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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) con l'avv. GIOVANNA SANTINA Parte_1 C.F._1
CARRARO
Parte attrice opponente contro
(C.F. ) con gli avv.ti MATTEO AZZOLIN e Controparte_1 C.F._2
ANDREA COSTA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Altri contratti d'opera - Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1174/2023 del 08.06.2023
(R.G. n. 2846/2023).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
A) disporre la rimessione in istruttoria della causa per:
1 1) Ordinare alla ditta l'esibizione dei bilanci e della contabilità afferente Controparte_1
l'anno 2015, ai sensi dell'art. 210 del Codice di Procedura Civile;
2) Ammettere le prove per testi già articolate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. , nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. istanze istruttorie essenziali per dimostrare le modalità di pagamento praticate tra le parti e l'effettiva estinzione dell'obbligazione;
B) accogliere le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2023 Ing. dichiarandosi conseguentemente la sua inefficacia.
Per parte convenuta opposta
Nel merito
1. Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti, e per l'effetto accertarsi il credito vantato dall'opposta e condannarsi il sig. Parte_1
a pagare in favore dell'impresa individuale la somma di € 32.664,78, o
[...] Controparte_1
quella diversa che risulterà di giustizia, oltre a interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 maturati e maturandi a far data dall'emissione delle fatture azionate in via monitoria e sino al saldo effettivo.
2. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite da liquidarsi nella misura maggiorata del 30% ex
D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018 per i collegamenti telematici ipertestuali inseriti nel presente atto, con distrazione in favore dell'Avvocato Matteo Azzolin che si dichiara antistatario.
In via istruttoria per quanto occorra e senza inversione alcuna dell'onere della prova avversario, previa revoca della relativa ordinanza, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 171-ter n. 2 cpc.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione del 28.07.2023 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1174 del 08.06.2023 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, in favore dell'impresa individuale la somma Controparte_1 di € 36.664,98, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di cinque fatture emesse nel corso dell'anno 2015 nei confronti dell'impresa individuale un tempo condotta dall'ingiunto e poi cancellata il 09.06.2021.
A sostegno dell'opposizione sollevava eccezione di adempimento, deducendo che: nel corso degli anni 2014 e 2015 si era avvalso della ditta per l'effettuazione di piccole CP_1
lavorazioni artigianali su materiale che le affidava in conto lavoro e che talvolta le veniva consegnato direttamente in laboratorio;
i pezzi lavorati venivano di volta in volta ritirati dallo stesso opponente il quale contestualmente al ritiro della merce provvedeva a pagare il dovuto in contanti, tanto che vi era identità di data tra l'emissione delle fatture e dei relativi documenti di trasporto;
le fatture azionate monitoriamente erano già state pagate al momento della loro emissione come risultava dalla quietanza posta in alto a destra dall'opposto con la sigla “P”; tale modalità di pagamento in contanti costituiva “prassi e uso consolidato tra i due artigiani e ciò sin dal sorgere del loro rapporto nell' anno 2014”.
Concludeva pertanto chiedendo che venisse “accertato che le fatture monitoriamente azionate sono state integralmente saldate dal Sig. al momento della loro emissione, Parte_1
contestuale alla consegna della merce” e venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
L'impresa individuale si costituiva in giudizio mediante deposito della comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta di data 31.10.2023 chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito da ordinario a semplificato, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e la conferma del titolo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di €
36.664,98 o di quella risultante di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e spese di lite.
3 In particolare, l'opposta affermava che: pacifici erano da considerarsi l'esistenza del rapporto fondamentale tra le parti e il corretto adempimento delle prestazioni d'opera per cui si era attivata monitoriamente;
l'eccezione di adempimento avversaria era temeraria e destituita di pregio;
la sigla apposta sul margine superiore destro delle fatture non era una “P” e non indicava l'avvenuto saldo bensì una “R” che stava per “Registrata”; l'opponente non aveva prodotto alcuna quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento in contanti, di fatto mai avvenuto;
era documentalmente provato dagli estratti conto dimessi agli atti che i pagamenti in acconto effettuati dall'opponente non erano mai avvenuti in contanti ma mediante bonifico bancario.
