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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 727/2025
Oggi 10/10/2025 innanzi al giudice dott. MA TO sono comparsi
• l'avv. Veronica Sica per la parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1 Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. MA TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. MA TO , all'udienza del 10/10/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 727 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 14/04/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI LU e dell'avv. SICA VERONICA MARIA WALLY
( ; , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA N. 133 C.F._2
37122 VERONA presso il difensore avv. TI LU
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.25 evidenzia che: Parte_1
- con verbale del 7.11.14 (all. 1 ), a seguito di domanda del 17.9.14, il ricorrente CP_1 veniva riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)”, con revisione sanitaria nel novembre 2015;
- seguiva la liquidazione della prestazione categoria INVCIV numero 07096189, con decorrenza 1.10.14, a titolo di pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71, comprensiva
1 anche dell'indennità di accompagnamento: come si evince dal Modello TE08, il trattamento
è stato liquidato a titolo di pensione di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71, per l'importo di €
290,08 lordi mensili oltre tredicesima mensilità, nonché a titolo di indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, per l'importo di € 504,07 netti mensili per l'anno 2014 e di € 508,55 netti mensili per l'anno 2015 (doc. 5 ric.);
- il ricorrente ha immediatamente informato l della non debenza della prestazione CP_1
e richiesto l'immediata cessazione del trattamento (essendo stata liquidata la pensione di invalidità nonostante non fosse spettante per insussistenza dei requisiti socio-economici e non avendone il ricorrente neppure fatto richiesta), erogato comunque per tre mensilità
(gennaio/marzo 2015), le quali sono state prontamente restituite non appena ricevuto il mav di pagamento trasmesso dall'Ente con nota del 29.1.16 (doc. n. 6), a distanza di un anno dal provvedimento di sospensione in data 16.2.15 (doc. n. 7).
- al contrario, l'indennità di accompagnamento, riconosciuta e spettante al solo titolo della minorazione fisica accertata dalla Commissione medica dell indipendentemente CP_1 dal reddito e dall'età anagrafica del richiedente, è stata regolarmente corrisposta, senza soluzione di continuità;
- all'esito della visita di revisione, eseguita in data 3.9.15 (all. 2 ric.), Parte_1 veniva riconosciuto, a decorrere dal 7.7.15, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, con esenzione da revisioni mediche successive (doc.
n. 8 ric.): il verbale di revisione sanitaria del 3.9.15 non contiene alcun riferimento ai requisiti ex legge n. 18/1980 né attesta il venir meno dei requisiti o del diritto all'indennità di accompagnamento;
- neppure nella lettera di comunicazione dell'esito della visita, accompagnatoria all'invio del verbale, l ha riferito alcunché in merito alla mancata conferma della prestazione CP_2 assistenziale già riconosciuta, precisando anzi (con evidenziazione grafica dell CP_1 stesso) che “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico (…). Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente
(utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento”;
- neppure successivamente l ha mai formalmente comunicato l'esito, positivo o CP_1
negativo, della visita di verifica né ha mai notificato alcun provvedimento formale di revoca
2 dell'indennità di accompagnamento, che è stata ulteriormente e regolarmente corrisposta nel periodo successivo dall'ente;
- solo a distanza di oltre quattro anni, con nota del 25/10/19 (all. 3 ric.) venne comunicato al ricorrente che la prestazione numero 07096189 categoria INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dal 1.10.15 e che ne era derivato, fino al 30.11.19, un debito a suo carico di euro 25.748,15, con indicazione degli importi e del titolo della prestazione indebita;
- i ricorsi presentati al Comitato provinciale dell sono rimasti senza esito. CP_1
Ciò posto il ricorrente agisce chiedendo dichiararsi insussistente il diritto dell'ente alla ripetizione delle somme erogategli a tale titolo, con la conseguente condanna dell alla CP_1
restituzione degli importi riscossi a titolo di ripetizione di indebito, oltre accessori.
