi € 80.000,00, importo sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto in via monitoria, si ritiene che le stesse non provino che egli abbia rinunciato implicitamente al compenso relativo agli anni precedenti e che le ulteriori somme non siano dunque dovute dalla posto che l'eventuale corso Parte_1 della prescrizione non è rilevabile d'ufficio e deve essere necessariamente eccepito dalla parte interessata - cosa che nel caso di specie non è avvenuto – per di più in maniera specifica, non potendo il giudice individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce.
Infine, è parimenti infondata, in quanto priva di prova, l'eccezione di inadempimento formulata dalla Società opponente in ordine ai danni dalla stessa lamentati e non meglio precisati, che sarebbero stati causati alla dalla non corretta esecuzione della prestazione da parte Parte_1 del Professionista.
In particolare, la Società opponente si limita a sostenere - in maniera del tutto generica - che nel corso dei circa venti anni di collaborazione tra le Parti, ha omesso di segnalare alla CP_1 committenza “anomalie di una serie di appostazioni contabili, tra le quali: (i) il saldo della cassa contanti, (ii) il saldo delle carte di credito prepagate, (iii) l'errata annotazione di crediti non recuperabili o imputati a voci errate, (iv) l'esistenza di debiti verso amministratori, e altre anomalie” senza, al contempo, fornire elementi puntuali che consentano anche solo di individuare quali siano le specifiche inadempienze contestate al Consulente, invero solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, nonché di quantificare gli ipotetici danni causalmente riconducibili agli asseriti inadempimenti, posto che, per consolidata giurisprudenza, la responsabilità del Professionista nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone a carico dell'asserito danneggiato la prova del danno e la prova del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente (Cass. civ. sez. II, 19/11/2004, n. 21894).
L'opponente non ha dunque assolto il proprio onere probatorio, limitandosi ad allegare in maniera del tutto generica una serie di presunte irregolarità, non sorrette da alcun riscontro probatorio.
Alla luce delle suesposte motivazioni, l'opposizione formulata da non merita Parte_1 accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Piacenza in data 10 giugno 2022 n. 492/2022, che acquista così efficacia esecutiva.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM
55/14, tenuto conto del valore della causa.
Infine, non ricorrono infine gli estremi per la chiesta condanna dell'Opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso, dalle risultanze istruttorie acquisite, che questi abbia agito con dolo o colpa grave e conseguendo il rigetto della domanda risarcitoria alla insufficienza del quadro probatorio posto a sostegno del suo assunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 10 giugno 2022, all'esito del procedimento monitorio RG 983/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 492/2022, che acquista efficacia esecutiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in Parte_1 favore di che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali CP_1
(valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza, in data 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. ROBERTO ROVERO
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. CRISTINA ZANCHIN CP_1 C.F._1
-convenuto opposto-
***
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2024 in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 492/2022 - emesso dal Tribunale di Piacenza, in data 10 giugno 2022, all'esito del procedimento monitorio RG n. 983/2022 - con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma complessiva di € 330.000,00, oltre interessi moratori e CP_1 spese della procedura monitoria e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della domanda, Parte Attrice opponente deduceva che: - in data 1 agosto 2001, conferiva a mandato per l'attività di consulenza in materia gestionale ed CP_1
amministrativa della società, con durata annuale, rinnovabile entro il 31 luglio di ogni anno, sino alla disdetta, da effettuarsi entro 15 giorni prima della data ultima per il rinnovo, dietro corrispettivo di L. 80.000.000,00 (€ 40.000,00) con liquidazioni trimestrali di L. 20.000.00,00
(€ 10.000,00); - a far data dal 2011, le Parti convenivano di ridurre il compenso annuale da €
40.000,00 ad € 20.000,00, somma che veniva corrisposta in due rate da € 10.000,00 ciascuna per ogni anno;
- a decorrere dall'anno 2020, il predetto incarico cessava consensualmente e veniva affidato al convenuto opposto l'incarico di revisore contabile sino al 25 marzo 2022 allorquando anche tale incarico cessava per volontà del sig. Amministratore Controparte_2
Unico della Società opponente, a seguito della scoperta di irregolarità fiscali e di registrazioni contabili imputabili al non corretto operato del Professionista;
- in data 21 febbraio 2022, aveva richiesto all'odierna opponente il pagamento dell'importo di € 80.000,00, per i CP_1 compensi relativi all'anno 2018 e 2019 e successivamente, con lettera del 14 marzo 2022, per il tramite del proprio legale, questi richiedeva invece il pagamento della diversa somma di €
125.266,00; - il Convenuto opposto, in fase monitoria, non aveva depositato la parcella delle spese e delle prestazioni rese nell'interesse della corredata dal parere della Parte_1 competente associazione professionale né le fatture riferibili alla somma ingiunta e l'estratto autentico del libro IVA;
- le comunicazioni annuali per la messa a bilancio di tali somme non provavano l'effettiva debenza delle stesse e comunque non erano state mai accettate dalla
Società opponente.