Con ordinanza del 19.12.2023 il Giudice, “ritenuto che l'opposizione appare in parte fondata, avendo l'attore provato pagamenti apparentemente riferibili – salva di diversa valutazione all'esito della fase decisionale – ai rapporti azionati in via monitoria, per Euro 11.000,00;
ritenuto che
non essendo contestati né i contratti né i prezzi applicati, può concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di Euro
25.664,98 (= 36.664,98 - 11.000,00)”, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 25.664,98, oltre interessi e spese.
La causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del
23.05.2024 il Giudice ordinava all'opposta “l'integrazione degli estratti conto bancari dall'1.1.2015 al 31.12.2016”, fissando per la verifica l' udienza del 09.07.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava quindi il processo all'udienza del 13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. All'esito del termine concesso per note riservava poi il deposito della presente sentenza nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Sulla richiesta attorea di rimessione in istruttoria della causa
4 In via preliminare deve rigettarsi la richiesta di rimessione in istruttoria svolta dall'opponente nelle note conclusive depositate il 03.03.2025 al duplice fine di far “1) Ordinare alla ditta
l'esibizione dei bilanci e della contabilità afferente l'anno 2015, ai sensi Controparte_1 dell'art. 210 del Codice di Procedura Civile;
2) Ammettere le prove per testi già articolate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. , nella memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c.”.
In primo luogo, risulta inconferente la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. Oggetto del presente giudizio non è la verifica dell'andamento aziendale della ditta opposta bensì l'accertamento dell'avvenuto (o meno) pagamento in contanti della cinque fatture azionate per via monitoria. In ipotesi, anche qualora fossero provate le deduzioni che l'opponente svolte ai punti b), c) e d) della citate note (“b) il monte fatture emesse dalla
[...]
nell'anno 2015, oltre 117, non trova riscontro di relativo pagamento da parte dei Pt_2
clienti nei relativi estratti dei conti correnti dimessi;
c) la ditta in due anni di attività ha CP_1 ricavato la somma complessiva di € 11.167,52, ovvero solo € 465,00 al mese;
d) la ditta
, con entrate reddituali sostanzialmente al di sotto della soglia di povertà, nonostante CP_1
l'asserito mancato pagamento delle prime fatture emesse nei mesi di giugno, luglio, settembre
2015 per € 25.000,00 ha accettato anche per i mesi a seguire ulteriori commesse di lavoro dalla ditta Bmec”), ciò non costituirebbe prova del dedotto pagamento in contanti del dovuto.
In secondo luogo, non può ammettersi neppure la prova per testi richiesta dall'opponente al fine di “dimostrare le modalità di pagamento praticate tra le parti e l'effettiva estinzione dell'obbligazione” poiché inammissibile a norma dell'art. 2726 c.c. (“Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito”) che richiama l'art. 2721 c.c. (“La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”). Se infatti, ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dal primo comma, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che tale
5 deroga “è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr.
Cass. civ., Sez. 2, n. 7940 del 20.04.2020) e che “la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma del citato art. 2721 (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio” (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 4210 del 06.04.1992; conf. Cass. civ., Sez. 2, n. 11695 del 18.10.1999). Nel caso di specie l'opponente - sul quale sicuramente incombeva tale onere - non ha saputo indicare nemmeno una circostanza che questo Giudice avrebbe erroneamente pretermesso ai fini dell'ammissibilità della prova per testi che, pertanto, si conferma inammissibile.
Sotto un ultimo aspetto, sempre in rigetto delle doglianze svolte dall'opponente nelle citate note nei confronti dell'ordinanza del 06.08.2024 con cui la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025, si osserva che, per costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (cfr. cass. civ., Sez. 2, n.
8181 del 14.03.2022).
Sull'eccezione attorea di adempimento
La presente opposizione è stata radicata sulla base di un unico motivo rappresentato dall'eccezione di adempimento: nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente ha infatti sostenuto che “le fatture monitoriamente azionate siano state pagate già al momento della loro emissione risulta dalla quietanza posta in alto a destra dallo stesso convenuto con la sigla “P”.