L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso a fronte delle regole CP_1 generali di ripetizione dell'indebito, non sussistendo buona fede del percettore che aveva ricevuto notifica del verbale di visita medica 3.9.15, dalla quale si era originato l'indebito.
Alla prima udienza 2.7.25 il giudice, ritenuta la causa decidibile su base interpretativa e documentale, ha rinviato per discussione all'odierna udienza, tenutasi da remoto, nella quale le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza.
* * *
1. Il ricorso è fondato nel merito e merita integrale accoglimento, valutata la natura pacificamente assistenziale (e non già previdenziale) della prestazione in esame.
Non può, dunque, trovare applicazione, nel caso de quo, la speciale disciplina prevista dall'art. 52 L.89/89 e dall'art. 13 L.412/91, la quale regola, invece, esclusivamente l'indebito in materia previdenziale: trattandosi di normativa di carattere eccezionale, che deroga la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., come tale non risulta analogicamente o estensivamente applicabile all'indebito in materia assistenziale.
2. Da ciò non consegue, a differenza di quanto opinato dall , l'applicazione della CP_1 disciplina generale dell'indebito di derivazione codicistica ex art. 2033 c.c., rinvenendosi peraltro anche in materia assistenziale delle peculiari regole derogatorie e speciali per determinati ambiti o settori, sebbene distinte da quelle che presidiano la normativa in materia di indebito previdenziale: si allude all'art. 3ter, D.L. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, in virtù del quale “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la
3 sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; oppure, in materia di invalidità civile, all'art. 3, comma 10, D.L. n.
173/1988, convertito in legge n. 291/1988, a norma del quale “Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
3. Per la materia dell'indebito assistenziale si deve alla ricostruzione giurisprudenziale della Suprema Corte l'individuazione di un'articolata disciplina, relativa alle singole e specifiche fattispecie prese in considerazione, che opera una distinzione delle varie ipotesi,
a seconda che il pagamento risultato poi indebitamente erogato attenga, caso per caso, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(disoccupazione) o a questioni di altra natura (come può essere la sopravvenienza di un ricovero in struttura ospedaliera gratuita nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Nelle più recenti pronunce si prendono le mosse dai principi di matrice costituzionale secondo i quali "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, sebbene indebite, sono ontologicamente mirate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13.1.06 n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14.12.93 n. 431)."
E così si viene a delineare il principio di applicazione generalizzata in materia assistenziale secondo il quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno
4 dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. Civ. Sez. VI, 30.6.20 n.13223).
La Suprema Corte, del resto, già nella precedente pronuncia (Cass. 25.6.20 n.12608) aveva tratteggiato una sorta di “statuto” della disciplina dell'indebito assistenziale:
<< L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come
l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). L'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla
Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell' indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il ''dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla Agenzia delle Entrate ed essi fossero perciò conoscibili dall;
l'art . 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal 1 gennaio 2010,
5 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_3
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. l3, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122 . (…)
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all . CP_3
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_1 che quindi esso l già conosce. In questa ipotesi l' affidamento riposto dal pensionato CP_2
nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse, tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della CP_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito, Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. (…). CP_1
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l CP_1 già conosce o ha l'onere di conoscere.”
6 4. Quanto all'ipotesi di sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale, giova richiamare sul punto la condivisibile giurisprudenza di merito (Corte Appello Torino n.388/24 del 4.11.24) che ha con notevole chiarezza concettuale così stabilito in caso analogo: <La S.C., in altre pronunce, premesso che in materia assistenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c., ha però anche sottolineato l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di detta indagine, anche la violazione del procedimento ex art. 37 comma 8 L. 448/1998.
È stato infatti affermato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. 29419/2018 e precedenti della S.C. ivi citati).
Questo indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art.
4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che
"si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la
7 stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost".
Da ultimo, nella sentenza n. 8/2023, la Corte Costituzionale - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita - ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali,
“la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile»
(13223/2020)” per cui, in questi casi, l'affidamento “più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993)”.
