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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 360/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nel Corso Francesco Vico 8, rappresentata e difesa dall' avv.to Antonio Sanna (CF:
) con studio in Sassari nella via Roma, 95; C.F._2
PARTE ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Pinna Spada (C.F. ), con studio C.F._3
Oristano, via San Francesco 18;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Serra (C.F. ) con studio in Nuoro, CodiceFiscale_5 via Leonardo da Vinci 40;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Lesione personale
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “1) contrariis reiectis
2 2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ovvero in via subordinata concorsuale del convenuto proprietario e conducente dell'autovettura Opel tg. BG412CC per la Parte_2 causazione del sinistro in oggetto e per i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza del medesimo sinistro;
3) per l'effetto condannarlo in solido alla – in persona del legale rappresentante Controparte_1
– già in qualità di società responsabile per R.C.A dell'autovettura Opel tg. Controparte_2
BG412CC al risarcimento e pagamento in favore dell'attrice dei danni tutti dalla medesima riportati
e derivanti dal sinistro in oggetto, quantificabili quanto al danno non patrimoniale (danno biologico per invalidità permanente, I.T.T. e I.T.P. e danno morale ) in € 211.545,00 oltre € 31.708,48 per danno patrimoniale come motivati in espositiva, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore come accertata e quantificata in corso di causa secondo giustizia, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi ex art. 1284 c.c. 1 comma cc dal momento del fatto e ex art. 1284 c.c. 4 comma dal momento della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge.”
Nell'interesse di “affinchè il Tribunale ill.mo adito, contrariis reiectis, Controparte_1 voglia rigettare la domanda attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse di : “1) In via principale Parte_2
a. rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
b. per l'effetto assolvere dalla stessa, siccome da ogni avversa pretesa, il convenuto;
Parte_2
2) In via di mero subordine, salvo gravame:
a) nella denegata e contrastata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attrice, condannare al pagamento la propria Compagnia di Assicurazione in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., pure convenuta nel presente giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e , al fine di veder riconosciuta la responsabilità di quest'ultimo per il sinistro CP_1 Parte_2 per cui è causa e, per l'effetto, la condanna in solido degli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice;
A fondamento della domanda ha esposto:
3 1. di essere rimasta vittima, in data 3.11.2019, intorno alle ore 13:00 circa, di un sinistro stradale, mentre si trovava in Nuoro, all'uscita del campo di calcio dei Salesiani, sito tra la via Dessanay
e via San Domenico Savio;
2. di essersi trovata nel luogo in questione per assistere a una partita di calcio del figlio, alla fine della quale, dopo essere uscita e aver superato il cancello nonché un'auto parcheggiata nello spazio tra il cancello e la strada, aveva iniziato ad attraversare la carreggiata per dirigersi presso la propria auto;
3. che, mentre attraversava tenendo in mano un ombrello aperto, a causa della pioggia, il convenuto , che stava percorrendo la carreggiata a velocità sostenuta, non aveva Parte_2 frenato e aveva urtato l'attrice colpendola alla gamba destra;
4. che, a causa dell'urto, l'attrice era caduta al suolo, soccorsa nell'immediato dai presenti ed era stata condotta presso l'ospedale San Francesco di Nuoro;
5. che, a causa delle lesioni riportate, consistenti in una frattura composta dell'anello pelvico destro, veniva ricoverata su sua richiesta presso il reparto di ortopedia della i Sassari;
CP_3
6. che il percorso di degenza e quello successivo era stato caratterizzato da terapie e visite ortopediche ripetute nel tempo nonché da terapia farmacologica prescritta dallo psichiatra curante;
7. che il consulente di parte, a seguito di visita per la valutazione dei danni subiti, aveva riconosciuto alla stessa un'invalidità biologica complessiva permanente del 35%, una invalidità temporanea totale per giorni 90, parziale al 75 % per giorni 30, al 50 % per ulteriori giorni 90 e parziale al 25 % per giorni 90;
8. che dall'indagine del perito incaricato per la dinamica dell'evento era risultato che:
a. il luogo del sinistro era caratterizzato da condizioni di traffico veicolare e pedonale intenso, forte pioggia e fondo stradale sconnesso e bagnato che richiedeva per le autovetture una massima prudenza;
b. al momento dell'impatto l'autovettura non si teneva sulla destra della carreggiata bensì sul margine sinistro, nonostante la medesima fosse a doppio senso di circolazione;
c. vi era un'autovettura ferma in sosta nel margine sinistro della carreggiata in prossimità del cancello del campo sportivo;
d. vi era la totale assenza di segni di frenata del veicolo Opel che trovava la posizione di quiete a circa 10 metri dall'impatto;
e. verosimilmente lo stesso teneva un'andatura di circa 27 km/h;
9. i tentativi di risoluzione stragiudiziale del sinistro, per i quali aveva incaricato uno studio di professionisti, non erano andati a buon fine e avevano comportato un esborso per la stessa pari
4 a euro 21.500,00, che pertanto costituivano un danno patrimoniale passibile di risarcimento;
Tanto premesso, ha insistito per l'accoglimento della domanda, rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.06.2022, si è costituita in giudizio la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1. la responsabilità dell'evento occorso era da ascrivere alla sola parte attrice, che con il suo comportamento imprudente aveva causato il sinistro, a riprova di ciò vi erano i rilievi eseguiti subito dopo dagli agenti intervenuti sul posto, che avevano portato gli stessi a sanzionare la sola ai sensi dell'art. 190 del C.d.S.; Pt_1
2. la velocità dell'autista non poteva essere definita come sostenuta, lo stesso non era stato messo nelle condizioni di attuare alcuna manovra di emergenza, stante l'uscita repentina dell'attrice sulla strada;
3. in tutti i modi l'attrice non aveva diritto a quanto richiesto in sede di conclusioni.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.06.2022 si è costituito in giudizio Pt_2
, il quale ha contestato ed eccepito quanto sostenuto da parte attrice, argomentando le proprie
[...] difese come di seguito riportato:
1. unica responsabile del sinistro era l'attrice che si era precipitata ad attraversare la strada, sbucando da un'auto in sosta, sprovvista di ombrello, ed utilizzando una borsa per ripararsi dalla pioggia;
2. l'attrice era stata soccorsa dal convenuto stesso nell'immediatezza dei fatti, come riportato anche nel verbale di rilevazione di incidente stradale della Polizia Locale di Nuoro, intervenuta sul luogo;
3. la velocità prudenziale tenuta dal in ragione delle condizioni meteo avverse e dallo stato Pt_2 dei luoghi era lontana anche dai 23 - 25 km orari stimati ex adverso, rendendo spropositata la quantificazione dei postumi e la pretesa monetaria proposta dall'attrice;
Il convenuto concludeva, pertanto, come in epigrafe. Pt_2
*
La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e due consulenze tecniche d'ufficio, la prima cinematica e la seconda medico legale, è stata rinviata a data odierna, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 3.11.2019, va accolta parzialmente per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, occorre prioritariamente avere riguardo a quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. in materia di circolazione dei veicoli.