Tale modalità di pagamento per contati costituiva prassi e uso consolidato tra i due artigiani e ciò sin dal sorgere del loro rapporto nell'anno 2014”, concludendo “NEL MERITO IN VIA
6 PRINCIPALE B) Accertato che le fatture monitoriamente azionate sono state integralmente saldate dal Sig. al momento della loro emissione, contestuale alla consegna Parte_1
della merce, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2023 dichiarandosi conseguentemente la sua inefficacia”.
Anche alla prima udienza del 06.12.2023 fissata per la sola discussione dell'istanza ex art. 648
c.p.c. formulata dall'opposta, il difensore dell'opponente chiedeva “un ordine di esibizione per verificare le modalità di pagamento delle altre fatture non azionate in via monitoria al fine di provare che tutte venivano pagate in contanti” e parimenti nelle note conclusive del 03.03.2025 era ribadita “la prassi consolidata dalla ditta di ricevere pagamenti in contanti come è CP_1 avvenuto per parte delle fatture monitoriamente azionate”.
Tale eccezione è infondata.
Ciò innanzitutto poiché risulta sfornita di prova. Richiamato per brevità quanto già esposto circa l'inammissibilità della prova per testi richiesta dall'opponente, si evidenzia come l'opponente, anche nella formulazione dei capitoli di prova e comunque nei propri scritti difensivi tutti, non abbia saputo neppure circoscrivere in quale contesto temporale e di luogo sarebbero avvenuti i pretesi pagamenti in contanti e con quali modalità.
Poco credibile, inoltre, considerata la (relativa) rilevanza delle somme di cui trattasi, appare la circostanza che il non si sia mai fatto rilasciare una qualsivoglia forma di ricevuta a Pt_1
titolo di (anche solo informale) quietanza.
E a tanto non può valere la sigla manoscritta (per l'opponente una “P” di “Pagato” e per l'opposta una “R” di “Registrato/a”) riportata nell'angolo in alto a destra della fatture azionate monitoriamente (v. all. A alla comparsa dell'opposta) che ictu oculi non pare di certo una “P”.
Anzi, dall'esame delle fatture de quibus si evince che il metodo di pagamento concordato fosse espressamente quello del “Bonifico bancario” (v. sempre all. A).
Ulteriormente, l'eccezione attorea di adempimento è smentita per tabulas dalla produzione da parte dell'opposta degli estratti conto da cui può agevolmente evincersi come nei rapporti tra le parti i pagamenti avvenissero di prassi tramite bonifico bancario (v. docc. 1 - 11 e 1 - 27 dell'opposta).
7 A confermare, infine, l'infondatezza della propria eccezione è lo stesso opponente allorché, in allegato alle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 14.12.2023, ha prodotto i documenti 7 e 8 ovvero, rispettivamente, gli “estratti del conto corrente relativo ai movimenti dal 01.07.2015 al
01.11.2015” e la “distinta di bonifico del 15.11.2015”, a riprova che i pagamenti tra le parti non avvenissero di certo usualmente per contanti.
Sul quantum dovuto
Se, come si è visto, l'eccezione attorea di adempimento, costituente invero unico motivo di opposizione, deve respingersi, non può tuttavia procedersi all'integrale rigetto dell'opposizione - che si ribadisce sostanzialmente infondata - ed alla conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, posto che è la stessa ditta opposta, per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. del 25.01.2024, a dare atto che “In sede di ricorso monitorio, l'odierna difesa ha richiesto la condanna per la sorte capitale di € 36.664,98, eccedendo nei fatti di € 4.000,20 rispetto al vantato” per poi concludere nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 12.03.2025 chiedendo
“Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti, e per l'effetto accertarsi il credito vantato dall'opposta e condannarsi il sig.
a pagare in favore dell'impresa individuale la somma di € Parte_1 Controparte_1
32.664,78, o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre a interessi moratori ex D.Lgs
231/2002 maturati e maturandi a far data dall'emissione delle fatture azionate in via monitoria e sino al saldo effettivo”.
Deve inoltre procedersi ad un riconteggio del dovuto anche alla luce dei tre (asseriti) pagamenti che nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.12.2023 l'opponente sostiene aver effettuato in favore dell'opposta in acconto sul maggior dovuto.