Si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso dedotto e CP_1
concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione promossa da con conseguente conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo impugnato e condanna della società ex art. 96 c.p.c. per Parte_1 temerarietà dell'opposizione.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Convenuta deduceva che: - l'eccezione di inadempimento sull'attività svolta dal 2001 al 2019 formulata da controparte risultava priva di riscontro probatorio;
- riconosceva di aver sempre pagato con ritardo rispetto ai periodi di Parte_1
competenza, versando acconti insufficienti a coprire il compenso annuo pattuito;
- l'Opponente, come anche la fiscalista veniva puntualmente informata con comunicazioni CP_3
annue degli importi dovuti e tali importi non dovevano essere dalla stessa accettati, in quanto riferiti ad un compenso contrattualmente pattuito dal 2001 e mai soggetto a modifica;
- la doglianza di asseriti danni causati dall'opposto per “irregolarità fiscali e registrazioni contabili”
è infondata e non provata, anche alla luce che lo stesso non avrebbe dovuto occuparsi delle registrazioni fiscali;
- la circostanza della riduzione di compenso dal 2011 in avanti era priva di prova, posto che dalla documentazione si evince che la società sin dall'inizio del rapporto aveva versato solo acconti, prevalentemente di € 10.000/anno, in relazione ai quali il Consulente emetteva fattura imputandola al periodo insoluto più risalente;
- per il triennio 2020-2022, la
Società opponente aveva conferito al anche l'incarico di revisore dei conti, segno del CP_1
continuativo rapporto fiduciario tra le Parti.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle suddette memorie, dopo una serie di rinvii per la pendenza di trattative tra le Parti che avevano esito negativo, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, la pretesa creditoria, pari a complessivi €
330.000,00 (ovvero i maturati in relazione al IV trimestre del 2011 e a tutti gli anni a partire dal
2012 e sino a tutto il 2019), traeva origine dal mandato di consulenza professionale gestionale ed amministrativa, sottoscritto dal Professionista con la in data 1 agosto 2001, Parte_1 il quale prevedeva un incarico di durata annuale dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002, con rinnovo annuale tacito, salvo disdetta da comunicarsi preventivamente entro 15 giorni prima della scadenza, in relazione al quale le Parti avevano concordato un compenso di L.
80.000.000,00 (oggi € 40.000,00) oltre accessori (tra cui una indennità giornaliera di L.
1.000.000,00 prevista in caso di trasferta), da liquidarsi in favore del Consulente in liquidazioni trimestrali di € 10.000,00 oltre accessori.