La disposizione citata stabilisce che «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
Secondo l'interpretazione fornita dalla dottrina e giurisprudenza maggioritarie, l'art. 2054 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale - in caso di investimento del pedone - deve fornire la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Nel nostro ordinamento vige infatti la regola per cui il conducente di un veicolo è ritenuto presunto responsabile al 100%, salvo che dimostri di essersi trovato nella impossibilità materiale di evitare l'evento.
Tale presunzione di colpa non è assoluta, tuttavia per superarla occorre una prova rigorosa;
il conducente deve dimostrare che l'incidente è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile, riconducibile al comportamento del pedone talmente anormale e repentino da non poter essere prevenuto neanche con la massima diligenza (Cass. civ. sez. III n. 29927/2024).
Il meccanismo di inversione dell'onere della prova sopra descritto comporta che il conducente del veicolo potrà andare esente da responsabilità solo ove dimostri che la condotta imprevedibile ed imprudente del pedone ha causato, in via esclusiva, o concorso a causare il sinistro.
Accanto all'art. 2054 c.c., opera infatti l'art. 1227 c.c., in tema di concorso di colpa del danneggiato, in forza del quale se il fatto colposo del danneggiato ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La Cassazione ha peraltro precisato che non è possibile attribuire il concorso di colpa al pedone in maniera automatica, senza un'analisi specifica delle condotte e senza una motivazione sul piano causale. Invero, il perno della valutazione risiede sempre nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento
(Cass. civ. ordinanza n. 5594/20259).
Nel caso di specie, quanto alla dinamica del sinistro, risulta accertato che il giorno 3.11.2019, alle ore
13:00 circa, , mentre si trovava all'uscita dal campo da calcio sito in via Dessanay, Parte_1 veniva urtata da un'autovettura condotta da , con le conseguenze di cui ai referti medici Parte_2 prodotti.
Il sinistro si è verificato nei pressi del Centro Sportivo i Salesiani, in una strada dissestata, priva di attraversamenti pedonali, molta frequentata e trafficata da bambini e ragazzi;
in occasione del sinistro
6 le condizioni ambientali non erano ottimali ma caratterizzate da forte pioggia e scarsa visibilità.
Secondo la ricostruzione operata dal c.t.u., il conducente viaggiava ad una velocità compresa tra i 20
e i 25 km/h, consona alle condizioni della strada, e si trovava - al momento dell'impatto - al centro della carreggiata, anziché osservare rigorosamente la destra, come era suo dovere fare, trattandosi di carreggiata a doppio senso di marcia.
Il pedone, dal canto suo, attraversava la strada in una zona priva di strisce pedonali (non presenti sulla zona), in modo repentino e senza assicurarsi della presenza di veicoli.
Avuto riguardo alla dinamica del sinistro e alle condotte assunte da entrambe parti, appare opportuno richiamare quanto stabilito dal Codice della Strada in relazione al comportamento di pedoni e conducenti.
Da un lato, l'art. 142 del C.d.S. secondo cui: «1. è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione».
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
L'art. 143 del Codice della Strada prevede altresì che «i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera».
Dall'altro, in ordine alla condotta del pedone, assume rilevanza l'art. 190, comma 2, C.d.S. in forza del quale: «
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. inoltre, al quinto comma specifica che “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti».
Orbene, sulla base della dinamica del sinistro sopra descritta e ricostruita dal c.t.u. in sede peritale,
7 deve ritenersi sussistente un concorso di colpa tra il conducente del veicolo e il pedone, non potendo ritenersi superata la presunzione di colpa in capo al conducente con riconoscimento di una responsabilità esclusiva a carico della per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
In primis, deve evidenziarsi l'oggettiva difficoltà di ricostruire la dinamica del sinistro, determinata dal fatto che i testimoni escussi hanno fornito delle dichiarazioni molto contrastanti tra loro in merito alla condotta dell'attrice e alla velocità osservata dal conducente e che il c.t.u. non è riuscito a ricostruire con esattezza il punto dell'avvenuto impatto.
In ordine al riparto di responsabilità, parte convenuta ha cercato di superare la presunzione di colpa sulla stessa gravante, allegando e, in parte, provando la condotta imprudente della la quale Pt_1 avrebbe tenuto un comportamento anomalo ed imprevedibile, attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, in modo repentino così da impedire al conducente di porre in essere le manovre necessarie ad evitarla, tanto è vero che la stessa era stata sanzionata dalla polizia stradale intervenuta nell'immediatezza del fatto.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli odierni convenuti hanno sostenuto l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento, avendo il conducente tenuto, da parte sua, una condotta di guida incensurabile e dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale ricostruzione non appare tuttavia condivisibile.
Dalle prove orali assunte (interrogatorio formale e prova per testi), non è emersa una ricostruzione chiara e precisa in ordine alla responsabilità esclusiva dell'attrice e il fatto che la polizia stradale, intervenuta successivamente all'occorso, abbia comminato una sanzione alla non è certamente Pt_1 sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente.
Nell'udienza del 15.02.2023, la Sig.ra ha reso interrogatorio formale, dichiarando che Pt_1 nell'attraversare la strada stava camminando “tranquillamente” e di aver avuto con sé un ombrello a causa della pioggia;
inoltre, ha confermato la presenza di un'auto in sosta sulla parte destra del cancello del campo sportivo.
Per quanto concerne le dichiarazioni testimoniali, il teste di parte convenuta, la signora Tes_1
ha dichiarato che l'attrice aveva attraversato la strada camminando e che portava con sé un
[...] ombrello a causa della pioggia, confermando la presenza dell'auto in sosta davanti al cancello. Le medesime circostanze sono state oggetto dell'escussione dei testi di parte attrice, e Tes_2
, che le hanno confermate;
inoltre, escussi sui capitoli a prova contraria, hanno riferito Testimone_3 in merito alla velocità sostenuta della macchina del Pt_1
All'udienza del 4.05.2023, è stata sentita anche la signora , la quale ha invece riferito Testimone_4 di aver assistito al sinistro e di aver visto “una signora che usciva dal cancello del centro sportivo e che ha attraversato di fretta la strada, quasi correndo”, non ricorda di aver visto altre auto presenti
8 sulla strada ma ha affermato che l'auto del “non andava veloce” anche a causa delle condizioni Pt_2 stradali.
La prova testimoniale assunta non consente certamente di escludere totalmente la responsabilità del conducente, atteso che le dichiarazioni dei testimoni appaiono quanto meno contrastanti tra loro. Le testimoni parlano di camminata e solo la Sig.ra afferma che la attraversò la strada Tes_4 Pt_1 correndo. Anche riguardo al fatto che l'attrice avesse o meno l'ombrello sono state fornite versioni contrastanti. Inoltre, non ha trovato piena conferma neppure la circostanza che la sia sbucata Pt_1 da due auto in sosta e/o che la visuale del conducente fosse impedita dalla presenza di uno o più autoveicoli parcheggiati a ridosso dell'incrocio, sebbene non sia revocabile in dubbio che le condizioni di visibilità fossero molto ridotte e che la anche a ragione della forte pioggia, abbia Pt_1 attraversato la strada senza rispettare l'obbligo di precedenza di cui all'art. 190.