Partendo dunque dall'importo capitale di € 32.664,78, che si è visto essere stata la stessa opposta a (ri)quantificare come proprio credito, va osservato quanto segue rispetto ai pagamenti che l'opponente nelle citate sue note sostiene aver effettuato:
1) l'esecuzione del primo pagamento di € 3.500,00, in data 04.08.2015, è provata sia dalla produzione del “Saldo e movimenti conto corrente” al doc. n. 7 dell'opponente che
8 dall'estratto conto al 31.08.2015 al doc. n. 11 dell'opposta. Tale importo deve quindi sottrarsi dal totale dovuto;
difatti le deduzioni dell'opposta (v. pag. 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), la quale sostiene di avere già tenuto conto di tale pagamento nel conteggio del saldo della fattura n. 41/15 non azionata monitoriamente, non trovano riscontro nella documentazione prodotta;
2) l'esecuzione del secondo pagamento di € 4.000,00 in data 26.10.2015, “a parziale di fattura 66” (la n. 66 del 30.06.2015 monitoriamente ingiunta) è provata anch'essa dalla produzione del “Saldo e movimenti conto corrente” al doc. n. 7 dell'opponente. Al riguardo l'opposta contesta che dalla produzione al proprio doc. n. 7 dell'estratto conto
“ufficiale” si evincerebbe che in tale data o nei successivi giorni di valuta alcun versamento sarebbe stato effettuato in suo favore dall'opponente, salvo poi produrre al proprio doc. n. 7 un'altra fattura, la n. 35 del 31.03.2015, e l'estratto conto al 31.07.2015 che nulla hanno a che fare con il pagamento de quo (si rileva peraltro come l'opposta, nel dare esecuzione all'ordine di integrazione “degli estratti conto bancari dall'1.1.2015 al
31.12.2016” di cui all'ordinanza del 23.05.2024 non abbia prodotto proprio l'estratto conto relativo al mese di ottobre 2015);
3) l'esecuzione del terzo pagamento di € 3.500,00 in data 15.11.2015 non può ritenersi provata dalla sola produzione al doc. n. 8 dell'opponente della distinta di bonifico, costituente un mero ordine di pagamento con possibilità di revoca (come espressamente indicato in calce allo stesso documento “Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 16.11.2015”).
Dal credito vantato dall'opposta (€ 32.664,78) vanno quindi detratti gli importi di € 3.500,00 ed
€ 4.000,00, che l'opponente ha dimostrato aver pagato, per cui questi va condannato al versamento in favore della ditta dell'importo di € 25.164,78, oltre interessi di mora ex CP_1
D.L.vo n. 231/02 a far data dalla data di emissione delle fatture azionate in via monitoria, esclusa la n. 66 del 30.06.2015, il cui importo risulta già saldato, e per il solo parziale importo di €
1.977,46 della fattura n. 77 del 31.07.2015, il cui residuo risulta anch'esso già pagato.
9 Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, atteso l'accoglimento seppur parziale dell'opposizione.
Va accolta la domanda dell'opposta volta alla condanna dell'opponente al pagamento della somma che sarebbe risultata di giustizia, che nel presente caso si è detta pari ad € 25.164,78. A tale importo capitale vanno aggiunti gli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231/02 come appena indicati.
Vista la parziale soccombenza reciproca va disposta un'altrettanta parziale compensazione delle spese di lite tra le parti per la quota di un terzo, con condanna dell'opponente a rifondere alla ditta opposta la residua quota pari a due terzi. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della lite, senza applicazione della maggiorazione del 30% richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 in quanto non risultano funzionanti i collegamenti telematici ipertestuali inseriti negli atti dell'opposta. Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
anche per la fase decisoria, attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., il compenso viene stabilito in misura inferiore alla media tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2023 del 08.06.2023 (R.G. n. 2846/2023);
2) condanna a pagare a la somma di € 25.164,78, Parte_1 Controparte_1
maggiorata degli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 come indicati in parte motiva;
3) condanna , previa parziale compensazione tra le parti per la quota di un Parte_1
terzo, a rifondere a la residua quota delle spese di lite, liquidate per l'intero in € Controparte_1
5.261,00, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore dell'avv.
Matteo Azzolin dichiaratosi antistatario.