Nel caso in esame, è pacifico che, dopo l'esito negativo della visita di revisione del
28.2.2011, comunicato all'appellante il 22.3.2011, l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca, entro i 90 giorni successivi, delle provvidenze
8 economiche), ma ha continuato ad erogarle l'indennità di accompagnamento per sette anni, fino a febbraio 2018.
[…]
Nella fattispecie per cui è causa la comunicazione da parte dell del verbale sanitario che comunicava all'assistita l'esito negativo della visita di verifica (“In allegato a questa comunicazione le invio una copia del verbale in base al quale non è possibile confermare la prestazione di invalidità civile n. ……”) non è, tenuto conto di tutte le circostanze, di per sé idonea ad escludere l'affidamento dell'appellante, fondato non soltanto sul concreto e successivo mantenimento della provvidenza da parte dell'unitamente all'erogazione della pensione di invalidità (che già le veniva erogata insieme all'indennità di accompagnamento), ma anche sul fatto che l'esito di detta visita aveva comunque confermato la sua condizione di invalida al 100% (v. il giudizio medico legale contenuto nel citato verbale: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%”).
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per diversi anni delle erogazioni, integra una condotta dell'Ente idonea a ingenerare nell'appellante una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
Considerate dette circostanze, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non dunque può essere addebitata a dolo dell'appellante ne è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021; v. anche Corte Appello Genova
105/2024).
9 Nell'appellante si è anzi consolidata una condizione di “affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle” (cfr. Cass. 29419/18 cit.), tutela che, infatti, si è resa conto di dover (nuovamente) richiedere soltanto successivamente alla revoca della prestazione.
Non sussiste pertanto l'indebito rivendicato […]>>.
5. Secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di Appello di Venezia (sent.
n.513/25 del 20.6.25; conf. sent. n.469 del 9.6.25), fermo restando che anche nel settore assistenziale la regola base non è affatto quella della ripetibilità dell'indebito come descritta dall'art. 2033 cc, essendo invece necessario verificare se vi sia legittimo affidamento del percettore della provvidenza.
Nel caso in esame il tema nodale risiede nel decidere se sia o meno ravvisabile un legittimo affidamento in ipotesi in cui – come nel caso di specie – il percettore della provvidenza abbia avuto conoscenza tempestiva del verbale della commissione medica che non conferma l'esistenza dei requisiti sanitari (sempre che il verbale sia chiaro nell'escludere i detti requisiti). In altri e più analitici termini, ci si deve domandare in che modo rilevi, al fine di affermare che il percettore avesse legittimamente fatto affidamento sulla spettanza della provvidenza (che infatti nel caso di specie è stata erogata per 4 anni dopo l'esito negativo di Commissione medica), il fatto che l'ente pubblico non avesse compiuto gli adempimenti di cui all'art. 37, co. 8, Legge 448/1998 (vale a dire l'immediata sospensione della prestazione e la revoca, entro i 90 giorni successivi, dell'erogazione monetaria) e, al contempo, il percettore avesse continuato a percepire la prestazione assistenziale.
Anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata si ritiene di poter rispondere positivamente al suddetto quesito.
E difatti, se da un lato è certo che la parte fosse stata sottoposta a visita di revisione nel corso dell'anno 2015 con l'esito indicato, è anche certo che nella vicenda in esame, tenuto conto delle qualità delle parti e, in particolare, del soggetto pubblico pagatore, si fossero verificati fatti più che idonei ad ingenerare nell'assistito la convinzione di essere creditore di somma di denaro in effetti erogata dall'ente.
10 In tal senso pare utile leggere il verbale della Commissione Medica relativo all'esito della visita in data 3.9.15, nel quale inutilmente si cercherebbe un qualche riferimento all'indennità di accompagnamento od al venir meno dei relativi requisiti ex lege n.18/1980: nulla viene specificato in tal senso ed, anzi, vi si precisa che il soggetto continua a risultare
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”.
L'esito della visita medica di revisione non è, dunque, per nulla chiaro;
quantomeno per il profano che, forse, avrebbe potuto al più comprendere che qualcosa era accaduto durante quella visita effettuando un raffronto tra il verbale della visita di revisione con il verbale della precedente visita (del novembre 2014) all'esito della quale era stata riconosciuta la provvidenza di accompagnamento. Trattasi di operazione di raffronto, comunque dall'esito incerto, che evidentemente non è richiedibile al profano.