Altro argomento che non consente di ritenere pienamente fornita la prova liberatoria gravante sul conducente è rappresentato dal fatto che il sinistro si è verificato in una strada particolarmente trafficata e frequentata, soprattutto da bambini, per cui non può certamente ritenersi imprevedibile l'attraverso repentino di una persona nel tratto di strada considerato. È bene considerare infatti che, anche laddove il limite generale nei centri abitati sia di 50 km/h, il conducente deve scegliere una velocità inferiore quando l'ambiente lo richiede, in modo da conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, non ultimo l'arresto tempestivo del veicolo.
In fine, nella fattispecie esaminata, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la condotta del conducente non può ritenersi completamente esente da responsabilità anche in ragione del fatto che quest'ultimo, come chiaramente rilevato dal c.t.u., non osservava la destra ma si trovava, al momento dell'impatto, al centro della carreggiata.
Ciò consente di escludere, anche laddove fosse ritenuto provato in causa che la Sig.ra sia Pt_1 sbucata all'improvviso e in modo repentino dall'incrocio, una sua responsabilità esclusiva, in quanto appare evidente che laddove il conducente avesse osservato il proprio senso di marcia l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe comportato conseguenze meno gravi.
Al fine di accertare la dinamica del sinistro, è stato affidato al CTU, Dott. l'incarico Persona_1 di ricostruire “la dinamica del sinistro e la causa dello stesso, illustrando quale sia stata la condotta del conducente dell'autovettura nonché quella del pedone e riferisca ogni elemento utile ad accertare la/e responsabilità delle persone coinvolte”.
Il perito del giudice, nell'esaminare lo stato dei luoghi, ha descritto la zona caratterizzata da un manto stradale in pessime condizioni, priva di segnaletica e di marciapiedi.
Sulla dinamica dell'evento, dopo aver prospettato diverse ipotesi d'urto tra autovettura e pedone,
9 stante l'incertezza sul punto specifico dello stesso è giunto alle seguenti conclusioni: “L'autovettura
OPEL al momento del sinistro occupava il centro della carreggiata e viaggiava a una velocità di 20-
25 km/h. Il limite di velocità vigente su quel tratto di strada era di 50 Km/h. Non è stato possibile individuare la posizione esatta del punto d'urto sulla strada, è stato comunque possibile individuare
l'area in cui è capitato l'incidente. La dinamica dell'incidente è condizionata dalla velocità che il pedone aveva al momento dell'attraversamento della strada, questa è stata determinata su base statistica e risulta compresa tra 1,5m/s e 2,83m/s (camminata o corsa).”
Alla luce della consulenza espletata, al fine di ripartire le rispettive responsabilità e quantificarle in termini percentuali, occorre pertanto avere riguardo a diversi fattori, quali:
- la posizione dell'autovettura al momento dell'impatto: il si trovava al centro della Pt_2 carreggiata e non teneva rigorosamente la destra come avrebbe dovuto;
- la data l'assenza di strisce pedonali, avrebbe dovuto utilizzare maggior accortezza Pt_1 nell'attraversamento e dare la precedenza al veicolo.
Il CTU sostiene che il sinistro sarebbe stato evitabile se il sig. avesse viaggiato a una velocità Pt_2 di circa 10 km/h (pag. 29), nonostante ciò afferma che “Sulla base delle ricostruzioni del sinistro sopra descritte, considerato che la velocità dell'autoveicolo in condizioni normali era da ritenersi adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni del tempo, il sinistro non si sarebbe verificato così come si è verificato se il veicolo avesse percorso la strada mantenendo rigorosamente la destra e il pedone fosse partito dal punto A00 a una velocità corrispondente a quella di una camminata o partendo dal punto A01 a una velocità corrispondente a quella di una corsa. In entrambi i casi il pedone avrebbe però “investito l'auto”. In tutte le altre ipotesi il sinistro si sarebbe verificato.”
Sulla scorta della relazione peritale, che si condivide e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, appare evidente che nella fattispecie in questione trova applicazione il cosiddetto principio del concorso di colpa effettivo, secondo cui la responsabilità deve essere ripartita in misura diversa tra le parti a seconda della gravità dell'infrazione commessa.
In base alle risultanze della CTU e all'istruttoria svolta si ritiene congruo ripartire la responsabilità attribuendo il 70% per cento della stessa a , stante la violazione della Parte_1 disposizione di cui all'art. 190 del Codice della Strada in ordine all'obbligo di precedenza nelle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, e il restante 30% al convenuto , per aver osservato Parte_2 una condotta di guida non idonea ad evitare il danno, percorrendo una strada particolarmente dissestata, senza tenere la destra e osservando una velocità di guida non idonea ad evitare l'evento.
*
Accertato l'an, deve essere determinato il quantum dei danni risarcibili.
Il danno biologico (o alla salute) consiste nella temporanea o definitiva compromissione della
10 complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di accertamento o valutazione medico legale. Secondo l'orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, «il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisiopsichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "bareme" medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità» (Cassazione civile sez. III - 19/09/2022, n. 27380).
Ai fini della sua liquidazione, deve aversi riguardo al pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi).
Secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale non deve invece tenersi conto delle sofferenze morali soggettive eventualmente patite dal soggetto (c.d. danno morale soggettivo), suscettibili di autonoma e separata liquidazione.
Ciò posto, ai fini della concreta liquidazione occorre avere riguardo in primis all'esito della consulenza tecnica di natura medico legale disposta in causa. Non sussistono infatti motivi per discostarsi e disattendere le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio (la cui consulenza deve ritenersi compiutamente e logicamente motivata), dott. , il quale, dopo aver riconosciuto un Persona_2 rapporto di derivazione materiale tra l'evento traumatico in contestazione e le lesioni diagnosticate, ha ritenuto sussistere postumi permanenti nella misura del 30%, nonché una inabilità temporanea di
255 giorni.
Il C.T.U. incaricato, ha depositato la relazione il 01.07.2024 avente ad oggetto i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, compiuti tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed esperita la visita medica della perizianda : 1) descriva lo stato di salute di;
2) Parte_1 accerti la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa subite in conseguenza dell'evento per cui è causa;
3) quantifichi i danni riportati in conseguenza del sinistro stradale, indicando la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa e precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse e limitate;
4) accerti se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico
e le tabelle di valutazione medico legale di riferimento;
5) verifichi la necessità e congruità delle spese mediche occorse e documentate e la necessità di eventuali spese mediche future”; 6) con
11 quant'altro di utile”.