Vicenza, 3 aprile 2025
Il giudice
dott. Dario Morsiani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) con l'avv. GIOVANNA SANTINA Parte_1 C.F._1
CARRARO
Parte attrice opponente contro
(C.F. ) con gli avv.ti MATTEO AZZOLIN e Controparte_1 C.F._2
ANDREA COSTA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Altri contratti d'opera - Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1174/2023 del 08.06.2023
(R.G. n. 2846/2023).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
A) disporre la rimessione in istruttoria della causa per:
1 1) Ordinare alla ditta l'esibizione dei bilanci e della contabilità afferente Controparte_1
l'anno 2015, ai sensi dell'art. 210 del Codice di Procedura Civile;
2) Ammettere le prove per testi già articolate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. , nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. istanze istruttorie essenziali per dimostrare le modalità di pagamento praticate tra le parti e l'effettiva estinzione dell'obbligazione;
B) accogliere le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2023 Ing. dichiarandosi conseguentemente la sua inefficacia.
Per parte convenuta opposta
Nel merito
1. Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti, e per l'effetto accertarsi il credito vantato dall'opposta e condannarsi il sig. Parte_1
a pagare in favore dell'impresa individuale la somma di € 32.664,78, o
[...] Controparte_1
quella diversa che risulterà di giustizia, oltre a interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 maturati e maturandi a far data dall'emissione delle fatture azionate in via monitoria e sino al saldo effettivo.
2. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite da liquidarsi nella misura maggiorata del 30% ex
D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018 per i collegamenti telematici ipertestuali inseriti nel presente atto, con distrazione in favore dell'Avvocato Matteo Azzolin che si dichiara antistatario.
In via istruttoria per quanto occorra e senza inversione alcuna dell'onere della prova avversario, previa revoca della relativa ordinanza, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 171-ter n. 2 cpc.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione del 28.07.2023 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1174 del 08.06.2023 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, in favore dell'impresa individuale la somma Controparte_1 di € 36.664,98, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di cinque fatture emesse nel corso dell'anno 2015 nei confronti dell'impresa individuale un tempo condotta dall'ingiunto e poi cancellata il 09.06.2021.
A sostegno dell'opposizione sollevava eccezione di adempimento, deducendo che: nel corso degli anni 2014 e 2015 si era avvalso della ditta per l'effettuazione di piccole CP_1
lavorazioni artigianali su materiale che le affidava in conto lavoro e che talvolta le veniva consegnato direttamente in laboratorio;
i pezzi lavorati venivano di volta in volta ritirati dallo stesso opponente il quale contestualmente al ritiro della merce provvedeva a pagare il dovuto in contanti, tanto che vi era identità di data tra l'emissione delle fatture e dei relativi documenti di trasporto;
le fatture azionate monitoriamente erano già state pagate al momento della loro emissione come risultava dalla quietanza posta in alto a destra dall'opposto con la sigla “P”; tale modalità di pagamento in contanti costituiva “prassi e uso consolidato tra i due artigiani e ciò sin dal sorgere del loro rapporto nell' anno 2014”.
Concludeva pertanto chiedendo che venisse “accertato che le fatture monitoriamente azionate sono state integralmente saldate dal Sig. al momento della loro emissione, Parte_1
contestuale alla consegna della merce” e venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
L'impresa individuale si costituiva in giudizio mediante deposito della comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta di data 31.10.2023 chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito da ordinario a semplificato, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e la conferma del titolo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di €
36.664,98 o di quella risultante di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e spese di lite.
3 In particolare, l'opposta affermava che: pacifici erano da considerarsi l'esistenza del rapporto fondamentale tra le parti e il corretto adempimento delle prestazioni d'opera per cui si era attivata monitoriamente;
l'eccezione di adempimento avversaria era temeraria e destituita di pregio;
la sigla apposta sul margine superiore destro delle fatture non era una “P” e non indicava l'avvenuto saldo bensì una “R” che stava per “Registrata”; l'opponente non aveva prodotto alcuna quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento in contanti, di fatto mai avvenuto;
era documentalmente provato dagli estratti conto dimessi agli atti che i pagamenti in acconto effettuati dall'opponente non erano mai avvenuti in contanti ma mediante bonifico bancario.