A sostegno della domanda di pagamento, il Convenuto opposto ha prodotto fatture periodiche
(temporalmente posticipate rispetto ai trimestri maturati specificando il relativo periodo di competenza) emesse sino al III trimestre del 2011 (fatt. nn. 116-2018, 58-2019, 194-2019, 36-
2020, 193-2020, 75-2021 e 250-2021 relative rispettivamente ai quattro trimestri del 2010 e ai tre del 2011) e le comunicazioni annuali inoltrate alla Società opponente per la messa a bilancio dei pagamenti dovuti dal IV trimestre del 2011 sino al 2019, allorquando il venisse CP_1 incaricato dalla di svolgere l'attività di revisore contabile. Parte_1
Come unici motivi di opposizione, la eccepisce che l'ingiunzione di pagamento è Parte_1 formulata in assenza dell'opinamento delle relative parcelle da parte della competente associazione professionale nonché l'infondatezza della pretesa creditoria posto che le Parti, a partire dall'anno 2011, avevano ridotto il compenso annuale originariamente pattuito di €
40.000,00 ad € 20.000,00, come confermato dalle richieste di pagamento dell'importo inferiore di € 80.000,00 inoltrate alla Società opponente dal in data 21 febbraio 2022 e 14 marzo CP_1 2023 e che, in ogni caso, l'attività svolta dal Consulente non era stata correttamente eseguita poiché la Società aveva dovuto procedere alla regolarizzazione di alcune appostazioni contabili.
L'opposizione formulata da non merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 meglio precisate e pertanto, il decreto ingiuntivo impugnato andrà integralmente confermato.
Come noto, in materia di ricorso monitorio, il Legislatore prevede che, nel caso in cui il credito riguardi onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo (art. 633 I comma n. 2 c.p.c.) e nei in cui il credito riguardi onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (art. 633 I comma n. 3
c.p.c.), la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636 I comma c.p.c.).
Secondo giurisprudenza granitica, la parcella correlata dall'opinamento del competente Ordine di appartenenza del professionista ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, mentre costituisce semplice dichiarazione unilaterale del professionista nel successivo giudizio di opposizione, ove notoriamente il creditore (convenuto opposto) assume la veste di attore sostanziale e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. (Cass. civ. sez. II, 09 settembre 2021, n.
24387).
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 9 comma 1 D. L. n. 1/2012 che ha abrogato, con effetto dal 24 gennaio 2012, le tariffe delle professioni regolamentate, il professionista che agisca per il recupero di propri crediti in sede monitoria deve, dunque, allegare alla domanda non più la parcella, ma un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile
(art. 2233 c.c. e ss.) che sia idoneo a provare l'incarico ricevuto e l'entità del compenso pattuito, così come previsto dall'art. 633, n. 1 c.p.c..
Va altresì considerato che, secondo la giurisprudenza, “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 30590 del 30 dicembre 2011).
Ebbene, nel caso che occupa, al fine di provare l'esistenza del credito ha CP_1 prodotto con il ricorso monitorio il contratto sottoscritto dalle Parti in data 1° agosto 2001, con il quale le stesse pattuivano la tipologia di rapporto contrattuale, l'oggetto dell'incarico, la durata ed il relativo compenso.
Ne discende che l'eccezione formulata dall'Opponente circa la mancata prova della certezza e liquidità del credito è priva di pregio, in quanto l'accordo prodotto in atti, siglato dalle Parti nel
2001, è idoneo ad integrare il presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione, costituendo il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria e potendo la stessa essere determinata nel suo preciso ammontare alla luce delle pattuizioni ivi contenute ed avendo, secondo i principi generali in materia di onere probatorio in ipotesi di responsabilità contrattuale, il Creditore allegato l'inadempimento della controparte all'obbligazione di pagamento assunta in forza del contratto oggetto di causa.