All'esito degli accertamenti svolti, il perito del giudice ha evidenziato che a seguito del sinistro la ha riportato: Pt_1
• “trauma del bacino e della gamba destra con frattura composta dell'estremità prossimale della branca ileo-pubica destra irradiata al pilastro anteriore dell'acetabolo e pressoché composta della branca ischio-pubica omolaterale, frattura infossata del piatto tibiale esterno del ginocchio destro con interessamento dell'eminenza intercondiloidea (trattata chirurgicamente con posizionamento di placca e viti metalliche e con successivo intervento in artroscopia di shaving cartilagineo e meniscale, artrorisi e mobilizzazione articolare. Tale accesso evidenziava lesione condrale di alto grado con depressione dell'emipiatto esterno in esiti di frattura, condropatia di 3° grado del CFM e CFL, artro-fibrosi generalizzata), voluminoso ematoma sottocutaneo in sede lombo-sacrale e glutea di destra, esiti di trauma della colonna lombare con frattura composta del processo trasverso di sinistra di L4, esiti di trauma della mano destra con frattura della falange media del 5° dito”;
• “sussistenza di Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore depresso, insorto a seguito dell'evento traumatico ad andamento ormai cronico. Nel caso di specie i postumi permanenti di pertinenza psichiatrica possono essere pertanto essere quantificati nella misura del 9 (nove per cento)”;
• tali lesioni hanno causato “una riduzione della preesistente condizione psico-fisica (invalidità) della sig.ra del 30% (trenta per cento), alla stregua del cosiddetto “danno biologico Pt_1 permanente”. Mentre la invalidità temporanea è stata: Totale al 100 %: giorni 45
(quarantacinque). Parziale al 75 %: giorni 60 (sessanta). Parziale al 50 %: giorni 90
(novanta). Parziale al 25 %: giorni 60 (sessanta)”;
• infine, a seguito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, con integrazione depositata il
26.10.2024, ha ritenuto congrue le spese mediche per la fisioterapia nella misura di 3.000 euro.
Tutto ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale, deve essere operata attraverso le tabelle di Milano, in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione.
Con riguardo alle sofferenze morali patite dalla avuto riguardo all'età (48 anni) e alla gravità Pt_1 delle lesioni riportate, che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 15 % per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito.
Passando alla liquidazione del danno, tenuto conto dell'età della ricorrente al momento del sinistro e considerato che la consulenza tecnica di ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari
12 al 30%, una invalidità temporanea totale al 100 % per 45 giorni, parziale al 75% per 60 giorni, parziale al 50 % per 90 giorni, parziale al 25 % per 60 giorni, il danno non patrimoniale ammonta in complessivi € 132.163,00, mentre il danno morale stimato nella misura pari al 15% del danno biologico è pari a euro 17.236,96, oltre a 3.000,00 euro per spese sanitarie, per un totale di euro
152.399,96.
Per quanto concerne la personalizzazione del danno, premesso che ai fini del suo riconoscimento non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, bensì la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti connessi ad aspetti peculiari di concreta riferibilità
e inerenza all'esperienza, specifica e irripetibile, della persona interessata, alcuna personalizzazione può essere riconosciuta, atteso che alcun elemento in merito è emerso in corso di causa, né dalle allegazioni di parte attrice né dall'espletamento dell'istruttoria.
In conclusione, richiamando le varie voci di danno alla salute sopra riportate e applicando una riduzione del 70% in ragione del concorso di colpa della danneggiata, il danno deve essere liquidato nella misura di euro 45.719,98.
Gli odierni convenuti devono essere pertanto condannati, in solido tra la loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo sopra determinato, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti da in conseguenza del sinistro nella misura del 30% del totale Parte_1 avuto riguardo all'incidenza della responsabilità della stessa in termini di concorso di colpa del danneggiato.
Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali.
Nel caso di specie, si ritiene che gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
*
La domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al 4 comma dell'art.1284 c.c. non può viceversa trovare accoglimento.
Invero, l'art. 1284 c.c., al quarto comma, stabilisce che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
13 commerciali».
Parte attrice invoca l'applicabilità della disposizione citata sul presupposto che la stessa sarebbe riferibile (con evidenti finalità “deflattive” del contenzioso giudiziario) a tutti i casi di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, a prescindere dalla natura delle obbligazioni dedotte in giudizio, comprese quelle di derivanti da fatto illecito.
Tuttavia, per quanto le argomentazioni degli attori non siano del tutto prive di pregio e la questione debba ritenersi controversa, non essendosi ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità, questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 cc non possa trovare applicazione con riferimento alle obbligazioni sorte a seguito di inadempimento contrattuale, dovendo applicarsi alle sole obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte originaria in un contratto (c.d. debiti di valuta).
Ciò in quanto, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, per sua natura illiquido, che necessita di una previa liquidazione da parte del giudice, secondo i principi propri dei debiti di valore” (Corte d'Appello di Venezia 13 settembre 2022 n. 1935).
Inoltre, anche a voler accogliere l'opposta interpretazione secondo cui la disposizione indicata avrebbe portata generale, astrattamente applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, non può sottacersi il fatto che è lo stesso art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n.
231/2002), a precisare che tali interessi “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01;
Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del
2/03/2023).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in mancanza di coordinate ermeneutiche più chiare e della prova del maggior danno da ritardo, si ritiene che la disposizione invocata non possa trovare applicazione al caso in esame.
*
Con riguardo alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi
14 dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.
Nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere tali spese necessarie, non essendo stato né allegato né provato che abbiano avuto una concreta utilità al fine di garantire una più pronta definizione del giudizio o di risolvere problemi tecnici di particolare complessità. Le stesse non appaiono peraltro congrue avuto riguardo alla tipologia del sinistro, all'entità dei danni e agli esiti prevedibili del giudizio. Alcuna liquidazione può pertanto essere riconosciuta in termini di danno emergente per le spese indicate.
*
La domanda subordinata di manleva formulata dalla nei confronti della Parte_2 CP_1
deve essere accolta, poiché non vi è contestazione sull'operatività della polizza per la
[...] responsabilità civile verso terzi n. 17121732 -01-00000 -02216 (allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.); inoltre, le somme che l'assicurato dovrà complessivamente pagare all'attrice sono abbondantemente inferiori al massimale di polizza per ciascun sinistro, pari a euro 7.500.000,00.
*
Le spese del giudizio, avuto riguardo al riparto di responsabilità sopra descritto e alla pluralità di domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese per le consulenze tecniche espletate devono ripartirsi in parti uguali
(50% ciascuna) nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 390/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 tenuti e condanna gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 45.719,98, oltre agli interessi Parte_1 legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
2) dichiara la tenuta a manlevare da tutte le somme che Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo sarà condannato a pagare a in conseguenza del sinistro;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
15 4) pone definitivamente le spese delle consulenze a carico di entrambe le parti in misura pari al
50% ciascuna.