Con ordinanza del 19.12.2023 il Giudice, “ritenuto che l'opposizione appare in parte fondata, avendo l'attore provato pagamenti apparentemente riferibili – salva di diversa valutazione all'esito della fase decisionale – ai rapporti azionati in via monitoria, per Euro 11.000,00;
ritenuto che
non essendo contestati né i contratti né i prezzi applicati, può concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di Euro
25.664,98 (= 36.664,98 - 11.000,00)”, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 25.664,98, oltre interessi e spese.
La causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del
23.05.2024 il Giudice ordinava all'opposta “l'integrazione degli estratti conto bancari dall'1.1.2015 al 31.12.2016”, fissando per la verifica l' udienza del 09.07.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava quindi il processo all'udienza del 13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. All'esito del termine concesso per note riservava poi il deposito della presente sentenza nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Sulla richiesta attorea di rimessione in istruttoria della causa
4 In via preliminare deve rigettarsi la richiesta di rimessione in istruttoria svolta dall'opponente nelle note conclusive depositate il 03.03.2025 al duplice fine di far “1) Ordinare alla ditta
l'esibizione dei bilanci e della contabilità afferente l'anno 2015, ai sensi Controparte_1 dell'art. 210 del Codice di Procedura Civile;
2) Ammettere le prove per testi già articolate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. , nella memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c.”.
In primo luogo, risulta inconferente la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. Oggetto del presente giudizio non è la verifica dell'andamento aziendale della ditta opposta bensì l'accertamento dell'avvenuto (o meno) pagamento in contanti della cinque fatture azionate per via monitoria. In ipotesi, anche qualora fossero provate le deduzioni che l'opponente svolte ai punti b), c) e d) della citate note (“b) il monte fatture emesse dalla
[...]
nell'anno 2015, oltre 117, non trova riscontro di relativo pagamento da parte dei Pt_2
clienti nei relativi estratti dei conti correnti dimessi;
c) la ditta in due anni di attività ha CP_1 ricavato la somma complessiva di € 11.167,52, ovvero solo € 465,00 al mese;
d) la ditta
, con entrate reddituali sostanzialmente al di sotto della soglia di povertà, nonostante CP_1
l'asserito mancato pagamento delle prime fatture emesse nei mesi di giugno, luglio, settembre
2015 per € 25.000,00 ha accettato anche per i mesi a seguire ulteriori commesse di lavoro dalla ditta Bmec”), ciò non costituirebbe prova del dedotto pagamento in contanti del dovuto.
In secondo luogo, non può ammettersi neppure la prova per testi richiesta dall'opponente al fine di “dimostrare le modalità di pagamento praticate tra le parti e l'effettiva estinzione dell'obbligazione” poiché inammissibile a norma dell'art. 2726 c.c. (“Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito”) che richiama l'art. 2721 c.c. (“La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”). Se infatti, ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dal primo comma, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che tale
5 deroga “è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr.
Cass. civ., Sez. 2, n. 7940 del 20.04.2020) e che “la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma del citato art. 2721 (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio” (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 4210 del 06.04.1992; conf. Cass. civ., Sez. 2, n. 11695 del 18.10.1999). Nel caso di specie l'opponente - sul quale sicuramente incombeva tale onere - non ha saputo indicare nemmeno una circostanza che questo Giudice avrebbe erroneamente pretermesso ai fini dell'ammissibilità della prova per testi che, pertanto, si conferma inammissibile.
Sotto un ultimo aspetto, sempre in rigetto delle doglianze svolte dall'opponente nelle citate note nei confronti dell'ordinanza del 06.08.2024 con cui la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025, si osserva che, per costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (cfr. cass. civ., Sez. 2, n.
8181 del 14.03.2022).
Sull'eccezione attorea di adempimento
La presente opposizione è stata radicata sulla base di un unico motivo rappresentato dall'eccezione di adempimento: nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente ha infatti sostenuto che “le fatture monitoriamente azionate siano state pagate già al momento della loro emissione risulta dalla quietanza posta in alto a destra dallo stesso convenuto con la sigla “P”.