Al contrario, il contenuto della lettera accompagnatoria di comunicazione al ricorrente dell'esito della visita conteneva addirittura un'indicazione potenzialmente decettiva per il profano, avvertendolo espressamente (e con evidenziazione dello stesso ) che “Nel CP_1
caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico (…). Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento”. Come si è visto nel caso in esame la percentuale di invalidità al 100% non era variata rispetto alla visita precedente.
Il che si dimostra ragione sufficiente per affermare il legittimo affidamento del ricorrente, tanto più ove si consideri che un soggetto pubblico e, come tale, idoneo ad ingenerare affidamento nel cittadino, ha per oltre quattro anni continuato a pagare l'indennità di accompagnamento. Erogazione effettuata ancorché una norma esplicitamente prevedesse
(e preveda) l'obbligo in capo all'Ente previdenziale di sospendere immediatamente l'erogazione della provvidenza per poi, in tempi brevi (entro tre mesi), procedere alla formale revoca. Il tutto, è ben evidente, senza che la parte avesse fatto alcunché – come potrebbe accadere in ipotesi di revoca di una provvidenza in ragione della non integrazione del requisito sanitario – per conseguire l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Ciò posto, ne risultano integrate quelle circostanze di fatto che, anche secondo le richiamate pronunce giurisprudenziali, sono idonee ad ingenerare nell'assicurato quel legittimo affidamento che inibisce all'Ente previdenziale di procedere al recupero di quanto indebitamente – come nel caso di specie – pagato.
11 6. Non si rivela pertinente il richiamo operato dall all'odierna udienza ad una CP_1
recentissima giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.17375/25 del 27.6.25) che concerne un caso, affatto diverso, di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore: errore che, nella specie, era noto al beneficiario della prestazione, essendo stato a lui tempestivamente comunicato il provvedimento negativo, ed essendo pertanto l'interessato perfettamente a conoscenza della mancanza del requisito sanitario per essergli stato tempestivamente comunicato il verbale negativo della Commissione medica.
7. Ne consegue dunque che, nel caso in scrutinio ed alla luce dei ricordati principi,
l'indebito in questione non è in alcun modo addebitabile all'odierno ricorrente, risultando al contrario attribuibile all'organizzazione pubblica dell'erogazione, non essendosi l'ente pubblico tempestivamente attivato come avrebbe potuto e dovuto fare sin dal momento della erogazione della prestazione attraverso gli adempimenti di cui all'art. art. 37, co. 8,
Legge 448/1998 (vale a dire l'immediata sospensione della prestazione e la revoca, entro i
90 giorni successivi, dell'erogazione monetaria).
Non si adombra, neppure, un qualche profilo di dolo nella condotta del percettore della prestazione, e neppure una sua omessa o incompleta comunicazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione (comunicazione che, peraltro, avrebbe avuto ad oggetto gli stessi dati di cui già ampiamente disponeva l , erogatore della CP_1
prestazione assistenziale).
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate al ricorrente per il periodo richiesto dall a decorrere dal 1.10.15 e fino al 30.11.19, e quantificate dallo CP_1 stesso ente nell'importo complessivo di euro 25.748,15, con il conseguente obbligo di restituzione al ricorrente delle somme che l'ente ha medio tempore trattenuto o recuperato a tale titolo, oltre agli accessori di legge.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con l'aumento del compenso nella misura del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n.
55/2014.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di €
25.748,15 percepita da a titolo di indennità di accompagnamento oggetto Parte_1
della richiesta di restituzione di cui alla nota del 25/10/19, con la conseguente CP_1 condanna dell alla restituzione al ricorrente delle somme recuperate dall'ente a tale CP_1
titolo, oltre accessori di legge;
2. condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 2.051,50, oltre rimb. forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 43,00.