Così deciso in Nuoro, in data 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nel Corso Francesco Vico 8, rappresentata e difesa dall' avv.to Antonio Sanna (CF:
) con studio in Sassari nella via Roma, 95; C.F._2
PARTE ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Pinna Spada (C.F. ), con studio C.F._3
Oristano, via San Francesco 18;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Serra (C.F. ) con studio in Nuoro, CodiceFiscale_5 via Leonardo da Vinci 40;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Lesione personale
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “1) contrariis reiectis
2 2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ovvero in via subordinata concorsuale del convenuto proprietario e conducente dell'autovettura Opel tg. BG412CC per la Parte_2 causazione del sinistro in oggetto e per i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza del medesimo sinistro;
3) per l'effetto condannarlo in solido alla – in persona del legale rappresentante Controparte_1
– già in qualità di società responsabile per R.C.A dell'autovettura Opel tg. Controparte_2
BG412CC al risarcimento e pagamento in favore dell'attrice dei danni tutti dalla medesima riportati
e derivanti dal sinistro in oggetto, quantificabili quanto al danno non patrimoniale (danno biologico per invalidità permanente, I.T.T. e I.T.P. e danno morale ) in € 211.545,00 oltre € 31.708,48 per danno patrimoniale come motivati in espositiva, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore come accertata e quantificata in corso di causa secondo giustizia, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi ex art. 1284 c.c. 1 comma cc dal momento del fatto e ex art. 1284 c.c. 4 comma dal momento della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge.”
Nell'interesse di “affinchè il Tribunale ill.mo adito, contrariis reiectis, Controparte_1 voglia rigettare la domanda attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse di : “1) In via principale Parte_2
a. rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
b. per l'effetto assolvere dalla stessa, siccome da ogni avversa pretesa, il convenuto;
Parte_2
2) In via di mero subordine, salvo gravame:
a) nella denegata e contrastata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attrice, condannare al pagamento la propria Compagnia di Assicurazione in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., pure convenuta nel presente giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e , al fine di veder riconosciuta la responsabilità di quest'ultimo per il sinistro CP_1 Parte_2 per cui è causa e, per l'effetto, la condanna in solido degli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice;
A fondamento della domanda ha esposto:
3 1. di essere rimasta vittima, in data 3.11.2019, intorno alle ore 13:00 circa, di un sinistro stradale, mentre si trovava in Nuoro, all'uscita del campo di calcio dei Salesiani, sito tra la via Dessanay
e via San Domenico Savio;
2. di essersi trovata nel luogo in questione per assistere a una partita di calcio del figlio, alla fine della quale, dopo essere uscita e aver superato il cancello nonché un'auto parcheggiata nello spazio tra il cancello e la strada, aveva iniziato ad attraversare la carreggiata per dirigersi presso la propria auto;
3. che, mentre attraversava tenendo in mano un ombrello aperto, a causa della pioggia, il convenuto , che stava percorrendo la carreggiata a velocità sostenuta, non aveva Parte_2 frenato e aveva urtato l'attrice colpendola alla gamba destra;
4. che, a causa dell'urto, l'attrice era caduta al suolo, soccorsa nell'immediato dai presenti ed era stata condotta presso l'ospedale San Francesco di Nuoro;
5. che, a causa delle lesioni riportate, consistenti in una frattura composta dell'anello pelvico destro, veniva ricoverata su sua richiesta presso il reparto di ortopedia della i Sassari;
CP_3
6. che il percorso di degenza e quello successivo era stato caratterizzato da terapie e visite ortopediche ripetute nel tempo nonché da terapia farmacologica prescritta dallo psichiatra curante;
7. che il consulente di parte, a seguito di visita per la valutazione dei danni subiti, aveva riconosciuto alla stessa un'invalidità biologica complessiva permanente del 35%, una invalidità temporanea totale per giorni 90, parziale al 75 % per giorni 30, al 50 % per ulteriori giorni 90 e parziale al 25 % per giorni 90;
8. che dall'indagine del perito incaricato per la dinamica dell'evento era risultato che:
a. il luogo del sinistro era caratterizzato da condizioni di traffico veicolare e pedonale intenso, forte pioggia e fondo stradale sconnesso e bagnato che richiedeva per le autovetture una massima prudenza;
b. al momento dell'impatto l'autovettura non si teneva sulla destra della carreggiata bensì sul margine sinistro, nonostante la medesima fosse a doppio senso di circolazione;
c. vi era un'autovettura ferma in sosta nel margine sinistro della carreggiata in prossimità del cancello del campo sportivo;
d. vi era la totale assenza di segni di frenata del veicolo Opel che trovava la posizione di quiete a circa 10 metri dall'impatto;
e. verosimilmente lo stesso teneva un'andatura di circa 27 km/h;
9. i tentativi di risoluzione stragiudiziale del sinistro, per i quali aveva incaricato uno studio di professionisti, non erano andati a buon fine e avevano comportato un esborso per la stessa pari
4 a euro 21.500,00, che pertanto costituivano un danno patrimoniale passibile di risarcimento;
Tanto premesso, ha insistito per l'accoglimento della domanda, rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.06.2022, si è costituita in giudizio la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1. la responsabilità dell'evento occorso era da ascrivere alla sola parte attrice, che con il suo comportamento imprudente aveva causato il sinistro, a riprova di ciò vi erano i rilievi eseguiti subito dopo dagli agenti intervenuti sul posto, che avevano portato gli stessi a sanzionare la sola ai sensi dell'art. 190 del C.d.S.; Pt_1
2. la velocità dell'autista non poteva essere definita come sostenuta, lo stesso non era stato messo nelle condizioni di attuare alcuna manovra di emergenza, stante l'uscita repentina dell'attrice sulla strada;
3. in tutti i modi l'attrice non aveva diritto a quanto richiesto in sede di conclusioni.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.06.2022 si è costituito in giudizio Pt_2
, il quale ha contestato ed eccepito quanto sostenuto da parte attrice, argomentando le proprie
[...] difese come di seguito riportato:
1. unica responsabile del sinistro era l'attrice che si era precipitata ad attraversare la strada, sbucando da un'auto in sosta, sprovvista di ombrello, ed utilizzando una borsa per ripararsi dalla pioggia;
2. l'attrice era stata soccorsa dal convenuto stesso nell'immediatezza dei fatti, come riportato anche nel verbale di rilevazione di incidente stradale della Polizia Locale di Nuoro, intervenuta sul luogo;
3. la velocità prudenziale tenuta dal in ragione delle condizioni meteo avverse e dallo stato Pt_2 dei luoghi era lontana anche dai 23 - 25 km orari stimati ex adverso, rendendo spropositata la quantificazione dei postumi e la pretesa monetaria proposta dall'attrice;
Il convenuto concludeva, pertanto, come in epigrafe. Pt_2
*
La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e due consulenze tecniche d'ufficio, la prima cinematica e la seconda medico legale, è stata rinviata a data odierna, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 3.11.2019, va accolta parzialmente per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, occorre prioritariamente avere riguardo a quanto prescritto dall'art. 2054 c.c. in materia di circolazione dei veicoli.