Tale modalità di pagamento per contati costituiva prassi e uso consolidato tra i due artigiani e ciò sin dal sorgere del loro rapporto nell'anno 2014”, concludendo “NEL MERITO IN VIA
6 PRINCIPALE B) Accertato che le fatture monitoriamente azionate sono state integralmente saldate dal Sig. al momento della loro emissione, contestuale alla consegna Parte_1
della merce, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2023 dichiarandosi conseguentemente la sua inefficacia”.
Anche alla prima udienza del 06.12.2023 fissata per la sola discussione dell'istanza ex art. 648
c.p.c. formulata dall'opposta, il difensore dell'opponente chiedeva “un ordine di esibizione per verificare le modalità di pagamento delle altre fatture non azionate in via monitoria al fine di provare che tutte venivano pagate in contanti” e parimenti nelle note conclusive del 03.03.2025 era ribadita “la prassi consolidata dalla ditta di ricevere pagamenti in contanti come è CP_1 avvenuto per parte delle fatture monitoriamente azionate”.
Tale eccezione è infondata.
Ciò innanzitutto poiché risulta sfornita di prova. Richiamato per brevità quanto già esposto circa l'inammissibilità della prova per testi richiesta dall'opponente, si evidenzia come l'opponente, anche nella formulazione dei capitoli di prova e comunque nei propri scritti difensivi tutti, non abbia saputo neppure circoscrivere in quale contesto temporale e di luogo sarebbero avvenuti i pretesi pagamenti in contanti e con quali modalità.
Poco credibile, inoltre, considerata la (relativa) rilevanza delle somme di cui trattasi, appare la circostanza che il non si sia mai fatto rilasciare una qualsivoglia forma di ricevuta a Pt_1
titolo di (anche solo informale) quietanza.
E a tanto non può valere la sigla manoscritta (per l'opponente una “P” di “Pagato” e per l'opposta una “R” di “Registrato/a”) riportata nell'angolo in alto a destra della fatture azionate monitoriamente (v. all. A alla comparsa dell'opposta) che ictu oculi non pare di certo una “P”.
Anzi, dall'esame delle fatture de quibus si evince che il metodo di pagamento concordato fosse espressamente quello del “Bonifico bancario” (v. sempre all. A).
Ulteriormente, l'eccezione attorea di adempimento è smentita per tabulas dalla produzione da parte dell'opposta degli estratti conto da cui può agevolmente evincersi come nei rapporti tra le parti i pagamenti avvenissero di prassi tramite bonifico bancario (v. docc. 1 - 11 e 1 - 27 dell'opposta).
7 A confermare, infine, l'infondatezza della propria eccezione è lo stesso opponente allorché, in allegato alle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 14.12.2023, ha prodotto i documenti 7 e 8 ovvero, rispettivamente, gli “estratti del conto corrente relativo ai movimenti dal 01.07.2015 al
01.11.2015” e la “distinta di bonifico del 15.11.2015”, a riprova che i pagamenti tra le parti non avvenissero di certo usualmente per contanti.
Sul quantum dovuto
Se, come si è visto, l'eccezione attorea di adempimento, costituente invero unico motivo di opposizione, deve respingersi, non può tuttavia procedersi all'integrale rigetto dell'opposizione - che si ribadisce sostanzialmente infondata - ed alla conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, posto che è la stessa ditta opposta, per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. del 25.01.2024, a dare atto che “In sede di ricorso monitorio, l'odierna difesa ha richiesto la condanna per la sorte capitale di € 36.664,98, eccedendo nei fatti di € 4.000,20 rispetto al vantato” per poi concludere nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 12.03.2025 chiedendo
“Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti, e per l'effetto accertarsi il credito vantato dall'opposta e condannarsi il sig.
a pagare in favore dell'impresa individuale la somma di € Parte_1 Controparte_1
32.664,78, o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre a interessi moratori ex D.Lgs
231/2002 maturati e maturandi a far data dall'emissione delle fatture azionate in via monitoria e sino al saldo effettivo”.
Deve inoltre procedersi ad un riconteggio del dovuto anche alla luce dei tre (asseriti) pagamenti che nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.12.2023 l'opponente sostiene aver effettuato in favore dell'opposta in acconto sul maggior dovuto.
