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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 24.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4860/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Claudio Longo;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/5/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Tale quadro clinico rilevato (sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali cod. 1210), risulta pressoché sovrapponibile a quello riscontrato dalla
Commissione Medica in sede di visita, ed applicando le percentuali delle nuove tabelle, in conformità al D.M. del 05/02/92, configura complessivamente un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura pari all'80% (ottanta%) a far data dall'epoca della domanda amministrativa, non meritevole pertanto del beneficio economico richiesto”.
1 Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 (id est: avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%) e dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n.
18/80 e successive modifiche (id est: invalidità civile totale e impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana), a decorrere dal mese di aprile
2023.
2 Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento delle provvidenze in esame, a decorrere dal mese di aprile
2023.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Schizofrenia cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali resistente al trattamento farmacologico”), ha chiaramente concluso che
“…Per tale noxa, la ricorrente, è soggetto invalido con Totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L18/80; L508/88) con decorrenza dal mese aprile 2023”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni critiche dell' con riguardo alla CP_1
decorrenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente ed esaustivamente confermate a seguito dei rilievi critici di parte resistente in punto di decorrenza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, a decorrere dal mese di aprile 2023.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in
CP_ dispositivo con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di aprile 2023; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie
3 al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 24 gennaio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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