La disposizione citata stabilisce che «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
Secondo l'interpretazione fornita dalla dottrina e giurisprudenza maggioritarie, l'art. 2054 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale - in caso di investimento del pedone - deve fornire la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Nel nostro ordinamento vige infatti la regola per cui il conducente di un veicolo è ritenuto presunto responsabile al 100%, salvo che dimostri di essersi trovato nella impossibilità materiale di evitare l'evento.
Tale presunzione di colpa non è assoluta, tuttavia per superarla occorre una prova rigorosa;
il conducente deve dimostrare che l'incidente è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile, riconducibile al comportamento del pedone talmente anormale e repentino da non poter essere prevenuto neanche con la massima diligenza (Cass. civ. sez. III n. 29927/2024).
Il meccanismo di inversione dell'onere della prova sopra descritto comporta che il conducente del veicolo potrà andare esente da responsabilità solo ove dimostri che la condotta imprevedibile ed imprudente del pedone ha causato, in via esclusiva, o concorso a causare il sinistro.
Accanto all'art. 2054 c.c., opera infatti l'art. 1227 c.c., in tema di concorso di colpa del danneggiato, in forza del quale se il fatto colposo del danneggiato ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La Cassazione ha peraltro precisato che non è possibile attribuire il concorso di colpa al pedone in maniera automatica, senza un'analisi specifica delle condotte e senza una motivazione sul piano causale. Invero, il perno della valutazione risiede sempre nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento
(Cass. civ. ordinanza n. 5594/20259).
Nel caso di specie, quanto alla dinamica del sinistro, risulta accertato che il giorno 3.11.2019, alle ore
13:00 circa, , mentre si trovava all'uscita dal campo da calcio sito in via Dessanay, Parte_1 veniva urtata da un'autovettura condotta da , con le conseguenze di cui ai referti medici Parte_2 prodotti.
Il sinistro si è verificato nei pressi del Centro Sportivo i Salesiani, in una strada dissestata, priva di attraversamenti pedonali, molta frequentata e trafficata da bambini e ragazzi;
in occasione del sinistro
6 le condizioni ambientali non erano ottimali ma caratterizzate da forte pioggia e scarsa visibilità.
Secondo la ricostruzione operata dal c.t.u., il conducente viaggiava ad una velocità compresa tra i 20
e i 25 km/h, consona alle condizioni della strada, e si trovava - al momento dell'impatto - al centro della carreggiata, anziché osservare rigorosamente la destra, come era suo dovere fare, trattandosi di carreggiata a doppio senso di marcia.
Il pedone, dal canto suo, attraversava la strada in una zona priva di strisce pedonali (non presenti sulla zona), in modo repentino e senza assicurarsi della presenza di veicoli.
Avuto riguardo alla dinamica del sinistro e alle condotte assunte da entrambe parti, appare opportuno richiamare quanto stabilito dal Codice della Strada in relazione al comportamento di pedoni e conducenti.
Da un lato, l'art. 142 del C.d.S. secondo cui: «1. è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione».
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
L'art. 143 del Codice della Strada prevede altresì che «i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera».
Dall'altro, in ordine alla condotta del pedone, assume rilevanza l'art. 190, comma 2, C.d.S. in forza del quale: «
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. inoltre, al quinto comma specifica che “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti».
Orbene, sulla base della dinamica del sinistro sopra descritta e ricostruita dal c.t.u. in sede peritale,
7 deve ritenersi sussistente un concorso di colpa tra il conducente del veicolo e il pedone, non potendo ritenersi superata la presunzione di colpa in capo al conducente con riconoscimento di una responsabilità esclusiva a carico della per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
In primis, deve evidenziarsi l'oggettiva difficoltà di ricostruire la dinamica del sinistro, determinata dal fatto che i testimoni escussi hanno fornito delle dichiarazioni molto contrastanti tra loro in merito alla condotta dell'attrice e alla velocità osservata dal conducente e che il c.t.u. non è riuscito a ricostruire con esattezza il punto dell'avvenuto impatto.
In ordine al riparto di responsabilità, parte convenuta ha cercato di superare la presunzione di colpa sulla stessa gravante, allegando e, in parte, provando la condotta imprudente della la quale Pt_1 avrebbe tenuto un comportamento anomalo ed imprevedibile, attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, in modo repentino così da impedire al conducente di porre in essere le manovre necessarie ad evitarla, tanto è vero che la stessa era stata sanzionata dalla polizia stradale intervenuta nell'immediatezza del fatto.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli odierni convenuti hanno sostenuto l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento, avendo il conducente tenuto, da parte sua, una condotta di guida incensurabile e dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale ricostruzione non appare tuttavia condivisibile.
Dalle prove orali assunte (interrogatorio formale e prova per testi), non è emersa una ricostruzione chiara e precisa in ordine alla responsabilità esclusiva dell'attrice e il fatto che la polizia stradale, intervenuta successivamente all'occorso, abbia comminato una sanzione alla non è certamente Pt_1 sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente.
Nell'udienza del 15.02.2023, la Sig.ra ha reso interrogatorio formale, dichiarando che Pt_1 nell'attraversare la strada stava camminando “tranquillamente” e di aver avuto con sé un ombrello a causa della pioggia;
inoltre, ha confermato la presenza di un'auto in sosta sulla parte destra del cancello del campo sportivo.
Per quanto concerne le dichiarazioni testimoniali, il teste di parte convenuta, la signora Tes_1
ha dichiarato che l'attrice aveva attraversato la strada camminando e che portava con sé un
[...] ombrello a causa della pioggia, confermando la presenza dell'auto in sosta davanti al cancello. Le medesime circostanze sono state oggetto dell'escussione dei testi di parte attrice, e Tes_2
, che le hanno confermate;
inoltre, escussi sui capitoli a prova contraria, hanno riferito Testimone_3 in merito alla velocità sostenuta della macchina del Pt_1
All'udienza del 4.05.2023, è stata sentita anche la signora , la quale ha invece riferito Testimone_4 di aver assistito al sinistro e di aver visto “una signora che usciva dal cancello del centro sportivo e che ha attraversato di fretta la strada, quasi correndo”, non ricorda di aver visto altre auto presenti
8 sulla strada ma ha affermato che l'auto del “non andava veloce” anche a causa delle condizioni Pt_2 stradali.
La prova testimoniale assunta non consente certamente di escludere totalmente la responsabilità del conducente, atteso che le dichiarazioni dei testimoni appaiono quanto meno contrastanti tra loro. Le testimoni parlano di camminata e solo la Sig.ra afferma che la attraversò la strada Tes_4 Pt_1 correndo. Anche riguardo al fatto che l'attrice avesse o meno l'ombrello sono state fornite versioni contrastanti. Inoltre, non ha trovato piena conferma neppure la circostanza che la sia sbucata Pt_1 da due auto in sosta e/o che la visuale del conducente fosse impedita dalla presenza di uno o più autoveicoli parcheggiati a ridosso dell'incrocio, sebbene non sia revocabile in dubbio che le condizioni di visibilità fossero molto ridotte e che la anche a ragione della forte pioggia, abbia Pt_1 attraversato la strada senza rispettare l'obbligo di precedenza di cui all'art. 190.
Altro argomento che non consente di ritenere pienamente fornita la prova liberatoria gravante sul conducente è rappresentato dal fatto che il sinistro si è verificato in una strada particolarmente trafficata e frequentata, soprattutto da bambini, per cui non può certamente ritenersi imprevedibile l'attraverso repentino di una persona nel tratto di strada considerato. È bene considerare infatti che, anche laddove il limite generale nei centri abitati sia di 50 km/h, il conducente deve scegliere una velocità inferiore quando l'ambiente lo richiede, in modo da conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, non ultimo l'arresto tempestivo del veicolo.
In fine, nella fattispecie esaminata, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la condotta del conducente non può ritenersi completamente esente da responsabilità anche in ragione del fatto che quest'ultimo, come chiaramente rilevato dal c.t.u., non osservava la destra ma si trovava, al momento dell'impatto, al centro della carreggiata.
Ciò consente di escludere, anche laddove fosse ritenuto provato in causa che la Sig.ra sia Pt_1 sbucata all'improvviso e in modo repentino dall'incrocio, una sua responsabilità esclusiva, in quanto appare evidente che laddove il conducente avesse osservato il proprio senso di marcia l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe comportato conseguenze meno gravi.
Al fine di accertare la dinamica del sinistro, è stato affidato al CTU, Dott. l'incarico Persona_1 di ricostruire “la dinamica del sinistro e la causa dello stesso, illustrando quale sia stata la condotta del conducente dell'autovettura nonché quella del pedone e riferisca ogni elemento utile ad accertare la/e responsabilità delle persone coinvolte”.
Il perito del giudice, nell'esaminare lo stato dei luoghi, ha descritto la zona caratterizzata da un manto stradale in pessime condizioni, priva di segnaletica e di marciapiedi.
Sulla dinamica dell'evento, dopo aver prospettato diverse ipotesi d'urto tra autovettura e pedone,
9 stante l'incertezza sul punto specifico dello stesso è giunto alle seguenti conclusioni: “L'autovettura
OPEL al momento del sinistro occupava il centro della carreggiata e viaggiava a una velocità di 20-
25 km/h. Il limite di velocità vigente su quel tratto di strada era di 50 Km/h. Non è stato possibile individuare la posizione esatta del punto d'urto sulla strada, è stato comunque possibile individuare
l'area in cui è capitato l'incidente. La dinamica dell'incidente è condizionata dalla velocità che il pedone aveva al momento dell'attraversamento della strada, questa è stata determinata su base statistica e risulta compresa tra 1,5m/s e 2,83m/s (camminata o corsa).”
Alla luce della consulenza espletata, al fine di ripartire le rispettive responsabilità e quantificarle in termini percentuali, occorre pertanto avere riguardo a diversi fattori, quali:
- la posizione dell'autovettura al momento dell'impatto: il si trovava al centro della Pt_2 carreggiata e non teneva rigorosamente la destra come avrebbe dovuto;
- la data l'assenza di strisce pedonali, avrebbe dovuto utilizzare maggior accortezza Pt_1 nell'attraversamento e dare la precedenza al veicolo.
Il CTU sostiene che il sinistro sarebbe stato evitabile se il sig. avesse viaggiato a una velocità Pt_2 di circa 10 km/h (pag. 29), nonostante ciò afferma che “Sulla base delle ricostruzioni del sinistro sopra descritte, considerato che la velocità dell'autoveicolo in condizioni normali era da ritenersi adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni del tempo, il sinistro non si sarebbe verificato così come si è verificato se il veicolo avesse percorso la strada mantenendo rigorosamente la destra e il pedone fosse partito dal punto A00 a una velocità corrispondente a quella di una camminata o partendo dal punto A01 a una velocità corrispondente a quella di una corsa. In entrambi i casi il pedone avrebbe però “investito l'auto”. In tutte le altre ipotesi il sinistro si sarebbe verificato.”
Sulla scorta della relazione peritale, che si condivide e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, appare evidente che nella fattispecie in questione trova applicazione il cosiddetto principio del concorso di colpa effettivo, secondo cui la responsabilità deve essere ripartita in misura diversa tra le parti a seconda della gravità dell'infrazione commessa.
In base alle risultanze della CTU e all'istruttoria svolta si ritiene congruo ripartire la responsabilità attribuendo il 70% per cento della stessa a , stante la violazione della Parte_1 disposizione di cui all'art. 190 del Codice della Strada in ordine all'obbligo di precedenza nelle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, e il restante 30% al convenuto , per aver osservato Parte_2 una condotta di guida non idonea ad evitare il danno, percorrendo una strada particolarmente dissestata, senza tenere la destra e osservando una velocità di guida non idonea ad evitare l'evento.
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Accertato l'an, deve essere determinato il quantum dei danni risarcibili.
Il danno biologico (o alla salute) consiste nella temporanea o definitiva compromissione della
10 complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di accertamento o valutazione medico legale. Secondo l'orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, «il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisiopsichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "bareme" medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità» (Cassazione civile sez. III - 19/09/2022, n. 27380).
Ai fini della sua liquidazione, deve aversi riguardo al pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi).
Secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale non deve invece tenersi conto delle sofferenze morali soggettive eventualmente patite dal soggetto (c.d. danno morale soggettivo), suscettibili di autonoma e separata liquidazione.
Ciò posto, ai fini della concreta liquidazione occorre avere riguardo in primis all'esito della consulenza tecnica di natura medico legale disposta in causa. Non sussistono infatti motivi per discostarsi e disattendere le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio (la cui consulenza deve ritenersi compiutamente e logicamente motivata), dott. , il quale, dopo aver riconosciuto un Persona_2 rapporto di derivazione materiale tra l'evento traumatico in contestazione e le lesioni diagnosticate, ha ritenuto sussistere postumi permanenti nella misura del 30%, nonché una inabilità temporanea di
255 giorni.
Il C.T.U. incaricato, ha depositato la relazione il 01.07.2024 avente ad oggetto i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, compiuti tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed esperita la visita medica della perizianda : 1) descriva lo stato di salute di;
2) Parte_1 accerti la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa subite in conseguenza dell'evento per cui è causa;
3) quantifichi i danni riportati in conseguenza del sinistro stradale, indicando la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa e precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse e limitate;
4) accerti se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico
e le tabelle di valutazione medico legale di riferimento;
5) verifichi la necessità e congruità delle spese mediche occorse e documentate e la necessità di eventuali spese mediche future”; 6) con
11 quant'altro di utile”.
All'esito degli accertamenti svolti, il perito del giudice ha evidenziato che a seguito del sinistro la ha riportato: Pt_1
• “trauma del bacino e della gamba destra con frattura composta dell'estremità prossimale della branca ileo-pubica destra irradiata al pilastro anteriore dell'acetabolo e pressoché composta della branca ischio-pubica omolaterale, frattura infossata del piatto tibiale esterno del ginocchio destro con interessamento dell'eminenza intercondiloidea (trattata chirurgicamente con posizionamento di placca e viti metalliche e con successivo intervento in artroscopia di shaving cartilagineo e meniscale, artrorisi e mobilizzazione articolare. Tale accesso evidenziava lesione condrale di alto grado con depressione dell'emipiatto esterno in esiti di frattura, condropatia di 3° grado del CFM e CFL, artro-fibrosi generalizzata), voluminoso ematoma sottocutaneo in sede lombo-sacrale e glutea di destra, esiti di trauma della colonna lombare con frattura composta del processo trasverso di sinistra di L4, esiti di trauma della mano destra con frattura della falange media del 5° dito”;
• “sussistenza di Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore depresso, insorto a seguito dell'evento traumatico ad andamento ormai cronico. Nel caso di specie i postumi permanenti di pertinenza psichiatrica possono essere pertanto essere quantificati nella misura del 9 (nove per cento)”;
• tali lesioni hanno causato “una riduzione della preesistente condizione psico-fisica (invalidità) della sig.ra del 30% (trenta per cento), alla stregua del cosiddetto “danno biologico Pt_1 permanente”. Mentre la invalidità temporanea è stata: Totale al 100 %: giorni 45
(quarantacinque). Parziale al 75 %: giorni 60 (sessanta). Parziale al 50 %: giorni 90
(novanta). Parziale al 25 %: giorni 60 (sessanta)”;
• infine, a seguito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, con integrazione depositata il
26.10.2024, ha ritenuto congrue le spese mediche per la fisioterapia nella misura di 3.000 euro.
Tutto ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale, deve essere operata attraverso le tabelle di Milano, in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione.
Con riguardo alle sofferenze morali patite dalla avuto riguardo all'età (48 anni) e alla gravità Pt_1 delle lesioni riportate, che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 15 % per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito.
Passando alla liquidazione del danno, tenuto conto dell'età della ricorrente al momento del sinistro e considerato che la consulenza tecnica di ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari
12 al 30%, una invalidità temporanea totale al 100 % per 45 giorni, parziale al 75% per 60 giorni, parziale al 50 % per 90 giorni, parziale al 25 % per 60 giorni, il danno non patrimoniale ammonta in complessivi € 132.163,00, mentre il danno morale stimato nella misura pari al 15% del danno biologico è pari a euro 17.236,96, oltre a 3.000,00 euro per spese sanitarie, per un totale di euro
152.399,96.
Per quanto concerne la personalizzazione del danno, premesso che ai fini del suo riconoscimento non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, bensì la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti connessi ad aspetti peculiari di concreta riferibilità
e inerenza all'esperienza, specifica e irripetibile, della persona interessata, alcuna personalizzazione può essere riconosciuta, atteso che alcun elemento in merito è emerso in corso di causa, né dalle allegazioni di parte attrice né dall'espletamento dell'istruttoria.
In conclusione, richiamando le varie voci di danno alla salute sopra riportate e applicando una riduzione del 70% in ragione del concorso di colpa della danneggiata, il danno deve essere liquidato nella misura di euro 45.719,98.
Gli odierni convenuti devono essere pertanto condannati, in solido tra la loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo sopra determinato, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti da in conseguenza del sinistro nella misura del 30% del totale Parte_1 avuto riguardo all'incidenza della responsabilità della stessa in termini di concorso di colpa del danneggiato.
Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali.
Nel caso di specie, si ritiene che gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
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La domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al 4 comma dell'art.1284 c.c. non può viceversa trovare accoglimento.
Invero, l'art. 1284 c.c., al quarto comma, stabilisce che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
13 commerciali».
Parte attrice invoca l'applicabilità della disposizione citata sul presupposto che la stessa sarebbe riferibile (con evidenti finalità “deflattive” del contenzioso giudiziario) a tutti i casi di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, a prescindere dalla natura delle obbligazioni dedotte in giudizio, comprese quelle di derivanti da fatto illecito.
Tuttavia, per quanto le argomentazioni degli attori non siano del tutto prive di pregio e la questione debba ritenersi controversa, non essendosi ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità, questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui la previsione di cui all'art. 1284 comma 4 cc non possa trovare applicazione con riferimento alle obbligazioni sorte a seguito di inadempimento contrattuale, dovendo applicarsi alle sole obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte originaria in un contratto (c.d. debiti di valuta).
Ciò in quanto, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, per sua natura illiquido, che necessita di una previa liquidazione da parte del giudice, secondo i principi propri dei debiti di valore” (Corte d'Appello di Venezia 13 settembre 2022 n. 1935).
Inoltre, anche a voler accogliere l'opposta interpretazione secondo cui la disposizione indicata avrebbe portata generale, astrattamente applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, non può sottacersi il fatto che è lo stesso art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n.
231/2002), a precisare che tali interessi “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01;
Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del
2/03/2023).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in mancanza di coordinate ermeneutiche più chiare e della prova del maggior danno da ritardo, si ritiene che la disposizione invocata non possa trovare applicazione al caso in esame.
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Con riguardo alla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi
14 dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.
Nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere tali spese necessarie, non essendo stato né allegato né provato che abbiano avuto una concreta utilità al fine di garantire una più pronta definizione del giudizio o di risolvere problemi tecnici di particolare complessità. Le stesse non appaiono peraltro congrue avuto riguardo alla tipologia del sinistro, all'entità dei danni e agli esiti prevedibili del giudizio. Alcuna liquidazione può pertanto essere riconosciuta in termini di danno emergente per le spese indicate.
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La domanda subordinata di manleva formulata dalla nei confronti della Parte_2 CP_1
deve essere accolta, poiché non vi è contestazione sull'operatività della polizza per la
[...] responsabilità civile verso terzi n. 17121732 -01-00000 -02216 (allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.); inoltre, le somme che l'assicurato dovrà complessivamente pagare all'attrice sono abbondantemente inferiori al massimale di polizza per ciascun sinistro, pari a euro 7.500.000,00.
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Le spese del giudizio, avuto riguardo al riparto di responsabilità sopra descritto e alla pluralità di domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese per le consulenze tecniche espletate devono ripartirsi in parti uguali
(50% ciascuna) nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 390/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 tenuti e condanna gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 45.719,98, oltre agli interessi Parte_1 legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
2) dichiara la tenuta a manlevare da tutte le somme che Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo sarà condannato a pagare a in conseguenza del sinistro;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
15 4) pone definitivamente le spese delle consulenze a carico di entrambe le parti in misura pari al
50% ciascuna.
Così deciso in Nuoro, in data 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
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