Partendo dunque dall'importo capitale di € 32.664,78, che si è visto essere stata la stessa opposta a (ri)quantificare come proprio credito, va osservato quanto segue rispetto ai pagamenti che l'opponente nelle citate sue note sostiene aver effettuato:
1) l'esecuzione del primo pagamento di € 3.500,00, in data 04.08.2015, è provata sia dalla produzione del “Saldo e movimenti conto corrente” al doc. n. 7 dell'opponente che
8 dall'estratto conto al 31.08.2015 al doc. n. 11 dell'opposta. Tale importo deve quindi sottrarsi dal totale dovuto;
difatti le deduzioni dell'opposta (v. pag. 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), la quale sostiene di avere già tenuto conto di tale pagamento nel conteggio del saldo della fattura n. 41/15 non azionata monitoriamente, non trovano riscontro nella documentazione prodotta;
2) l'esecuzione del secondo pagamento di € 4.000,00 in data 26.10.2015, “a parziale di fattura 66” (la n. 66 del 30.06.2015 monitoriamente ingiunta) è provata anch'essa dalla produzione del “Saldo e movimenti conto corrente” al doc. n. 7 dell'opponente. Al riguardo l'opposta contesta che dalla produzione al proprio doc. n. 7 dell'estratto conto
“ufficiale” si evincerebbe che in tale data o nei successivi giorni di valuta alcun versamento sarebbe stato effettuato in suo favore dall'opponente, salvo poi produrre al proprio doc. n. 7 un'altra fattura, la n. 35 del 31.03.2015, e l'estratto conto al 31.07.2015 che nulla hanno a che fare con il pagamento de quo (si rileva peraltro come l'opposta, nel dare esecuzione all'ordine di integrazione “degli estratti conto bancari dall'1.1.2015 al
31.12.2016” di cui all'ordinanza del 23.05.2024 non abbia prodotto proprio l'estratto conto relativo al mese di ottobre 2015);
3) l'esecuzione del terzo pagamento di € 3.500,00 in data 15.11.2015 non può ritenersi provata dalla sola produzione al doc. n. 8 dell'opponente della distinta di bonifico, costituente un mero ordine di pagamento con possibilità di revoca (come espressamente indicato in calce allo stesso documento “Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 16.11.2015”).
Dal credito vantato dall'opposta (€ 32.664,78) vanno quindi detratti gli importi di € 3.500,00 ed
€ 4.000,00, che l'opponente ha dimostrato aver pagato, per cui questi va condannato al versamento in favore della ditta dell'importo di € 25.164,78, oltre interessi di mora ex CP_1
D.L.vo n. 231/02 a far data dalla data di emissione delle fatture azionate in via monitoria, esclusa la n. 66 del 30.06.2015, il cui importo risulta già saldato, e per il solo parziale importo di €
1.977,46 della fattura n. 77 del 31.07.2015, il cui residuo risulta anch'esso già pagato.
9 Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, atteso l'accoglimento seppur parziale dell'opposizione.
Va accolta la domanda dell'opposta volta alla condanna dell'opponente al pagamento della somma che sarebbe risultata di giustizia, che nel presente caso si è detta pari ad € 25.164,78. A tale importo capitale vanno aggiunti gli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231/02 come appena indicati.
Vista la parziale soccombenza reciproca va disposta un'altrettanta parziale compensazione delle spese di lite tra le parti per la quota di un terzo, con condanna dell'opponente a rifondere alla ditta opposta la residua quota pari a due terzi. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della lite, senza applicazione della maggiorazione del 30% richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 in quanto non risultano funzionanti i collegamenti telematici ipertestuali inseriti negli atti dell'opposta. Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
anche per la fase decisoria, attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., il compenso viene stabilito in misura inferiore alla media tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1174/2023 del 08.06.2023 (R.G. n. 2846/2023);
2) condanna a pagare a la somma di € 25.164,78, Parte_1 Controparte_1
maggiorata degli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 come indicati in parte motiva;
3) condanna , previa parziale compensazione tra le parti per la quota di un Parte_1
terzo, a rifondere a la residua quota delle spese di lite, liquidate per l'intero in € Controparte_1
5.261,00, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore dell'avv.
Matteo Azzolin dichiaratosi antistatario.
Vicenza, 3 aprile 2025
Il giudice
dott. Dario Morsiani
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