Verona, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
MA TO
13
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 727/2025
Oggi 10/10/2025 innanzi al giudice dott. MA TO sono comparsi
• l'avv. Veronica Sica per la parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1 Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. MA TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. MA TO , all'udienza del 10/10/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 727 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 14/04/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI LU e dell'avv. SICA VERONICA MARIA WALLY
( ; , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA N. 133 C.F._2
37122 VERONA presso il difensore avv. TI LU
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.25 evidenzia che: Parte_1
- con verbale del 7.11.14 (all. 1 ), a seguito di domanda del 17.9.14, il ricorrente CP_1 veniva riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)”, con revisione sanitaria nel novembre 2015;
- seguiva la liquidazione della prestazione categoria INVCIV numero 07096189, con decorrenza 1.10.14, a titolo di pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71, comprensiva
1 anche dell'indennità di accompagnamento: come si evince dal Modello TE08, il trattamento
è stato liquidato a titolo di pensione di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71, per l'importo di €
290,08 lordi mensili oltre tredicesima mensilità, nonché a titolo di indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, per l'importo di € 504,07 netti mensili per l'anno 2014 e di € 508,55 netti mensili per l'anno 2015 (doc. 5 ric.);
- il ricorrente ha immediatamente informato l della non debenza della prestazione CP_1
e richiesto l'immediata cessazione del trattamento (essendo stata liquidata la pensione di invalidità nonostante non fosse spettante per insussistenza dei requisiti socio-economici e non avendone il ricorrente neppure fatto richiesta), erogato comunque per tre mensilità
(gennaio/marzo 2015), le quali sono state prontamente restituite non appena ricevuto il mav di pagamento trasmesso dall'Ente con nota del 29.1.16 (doc. n. 6), a distanza di un anno dal provvedimento di sospensione in data 16.2.15 (doc. n. 7).
- al contrario, l'indennità di accompagnamento, riconosciuta e spettante al solo titolo della minorazione fisica accertata dalla Commissione medica dell indipendentemente CP_1 dal reddito e dall'età anagrafica del richiedente, è stata regolarmente corrisposta, senza soluzione di continuità;
- all'esito della visita di revisione, eseguita in data 3.9.15 (all. 2 ric.), Parte_1 veniva riconosciuto, a decorrere dal 7.7.15, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”, con esenzione da revisioni mediche successive (doc.
n. 8 ric.): il verbale di revisione sanitaria del 3.9.15 non contiene alcun riferimento ai requisiti ex legge n. 18/1980 né attesta il venir meno dei requisiti o del diritto all'indennità di accompagnamento;
- neppure nella lettera di comunicazione dell'esito della visita, accompagnatoria all'invio del verbale, l ha riferito alcunché in merito alla mancata conferma della prestazione CP_2 assistenziale già riconosciuta, precisando anzi (con evidenziazione grafica dell CP_1 stesso) che “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico (…). Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente
(utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento”;
- neppure successivamente l ha mai formalmente comunicato l'esito, positivo o CP_1
negativo, della visita di verifica né ha mai notificato alcun provvedimento formale di revoca
2 dell'indennità di accompagnamento, che è stata ulteriormente e regolarmente corrisposta nel periodo successivo dall'ente;
- solo a distanza di oltre quattro anni, con nota del 25/10/19 (all. 3 ric.) venne comunicato al ricorrente che la prestazione numero 07096189 categoria INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dal 1.10.15 e che ne era derivato, fino al 30.11.19, un debito a suo carico di euro 25.748,15, con indicazione degli importi e del titolo della prestazione indebita;
- i ricorsi presentati al Comitato provinciale dell sono rimasti senza esito. CP_1
Ciò posto il ricorrente agisce chiedendo dichiararsi insussistente il diritto dell'ente alla ripetizione delle somme erogategli a tale titolo, con la conseguente condanna dell alla CP_1
restituzione degli importi riscossi a titolo di ripetizione di indebito, oltre accessori.