Inoltre, è pacifico che il rapporto contrattuale sorto tra le Parti nel lontano 2001 abbia avuto una durata di circa 20 anni, a riprova della correttezza delle prestazioni professionali svolte dal in favore della Società opponente, la quale nel corso del rapporto non vi è prova abbia CP_1 sollevato contestazioni di sorta in merito all'operato del Consulente e nel presente giudizio di opposizione si è limitata ad eccepire che, a partire dall'anno 2011, le Parti stesse avevano concordato una riduzione dell'incarico affidato all'odierno Opposto e conseguentemente, del relativo compenso, pattuito originariamente in € 40.000,00 annui e successivamente ridotto ad €
20.000,00 annui, secondo quanto dichiarato dalla . Controparte_4
Tale eccezione, però, non trova alcun elemento di riscontro all'esito dell'istruttoria svolta non essendo stata fornita la prova della progressiva riduzione, a partire dal 2011, del contenuto dell'incarico affidato al dalla Società opponente né della conseguente riduzione del CP_1 compenso del Professionista, determinato in Contratto in € 40.000,00 annui.
Si rileva, inoltre, che nel corso del ventennale rapporto professionale, non ha mai Parte_1 contestato il contenuto delle comunicazioni annuali di messa a bilancio che lo ha Parte_2 sempre inviato regolarmente alla Società a partire dal 31 dicembre del 2012 e sino al 2019.
Quanto alle comunicazioni inviate dal Convenuto opposto, rispettivamente, in data 21 febbraio
2022 e 14 marzo 2022, a cui attribuisce natura confessoria in relazione alle richieste Parte_1 creditorie relative agli anni 2018 e 2019 ivi formulate per complessivi € 80.000,00, importo sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto in via monitoria, si ritiene che le stesse non provino che egli abbia rinunciato implicitamente al compenso relativo agli anni precedenti e che le ulteriori somme non siano dunque dovute dalla posto che l'eventuale corso Parte_1 della prescrizione non è rilevabile d'ufficio e deve essere necessariamente eccepito dalla parte interessata - cosa che nel caso di specie non è avvenuto – per di più in maniera specifica, non potendo il giudice individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce.
Infine, è parimenti infondata, in quanto priva di prova, l'eccezione di inadempimento formulata dalla Società opponente in ordine ai danni dalla stessa lamentati e non meglio precisati, che sarebbero stati causati alla dalla non corretta esecuzione della prestazione da parte Parte_1 del Professionista.
In particolare, la Società opponente si limita a sostenere - in maniera del tutto generica - che nel corso dei circa venti anni di collaborazione tra le Parti, ha omesso di segnalare alla CP_1 committenza “anomalie di una serie di appostazioni contabili, tra le quali: (i) il saldo della cassa contanti, (ii) il saldo delle carte di credito prepagate, (iii) l'errata annotazione di crediti non recuperabili o imputati a voci errate, (iv) l'esistenza di debiti verso amministratori, e altre anomalie” senza, al contempo, fornire elementi puntuali che consentano anche solo di individuare quali siano le specifiche inadempienze contestate al Consulente, invero solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, nonché di quantificare gli ipotetici danni causalmente riconducibili agli asseriti inadempimenti, posto che, per consolidata giurisprudenza, la responsabilità del Professionista nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone a carico dell'asserito danneggiato la prova del danno e la prova del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente (Cass. civ. sez. II, 19/11/2004, n. 21894).
L'opponente non ha dunque assolto il proprio onere probatorio, limitandosi ad allegare in maniera del tutto generica una serie di presunte irregolarità, non sorrette da alcun riscontro probatorio.
Alla luce delle suesposte motivazioni, l'opposizione formulata da non merita Parte_1 accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Piacenza in data 10 giugno 2022 n. 492/2022, che acquista così efficacia esecutiva.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM
55/14, tenuto conto del valore della causa.
Infine, non ricorrono infine gli estremi per la chiesta condanna dell'Opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso, dalle risultanze istruttorie acquisite, che questi abbia agito con dolo o colpa grave e conseguendo il rigetto della domanda risarcitoria alla insufficienza del quadro probatorio posto a sostegno del suo assunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 10 giugno 2022, all'esito del procedimento monitorio RG 983/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 492/2022, che acquista efficacia esecutiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in Parte_1 favore di che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali CP_1
(valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza, in data 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia