CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/04/2023, n. 11260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11260 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23413/2017 R.G. proposto da ER ZA & C. s.a.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. socio accomandatario Alberto Lavazza, e MI ZA & C. s.a.p.a., legale rapp.te p.t. socio accomandatario Giuseppe Lavazza, rappresentate e difese, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti REMO DOMINICI e MARIA ANTONELLI, presso la quale ultimo hanno eletto domicilio in ROMA, PIAZZA GONDAR, N. 22 – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso IRPEG SO Civile Sent. Sez. 5 Num. 11260 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 28/04/2023 2 l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa – resistente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 373/2017, depositata il 6 marzo 2017; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi;
udito l’Avv. Lorenzo Lodi per delega dell’Avv. Remo Dominici;
udito per l’Avvocatura generale l’Avv. Paolo Gentili. FATTI DI CAUSA 1. Il 18 ottobre 2001 le società in accomandita per azioni Alberto Lavazza ed LI Lavazza formularono istanza all’amministrazione finanziaria onde ottenere il rimborso di parte dell’Irpeg versata in eccesso su alcuni dividendi percetti nell’anno 2001. Il rimborso fu sollecitato, senza riscontri, il 16 giugno 2003. Effettuato, nell’anno 2010, il rimborso di parte del medesimo credito Irpeg come riportato e chiesto nell’anno successivo, e pur senza procedere al rimborso oggetto di istanza, il 13 aprile 2011 l’Amministrazione chiese alle società di produrre una dichiarazione attestante il fatto che il credito tributario non era stato ceduto e di fornirle il codice IBAN sul quale effettuare l’accredito bancario. Perdurando il silenzio dell’Agenzia, nell’ottobre del 2013 le società proposero separati ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino;
quest’ultima, riuniti i ricorsi e respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Agenzia, li accolse. 3 2. L’Agenzia delle entrate appellò la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che accolse il gravame. I giudici regionali osservarono che le società, dopo aver esposto il credito e chiesto il rimborso nella dichiarazione relativa all’anno 2001, lo avevano sollecitato nell’unica occasione del 16 giugno 2003; il ricorso innanzi alla C.T.P. di Torino era stato depositato il 21 ottobre 2013, e quindi dopo la perenzione del termine di prescrizione ordinaria;
né poteva attribuirsi alcun valore interruttivo alla missiva dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2011, poiché tale atto non aveva alcun valore ricognitivo del debito, né tantomeno appariva significativo della volontà di erogare il rimborso, contenendo solo una richiesta di carattere istruttorio. 3. La sentenza d’appello è impugnata dalle società contribuenti con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 cod. proc. civ., sostenendo che, in punto alla dedotta valenza interruttiva delle missive inviate dall’Agenzia delle entrate, la sentenza d’appello sarebbe sorretta da motivazione apparente, del tutto insufficiente a far comprendere il ragionamento seguito per accogliere la tesi erariale. 2. Con il secondo motivo, articolato in via di subordine per il caso di mancato accoglimento del primo, sostengono che la sentenza avrebbe comunque trascurato di considerare «diversi 4 fatti oggetto del giudizio e che risultano decisivi ai fini della sua decisione». Evidenziano, in particolare, che la richiesta di certificare la non avvenuta cessione del credito presupporrebbe l’ammissione della sua esistenza e, così pure, la richiesta di un dato essenziale per l’esecuzione del pagamento;
affermano, poi, che l’IO non necessitava di alcun ulteriore documento per istruire l’istanza di rimborso;
richiamano, infine, la circostanza del pregresso pagamento di parte del debito, assumendone l’idoneità a configurare una rinunzia tacita alla prescrizione. 3. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il carattere ricognitivo delle missive dell’Amministrazione pur in presenza di una semplice richiesta di dati attinenti al profilo esecutivo del credito. 4. Infine, con il quarto mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ., nonché degli artt. 37, 39 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le ricorrenti criticano la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine nella data di presentazione della dichiarazione che riportava l’istanza di rimborso. Al riguardo, richiamano le pronunzie con le quali questa Corte ha affermato che l’Amministrazione è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso nello stesso termine di decadenza stabilito per procedere all’accertamento in rettifica, decorso il quale il diritto esposto nella dichiarazione si cristallizza nell’an e nel quantum e il contribuente può agire in giudizio a tutela del proprio 5 diritto;
dal che deducono che la prescrizione inizia a decorrere da tale momento e non da quello, anteriore, della dichiarazione. A tale ultimo proposito, per vero, evidenziano che le richiamate pronunzie sono state smentite dalla successiva sentenza n. 5069/2016, resa da questa Corte a Sezioni Unite, ma offrono argomenti idonei a consentire un nuovo mutamento di indirizzo interpretativo. 5. I primi due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto inerenti al medesimo tema, non sono fondati. 5.1. Conviene premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione abbia o meno portata ricognitiva del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. rientra nei poteri del giudice di merito ed è, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità (v. ad es. Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 24555/2010; Cass. n. 4324/2010), se non per i profili attinenti alla motivazione. Le ricorrenti sostengono, per l’appunto, che la valutazione operata dai giudici d’appello sarebbe sorretta da motivazione apparente, sì da configurare il denunziato vizio di nullità della sentenza;
al riguardo, occorre invece rilevare che la C.T.R., seppur in modo sintetico, ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di non ravvisare il dedotto valore ricognitivo in capo alla missiva inviata dall’Amministrazione, in termini che attingono la soglia del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma sesto, Cost. 5.2. Quanto, poi, ai fatti che la decisione avrebbe trascurato di esaminare, occorre invece rilevare che i giudici d’appello, nel considerare complessivamente il tenore della missiva, vi hanno attribuito valore interlocutorio, osservando che essa era «volta ad 6 accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rimborso». In realtà, gli argomenti addotti dalle ricorrenti a sostegno della loro censura appaiono volti a sollecitare questa Corte a una riformulazione del relativo giudizio;
ma si tratta, per quanto poc’anzi rilevato, di una valutazione non consentita in questa sede. 6. Le medesime considerazioni valgono a designare l’inammissibilità del terzo motivo. 6.1. Con esso, infatti, le ricorrenti pretendono di introdurre, sotto forma di denunzia della violazione dell’art. 2944 cod. civ., un sindacato sui fatti valutati dalla C.T.R. nell’apprezzamento della dichiarazione di parte, spingendosi pertanto al di là del limite connesso alla forma di accertamento propria del presente giudizio. 6.2. In ogni caso, e per completezza di motivazione, la censura non è fondata. La valutazione dei giudici d’appello si pone, infatti, in continuità con l’indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità (Cass. n. 19275/2020; Cass. n. 12898/2018). 7. È infondato, infine, anche il quarto motivo. 7.1. La censura, infatti, postula il rilievo in base al quale il diritto del contribuente al rimborso si cristallizza con la perenzione del termine spettante all’Amministrazione per svolgere la conseguente attività di rettifica;
da tale momento – e non da 7 quello, anteriore, della dichiarazione – inizierebbe così a decorrere il termine ordinario di prescrizione del credito. Si tratta di un rilievo contrario alla posizione assunta da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (cfr. Cass. Sez. U, n. 5069/2016), secondo la quale l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. Le società contribuenti, consapevoli di tale indirizzo, ne sollecitano un ripensamento. 7.2. Il Collegio intende invece dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite, non sussistendo alcuna ragione per discostarvisi. Le ricorrenti, per vero, non chiariscono in quali termini la richiesta di rimborso avanzata in sede di dichiarazione determinerebbe l’onere per l’Amministrazione di effettuare accertamenti in mancanza dei quali la pretesa si dovrebbe intendere consolidata. Non è condivisibile, in particolare, la tesi secondo la quale, diversamente opinando, si lascerebbe il contribuente esposto senza limiti temporali all’azione esecutiva del Fisco, nei termini già ritenuti idonei dalla Corte costituzionale per affermare la necessità di un termine decadenziale per l’esercizio della potestà impositiva (sentenza n. 280 del 2005); qui, infatti, non si verifica alcun assoggettamento a potestà e, come rilevato dalle Sezioni Unite, il contribuente non resta senza difesa, ben potendo 8 impugnare il silenzio dell’Amministrazione che non abbia dato seguito alla sua istanza di rimborso. 8. In conclusione, il ricorso è meritevole di complessivo rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione alla sola attività difensiva effettivamente svolta dall’Agenzia delle Entrate con la partecipazione alla discussione orale (cfr. Cass. n. 11499/1995; Cass. n. 4780/1994). Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'importo stabilito a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, della l. n. 228 del 2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in € 4.700,00; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi;
udito l’Avv. Lorenzo Lodi per delega dell’Avv. Remo Dominici;
udito per l’Avvocatura generale l’Avv. Paolo Gentili. FATTI DI CAUSA 1. Il 18 ottobre 2001 le società in accomandita per azioni Alberto Lavazza ed LI Lavazza formularono istanza all’amministrazione finanziaria onde ottenere il rimborso di parte dell’Irpeg versata in eccesso su alcuni dividendi percetti nell’anno 2001. Il rimborso fu sollecitato, senza riscontri, il 16 giugno 2003. Effettuato, nell’anno 2010, il rimborso di parte del medesimo credito Irpeg come riportato e chiesto nell’anno successivo, e pur senza procedere al rimborso oggetto di istanza, il 13 aprile 2011 l’Amministrazione chiese alle società di produrre una dichiarazione attestante il fatto che il credito tributario non era stato ceduto e di fornirle il codice IBAN sul quale effettuare l’accredito bancario. Perdurando il silenzio dell’Agenzia, nell’ottobre del 2013 le società proposero separati ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino;
quest’ultima, riuniti i ricorsi e respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Agenzia, li accolse. 3 2. L’Agenzia delle entrate appellò la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che accolse il gravame. I giudici regionali osservarono che le società, dopo aver esposto il credito e chiesto il rimborso nella dichiarazione relativa all’anno 2001, lo avevano sollecitato nell’unica occasione del 16 giugno 2003; il ricorso innanzi alla C.T.P. di Torino era stato depositato il 21 ottobre 2013, e quindi dopo la perenzione del termine di prescrizione ordinaria;
né poteva attribuirsi alcun valore interruttivo alla missiva dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2011, poiché tale atto non aveva alcun valore ricognitivo del debito, né tantomeno appariva significativo della volontà di erogare il rimborso, contenendo solo una richiesta di carattere istruttorio. 3. La sentenza d’appello è impugnata dalle società contribuenti con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 cod. proc. civ., sostenendo che, in punto alla dedotta valenza interruttiva delle missive inviate dall’Agenzia delle entrate, la sentenza d’appello sarebbe sorretta da motivazione apparente, del tutto insufficiente a far comprendere il ragionamento seguito per accogliere la tesi erariale. 2. Con il secondo motivo, articolato in via di subordine per il caso di mancato accoglimento del primo, sostengono che la sentenza avrebbe comunque trascurato di considerare «diversi 4 fatti oggetto del giudizio e che risultano decisivi ai fini della sua decisione». Evidenziano, in particolare, che la richiesta di certificare la non avvenuta cessione del credito presupporrebbe l’ammissione della sua esistenza e, così pure, la richiesta di un dato essenziale per l’esecuzione del pagamento;
affermano, poi, che l’IO non necessitava di alcun ulteriore documento per istruire l’istanza di rimborso;
richiamano, infine, la circostanza del pregresso pagamento di parte del debito, assumendone l’idoneità a configurare una rinunzia tacita alla prescrizione. 3. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il carattere ricognitivo delle missive dell’Amministrazione pur in presenza di una semplice richiesta di dati attinenti al profilo esecutivo del credito. 4. Infine, con il quarto mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ., nonché degli artt. 37, 39 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le ricorrenti criticano la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine nella data di presentazione della dichiarazione che riportava l’istanza di rimborso. Al riguardo, richiamano le pronunzie con le quali questa Corte ha affermato che l’Amministrazione è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso nello stesso termine di decadenza stabilito per procedere all’accertamento in rettifica, decorso il quale il diritto esposto nella dichiarazione si cristallizza nell’an e nel quantum e il contribuente può agire in giudizio a tutela del proprio 5 diritto;
dal che deducono che la prescrizione inizia a decorrere da tale momento e non da quello, anteriore, della dichiarazione. A tale ultimo proposito, per vero, evidenziano che le richiamate pronunzie sono state smentite dalla successiva sentenza n. 5069/2016, resa da questa Corte a Sezioni Unite, ma offrono argomenti idonei a consentire un nuovo mutamento di indirizzo interpretativo. 5. I primi due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto inerenti al medesimo tema, non sono fondati. 5.1. Conviene premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione abbia o meno portata ricognitiva del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. rientra nei poteri del giudice di merito ed è, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità (v. ad es. Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 24555/2010; Cass. n. 4324/2010), se non per i profili attinenti alla motivazione. Le ricorrenti sostengono, per l’appunto, che la valutazione operata dai giudici d’appello sarebbe sorretta da motivazione apparente, sì da configurare il denunziato vizio di nullità della sentenza;
al riguardo, occorre invece rilevare che la C.T.R., seppur in modo sintetico, ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di non ravvisare il dedotto valore ricognitivo in capo alla missiva inviata dall’Amministrazione, in termini che attingono la soglia del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma sesto, Cost. 5.2. Quanto, poi, ai fatti che la decisione avrebbe trascurato di esaminare, occorre invece rilevare che i giudici d’appello, nel considerare complessivamente il tenore della missiva, vi hanno attribuito valore interlocutorio, osservando che essa era «volta ad 6 accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rimborso». In realtà, gli argomenti addotti dalle ricorrenti a sostegno della loro censura appaiono volti a sollecitare questa Corte a una riformulazione del relativo giudizio;
ma si tratta, per quanto poc’anzi rilevato, di una valutazione non consentita in questa sede. 6. Le medesime considerazioni valgono a designare l’inammissibilità del terzo motivo. 6.1. Con esso, infatti, le ricorrenti pretendono di introdurre, sotto forma di denunzia della violazione dell’art. 2944 cod. civ., un sindacato sui fatti valutati dalla C.T.R. nell’apprezzamento della dichiarazione di parte, spingendosi pertanto al di là del limite connesso alla forma di accertamento propria del presente giudizio. 6.2. In ogni caso, e per completezza di motivazione, la censura non è fondata. La valutazione dei giudici d’appello si pone, infatti, in continuità con l’indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità (Cass. n. 19275/2020; Cass. n. 12898/2018). 7. È infondato, infine, anche il quarto motivo. 7.1. La censura, infatti, postula il rilievo in base al quale il diritto del contribuente al rimborso si cristallizza con la perenzione del termine spettante all’Amministrazione per svolgere la conseguente attività di rettifica;
da tale momento – e non da 7 quello, anteriore, della dichiarazione – inizierebbe così a decorrere il termine ordinario di prescrizione del credito. Si tratta di un rilievo contrario alla posizione assunta da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (cfr. Cass. Sez. U, n. 5069/2016), secondo la quale l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. Le società contribuenti, consapevoli di tale indirizzo, ne sollecitano un ripensamento. 7.2. Il Collegio intende invece dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite, non sussistendo alcuna ragione per discostarvisi. Le ricorrenti, per vero, non chiariscono in quali termini la richiesta di rimborso avanzata in sede di dichiarazione determinerebbe l’onere per l’Amministrazione di effettuare accertamenti in mancanza dei quali la pretesa si dovrebbe intendere consolidata. Non è condivisibile, in particolare, la tesi secondo la quale, diversamente opinando, si lascerebbe il contribuente esposto senza limiti temporali all’azione esecutiva del Fisco, nei termini già ritenuti idonei dalla Corte costituzionale per affermare la necessità di un termine decadenziale per l’esercizio della potestà impositiva (sentenza n. 280 del 2005); qui, infatti, non si verifica alcun assoggettamento a potestà e, come rilevato dalle Sezioni Unite, il contribuente non resta senza difesa, ben potendo 8 impugnare il silenzio dell’Amministrazione che non abbia dato seguito alla sua istanza di rimborso. 8. In conclusione, il ricorso è meritevole di complessivo rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione alla sola attività difensiva effettivamente svolta dall’Agenzia delle Entrate con la partecipazione alla discussione orale (cfr. Cass. n. 11499/1995; Cass. n. 4780/1994). Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'importo stabilito a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, della l. n. 228 del 2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in € 4.700,00; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.