L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso a fronte delle regole CP_1 generali di ripetizione dell'indebito, non sussistendo buona fede del percettore che aveva ricevuto notifica del verbale di visita medica 3.9.15, dalla quale si era originato l'indebito.
Alla prima udienza 2.7.25 il giudice, ritenuta la causa decidibile su base interpretativa e documentale, ha rinviato per discussione all'odierna udienza, tenutasi da remoto, nella quale le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza.
* * *
1. Il ricorso è fondato nel merito e merita integrale accoglimento, valutata la natura pacificamente assistenziale (e non già previdenziale) della prestazione in esame.
Non può, dunque, trovare applicazione, nel caso de quo, la speciale disciplina prevista dall'art. 52 L.89/89 e dall'art. 13 L.412/91, la quale regola, invece, esclusivamente l'indebito in materia previdenziale: trattandosi di normativa di carattere eccezionale, che deroga la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., come tale non risulta analogicamente o estensivamente applicabile all'indebito in materia assistenziale.
2. Da ciò non consegue, a differenza di quanto opinato dall , l'applicazione della CP_1 disciplina generale dell'indebito di derivazione codicistica ex art. 2033 c.c., rinvenendosi peraltro anche in materia assistenziale delle peculiari regole derogatorie e speciali per determinati ambiti o settori, sebbene distinte da quelle che presidiano la normativa in materia di indebito previdenziale: si allude all'art. 3ter, D.L. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, in virtù del quale “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la
3 sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; oppure, in materia di invalidità civile, all'art. 3, comma 10, D.L. n.
173/1988, convertito in legge n. 291/1988, a norma del quale “Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
3. Per la materia dell'indebito assistenziale si deve alla ricostruzione giurisprudenziale della Suprema Corte l'individuazione di un'articolata disciplina, relativa alle singole e specifiche fattispecie prese in considerazione, che opera una distinzione delle varie ipotesi,
a seconda che il pagamento risultato poi indebitamente erogato attenga, caso per caso, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(disoccupazione) o a questioni di altra natura (come può essere la sopravvenienza di un ricovero in struttura ospedaliera gratuita nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Nelle più recenti pronunce si prendono le mosse dai principi di matrice costituzionale secondo i quali "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, sebbene indebite, sono ontologicamente mirate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13.1.06 n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14.12.93 n. 431)."
E così si viene a delineare il principio di applicazione generalizzata in materia assistenziale secondo il quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno
4 dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. Civ. Sez. VI, 30.6.20 n.13223).
La Suprema Corte, del resto, già nella precedente pronuncia (Cass. 25.6.20 n.12608) aveva tratteggiato una sorta di “statuto” della disciplina dell'indebito assistenziale:
<< L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come
l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). L'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla
Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell' indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il ''dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla Agenzia delle Entrate ed essi fossero perciò conoscibili dall;
l'art . 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal 1 gennaio 2010,
5 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_3
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. l3, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122 . (…)
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all . CP_3
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_1 che quindi esso l già conosce. In questa ipotesi l' affidamento riposto dal pensionato CP_2
nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse, tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della CP_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito, Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. (…). CP_1
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l CP_1 già conosce o ha l'onere di conoscere.”
6 4. Quanto all'ipotesi di sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale, giova richiamare sul punto la condivisibile giurisprudenza di merito (Corte Appello Torino n.388/24 del 4.11.24) che ha con notevole chiarezza concettuale così stabilito in caso analogo: <La S.C., in altre pronunce, premesso che in materia assistenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c., ha però anche sottolineato l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di detta indagine, anche la violazione del procedimento ex art. 37 comma 8 L. 448/1998.
È stato infatti affermato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. 29419/2018 e precedenti della S.C. ivi citati).
Questo indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art.
4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che
"si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la
7 stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost".
Da ultimo, nella sentenza n. 8/2023, la Corte Costituzionale - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita - ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali,
“la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile»
(13223/2020)” per cui, in questi casi, l'affidamento “più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993)”.
Nel caso in esame, è pacifico che, dopo l'esito negativo della visita di revisione del
28.2.2011, comunicato all'appellante il 22.3.2011, l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca, entro i 90 giorni successivi, delle provvidenze
8 economiche), ma ha continuato ad erogarle l'indennità di accompagnamento per sette anni, fino a febbraio 2018.
[…]
Nella fattispecie per cui è causa la comunicazione da parte dell del verbale sanitario che comunicava all'assistita l'esito negativo della visita di verifica (“In allegato a questa comunicazione le invio una copia del verbale in base al quale non è possibile confermare la prestazione di invalidità civile n. ……”) non è, tenuto conto di tutte le circostanze, di per sé idonea ad escludere l'affidamento dell'appellante, fondato non soltanto sul concreto e successivo mantenimento della provvidenza da parte dell'unitamente all'erogazione della pensione di invalidità (che già le veniva erogata insieme all'indennità di accompagnamento), ma anche sul fatto che l'esito di detta visita aveva comunque confermato la sua condizione di invalida al 100% (v. il giudizio medico legale contenuto nel citato verbale: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%”).
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per diversi anni delle erogazioni, integra una condotta dell'Ente idonea a ingenerare nell'appellante una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
Considerate dette circostanze, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non dunque può essere addebitata a dolo dell'appellante ne è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021; v. anche Corte Appello Genova
105/2024).
9 Nell'appellante si è anzi consolidata una condizione di “affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle” (cfr. Cass. 29419/18 cit.), tutela che, infatti, si è resa conto di dover (nuovamente) richiedere soltanto successivamente alla revoca della prestazione.
Non sussiste pertanto l'indebito rivendicato […]>>.
5. Secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di Appello di Venezia (sent.
n.513/25 del 20.6.25; conf. sent. n.469 del 9.6.25), fermo restando che anche nel settore assistenziale la regola base non è affatto quella della ripetibilità dell'indebito come descritta dall'art. 2033 cc, essendo invece necessario verificare se vi sia legittimo affidamento del percettore della provvidenza.
Nel caso in esame il tema nodale risiede nel decidere se sia o meno ravvisabile un legittimo affidamento in ipotesi in cui – come nel caso di specie – il percettore della provvidenza abbia avuto conoscenza tempestiva del verbale della commissione medica che non conferma l'esistenza dei requisiti sanitari (sempre che il verbale sia chiaro nell'escludere i detti requisiti). In altri e più analitici termini, ci si deve domandare in che modo rilevi, al fine di affermare che il percettore avesse legittimamente fatto affidamento sulla spettanza della provvidenza (che infatti nel caso di specie è stata erogata per 4 anni dopo l'esito negativo di Commissione medica), il fatto che l'ente pubblico non avesse compiuto gli adempimenti di cui all'art. 37, co. 8, Legge 448/1998 (vale a dire l'immediata sospensione della prestazione e la revoca, entro i 90 giorni successivi, dell'erogazione monetaria) e, al contempo, il percettore avesse continuato a percepire la prestazione assistenziale.
Anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata si ritiene di poter rispondere positivamente al suddetto quesito.
E difatti, se da un lato è certo che la parte fosse stata sottoposta a visita di revisione nel corso dell'anno 2015 con l'esito indicato, è anche certo che nella vicenda in esame, tenuto conto delle qualità delle parti e, in particolare, del soggetto pubblico pagatore, si fossero verificati fatti più che idonei ad ingenerare nell'assistito la convinzione di essere creditore di somma di denaro in effetti erogata dall'ente.
10 In tal senso pare utile leggere il verbale della Commissione Medica relativo all'esito della visita in data 3.9.15, nel quale inutilmente si cercherebbe un qualche riferimento all'indennità di accompagnamento od al venir meno dei relativi requisiti ex lege n.18/1980: nulla viene specificato in tal senso ed, anzi, vi si precisa che il soggetto continua a risultare
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”.
L'esito della visita medica di revisione non è, dunque, per nulla chiaro;
quantomeno per il profano che, forse, avrebbe potuto al più comprendere che qualcosa era accaduto durante quella visita effettuando un raffronto tra il verbale della visita di revisione con il verbale della precedente visita (del novembre 2014) all'esito della quale era stata riconosciuta la provvidenza di accompagnamento. Trattasi di operazione di raffronto, comunque dall'esito incerto, che evidentemente non è richiedibile al profano.
Al contrario, il contenuto della lettera accompagnatoria di comunicazione al ricorrente dell'esito della visita conteneva addirittura un'indicazione potenzialmente decettiva per il profano, avvertendolo espressamente (e con evidenziazione dello stesso ) che “Nel CP_1
caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico (…). Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento”. Come si è visto nel caso in esame la percentuale di invalidità al 100% non era variata rispetto alla visita precedente.
Il che si dimostra ragione sufficiente per affermare il legittimo affidamento del ricorrente, tanto più ove si consideri che un soggetto pubblico e, come tale, idoneo ad ingenerare affidamento nel cittadino, ha per oltre quattro anni continuato a pagare l'indennità di accompagnamento. Erogazione effettuata ancorché una norma esplicitamente prevedesse
(e preveda) l'obbligo in capo all'Ente previdenziale di sospendere immediatamente l'erogazione della provvidenza per poi, in tempi brevi (entro tre mesi), procedere alla formale revoca. Il tutto, è ben evidente, senza che la parte avesse fatto alcunché – come potrebbe accadere in ipotesi di revoca di una provvidenza in ragione della non integrazione del requisito sanitario – per conseguire l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Ciò posto, ne risultano integrate quelle circostanze di fatto che, anche secondo le richiamate pronunce giurisprudenziali, sono idonee ad ingenerare nell'assicurato quel legittimo affidamento che inibisce all'Ente previdenziale di procedere al recupero di quanto indebitamente – come nel caso di specie – pagato.
11 6. Non si rivela pertinente il richiamo operato dall all'odierna udienza ad una CP_1
recentissima giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.17375/25 del 27.6.25) che concerne un caso, affatto diverso, di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore: errore che, nella specie, era noto al beneficiario della prestazione, essendo stato a lui tempestivamente comunicato il provvedimento negativo, ed essendo pertanto l'interessato perfettamente a conoscenza della mancanza del requisito sanitario per essergli stato tempestivamente comunicato il verbale negativo della Commissione medica.
7. Ne consegue dunque che, nel caso in scrutinio ed alla luce dei ricordati principi,
l'indebito in questione non è in alcun modo addebitabile all'odierno ricorrente, risultando al contrario attribuibile all'organizzazione pubblica dell'erogazione, non essendosi l'ente pubblico tempestivamente attivato come avrebbe potuto e dovuto fare sin dal momento della erogazione della prestazione attraverso gli adempimenti di cui all'art. art. 37, co. 8,
Legge 448/1998 (vale a dire l'immediata sospensione della prestazione e la revoca, entro i
90 giorni successivi, dell'erogazione monetaria).
Non si adombra, neppure, un qualche profilo di dolo nella condotta del percettore della prestazione, e neppure una sua omessa o incompleta comunicazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione (comunicazione che, peraltro, avrebbe avuto ad oggetto gli stessi dati di cui già ampiamente disponeva l , erogatore della CP_1
prestazione assistenziale).
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate al ricorrente per il periodo richiesto dall a decorrere dal 1.10.15 e fino al 30.11.19, e quantificate dallo CP_1 stesso ente nell'importo complessivo di euro 25.748,15, con il conseguente obbligo di restituzione al ricorrente delle somme che l'ente ha medio tempore trattenuto o recuperato a tale titolo, oltre agli accessori di legge.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con l'aumento del compenso nella misura del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n.
55/2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di €
25.748,15 percepita da a titolo di indennità di accompagnamento oggetto Parte_1
della richiesta di restituzione di cui alla nota del 25/10/19, con la conseguente CP_1 condanna dell alla restituzione al ricorrente delle somme recuperate dall'ente a tale CP_1
titolo, oltre accessori di legge;
2. condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 2.051,50, oltre rimb. forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 43,00.
Verona, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
MA TO
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